11.2003.8
Scioglimento di comproprietà
10 ottobre 2006Italiano21 min
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Numero d'incarto:
11.2003.8
Data decisione, Autorità:
10.10.2006, ICCA
Titolo:
Scioglimento di comproprietà
SCIOGLIMENTO DELLA COMPROPRIETÀ
art. 650 cpv. 1 CC
art. 651 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2003.8
Lugano
10 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. OA.1995.655 (scioglimento di comproprietà) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 24 maggio 1991 da
, già in ,
cui sono subentrate in causa le eredi
AO 1
AO 2
(patrocinate dall' RA 1 ) e
,
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6 , CC 1(patrocinati dall' RA
1 )
contro
AP 1 ,
cui sono subentrati in causa gli eredi
,
, nata ,
,
,
(ora patrocinati dall' RA 3 )
, già in ,
cui sono subentrati in causa gli eredi
AO 7,
AO 4,
, nata ,
AO 6,
nata ,
, nata ,
,
,
() AO 8, già in ,
cui sono
subentrati in causa gli eredi
AO 7,
, nata ,
,
,
AO 1, nata ,
AO 2, nata ,
AO 4,
, nata ,
,
nata , , e
AO 7
(rappresentata RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 gennaio 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
23 dicembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico del 2 giugno 1940 i fratelli __________ (__________: 1913), __________ (1914), AO 7 (1915), __________
(__________: 1920), __________ (1922), AP 1 (1926) e __________ (1928) __________
hanno acquistato __________ __________, in ragione di 1/7
ciascuno, le particelle n. 71, 93a, 93b, 120, 126 (1/5),
137 (1/5), 251, 356, 445, 636, 659 e 5370 RFP di __________.
Il 22 febbraio 1948 essi hanno comperato inoltre da ____________________,
sempre in ragione di 1/7 ciascuno, la particella n. 409 RFP di __________. Alcuni anni dopo, il 12
settembre 1957, essi hanno sciolto la comproprietà sulla particella n.
445 (1125 m²), assegnandola a AP 1. Quel rogito conteneva, tra l'altro, le
seguenti clausole:
4. La immissione nel possesso è immediata,
già regolati i rapporti tra le parti.
5.
(…) Valore del fondo fr. 225.– al prezzo di stima.
All'istromento
era allegata una procura conferita dai comproprietari a __________ per
sottoscrivere il contratto, la quale menzionava:
La cessione avviene secondo gli accordi già
convenuti, al prezzo di stima ufficiale a regolamento di rapporti e interessi
reciproci già sistemati in separata sede, rimossa ogni eccezione al riguardo.
Nel 1973
Fatti
i comproprietari hanno venduto la particella n. 352, suddividendo tra di loro
il ricavo in parti uguali. __________ è poi deceduto il 16 agosto 1975,
lasciando quali eredi i fratelli e le sorelle. Il 10 gennaio 1979 è deceduto
anche __________, lasciando quali eredi la moglie AO 3 con i figli AO 4, __________
e AO 6. In seguito a varie modifiche e all'introduzione del registro fondiario
definitivo, la comproprietà originaria si compone oggi delle particelle n. 193,
195, 197, 201 e 564 RFD. L'allora particella n. 445 RF corrisponde alle
particelle n. 190 e 785 RFD.
B. Il
24 maggio 1991 __________, AO 3, AO 4, __________ e AO 6 hanno convenuto gli altri
comproprietari davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere
lo scioglimento della comproprietà sui fondi n. 193, 195, 197, 201 e 564 RFD.
Essi hanno proposto di attuare la divisione assegnando loro la particella n.
564 in comproprietà e di assegnare le particelle n. 193, 201, 197 e 195 a __________,
AO 7 ed AO 8 in ragione di 1/3 ciascuno, senza alcun conguaglio
in favore di AP 1. In subordine essi hanno chiesto di accertare che quest'ultimo
aveva già ricevuto la sua quota di comproprietà nel settembre del 1957, quando
si era visto assegnare la particella n. 445, e di ordinare la divisione della
comproprietà mediante vendita a trattative private o agli incanti con riparto
del ricavo tra gli altri comproprietari, senza conguaglio in favore di AP 1.
