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Decisione

11.2003.75

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale.

2 maggio 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i figli fossero aumentati a fr. 1180.– mensili, rispettivamente a fr. 1040.–

mensili (assegni familiari compresi), ordinando alla ditta __________ di trattenere

dallo stipen­dio del marito la somma di fr. 2660.– mensili, da riversare

direttamente a lei. Alla discussione del 24 febbraio 2003 AP 1 ha proposto di

respingere la domanda e ha instato – da parte sua – perché, accordatagli

l'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare per i figli fosse limitato a

fr. 1450.– mensili complessivi dal 1° gennaio 2003, inclusi gli assegni

familiari e gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale. AO 1 ha

concluso per il rigetto di quest'ultima pretesa.

D. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento fina­le e AO 1 si è confermata

semplicemente nelle sue richieste del 23 gennaio 2003. AP 1 ha introdotto un

riassunto conclusivo dell'11 aprile 2003 in cui ha proposto di respingere

l'istanza della moglie, precisando che il contributo ali­mentare complessivo da lui offerto per i figli

(fr. 1450.– dal 1° gen­naio 2003, compresi gli assegni

familiari e gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale) andava inteso

come destinato nella misura di fr. 790.– mensili a D__________ e di fr.

660.– mensili ad A__________.

E. Con sentenza del 16 maggio 2003 il Pretore ha parzialmente accolto

l'istanza di AO 1, fissando in modifica della precedente sentenza i contributi

alimentari come segue:

dal 1° gennaio al 28 febbraio 2003:

fr. 560.–

mensili per l'istante,

fr.

845.– mensili per D__________ e

fr.

745.– per A__________, assegni familiari compresi;

dal 1°

marzo 2003 in poi:

fr. 490.–

mensili per l'istante,

fr.

880.– per D__________ e

fr.

780.– per A__________, assegni familiari compresi.

Gli

interessi ipotecari gravanti la particella n. 70 RFD di __________ sono stati posti

a carico dell'istante medesima, con obbligo per il convenuto di continuare a versare

il premio dell'assicurazione sulla vita sostitutivo dell'ammortamento.

Non

sono state prelevate tasse di giustizia o spese né sono state attribuite

ripetibili. Le parti sono state ammesse entrambe al beneficio dell'assistenza

giudiziaria.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del

30 maggio 2003 nel quale chiede che – previa concessione dell'assistenza

giudiziaria – il contributo alimen­tare per la moglie sia soppresso, quello per

D__________ sia stabilito in fr. 930.– mensili e quello per A__________ in fr.

820.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° gennaio 2003, lasciando

invariata la clausola relativa agli interessi ipotecari e all'ammortamento. Nelle

sue osservazioni del 16 giugno 2003 AO 1 propone di respingere l'appello e con

appello adesivo chiede, sollecitando a sua volta il beneficio dell'assistenza

giudiziaria, che dal 1° luglio 2002 il contributo alimentare per sé sia fissato

in fr. 440.– mensili, ma che quello per D__________ sia aumentato a fr. 1180.–

men­sili e quello per A__________ a fr. 1040.– mensili (assegni familiari

inclusi), lascian­do invariata la clausola relativa agli interessi ipotecari e

all'ammortamento. Con osservazioni del 27 giugno 2003 AP 1 postula il rigetto

dell'appello adesivo.

Considerandi

in diritto: 1.

L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo le misure a

protezione dell'unione coniugale, adattandole alle nuove circostanze. La

modifica decorre, al più presto, dal giorno in cui è stata introdotta la relativa domanda. Solo gravi e impellenti motivi di

equità possono giustificare – a

titolo eccezionale – una decorrenza retroattiva, come ad

esempio l'assenza all'estero o l'ignota dimora del convenuto, il comportamento

ingannevole di lui, la grave malattia o l'impedimento ad agire dell'istante e così via (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione

1999, n. 14 ad art. 179 con riferimenti; Hausheer/Spycher/

Kocher/Brunner, Hand­buch des Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 519 n.

09.

; v. anche Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324, n. 786; cfr. Rep. 1988 pag. 339

consid. 3). Quanto alla procedura, nel Cantone Ticino le misure a protezione

dell'unione coniugale – e, di riflesso, le istanze volte alla loro modifica –

sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 361

segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza

(Rep. 1991 pag. 431).

