11.2004.10
Modifica di sentenza di divorzio - contributo di mantenimento per il figlio minorenne - legittimazione passiva del genitore convenuto - modifica delle circostanze - trattenuta di stipendio - procedura
17 novembre 2005Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2004.10
Data decisione, Autorità:
17.11.2005, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio - contributo di mantenimento per il figlio minorenne - legittimazione passiva del genitore convenuto - modifica delle circostanze - trattenuta di stipendio - procedura e legittimazione
DIFFIDA AI DEBITORI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 132 cpv. 1 CC
art. 134 cpv. 2 CC
art. 276 cpv. 3 CC
art. 286 cpv. 2 CC
art. 291 CC
art. 368 cpv. 2 CPC-TI
art. 4 cpv. 1 let. b cf. 1 LAC
art. 5 LAC
Incarto n.
11.2004.10
Lugano,
18 febbraio
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d’appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause DI.2002.482 (modifica
di sentenza di divorzio) e DI.2002.501 (misure provvisionali in pendenza di
modifica) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanza (“petizione”) del 10 luglio 2002 da
__________
(patrocinato dall'avv. dott. __________, __________)
contro
__________,
__________, __________
(Ontario, Canada)
(patrocinata dall'avv. __________)
in sostituzione processuale delle figlie
__________ (1986) e __________ (1989),
come
pure nelle cause DI.2002.621 e DI.2003.754 (trattenute di stipendio) della medesima Pretura introdotte dalla convenuta nei confronti
dell'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 2 febbraio 2004 presentato da __________
contro il giudizio unico (decreto di stralcio e sentenza) emesso il 21 gennaio
2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 gennaio 1999 il Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto in luogo e vece del
Pretore il matrimonio contratto il 29 agosto 1981 a __________ (Ontario,
Canada) da __________ (1958), cittadino italiano, e __________ (1957),
cittadina canadese. Secondo la convenzione sugli effetti del divorzio omologata
dal giudice le figlie __________, nata il __________ 1986, e __________, nata
il __________ 1989, sono state affidate alla madre. Il padre si è impegnato a
versare per ognuna di loro un contributo alimentare di
fr. 380.–
mensili indicizzati, più gli assegni familiari. Il 30 aprile 1999 __________ si
è risposato a __________ con __________ (1970), cittadina polacca, dalla quale
ha avuto i figli __________, nato il __________, e __________, nato __________.
B. Il
10 luglio 2002 __________ ha convenuto __________ davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, perché il contributo in favore di __________ e __________
fosse soppresso già in via cautelare, con effetto immediato, sostenendo di non
potervi più far fronte. La convenuta ha eccepito anzitutto l'incompetenza per
territorio del giudice adito e nel merito ha proposto di respingere l'azione.
L'eccezione di incompetenza è stata respinta dal Pretore con decreto dell'11
marzo 2003, passato in giudicato. Esperita l'istruttoria, al dibattimento
finale del 25 luglio 2003 le parti hanno mantenuto le loro conclusioni.
Statuendo il 21 gennaio 2004, il Pretore ha respinto l'azione e ha posto la
tassa di giustizia di
fr. 500.–
con le spese a carico di __________, senza assegnazione di ripetibili alla
convenuta, “stante la verosimile impossibilità d'incasso” (inc. __________).
Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Il procedimento cautelare è stato stralciato dai ruoli (inc. __________).
C. Nel
frattempo, il 6 settembre 2002, __________ si è rivolta essa medesima al Pretore
per ottenere l'immediata trattenuta di fr. 763.– mensili (pari al contributo
alimentare per le due figlie) dallo stipendio dell'ex marito. Con decreto
cautelare del 9 settembre 2002, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha
accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ AG di __________, datrice di lavoro
di __________, di riversare direttamente a __________ la somma di fr. 763.–
mensili, deducendola dal salario del dipendente. All'udienza del 15 ottobre
2002 __________ ha chiesto che la trattenuta fosse revocata senza indugio.
Statuendo nuovamente in via cautelare “nelle more istruttorie”, con decreto dell'11
marzo 2003 il Pretore ha ridotto l'ammontare della trattenuta a fr. 508.–
mensili (inc. __________).
