11.2004.101
Accertamento di una lesione della personalità da parte di un organo di stampa
22 maggio 2007Italiano49 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.101
Data decisione, Autorità:
22.05.2007, ICCA
Ricorso:
TF,5A_363/2007, 29 MAGGIO 2008
Titolo:
Accertamento di una lesione della personalità da parte di un organo di stampa
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
art. 28a CC
Incarto n.
11.2004.101
Lugano
22 maggio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1995.34
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione dell'8 marzo 1988 dall'
AP 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro
AO 1
AO 2 , e
AO 3
(patrocinati dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 28 agosto 2004 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa il
3 agosto 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
9 marzo 1987 è apparso nella rubrica “Journal” del settimanale __________,
edito dalla AO 3, un articolo sotto lo pseudonimo __________ intitolato “Scharfe
Waffe aus dem Tessin” (pag. 178 a 180). Il pezzo era annunciato nella rubrica “Editorial”
da un testo intitolato “Ein ehrenwerter Mann” del capo
redattore AO 1, il quale ne riassumeva i contenuti precisando che l'uso dello
pseudonimo era inteso a evitare al giornalista di essere coinvolto in una
diatriba con l'AP 1 (pag. 11). Accompagnato da una fotografia del legale, l'articolo
descriveva anzitutto il ruolo della società __________ nella prospettata
produzione e commercializzazione di un prototipo di pistola mitragliatrice,
mettendola in relazione con la figura dell'AP 1 come presidente del consiglio
di amministrazione della __________. Esso evocava anche l'attività dell'emittente
televisiva __________, l'orientamento del giornale __________ (presieduta da AP
1), con particolare riferimento all'associazione “__________”, e campagne
stampa avverso l'allora Procuratore pubblico __________ come pure nell'ambito
di vicende giudiziarie che avevano coinvolto la __________, la __________, il __________,
la __________ e il dott. __________. L'articolista si soffermava inoltre su una
contravvenzione inflitta all'avvocato AP 1 per un diboscamento abusivo al
momento di costruire la sua villa ad __________, sui contenuti di una sua
dissertazione, sulla sua attività politica a livello cantonale e sul progetto
di pubblicazione di una miscellanea per il suo sessantesimo compleanno.
B. L'avv. AP 1, __________ e la __________ hanno inviato
all'editore il 13 marzo 1987 una loro risposta al servizio, fondata sul diritto
della personalità (art. 28g segg. CC). Dopo uno scambio di
corrispondenza, il testo della risposta concordato con l'editore è stato
pubblicato nella rubrica “Echo” delle lettere (__________del 13 aprile 1987, pag.
180). In quello stesso numero, nella rubrica “Journal”, è apparso anche un articolo
firmato da AO 2 intitolato “Zauber im Eimer” (pag. 172). Il servizio, accompagnato
una volta ancora da una fotografia dell'avvocato AP 1, riferiva circa l'esito
delle elezioni cantonali nel Ticino e delle relazioni del legale con
l'associazione “__________” e __________, rammentandone il nesso – con rinvio
al precedente articolo del 9 marzo 1987 – con la __________ e le attività della
ditta nella citata emittente televisiva, oltre che nel commercio di armi.
C. Il
12 ottobre 1987, pochi giorni prima che si votasse per il rinnovo del Consiglio
degli Stati (in cui sedeva anche l'avvocato AP 1), è apparso nel medesimo
settimanale un articolo, non firmato, intitolato “10 Politiker, die man nicht
wählen sollte”, nel quale si dedicava al legale uno scritto, accompagnato da
una sua fotografia, dal titolo “AP 1, __________ /TI: Potentat” (pag. 49). Nel
pezzo si menzionava di nuovo la campagna stampa su __________ contro l'allora
Procuratore pubblico __________, le azioni giudiziarie nei confronti di
giornalisti critici, le attività della __________ nell'emittente televisiva
italiana e nel commercio di armi, così come il diboscamento abusivo del terreno
ad __________.
D. L'8 marzo 1988 l'AP 1 ha convenuto AO 1, AO 2 e la AO 3 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di accertare che “la
rivista __________, i suoi editori, redattori responsabili e i vari autori”
degli articoli intitolati “Ein ehrenwerter Mann”, “Zauber im Eimer” e “10 Politiker,
die man nicht wählen sollte” hanno gravemente leso la sua personalità con
affermazioni inveritiere, distorte e lacunose, fatte in malafede e intese a
dare “dell'uomo un'immagine
squallida assolutamente ingiustificata”. Egli ha postulato inoltre – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – la pubblicazione della traduzione in tedesco, rispettivamente
in francese, dei dispositivi della sentenza, come pure di un testo di rettifica
da precisare ulteriormente su tre numeri consecutivi della rivista e, come
inserzione a pagamento, su vari giornali e organi di stampa svizzeri. L'attore
ha chiesto infine l'accertamento del danno e del torto morale da lui subìto,
oltre che dell'utile conseguito dall'editore, rivendicando il versamento “all'attore,
e per esso alla cooperativa di __________” di importi indeterminati a titolo di
risarcimento del danno, del torto morale e di rifusione del guadagno
conseguito.
