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Decisione

11.2003.86

Misure a protezione dell'unione coniugale. Contestazione del contributo alimentare in favore dei figli.

28 dicembre 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2004.87 del 19 ottobre 2006, consid. 6). Tutto quanto

si può riconoscere all'appellante è dunque il costo di un abbonamento

“arcobaleno” per tre zone, che copre l'agglomerato urbano luganese,

di fr. 96.– mensili (‹www.arcobaleno.ch›).

e) Le imposte non vanno considerate nel fabbisogno minimo di un

debitore che non è in grado di far fronte interamente ai propri obblighi

alimentari (DTF 126 III 356, 127 III 70). Non avrebbe senso, infatti, diminuire

un contributo di mantenimento in favore dei figli dell'importo dovuto allo

Stato per le imposte e chiamare poi lo Stato a sovvenzionare l'ammanco dei

figli. In concreto, quand'anche si tenesse conto del carico fiscale di fr.

800.– rivendicato dall'appellante, il fabbisogno dei figli N__________ e R__________

sarebbe di per sé garantito. Non sarebbe più coperto tuttavia il contributo di

mantenimento per il figlio ancora minorenne che l'appellante ha avuto dal precedente

matrimonio, A__________, di fr. 650.– mensili fino al sedicesimo anno di età e

di fr. 700.– in seguito (doc. 29). Ciò posto, l'onere fiscale va tralasciato.

f) In

definitiva il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di

fr. 3075.– (arrotondati), così composto: minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1200.–, premio

della cassa malati fr. 330.–, assicurazione

mobilia domestica fr. 90.25, assicurazione stabili fr. 256.50, abbonamento

“arcobaleno” fr. 96.–.

7. Della

moglie si ignora pressoché tutto. Il Pretore si è limitato a rilevare che dopo

la separazione di fatto essa ha svolto sporadiche attività lavorative, che si

tratta di una donna ancora giovane, in buona salute e che in futuro essa dovrà

mantenersi da sé sola (sentenza pag. 3 e 8). Si è già detto che tali vaghi

accenni sono insufficienti per un giudizio correttamente motivato in diritto (sopra,

consid. 3). Resta il fatto che in concreto la moglie nulla rivendica per il

Considerandi

proprio sostentamento, né il convenuto pretende che essa sia in grado di

contribuire al mantenimento dei figli. In simili circostanze appare lecito

rinunciare, eccezionalmente, a indagare sull'entità dell'eventuale eccedenza

mensile nel bilancio coniugale. Tanto più che con un reddito di fr. 5835.–

mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3075.– mensili il convenuto, tanto in caso di eccedenza quanto di ammanco, può versare il

contributo alimentare di fr. 1040.– mensili per ogni figlio, oltre al

contributo per Alessandro, senza intaccare il proprio fabbisogno minimo (DTF

127.

III 70 consid. 2c con rinvii). Se ne conclude in ultima analisi che,

destituito di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso.

8.

L'appellante

contesta l'addebito di tutti gli oneri processuali di prima sede, così come

l'obbligo di rifondere alla controparte

fr.

2000.

– per ripetibili ridotte. A suo avviso la moglie esce sconfitta nel

complesso per almeno l'80%, sicché a lui spetterebbe il diritto di riscuotere

fr. 1200.– per ripetibili ridotte. Così argomentando, tuttavia, egli disconosce

che il Pretore non ha statuito sull'addebito delle spese e delle ripetibili

seguendo solo il criterio della soccombenza, ma anche in base a un altro

ragionamento. Egli ha spiegato che, all'inizio della procedura, il convenuto versava

in condizioni finanziarie migliori rispetto a quelle della moglie. E siccome

nelle misure a tutela dell'unione coniugale l'istituto della provvigione ad

litem non esiste, il giudice decide con la sentenza finale chi è chiamato a

sopportare – e in che misura – le spese e le ripetibili (RtiD I-2004 pag. 596

n. 79c). Con tale argomentazione l'appellante neppure si confronta. Carente

di motivazione, al proposito l'appello va finanche dichiarato inammissibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

9.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il prescritto dell'art. 148 cpv. 1 CPC.

All'appellante può accordarsi il beneficio dell'assistenza giudiziaria, le

ristrettezze finanziarie di lui risultando verosimili (art. 3 cpv. 1 Lag).

Quanto al rimedio giuridico, esso non appariva sfornito di possibilità di buon

esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), gli accertamenti insufficienti del Pretore

e il metodo eterodosso adottato per il calcolo dei contributi alimentari

potendo avere indotto il convenuto a ricorrere in buona fede. Analogo beneficio

merita l'istante, la quale si trova a sua volta in ristrettezze economiche e ha

formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, senza poter

contare sull'incasso di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili.

3. AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell' .

4. AO 1è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'RA

2.

5. Intimazione

a:

– , ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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