2.

Nella

sentenza del 6 dicembre 2002 (confermata in appello) il Pretore aveva accertato

il reddito del marito in fr. 5185.– netti mensili, quello della moglie in fr.

1100.

– netti mensili, il fabbisogno minimo del marito in fr. 2525.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–,

premio della cassa malati fr. 223.–, imposte fr. 200.–) e quello minimo della moglie

in fr. 2610.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1250.–, onere ipotecario già dedotta la quota a carico dei figli fr. 690.–,

spese acces­sorie fr. 253.85, premio della cassa malati fr. 268.70, assicurazione

responsabilità civile e mobilio fr. 34.60, imposte fr.

110.

–). Il fabbisogno in denaro di D__________ era stato valutato, senza cura

né edu­cazione (prestate in natura dalla madre), in fr. 1180.– mensili e quello

di A__________ in fr. 1040.–, compresi in entrambi i casi fr. 305.– per l'alloggio.

Ritenendo nondimeno che il convenuto dovesse assumere l'intero carico ipotecario

gravante l'abitazione coniugale (fr. 1300.– mensili), il Pretore aveva portato

il fabbisogno di lui a fr. 3825.– mensili, diminuendo quello del­la moglie a

fr. 1920.– e quello dei figli a fr. 875.–, rispettivamente a fr. 735.– mensili.

Dedotti i fabbisogni di tutta la famiglia dall'insieme dei redditi, è risultato

un ammanco di fr. 1070.– mensili. In simili condizioni il primo giudice ha calcolato

la disponibilità del marito (reddito netto meno fabbisogno proprio) in fr.

1360.

– men­sili, che ha suddiviso proporzional­men­te tra i figli, fissando un

contributo di fr. 740.– mensili per D__________ e di fr. 620.– mensili per A__________.

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore si è dipartito dagli stessi redditi coniugali (fr. 5185.–

netti mensili il marito, fr. 1100.– netti mensili la moglie). Ha aggiornato

però il fabbisogno minimo del marito in fr. 3035.– mensili nel seguente modo:

minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.—

locazione

fr.

1000.

premio

della cassa malati fr.

257.95

spese

sup­plementari di malattia fr.

100.

premio

dell'assicurazione sulla vita

sostitutivo

dell'ammortamento ipotecario fr. 375.—

imposte

fr.

200.

—.

Inoltre

egli ha aggiornato il fabbisogno minimo della moglie fino al 28 febbraio 2003 in

fr. 1910.– mensili (arrotondati) come segue:

minimo esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr.

1250.

interessi

ipotecari (già dedotta la quota a carico dei figli) fr. 243.85

assicurazione

RC e mobilio domestico fr. 34.60

premio

della cassa malati fr.

268.70

imposte fr.

110.

—.

Dal 1° marzo 2003 il Pretore ha accertato che tale

fabbisogno si è ridotto a fr. 1780.– mensili (arrotondati) per la

contrazione degli interessi ipotecari gravanti l'alloggio coniugale (da fr.

243.85

a fr. 115.70 mensili).

Quanto

al fabbisogno in denaro di D__________ e A__________, il Pretore l'ha valutato

sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo in fr. 1220.– mensili dal 1° gennaio 2003,

rispettivamente in fr. 1075.– mensili, senza cura né educazione (prestate in

natura dalla madre).

Il

convenuto non avendo disponibilità sufficiente per sostentare appieno moglie e

figli, il Pretore l'ha tenuto a versare a questi ultimi tutto quanto eccede il di

lui fabbisogno minimo (fr. 2150.– mensili), suddividendo tale somma secondo le

proporzioni in appresso:

dal 1°

gennaio al 28 febbraio 2003:

fr. 560.–

mensili per l'istante,

fr.

845.

– mensili per D__________ e

fr.

745.

– per A__________, assegni familiari compresi;

dal 1°

marzo 2003 in poi:

fr. 490.–

mensili per l'istante,

fr.

880.

– per D__________ e

fr.

780.

– per A__________, assegni familiari compresi.

4.

Nella procedura che

aveva condotto all'emanazione della sentenza del 6 dicembre 2002 il Pretore non

aveva sentito i figli. Date le particolari circostanze del caso, questa Camera

aveva rinunciato a sanzionare l'omissione (inc. 11.2002.150 del 14 maggio

2004, consid. 4). Come il Tribunale federale ha avuto modo di specificare nel

frattempo, tuttavia, per principio i figli minorenni vanno sempre ascoltati,

anche nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (SJ 126/2004 I 583 consid.

