Lexipedia

Decisione

11.2003.82

intervento accessorio: requisito di un "interesse giuridico proprio"

20 giugno 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i beni suddetti e [a] lasciarli in eredità, in più della sua quota, a sua

figlia __________.

(…)

B. Con

due istanze del 26 giugno 2002 il notaio AP 1 ha chie­sto all'ufficiale del

registro fondiario del Distretto di Blenio

l'iscri­zione dei citati trapassi di proprietà e del diritto di usufrutto.

Due giorni dopo, il 28 giugno 2002, __________ è deceduta a __________. Di lei

si sono rinvenuti quattro testamenti. Nel primo, olografo, essa istituiva suo

erede universale il marito __________, morto nel frattempo. Negli altri

testamenti, di cui due olografi (del 3 agosto 1981 e del 10 gennaio 1989) e uno

pubblico (del

2

novembre 2000, rogito n. 119 del notaio __________ di __________), essa ha

designato sua erede universale AO 1. Nell'ultima disposizione la testatrice ha

nondimeno previsto alcuni legati, destinando in specie la particella n. ad AO 2.

C. Statuendo

il 1° luglio 2002, l'ufficiale del registro fondiario ha respinto le due

istanze del notaio con l'argomento che, “trat­tandosi di un contratto

vitalizio, per la sua validità lo stesso richiede la forma prescritta per il

contratto successorio (art. 522 cpv. 1 CO), ossia la partecipazione all'atto di

due testimoni (art. 499 e 512 CC)”. Un ricorso introdotto da AO 1 contro tale decisione

è stato respinto il 2 febbraio 2003 dalla Sezione del registro fondiario e di

commercio, autorità di vigilanza. Contro la decisione dell'autorità di

vigilanza AO 1 è insorta a questa Camera, che con sentenza del 13 aprile 2004

ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata (inc. 11.2003.33).

D. Nel

frattempo, il 23 dicembre 2002, AO 1 ha convenuto AO 2 davanti al Pretore del

Distretto di Blenio perché fosse dichiarato nullo l'ultimo testamento di __________,

rogato dal notaio __________ il 2 novembre 2000, e in via cautelare ha chiesto

che sulla particella n. __________ di __________ fosse iscritta una restrizione

della facoltà di disporre. Al contraddittorio del 12 febbraio 2003, indetto per

la discussione cautelare, la convenuta ha proposto di respingere il

provvedimento. Nella sua risposta del 26 febbraio 2003 essa ha postulato dipoi

il rigetto dell'azione nel merito.

E. Il

18 mar­zo 2003 l'avv. AP 1 ha scritto al Pre­tore di voler in­tervenire nella

causa pendente e il 27 marzo 2003 ha inoltrato una sua “re­pli­ca” del 27 marzo

2003 tendente a far accertare la validità dell'atto pubblico da lui rogato il

18 giugno 2002 (n. __________), come pure a far accertare la retrodatazione del

secondo e del terzo testamen­to lasciati da __________, a suo avviso posteriori

al quarto. In subordine egli ha concluso per l'annullamento di quest'ultimo

testamento e in ogni caso perché all'ufficiale del registro fondiario fosse

ordinato di trasferire a AO 1 la particella n. __________ di __________. In via

cautelare egli ha sollecitato a sua volta una restrizione della facoltà di disporre

su tale fondo. Finalmente, il 31 marzo 2003 il notaio AP 1 ha presentato una

formale istanza di intervento accessorio, chiedendo che la sua “replica” fosse

versata agli atti.

F. Invitata

a esprimersi sulla domanda di intervento, AO 1 ha comunicato il 2 aprile 2003

di non opporvisi. AO 2 ha proposto invece, con osservazioni del 7 aprile 2003,

il rigetto dell'istanza. Statuendo il 5 giugno 2003, il Pretore ha respinto la

domanda e ha dichiarato inammissibile la “replica” del notaio AP 1, senza riscuotere

spese né assegnare ripetibili. A mente sua, “l'interventore in via accessoria,

non apparendo titolare di un diritto o di un obbligo in stretto nesso di

dipendenza con la lite in narrativa, e come tale non risultando quindi esposto

direttamente o di riflesso agli effetti della relativa pronuncia, non può

vantare un interesse giuridico legittimante la richiesta di intervento in

causa”.

G. Contro

il decreto predetto è insorto il notaio AP 1 con un appello del 12 giugno 2003

nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di

accogliere la sua istanza di intervento e di ammettere agli atti la “re­plica”

del 27 marzo 2003. Con osservazioni del 3 luglio 2003 AO 1 auspica

l'accoglimento dell'appello. AO 2 propone invece, nelle sue osservazioni del 30

luglio 2003, di respingerlo.

