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Decisione

11.2004.100

divorzio: contributi alimentari in pendenza di causa

29 giugno 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

2. All'appello AP 1 acclude un contratto di leasing del 18 agosto

2004 riguardante una Nissan __________, un verbale di pignoramento del 1°

luglio 2004 dell'Ufficio di esecuzione del circolo di __________, una ricevuta

di pagamento del 23 agosto 2004 rilasciata dallo stesso Ufficio e un

giustificativo del versamento avvenuto il 23 settembre 2004 di fr. 1100.– a

favore dell'Ufficio ticinese del sostegno sociale e dell'inserimento. Quantunque

nuovi, tali documenti sono ricevibili a norma dell'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b

cpv. 2 CPC). Pure ammissibili sono i documenti prodotti dall'attrice con le

osservazioni e l'appello adesivo, ovvero una decisione 27 agosto 2004 dell'Ufficio

dell'Assicurazione Invalidità, un contratto di lavoro del 14 gennaio 2004 con

la __________ di __________, quattro conteggi di stipendio del 22 settembre

2004, un certificato di salario del 6 settembre 2004 per l'attività di

interprete, una lettera del 18 agosto 2004 per la conferma dell'impiego presso

la __________, un certificato di salario 11 agosto 2004 della medesima ditta e

una decisione 1° maggio 2004 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

3. Litigiosi

in appello rimangono, come si è accennato, i contributi di mantenimento per

moglie e figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto del marito

in fr. 6042.50 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3110.60 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–,

riscaldamento elettrico e

spese accessorie fr. 177.–, premio della cassa malati fr. 244.10, assicurazione RC auto e imposta di circolazione fr. 89.50, spese

benzina fr. 200.–, imposte correnti fr. 300.–). Quanto alla moglie, il primo

giudice ne ha stabilito il reddito in fr. 300.– mensili e il fabbisogno minimo

in fr. 2612.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione

e spese accessorie fr. 1010.– [da cui dedurre la quota di fr. 345.– rientrante

nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 193.–,

franchigia e spese mediche fr. 108.–, assicurazione RC ed economia domestica fr.

17.–, spese di automobile fr. 318.50, imposte correnti fr. 61.–). Quanto al

fabbisogno in denaro di A__________, egli l'ha valutato in fr. 1385.– fino al

12° compleanno e in fr. 1670.– dopo di allora. Constatato un ammanco, il

Pretore ha lasciato al marito l'equivalente del fabbisogno minimo, riconoscendo

alla moglie e al figlio la differenza (fr. 2931.90), onde un contributo alimentare

di fr. 1835.– mensili per la moglie e di fr. 1100.– mensili per il figlio. E

siccome dal 1° gennaio 2005 l'attrice è stata tenuta a intraprendere un'attività

lucrativa a tempo parziale, il primo giudice ha ridotto a fr. 1156.– mensili il

contributo per lei, aumentando quello per il figlio a fr. 1385.– mensili. Dal

1° gennaio 2011, dovendo essa estendere l'attività a tempo pieno, il contributo

è stato soppresso e quello per il figlio aumentato a fr. 1670.– mensili dal 1°

gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.

4. L'appellante

contesta anzitutto il reddito della moglie fino al 31 dicembre 2004 (attività a

tempo parziale), facendo valere che essa lavora non solo per la __________, ma

anche per la __________, e contesta pure il fabbisogno minimo di lei, sostenendo

che fino al 31 dicembre 2004 non va riconosciuto il leasing dell'automobile (fr.

318.50 mensili), non necessitando essa di un veicolo per scopi professionali.

Di per sé le argomentazioni potrebbero fors'anche essere fondate. Se non che, riguardando

esse i contributi alimentari fino al 31 dicembre 2004, la questione è ormai superata.

Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, in effetti, i

contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto

provvisionale (Gloor in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio

a DTF 120 II 2 consid. 2b). Le censure dell'appellante risultano quindi prive

di oggetto.