E. Nella loro risposta del 4 maggio 1988 AO 1, AO 2 e la AO 3 hanno
proposto di respingere la petizione. Nel successivo scambio di allegati le
parti hanno mantenuto le loro posizioni. L'istruttoria è stata esperita insieme
con quella di un'altra causa in materia di protezione della personalità
promossa il 25 aprile 1987 dallo stesso AP 1 contro __________, __________, __________
e __________ per un articolo apparso nel 1986 sul mensile __________ avente un
contenuto in parte simile a quello pubblicato sullo __________ (inc. OA.1995.106).
Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a introdurre
memoriali conclusivi. Nel proprio, del 18 giugno 2003, l'attore ha ribadito le
sue richieste, precisando la domanda di accertamento e di risarcimento del
danno in fr. 200 000.–, quella intesa alla riparazione del torto morale in fr. 10 000.– e quella
volta alla rifusione dell'utile in un importo indeterminato o, subordinatamente,
in fr. 5000.–, oltre interessi. All'allegato egli ha accluso due memoriali intitolati
“messa a confronto delle risultanze testimoniali” sulla “falsità delle asserzioni”
e sugli “effetti e conseguenze delle asserzioni”. Nelle loro conclusioni del 20
giugno 2003 i convenuti hanno riaffermato il loro punto di vista. Il 18 luglio
2003 l'attore ha trasmesso al Pretore un “testo di proposta di rettifica”. Statuendo
il 3 agosto 2004, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia
e le spese di complessivi fr. 1500.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere
ai convenuti fr. 5000.– per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata l'AP 1 è insorto con un appello del 28 agosto 2004
nel quale chiede che – previa assunzione di una prova e di una perizia
rifiutata dal Pretore – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
accogliere le domande da lui formulate nel memoriale conclusivo. Nelle loro osservazioni
del 23 settembre 2004 AO 1, AO 2 e la AO 3 propongono di respingere l'appello e
di confermare la sentenza impugnata.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata è stata intimata il 3 agosto 2004 ed è pervenuta all'attore
l'indomani. Tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. b
CPC), il termine di 20 giorni per appellare (art. 308 cpv. 1 CPC) è scaduto
sabato 4 settembre 2004, ma si è protratto fino a lunedì 6 settembre 2004 in
virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Quanto al valore litigioso, esso ammonta ad
almeno fr. 215 000.–, superando agevolmente la soglia per l'ammissibilità
dell'appello (art. 36 cpv. 1 LOG), oltre che quella del ricorso in materia
civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
2. I
convenuti dubitano che l'appello adempia i requisiti minimi di motivazione, sia
perché questa “è esposta in forma tanto scomposta da risultare in larga misura
illeggibile ed incomprensibile”, sia perché il rinvio ad argomenti addotti in
altri atti di causa è
inammissibile.
Ora, l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC obbliga l'appellante a motivare le proprie
domande in fatto e in diritto, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC). Richiamare il contenuto di allegati introdotti al Pretore non basta (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 21 e 22; appendice
2000/2004, n. 36 ad art. 309). Nella misura in cui l'attore rinvia a memoriali
di prima sede (esempio: appello, pag. 4, punto I.1), l'appello si rivela quindi
irricevibile. Per il resto, ancorché prolisso e ripetitivo, il memoriale presenta
un dedalo di argomenti ingarbugliati, ma non può definirsi incomprensibile,
tant'è che i convenuti sono stati in grado di formulare debite osservazioni. Poste
tali riserve, nulla osta perciò all'esame del rimedio giuridico.
3. I convenuti
si dolgono che l'attore abbia unito nuovi documenti sia al memoriale conclusivo
sia all'appello, chiedendo che questi siano espunti dagli atti. In realtà taluni
documenti prodotti in appello figurano già nel carteggio (lettera 13 giugno
2003 dell'attore alla Pretura e ordinanza pretorile del 6 febbraio 2003, nel
fascicolo “corrispondenza”). Gli altri (lettera 4 luglio 1990 dell'attore alla
Pretura e verbale del 14 febbraio 1989) si riferiscono al parallelo inc. OA.1995.106
(fascicolo “corrispondenza
varia”, rispettivamente act.
