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Decisione

11.2003.88

Protezione dell'unione coniugale: attribuzione dell'autorità parentale a un solo genitore?

22 gennaio 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi hanno figli minorenni, dandosi una sospensione della comunione domestica “il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione” (art. 176 cpv. 3 CC). Al

limite, egli può anche attribuire l'autorità parentale a uno solo dei genitori

(art. 297 cpv. 2 CC). Come ha sottolineato il Pretore, nondimeno, un

provvedimento tanto incisivo va adottato con

grande prudenza (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 12

ad art. 176). Il precetto della proporzionalità impone di non sospingersi oltre

quanto sia necessario per il bene del figlio: se affidare la custodia a un solo

genitore è sufficiente, non è il caso di modificare anche l'esercizio dell'autorità

parentale (Schwenzer in: Basler

Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 297 CC con richiami di dottrina). Che fra

genitori sussistano conflitti dovuti alla separazione, in altri termini, ancora

non basta per far capo all'art. 297 cpv. 2 CC; a tal fine occorre che

l'esercizio in comune dell'autorità parentale sia

divenuto teatro di scontro

aperto

fra i genitori (Vetterli

in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 1 ad art. 176 CC).

L'appellante invoca il

normale andamento delle cose e la comune esperienza, ma non indica alcun fatto concreto che renda verosimile la necessità

di togliere al convenuto – nell'interesse delle figlie – non solo la custodia, ma

anche l'autorità parentale. Che una riconciliazione dei coniugi appaia improbabile

ancora non significa, del resto, che nel quadro di misure a tutela del­l'unione

coniugale vadano adottati anzitempo provvedimenti tipici del divorzio (cfr.,

sulla capacità lucrativa della moglie: RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). Su

questo punto l'appello manca di consistenza.

5. L'appellante si duole altresì che il Pretore

abbia accordato al marito il diritto di visita alle figlie il mercoledì sera, ogni

quindici gior­ni, dalle ore 17.30 alle ore 20.00. Essa invoca “il principio della stabilità” e sostiene che ciò disturberebbe le bambine, le quali il mercoledì sera sogliono fare i compiti o giocare con i

compagni. Le visite del mercoledì richiederebbero poi impegno da parte sua: “l'essere a disposizione, il preparare le figlie e l'attesa della riconsegna” (memoriale, punto 4). L'istante propone

così di far cominciare le visite quindicinali del fine settimana il venerdì

alle ore 18.00 (anziché il sabato alle ore 9.30), sopprimendo quelle del

mercoledì. Il Pretore è stato di altro avviso, rilevando che il ritmo

settimanale degli incontri (una volta il mercoledì, una volta il sabato e la

domenica) “permette una

continuità di relazione che dovrebbe aiutare le figlie nel non considerare solo

come episodici, ‛regolati’ ed ‛imposti’ i momenti

da trascorrere con il padre” (sentenza impugnata, consid. 3.3).

I criteri

cui deve attenersi una regolamentazione del diritto di visita sono già stati riassunti

dalla giurisprudenza (RtiD II-2004 pag. 619 consid. 5; v. ora anche DTF 127 III

298 consid. 4a con rinvio e, quanto al principio inquisitorio, DTF 128 III 413 con richiami). Al riguardo non giova dunque

ripetersi. Nella fattispecie il Pretore ha adottato una disciplina delle visite

più restrittiva di quella invalsa nel Cantone Ticino nel caso di ragazzi in età

scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), salvo per quanto riguarda – appunto –

gli incontri quindicinali del mercoledì sera. L'appellante non contesta, come

detto, la motivazione del primo giudice. Non contesta nemmeno che sia

nell'interesse delle figlie mantenere rapporti adeguati con entrambi i genitori

(DTF 127 III 298 consid. 4a in fine). Obietta soltanto

che il mercoledì sera le ragazze devono fare i compiti e giocano con i

compagni. Non spiega tuttavia perché esse non potrebbero svolgere i compiti con

il padre, né perché non possano giocare con i compagni prima delle ore 17.30.

Quanto alla necessità di preparare le ragazze per il

diritto di visita, non si tratta sicuramente di uno sforzo eccessivo per l'istante,

ove appena si pensi che, abitando nel medesimo Comune, il padre può farsi carico

di prenderle in consegna e di riportarle a domicilio.

Nelle circostanze descritte mal si comprende, in definitiva, come la sentenza

impugnata possa pregiudicare il bene delle minorenni. Al proposito l'appello sfiora

il pretesto.