5. Al

Pretore l'appellante rimprovera altresì di non avere fissato il reddito che l'attrice

potrà conseguire dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 lavorando a metà tempo.

La doglianza è infondata. Il Pretore, dopo avere richiamato i criteri

applicabili al mantenimento dopo il divorzio, ha ritenuto che la breve durata

della vita in comune (tre anni), l'età dell'attrice (non ancora quarantenne al

momento in cui A__________ compirà i dieci anni), la formazione professionale

di lei (tecnico dell'abbigliamento), l'attività svolta prima della nascita del

figlio e lo stato di salute non impediscano l'esercizio di un'attività

lucrativa a tempo parziale dopo i 10 anni del figlio. Ciò premesso, dal 1°

gennaio 2005 egli ha riconosciuto all'attrice un contributo alimentare di soli fr.

1156.– mensili, pari alla metà del fabbisogno minimo di fr. 2312.50 (già

dedotti fr. 300.– da lei guadagnati quale interprete), computandole un'entrata

virtuale di fr. 1456.– per un lavoro a metà tempo. Nelle circostanze descritte

il Pretore ha computato all'interessata, quindi, un reddito di fr. 1756.–

mensili.

L'appellante

obbietta che, dipartendosi da un salario medio statistico di fr. 3412.10

mensili (41.7 ore di lavoro settimanali) riscontrato nel Ticino durante il 2002

trattandosi di donne che svolgono lavori leggeri e ripetitivi nel settore

privato, con un'attività al 50% come interprete o come tecnico nell'industria dell'abbigliamento

l'attrice potrebbe guadagnare almeno fr. 2000.– mensili. Ora, un guadagno ipotetico

non può essere determinato in astratto sulla sola base di indicazioni

statistiche, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessata, considerata

l'età di lei, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla

situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc). Nella

fattispecie risulta che dal 14 gennaio 2004 l'interessata lavora per la __________

quale ausiliaria a tempo parziale (15%), svolgendo mansioni come la pulizia

degli uffici a __________, il bucato e la vendita telefonica a domicilio,

degustazioni nelle sedi “dell'outlet” dietro un salario lordo di fr. 25.45 l'ora

(doc. LL). Durante i primi sei mesi del 2004 essa ha percepito così fr. 7372.–

netti (doc. SS prodotto in appello). Tenuto conto che “il grosso del lavoro parziale (circa 70%) si concentra nei primi 6

mesi dell'anno, poiché l'attività promozionale nei negozi si svolge in

primavera fino ad inizio estate, mentre per il resto dell'anno sono previsti

incarichi sporadici”

(dichiarazione __________: doc. RR prodotto in appello), il guadagno rapportato

sull'arco di un anno per tale attività al 15% ammonta a circa fr. 880.– mensili

netti. Basterebbe che l'interessata aumentasse il suo grado d'occupazione a

circa il 35% (ciò che essa non pretende impossibile) perché nelle condizioni

illustrate il reddito di fr. 2000.– netti mensili prospettato dall'appellante

sia alla sua portata. Al riguardo l'appello è provvisto perciò di buon

fondamento.

Esigendosi

da un coniuge l'estensione o la ripresa di un'attività lucrativa, occorre, invero

lasciargli il tempo necessario per adeguarsi (cfr. sentenze del Tribunale federale

5P. 418/2001 del 7 marzo 2002, consid. 5b con rinvii;5P.460/2002 del 27 febbraio

2003, consid. 3.2; v. anche DTF 127 III 140 consid. 2c in fine), fermo restando

che un aumento retroattivo del reddito ipotetico è di regola escluso (sentenza

del Tribunale federale 5P.95/2003 del 28 aprile 2003, consid. 2.3). Sta di

fatto che in concreto già il Pretore ha lasciato all'interessata un periodo

transitorio per

estendere

l'attività lucrativa dal 1° gennaio 2005. Per di più, l'incremento è relativamente

modesto (da fr. 1756.– a fr. 2000.– mensili) e decorrerà solo con il passaggio

in giudicato della presente sentenza. Non si può certo dire quindi che dall'interessata

si pretendano sforzi esagerati per rapporto al lasso di tempo a disposizione.