IX), la cui istruttoria è stata esperita insieme con quella della causa in
esame, e non giovano ai fini del presente giudizio (consid. 4). Quanto ai due
memoriali acclusi alle conclusioni, essi possono essere considerati come una motivazione
integrativa dell'allegato stesso. I convenuti affermano di non averne preso
visione, ma dimenticano che rinunciando al dibattimento finale essi medesimi si
sono preclusi la possibilità di replicare oralmente all'udienza. Circa il testo
di rettifica (doc. Z), esso è stato proposto il 18 luglio 2003, quando
era già scaduto il termine per introdurre le conclusioni (decorso il 20 giugno
2003). Formulata la prima volta in appello, la domanda intesa alla pubblicazione
del testo di rettifica è dunque irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC).
4. L'appellante
chiede che questa Camera ordini una perizia – asseritamente respinta dal
Pretore – sui proventi conseguiti dall'organo di stampa in esito alla
pubblicazione dell'articolo. All'udienza preliminare, in effetti, l'attore aveva
postulato l'esecuzione di una perizia sull'utile conseguito dall'editore. Tuttavia,
contrariamente a quanto egli asserisce, non risulta che il Pretore abbia
statuito al riguardo (verbale dell'udienza preliminare del 16 febbraio 1989,
pag. 2 in alto; v. anche verbale del 27 novembre 1992, pag. 2 in basso).
Risulta solo che il 22 gennaio 2003 l'attore ha comunicato al Pretore di
rinunciare all'audizione dell'ultimo testimone, chiedendo che – d'accordo i
convenuti – “con ciò
l'istruttoria
sia conclusa”. Appurato “che
tutte le prove ammesse sono state assunte e che quindi l'istruttoria è conclusa”, con ordinanza del 6 febbraio 2003 (nel fascicolo “corrispondenza”) il Pretore ha fissato il dibattimento finale per
l'8 aprile successivo. Le parti avendo rinunciato a
comparire, egli ha assegnato loro
un
termine fino al 30 aprile 2003, poi prorogato al 20 maggio e infine al 20
giugno 2003, per presentare conclusioni scritte. Il 13 giugno 2003,
invocando una svista, l'attore ha sollecitato – tra l'altro – l'assunzione
della perizia (fascicolo “corrispondenza
varia”). Nella sentenza il
Pretore ha rilevato che la domanda appariva manifestamente tardiva e che, in
ogni modo, la perizia non era necessaria, non ravvisandosi alcuna lesione
illecita della personalità (consid. 9).
Ciò
posto, il Pretore ha suffragato il diniego di assunzione con un doppio ordine
di motivi: di carattere sostanziale (apprezzamento anticipato della presumibile
rilevanza probatoria) e formale (tardività della richiesta). Per di più, come
si è appena visto, l'attore medesimo ha postulato il 22 gennaio 2003 –
d'accordo i convenuti – la chiusura dell'istruttoria con una lettera che non
lasciava spazio a interpretazioni e che escludeva d'acchito ogni possibile errore
di scritturazione (art. 82 CPC, cui rinvia l'art. 321 cpv. 2). Che poi la
comunicazione del 22 gennaio 2003 fosse dovuta a inavvertenza, poco giova. La
disattenzione non è un titolo di restituzione in intero, né ai fini dell'art.
138 CPC né sotto il profilo dell'art. 346 CPC. Ordinare l'allestimento della
perizia nelle circostanze descritte non entra in linea di conto.
5. Il
Pretore ha ritenuto che l'attore conservi tuttora un interesse degno di
protezione a far accertare la lesione litigiosa, ma ha rilevato che i fatti
esposti nell'articolo riguardano essenzialmente l'AP 1 come personaggio
pubblico. E siccome questi è un uomo di notorietà diffusa, anche la
pubblicazione di fatti concernenti la vita privata può giustificarsi alla luce
di un preponderante interesse pubblico all'informazione, sempre che tali fatti
siano veri. Inoltre – egli ha continuato – un giornalista può anche esprimere
giudizi di valore, purché non siano inutilmente offensivi. Il Pretore ha quindi
passato in rassegna i singoli episodi riportati nell'articolo, giungendo alla
conclusione che essi sono sostanzialmente veri, rispettivamente che non ledono
l'onorabilità dell'attore. Né il primo giudice ha ravvisato colpa da parte del
giornalista o del redattore del giornale nel tracciare il ritratto ufficiale di
un personaggio noto e nel narrare episodi della sua vita. Di conseguenza egli
ha respinto la domanda di accertamento, così come quelle volte al risarcimento del
danno, alla riparazione del torto morale e alla consegna dell'utile. Per
finire, ricordato che la pubblicazione del dispositivo o di una rettifica va
disposta unicamente in combinazione con una delle altre misure previste
dall'art. 28a cpv. 1 CC, egli ha rigettato anche tale domanda.