2.

), e ciò sin dal momento in cui compiono sei anni (DTF 131 III 553). L'indulgenza di cui ha dato prova questa Camera il 14 maggio 2004 non

può dunque essere rinnovata. Né spetta a questa Camera sentire i figli essa

medesima, sostituendosi al giudice naturale, ogni qual volta si tralasci in

prima sede tale formalità (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag.

125.

consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Anzi, il giudice che disattende norme

es­senziali di procedura – come, in particolare, il diritto di essere sentiti –

può vedersi annullare la sentenza e rinviare l'incarto perché statuisca di

nuovo (art. 326 lett. a CPC). Il Pretore è quindi avvertito che, dovessero

ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli in età scolastica sia

trascurato (foss'anche solo sui contributi ali­mentari) senza giustificazione

pertinente, questa Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi del­la

sentenza impugnata relativi ai minorenni e ritornare gli atti in prima sede

perché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato alla mancanza, eventualmente

per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice

può sempre far capo).

I. Sull'appello principale

5.

L'appellante

sostiene che il suo reddito netto mensile non ammonta a fr. 5185.–, ma solo a

fr. 4785.–, poiché non gli è più versata né l'indennità di fr. 200.– per ore supplementari

accertata dal primo giudice, né quella di fr. 200.– mensili per spese di rappresentanza,

come si evince da una dichiarazione rilasciata il 13 dicembre 2002 dal suo datore

di lavoro (doc. 7). In realtà da quest'ultima emerge soltanto che “eventuali

ore supplementari non sono pagate, ma ricuperate in giorni di libero”. Che ciò

sia imposto dalla ditta non risulta, come rileva il Pretore (sentenza

impugnata, consid. 4). Quanto all'indennità per spese di rappresentanza, la

dichiarazione è silente. Nella misura in cui si fonda sul materiale agli atti,

l'opinione del Pretore sfugge dunque alla critica.

Certo, in una lettera del

22.

maggio 2003, prodotta la prima volta in appello, la ditta __________

dichiara che “l'importo di fr. 200.– mensili per spese di rappresentanza non (…)

viene più corrisposto” e che “eventuali ore supplementari, per decisione del

datore di lavoro, devono essere recuperate in ore di libero”. Come sottolinea

tuttavia l'istante nelle osservazioni all'appello, tale documento – nuovo – non

può essere preso in considerazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004

pag. 596 n. 79c), giacché non è destinato a tutelare gli interessi dei figli né

costituisce un mezzo di prova necessario per accertamenti indispensabili ai

fini del giudizio (identico principio vige nelle provvisionali di divorzio o di

separazione: FamPra.ch 2001 pag. 127 = Rep. 2000 pag. 145 n. 9; v. anche RtiD

I-2005 pag. 761 n. 44c).

Si aggiunga che il

convenuto sapeva già nell'ambito della precedente causa, oggetto della sentenza

emanata il 14 maggio 2004 da questa Camera, che l'ammontare del suo stipendio era

controverso. Già in quella sede, per vero, il primo giudice gli aveva rim­proverato

di non avere reso verosimile la soppressione delle indennità per lavoro supplementare

e per spese di rappresentanza (sentenza inc. 11.2002.150 di questa Camera,

consid. 6). Convenuto nuovamente dalla moglie davanti allo stesso giudice, egli

si è limitato a produrre una dichiarazione anodina (doc. 7), senza nemmeno

chiamare a testimonianza il datore di lavoro. Solo come annesso all'attuale

appello egli acclude la citata lettera del 22 maggio 2003, senza

pretendere per altro che ciò gli sarebbe stato impossibile prima. La procedura

di appello non è destinata però a sanare negligenze manifeste. Su questo punto

il convenuto dev'essere rimesso alle proprie responsabilità processuali e

l'appello dichiarato irricevibile nella misura in cui si fonda sul documento

nuovo. Se ne conclude che, privo di consistenza, il rimedio è destinato

all'insuccesso.

II. Sull'appello

adesivo

6.