6. Sostiene

l'appellante che l'eventuale rendita AI percepita dalla moglie va posta retroattivamente

in deduzione del contributo

alimentare fino al 31 dicembre 2004 e dal 1° gennaio 2005 giustifica

finanche la soppressione del contributo alimentare. Ora, per quanto attiene il

periodo fino al 31 dicembre 2004 la questione è – come si è visto – priva

d'oggetto (sopra, consid. 4). Comunque sia, con decisione del 27 agosto 2004

l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità ha respinto la richiesta dell'attrice,

la quale ha un grado di invalidità inferiore al 40% e non ha quindi diritto a

una rendita (doc. KK, prodotto in appello). Si aggiunga che una deduzione

retroattiva del contributo neppure entrerebbe in considerazione, poiché il

giudice del divorzio non può modificare retroattivamente le misure provvisionali

adottate in pendenza di causa, tranne ove il debitore ottenga una revisione

dell'assetto cautelare (DTF 127 III 498 consid. 3a con rimandi, in particolare

a Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 445 in fine ad art.

145 vCC con rinvii). Su questo punto l'appello non ha quindi consistenza.

7. L'appellante

contesta il proprio fabbisogno minimo accertato dal Pretore, che chiede di

aumentare a fr. 4152.60 mensili per tenere conto del maggior consumo di

benzina, della spesa per i pasti fuori casa, del canone leasing della nuova

autovettura e dell'aumento dei premi di assicurazione RC e casco, così come

dell'imposta di circolazione. Le pretese invero sono nuove, ma poiché si

fondano su fatti nuovi (il nuovo posto di lavoro a __________), sono

ammissibili (art. 423b cpv. 2 CPC, che rinvia all'art. 138 cpv. 1

seconda frase CC). Le singole poste vanno nondimeno esaminate singolarmente.

a) In

merito alle spese di viaggio non è contestato che l'appellante necessiti di un

mezzo privato a fini professionali per recarsi da __________ e __________,

sicché l'indennità rivendicata di fr. 300.– in luogo di fr. 200.– ammessi dal

Pretore non appare eccessiva né inadeguata e può essere ammessa.

b) Per

i pasti fuori casa l'appellante fa valere una spesa di fr. 434.– mensili

(fr. 20.– x 21.7 giorni lavorativi). La richiesta è di per sé legittima,

l'interessato non rientrando a casa durante la pausa di mezzogiorno, ma risulta

eccessiva poiché il supplemento serve solo a coprire il maggior costo rispetto

ai pasti consumati a casa, già compreso nel minimo di base del diritto

esecutivo. L'indennità si giustifica pertanto nella misura di fr. 220.–

mensili, corrispondenti a quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo

d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede (FU 2/2001 pag. 75,

cifra II/4 lett. b).

c) Quanto

al leasing, la quota mensile va riconosciuta per lo meno fino al termine

del contratto, sempre che il coniuge non abbia modo di procurarsi il veicolo attingendo

a risparmi e il veicolo non sia inutilmente costoso (I CCA, sentenze inc.

11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b e inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid.

8e). In concreto dagli atti si evince che l'interessato ha firmato un contratto

di leasing per una Nissan __________, per la quale paga fr. 417.50 mensili. Il

problema è che con un canone del genere, date le ristrettezze in cui si trova la

famiglia, moglie e figlio si troverebbero con il fabbisogno parzialmente

scoperto. Inoltre l'interessato sapeva già prima di sottoscrivere il contratto che,

dovendo egli pagare rate simili, i contributi per la moglie e il figlio ne

avrebbero risentito. Egli avrebbe dovuto quindi procurarsi un'automobile della

medesima categoria rispetto a quella avuta in precedenza (una Lancia __________), come per esempio una Nissan __________.