6. L'appellante
ribadisce, in estrema sintesi, che nel suo insieme l'articolo è atto a suscitare
nel lettore medio un'immagine assolutamente negativa della sua persona,
identificata con quella di un politico squallido e senza scrupoli. Rimprovera
all'articolista metodi perfidi allo scopo di attualizzare vicende remote per
mezzo di collegamenti fasulli, stravolgendo fatti veri, addensando accuse
varie, esprimendo opinioni discordanti e creando l'attesa di una risposta da
parte sua, salvo svilirla a lettera al giornale per sminuirne gli effetti.
Passati al vaglio i testi, a suo parere lesivi della personalità, egli adduce
che questi nuocciono alla sua reputazione morale, politico-amministrativa e
professionale. Egli esamina poi i singoli fatti imputatigli, illustrando le
ragioni per le quali essi sono sostanzialmente falsi, ciò che non giustifica il
minimo interesse pubblico alla loro divulgazione. L'appellante sostanzia infine
il danno materiale e morale arrecatogli, sottolineando l'intenzione o, in
subordine, la negligenza grave dei convenuti, e spiegando perché postula la
riconsegna dell'utile conseguito dalla rivista e la pubblicazione del dispositivo o di un testo di
rettifica.
7. Secondo
l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua
tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi
all'offesa. La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della vittima, da
un interesse preponderante pubblico o privato, oppure
dalla legge (cpv. 2). Concretamente l'attore può chiedere al giudice di
proibire una lesione imminente, di far cessare una lesione attuale, di
accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti
(art. 28a cpv. 1 CC), così come può chiedere che si comunichi la sentenza
a terzi o che la sentenza sia pubblicata (art. 28a cpv. 2 CC). Sono salve
le azioni di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale,
disciplinate dagli art. 41 segg. CO, così come l'azione di riconsegna
dell'utile conformemente alle norme della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3
CC).
Vi è
offesa alla personalità, in particolare, quando una persona è lesa nell'onore,
ovvero nella considerazione morale, sociale o professionale di cui gode (DTF
127 III 487 consid. 2b/aa). Determinante è l'impressione suscitata
nell'ascoltatore o nel lettore medio dalla dichiarazione nella sua globalità
(DTF 132 III 644 consid. 3.1 con riferimenti). La pubblicazione di uno scritto
può essere lesiva della personalità o per i fatti esposti o per l'apprezzamento
di quei fatti (DTF 126 III 306 consid. 4b). Un'asserzione inesatta è già di per
sé illecita (DTF 126 III 213 consid. 3a, 307 consid. 4b/aa), ma non tutti gli
errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le approssimazioni sono
sufficienti per far apparire lo scritto come errato nel suo insieme. A tal fine
occorre che questo sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti nel pubblico
un'immagine sfavorevole della persona fisica cui si riferisce, ponendola in una
luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione (DTF 129 III 51
consid. 2.2, 126 III 307 consid. 4b/aa). Se i fatti sono veri, la loro
diffusione è generalmente giustificata dal mandato di informazione della
stampa, salvo che si tratti di fatti attinenti alla sfera segreta o privata,
oppure quando la persona toccata sia svalutata in modo inammissibile poiché la
forma usata è inutilmente pregiudizievole (DTF 129 III 531 consid. 3.1 con riferimenti).
8. Per
quanto riguarda l'interesse attuale all'accertamento della lesione, i
convenuti sostengono che l'attore non ha dimostrato il perdurare di una
situazione molesta. Sottolineano che i testimoni sono stati sentiti quasi
vent'anni or sono, mentre il fatto che il periodico risulti conservato in
qualche archivio non rende
verosimile l'ipotesi che la lesione si rinnovi, tanto meno ove si consideri che
eventuali effetti molesti sono stati eliminati o, per lo meno, attenuati
dall'esercizio del diritto di risposta. L'appellante obietta che il lungo tempo
trascorso poco importa, la gravità delle accuse facendo persistere effetti
molesti, anche perché egli è ancora attivo come scrittore, relatore e
presidente di associazioni culturali e di fondazioni. Il Pretore ha rilevato,
da parte sua, che l'attore conserva un interesse degno di protezione a far
accertare la lesione della sua personalità, fosse solo per il fatto che i convenuti
insistono nel negare ogni illecito.