C. Nella
loro risposta del 7 ottobre 1991 __________, AO 7, AO 8 e AP 1 hanno consentito
allo scioglimento della comproprietà, postulando tuttavia la divisione dei fondi
tra i comproprietari o, in via subordinata, la vendita degli stessi ai pubblici
incanti con suddivisione del ricavo in sei parti uguali. __________ è
deceduta in pendenza di causa il 4 gennaio 1996, lasciando quali eredi i
fratelli e le sorelle. Con risoluzioni del 12 agosto 1998 la Delegazione
tutoria di Bedano ha istituito in favore di AO 7 ed AO 8 una curatela
amministrativa e di rappresentanza, designando il dott. iur. RA 2 quale
curatore. AO 1 e RA 1 sono subentrati a loro volta in qualità
di eredi ad __________, deceduto nell'aprile del 1999.
D. Esperita
l'istruttoria, durante la quale l'arch. __________ è stato chiamato a redigere
una perizia sul valore venale dei fondi in comproprietà, oltre che delle
particelle n. 190 e 785, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e si
sono limitate a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 22 settembre 2000
gli attori hanno ribadito la richiesta di scioglimento della comproprietà,
postulando l'assegnazione della particella n. 564 in comproprietà a loro
medesimi e quella dei fondi n. 193, 195, 197 e 201 ad AO 7 ed AO 8 in ragione
di un mezzo ciascuno, senza il versamento di conguagli a AP 1. In via
subordinata essi hanno postulato la vendita dei fondi mediante
licitazione privata – o in caso di insuccesso ai pubblici incanti – con
suddivisione del ricavo tra le parti, previa deduzione dalla quota in favore di
AP 1 del valore attuale del fondo assegnatogli nel 1957 o di almeno sei settimi
di tale valore. Nel loro allegato del 22 settembre 2000 i convenuti
hanno confermato le loro domande.
E. Statuendo
il 23 dicembre 2002, il Pretore ha accolto la petizione “ai sensi dei considerandi”,
ha ordinato lo scioglimento delle comproprietà ai pubblici incanti, ha affidato
l'esecuzione di questi ultimi al notaio __________ e ha imposto ai comproprietari
di anticipare in parti uguali le spese d'asta, oltre all'onorario del notaio.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 10 000.–, sono state poste
solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 16 gennaio 2003 nel
quale chiede che i fondi siano divisi tra i comproprietari (o i loro
successori) in ragione di un settimo ciascuno, che il ricavo dalla vendita ai
pubblici incanti sia diviso in sette parti uguali, che le spese d'asta e del
notaio siano anticipate dalle parti in proporzione alla quota loro spettante
nella divisione e che gli oneri processuali siano posti interamente a carico
degli attori, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 20 000.– per
ripetibili. AO 8 è deceduta il 31 gennaio 2003. Le sono subentrati in causa
come eredi lo stesso AP 1, AO 7, AO 1, AO 2, AO 4 __________
e AO 6. Con osservazioni del 30 aprile 2003 gli attori propongono di respingere
l'appello e di confermare la sentenza impugnata. AO 7 non ha presentato
osservazioni. AP 1 è deceduto il 29 gennaio 2005. Nel processo, rimasto sospeso
fino al 30 gennaio 2006, gli sono subentrati la moglie __________ con i figli __________,
__________ e __________.
Considerandi
in diritto: 1. Solo il convenuto AP 1 ha impugnato la sentenza del Pretore. Nel
quadro di un litisconsorzio necessario, tuttavia, i litisconsorti diligenti si
presumono rappresentare gli altri (art. 46 CPC). L'appellante si reputa quindi
agire anche per gli altri convenuti. Il presente giudizio, in altri termini,
avrà effetti nei confronti di tutti loro.
2.
Accertato
che le parti consentivano tutte allo scioglimento della comproprietà e scartata
l'ipotesi di una divisione in natura o di una licitazione fra comproprietari,
il Pretore ha optato per la vendita ai pubblici incanti, fissandone le
condizioni. Quanto alla divisione del ricavo, egli ha respinto l'ipotesi che
nel settembre del 1957 i comproprietari abbiano escluso AP 1 dalla comproprietà
relativa alle sei rimanenti particelle, giacché a tale scopo sarebbe occorso un
atto pubblico e l'iscrizione della modifica nel registro fondiario, ma ha
ritenuto che l'assegnazione della particella n. 445 al solo valore di stima
(mentre il valore venale ammontava a fr. 1600.–) senza plausibile spiegazione
rendesse costui debitore verso gli altri comproprietari dell'importo non pagato
sul prezzo “equo” del fondo. Ciò giustificava di dedurre dalla quota di
partecipazione di lui i 5/6 del valore attuale di quel
bene.