In circostanze del genere avrebbe speso attorno ai fr. 320.– mensili,

contenendo i premi di assicurazione e l'imposta di circolazione al livello di

prima (fr. 89.50 mensili). Ciò posto, all'interessato non può riconoscersi un

fabbisogno minimo eccedente fr. 3750.– mensili (arrotondati).

8. In

applicazione delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento di Zurigo il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di A__________

in fr. 1385.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1670.– dopo di allora, senza

tener conto del costo per la cura e l'educazione nonostante l'attività lucrativa

imposta alla madre. L'appellante non muove critiche, ma in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413),

tale fabbisogno va rivalutato d'ufficio. Ora, nel caso di un figlio unico la

tabella 2005 delle raccomandazioni (in: ‹www.ajb.zh.ch›) prevede tra il 7° e il

12° anno di età un fabbisogno medio in denaro di fr. 1850.– mensili, inclusi fr.

440.– per cure e educazione. Dovendo lavorare al 50%, la madre non può prestare

in natura più del 50% di tale posta (criterio definito ”corretto“ dal

Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b in fine).

Anche il costo dell'alloggio va adattato al caso specifico, poiché in concreto

esso non è di fr. 355.– mensili (come stimano le raccomandazioni), bensì di fr.

335.–, ossia un terzo di quanto paga la madre (Empfehlungen zur Bemessung

von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in

alto). Il fabbisogno medio in denaro del figlio ammonta perciò, in definitiva,

a fr. 1610.– mensili. Il 1° dicembre 2006 A__________ compirà 12 anni ed

entrerà nell'ultima fascia d'età prevista dalle raccomandazioni, le quali

stimano il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico in fr. 2020.– mensili,

inclusi fr. 315.– per cura e educazione. Potendo prestare in natura la metà di quest'ultima

posta, e adattando il costo dell'alloggio al caso concreto, il fabbisogno in

denaro del figlio ascende così a fr. 1873.– mensili. Dal 1° dicembre 2010 in

poi la madre dovrà lavorare a tempo pieno, sicché il fabbisogno di Al__________

aumenterà a fr. 1935.– mensili.

9. Ciò premesso, con un reddito (non contestato) di fr. 6042.50 netti

mensili il marito deve far fronte a un fabbisogno minimo mensile di fr. 3750.–,

conservando una disponibilità di fr. 2292.– mensili. La moglie ha un'entrata di

fr. 2000.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2625.– mensili arrotondati (previo

adattamento della quota che rientra nel fabbiso­gno in denaro del figlio: sopra, consid. 8), onde un disavanzo di fr. 625.–. Dal 1° dicembre

2010 il reddito di lei aumenterà tuttavia a fr. 2900.– mensili, di modo che il

disavanzo si azzera. Il figlio non ha introiti e il suo fabbisogno in denaro è

di fr. 1610.– mensili fino al 1° dicembre 2006, di fr. 1873.– mensili fino al 1°

dicembre 2010 e di fr. 1935.– mensili in seguito. Il convenuto deve quindi far

fronte ai seguenti obblighi alimentari:

Fino al 1° dicembre 2006:

fr.

625.– per l'attrice

fr.

1610.– per A__________

fr.

2235.–

Fino al 1°

dicembre 2010:

fr.

625.– per l'attrice

fr.

1873.– per A__________

fr.

2498.–

In

seguito:

fr.

1935.– per A__________.

I contributi in questioni non ledono il fabbisogno minimo dell'appellante,

che rimane garantito (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

10.

L'attrice

rivendica un contributo di mantenimento anche dopo il 16° anno di età di A__________,

sostenendo che con un'incapacità lavorativa del 30% il grado di occupazione

massimo da lei esigibile è del 70% e non del 100%, come ha ritenuto il Pretore.

Essa chiede pertanto un contributo di fr. 693.75 mensili anche dopo il 31

dicembre 2010. Il Pretore invero non si è pronunciato sulla capacità lavorativa

dell'attrice, essendosi limitato a rilevare che dopo il 16° compleanno del

figlio l'interessata potrà riacquistare l'indipendenza economica e quindi

provvedere da sé al proprio fabbisogno minimo (fr. 2612.50 mensili), ciò che ha

comportato la soppressione del contributo di mantenimento.