a) L'azione
di accertamento prevista dall'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC tende a far constatare
il carattere illecito di una lesione che – come detto (consid. 7) – “continua a
produrre effetti molesti”. Stando alla giurisprudenza meno recente, incombeva all'attore
illustrare in che modo il pregiudizio dovuto alla lesione continuasse a
esplicare tali effetti al momento del giudizio (DTF 120 II 373 consid. 3),
salvo che la lesione fosse tanto grave da far presumere il sussistere della
turbativa (DTF 122 III 453 consid. 2b e 2c, 123 III 389 consid. 4c). La prassi
attuale prescinde dalla gravità della lesione (I CCA, sentenza inc. 11.2004.36
del 20 marzo 2006, consid. 4a). L'azione di accertamento è proponibile – oggi –
ogni qual volta l'attore dimostri un interesse degno di protezione a far
eliminare una situazione pregiudizievole che continua a sussistere, indipendentemente
dalla gravità della turbativa (DTF 127 III 486 consid. 1c/bb), purché le
circostanze non siano mutate al punto che l'atto lesivo abbia perso ogni
attualità e significato (DTF 127 III 485 consid. 1c/aa).
Incombe alla vittima rendere verosimile l'interesse all'accertamento di una
lesione della personalità avvenuta nel passato (v. Lüchinger, Die weiterhin störende Auswirkung einer Persönlichkeitverletzung
als Voraussetzung der Feststellungsklage nach Art. 28a Abs. 1 Ziff. 3
ZGB, in: Privatrecht im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem Wandel und
ethischer Verantwortung, Festschrift für Heinz Hausheer zum 65. Geburtstag, Berna 2002, pag. 126 in alto).
b) Nella fattispecie è notorio che l'attore, pur avendo lasciato da
anni la politica attiva, opera tuttora in ambienti professionali e
socioculturali non solo nel Cantone, ma anche a livello svizzero. È quindi
verosimile che l'impressione negativa destata dall'articolo continui a produrre
effetti molesti e che le circostanze non siano mutate al punto da far apparire la
lesione priva di ogni interesse o conseguenza. Ciò premesso, non è di rilievo
che una nuova pubblicazione sull'argomento sia inverosimile o che difficilmente
nuovi lettori possano capitare sull'articolo consultando copie archiviate della rivista, per altro viepiù
accessibili grazie ai nuovi mezzi informatici (ad esempio: ‹www.swissdox.ch›). In casi siffatti l'azione di accertamento serve, se non altro, a
riabilitare la personalità della vittima (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 205 seg. n. 606). Del
resto, la giurisprudenza ammette che un inconveniente può sussistere anche a
distanza d'anni (DTF 104 II 4 nel mezzo, 234 consid. 5a;
cfr. Bucher, Personnes physiques
et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 154 n. 580). Non per
nulla l'azione di accertamento è imprescrittibile (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.
206 n. 607a).
9. L'appellante
fa valere che la sua personalità è stata lesa sia dai passaggi dei singoli
articoli analizzati dal Pretore sia dall'insieme dei pezzi, data la metodica
perfidia usata dagli autori. Egli si duole in specie che l'articolo riesumi
vicende vecchie di 30 o 40 anni, deformate nella sostanza e messe in relazione
tra loro con collegamenti fasulli al solo scopo di disonorarlo e descriverlo
come un politico privo di scrupoli indegno di ricoprire una carica nel
parlamento federale. Contrariamente a quanto reputa il Pretore, l'interessato contesta
che nei pezzi figurino anche reali apprezzamenti dei suoi successi come politico,
avvocato e militare. L'attore lamenta altresì che nel suo editoriale il caporedattore
abbia creato l'attesa di una sua risposta, salvo poi pubblicarla fra le lettere
del pubblico per sminuirne l'effetto sui lettori. Inoltre egli nega che le
pubblicazioni di accuse tanto deformanti possano essere giustificate da un
interesse pubblico prevalente. I convenuti eccepiscono che i fatti e i giudizi
contenuti nei loro articoli, pur toccando per certi versi la considerazione
sociale dell'attore, evitano volutamente ingerenze nella sfera personale
riservata e connotazioni scandalistiche o offensive, basando ogni apprezzamento
su circostanze precise. A loro parere, dovendosi ponderare i contrapposti
interessi, stante l'imminenza delle elezioni nazionali l'interesse della stampa
all'informazione critica giustificava ampiamente che la rivista mettesse in
luce anche gli aspetti discutibili di un personaggio pubblico.