3.
Nella fattispecie
non è contestato lo scioglimento delle comproprietà nel suo principio né il
modo della divisione in sé (licitazione ai pubblici incanti).
Litigiosa è la chiave di riparto per quanto attiene al ricavato dell'asta, agli
anticipi delle spese e ai costi del notaio. L'appellante si duole, in
particolare, che dalla sua quota di partecipazione vadano dedotti i 5/6
del valore attuale delle particelle n. 190 e 785. Sostiene che nel settembre
del 1957 l'assegnazione del fondo al prezzo di fr. 225.–, corrispondente al valore
di stima ufficiale, è avvenuta secondo la volontà delle parti, in conformità a
precisi accordi, senza riserve né condizioni. Egli contesta di essersi mai
impegnato a versare conguagli agli altri comproprietari in tempi successivi. Anzi,
sottolinea che quando nel 1973 è stato alienato il fondo n. 352 nulla è stato dedotto
dalla sua quota, né le sorelle hanno rivendicato alcunché. Infine egli lamenta
il fatto che il Pretore abbia ordinato la divisione del ricavo in sei parti,
sebbene nel registro fondiario risulti tuttora iscritto il fratello __________,
deceduto nel 1975. In definitiva egli chiede che il ricavo della vendita sia
diviso tra i comproprietari in parti uguali, un settimo ciascuno, senza
deduzione di sorta.
4.
Le persone che hanno
per frazioni la proprietà di una cosa sono, ove non sia stabilito diversamente,
comproprietarie in parti uguali (art. 646 cpv. 2 CC). In concreto non sussiste
alcun accordo nella forma dell'atto pubblico circa una
diversa ripartizione delle quote (DTF 111 II 28 consid. 5). Le parti sono
dunque comproprietarie in ragione di 1/7 ciascuno, come
risulta anche dal registro fondiario (doc. da E a I), e dovendosi procedere
alla divisione ognuna di esse ha diritto per principio alla quota di un settimo.
Il problema è di sapere in che modo vada calcolata la quota in favore dell'appellante,
in specie se questi abbia diritto alla quota piena oppure se tale spettanza
vada decurtata – e in che misura – sulla base di accordi intercorsi fra i comproprietari
medesimi.
a) Gli
attori affermano che “i fratelli e le sorelle consentirono alla divisione
parziale con la quale AP 1 acquisì a titolo praticamente gratuito il fondo,
poiché quest'ultimo necessitava del terreno per erigere la propria abitazione
ed in particolare poiché fu raggiunta l'intesa che in seguito anche gli altri
comproprietari avrebbero beneficiato di una parte equivalente sul resto della
comproprietà” (petizione e memoriale conclusivo, pag. 3). I convenuti negano
“l'esistenza di un accordo secondo il quale AP 1 avrebbe rinunciato a far
valere, anche solo in parte, le sue legittime pretese di comproprietario nel
caso di una ulteriore divisione concernente i mappali rimasti in comproprietà
ai sette fratelli” (risposta, pag. 3 seg.).
b) Che
la comproprietà sulla particella n. 445 RFP (attuali particelle n. 190 e 785
RFD) sia stata sciolta mediante attribuzione del fondo in proprietà assoluta a AP
1.
è pacifico (atto pubblico n. 3101 del 12 settembre 1957 rogato del
notaio __________). La clausola 4 di quel rogito prevedeva, tra l'altro,
l'immediata immissione in possesso, “già regolati i rapporti tra le parti”.
All'atto era allegata inoltre la procura conferita dai comproprietari a __________
perché firmasse il contratto, in virtù del quale la cessione avveniva “secondo
gli accordi già convenuti, al prezzo di stima ufficiale a regolamento di
rapporti e interessi reciproci già sistemati in separata sede, rimossa ogni
eccezione al riguardo” (doc. C e richiamo III). Tutte le parti concordano
infine sul fatto che AP 1 ha versato agli altri comproprietari fr. 225.–,
corrispondenti all'allora valore di stima ufficiale.
c) Quanto
precede non basta ancora a dimostrare, per contro, che tra i comproprietari sia
intercorso un accordo nel senso asserito dagli attori. Certo, al momento della
cessione il valore “commerciale” (recte: venale) del fondo ammontava a fr.
