11.2003.88
Protezione dell'unione coniugale: attribuzione dell'autorità parentale a un solo genitore?
22 gennaio 2007Italiano27 min
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Numero d'incarto:
11.2003.88
Data decisione, Autorità:
22.01.2007, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: attribuzione dell'autorità parentale a un solo genitore?
ASSICURAZIONE
AUDIZIONE DEI FIGLI
AUTORITÀ PARENTALE
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 3 CC
art. 297 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2003.88
Lugano,
22 gennaio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.101
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa
con istanza del 4 novembre 2002 da
AP 1,
(patrocinata dall' RA
1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' RA
2 );
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 giugno 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16
giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Riviera;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AP 1 (entrambi del 1966) si sono sposati a __________ il
24 maggio 1991. Dal matrimonio sono nate F__________ (13 settembre 1993), D__________
(20 aprile 1996) e M__________ (3 marzo 1998). Il marito lavora come tecnico edile
per la __________ di __________ e fa parte del consiglio d'amministrazione
della __________ di __________, per la quale esegue perizie. Egli assolve inoltre
svariate funzioni pubbliche: è municipale di __________, responsabile dell'Azienda dell'acqua potabile e membro di un
consorzio d'arginatura. La moglie, di formazione impiegata d'ufficio, è casalinga. I coniugi si sono separati di fatto
nel marzo del 2002, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per
trasferirsi in un appartamento, sempre nel medesimo Comune.
B. Il 4
novembre 2002 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento delle
figlie (riservato il diritto di visita del padre) con assegnazione dell'autorità parentale a lei medesima, l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale
e di una cascina a __________ (sui monti di __________), un contributo alimentare indicizzato di fr. 2249.50 mensili per
sé, uno di fr. 790.– mensili ciascuno per F__________
e D__________ e uno di fr. 660.– mensili per M__________ (oltre agli assegni
familiari) retroattivamente dal 1° marzo 2002.
C. Alla
discussione del 20 novembre 2002 il convenuto ha aderito alla richiesta di vivere
separati, all'attribuzione dell'alloggio coniugale, all'affidamento delle figlie e al contributo
per queste ultime (salvo comprendere gli assegni familiari nella cifra richiesta),
ma ha offerto all'istante un contributo di soli fr.
1268.– mensili e ha postulato una diversa disciplina
del diritto di visita, opponendosi a che la moglie ottenesse lei sola l'autorità parentale sulle figlie e l'uso esclusivo della cascina. Fino al gennaio del 2003 egli si è
impegnato altresì a erogare un contributo provvisionale per moglie e figlie di
fr. 4700.– mensili complessivi, pari a quanto versato spontaneamente dal 1°
marzo 2002.
D. Esperita
l'istruttoria, alla discussione
finale del 13 marzo 2003 l'istante
ha ribadito il proprio punto di vista, tranne portare la richiesta di
contributo alimentare per sé a fr. 2646.– mensili e includere gli assegni
familiari nei contributi per le figlie. AO 1 ha postulato il rigetto dell'istanza, proponendo nondimeno un contributo
alimentare di 788.– mensili per la moglie, uno di
fr. 790.– mensili per F__________, uno di 790.– mensili per D__________
e uno di fr. 660.– mensili per M__________, oltre agli assegni familiari, il
tutto a decorrere dal marzo del 2002.
E. Con
sentenza del 16 giugno 2003 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
ha assegnato l'abitazione
coniugale e la cascina di __________ alla moglie, ha affidato le figlie a quest'ultima
(lasciando l'autorità parentale in comune) e ha disciplinato il diritto di
visita paterno in almeno:
– un
fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20.00
della domenica;
– una volta durante la
settimana nella quale le figlie non vedono il padre, il mercoledì dalle ore
17.30 alle ore 20.00;
– una settimana durante
le vacanze di Pasqua o Natale, inclusa alternativamente la festività;
– due settimane durante
le vacanze scolastiche estive.
