11.2004.100
divorzio: contributi alimentari in pendenza di causa
29 giugno 2005Italiano24 min
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Numero d'incarto:
11.2004.100
Data decisione, Autorità:
29.06.2005, ICCA
Titolo:
divorzio: contributi alimentari in pendenza di causa
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
DIVORZIO
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
SITUAZIONE DEI CONIUGI DIVORZIATI
art. 125 CC
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2004.100
Lugano
29 giugno
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.166 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione dell'8 settembre 1998 da
AA 1,
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 26 agosto 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 2
luglio 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 23 settembre 2004 presentato da AA 1
contro la medesima sentenza;
4. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata con l'appello
adesivo;
5. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (5 maggio 1961) e AA 1 (22 gennaio 1966), cittadina slovacca,
si sono sposati a __________ l'11 giugno 1994. Dal matrimonio è nato A__________,
il 1° dicembre 1994. A quel tempo il marito lavorava quale tecnico di marketing
per la __________ di __________. La moglie, di formazione tecnico dell'abbigliamento
e interprete, dopo il matrimonio non ha più esercitato attività lucrativa.
B. Il
10 marzo 1997 __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona
per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 20 marzo 1997.
Quello stesso giorno i coniugi hanno concordato la vita separata, l'affidamento
del figlio alla madre (riservato il diritto di visita del padre),
l'attribuzione dell'appartamento coniugale di __________ alla moglie, un
contributo mensile dal 1° maggio 1997 di fr. 2400.– per la moglie e uno di fr.
700.– per il figlio (compreso l'assegno familiare), oltre una provvigione ad
litem di fr. 1500.–. I coniugi si sono poi separati nel maggio del 1997,
quando la moglie si è trasferita con il figlio in un appartamento a __________.
Il 13 gennaio 1998 si è tenuto senza esito un secondo tentativo di
conciliazione promosso dalla moglie.
C. L'8
settembre 1998 AA 1 ha intentato azione di divorzio, postulando – previa concessione
di una provvigione ad litem di fr. 3000.– o dell'assistenza giudiziaria
– l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita del padre), un
contributo indicizzato per sé di fr. 3000.– mensili fino ai 16 anni del figlio,
uno per A__________ (compreso l'assegno familiare) di fr. 700.– mensili fino al
6° anno di età, di fr. 980.– fino al 12° anno, di fr. 1040.– fino al 16° anno e
di fr. 1300.– in seguito, come pure l'assegnazione ai coniugi dei beni loro
appartenenti o in loro possesso. Con risposta del 28 giugno 1999 AP 1 ha
avversato la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto egli medesimo il
divorzio, ha prospettato le medesime richieste della moglie circa l'affidamento
di A__________, il proprio diritto di visita, il contributo alimentare per il
figlio e la liquidazione del regime dei beni, ma ha rifiutato qualsiasi
contributo per lei, alla quale ha chiesto anzi di restituire fr. 2000.–
prelevati da un conto risparmio gioventù intestato al figlio. Nella replica e
risposta riconvenzionale del 16 settembre 1999 AA 1 ha ribadito le sue domande,
salvo ridurre a fr. 2700.– mensili la richiesta di contributo alimentare per sé
e postulare la suddivisione a metà delle spese straordinarie per il figlio. Con
duplica e replica riconvenzionale del 21 ottobre 1999 AP 1 ha riconfermato il
suo punto di vista, aderendo alla ripartizione delle spese straordinarie per il
figlio.