1600.
– (perizia giudiziaria, pag. 6). Che allora le parti abbiano “regolato” i
loro reciproci rapporti di dare e avere emerge poi dal rogito. La questione è
che nulla è dato di sapere con un minimo di precisione quanto al contenuto di
tali accordi. __________ ha dichiarato che nel 1973 “il ricavato della vendita
della particella n. 352 di __________ venne diviso tra i fratelli, compreso
quindi anche RA 3, perché a quei tempi anche per lui la situazione economica
non era florida; d'altra parte restavano altri beni da dividere e quindi ci saremmo
poi messi a posto” (interrogatorio formale del 10 gennaio 1994, pag. 2).
Invano si cercherebbe di sapere tuttavia in che termini le parti si sarebbero
“messe a posto”. È senz'altro possibile che nel 1957 AP 1 abbia beneficiato di
un trattamento di favore, la cessione immobiliare essendo avvenuta tra fratelli
e non a fini speculativi (risposta, pag. 3). Da ciò non si può semplicemente desumere,
tuttavia, che egli sia rimasto debitore nei confronti degli altri “dell'importo
non pagato sul prezzo equo” della particella n. 445 RFP, né tanto meno che il
prezzo “equo” fosse il valore attuale del fondo (e non un altro, come per
esempio il valore del fondo nel 1957).
d) Ne
segue che, mancando ogni elemento affidabile circa il contenuto degli accordi
intercorsi nel settembre del 1957, non sussistono i presupposti per attribuire
a AP 1 – come fa il Pretore – meno di quanto spetta
agli altri comproprietari. Il provento della vendita all'asta
andrà pertanto diviso fra i comproprietari in parti uguali, senza decurtazioni.
Su questo punto l'appello merita accoglimento.
5.
L'appellante
rimprovera inoltre al Pretore di avere previsto che il ricavo dell'asta
pubblica sia diviso in sei quote anziché in sette, sebbene nel registro fondiario __________ risulti ancora iscritto
quale comproprietario. Così argomentando, egli dimentica però di avere
postulato lui medesimo la divisione in sei parti davanti al Pretore. A prescindere
da ciò, mal si comprende quale concreto interesse egli abbia nel veder
suddividere il provento dell'asta in sette quote anziché in sei. Sia come sia, __________
è deceduto nel 1975, lasciando come unici eredi i fratelli e
le sorelle (certificato ereditario del 24 febbraio 1978 nel rapporto peritale riferito
alla particella n. 195: act. XIV). Suddividendo la sua quota di 1/7 tra gli altri
sei comproprietari, ognuno di loro si vede attribuire 7/42, ovvero 1/6 del totale. Al proposito l'appello denota così tutta
la sua inconsistenza.
6.
Per quanto concerne il riparto dell'anticipo dovuto sulle spese d'asta e sui
costi del notaio, la doglianza dell'appellante si àncora al presupposto che egli
si vede decurtare la quota. Il giudizio del Pretore dovendo
essere riformato al riguardo, la censura si rivela senza oggetto. Rimane invece
il contezioso sugli oneri processuali e delle ripetibili di prima sede. Il
Pretore ha ritenuto i convenuti acquiescenti – e quindi soccombenti –
nell'azione di divisione (art. 650 cpv. 1 CC). Dato però che in definitiva
l'esito della divisione (art. 651 cpv. 2 CC) riflette il mutuo accordo delle
parti, egli ha ritenuto equo suddividere degli oneri processuali a metà e
compensare le ripetibili. L'appellante insorge contro tale ragionamento,
facendo valere di non essersi opposto alla divisione e sottolineando
l'infondatezza – se non l'inammissibilità – delle tesi avversarie. Chiede di
conseguenza che gli oneri processuali siano posti interamente a carico degli
attori, con obbligo di rifondergli fr. 20 000.–
per ripetibili.
a) A
ragione il Pretore distingue tra l'azione dell'art. 650 cpv. 1
e quella dell'art. 651 cpv. 2 CC: la prima tende a far accertare che nulla osta
allo scioglimento della comproprietà, la seconda a far definire il modo della divisione. Coerentemente, quindi, in concreto egli avrebbe
dovuto statuire separatamente sugli oneri e le ripetibili di ognuna, tanto più
che i valori litigiosi si calcolano in modo diverso: quello dell'art. 650 cpv.