L'appellante adesiva

si duole anzitutto che nel fabbisogno minimo del marito il Pretore abbia riconosciuto

il premio della cassa malati per il 2003 (fr. 257.95 mensili rispetto ai fr.

223.

– mensili riconosciuti in precedenza: sentenza impugnata, consid. 3d), sostenendo

che un aumento di fr. 34.95 mensili non giustificava un aggiornamento del dato

(memoriale, pag. 4, punto 7). Sulla questione di sapere se un simile

adeguamento di premio bastasse, da sé solo, per giustificare una modifica a

norma dell'art. 179 cpv. 1 CC si può opinare. Sta di fatto che nel caso in

esame il convenuto non ha chiesto modifica di sorta. Si è limitato a invocare,

di fronte all'istanza avversaria, l'intangibilità del proprio fab­bisogno

minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii, 123 III 3 consid. 3, 121 III 302

consid. 5b). E ai fini del calcolo il Pretore non poteva seriamente rifiutarsi

di considerare dati recenti, regolarmente documentati, per far capo artificiosamente

a valori del 2002. Un altro problema è sapere se in simili circostanze non

andasse aggiornato anche il premio della cassa malati inserito nel fabbisogno

minimo della moglie. Al riguardo tuttavia il Pretore non era tenuto a inquisire

d'ufficio (sotto, consid. 10), mentre nulla impediva all'istante – debitamente

patrocinata – di documentare, all'udienza del 24 febbraio 2003, il suo eventuale

aumento di premio (art. 365 cpv. 2 CPC). Quanto al premio della cassa malati per

i figli, esso è già compreso nel fabbisogno in denaro, periodicamente

aggiornato, previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orienta­mento professionale del Canton Zurigo (Empfehlungen zur

Bemessung von Unter­haltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in

principio), cui questa Camera si riferisce per prassi invalsa e consolidata. Su

questo primo punto l'appello adesivo risulta così privo di consistenza.

7.

Sempre per quanto attiene

al fabbisogno minimo del convenuto, l'appellante adesiva contesta l'indennità

di fr. 100.– mensili che il Pretore ha ammesso per “spese supplementari causate

dalla celiachia” (sentenza impugnata, consid. 3d). A suo avviso “trattasi di un

argomento già sollevato, contestato, non dimostrato e respinto dal Pretore

nella precedente sentenza. Non vi è quindi alcuna nuova circostanza che giustifichi

una modifica della senten­za” (memoriale, loc. cit.). Ancora una volta ci si potrebbe

doman­dare se una maggior spesa di fr. 100.– mensili basti, da sé sola, per giustificare

una modifica di misure emanate a protezione dell'unione coniugale. Se non che,

ancora una volta il convenuto non ha postulato modifica alcuna; si è limitato a

far valere l'argomento in difesa del proprio fabbisogno minimo. E il Pretore ha

specificato di avere riconosciuto l'indennità poiché il convenuto aveva

“documentato, contrariamente a quanto fatto in precedenza, una maggior spesa di

fr. 100.– mensili a causa della malattia che lo affligge (cfr. doc. 4, 5 e 6)”

(sentenza impugnata, consid. 3b). Perché la valutazione dei doc. 4, 5 e 6

sarebbe erronea o anche solo discutibile l'istante non spiega. Anzi, su questo

punto essa non spende una parola. Carente di motivazione, al proposito

l'appello adesivo va finanche dichiarato inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC combinato con il cpv. 5).

8.

L'appellante adesiva

censura altresì che nel fabbisogno minimo del convenuto il Pretore abbia

inserito il premio di fr. 375.– mensili per l'assicurazione sulla vita sostitutiva

dell'ammortamento ipotecario. Afferma che “non si tratta di una circostanza nuova”,

che nell'ambito della prima causa il marito nemmeno aveva fatto valere un importo

del genere nel calcolo del proprio fabbisogno minimo e che “paradossalmente”, avendo

il Pretore ordinato la separazione dei beni, “il marito potrebbe dedurre dagli

alimenti di moglie e figli un premio assicurativo di cui in un secondo momento,

in virtù delle norme sulla separazione dei beni, potrebbe rivendicare

l'esclusiva proprietà” (memoriale, loc. cit.).