D. Nel
maggio del 2003 __________ ha perduto l'impiego presso la __________, sicché
con istanza del 13 ottobre successivo __________ ha instato perché la trattenuta
di fr. 508.– mensili fosse applicata all'indennità di disoccupazione riscossa
dall'ex marito. Con decreto cautelare del 16 ottobre 2003, emesso inaudita parte,
il Pretore ha accolto la richiesta e ha ordinato alla Cassa di disoccupazione __________,
__________, di riversare l'importo di fr. 508.– mensili direttamente a __________.
All'udienza del 6 novembre 2003 __________ ha proposto di revocare subito la
trattenuta e alla discussione finale, che ha avuto luogo seduta stante, le
parti si sono riconfermate nei rispettivi punti di vista. Giudicando il 21
gennaio 2004 contestualmente all'azione di modifica introdotta da __________
(sopra, lett. B), il Pretore ha accolto la domanda di trattenuta, portandone
anzi l'importo a
fr. 760.–
mensili con effetto immediato. La procedura parallela è stata stralciata dai
ruoli. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico
di __________, senza attribuzione di ripetibili a __________, “stante la
verosimile impossibilità d'incasso”. Entrambe le parti sono state poste, una
volta ancora, al beneficio dell’assistenza giudiziaria (inc. __________).
E. Contro
il giudizio unico con cui il Pretore ha respinto l'azione di modifica intentata
da __________, stralciando dai ruoli il procedimento cautelare, e ha accolto la
trattenuta di stipendio postulata da __________ il 13 ottobre 2003, stralciando
dai ruoli l'analoga procedura inoltrata il 6 settembre 2002, __________ ha
presentato appello il 2 febbraio 2004. Egli propone che, conferito al ricorso
effetto sospensivo, la sua azione di modifica sia accolta, il contributo
alimentare per le figlie __________ e __________ sia soppresso, la trattenuta
di stipendio sia revocata e il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza.
Quanto alla trattenuta di stipendio, in specie, egli ne chiede la revoca
immediata già in via cautelare. Anche per la procedura di ricorso, infine, egli
sollecita il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato
oggetto di intimazione.
in diritto: 1. La legittimazione di __________ a chiedere la soppressione del
contributo alimentare per le figlie nate dal primo matrimonio è pacifica (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2ª edizione, n. 7 in fine ad art. 286). Meno evidente è la legittimazione
passiva di __________. Sotto l'egida del vecchio diritto del divorzio questa
Camera si atteneva al principio per cui una causa volta alla modifica di una
sentenza di divorzio – anche solo sul contributo alimentare per un figlio
minorenne – andasse promossa contro l'ex coniuge. Benché al figlio la dottrina
riconoscesse la facoltà di intervenire a tutela dei propri interessi, convenuto
rimaneva l'ex coniuge, non il figlio. La Camera non aveva mancato di ricordare
che, secondo Hegnauer,
trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul solo contributo per un
figlio minorenne, occorreva convenire il figlio stesso. Tale opinione però
appariva isolata e senza alcun conforto giurisprudenziale (Rep. 1997 pag. 118
consid. 4).
Con
l'entrata in vigore del nuovo diritto – e all'azione in esame si applica la
legge nuova (art. 7a cpv. 3 tit. fin. in fine CC) – il quadro giuridico
si è chiarito. Per tutto quanto riguarda i figli l'art. 134 cpv. 2 CC rinvia
ora alle norme sugli effetti della filiazione, in specie all'art. 286 CC. Di
conseguenza, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul contributo
alimentare per figli minorenni, il genitore obbligato non deve più convenire
l'altro genitore, bensì il figlio stesso (Wullschleger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 14 ad art. 286 CC; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 52 ad
art. 134 CC). Tutt'al più l'azione può essere diretta contro il genitore al
quale è stata attribuita l'autorità parentale sul figlio, ma solo come
sostituto processuale del minorenne (Hegnauer
in: Berner Kommentar, edizione 1997,
n. 63 ad
art. 286 CC). Con tale precisazione, in concreto la legittimazione passiva di __________
può reputarsi data.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che, giusta l'art. 286 CC
(cui rinvia, come detto, l'art. 134 cpv. 2 CC), il contributo di mantenimento
in favore di un figlio minorenne può essere modificato se fatti nuovi e
rilevanti impongono una regolamentazione diversa e se il cambiamento è
duraturo. Ciò premesso, egli ha accertato che al momento del divorzio (gennaio
del 1999) l'attore riceveva uno stipendio di fr. 3100.– lordi tredici volte
l'anno, pari a fr. 3358.– mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr.
1988.–. Al momento del giudizio (gennaio del 2004) egli riscuoteva indennità di
disoccupazione per circa fr. 3300.– netti mensili, più gli assegni familiari
per __________, __________ e __________ (in media fr. 511.80 mensili), cui si
aggiungevano ancora fr. 1011.– mensili di assegno familiare integrativo, onde un'entrata
complessiva di oltre fr. 4820.– mensili. A mente del Pretore, inoltre, la
seconda moglie avrebbe potuto agevolmente guadagnare, per esempio con un
lavoro di portineria, fr. 1800.– netti mensili pur accudendo ai due figli. In
tali condizioni il fabbisogno familiare di fr. 4609.– mensili (fabbisogno
minimo dei coniugi fr. 3089.–, fabbisogno dei due figli fr. 760.– ciascuno)
risultava ampiamente coperto e lasciava ampio margine all'istante per onorare
Fatti
i contributi in favore di __________ e __________ pattuiti nella convenzione
sugli effetti del divorzio.