D. In
seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, la procedura è
stata trattata come causa di divorzio comune con accordo parziale. All'udienza
dell'11 ottobre 2000 i coniugi hanno poi confermato la volontà di sciogliere il
matrimonio, demandando al giudice la decisione sugli effetti litigiosi del
divorzio. Tali richieste sono state riaffermate, una volta decorso il termine
di riflessione, con scritti del 28 febbraio e del 9 maggio 2001. Nel corso dell'istruttoria,
il 31 agosto 2002, AP 1 ha smesso l'attività per la __________ e ha costituito
una ditta individuale, la __________, attiva nel campo della consulenza, del marketing
editoriale, nell'acquisizione pubblicitaria e delle traduzioni. Già il 16
settembre 2003, nondimeno, tale ditta è stata radiata dal registro di commercio
per cessazione dell'attività. Dopo avere riscosso indennità di disoccupazione
dall'11 agosto 2003 al 30 marzo 2004, AP 1 è stato assunto il 1° aprile 2004 dalla
__________ di __________. , dal canto suo, ha cominciato a lavorare a tempo
parziale quale interprete per la __________. Dal 1° gennaio 2004 essa lavora anche
per la __________ come ausiliaria a tempo parziale.
E. Esperita
l'istruttoria, al dibattimento finale del 2 marzo 2004 l'attrice ha sostanzialmente
ribadito le sue domande, riducendo però la richiesta di contributo per sé a fr.
2591.– mensili e aumentando quella di contributo per il figlio a fr. 1040.–
mensili fino al 12° anno di età e a fr. 1350.– in seguito, sollecitando altresì
il riparto a metà dell'avere di previdenza professionale accumulato dal marito
in costanza di matrimonio e la rifusione di fr. 2250.– per spese straordinarie
in favore del figlio. AP 1 ha riconfermato le sue domande e ha offerto un
contributo alimentare per il figlio di fr. 1385.– mensili fino al 12° anno di
età, rispettivamente di fr. 1670.– dopo di allora, senza opporsi alla
suddivisione del suo avere di previdenza professionale.
F. Statuendo con sentenza il 2 luglio 2004, il Pretore ha pronunciato
il divorzio, ha riconosciuto a ciascun coniuge la proprietà dei beni in suo
possesso, ha ordinato il trasferimento alla moglie di metà della prestazione di
libero passaggio accumulata dal marito durante il matrimonio, ha affidato A__________
alla madre (riservato al padre il diritto di visita e quello di essere
consultato sulle questioni importanti riguardanti il figlio), ha fissato un contributo
alimentare indicizzato per la moglie di fr. 1835.– mensili fino al 31 dicembre
2004 e di fr. 1156.– fino al 31 dicembre 2010, ha stabilito un contributo per
il figlio di fr. 1100.– mensili fino al 31 dicembre 2004, di fr. 1385.– fino al
31 dicembre 2007 e di fr. 1670.– fino al 2012 (già compreso l'assegno
familiare), da cui dedurre l'eventuale rendita d'invalidità completiva per
figli, ha ripartito a metà le spese straordinarie per il figlio e ha condannato
l'attrice a riversare fr. 2000.– sul conto di risparmio gioventù intestato al
figlio entro la maggiore età del medesimo. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. __________ è stata ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 26 agosto 2004 nel
quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il
contributo di mantenimento per il figlio sia ridotto a fr. 775.– mensili dal 1°
luglio al 31 dicembre 2004, a fr. 1311.– fino al 31 dicembre 2007 e a fr.
1383.– fino al 31 dicembre 2010, che quello per la moglie sia ridotto a fr.
1115.– mensili fino al 31 dicembre 2004, a fr. 579.– fino al 31 dicembre 2007,
a fr. 507.– fino al 31 dicembre 2010 e, nell'ipotesi in cui la beneficiaria
dovesse vedersi riconoscere una rendita d'invalidità, che sia soppresso dal 1°
gennaio 2005. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2004 AA 1 propone di
respingere l'appello, insta anch'essa per l'assistenza giudiziaria, e con appello
adesivo chiede che dal 1° gennaio 2011 in poi il contributo alimentare per sé sia
portato a fr. 693.75 mensili. AP 1 non ha formulato osservazioni all'appello adesivo.
in diritto: 1. Il principio del divorzio, l'affidamento del figlio, le relazioni
personali con quest'ultimo, la suddivisione a metà delle spese straordinarie
per lui, la liquidazione del regime dei beni, il riparto a metà della
prestazione di libero passaggio accumulata dal marito durante il matrimonio e
l'obbligo per l'attrice di restituire al figlio la nota somma di fr. 2000.–,
non impugnati, sono passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art.