6. Per quel che è dei contributi alimentari, il Pretore ha accertato che

il marito consegue un reddito di fr. 7385.– mensili, più gli assegni familiari

(guadagno netto come tecnico edile fr. 6702.70, indennità di municipale fr.

467.50, indennità come membro del consorzio d'arginatura fr. 12.50, indennità come

responsabile dell'Azien­da dell'acqua

potabile fr. 25.–, indennità come membro del consiglio d'amministrazione della __________

fr. 50.–, perizie per la __________ fr. 127.30), e ha un fabbisogno minimo di

fr. 3543.45 mensili (recte: fr. 3343.45; minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1180.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, premio

della cassa malati fr. 304.65, assicurazione sulla vita fr. 256.–, assicurazione

dell'economia domestica fr.

25.–, assicurazione dell'automobile

fr. 198.–, imposta di circolazione fr. 39.10, tassa sui rifiuti fr. 12.10,

spese di spazzacamino fr. 3.60, costi di tintoria fr. 100.–, spese “per attività pubbliche” fr. 25.–).

Quanto

alla moglie, priva di entrate e impossibilitata a lavorare per via delle figlie

in giovane età, il Pretore ne ha accertato il fabbisogno minimo in fr. 2763.40 mensili

(recte: fr. 2713.40; minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1100.–, interessi ipotecari fr. 1083.35, spese di riscaldamento fr. 100.–,

tassa sui rifiuti fr. 12.10, tassa sulle canalizzazioni fr. 18.65, spese di

spazzacamino fr. 3.60, spese di acqua potabile fr. 39.50, assicurazione stabili

fr. 92.50, assicurazione dell'economia

domestica e responsabilità civile fr. 63.70, spese d'automobile fr. 200.–). Il

fabbisogno in denaro delle figlie, infine, è stato valutato dal Pretore sulla

scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 2240.– mensili complessivi. Constatato un ammanco nel bilancio

familiare, il Pretore ha lasciato al convenuto l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, destinando il resto alla

moglie e alle figlie, onde un contributo indicizzato di 2425.– mensili per

l'istante,

uno di fr. 690.– mensili

per F__________, uno di fr. 690.– mensili per D__________ e uno di fr. 580.– mensili per M__________,

assegni familiari compresi (sentenza impugnata, consid. 5).

a) L'appellante

sostiene anzitutto che come dipendente della __________ il convenuto guadagna almeno fr. 7296.– netti mensili, assegni familiari compresi (memoriale, pag. 6). L'assunto

è pertinente. Il reddito di un lavoratore dipendente è, per principio, quello

conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Dagli atti

risulta che nel febbraio del 2003 (ultimi dati disponibili) il convenuto percepiva

uno stipendio di fr. 6736.10 netti mensili, assegni familiari compresi (doc. 11).

A ciò si cumula la quota di tredicesima, consistente in un dodicesimo dello stipen­dio

di base (fr. 7190.–

lordi), meno il contributo AVS di fr. 363.10 e quello

all'assicurazione disoccupazione di fr. 89.85 (ma non il contributo alla cassa

pensione di fr. 425.95 né quello alla cassa pensione complementare di fr. 124.–), per un totale

di fr. 561.40 mensili. Il reddito complessivo del convenuto risulta ammontare

così a fr. 7297.50 mensili, assegni familiari compresi.

L'appellante afferma inoltre che come perito dalla

__________ il marito guadagna mediamente fr. 190.– mensili, il Pretore essendosi

fondato a torto sui soli dati degli anni 2001 e 2002 (memoriale, pag. 6). La doglianza

è sprovvista di buon diritto. Il reddito da attività indipendente è infatti, di

regola, quello medio calcolato sull'arco di più anni – di regola gli ultimi tre

– in modo da compensare le possibili fluttuazioni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungs­recht, Berna 2005, n. 34 ad art. 285 CC). Solo se

tale reddito è in costante ascesa o in costante calo fa stato il reddito

dell'ultimo anno, una volta compensati però – in particolare – gli ammorta­menti

straordinari, gli accantonamenti ingiustificati e i prelevamenti privati (sentenza

del Tribunale federale 5P.342/2001 del 20 dicembre

2001, consid. 3a con rinvii di

dottrina). Dagli atti si evince che in qualità di

perito il convenuto ha percepito dalla __________ di __________ fr. 1680.– nel

1997, fr. 3720.– nel 1998, fr. 3180.– nel 1999, fr. 2050.– nel 2000, fr. 2000.–

nel 2001 e

fr.

880.– dal gennaio alla fine di ottobre 2002, corrispondenti a fr. 1056.– annui (doc. 9). Si tratta di un reddito in costante calo da quattro anni,

diminuzione che l'appellante non pretende ricondursi alla volontà del marito.

Fondandosi sulla media degli ultimi due anni, il Pretore non ha quindi recato

torto all'appellante.

Ne

segue che il reddito totale del convenuto ammonta a fr. 7979.80 netti mensili, assegni familiari inclusi,

così composti: stipendio di tecnico edile fr. 7297.50, indennità di

municipale fr. 467.50, indennità come membro del consorzio d'arginatura fr.

12.50, indennità come responsabile dell'Azien­da dell'acqua potabile fr. 25.–, indennità come membro del consiglio

d'amministrazione della __________ fr. 50.–, perizie per la __________ fr. 127.30.

b) Relativamente al fabbisogno minimo del marito, l'appellante contesta il premio per l'assicurazione sulla vita riconosciuto dal Pretore

(fr. 256.– mensili), facendo valere che si tratta in realtà di un “terzo pilastro” contratto presso la compagnia __________, ovvero di capitale a

risparmio (memoriale, pag. 7 in basso). La critica è fondata, ma non per la

motivazione d'ordine fiscale addotta dall'istante. Contrariamente all'opinione

di lei, invero, in costanza di matrimonio i premi pagati per le assicurazioni

sulla vita vanno inseriti nel fabbiso­gno minimo del coniuge debitore (alla

stessa stregua dei premi assicurativi in genere), a condizione però che i

mez­zi econo­mici a disposizione della famiglia bastino per garantire il sostentamento

(RDAT I-1999 pag. 206 consid. 2a; da ultimo: sentenza inc. 11.2003.102 del 19

maggio 2006, consid. 7e; più re­strit­tivi: Hausheer/Spycher, Handbuch des

Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 81 n. 02.41). E in concreto, come si

vedrà oltre, fa difetto quest'ultimo

requisito. Ciò posto, l'esbor­so di fr. 256.– mensili non può essere

calcolato nel fabbisogno minimo del convenuto.

Sempre

per quanto attiene al fabbisogno minimo del marito, l'appellante critica la spesa

di fr. 100.– mensili riconosciuta dal Pretore per la pulizia dei vestiti (memoriale,

pag. 7 in fondo). Essa dimentica però di averla ammessa lei medesima alla

discussione finale del 13 marzo 2003 (riassunto scritto, pag. 5 in fondo). Che

Considerandi

il poi convenuto possa farsi lavare i vestiti “dalla sua amante”

(memoriale, loc. cit.) è un'argomentazione inutilmente polemica, priva di

qualsiasi fondamento giuridico. Resta il fatto che – come si è accennato – in

concreto il fabbisogno complessivo della famiglia non è coperto e che in tali

circostanze ogni coniuge è chiamato a sopportare ragionevoli sacrifici in

favore dei figli. Se da un lato quindi la professione di tecnico edile svolta

dal convenuto richiede verosimilmente maggiori spese per la pulizia di abiti da

lavoro, d'altro lato in forza del principio inquisitorio illimitato che regge il

diritto di filiazione non si può riconoscere nel suo fabbisogno minimo più di

quanto ammette in simili circostanze la tabella dei minimi di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 75), ossia fr. 60.– mensili.

Nelle

osservazioni all'appello il marito chiede, a suo turno, di aumentare le spese riconosciutegli

dal Pretore nel fabbisogno minimo per l'assolvimento di attività pubbliche da

fr. 25.– a fr. 295.– mensili, di inserire fr. 250.– mensili per le imposte e

fr. 300.– mensili per il rimborso di un prestito ottenuto dai genitori (memoriale,

pag. 5 a metà). In difetto di appello da parte sua, tali richieste sono però manifestamente

irricevibili. Se ne conclude che il fabbisogno minimo di lui assomma a

fr.

3047.45

mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1180.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, premio

della cassa malati fr. 304.65, assicurazione dell'automobile fr. 198.–, imposta di circolazione fr. 39.10,

assicurazione del­l'economia

domestica fr. 25.–, tassa sui rifiuti fr. 12.10, spese di spazzacamino fr.

3.

, costi di tintoria fr. 60.–, spese per attività pubbliche fr. 25.–).

c) Sostiene l'appellante che nel proprio

fabbisogno minimo il Pretore avrebbe dovuto computare il

minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1250.– mensili per genitori

affidatari (me­moriale, pag. 8). A ragione. La citata tabella dei minimi di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo va applicata d'ufficio,

indipendentemente da quanto le parti chiedono o asseriscono. Un genitore cui

sono affidati figli minorenni ha diritto di vedersi riconoscere il minino

esistenziale di fr. 1250.– mensili (I CCA, sentenza 11.2001.95 dell'11 luglio

2002, consid. 6, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). Nel minimo esistenziale del

diritto esecutivo è già compresa tuttavia la spesa per l'acqua potabile (fr.

39.50

mensili), che il Pretore ha calcolato a parte (Rep. 1994 pag. 297 consid.

5, 1995 pag. 141), ciò che è tanto meno ammissibile in situazioni economiche

precarie (DTF 126 III 357 a metà). Va incluso nel fabbisogno minimo

dell'appellante invece il premio della cassa malati (memoriale, loc. cit.), omesso

dal Pretore, di fr. 321.35 mensili (doc. T), ma non la spesa di fr. 20.–

mensili corrisposta per la frequentazione della scuola materna da parte di D__________

(doc. C1), retta che

va inserita nel fabbisogno in denaro della figlia (sotto, consid. d).

D'ufficio

questa Camera deve intervenire altresì sul fabbisogno dell'ap­pellante in

relazione al costo dell'alloggio. Il Pretore ha

riconosciuto invero fr. 1083.35 mensili per gli interessi ipotecari che gravano

l'abitazione coniugale, trascurando palesemente che

quanto riguarda le figlie non rientra nel fabbisogno minimo della madre (Rep.

1998.

pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Da que­st'ultimo va

tolta perciò la quota relativa alle minorenni: un terzo della spesa complessiva

va inserita nel fabbisogno in denaro di F__________, un quarto nel fabbisogno in

denaro di D__________ e un quinto nel fabbisogno in denaro di M__________ (Amt

für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur

Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 13 in alto). L'onere ipotecario

di fr. 1083.35 mensili va suddiviso così nella proporzione di 13/60

a carico dell'appellante (fr. 234.75) e di 47/60 a carico

delle figlie (fr. 848.60). Ne deriva che il fabbisogno

minimo dell'appellante assomma a fr. 2296.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.

1250.

–, quota di interessi ipotecari fr. 234.75, premio della cassa malati fr.

321.

, spese di riscaldamento fr. 100.–, tassa sui rifiuti fr. 12.10, tassa

canalizzazioni fr. 18.65, spese di spazzacamino fr. 3.60, assicurazione dello

stabile fr. 92.50, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 63.70,

spese d'automobile fr. 200.–).

d) Per

quanto concerne il fabbisogno in denaro delle figlie, occorre rilevare che al

momento in cui ha statuito (giugno del 2003), il Pretore avrebbe dovuto applicare

l'edizione 2003 della tabella correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, non la precedente

tabella del 2000. E le raccomandazioni del 2003 prevedevano, nel caso di tre

fratelli che vivono nella stessa economia domestica, un fabbisogno medio in

denaro di fr. 1405.– mensili ciascuno fino al 6° compleanno, rispettivamente di

fr. 1415.– mensili dal 6° fino al 12° compleanno. In tali fabbisogni andava

adattato il costo dell'alloggio, che in concreto non ammonta

al valore medio stimato dalle raccomandazioni, bensì a fr. 361.– mensili per F__________

(un terzo di fr. 1083.35), a fr. 271.– mensili per D__________ (un quarto di

fr. 1083.35) e a fr. 217.– mensili per M__________ (un

quinto di fr. 1083.35). Dal fabbisogno medio andava

tolta

inoltre la posta per cura e educazione, prestata in natura dalla

madre (fr. 435.– mensili fino al 6° compleanno, fr. 310.– fino al 12°). Nel

fabbisogno di D__________ andava aggiunta per converso la spesa di fr. 20.–

mensili per la scuola materna (sopra, consid. c), non compresa nel fabbisogno

medio delle raccomandazioni, contrariamente all'opi­nione del Pretore (Empfeh­lun­gen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit.,

pag. 13 a metà). Il fabbisogno in denaro di F__________ risulta così di fr. 1176.–

mensili, quello di D__________ di

fr.

1106.

– mensili e quello di M__________ di fr. 897.– mensili.

e) Nelle

circostanze descritte il quadro delle entrate e delle

uscite

familiari si presenta come segue:

reddito

del marito fr. 7979.80

reddito

della moglie fr. –.—

fr.

7979.80

mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 3047.45

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2296.65

fabbisogno

in denaro di F__________ fr. 1176.—

fabbisogno

in denaro di D__________ fr. 1106.—

fabbisogno

in denaro di M__________ fr. 897.—

fr.

8523.10

mensili.

Il

reddito coniugale non essendo sufficiente a coprire il fabbisogno familiare, i

contributi in favore della moglie e delle figlie vanno ridotti in proporzione (RtiD

II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale

5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, op. cit., pag. 446 n.

08.27

e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), il debitore

alimentare avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno

minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue:

disponibilità del marito:

fr.

7979.80

(reddito) ./. fr. 3047.45 (fabbisogno minimo) = fr. 4932.35

somma

dovuta a moglie e figli:

fr.

2296.65

+ fr. 1176.– + fr. 1106.– + fr. 897.– = fr. 5475.65

contributo

per la moglie:

fr.

2296.65

x (4932.35 : 5475.65) = fr. 2068.80,

arrotondati

a fr. 2070.– mensili,

contributo

per F__________:

fr.

1176.

– x (4932.35 : 5475.65) = fr. 1059.30,

arrotondati

a fr. 1060.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo

per D__________:

fr.

1106.

– x (4932.35 : 5475.65) = fr. 996.30,

arrotondati

a fr. 995.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo

per M__________:

fr.

897.

– x (4932.35 : 5475.65) = fr. 808.–,

arrotondati

a fr. 810.– mensili, assegni familiari compresi.

Che in concreto l'appellante chieda solo fr. 771.– mensili per F__________

e D__________, rispettivamente fr. 646.– mensili per M__________ (assegni familiari

compresi) poco importa, giacché in base al principio inquisitorio illimitato preposto

al diritto di filiazione il giudice non è vincolato alle domande né alle

argomentazioni delle parti. Nulla osta di conseguenza al sindacato odierno.

7.

Nelle

richieste di giudizio l'appellante

insta perché i contributi ali­mentari siano dovuti dal 1° marzo 2002. Il

Pretore li ha fatti decorrere dal 5 marzo 2002, “come richiesto dalle parti stesse” (sen­tenza impugnata, consid. 5.5 in fine). Invano si cercherebbe di

sapere perché tale argomentazione sarebbe erronea. Privo di motivazione, al riguardo

l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il

cpv. 5).

8.

Gli

oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità e all'importanza del contenzioso,

seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa

vinta sull'ammontare

complessivo dei quattro contributi alimentari (fr. 4935.– in luogo di fr.

4385.

– mensili), per un valore litigioso capitalizzato che ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), seppure a costo di una notevole riduzione del

contributo per sé medesima (da fr. 2425.– a fr. 2070.– mensili). Esce totalmente

sconfitta, invece, sull'attribuzione dell'autorità parentale e sul prospettato ridimensionamento del diritto di

visita. Tutto ponderato, si giustifica pertanto che sopporti equitativamente la

metà degli oneri processuali e che le ripetibili siano compensate.

Nel

complesso l'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, invece,

sul riparto degli oneri processuali di prima sede (un terzo a carico dell'istan­te, il resto a carico del marito) e

delle ripetibili (compensate), ove appena si pensi che il Pretore non ha dovuto

statuire solo sui contributi di mantenimento, ma anche sull'indicizzazione, sull'attribuzione

dell'autorità parentale (confermata

in appello), sul diritto di visita (confermato in appello) e sull'assegnazione

dell'alloggio coniugale, come pure della cascina a __________.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura

in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il

dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è così riformato:

AO

1 è condannato a versare a AP 1, dal 5 marzo

2002, i seguenti contributi di mantenimento:

fr. 2070.– mensili per la

moglie stessa,

fr.

1060.– mensili per la figlia F__________,

fr.

995.– mensili per la figlia D__________ e

fr.

810.– mensili per la figlia M__________, assegni familiari compresi.

I contributi di mantenimento sono adeguati al rincaro

il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 2004, secondo l'indice

nazionale dei prezzi al consumo del marzo 2002. Il debitore può dimostrare di

non avere beneficiato del rincaro o di averne beneficiato solo in parte, nel

qual caso l'adeguamento non sarà dovuto o sarà dovuto solo in quest'ultima misura.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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