Il
Pretore ha continuato rilevando che, in ogni caso, si facesse anche astrazione
dall'attività potenziale della seconda moglie, in concreto l'istante è senza
dubbio in grado di guadagnare da sé solo fr. 4000.– netti mensili, come quando
era alle dipendenze della __________. Nulla lascia supporre infatti – egli ha
soggiunto – che a 45 anni l'interessato non abbia modo di trovare un'occupazione
analoga, tanto meno ove si consideri che non risulta nemmeno essersi attivato
nella ricerca di un lavoro. E con un reddito di fr. 4000.– netti mensili
l'istante può, anche rinunciando al guadagno della seconda moglie, far fronte
ai suoi impegni verso le figlie del primo matrimonio (fr. 4000.– più fr. 511.80
più fr. 1011.– dedotti fr. 4609.– gli lascerebbero fr. 913.80 mensili). La situazione
economica di lui – ha soggiunto il Pretore – non è quindi peggiorata rispetto
al momento del divorzio. Quanto a __________ __________, essa percepisce (tra
stipendio e indennità di disoccupazione) una media di fr. 1801.– netti mensili.
Benché il costo della vita nel Canada sia inferiore di circa il 10% a quello
svizzero, essa non ha quindi modo di contribuire al fabbisogno in denaro delle
due figlie.
3. I
presupposti che disciplinano la modifica di contributi alimentari per figli
minorenni stabiliti in sentenze di divorzio (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia il
noto art. 134 cpv. 2) sono già stati evocati dal Pretore (giudizio impugnato,
pag. 3). In proposito non giova dunque ripetersi. Ora, per quanto riguarda la
situazione economica dell'interessato nel gennaio del 1999, l'istante medesimo
riconosce quanto ha accertato il primo giudice, ovvero che a quel tempo egli
riceveva uno stipendio di fr. 3100.– mensili tredici volte l'anno e aveva un
fabbisogno minimo di fr. 1988.–. Egli fa valere, nell'appello, che ciò gli
lasciava una disponibilità mensile di fr. 1112.– (memoriale, pag. 9 in basso),
ma disconosce che il Pretore ha finanche accertato una disponibilità di fr.
1370.– mensili (fr. 3358.– riportati su dodici mesi, meno fr. 1988.–). Per quel
che è della propria condizione economica al momento del giudizio, l'appellante
ribadisce che nel gennaio del 2004 le sue entrate assommavano a fr. 3300.–
mensili (indennità di disoccupazione), come ha constatato il Pretore. E
siccome, egli sostiene, il fabbisogno minimo di lui e della seconda moglie era
di fr. 3289.– mensili (i fr. 3089.– calcolati dal Pretore, più fr. 200.–
mensili di onere fiscale: appello, pag. 11), a fine mese gli rimarrebbe un
saldo attivo di soli fr. 11.– mensili (fr. 3300.– meno fr. 3289.–). La sua
situazione sarebbe quindi nettamente peggiorata rispetto al momento del divorzio.
4. In
realtà l'appellante non si confronta con la motivazione del Pretore. Nel
giudizio impugnato quest'ultimo ha sottolineato che l'istante ha, comunque sia,
una capacità di reddito valutabile attorno ai fr. 4000.– mensili netti, cui si
aggiungono gli assegni familiari per tre figli (in media fr. 511.80 mensili) e
l'assegno integrativo di fr. 1011.– mensili, onde un reddito di fr. 5522.80 mensili.
Dedotto da tale reddito il fabbisogno della famiglia (fr. 4609.– mensili),
l'istante dispone ancora di fr. 913.80 mensili, sufficienti per erogare alle
due figlie del primo matrimonio la somma pattuita di fr. 760.– mensili (fr.
380.– x 2). Certo, nell'appello l'istante asserisce che spettava alla controparte
dimostrare la sua capacità di reddito (memoriale, pag. 11 nel mezzo), ma l'argomentazione
cade nel vuoto. Dagli atti risulta che fino al giugno del 2003 l'istante
guadagnava fr. 4000.– mensili alle dipendenze della __________. Egli non pretende
che, a 45 anni, una qualsivoglia affezione o infermità gli precluda in tutto o
in parte l'abilità lucrativa. Né dal fascicolo processuale si desume ch'egli
abbia intrapreso sforzi apprezzabili per ritrovare un impiego consono. Del
resto, in materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi
Considerandi
sul reddito effettivamente conseguito da una parte. Se quest'ultima ha
l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare meglio dando prova di
ragionevole impegno, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a
con rinvii, 65 consid. 4). Nella misura in cui asserisce che la sua potenzialità
di reddito sia inesistente o vada presunta tale per il solo fatto di essere
iscritto ai ruoli della disoccupazione, l'appellante accampa pretesti. In proposito
l'appello non merita altra disamina.