La prima argomentazione,

ovvero che il premio di fr. 375.– mensili non andasse inserito nel fabbisogno

minimo del convenuto perché “non si tratta di una circostanza nuova”, è a dir

poco fuorviante. In materia di ammortamento il Pretore non ha modificato alcunché:

il premio sostitutivo figurava già nel fabbisogno minimo del convenuto prima

che l'istante chiedesse la modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale

(sentenza del 6 dicembre 2002, consid. 6, pag. 11 in fondo). Che nell'ambito

della prima causa il marito non avesse inserito la spesa nel proprio fabbisogno

minimo poco importa. Nella sentenza del 6 dicembre 2002 il Pretore aveva

motivato con chiarezza la propria scelta (“L'onere ipotecario è stato calcolato

sulla scorta del doc. C, tenendo conto pure di una som­ma di fr. 375.–

mensili per am­mortamento, che di per sé non andrebbe conteggiata, ma che, se

non fosse pagata, porterebbe presumibilmente alla disdetta del mutuo da parte

della banca”: consid. 6, pag. 11 in fondo). Tale spiegazione non era stata

appellata allora e non è revocata in dubbio nemmeno ora, nell'appello adesivo.

Quanto alla teoria secondo cui “i premi versati dal marito alla propria assicurazione

vita potrebbero essere dal marito rivendicati come beni propri”, a prescindere dal

fatto che i premi versati a una compagnia assicuratrice diventano proprietà di

quest'ultima (e non possono più essere rivendicati), l'istante non prospetta

alcuna soluzione alternativa. Anzi, nelle richieste di giudizio chiede lei stessa

che il marito continui “a ver­sare il premio dell'assicurazione sulla vita,

sostitutivo dell'ammortamento” (memoriale, pag. 2). Al proposito non è il caso

dunque di attardarsi.

Obietta l'appellante adesiva

che, in definitiva, il Pretore avrebbe soltanto dovuto aggiornare i contributi

alimentari inserendo la spesa di fr. 1300.– mensili (o almeno di fr. 1300.– mensili

meno l'ammortamento di fr. 375.–) nel fabbisogno suo e in quello dei figli,

senza intervenire sul fabbisogno del convenuto (memoriale, pag. 5, punto 9). L'assunto

non è serio. Intanto perché l'appellante non può pretendere di veder inserire

l'intera somma di fr. 1300.– mensili nel fabbisogno suo e in quello dei figli chiedendo

simultaneamente che il marito provveda egli medesimo all'ammortamento del mutuo.

Delle due l'una: o l'ammortamento è a carico di moglie e figli (e rientra nel

fabbisogno loro) o è a carico del marito (e rientra nel fabbisogno di lui). Quanto

a non riconoscere la quota di fr. 375.– mensili nel fabbisogno minimo del

convenuto perché “si tratta di soldi versati dal marito su un proprio conto pri­vato

vincolato, che potrebbe essere rivendicato dal marito nella liquidazione del

regime matrimoniale in base alla pronunciata separazione dei beni” (memoriale, loc.

cit.), l'argomentazione è nuova, addotta la prima volta in appello, e già per

tale ragione irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; sopra, consid. 5).

Del resto l'appellante

adesiva non può essere seguita nemmeno laddove chiede che nel fabbisogno suo e

dei figli sia inserita la differenza tra fr. 1300.– e fr. 375.– mensili. Il

Pretore ha accertato partitamente l'ammontare degli interessi ipotecari, dedotta

la locazione di fr. 1250.– pagata dai genitori dell'istante, ma aggiunte le

spese accessorie, in fr. 873.85 mensili fino al 28 febbraio 2003 e in fr.

745.70

mensili dal 1° marzo 2003 in poi (sentenza impugnata, consid. 2c e 2d). Tale

calcolo non è contestato nell'appello adesivo. Anzi, con esso l'interessata

neppure si confronta. Perché dunque nel fabbisogno di moglie e figli andrebbe

inserito un importo di fr. 925.– mensili non è dato di capire, una richiesta di

modifica non essendo uno strumento per farsi riconoscere esborsi che trascendono

la realtà delle cifre. Un'altra questione è sapere se il Pretore abbia

attribuito a giusto titolo

un contributo alimentare

alla moglie di fr. 560.– mensili fino al

28.

febbraio 2003 e di fr.

490.

– mensili dopo di allora quando l'istante limitava le sue pretese a fr.

440.

