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Decisione

11.2004.10

Modifica di sentenza di divorzio - contributo di mantenimento per il figlio minorenne - legittimazione passiva del genitore convenuto - modifica delle circostanze - trattenuta di stipendio - procedura

17 novembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi in favore di __________ e __________ pattuiti nella convenzione

sugli effetti del divorzio.

Il

Pretore ha continuato rilevando che, in ogni caso, si facesse anche astrazione

dall'attività potenziale della seconda mo­glie, in concreto l'istante è senza

dubbio in grado di guadagnare da sé solo fr. 4000.– netti mensili, come quando

era alle dipendenze della __________. Nulla lascia supporre infatti – egli ha

soggiunto – che a 45 anni l'interessato non abbia modo di trovare un'occupazione

analoga, tanto meno ove si consideri che non risulta nemmeno essersi attivato

nella ricerca di un lavoro. E con un reddito di fr. 4000.– netti mensili

l'istante può, anche rinunciando al guada­gno della seconda moglie, far fronte

ai suoi impegni verso le figlie del primo matrimonio (fr. 4000.– più fr. 511.80

più fr. 1011.– dedotti fr. 4609.– gli lascerebbero fr. 913.80 mensili). La situazione

economica di lui – ha soggiunto il Pretore – non è quindi peggiorata rispetto

al momen­to del divorzio. Quanto a __________ __________, essa percepisce (tra

stipendio e indennità di disoccupazione) una media di fr. 1801.– netti mensili.

Benché il costo della vita nel Canada sia inferiore di circa il 10% a quello

svizzero, essa non ha quindi modo di contribuire al fabbisogno in denaro del­le

due figlie.

3. I

presupposti che disciplinano la modifica di contributi alimentari per figli

minorenni stabiliti in sentenze di divorzio (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia il

noto art. 134 cpv. 2) sono già stati evocati dal Pretore (giudizio impugnato,

pag. 3). In proposito non giova dunque ripetersi. Ora, per quanto riguarda la

situazione economica dell'interessato nel gennaio del 1999, l'istante medesimo

riconosce quanto ha accertato il primo giudice, ovvero che a quel tempo egli

riceveva uno stipendio di fr. 3100.– mensili tredici volte l'anno e aveva un

fabbisogno minimo di fr. 1988.–. Egli fa valere, nell'appello, che ciò gli

lasciava una disponibilità mensile di fr. 1112.– (memoriale, pag. 9 in basso),

ma disconosce che il Pretore ha finanche accertato una disponibilità di fr.

1370.– mensili (fr. 3358.– riportati su dodici mesi, meno fr. 1988.–). Per quel

che è della propria condizione economica al momento del giudizio, l'appellante

ribadisce che nel gennaio del 2004 le sue entra­te assommavano a fr. 3300.–

mensili (indennità di disoccupazione), come ha constatato il Pre­tore. E

siccome, egli sostiene, il fabbisogno minimo di lui e della seconda moglie era

di fr. 3289.– mensili (i fr. 3089.– calcolati dal Pretore, più fr. 200.–

mensili di onere fiscale: appello, pag. 11), a fine mese gli rimarrebbe un

saldo attivo di soli fr. 11.– mensili (fr. 3300.– meno fr. 3289.–). La sua

situazione sarebbe quindi nettamente peggiorata rispetto al momento del divorzio.

4. In

realtà l'appellante non si confronta con la motivazione del Pre­tore. Nel

giudizio impugnato quest'ultimo ha sottolineato che l'istante ha, comunque sia,

una capacità di reddito valutabile attorno ai fr. 4000.– mensili netti, cui si

aggiungono gli assegni familiari per tre figli (in media fr. 511.80 mensili) e

l'assegno integrativo di fr. 1011.– mensili, onde un reddito di fr. 5522.80 mensili.

Dedotto da tale reddito il fabbisogno della famiglia (fr. 4609.– mensili),

l'istante dispone ancora di fr. 913.80 mensili, sufficienti per erogare alle

due figlie del primo matrimonio la somma pattui­ta di fr. 760.– mensili (fr.

380.– x 2). Certo, nell'appello l'istante asserisce che spettava alla controparte

dimostrare la sua capacità di reddito (memoriale, pag. 11 nel mezzo), ma l'argomentazione

cade nel vuoto. Dagli atti risulta che fino al giugno del 2003 l'istante

guadagnava fr. 4000.– mensili alle dipendenze del­la __________. Egli non pretende

che, a 45 anni, una qualsivoglia affezione o infermità gli precluda in tutto o

in parte l'abilità lucrativa. Né dal fascicolo processuale si desume ch'egli

abbia intrapreso sforzi apprezzabili per ritrovare un impiego consono. Del

resto, in materia di contributi alimen­tari il giudice non è tenuto a fondarsi

Considerandi

sul reddito effettivamente conseguito da una parte. Se quest'ultima ha

l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare meglio dando prova di

ragionevole impegno, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a

con rinvii, 65 consid. 4). Nella misura in cui asserisce che la sua potenzialità

di reddito sia inesistente o vada presunta tale per il solo fatto di essere

iscritto ai ruoli della disoccupazione, l'appellante accampa pretesti. In proposito

l'appello non merita altra disamina.