5.
Per
quanto riguarda il fabbisogno della nuova famiglia al momento del giudizio, il
Pretore ha spiegato con chiarezza perché le imposte andassero escluse dal
calcolo, in conformità a DTF 127 III 70 in alto. L'istante nulla obietta a tale
motivazione, di modo che l'appello si rivela inconcludente. Quanto alla
disponibilità mensile dell'istante, è vero che nel gennaio del 1999 essa
ammontava a fr. 1370.– mensili, mentre nel gennaio del 2004 era scesa a fr.
153.80
(fr. 913.80 mensili, meno fr. 760.–). Si tratta di un peggioramento,
tuttavia, che non impedisce il versamento del dovuto a __________ e __________.
La questione potrebbe porsi in altri termini ove la convenuta fosse in grado,
per reddito e sostanza, di sostentare sé stessa e le due figlie senza far capo
a contributi alimentari. Invero l'appellante adombra anche tale eventualità
(memoriale, pag. 13), ma la sua affermazione si esaurisce in sé stessa, giacché
egli neppure indica quale sarebbe il reddito che la convenuta potrebbe concretamente
ritrarre o quale sarebbe il fabbisogno in denaro delle due figlie nell'Ontario
(memoriale, pag. 16 in fondo). Dolersi che __________ __________ non abbia documentato
a sufficienza le sue entrate (memoriale, pag. 15 seg.) o che il costo della
vita nel Canada sia di oltre il 10% inferiore a quello svizzero (memoriale,
pag. 13) è pertanto infruttuoso. Quando poi lamenta l'accenno del Pretore alla
clausola di indicizzazione prevista nella convenzione sugli effetti del
divorzio ricordando che l'ex moglie non ha mai rivendicato alcun adeguamento al
rincaro (memoriale, pag. 17), l'appellante trascura che il Pretore stesso,
fissando l'importo della trattenuta di stipendio, si è limitato alla cifra
originaria (fr. 380.– x 2). Anche su questo punto l'appello cade dunque nel
vuoto.
6.
La
trattenuta di stipendio in sé, formante oggetto dei dispositivi
n. 1, 2,
3.
e 4 del giudizio impugnato, non è censurata nei suoi presupposti. L'appellante
assevera soltanto ch'essa va annullata poiché egli non ha mezzi sufficienti per
versare i contributi litigiosi. Simile opinione, come detto, non può lontanamente
essere condivisa. Ciò posto, occorre rilevare nondimeno che la procedura intesa
all'emanazione di trattenute di stipendio – in favore di figli minorenni (art.
291.
CC) o dell'ex coniuge (art. 132 cpv. 1 CC) – è quella contenziosa di camera
di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC). Essa culmina quindi con
“sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC), non con “decreto”, come indica il Pretore.
Anche la menzione delle parti nell'ingresso del giudizio appellato è fallace,
poiché se è vero che __________ ha agito in qualità di istante nella causa
volta alla modifica della sentenza di divorzio, egli ha avuto veste di
convenuto nei procedimenti intesi alle trattenute di stipendio. E in tali
procedimenti __________ nemmeno era parte. Convenute nell'azione di modifica o
istanti nelle procedure di trattenuta salariale potevano essere solo le figlie
(Hegnauer, op. cit., n. 10 ad
art. 291 CC). Tutt'al più la madre ha agito, come titolare dell'autorità
parentale, in veste di sostituta processuale delle minorenni (sopra, consid.
1). Le imprecisioni citate non hanno recato pregiudizio all'istante, che ha potuto
difendersi in appello con piena cognizione di causa. Nondimeno, a futura memoria,
una maggiore attenzione redazionale nella stesura dei giudizi appare opportuna.
7.
L'emanazione
della sentenza odierna rende senza oggetto le richieste di effetto sospensivo e
di provvedimenti cautelari contenute nell'appello.
8.
La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che a carico dell'istante è già stato
emesso almeno un attestato di carenza beni, conviene soprassedere a ogni
prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e comporterebbe inutili
spese per l'erario cantonale. Né è il caso di assegnare ripetibili a __________,
cui l'appello non è stato intimato. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria formulata dall'istante, essa non può essere accolta, dato che
all'appello – inutilmente prolisso – mancava sin dall'inizio ogni possibilità
di buon esito (art. 14
cpv. 1
lett. a Lag). La mancata notifica alla controparte ne è, del resto, ulteriore riscontro.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il giudizio impugnato è confermato.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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