1.
CC corrisponde al valore della quota di comproprietà chiesta dall'attore,
mentre quello dell'art. 651 cpv. 2 CC corrisponde al valore dell'intera
comproprietà (RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c).
b) Con la petizione gli attori chiedevano tanto di accertare il loro
diritto allo scioglimento della comproprietà quanto di ordinare la divisione
in natura, subordinatamente mediante vendita a trattative private o agli
incanti, in ambo i casi senza il versamento di conguagli a AP 1. I convenuti
hanno subito aderito al principio dello scioglimento, proponendo a loro volta
la divisione in natura o, in subordine, la vendita ai pubblici incanti con
suddivisione del ricavo in sei parti uguali. Nel momoriale conclusivo gli
attori hanno ribadito la richiesta di scioglimento, postulando in via
principale la divisione dei beni in natura, in via subordinata la vendita dei fondi mediante licitazione privata o – in caso di
insuccesso – ai pubblici incanti, senza conguagli a AP 1 né deduzioni sulla sua
quota. l convenuti dal canto loro, hanno ribadito le loro domande. Per finire il Pretore ha – come detto – accertato il diritto allo
scioglimento e ha ordinato la vendita dei beni ai pubblici incanti. In esito al
presente giudizio, poi, l'appellante ottiene il diritto alla sua quota senza
decurtazioni.
c) Ciò
premesso, l'azione dell'art. 650 cpv. 1 CC (principio dello scioglimento) ha visto effettivamente i convenuti acquiescere. A tale riguardo
la conduzione del processo tuttavia non ha richiesto alcun impegno particolare né
agli attori né al primo giudice, che ha liquidato la questione in tre
righe (consid. 1 in fine). Senza eccedere né abusare del suo potere di
apprezzamento, il Pretore poteva quindi ritenere trascurabile l'incidenza di
tale azione sul complesso degli oneri processuali e delle ripetibili.
d) Quanto
al modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC) nessuna delle
parti può dirsi del tutto vittoriosa, il Pretore avendo deciso la vendita
all'asta pubblica, modalità proposta da tutti i comproprietari, ma solo in subordine.
Entrambe le parti soccombono quindi vicendevolmente sulla domanda principale,
il che giustificherebbe di suddividere le spese a metà di di compensare le
ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Sul calcolo della quota in favore
dell'appellante, nondimeno, gli attori soccombono appieno. Tenuto conto di ciò,
appare equo in definitiva che essi sopportino tre quarti degli oneri processuali
e che corrispondano ai convenuti un'indennità per ripetibili ridotta.
e) L'ammontare
della tassa di giustizia (fr. 10 000.–) non è contestato. Del resto, per un
valore litigioso di fr. 2 285 000.– esso
corrisponde al minimo della tariffa (art. 17 cpv. 1 LTG). Litigioso è
l'ammontare delle ripetibili, che vanno definite orientativamente in base alla
tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 prima frase CPC; RtiD I-2004 pag.
469.
consid. 3). Questa prevede che in ogni causa avente un
valore determinato o determinabile, l'onorario dell'avvocato è stabilito entro
percentuali prefissate del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota
minima e quella massima la retribuzione va stabilita poi di caso in caso,
secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la
competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la
diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito
della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA). Al riguardo il giudice fruisce
di ampia latitudine, nel senso che l'indennità da lui stabilita entro il minimo
e il massimo della tariffa può essere censurata solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).