a) Taluni
avvenimenti evocati negli articoli risalgono invero a molti anni addietro. E la
giurisprudenza riconosce un cosiddetto diritto all'oblio, nel senso che più il
tempo passa, meno si giustifica un interesse pubblico alla divulgazione di determinati
fatti rispetto alla protezione della personalità dell'individuo (DTF 111 II 214
in alto). La situazione è diversa trattandosi di persone attive nella vita
pubblica, segnatamente in politica: sul conto loro è lecito riferire, in
effetti, anche per quanto riguarda il passato, sempre che i fatti narrati siano
connessi all'attività pubblica (Meili
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 52 ad art. 28). Le cosiddette “personalità pubbliche”,
quelle che per la loro attività hanno acquisito notorietà durevole o anche
solo temporanea, sono tenute a sopportare maggiori ingerenze nella loro
personalità rispetto ai privati cittadini, in particolare per quanto attiene
agli avvenimenti della
loro vita pubblica (DTF 127 III 488 consid. 2c/aa; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 180 n. 561 e 561a). Nella fattispecie l'attore
è indubbiamente un uomo conosciuto a livello nazionale e, al momento
della pubblicazione, era prossimo ad assumere la presidenza del Consiglio degli
Stati. Non può dunque invocare una lesione della sua personalità per la sola
circostanza che gli articoli riportassero alla luce vecchie storie.
b) Nell'editoriale
il caporedattore ha invero descritto l'interessato come una persona pronta a
reagire con lettere al giornale, diritti di risposta o azioni giudiziarie a
ogni pubblicazione che lo riguarda (doc. A1 e B1, pag. 5,
1ª colonna), spiegando che per evitare di essere coinvolti in simili diatribe
gli autori hanno firmato il pezzo con uno pseudonimo (doc. A1 e B1
pag. 5, 2ª colonna in basso). Ciò può aver sollecitato la curiosità dei lettori
nei confronti dell'articolo e di un'eventuale reazione dell'interessato. Di per sé, tuttavia, l'uso di uno
pseudonimo non lede la personalità dell'attore, né appare offensivo pubblicare
la risposta nella rubrica dedicata alle lettere al giornale (doc. A4 e B4). Avesse ritenuto siffatta pubblicazione insufficiente,
l'interessato avrebbe dovuto adire il giudice con un'
istanza fondata sull'art. 28g segg. CC o cautelarsi
nell'ambito delle trattative con il legale della rivista (fascicolo doc. D).
c) Il
Pretore ha ritenuto che gli articoli nel loro insieme denotano un certo
equilibrio, giacché oltre agli elementi negativi riportano anche la descrizione
dei successi ottenuti dall'attore in campo politico, professionale e militare.
Non a torto l'attore contesta tale opinione. I pezzi menzionano invero la di
lui
ascesa
politica, il grado di tenente colonnello nell'esercito, i mandati in consigli
di amministrazione di grosse società e gli impegni nell'ambito della cultura
(doc. A1 e B2, pag. 180, 1ª e 2ª colonna; doc. A2
e B3, 1ª e 4ª colonna a metà). Determinante tuttavia è l'impressione suscitata nell'ascoltatore o nel lettore medio dalla
dichiarazione nella sua globalità (sopra, consid. 7). E tali riconoscimenti non
mutano il taglio critico degli articoli, riconosciuto anche dai convenuti. L'appellante
chiede invero che sia accertata l'illiceità dell'intero servizio. Censurare in
blocco un'intera pubblicazione presuppone però grande cautela, dato il mandato
d'informazione che svolge la stampa (art. 28 cpv. 2 CC; sopra, consid. 7). Considerata
poi la varietà delle notizie riportate nella fattispecie, non sarebbe giustificato
un esame indistinto dell'insieme dei servizi. La questione è di valutare per
ogni affermazione se nella fattispecie la critica, di per sé tanto più lecita se
rivolta a una “personalità pubblica” (sopra, consid. a), abbia travalicato i
limiti dell'art. 28 CC, senza dimenticare che la stampa non ha il diritto di
diffondere notizie inveritiere (sopra, consid. 7). Ove ecceda tali limiti, essa
deve assumere le proprie responsabilità. Per ogni singolo episodio l'accusa di
falsità rivolta agli avvenimenti riportati sarà pertanto esaminata in appresso.
10. L'attore
lamenta anzitutto di essere stato collegato alla __________, e segnatamente alla
produzione e alla commercializzazione di una pistola-mitragliatrice. Per il Pretore
il resoconto dell'attività svolta da tale società, così come la ricostruzione
dei rapporti con la __________ e l'attore, sono sostanzialmente compatibili con
quanto emerge dai documenti agli atti.