Dagli

atti prodotti in appello risulta che sulla base di documentazione medico-specialistica

l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità ha riconosciuto l'interessata incapace

al lavoro nella misura del 30% per qualsiasi attività, ma non le ha accordato

rendite poiché il grado di invalidità è inferiore al 40% (doc. KK). A ragione

l'appellante fa valere pertanto che l'aumento dell'attività lucrativa da lei esigibile

dal dicembre 2010 corrisponde al 70% effettivo. Resta il fatto che, anche

estendendo la sua attuale attività lucrativa al 60-70%, essa riuscirebbe

agevolmente a coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2625.– mensili. Pur

tenendo conto del fatto che il matrimonio ha comportato un chiaro riparto dei

ruoli, che durante la vita in comune la moglie si è dedicata alla cure e

all'educazione del figlio, che ciò ha contribuito a tenerla lontana dal mondo

professionale (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 16), dopo il 31 dicembre 2010

si può ragionevolmente presumere che l'interessata sarà in grado di far fronte

autonomamente al proprio fabbisogno. Non soccorrono dunque le premesse per riconoscerle

un contributo alimentare dopo di allora. Ne discende che l'appello adesivo è

destinato all'insuccesso.

III. Sulle

spese e le ripetibili

11.

Gli

oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).

L'appellante principale ottiene causa parzialmente vinta sulla riduzione del

contributo alimentare per la moglie, ma soccombe su quello per il figlio. In

simili condizioni si giustifica di porre a suo carico due terzi degli oneri

d'appello, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per

ripetibili ridotte. L'appello adesivo, sprovvisto di buon esito, comporta

l'addebito degli oneri processuali all'attrice, mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili alla controparte, che è rimasta silente. L'esito del

giudizio odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo di prima

sede, che può restare invariato.

12.

Entrambe

le parti postulano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta del

convenuto può essere accolta, l'indigenza sua risultando data (art. 3 cpv. 1 Lag),

tanto che egli è praticamente costretto a vivere con il fabbisogno minimo.

Inoltre la sua posizione poteva dirsi – almeno in parte – provvista di buon

diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a e contrario Lag). L'indennità della

patrocinatrice sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato

diligente avrebbe profuso per una causa analoga, senza indugiare su argomenti

che apparivano d'acchito inconferenti.

Quanto

all'assistenza giudiziaria postulata dall'attrice, di per sé l'attribuzione di

ripetibili renderebbe senza oggetto la richiesta. Se non che, la relativa

indennità appare di difficile, se non di impossibile incasso, di modo che si

giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito

patrocinio (DTF 122 I 322). L'assistenza giudiziaria va limitata nondimeno alle

osservazioni introdotte all'appello avversario, l'appello adesivo non denotando

sin dall'inizio parvenza di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza

impugnata è così riformata:

5. AP

1 è tenuto a versare a AA 1 a titolo di contributo alimentare per il figlio A__________,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti importi mensili:

fr.

1610.– fino al 1° dicembre 2006;

fr.

1873.– fino al 1° dicembre 2010;

fr.

1935.– fino alla maggiore età.

Tutto il resto del dispositivo n. 5 rimane invariato.

6. AP

1 è tenuto a versare a AA 1 a titolo di contributo di mantenimento (art. 125

cpv. 1 CC), anticipatamente entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 625.–

mensili fino al 1° dicembre 2010.

Tutto il resto del dispositivo n. 6 rimane invariato.

Per il

rimanente l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 460.–

b) spese fr. 50.–

fr. 510.–

sono

posti per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AA 1, alla

quale l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

III. AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'PA 1.

IV. L'appello

adesivo è respinto.

V. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono

posti a carico di AA 1. Non si assegnano ripetibili.

VI. AA 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'PA 2 per quanto riguarda le osservazioni introdotte all'appello

avversario. Per quanto riguarda l'appello adesivo, la richiesta è respinta.

VII. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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