148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer,
FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 9 ad art. 148 CC). Litigiosi rimangono
il contributo alimentare per il figlio e quello per la moglie.
Fatti
I. Sull'appello
principale
2. All'appello AP 1 acclude un contratto di leasing del 18 agosto
2004 riguardante una Nissan __________, un verbale di pignoramento del 1°
luglio 2004 dell'Ufficio di esecuzione del circolo di __________, una ricevuta
di pagamento del 23 agosto 2004 rilasciata dallo stesso Ufficio e un
giustificativo del versamento avvenuto il 23 settembre 2004 di fr. 1100.– a
favore dell'Ufficio ticinese del sostegno sociale e dell'inserimento. Quantunque
nuovi, tali documenti sono ricevibili a norma dell'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b
cpv. 2 CPC). Pure ammissibili sono i documenti prodotti dall'attrice con le
osservazioni e l'appello adesivo, ovvero una decisione 27 agosto 2004 dell'Ufficio
dell'Assicurazione Invalidità, un contratto di lavoro del 14 gennaio 2004 con
la __________ di __________, quattro conteggi di stipendio del 22 settembre
2004, un certificato di salario del 6 settembre 2004 per l'attività di
interprete, una lettera del 18 agosto 2004 per la conferma dell'impiego presso
la __________, un certificato di salario 11 agosto 2004 della medesima ditta e
una decisione 1° maggio 2004 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
3. Litigiosi
in appello rimangono, come si è accennato, i contributi di mantenimento per
moglie e figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto del marito
in fr. 6042.50 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3110.60 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–,
riscaldamento elettrico e
spese accessorie fr. 177.–, premio della cassa malati fr. 244.10, assicurazione RC auto e imposta di circolazione fr. 89.50, spese
benzina fr. 200.–, imposte correnti fr. 300.–). Quanto alla moglie, il primo
giudice ne ha stabilito il reddito in fr. 300.– mensili e il fabbisogno minimo
in fr. 2612.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione
e spese accessorie fr. 1010.– [da cui dedurre la quota di fr. 345.– rientrante
nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 193.–,
franchigia e spese mediche fr. 108.–, assicurazione RC ed economia domestica fr.
17.–, spese di automobile fr. 318.50, imposte correnti fr. 61.–). Quanto al
fabbisogno in denaro di A__________, egli l'ha valutato in fr. 1385.– fino al
12° compleanno e in fr. 1670.– dopo di allora. Constatato un ammanco, il
Pretore ha lasciato al marito l'equivalente del fabbisogno minimo, riconoscendo
alla moglie e al figlio la differenza (fr. 2931.90), onde un contributo alimentare
di fr. 1835.– mensili per la moglie e di fr. 1100.– mensili per il figlio. E
siccome dal 1° gennaio 2005 l'attrice è stata tenuta a intraprendere un'attività
lucrativa a tempo parziale, il primo giudice ha ridotto a fr. 1156.– mensili il
contributo per lei, aumentando quello per il figlio a fr. 1385.– mensili. Dal
1° gennaio 2011, dovendo essa estendere l'attività a tempo pieno, il contributo
è stato soppresso e quello per il figlio aumentato a fr. 1670.– mensili dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.
4. L'appellante
contesta anzitutto il reddito della moglie fino al 31 dicembre 2004 (attività a
tempo parziale), facendo valere che essa lavora non solo per la __________, ma
anche per la __________, e contesta pure il fabbisogno minimo di lei, sostenendo
che fino al 31 dicembre 2004 non va riconosciuto il leasing dell'automobile (fr.
318.50 mensili), non necessitando essa di un veicolo per scopi professionali.
Di per sé le argomentazioni potrebbero fors'anche essere fondate. Se non che, riguardando
esse i contributi alimentari fino al 31 dicembre 2004, la questione è ormai superata.
Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, in effetti, i
contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto
provvisionale (Gloor in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio
a DTF 120 II 2 consid. 2b). Le censure dell'appellante risultano quindi prive
di oggetto.