Egli
ha poi condannato il marito a versare dal 5 marzo 2002 un contributo indicizzato
di fr. 2425.– mensili per la moglie, uno di
fr. 690.–
mensili per F__________, uno di fr. 690.– mensili per D__________ e uno di fr.
580.– mensili per M__________, assegni familiari compresi. La tassa di giustizia
di fr. 140.– e le spese di fr. 550.– sono state poste per un terzo a carico di AP
1 e per il resto a carico del marito, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1
è insorta con un appello del 25 giugno 2003 nel quale rivendica l'autorità parentale esclusiva sulle figlie e
chiede che il diritto di visita sia fissato come segue:
– un
fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore 18.00 del venerdì alle 20.00
della domenica;
– una settimana durante
le vacanze di Pasqua o Natale, inclusa alternativamente la festività;
– due settimane durante
le vacanze scolastiche estive.
Essa
chiede inoltre che il contributo di mantenimento per sé sia aumentato a fr.
2690.– (recte: 2698.–) mensili, quello per F__________ a fr. 771.–
mensili, quello per D__________ a fr. 771.– mensili e quello per M__________ a fr. 646.– mensili (assegni
familiari compresi) retroattivamente dal 1° marzo 2002. Nelle sue osservazioni
del 28 luglio 2003 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio
agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza
(Rep. 1991 pag. 431). Il giudizio del Pretore è impugnabile
nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo
profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. In
ordine l'appellante chiede che questa
Camera accerti se il marito percepisce una mercede come amministratore unico (recte:
revisore) della “__________” di
__________ (memoriale, pag. 7 a metà). Da parte sua, il convenuto nega di ricevere
compensi da tale ditta (osservazioni all'appello, pag. 4 in fondo). Ora, l'istante
non ha mai accennato a siffatta società prima d'ora. Nuova, l'argomentazione risulta
dunque irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD
I-2004 pag. 596 n. 79c). È vero che in materia di filiazione
vige il principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv. 2 CC; DTF 128 III 414
verso l'alto), ma è altrettanto vero che tale precetto non esonera le
parti – tanto meno se patrocinate da legali – dal sostanziare per quanto
possibile le loro allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a loro
conoscenza e dall'indicare tempestivamente i mezzi di prova disponibili (RtiD
I-2004 pag. 591 n. 68c). L'interessata non adduce il minimo indizio che renda verosimile
il versamento di un onorario al marito da parte della “__________”.
Non v'è ragione dunque perché questa Camera indaghi su mere ipotesi,
tanto meno d’ufficio.
3. I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo,
sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo
incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art.
144 cpv. 2 CC). Tale principio, che riguarda anche le
procedure a tutela dell'unione coniugale, si applica a tutti i figli cha
abbiano compiuto sei anni (DTF 131 III 553 consid. 1.1). Al momento in cui il
Pretore ha statuito, in concreto, F__________ aveva quasi dieci anni e D__________
sette anni abbondanti. Dagli atti non risulta tuttavia ch'esse siano state sentite,
né il Pretore ha spiegato perché. Una rinuncia all'ascolto, del resto, si
giustifica solo ove l'audizione – o la semplice osservazione – sia impossibile
o non abbia senso, nemmeno se eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors
du divorce de leurs parents, in: SJ 2003 II pag. 120 segg.), oppure ove esponga
il figlio a ritorsioni (DTF 131 III 558 consid. 1.3.1). Non consta che ciò
fosse il caso nella fattispecie.
