11.2003.82
intervento accessorio: requisito di un "interesse giuridico proprio"
20 giugno 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2003.82
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, ICCA
Titolo:
intervento accessorio: requisito di un "interesse giuridico proprio"
INTERVENTO ACCESSORIO
art. 51 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2003.82
Lugano,
20 giugno 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.19 (nullità
di testamento) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del
23 dicembre 2002 da
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
AO 2
(ora patrocinata dal lic. iur. PA 2),
giudicando
ora sull'istanza di intervento accessorio a
sostegno dell'attrice presentata il 31 marzo 2003 dal
notaio AP
1,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 giugno 2003 presentato dal notaio AP 1 contro il decreto
emesso il 5 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Blenio;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il notaio AP 1 ha rogato il 18 giugno 2002 un atto pubblico (n.
4178) tra __________ (1920), domiciliata a __________, vedova senza
discendenti, e AO 1. Il negozio giuridico prevedeva quanto segue:
Premesso che
da diversi anni la signora AO 1 presta aiuto e cure alla signora __________ a
causa del suo stato di salute e che detto stato è peggiorato in questi ultimi
tempi, le parti convengono di stipulare il seguente contratto di
compra-vendita
(vitalizio)
mediante
il quale:
1. La
signora __________ dichiara di cedere a titolo di compenso per attività
passate e a titolo di vitalizio per il futuro alla signora AO 1, la quale dichiara
di accettare, i seguenti beni posti in territorio del
Comune di __________
n.
di mappa località qualità superficie
__________ __________ A.
abitazione 158 m²
B.
ripostiglio 13 m²
c.
giardino 1218 m²
1389
m²
__________ __________ A.
box 7 m²
b.
prato 1444 m²
(…) 1451
m²
Comune
di __________
n.
di mappa località qualità superficie
__________ __________ A.
fabbricato abitato 55 m²
B.
fabbricato 12 m²
c.
prato 282 m²
(…)
349 m²
2. La
signora __________ conserverà vita natural durante l'usufrutto su tutti i beni
oggetto della presente contrattazione, ciò che la signora AO 1 accetta.
3. Quale
contropartita la signora AO 1, oltre a compensare le sue prestazioni passate,
si impegna formalmente a prestare cure e assistenza vita natural durante alla
signora __________. Inoltre la signora AO 1 si impegna moralmente a non vendere
Fatti
i beni suddetti e [a] lasciarli in eredità, in più della sua quota, a sua
figlia __________.
(…)
B. Con
due istanze del 26 giugno 2002 il notaio AP 1 ha chiesto all'ufficiale del
registro fondiario del Distretto di Blenio
l'iscrizione dei citati trapassi di proprietà e del diritto di usufrutto.
Due giorni dopo, il 28 giugno 2002, __________ è deceduta a __________. Di lei
si sono rinvenuti quattro testamenti. Nel primo, olografo, essa istituiva suo
erede universale il marito __________, morto nel frattempo. Negli altri
testamenti, di cui due olografi (del 3 agosto 1981 e del 10 gennaio 1989) e uno
pubblico (del
2
novembre 2000, rogito n. 119 del notaio __________ di __________), essa ha
designato sua erede universale AO 1. Nell'ultima disposizione la testatrice ha
nondimeno previsto alcuni legati, destinando in specie la particella n. ad AO 2.
C. Statuendo
il 1° luglio 2002, l'ufficiale del registro fondiario ha respinto le due
istanze del notaio con l'argomento che, “trattandosi di un contratto
vitalizio, per la sua validità lo stesso richiede la forma prescritta per il
contratto successorio (art. 522 cpv. 1 CO), ossia la partecipazione all'atto di
due testimoni (art. 499 e 512 CC)”. Un ricorso introdotto da AO 1 contro tale decisione
è stato respinto il 2 febbraio 2003 dalla Sezione del registro fondiario e di
commercio, autorità di vigilanza. Contro la decisione dell'autorità di
vigilanza AO 1 è insorta a questa Camera, che con sentenza del 13 aprile 2004
ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata (inc. 11.2003.33).
D. Nel
frattempo, il 23 dicembre 2002, AO 1 ha convenuto AO 2 davanti al Pretore del
Distretto di Blenio perché fosse dichiarato nullo l'ultimo testamento di __________,
rogato dal notaio __________ il 2 novembre 2000, e in via cautelare ha chiesto
che sulla particella n. __________ di __________ fosse iscritta una restrizione
della facoltà di disporre. Al contraddittorio del 12 febbraio 2003, indetto per
la discussione cautelare, la convenuta ha proposto di respingere il
provvedimento. Nella sua risposta del 26 febbraio 2003 essa ha postulato dipoi
il rigetto dell'azione nel merito.
E. Il
18 marzo 2003 l'avv. AP 1 ha scritto al Pretore di voler intervenire nella
causa pendente e il 27 marzo 2003 ha inoltrato una sua “replica” del 27 marzo
2003 tendente a far accertare la validità dell'atto pubblico da lui rogato il
18 giugno 2002 (n. __________), come pure a far accertare la retrodatazione del
secondo e del terzo testamento lasciati da __________, a suo avviso posteriori
al quarto. In subordine egli ha concluso per l'annullamento di quest'ultimo
testamento e in ogni caso perché all'ufficiale del registro fondiario fosse
ordinato di trasferire a AO 1 la particella n. __________ di __________. In via
cautelare egli ha sollecitato a sua volta una restrizione della facoltà di disporre
su tale fondo. Finalmente, il 31 marzo 2003 il notaio AP 1 ha presentato una
formale istanza di intervento accessorio, chiedendo che la sua “replica” fosse
versata agli atti.
F. Invitata
a esprimersi sulla domanda di intervento, AO 1 ha comunicato il 2 aprile 2003
di non opporvisi. AO 2 ha proposto invece, con osservazioni del 7 aprile 2003,
il rigetto dell'istanza. Statuendo il 5 giugno 2003, il Pretore ha respinto la
domanda e ha dichiarato inammissibile la “replica” del notaio AP 1, senza riscuotere
spese né assegnare ripetibili. A mente sua, “l'interventore in via accessoria,
non apparendo titolare di un diritto o di un obbligo in stretto nesso di
dipendenza con la lite in narrativa, e come tale non risultando quindi esposto
direttamente o di riflesso agli effetti della relativa pronuncia, non può
vantare un interesse giuridico legittimante la richiesta di intervento in
causa”.
G. Contro
il decreto predetto è insorto il notaio AP 1 con un appello del 12 giugno 2003
nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
accogliere la sua istanza di intervento e di ammettere agli atti la “replica”
del 27 marzo 2003. Con osservazioni del 3 luglio 2003 AO 1 auspica
l'accoglimento dell'appello. AO 2 propone invece, nelle sue osservazioni del 30
luglio 2003, di respingerlo.
Considerandi
in diritto: 1. Chiunque
rende attendibile un interesse giuridico proprio a che in una lite vertente fra
altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente assistendo
quest'ultima (art. 51
cpv. 1
CPC). La domanda è decisa mediante decreto (art. 51 cpv. 4 CPC). Un appello
esperito contro tale decreto ha effetto sospensivo per legge (art. 51 cpv. 5
CPC).
2.
Nella
sua istanza del 31 marzo 2003 l'appellante postula l'autorizzazione a intervenire
accessoriamente nella causa fra AO 1 e AO 2, senza precisare però se a sostegno
dell'una o dell'altra. Dalla “replica” del 27 marzo 2003 si desume senza equivoco,
in ogni modo, che il suo preteso interesse giuridico è volto a far sì che la
lite sia vinta dall'attrice (memoriale, pag. 2 in alto). Tutto quanto egli può
sollecitare è quindi l'accoglimento della petizione. Nella misura in cui
postula più o altro, formulando conclusioni proprie (come se si trattasse di un
intervento principale, la cui ammissibilità presuppone però un'“azione
ordinaria in contraddittorio con le parti in lite”: art. 50 cpv. 2 CPC), egli
avanza una richiesta che si rivela d'acchito improponibile.
3.
In concreto la domanda di intervento accessorio può entrare in
considerazione, ciò posto, nella misura in cui è volta a ottenere che sia
dichiarato nullo l'ultimo testamento di __________, rogato dal notaio __________
il 2 novembre 2000. La questione è ancora di sapere se a tal fine l'appellante
possa vantare un “interesse giuridico proprio”, giacché – diversamente dal
denunciato in lite, che si vede coinvolgere in una causa altrui – l'interveniente
accessorio vuole intromettersi in una causa altrui. Ora, il requisito dell'“interesse
giuridico proprio” è dato ove l'interveniente accessorio renda verosimile che
dall'esistenza o dall'inesistenza di diritti o di rapporti giuridici formanti
oggetto del processo fra le parti principali possano derivargli diritti od
obblighi propri, siano essi contestati o no (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 306). Un interesse
meramente economico non basta (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 150 n. 71; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna
2001, pag. 118 n. 569; Rep. 1994 pag. 372 n. 60; cfr. anche Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur
zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 2 a 5 al § 44), come non basta un semplice
interesse di fatto, sia esso di famiglia, di parentela o di amicizia (Jeandin, Parties au procès: Mouvement
et [r]évolution, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 56 seg.; Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, Zurigo 1989, pag. 91).
4.
L'appellante asserisce di avere un interesse giuridico proprio a
intervenire nella causa pendente perché, dovesse AO 2 ottenere la consegna
della particella n. __________ di __________, egli risponderebbe “direttamente
e personalmente nei confronti dell'attrice AO 1. Questo sulla base degli art.
41.
segg. CO, poiché le disposizioni sul mandato non sono applicabili e nel
diritto ticinese mancano norme speciali a mente dell'art. 61 CO” (memoriale,
punto 6). Il notaio ritiene, in sintesi, “di trovarsi nella situazione del
venditore che corre il rischio di essere chiamato in garanzia, rispettivamente
del fideiussore che rischia di essere chiamato a rispondere per lo stesso”
(memoriale, loc. cit.). Avendo rogato un atto pubblico non suscettibile di
iscrizione nel registro fondiario per difetto di forma (omissione dei due
testimoni), egli teme di dover rispondere del pregiudizio che deriverebbe a AO
1.
ove costei dovesse soccombere nella causa contro AO 2 (art. 31 segg. LN), per
tacere del danno d'immagine ch'egli subirebbe, del fatto che i suoi rapporti
con le parti in causa risulterebbero definitivamente compromessi e della
sanzione che, come notaio, potrebbe vedersi infliggere dall'autorità
disciplinare (art. 127 LN).
5.
Come
si è spiegato, per sostenere l'una o l'altra parte in causa l'interveniente accessorio
deve rendere verosimile che dall'esistenza o dall'inesistenza di diritti o
rapporti giuridici formanti oggetto del processo pendente possano derivargli
diritti od obblighi propri. Nella fattispecie l'oggetto del processo intentato
da AO 1 ad AO 2 con petizione del 23 dicembre 2002 è la validità dell'ultimo
testamento lasciato da __________, rogato dal notaio __________ il 2 novembre
2000, che secondo l'attrice non corrisponde alla libera espressione della
disponente. La validità dell'atto pubblico steso dall'appellante il
18.
giugno 2002 esula invece dall'oggetto del contendere (e non
risulta essere stata sindacata finora, questa Camera essendosi limitata nella
sentenza del 13 aprile 2004 a esaminare l'operato dell'ufficiale del registro
fondiario, non la validità materiale del contratto). Certo, negli atti di causa
le parti hanno evocato quel rogito a più riprese (petizione, punti 5 e 6;
verbale del 12 febbraio 2003, pag. 2 in basso e pag. 3; risposta, pag. 3 in
fondo). Sta di fatto però che gli eventuali obblighi dell'appellante nei confronti
di AO 1 derivano non dalla validità o della nullità del noto testamento, bensì
dalla validità o della nullità del negozio giuridico rogato dall'appellante
stesso. E le questioni legate alla validità o alla nullità dei due atti sono
chiaramente distinte, né l'una è – per avventura – pregiudiziale all'altra. A
torto il notaio reputa perciò di trovarsi nella situazione del venditore che
corre il rischio di essere chiamato in garanzia (per la compravendita medesima)
o del fideiussore che rischia di essere chiamato a rispondere (per la
fideiussione medesima), giacché in concreto l'esito della causa pendente non
influisce sui suoi diritti od obblighi verso l'attrice.