5. Al
Pretore l'appellante rimprovera altresì di non avere fissato il reddito che l'attrice
potrà conseguire dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 lavorando a metà tempo.
La doglianza è infondata. Il Pretore, dopo avere richiamato i criteri
applicabili al mantenimento dopo il divorzio, ha ritenuto che la breve durata
della vita in comune (tre anni), l'età dell'attrice (non ancora quarantenne al
momento in cui A__________ compirà i dieci anni), la formazione professionale
di lei (tecnico dell'abbigliamento), l'attività svolta prima della nascita del
figlio e lo stato di salute non impediscano l'esercizio di un'attività
lucrativa a tempo parziale dopo i 10 anni del figlio. Ciò premesso, dal 1°
gennaio 2005 egli ha riconosciuto all'attrice un contributo alimentare di soli fr.
1156.– mensili, pari alla metà del fabbisogno minimo di fr. 2312.50 (già
dedotti fr. 300.– da lei guadagnati quale interprete), computandole un'entrata
virtuale di fr. 1456.– per un lavoro a metà tempo. Nelle circostanze descritte
il Pretore ha computato all'interessata, quindi, un reddito di fr. 1756.–
mensili.
L'appellante
obbietta che, dipartendosi da un salario medio statistico di fr. 3412.10
mensili (41.7 ore di lavoro settimanali) riscontrato nel Ticino durante il 2002
trattandosi di donne che svolgono lavori leggeri e ripetitivi nel settore
privato, con un'attività al 50% come interprete o come tecnico nell'industria dell'abbigliamento
l'attrice potrebbe guadagnare almeno fr. 2000.– mensili. Ora, un guadagno ipotetico
non può essere determinato in astratto sulla sola base di indicazioni
statistiche, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessata, considerata
l'età di lei, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla
situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc). Nella
fattispecie risulta che dal 14 gennaio 2004 l'interessata lavora per la __________
quale ausiliaria a tempo parziale (15%), svolgendo mansioni come la pulizia
degli uffici a __________, il bucato e la vendita telefonica a domicilio,
degustazioni nelle sedi “dell'outlet” dietro un salario lordo di fr. 25.45 l'ora
(doc. LL). Durante i primi sei mesi del 2004 essa ha percepito così fr. 7372.–
netti (doc. SS prodotto in appello). Tenuto conto che “il grosso del lavoro parziale (circa 70%) si concentra nei primi 6
mesi dell'anno, poiché l'attività promozionale nei negozi si svolge in
primavera fino ad inizio estate, mentre per il resto dell'anno sono previsti
incarichi sporadici”
(dichiarazione __________: doc. RR prodotto in appello), il guadagno rapportato
sull'arco di un anno per tale attività al 15% ammonta a circa fr. 880.– mensili
netti. Basterebbe che l'interessata aumentasse il suo grado d'occupazione a
circa il 35% (ciò che essa non pretende impossibile) perché nelle condizioni
illustrate il reddito di fr. 2000.– netti mensili prospettato dall'appellante
sia alla sua portata. Al riguardo l'appello è provvisto perciò di buon
fondamento.
Esigendosi
da un coniuge l'estensione o la ripresa di un'attività lucrativa, occorre, invero
lasciargli il tempo necessario per adeguarsi (cfr. sentenze del Tribunale federale
5P. 418/2001 del 7 marzo 2002, consid. 5b con rinvii;5P.460/2002 del 27 febbraio
2003, consid. 3.2; v. anche DTF 127 III 140 consid. 2c in fine), fermo restando
che un aumento retroattivo del reddito ipotetico è di regola escluso (sentenza
del Tribunale federale 5P.95/2003 del 28 aprile 2003, consid. 2.3). Sta di
fatto che in concreto già il Pretore ha lasciato all'interessata un periodo
transitorio per
estendere
l'attività lucrativa dal 1° gennaio 2005. Per di più, l'incremento è relativamente
modesto (da fr. 1756.– a fr. 2000.– mensili) e decorrerà solo con il passaggio
in giudicato della presente sentenza. Non si può certo dire quindi che dall'interessata
si pretendano sforzi esagerati per rapporto al lasso di tempo a disposizione.