5.

Per

quanto riguarda il fabbisogno della nuova famiglia al momento del giudizio, il

Pretore ha spiegato con chiarezza perché le imposte andassero escluse dal

calcolo, in conformità a DTF 127 III 70 in alto. L'istante nulla obietta a tale

motivazione, di modo che l'appello si rivela inconcludente. Quanto alla

disponibilità mensile dell'istante, è vero che nel gennaio del 1999 essa

ammontava a fr. 1370.– mensili, mentre nel gennaio del 2004 era scesa a fr.

153.80

(fr. 913.80 mensili, meno fr. 760.–). Si tratta di un peggioramento,

tuttavia, che non impedisce il versamento del dovuto a __________ e __________.

La questione potrebbe porsi in altri termini ove la convenuta fosse in grado,

per reddito e sostanza, di sostentare sé stessa e le due figlie senza far capo

a contributi alimentari. Invero l'appellante adombra anche tale eventualità

(memoriale, pag. 13), ma la sua affermazione si esaurisce in sé stessa, giacché

egli neppure indica quale sarebbe il reddito che la convenuta potrebbe concretamente

ritrarre o quale sarebbe il fabbisogno in denaro delle due figlie nell'Ontario

(memoriale, pag. 16 in fondo). Dolersi che __________ __________ non abbia documentato

a sufficienza le sue entrate (memoriale, pag. 15 seg.) o che il costo della

vita nel Canada sia di oltre il 10% inferiore a quello svizzero (memoriale,

pag. 13) è pertanto infruttuoso. Quando poi lamenta l'accenno del Pretore alla

clauso­la di indicizzazione prevista nel­la convenzione sugli effetti del

divorzio ricordando che l'ex moglie non ha mai rivendicato alcun adeguamento al

rincaro (memoriale, pag. 17), l'appellante trascura che il Pretore stesso,

fissando l'importo della trat­tenuta di stipendio, si è limitato alla cifra

originaria (fr. 380.– x 2). Anche su questo punto l'appello cade dunque nel

vuoto.

6.

La

trattenuta di stipendio in sé, formante oggetto dei dispositivi

n. 1, 2,

3.

e 4 del giudizio impugnato, non è censurata nei suoi presupposti. L'appellante

assevera soltanto ch'essa va annullata poiché egli non ha mezzi sufficienti per

versare i contributi litigiosi. Simile opinione, come detto, non può lontanamen­te

essere condivisa. Ciò posto, occorre rilevare nondimeno che la procedura intesa

all'emanazione di trattenute di stipendio – in favore di figli minorenni (art.

291.

CC) o dell'ex coniuge (art. 132 cpv. 1 CC) – è quella contenziosa di camera

di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC). Essa culmina quindi con

“sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC), non con “decreto”, come indica il Pretore.

Anche la menzione delle parti nell'ingresso del giudizio appellato è fallace,

poiché se è vero che __________ ha agito in qualità di istante nella causa

volta alla modifica della sentenza di divorzio, egli ha avuto veste di

convenuto nei procedimenti intesi alle trattenute di stipendio. E in tali

procedimenti __________ nemmeno era parte. Convenute nell'azione di modifica o

istanti nelle procedure di trattenuta salariale potevano essere solo le figlie

(Hegnauer, op. cit., n. 10 ad

art. 291 CC). Tutt'al più la madre ha agito, come titolare dell'autorità

parentale, in veste di sostituta processuale delle minorenni (sopra, consid.

1). Le imprecisioni citate non hanno recato pregiudizio all'istante, che ha potuto

difendersi in appello con piena cognizione di causa. Nondimeno, a futura memoria,

una maggiore attenzione redazionale nella stesura dei giudizi appare opportuna.

7.

L'emanazione

della sentenza odierna rende senza oggetto le richieste di effetto sospensivo e

di provvedimenti cautelari contenute nell'appello.

8.

La

tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che a carico dell'istante è già stato

emesso almeno un attestato di carenza beni, conviene soprassedere a ogni

prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili

spese per l'erario cantonale. Né è il caso di assegnare ripetibili a __________,

cui l'appello non è stato intimato. Quanto alla richiesta di assistenza

giudiziaria formulata dall'istante, essa non può essere accolta, dato che

all'appello – inutilmente prolisso – mancava sin dall'inizio ogni possibilità

di buon esito (art. 14

cpv. 1

lett. a Lag). La mancata notifica alla controparte ne è, del resto, ulteriore riscontro.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il giudizio impugnato è confermato.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

__________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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