Considerandi

in diritto: 1. Chiunque

rende attendibile un interesse giuridico proprio a che in una lite vertente fra

altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente assistendo

quest'ultima (art. 51

cpv. 1

CPC). La domanda è decisa mediante decreto (art. 51 cpv. 4 CPC). Un appello

esperito contro tale decreto ha effetto sospensivo per legge (art. 51 cpv. 5

CPC).

2.

Nella

sua istanza del 31 marzo 2003 l'appellante postula l'autorizzazione a intervenire

accessoriamente nella causa fra AO 1 e AO 2, senza precisare però se a sostegno

dell'una o dell'altra. Dalla “replica” del 27 marzo 2003 si desume senza equivoco,

in ogni modo, che il suo preteso interesse giuridico è volto a far sì che la

lite sia vinta dall'attrice (memoriale, pag. 2 in alto). Tutto quanto egli può

sollecitare è quindi l'accoglimento della petizione. Nella misura in cui

postula più o altro, formulando conclusioni proprie (come se si trattasse di un

intervento principale, la cui ammissibilità presuppone però un'“azione

ordinaria in contraddittorio con le parti in lite”: art. 50 cpv. 2 CPC), egli

avanza una richiesta che si rivela d'acchito improponibile.

3.

In concreto la domanda di intervento accessorio può entrare in

considerazione, ciò posto, nella misura in cui è volta a ottenere che sia

dichiarato nullo l'ultimo testa­mento di __________, rogato dal notaio __________

il 2 novembre 2000. La questione è ancora di sapere se a tal fine l'appellante

possa vantare un “interesse giuridico proprio”, giacché – diversamente dal

denunciato in lite, che si vede coinvolgere in una causa altrui – l'interveniente

accessorio vuole intromettersi in una causa altrui. Ora, il requisito dell'“interesse

giuridico proprio” è dato ove l'interveniente accessorio renda verosimile che

dall'esistenza o dall'inesistenza di diritti o di rapporti giuridici formanti

oggetto del processo fra le parti principali possano derivargli diritti od

obblighi propri, siano essi contestati o no (Guldener,

Schweizerisches Zivilprozess­recht, 3ª edizione, pag. 306). Un interesse

meramente economico non basta (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozess­rechts, 7ª edizione, pag. 150 n. 71; Hohl, Procé­dure civile, vol. I, Berna

2001, pag. 118 n. 569; Rep. 1994 pag. 372 n. 60; cfr. anche Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur

zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 2 a 5 al § 44), come non basta un semplice

interesse di fatto, sia esso di famiglia, di parentela o di amicizia (Jeandin, Parties au procès: Mouvement

et [r]é­volution, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 56 seg.; Ottaviani, Le parti nel processo civile

ticinese, Zurigo 1989, pag. 91).

4.

L'appellante asserisce di avere un interesse giuridico proprio a

in­tervenire nella causa pendente perché, dovesse AO 2 ottenere la consegna

della particella n. __________ di __________, egli risponderebbe “direttamente

e personalmente nei confronti dell'attrice AO 1. Questo sulla base degli art.

41.

segg. CO, poiché le disposizioni sul mandato non sono applicabili e nel

diritto ticinese mancano norme speciali a mente dell'art. 61 CO” (memoriale,

punto 6). Il notaio ritiene, in sintesi, “di trovarsi nella situazione del

venditore che corre il rischio di essere chiamato in garanzia, rispettivamente

del fideiussore che rischia di essere chia­mato a rispondere per lo stesso”

(memoriale, loc. cit.). Aven­do rogato un atto pubblico non suscettibile di

iscrizione nel registro fondiario per difetto di forma (omissione dei due

testimoni), egli teme di dover rispondere del pregiudizio che deriverebbe a AO

1.

ove costei dovesse soccombere nella causa contro AO 2 (art. 31 segg. LN), per

tacere del danno d'immagine ch'egli subirebbe, del fatto che i suoi rapporti

con le parti in causa risulterebbero definitivamente compromessi e della

sanzione che, come notaio, potrebbe vedersi infliggere dall'autorità

disciplinare (art. 127 LN).

5.