6. Sostiene
l'appellante che l'eventuale rendita AI percepita dalla moglie va posta retroattivamente
in deduzione del contributo
alimentare fino al 31 dicembre 2004 e dal 1° gennaio 2005 giustifica
finanche la soppressione del contributo alimentare. Ora, per quanto attiene il
periodo fino al 31 dicembre 2004 la questione è – come si è visto – priva
d'oggetto (sopra, consid. 4). Comunque sia, con decisione del 27 agosto 2004
l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità ha respinto la richiesta dell'attrice,
la quale ha un grado di invalidità inferiore al 40% e non ha quindi diritto a
una rendita (doc. KK, prodotto in appello). Si aggiunga che una deduzione
retroattiva del contributo neppure entrerebbe in considerazione, poiché il
giudice del divorzio non può modificare retroattivamente le misure provvisionali
adottate in pendenza di causa, tranne ove il debitore ottenga una revisione
dell'assetto cautelare (DTF 127 III 498 consid. 3a con rimandi, in particolare
a Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 445 in fine ad art.
145 vCC con rinvii). Su questo punto l'appello non ha quindi consistenza.
7. L'appellante
contesta il proprio fabbisogno minimo accertato dal Pretore, che chiede di
aumentare a fr. 4152.60 mensili per tenere conto del maggior consumo di
benzina, della spesa per i pasti fuori casa, del canone leasing della nuova
autovettura e dell'aumento dei premi di assicurazione RC e casco, così come
dell'imposta di circolazione. Le pretese invero sono nuove, ma poiché si
fondano su fatti nuovi (il nuovo posto di lavoro a __________), sono
ammissibili (art. 423b cpv. 2 CPC, che rinvia all'art. 138 cpv. 1
seconda frase CC). Le singole poste vanno nondimeno esaminate singolarmente.
a) In
merito alle spese di viaggio non è contestato che l'appellante necessiti di un
mezzo privato a fini professionali per recarsi da __________ e __________,
sicché l'indennità rivendicata di fr. 300.– in luogo di fr. 200.– ammessi dal
Pretore non appare eccessiva né inadeguata e può essere ammessa.
b) Per
i pasti fuori casa l'appellante fa valere una spesa di fr. 434.– mensili
(fr. 20.– x 21.7 giorni lavorativi). La richiesta è di per sé legittima,
l'interessato non rientrando a casa durante la pausa di mezzogiorno, ma risulta
eccessiva poiché il supplemento serve solo a coprire il maggior costo rispetto
ai pasti consumati a casa, già compreso nel minimo di base del diritto
esecutivo. L'indennità si giustifica pertanto nella misura di fr. 220.–
mensili, corrispondenti a quanto prevede la tabella per il calcolo del minimo
d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo prevede (FU 2/2001 pag. 75,
cifra II/4 lett. b).
c) Quanto
al leasing, la quota mensile va riconosciuta per lo meno fino al termine
del contratto, sempre che il coniuge non abbia modo di procurarsi il veicolo attingendo
a risparmi e il veicolo non sia inutilmente costoso (I CCA, sentenze inc.
11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b e inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid.
8e). In concreto dagli atti si evince che l'interessato ha firmato un contratto
di leasing per una Nissan __________, per la quale paga fr. 417.50 mensili. Il
problema è che con un canone del genere, date le ristrettezze in cui si trova la
famiglia, moglie e figlio si troverebbero con il fabbisogno parzialmente
scoperto. Inoltre l'interessato sapeva già prima di sottoscrivere il contratto che,
dovendo egli pagare rate simili, i contributi per la moglie e il figlio ne
avrebbero risentito. Egli avrebbe dovuto quindi procurarsi un'automobile della
medesima categoria rispetto a quella avuta in precedenza (una Lancia __________), come per esempio una Nissan __________.