6.
L'appellante
sembra affermare che, qualora uscisse vittoriosa dal processo pendente, AO 2
otterrebbe il trasferimento a proprio nome della particella n. __________ di __________
nel registro fondiario, il che sarebbe poi opponibile erga omnes e gli
precluderebbe la possibilità di far iscrivere il fondo a AO 1 invocando la
validità del rogito da lui confezionato (memoriale, pag. 6 secondo paragrafo).
Così argomentando, tuttavia, egli trascura che l'art. 973 cpv. 1 CC protegge la
buona fede di chi acquista la proprietà o altri diritti reali riferendosi a
un'iscrizione nel registro fondiario. AO 2 è perfettamente consapevole che AO 1
potrebbe rivendicare la particella n. __________ di __________ sulla base
dell'atto pubblico rogato dall'appellante (tant'è che – come detto – essa
medesima commenta tale istromento nella risposta di merito). Mal si intravede
dunque come l'eventuale trapasso di proprietà nel registro fondiario relativo
alla particella n. __________ di __________ potrebbe pregiudicare i diritti
dell'appellante.
7.
Quanto
al danno d'immagine che subirebbe l'appellante come notaio e al deterioramento
delle sue relazioni con le parti in causa, si ricordi che interessi di mero
fatto non bastano a giustificare un intervento accessorio (sopra, consid. 3). È
possibile che nel quadro della causa pendente le parti critichino l'operato
dell'appellante, ma ciò non basta per motivare un intervento accessorio, la
reputazione dell'appellante non essendo oggetto del processo (Natasha Pittet-Middelmann, L'intervention
volontaire, tesi, Università di Losanna, Bienne 1997, pag. 130 in basso). E
poco giova invocare la sentenza pubblicata in DTF 116 II 136 (richiamo
figurante nella “replica” del 27 marzo 2003, pag. 2 lett. a), la quale riguarda
la legittimazione del notaio a presentare ricorso di diritto amministrativo in
materia di registro fondiario e non ha alcun nesso con la fattispecie in
disamina.
8.
Per
quel che è infine della sanzione disciplinare paventata dall'appellante come notaio,
non è dato di capire in che modo l'intervento accessorio potrebbe prevenirla. Intanto
perché l'eventuale vittoria dell'attrice nella causa pendente nulla toglie a possibili
negligenze dell'appellante nella rogazione dell'atto pubblico, sicché non
esclude una segnalazione all'Ordine dei notai. In secondo luogo perché il
Consiglio di disciplina notarile applica le pene disciplinari d'ufficio o su
rapporto del Consiglio dell'Ordine dei notai, dell'ispettore, delle Autorità
federali e cantonali o di qualunque altra persona interessata (art. 127 cpv. 1
LN). Un'ipotetica sanzione disciplinare a carico dell'appellante non dipenderebbe
per forza, dunque, da una segnalazione di AO 1. Anche al proposito il ricorso
manca di buon diritto.
9.
Se
ne conclude che, destituito di fondamento, l'appello è destinato al rigetto.
Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità degli interessi economici
in gioco, seguono il principio della causalità (art. 148 cpv. 3 CPC). Vanno
addebitati quindi all'appellante, che rifonderà ad AO 2 un'equa indennità per
ripetibili, mentre non si assegnano ripetibili a AO 1, che ha postulato a torto
l'accoglimento dell'appello.
Per questi
motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
400.
–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad AO 2 fr. 1000.– per
ripetibili. Non si attribuiscono ripetibili a AO 1.
3.
Intimazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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