a) Nell'editoriale
del 9 marzo 1987 intitolato “un uomo onorevole” (“Ein ehrenwerter Mann”) si
legge che la __________ è finita sulle prime pagine dei giornali per avere
cercato di commerciare armi e che presidente della __________ è AP 1 (doc. A1 e B1, 1ª colonna in
fondo e 2ª colonna in alto). La
didascalia a una fotografia dell'interessato aggiunge “Sabbia negli occhi: il
Consigliere agli Stati AP 1 pretende di avere ignorato tutto sul commercio di armi
da parte della sua ditta”. L'articolo “Scharfe Waffe aus dem Tessin” (doc. A1 e B2, pag. 178 e 179, 1ª
colonna in alto) annunciava nel sottotitolo che la multiforme società
dell'attore (“seine vielseitige
Firma __________”) mirava a inserirsi anche nel commercio
d'armi e descriveva la vicenda basandosi sul testo di una lettera della
medesima società (riprodotta a pag. 180), precisando altresì che l'azienda apparteneva
alla __________, presieduta dall'attore. La notizia era ripresa succintamente all'inizio
dell'articolo “Zauber im Eimer” del 13 aprile 1987 (doc. A2 e B3, 2ª colonna in
alto), in cui si ricordava – con rinvio all'articolo precedente – che l'AP 1
era presidente di una società (__________), la quale aveva tentato di
cimentarsi nel commercio di armi. Nel servizio “10 Politiker, die man nicht
wählen sollte” (doc. A2 e B4,
pag. 49, 2ª colonna) figurava
che la società dell'attore (“AP 1 Firma __________”) aveva un'attività
piuttosto ambigua e aveva tentato addirittura di immischiarsi nel commercio d'armi,
senza riuscirvi.
b) Dolendosi
che il titolo dell'editoriale alluda all'uomo d'onore di stampo mafioso, l'appellante
definisce tali asserzioni lesive della sua personalità poiché gli articoli
inducono il lettore medio a identificarlo con la __________, cui si rimprovera
di essere attiva nel traffico di armi. In sostanza tali asserzioni gli attribuiscono
pertanto la responsabilità di un'operazione di cui egli era totalmente
all'oscuro. L'attore sottolinea di non essere proprietario delle citate società
e di non essere mai stato membro né tanto meno presidente del consiglio di
amministrazione della __________. Ribadisce che quanto si addebita a quest'ultima
società risale al 1983, quando la __________ non era ancora stata costituita (23
maggio 1984), donde la sua totale inconsapevolezza. Per altro le attività legate
al traffico d'armi erano escluse dallo scopo sociale della società madre e dal
modificato scopo sociale dell'affiliata. L'attore fa valere altresì che il
giornalista non poteva ignorare le reali attività della __________, avendo a
disposizione i relativi prospetti pubblicitari, e che l'incarico affidato all'azienda
concerneva essenzialmente una questione di brevetti.
c) In
concreto l'aggettivo “onorevole, rispettabile” (“ehrenwert”) adoperato dal caporedattore
nel titolo dell'editoriale è di chiara valenza ironica. Nondimeno, contrariamente
all'opinione dell'attore, nell'ottica di un lettore spassionato non si ravvisano
in quel vocabolo connotazioni mafiose. Quanto alla notizia, __________ ha invero
affermato che per la __________ la predetta operazione era volta a sviluppare
il brevetto per un'arma automatica e non a commerciare armi (deposizione del 23 aprile
1991, 1° foglio a tergo in basso e 2° foglio in alto). Se non che, una lettera
inviata dalla società il 31 luglio 1984 a una fabbrica italiana di fucili prospettava
espressamente un “accordo di produzione in base ad ordini da noi acquisiti sul
mercato” (A1 e B2, pag. 180). A commercio e vendita alludeva
anche il rapporto allestito dalla __________ il 9 agosto 1984 (doc. 11). Negli
articoli di giornale i termini “Waffenhandel”, “Handel mit Waffen”, “Waffengeschäfte” non sono pertanto usati a sproposito. È possibile che le attività
principali della __________ fossero estranee a tale ramo economico e che il giornalista
ne fosse a conoscenza. E una lesione illecita della personalità può verificarsi
anche nel caso in cui siano sottaciuti fatti essenziali, sempre che ciò metta
il soggetto in una luce equivoca (Werro,
Chronique de la jurisprudence 2000 et 2001: Le droit de la personnalité, in: Medialex 2002 pag. 21 con rimandi). Nella fattispecie tuttavia
l'attore non poteva pretendere una descrizione completa delle attività dell'azienda,
descrizione che per altro non avrebbe mutato nulla di apprezzabile alla portata
della notizia.
d) Quanto
alla posizione dell'attore, a quel momento egli era presidente del consiglio di
amministrazione della __________, la quale detiene l'intero pacchetto azionario
della __________ (doc. E1 e E2). __________,
azionista della holding, ha confermato che l'appellante ignorava l'esistenza del
mandato in questione, ciò che l'attore medesimo aveva riferito anche all'avv. __________
(deposizione del 14 dicembre 1990, 2° foglio a metà). Inoltre l'attore non
aveva interessi propri nel gruppo __________ (loc. cit., 2° foglio verso l'alto
e 1° foglio a tergo, verso il basso). L'articolo del 9 marzo 1987 e, più
stringatamente, l'editoriale sul medesimo numero della rivista, distinguevano del
resto le due società, riferendo con precisione circa il ruolo dell'interessato
nell'una e nell'altra. La didascalia sotto la fotografia dell'editoriale ricordava
inoltre che l'avvocato sosteneva di non avere saputo nulla dell'operazione.