In circostanze del genere avrebbe speso attorno ai fr. 320.– mensili,
contenendo i premi di assicurazione e l'imposta di circolazione al livello di
prima (fr. 89.50 mensili). Ciò posto, all'interessato non può riconoscersi un
fabbisogno minimo eccedente fr. 3750.– mensili (arrotondati).
8. In
applicazione delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento di Zurigo il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di A__________
in fr. 1385.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1670.– dopo di allora, senza
tener conto del costo per la cura e l'educazione nonostante l'attività lucrativa
imposta alla madre. L'appellante non muove critiche, ma in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413),
tale fabbisogno va rivalutato d'ufficio. Ora, nel caso di un figlio unico la
tabella 2005 delle raccomandazioni (in: ‹www.ajb.zh.ch›) prevede tra il 7° e il
12° anno di età un fabbisogno medio in denaro di fr. 1850.– mensili, inclusi fr.
440.– per cure e educazione. Dovendo lavorare al 50%, la madre non può prestare
in natura più del 50% di tale posta (criterio definito ”corretto“ dal
Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b in fine).
Anche il costo dell'alloggio va adattato al caso specifico, poiché in concreto
esso non è di fr. 355.– mensili (come stimano le raccomandazioni), bensì di fr.
335.–, ossia un terzo di quanto paga la madre (Empfehlungen zur Bemessung
von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in
alto). Il fabbisogno medio in denaro del figlio ammonta perciò, in definitiva,
a fr. 1610.– mensili. Il 1° dicembre 2006 A__________ compirà 12 anni ed
entrerà nell'ultima fascia d'età prevista dalle raccomandazioni, le quali
stimano il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico in fr. 2020.– mensili,
inclusi fr. 315.– per cura e educazione. Potendo prestare in natura la metà di quest'ultima
posta, e adattando il costo dell'alloggio al caso concreto, il fabbisogno in
denaro del figlio ascende così a fr. 1873.– mensili. Dal 1° dicembre 2010 in
poi la madre dovrà lavorare a tempo pieno, sicché il fabbisogno di Al__________
aumenterà a fr. 1935.– mensili.
9. Ciò premesso, con un reddito (non contestato) di fr. 6042.50 netti
mensili il marito deve far fronte a un fabbisogno minimo mensile di fr. 3750.–,
conservando una disponibilità di fr. 2292.– mensili. La moglie ha un'entrata di
fr. 2000.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2625.– mensili arrotondati (previo
adattamento della quota che rientra nel fabbisogno in denaro del figlio: sopra, consid. 8), onde un disavanzo di fr. 625.–. Dal 1° dicembre
2010 il reddito di lei aumenterà tuttavia a fr. 2900.– mensili, di modo che il
disavanzo si azzera. Il figlio non ha introiti e il suo fabbisogno in denaro è
di fr. 1610.– mensili fino al 1° dicembre 2006, di fr. 1873.– mensili fino al 1°
dicembre 2010 e di fr. 1935.– mensili in seguito. Il convenuto deve quindi far
fronte ai seguenti obblighi alimentari:
Fino al 1° dicembre 2006:
fr.
625.– per l'attrice
fr.
1610.– per A__________
fr.
2235.–
Fino al 1°
dicembre 2010:
fr.
625.– per l'attrice
fr.
1873.– per A__________
fr.
2498.–
In
seguito:
fr.
1935.– per A__________.
I contributi in questioni non ledono il fabbisogno minimo dell'appellante,
che rimane garantito (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
10.
L'attrice
rivendica un contributo di mantenimento anche dopo il 16° anno di età di A__________,
sostenendo che con un'incapacità lavorativa del 30% il grado di occupazione
massimo da lei esigibile è del 70% e non del 100%, come ha ritenuto il Pretore.
Essa chiede pertanto un contributo di fr. 693.75 mensili anche dopo il 31
dicembre 2010. Il Pretore invero non si è pronunciato sulla capacità lavorativa
dell'attrice, essendosi limitato a rilevare che dopo il 16° compleanno del
figlio l'interessata potrà riacquistare l'indipendenza economica e quindi
provvedere da sé al proprio fabbisogno minimo (fr. 2612.50 mensili), ciò che ha
comportato la soppressione del contributo di mantenimento.