Il calcolo dell'onorario secondo il valore litigioso non è senza
eccezioni. Per pratiche di esiguo valore che hanno richiesto un cospicuo dispendio
di tempo e per pratiche di valore elevato che hanno
richiesto solo un impegno limitato, come pure per pratiche di valore
determinato quando le particolarità del caso e gli interessi in gioco non
giustifichino l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore,
l'onorario va fissato tenendo conto anche del dispendio orario (art. 11 cpv. 1
TOA). Ciò vale altresì ove il patrocinio finisca anzitempo, ad esempio per
revoca del mandato da parte del cliente, rinuncia del patrocinatore, transazione,
conciliazione, acquiescenza, desistenza, sopravvenuta carenza d'oggetto, oppure
perché la soluzione di una questione pregiudiziale ha consentito di concludere la pratica
prematuramente (art. 11 cpv. 2 TOA). In tali ipotesi
l'onorario ad valorem si combina con l'onorario ad horam mediante
la formula:
O = 2 x
Ov x Ot
Ov + Ot
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino
dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La retribuzione a tempo è di almeno
fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia).
In
concreto il valore dell'intera comproprietà ammontava a fr. 2 285 000.– (perizie
dell'arch. Franzi, agli atti). Per un valore del genere l'art.
9.
cpv. 1 TOA consente all'avvocato di
esporre
un onorario “normale” compreso tra il 3 e il 6%, ovvero da fr. 68 550.– a fr. 137 100.–. Nel caso in
esame la causa non poteva dirsi complessa, né l'istruttoria si è rivelata particolarmente
laboriosa. Se non che, già l'onorario minimo previsto dall'art. 9 cpv. 1 TOA (3%,
ossia fr. 68 550.–) risulterebbe manifestamente eccessivo. Occorre far capo quindi
all'art. 11 cpv. 1 TOA e combinare i due parametri (valore e tempo). Quanto al
tempo, nella fattispecie il legale dei convenuti ha redatto l'allegato di
risposta (7 pagine), il questionario per le domande di interrogatorio formale (2
pagine), l'opposizione a quesiti peritali avversari (2 pagine) e il memoriale
conclusivo (6 pagine), partecipando a tre udienze. Ciò avrebbe impegnato un
legale solerte e diligente per una quarantina di ore. Tenuto conto altresì
della presumibile attività stragiudiziale, il dispendio di tempo complessivo
può essere stimato in una sessantina di ore. E per una causa come quella in
rassegna, condotta fra il 1995 e il 2003, una retribuzione di fr. 180.– orari
sarebbe stata senz'altro dignitosa, onde un compenso ad horam di fr. 10 800.–.
Combinando valore e tempo, si sarebbe ottenuto quanto segue:
2.
x 68 550
x 10 800 = fr. 18 660.–.
68.
550 + 10
800.
A
ciò si aggiungono le presumibili spese e l'IVA, per un totale di fr. 20 000.– arrotondati. Tenuto
calcolo del grado di soccombenza, l'indennità complessiva risulta così di fr.
15.
000.–.
7.
Gli
oneri processuali del giudizio odierno, commisurati
all'entità del litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene ragione sulla contestata deduzione alla sua quota
derivante dall'asta pubblica (fr. 360 000.– valutati dal perito e pretesi dagli
attori) e nella misura di tre quarti in materia di spese e ripetibili (fr. 20 000.–, interamente
litigiosi davanti al Pretore). In pratica esce quindi vittorioso su tutta la
linea. Nelle circostanze descritte conviene rinunciare alla riscossione dell'esigua
quota di oneri processuali che andrebbe a suo carico, addebitando agli attori oneri
processuali lievemente ridotti. Gli attori rifonderanno inoltre all'appellante
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui non è diventato senza oggetto, l'appello è parzialmente accolto e
la sentenza impugnata è così riformata:
1.2 Lo scioglimento della comproprietà
avverrà mediante vendita ai pubblici incanti. Il ricavato sarà suddiviso in
parti uguali tra i comproprietari. Ogni ulteriore pretesa sul ricavo dell’asta
pubblica è respinta.
4. La tassa di giustizia di fr. 7000.–
e le spese, comprese quelle peritali, sono poste per tre quarti a carico degli
attori in solido e per il rimanente a carico dei convenuti, sempre
solidalmente. Gli attori rifonderanno inoltre ai convenuti, con vincolo di
solidarietà, fr. 15 000.– complessivi per ripetibili ridotte.
Per
il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 2950.–
b)
spese ridotte fr. 50.–
fr.
3000.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti solidalmente a carico di AO 1, AO 2, AO
3,AO 4, __________ e AO 6, che rifonderanno alle controparti, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 3500.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
– ;
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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