Ciò
premesso, non si può disconoscere che procedere oggi a sanare la mancanza non
avrebbe più senso. L'audizione dovrebbe riferirsi invero a circostanze di tre
anni addietro, giacché fatti nuovi non possono entrare in considerazione ai
fini dell'attuale giudizio, il quale deve fondarsi – come detto (consid. 2) –
sullo stesso materiale processuale vagliato dal Pretore. Inoltre la predetta
sentenza del Tribunale federale è del 2005 e fino al novembre del 2004 questa
Camera ha dimostrato una certa indulgenza nel transigere sull'audizione dei
minorenni (da ultimo: sentenza inc. 11.2004.118
del 22 novembre 2004, consid. 3). Non sarebbe equo, di
conseguenza, adottare parametri più severi nel caso in esame solo per la durata
della litispendenza in appello. Il Pretore va avvertito ad ogni modo che, dovessero ravvisarsi altre procedure a tutela dell'unione coniugale
in cui l'ascolto di figli dopo i 6 anni di età sia stato trascurato ingiustamente,
la Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata relativi
ai minorenni e ritornare gli atti in prima sede (art. 326 lett. a CPC per
analogia) affinché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato al difetto,
eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il
primo giudice può sempre far capo).
4. Litigiosa
è anzitutto – in appello – l'attribuzione
dell'autorità parentale, che l'istante rivendica per sé sola. Il Pretore ha
spiegato di non ravvisare gli estremi, in concreto, per derogare all'esercizio
in comune di tale prerogativa durante il matrimonio (sentenza impugnata,
consid. 3.2). L'appellante ribadisce che secondo il normale andamento delle
cose e la comune esperienza l'irrimediabile turbativa dei rapporti coniugali e
la relazione adulterina allacciata dal marito “creeranno continue difficoltà nell'esercizio congiunto dell'autorità
parentale anche per le cose minute”, ciò che “indirettamente
avrà anche un'influenza nei rapporti tra padre e figli” (memoriale, punto 3).
Se
Fatti
i coniugi hanno figli minorenni, dandosi una sospensione della comunione domestica “il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione” (art. 176 cpv. 3 CC). Al
limite, egli può anche attribuire l'autorità parentale a uno solo dei genitori
(art. 297 cpv. 2 CC). Come ha sottolineato il Pretore, nondimeno, un
provvedimento tanto incisivo va adottato con
grande prudenza (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 12
ad art. 176). Il precetto della proporzionalità impone di non sospingersi oltre
quanto sia necessario per il bene del figlio: se affidare la custodia a un solo
genitore è sufficiente, non è il caso di modificare anche l'esercizio dell'autorità
parentale (Schwenzer in: Basler
Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 297 CC con richiami di dottrina). Che fra
genitori sussistano conflitti dovuti alla separazione, in altri termini, ancora
non basta per far capo all'art. 297 cpv. 2 CC; a tal fine occorre che
l'esercizio in comune dell'autorità parentale sia
divenuto teatro di scontro
aperto
fra i genitori (Vetterli
in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 1 ad art. 176 CC).
L'appellante invoca il
normale andamento delle cose e la comune esperienza, ma non indica alcun fatto concreto che renda verosimile la necessità
di togliere al convenuto – nell'interesse delle figlie – non solo la custodia, ma
anche l'autorità parentale. Che una riconciliazione dei coniugi appaia improbabile
ancora non significa, del resto, che nel quadro di misure a tutela dell'unione
coniugale vadano adottati anzitempo provvedimenti tipici del divorzio (cfr.,
sulla capacità lucrativa della moglie: RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). Su
questo punto l'appello manca di consistenza.
5. L'appellante si duole altresì che il Pretore
abbia accordato al marito il diritto di visita alle figlie il mercoledì sera, ogni
quindici giorni, dalle ore 17.30 alle ore 20.00. Essa invoca “il principio della stabilità” e sostiene che ciò disturberebbe le bambine, le quali il mercoledì sera sogliono fare i compiti o giocare con i
compagni. Le visite del mercoledì richiederebbero poi impegno da parte sua: “l'essere a disposizione, il preparare le figlie e l'attesa della riconsegna” (memoriale, punto 4). L'istante propone
così di far cominciare le visite quindicinali del fine settimana il venerdì
alle ore 18.00 (anziché il sabato alle ore 9.30), sopprimendo quelle del
mercoledì. Il Pretore è stato di altro avviso, rilevando che il ritmo
settimanale degli incontri (una volta il mercoledì, una volta il sabato e la
domenica) “permette una
continuità di relazione che dovrebbe aiutare le figlie nel non considerare solo
come episodici, ‛regolati’ ed ‛imposti’ i momenti
da trascorrere con il padre” (sentenza impugnata, consid. 3.3).