Dagli
atti prodotti in appello risulta che sulla base di documentazione medico-specialistica
l'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità ha riconosciuto l'interessata incapace
al lavoro nella misura del 30% per qualsiasi attività, ma non le ha accordato
rendite poiché il grado di invalidità è inferiore al 40% (doc. KK). A ragione
l'appellante fa valere pertanto che l'aumento dell'attività lucrativa da lei esigibile
dal dicembre 2010 corrisponde al 70% effettivo. Resta il fatto che, anche
estendendo la sua attuale attività lucrativa al 60-70%, essa riuscirebbe
agevolmente a coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2625.– mensili. Pur
tenendo conto del fatto che il matrimonio ha comportato un chiaro riparto dei
ruoli, che durante la vita in comune la moglie si è dedicata alla cure e
all'educazione del figlio, che ciò ha contribuito a tenerla lontana dal mondo
professionale (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 16), dopo il 31 dicembre 2010
si può ragionevolmente presumere che l'interessata sarà in grado di far fronte
autonomamente al proprio fabbisogno. Non soccorrono dunque le premesse per riconoscerle
un contributo alimentare dopo di allora. Ne discende che l'appello adesivo è
destinato all'insuccesso.
III. Sulle
spese e le ripetibili
11.
Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante principale ottiene causa parzialmente vinta sulla riduzione del
contributo alimentare per la moglie, ma soccombe su quello per il figlio. In
simili condizioni si giustifica di porre a suo carico due terzi degli oneri
d'appello, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per
ripetibili ridotte. L'appello adesivo, sprovvisto di buon esito, comporta
l'addebito degli oneri processuali all'attrice, mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili alla controparte, che è rimasta silente. L'esito del
giudizio odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo di prima
sede, che può restare invariato.
12.
Entrambe
le parti postulano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta del
convenuto può essere accolta, l'indigenza sua risultando data (art. 3 cpv. 1 Lag),
tanto che egli è praticamente costretto a vivere con il fabbisogno minimo.
Inoltre la sua posizione poteva dirsi – almeno in parte – provvista di buon
diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a e contrario Lag). L'indennità della
patrocinatrice sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato
diligente avrebbe profuso per una causa analoga, senza indugiare su argomenti
che apparivano d'acchito inconferenti.
Quanto
all'assistenza giudiziaria postulata dall'attrice, di per sé l'attribuzione di
ripetibili renderebbe senza oggetto la richiesta. Se non che, la relativa
indennità appare di difficile, se non di impossibile incasso, di modo che si
giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito
patrocinio (DTF 122 I 322). L'assistenza giudiziaria va limitata nondimeno alle
osservazioni introdotte all'appello avversario, l'appello adesivo non denotando
sin dall'inizio parvenza di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
5. AP
1 è tenuto a versare a AA 1 a titolo di contributo alimentare per il figlio A__________,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti importi mensili:
fr.
1610.– fino al 1° dicembre 2006;
fr.
1873.– fino al 1° dicembre 2010;
fr.
1935.– fino alla maggiore età.
Tutto il resto del dispositivo n. 5 rimane invariato.
6. AP
1 è tenuto a versare a AA 1 a titolo di contributo di mantenimento (art. 125
cpv. 1 CC), anticipatamente entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 625.–
mensili fino al 1° dicembre 2010.
Tutto il resto del dispositivo n. 6 rimane invariato.
Per il
rimanente l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 460.–
b) spese fr. 50.–
fr. 510.–
sono
posti per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AA 1, alla
quale l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
III. AP 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'PA 1.
IV. L'appello
adesivo è respinto.
V. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono
posti a carico di AA 1. Non si assegnano ripetibili.
VI. AA 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'PA 2 per quanto riguarda le osservazioni introdotte all'appello
avversario. Per quanto riguarda l'appello adesivo, la richiesta è respinta.
VII. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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