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Decisione

11.2004.1

Introduzione del registro fondiario definitivo: contestazioni su diritti reali limitati.

11 aprile 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.1999.64 del 6 giugno 2000, consid. 7). Per

economia di procedura giovi tuttavia sgombrare il campo dall'argomentazione, riproposta

dagli interessati negli appelli (pag. 5 in alto), secondo cui già nel 1974 la

servitù litigiosa non aveva più alcun interesse per le allora proprietarie

della particella n. 32, le quali si erano dichiarate disposte a rinunciarvi

dietro concessioni da parte dei proprietari del fondo n. 30 (memoriali, pag. 4

in fondo e 5 in alto). A prescindere dal fatto che ciò non comprova

l'intervenuta caducità del passo, le controparti rivendicando ¿ appunto ¿ controprestazioni,

un asserto del genere non trova riscontro agli atti. Dal carteggio processuale si

evince soltanto che nell'ottobre del 1974 le allora proprietarie del fondo n.

32 hanno rinunciato a usare la scala in granito del fondo n. 30 tra il piano

cantina e il piano terreno, riservandosi espressamente tuttavia l'uso della

scala tra il piano terreno e il primo piano (doc. 6 nell'inc. DI.2002.405).

Come gli appellanti possano valersi di un accordo siffatto è difficile capire.

d) In

conclusione, il Segretario assessore giudicherà se per AO 1 sussista ancora un

interesse oggettivo all'esercizio della servitù e se esso corrisponda allo scopo

originario per cui la servitù è stata acquisita. Contrariamente a quanto credono

Considerandi

gli appellanti, non si tratta di ritornare gli atti al primo giudice ¿per

decidere sull'applicazione dell'art. 736 CC¿ (azione di cancellazione). La

servitù non essendo mai stata iscritta nel registro fondiario provvisorio, non

può farsi questione di cancellazione. Tutt'al più si può far capo ai criteri

dell'art. 736 cpv. 1 CC per analogia, mentre non entra in linea di conto un

riscatto del passo (art. 736 cpv. 2 CC), mai chiesto dagli appellanti né proposto

da AO 1. Dovesse ravvisare il primo giudice un interesse residuo del passo limitato

a determinati scopi, gli incomberà di decidere se mantenere, modificare o

sopprimere le restrizioni fissate nella decisione impugnata dalla Sezione del

registro fondiario e di commercio (sul caso di una servitù divenuta parzialmente

senza interesse v. Steinauer, Les

droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 386 n. 2271a con richiami relativo

all'art. 736 CC per analogia).

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). Gli appellanti escono sconfitti sull'usucapione della servitù, contestata

a torto, ma ottengono causa sostanzialmente vinta sulla richiesta subordinata

di rinviare gli atti al primo giudice perché decida se il passo conservi un interesse

effettivo, concreto e attuale per la proprietaria del fondo dominante. Al

proposito l'esito finale delle cause rimane aperto. Tutto ponderato, si

giustifica pertanto di addebitare la tassa di giustizia e le spese alle parti

in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Sugli oneri processuali

e le ripetibili di prima sede il Segretario assessore deciderà al momento di

emanare la nuova sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Gli appelli sono accolti nella loro richiesta subordinata, le

sentenze impugnate sono annullate e gli atti delle cause sono rinviati al

Segretario assessore per nuovi giudizi nel senso dei considerandi.

2. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia unica fr. 400.¿

b) spese fr. 100.¿

fr. 500.¿

da

anticipare dagli appellanti, sono posti per metà a carico degli stessi

appellanti in solido e per l'altra metà a carico di AO 1. Le ripetibili sono

compensate.

3. Intimazione:

¿ ;

¿ .

Comunicazione:

¿ , ;

¿ ,

().

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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