I criteri
cui deve attenersi una regolamentazione del diritto di visita sono già stati riassunti
dalla giurisprudenza (RtiD II-2004 pag. 619 consid. 5; v. ora anche DTF 127 III
298 consid. 4a con rinvio e, quanto al principio inquisitorio, DTF 128 III 413 con richiami). Al riguardo non giova dunque
ripetersi. Nella fattispecie il Pretore ha adottato una disciplina delle visite
più restrittiva di quella invalsa nel Cantone Ticino nel caso di ragazzi in età
scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), salvo per quanto riguarda – appunto –
gli incontri quindicinali del mercoledì sera. L'appellante non contesta, come
detto, la motivazione del primo giudice. Non contesta nemmeno che sia
nell'interesse delle figlie mantenere rapporti adeguati con entrambi i genitori
(DTF 127 III 298 consid. 4a in fine). Obietta soltanto
che il mercoledì sera le ragazze devono fare i compiti e giocano con i
compagni. Non spiega tuttavia perché esse non potrebbero svolgere i compiti con
il padre, né perché non possano giocare con i compagni prima delle ore 17.30.
Quanto alla necessità di preparare le ragazze per il
diritto di visita, non si tratta sicuramente di uno sforzo eccessivo per l'istante,
ove appena si pensi che, abitando nel medesimo Comune, il padre può farsi carico
di prenderle in consegna e di riportarle a domicilio.
Nelle circostanze descritte mal si comprende, in definitiva, come la sentenza
impugnata possa pregiudicare il bene delle minorenni. Al proposito l'appello sfiora
il pretesto.
6. Per quel che è dei contributi alimentari, il Pretore ha accertato che
il marito consegue un reddito di fr. 7385.– mensili, più gli assegni familiari
(guadagno netto come tecnico edile fr. 6702.70, indennità di municipale fr.
467.50, indennità come membro del consorzio d'arginatura fr. 12.50, indennità come
responsabile dell'Azienda dell'acqua
potabile fr. 25.–, indennità come membro del consiglio d'amministrazione della __________
fr. 50.–, perizie per la __________ fr. 127.30), e ha un fabbisogno minimo di
fr. 3543.45 mensili (recte: fr. 3343.45; minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1180.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, premio
della cassa malati fr. 304.65, assicurazione sulla vita fr. 256.–, assicurazione
dell'economia domestica fr.
25.–, assicurazione dell'automobile
fr. 198.–, imposta di circolazione fr. 39.10, tassa sui rifiuti fr. 12.10,
spese di spazzacamino fr. 3.60, costi di tintoria fr. 100.–, spese “per attività pubbliche” fr. 25.–).
Quanto
alla moglie, priva di entrate e impossibilitata a lavorare per via delle figlie
in giovane età, il Pretore ne ha accertato il fabbisogno minimo in fr. 2763.40 mensili
(recte: fr. 2713.40; minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, interessi ipotecari fr. 1083.35, spese di riscaldamento fr. 100.–,
tassa sui rifiuti fr. 12.10, tassa sulle canalizzazioni fr. 18.65, spese di
spazzacamino fr. 3.60, spese di acqua potabile fr. 39.50, assicurazione stabili
fr. 92.50, assicurazione dell'economia
domestica e responsabilità civile fr. 63.70, spese d'automobile fr. 200.–). Il
fabbisogno in denaro delle figlie, infine, è stato valutato dal Pretore sulla
scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 2240.– mensili complessivi. Constatato un ammanco nel bilancio
familiare, il Pretore ha lasciato al convenuto l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, destinando il resto alla
moglie e alle figlie, onde un contributo indicizzato di 2425.– mensili per
l'istante,
uno di fr. 690.– mensili
per F__________, uno di fr. 690.– mensili per D__________ e uno di fr. 580.– mensili per M__________,
assegni familiari compresi (sentenza impugnata, consid. 5).