Come

si è spiegato, per sostenere l'una o l'altra parte in causa l'interveniente accessorio

deve rendere verosimile che dall'esistenza o dall'inesistenza di diritti o

rapporti giuridici formanti oggetto del processo pendente possano derivargli

diritti od obblighi propri. Nella fattispecie l'oggetto del processo intentato

da AO 1 ad AO 2 con petizione del 23 dicembre 2002 è la validità dell'ultimo

testamento lasciato da __________, rogato dal notaio __________ il 2 novembre

2000, che secondo l'attrice non corrisponde alla libera espres­sione della

disponente. La validità dell'atto pubblico steso dall'appellante il

18.

giugno 2002 esula invece dall'oggetto del contendere (e non

risulta essere stata sindacata finora, questa Camera essendosi limitata nella

sentenza del 13 aprile 2004 a esaminare l'operato dell'ufficiale del registro

fondiario, non la validità materiale del contratto). Certo, negli atti di causa

le parti hanno evocato quel rogito a più riprese (petizione, punti 5 e 6;

verbale del 12 febbraio 2003, pag. 2 in basso e pag. 3; risposta, pag. 3 in

fondo). Sta di fatto però che gli eventuali obblighi dell'appellante nei confronti

di AO 1 derivano non dalla validità o della nullità del noto testa­mento, bensì

dalla validità o della nullità del negozio giuridico rogato dall'appellante

stesso. E le questioni legate alla validità o alla nullità dei due atti sono

chiaramente distinte, né l'una è – per avventura – pregiudiziale all'altra. A

torto il notaio reputa per­ciò di trovarsi nella situazione del venditore che

corre il rischio di essere chiamato in garanzia (per la compravendita medesima)

o del fideiussore che rischia di essere chia­mato a rispondere (per la

fideiussione medesima), giacché in concreto l'esito della causa pendente non

influisce sui suoi diritti od obblighi verso l'attrice.

6.

L'appellante

sembra affermare che, qualora uscisse vittoriosa dal processo pendente, AO 2

otterrebbe il trasferimento a proprio nome della particella n. __________ di __________

nel registro fondiario, il che sarebbe poi opponibile erga omnes e gli

precluderebbe la possibilità di far iscrivere il fondo a AO 1 invocando la

validità del rogito da lui confezionato (memoriale, pag. 6 secondo paragrafo).

Così argomentando, tuttavia, egli trascura che l'art. 973 cpv. 1 CC protegge la

buona fede di chi acquista la proprietà o altri diritti reali riferendosi a

un'iscrizione nel registro fondiario. AO 2 è perfettamente consapevole che AO 1

potrebbe rivendicare la particella n. __________ di __________ sulla base

dell'atto pubblico rogato dall'appellante (tant'è che – come detto – essa

medesima commen­ta tale istromento nella risposta di merito). Mal si intravede

dunque come l'eventuale trapasso di proprietà nel registro fondiario relativo

alla particella n. __________ di __________ potrebbe pregiudicare i diritti

dell'appellante.

7.

Quanto

al danno d'immagine che subirebbe l'appellante come notaio e al deterioramento

delle sue relazioni con le parti in causa, si ricordi che interessi di mero

fatto non bastano a giustificare un intervento accessorio (sopra, consid. 3). È

possibile che nel quadro della causa pendente le parti critichino l'opera­to

dell'appellante, ma ciò non basta per motivare un intervento accessorio, la

reputazione dell'appellante non essendo oggetto del processo (Natasha Pittet-Middelmann, L'intervention

volontaire, tesi, Università di Losanna, Bienne 1997, pag. 130 in basso). E

poco giova invocare la sentenza pubblicata in DTF 116 II 136 (richiamo

figurante nella “replica” del 27 marzo 2003, pag. 2 lett. a), la quale riguarda

la legittimazione del notaio a presentare ricorso di diritto amministrativo in

materia di registro fondiario e non ha alcun nesso con la fattispecie in

disamina.

8.

Per

quel che è infine della sanzione disciplinare paventata dall'appellante come notaio,

non è dato di capire in che modo l'intervento accessorio potrebbe prevenirla. Intanto

perché l'eventuale vittoria dell'attrice nella causa pendente nulla toglie a possibili

negligenze dell'appellante nella rogazione dell'atto pubblico, sicché non

esclude una segnalazione all'Ordine dei notai. In secondo luogo perché il

Consiglio di disciplina notarile applica le pene disciplinari d'ufficio o su

rapporto del Consiglio dell'Ordine dei notai, dell'ispettore, delle Autorità

federali e cantonali o di qualunque altra persona interessata (art. 127 cpv. 1

LN). Un'ipo­tetica sanzione disciplinare a carico dell'appellante non dipenderebbe

per forza, dunque, da una segnalazione di AO 1. Anche al proposito il ricorso

manca di buon diritto.

9.

Se

ne conclude che, destituito di fondamento, l'appello è destinato al rigetto.

Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità degli interessi economici

in gioco, seguono il principio della causalità (art. 148 cpv. 3 CPC). Vanno

addebitati quindi all'appellante, che rifonderà ad AO 2 un'equa indennità per

ripetibili, mentre non si assegnano ripetibili a AO 1, che ha postulato a torto

l'accoglimento dell'appello.

Per questi

motivi,

vista

sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.

Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.

fr.

400.

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad AO 2 fr. 1000.– per

ripetibili. Non si attribuiscono ripetibili a AO 1.

3.

Intimazione:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster