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Decisione

11.2003.94

stralcio della causa per decesso dell'interdicenda

15 settembre 2005Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

11.2003.94

Data decisione, Autorità:

15.09.2005, ICCA

Titolo:

stralcio della causa per decesso dell'interdicenda

LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO

STRALCIO

art. 352 CPC-TI

Incarto n.

11.2003.94

Lugano

15 settembre

2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa R.6.2003 (interdizione)

della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 4 febbraio 2003 dalla

Commissione tutoria regionale 4, Paradiso

nei confronti di

AP 1

(patrocinata dall'avv.

RA 1);

premesso che il 4 febbraio 2003 la Commissione tutoria regionale

4 ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle

tutele, un'istanza di interdizione

di AP 1 (1972);

ricordato

che con decisione del 18 giugno 2003 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 369 CC e ha invitato la commissione tutoria a designare un

Considerandi

tutore;

osservato

che l'8 luglio 2003 AP 1 ha introdotto un appello per ottenere l'annullamento della

decisione appena citata;

rammentato

che nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2003 la Commissione tutoria ha

ribadito la fondatezza della decisione dell'autorità di vigilanza;

accertato

che con lettera del 12 settembre 2005 la patrocinatrice dell'appellante ha

annunciato a questa Camera la morte di AP 1, intervenuta il 9 settembre 2005;

stabilito

che in tali circostanze la procedura d'interdizione è divenuta priva d'oggetto

(v. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar

zum zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 24a al §49) e deve essere stralciata dai ruoli;

ritenuto

che la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo

di tasse e spese;

rilevato

che non si pone problema di ripetibili, la rappresentante dell'appellante più

non chiedendone, mentre la Commissione tutoria ha agito nel quadro delle sue

attribuzioni ufficiali (v. per analogia, sul piano federale, art. 159 cpv. 2 in

fine OG);

decreta: 1. L'appello è divenuto privo d'oggetto e la

causa è stralciata dai ruoli.

2.

Non si

prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– .

Comunicazione:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza

sulle tutele;

– , ,

.

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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