a) L'appellante
sostiene anzitutto che come dipendente della __________ il convenuto guadagna almeno fr. 7296.– netti mensili, assegni familiari compresi (memoriale, pag. 6). L'assunto
è pertinente. Il reddito di un lavoratore dipendente è, per principio, quello
conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Dagli atti
risulta che nel febbraio del 2003 (ultimi dati disponibili) il convenuto percepiva
uno stipendio di fr. 6736.10 netti mensili, assegni familiari compresi (doc. 11).
A ciò si cumula la quota di tredicesima, consistente in un dodicesimo dello stipendio
di base (fr. 7190.–
lordi), meno il contributo AVS di fr. 363.10 e quello
all'assicurazione disoccupazione di fr. 89.85 (ma non il contributo alla cassa
pensione di fr. 425.95 né quello alla cassa pensione complementare di fr. 124.–), per un totale
di fr. 561.40 mensili. Il reddito complessivo del convenuto risulta ammontare
così a fr. 7297.50 mensili, assegni familiari compresi.
L'appellante afferma inoltre che come perito dalla
__________ il marito guadagna mediamente fr. 190.– mensili, il Pretore essendosi
fondato a torto sui soli dati degli anni 2001 e 2002 (memoriale, pag. 6). La doglianza
è sprovvista di buon diritto. Il reddito da attività indipendente è infatti, di
regola, quello medio calcolato sull'arco di più anni – di regola gli ultimi tre
– in modo da compensare le possibili fluttuazioni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Berna 2005, n. 34 ad art. 285 CC). Solo se
tale reddito è in costante ascesa o in costante calo fa stato il reddito
dell'ultimo anno, una volta compensati però – in particolare – gli ammortamenti
straordinari, gli accantonamenti ingiustificati e i prelevamenti privati (sentenza
del Tribunale federale 5P.342/2001 del 20 dicembre
2001, consid. 3a con rinvii di
dottrina). Dagli atti si evince che in qualità di
perito il convenuto ha percepito dalla __________ di __________ fr. 1680.– nel
1997, fr. 3720.– nel 1998, fr. 3180.– nel 1999, fr. 2050.– nel 2000, fr. 2000.–
nel 2001 e
fr.
880.– dal gennaio alla fine di ottobre 2002, corrispondenti a fr. 1056.– annui (doc. 9). Si tratta di un reddito in costante calo da quattro anni,
diminuzione che l'appellante non pretende ricondursi alla volontà del marito.
Fondandosi sulla media degli ultimi due anni, il Pretore non ha quindi recato
torto all'appellante.
Ne
segue che il reddito totale del convenuto ammonta a fr. 7979.80 netti mensili, assegni familiari inclusi,
così composti: stipendio di tecnico edile fr. 7297.50, indennità di
municipale fr. 467.50, indennità come membro del consorzio d'arginatura fr.
12.50, indennità come responsabile dell'Azienda dell'acqua potabile fr. 25.–, indennità come membro del consiglio
d'amministrazione della __________ fr. 50.–, perizie per la __________ fr. 127.30.
b) Relativamente al fabbisogno minimo del marito, l'appellante contesta il premio per l'assicurazione sulla vita riconosciuto dal Pretore
(fr. 256.– mensili), facendo valere che si tratta in realtà di un “terzo pilastro” contratto presso la compagnia __________, ovvero di capitale a
risparmio (memoriale, pag. 7 in basso). La critica è fondata, ma non per la
motivazione d'ordine fiscale addotta dall'istante. Contrariamente all'opinione
di lei, invero, in costanza di matrimonio i premi pagati per le assicurazioni
sulla vita vanno inseriti nel fabbisogno minimo del coniuge debitore (alla
stessa stregua dei premi assicurativi in genere), a condizione però che i
mezzi economici a disposizione della famiglia bastino per garantire il sostentamento
(RDAT I-1999 pag. 206 consid. 2a; da ultimo: sentenza inc. 11.2003.102 del 19
maggio 2006, consid. 7e; più restrittivi: Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.41). E in concreto, come si
vedrà oltre, fa difetto quest'ultimo
requisito. Ciò posto, l'esborso di fr. 256.– mensili non può essere
calcolato nel fabbisogno minimo del convenuto.
Sempre
per quanto attiene al fabbisogno minimo del marito, l'appellante critica la spesa
di fr. 100.– mensili riconosciuta dal Pretore per la pulizia dei vestiti (memoriale,
pag. 7 in fondo). Essa dimentica però di averla ammessa lei medesima alla
discussione finale del 13 marzo 2003 (riassunto scritto, pag. 5 in fondo). Che
Considerandi
il poi convenuto possa farsi lavare i vestiti “dalla sua amante”
(memoriale, loc. cit.) è un'argomentazione inutilmente polemica, priva di
qualsiasi fondamento giuridico. Resta il fatto che – come si è accennato – in
concreto il fabbisogno complessivo della famiglia non è coperto e che in tali
circostanze ogni coniuge è chiamato a sopportare ragionevoli sacrifici in
favore dei figli. Se da un lato quindi la professione di tecnico edile svolta
dal convenuto richiede verosimilmente maggiori spese per la pulizia di abiti da
lavoro, d'altro lato in forza del principio inquisitorio illimitato che regge il
diritto di filiazione non si può riconoscere nel suo fabbisogno minimo più di
quanto ammette in simili circostanze la tabella dei minimi di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 75), ossia fr. 60.– mensili.
Nelle
osservazioni all'appello il marito chiede, a suo turno, di aumentare le spese riconosciutegli
dal Pretore nel fabbisogno minimo per l'assolvimento di attività pubbliche da
fr. 25.– a fr. 295.– mensili, di inserire fr. 250.– mensili per le imposte e
fr. 300.– mensili per il rimborso di un prestito ottenuto dai genitori (memoriale,
pag. 5 a metà). In difetto di appello da parte sua, tali richieste sono però manifestamente
irricevibili. Se ne conclude che il fabbisogno minimo di lui assomma a
fr.
3047.45
mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1180.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, premio
della cassa malati fr. 304.65, assicurazione dell'automobile fr. 198.–, imposta di circolazione fr. 39.10,
assicurazione dell'economia
domestica fr. 25.–, tassa sui rifiuti fr. 12.10, spese di spazzacamino fr.
3.
, costi di tintoria fr. 60.–, spese per attività pubbliche fr. 25.–).
c) Sostiene l'appellante che nel proprio
fabbisogno minimo il Pretore avrebbe dovuto computare il
minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1250.– mensili per genitori
affidatari (memoriale, pag. 8). A ragione. La citata tabella dei minimi di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo va applicata d'ufficio,
indipendentemente da quanto le parti chiedono o asseriscono. Un genitore cui
sono affidati figli minorenni ha diritto di vedersi riconoscere il minino
esistenziale di fr. 1250.– mensili (I CCA, sentenza 11.2001.95 dell'11 luglio
2002, consid. 6, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). Nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo è già compresa tuttavia la spesa per l'acqua potabile (fr.
39.50
mensili), che il Pretore ha calcolato a parte (Rep. 1994 pag. 297 consid.
5, 1995 pag. 141), ciò che è tanto meno ammissibile in situazioni economiche
precarie (DTF 126 III 357 a metà). Va incluso nel fabbisogno minimo
dell'appellante invece il premio della cassa malati (memoriale, loc. cit.), omesso
dal Pretore, di fr. 321.35 mensili (doc. T), ma non la spesa di fr. 20.–
mensili corrisposta per la frequentazione della scuola materna da parte di D__________
(doc. C1), retta che
va inserita nel fabbisogno in denaro della figlia (sotto, consid. d).
D'ufficio
questa Camera deve intervenire altresì sul fabbisogno dell'appellante in
relazione al costo dell'alloggio. Il Pretore ha
riconosciuto invero fr. 1083.35 mensili per gli interessi ipotecari che gravano
l'abitazione coniugale, trascurando palesemente che
quanto riguarda le figlie non rientra nel fabbisogno minimo della madre (Rep.
1998.
pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Da quest'ultimo va
tolta perciò la quota relativa alle minorenni: un terzo della spesa complessiva
va inserita nel fabbisogno in denaro di F__________, un quarto nel fabbisogno in
denaro di D__________ e un quinto nel fabbisogno in denaro di M__________ (Amt
für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 13 in alto). L'onere ipotecario
di fr. 1083.35 mensili va suddiviso così nella proporzione di 13/60
a carico dell'appellante (fr. 234.75) e di 47/60 a carico
delle figlie (fr. 848.60). Ne deriva che il fabbisogno
minimo dell'appellante assomma a fr. 2296.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.
1250.
–, quota di interessi ipotecari fr. 234.75, premio della cassa malati fr.
321.
, spese di riscaldamento fr. 100.–, tassa sui rifiuti fr. 12.10, tassa
canalizzazioni fr. 18.65, spese di spazzacamino fr. 3.60, assicurazione dello
stabile fr. 92.50, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 63.70,
spese d'automobile fr. 200.–).
d) Per
quanto concerne il fabbisogno in denaro delle figlie, occorre rilevare che al
momento in cui ha statuito (giugno del 2003), il Pretore avrebbe dovuto applicare
l'edizione 2003 della tabella correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, non la precedente
tabella del 2000. E le raccomandazioni del 2003 prevedevano, nel caso di tre
fratelli che vivono nella stessa economia domestica, un fabbisogno medio in
denaro di fr. 1405.– mensili ciascuno fino al 6° compleanno, rispettivamente di
fr. 1415.– mensili dal 6° fino al 12° compleanno. In tali fabbisogni andava
adattato il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta
al valore medio stimato dalle raccomandazioni, bensì a fr. 361.– mensili per F__________
(un terzo di fr. 1083.35), a fr. 271.– mensili per D__________ (un quarto di
fr. 1083.35) e a fr. 217.– mensili per M__________ (un
quinto di fr. 1083.35). Dal fabbisogno medio andava
tolta
inoltre la posta per cura e educazione, prestata in natura dalla
madre (fr. 435.– mensili fino al 6° compleanno, fr. 310.– fino al 12°). Nel
fabbisogno di D__________ andava aggiunta per converso la spesa di fr. 20.–
mensili per la scuola materna (sopra, consid. c), non compresa nel fabbisogno
medio delle raccomandazioni, contrariamente all'opinione del Pretore (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit.,
pag. 13 a metà). Il fabbisogno in denaro di F__________ risulta così di fr. 1176.–
mensili, quello di D__________ di
fr.
1106.
– mensili e quello di M__________ di fr. 897.– mensili.
e) Nelle
circostanze descritte il quadro delle entrate e delle
uscite
familiari si presenta come segue:
reddito
del marito fr. 7979.80
reddito
della moglie fr. –.—
fr.
7979.80
mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3047.45
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2296.65
fabbisogno
in denaro di F__________ fr. 1176.—
fabbisogno
in denaro di D__________ fr. 1106.—
fabbisogno
in denaro di M__________ fr. 897.—
fr.
8523.10
mensili.
Il
reddito coniugale non essendo sufficiente a coprire il fabbisogno familiare, i
contributi in favore della moglie e delle figlie vanno ridotti in proporzione (RtiD
II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale
5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 446 n.
08.27
e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), il debitore
alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno
minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue:
disponibilità del marito:
fr.
7979.80
(reddito) ./. fr. 3047.45 (fabbisogno minimo) = fr. 4932.35
somma
dovuta a moglie e figli:
fr.
2296.65
+ fr. 1176.– + fr. 1106.– + fr. 897.– = fr. 5475.65
contributo
per la moglie:
fr.
2296.65
x (4932.35 : 5475.65) = fr. 2068.80,
arrotondati
a fr. 2070.– mensili,
contributo
per F__________:
fr.
1176.
– x (4932.35 : 5475.65) = fr. 1059.30,
arrotondati
a fr. 1060.– mensili, assegni familiari compresi,
contributo
per D__________:
fr.
1106.
– x (4932.35 : 5475.65) = fr. 996.30,
arrotondati
a fr. 995.– mensili, assegni familiari compresi,
contributo
per M__________:
fr.
897.
– x (4932.35 : 5475.65) = fr. 808.–,
arrotondati
a fr. 810.– mensili, assegni familiari compresi.
Che in concreto l'appellante chieda solo fr. 771.– mensili per F__________
e D__________, rispettivamente fr. 646.– mensili per M__________ (assegni familiari
compresi) poco importa, giacché in base al principio inquisitorio illimitato preposto
al diritto di filiazione il giudice non è vincolato alle domande né alle
argomentazioni delle parti. Nulla osta di conseguenza al sindacato odierno.
7.
Nelle
richieste di giudizio l'appellante
insta perché i contributi alimentari siano dovuti dal 1° marzo 2002. Il
Pretore li ha fatti decorrere dal 5 marzo 2002, “come richiesto dalle parti stesse” (sentenza impugnata, consid. 5.5 in fine). Invano si cercherebbe di
sapere perché tale argomentazione sarebbe erronea. Privo di motivazione, al riguardo
l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5).
8.
Gli
oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità e all'importanza del contenzioso,
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa
vinta sull'ammontare
complessivo dei quattro contributi alimentari (fr. 4935.– in luogo di fr.
4385.
– mensili), per un valore litigioso capitalizzato che ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), seppure a costo di una notevole riduzione del
contributo per sé medesima (da fr. 2425.– a fr. 2070.– mensili). Esce totalmente
sconfitta, invece, sull'attribuzione dell'autorità parentale e sul prospettato ridimensionamento del diritto di
visita. Tutto ponderato, si giustifica pertanto che sopporti equitativamente la
metà degli oneri processuali e che le ripetibili siano compensate.
Nel
complesso l'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, invece,
sul riparto degli oneri processuali di prima sede (un terzo a carico dell'istante, il resto a carico del marito) e
delle ripetibili (compensate), ove appena si pensi che il Pretore non ha dovuto
statuire solo sui contributi di mantenimento, ma anche sull'indicizzazione, sull'attribuzione
dell'autorità parentale (confermata
in appello), sul diritto di visita (confermato in appello) e sull'assegnazione
dell'alloggio coniugale, come pure della cascina a __________.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura
in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il
dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è così riformato:
AO
1 è condannato a versare a AP 1, dal 5 marzo
2002, i seguenti contributi di mantenimento:
fr. 2070.– mensili per la
moglie stessa,
fr.
1060.– mensili per la figlia F__________,
fr.
995.– mensili per la figlia D__________ e
fr.
810.– mensili per la figlia M__________, assegni familiari compresi.
I contributi di mantenimento sono adeguati al rincaro
il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 2004, secondo l'indice
nazionale dei prezzi al consumo del marzo 2002. Il debitore può dimostrare di
non avere beneficiato del rincaro o di averne beneficiato solo in parte, nel
qual caso l'adeguamento non sarà dovuto o sarà dovuto solo in quest'ultima misura.
Per il resto l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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