– mensili, chiedendo che il resto andasse a beneficio dei figli (memoriale,

pag. 5 in fondo). Il problema non riguarda tuttavia né il fabbisogno minimo del

marito né quello della moglie, ma il modo in cui – dandosi ammanco nel bilancio

familiare – va suddivisa fra moglie e figli la disponibilità mensile del

marito. Sul tema si tornerà dunque in seguito (consid. 10).

9.

Infine l'appellante

adesiva insta perché la modifica delle misure a protezione dell'unione

coniugale decisa dal Pretore decorra già dal 1° luglio 2002 (data dalla quale

il marito non ha più pagato gli interessi ipotecari) e non solo dal 1° gennaio

2003.

Come si è accennato, tuttavia, una modifica di misure a protezione del­l'unione

coniugale esplica i suoi effetti – al più presto – dalla data della presentazione

dell'istanza (sopra, consid. 1). E in concreto l'istanza era del gennaio 2003. L'appellante

adesiva non rende verosimile che nella fattispecie ricorressero gravi e impellenti motivi di equità, suscettibili di giustificare a titolo

eccezionale una decorrenza retroattiva della modifica. Per di

più, essa medesima ammette che per finire il marito ha pagato gli interessi

ipotecari scaduti il 31 di­cembre 2002 (memoriale, pag. 6, punto 10 in basso). Anche

su quest'ultimo punto l'appello adesivo denota perciò tutta la sua infondatezza.

10.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha riconosciuto all'istante un contributo alimentare di fr. 560.– mensili dal 1° gennaio al 28 febbraio

2003.

e di fr. 490.– mensili dal 1° marzo 2003 in poi, sebbene l'interessata

limitasse le sue pretese a fr. 440.– mensili e chiedesse che il resto della sua

spettanza andasse in favore dei figli. Simile decisione non manca invero di lasciare

perplessi, giacché la procedura intesa alla definizione del contributo alimentare

per un coniuge è governata dal principio dispositivo (Hausheer/ Spycher/ Kocher/Brunner, op. cit., pag. 599 n.

11.64

in fine). A tal fine il giudice è vincolato dunque, per principio, alle

richieste delle parti, anche nel quadro di misure a protezione dell'unione

coniugale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

op. cit., pag. 315 n. 761 in principio; Hausheer/Reusser/Geiser,

op. cit., n. 17 ad art. 180 vCC; Bräm

in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 8 ad art. 180 vCC). Attribuendo all'istante

un contributo più alto di quello richiesto, il Pretore ha disatteso perciò

l'art. 86 prima frase CPC. Rimane il fatto che l'istante non è legittimata a

dolersene. Potrebbero lamentare un pregiudizio, tutt'al più, il convenuto o i

figli, ma su questo punto il convenuto non ha appellato e l'istante non

pretende di appellare adesivamente anche in nome dei figli. Non v'è quindi

ragione perché questa Camera intervenga al riguardo, tanto meno ove si

consideri che nulla impedisce all'istante di devolvere liberamente ai figli il

suo contributo alimentare nella misura in cui questo eccede fr. 440.– mensili.

III. Sulle spese e le

ripetibili

11.

Gli oneri e le

ripetibili degli appelli seguono la rispettiva soccom­benza (art. 148 cpv. 1

CPC). Quanto alle richieste di assistenza giudiziaria, esse non possono essere

accolte. Il conferimento di tale beneficio presuppone, tra l'altro, che per la

persona richie­dente la procedura non risulti senza probabilità di esito

favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto l'appello principale appariva

già di primo d'acchito senza possibilità di successo, ma è stato notificato

alla controparte perché quest'ultima avrebbe anche potuto consentire alla

produzione del documento nuovo (ciò che non ha fatto). L'appello ade­sivo si dimostrava

a sua volta, sin dall'inizio, ai limiti del pretesto, ma è stato notificato in

ossequio all'imperativo processuale della parità delle armi. Delle modeste

condizioni finanziarie in cui versano i coniugi (verosimilmente anche in fatto

di sostanza, la particella n. 70 RFD di Cugnasco risultando gravata di

ipoteche per fr. 614 915.–) si tiene calcolo,

in ogni modo, contenendo al minimo la tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per

ripetibili.

III. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

IV. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 800.–

per ripetibili.

V. Le

richieste di assistenza giudiziaria sono respinte.

VI. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi

implicati

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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