Certo,
in alcuni passaggi i servizi non sono per nulla precisi (didascalia della fotografia
a pag. 5: “Waffengeschäfte seiner Firma”, sottotitolo a pag. 178: “Seine
vielseitige __________” e didascalia a pag. 179: “AP 1 Firma __________”), così
com'è approssimativa l'indicazione nell'articolo del 13 aprile 1987 (“Präsident
einer __________”) e nel servizio del 12 ottobre 1987 (“AP 1 Firma __________”),
ma l'imprecisione non muta la sostanza della notizia. Il legame fra la ditta
operativa e la società madre era stretto, ove appena si pensi che le aziende
condividevano, oltre al recapito, alcuni membri del consiglio di amministrazione
(doc. E1 e E2). Era quindi sbrigativo, ma non del
tutto erroneo parlare genericamente di una ditta __________, senza precisarne
la struttura societaria. Per il resto, il ruolo dell'attore nel gruppo era
senz'altro di rilievo e poco incide sulla portata della notizia il fatto che egli
non conoscesse tutte le attività dell'affiliata al momento di assumere la
presidenza della holding. Contrariamente a quanto egli sostiene, poi, non consta
che lo scopo statutario della società, modificato al momento della creazione
della holding, escludesse operazioni nell'ambito del commercio d'armi (doc. E1). In circostanze siffatte non può
dirsi che l'articolo incriminato contenga falsità o sottaccia fatti essenziali.
11. Relativamente
alla vicenda di __________, l'articolo del 9 marzo 1987 riferiva che __________,
presidente della __________, era a capo dell'emittente televisiva privata, la
quale trasmetteva verso __________ molti programmi pubblicitari. Ricordava inoltre
che l'AP 1 sedeva in consigli di amministrazione di società che con un giornale
e una stazione televisiva, illegale per Berna, provvedevano a diffondere il suo
credo politico (doc. A1 e B2, pag. 179, 1ª colonna e pag. 180, 2ª colonna a metà:
“für ‛Bern’ illegal”). La
notizia era ripresa sinteticamente all'inizio dell'articolo “Zauber im Eimer”
del 13 aprile 1987, nel quale si rammentava – con rinvio all'articolo precedente
– che l'AP 1 era presidente di una società (la __________) che trasmetteva
programmi televisivi dall'Italia alla Svizzera (doc. A2 e B3, 2ª colonna in alto). Nel servizio “10 Politiker, die man nicht
wählen sollte” (doc. A2 e B4,
pag. 49, 2ª colonna) si legge che la società dell'attore (“AP 1 Firma __________”)
aveva un'attività piuttosto ambigua, tra l'altro con un'emittente televisiva
che mandava illegalmente segnali dall'Italia verso la Svizzera.
L'appellante
ritiene che tali affermazioni siano lesive della sua personalità e rileva che
in realtà la __________ deteneva sì una quota dell'emittente per il tramite di una
società estera, ma che la società non gli apparteneva e che la diffusione non
era illegale né vietata dalle PTT, ma frutto di un vuoto giuridico nella legislazione
italiana. Per il Pretore la notizia nulla muta all'onorabilità dell'attore, a
prescindere dal fatto che l'emittente trasmetteva effettivamente su frequenze
non preventivamente concordate con le autorità elvetiche. Ora, mal si scorge
come tale notizia potesse ledere la personalità dell'attore. Quanto alle imprecisioni
nella descrizione della posizione di lui nel gruppo __________, già si è detto
(consid. 10d). L'appellante medesimo riconosce d'altro lato che la stazione
televisiva profittava di un vuoto giuridico verificatosi in quegli anni in
Italia e che le frequenze usate, pur non disturbando le emissioni svizzere, non
erano state concordate con la Confederazione. Per di più, una simile emittente
sarebbe stata illegale in Svizzera, così come sarebbe stato illegale l'uso
senza concessione nazionale o estera di un impianto radiotelevisivo fuori dei
confini nazionali che trasmettesse in Svizzera (doc. U4, 1ª colonna nel mezzo). Che la
normativa svizzera restasse lettera morta per la mancanza di accordi transfrontalieri
o per il citato “vuoto giuridico” in Italia poco muta alla sostanza dell'informazione,
la quale precisava appunto che la situazione di illegalità era da intendersi
secondo la concezione svizzera (“für ‛Bern’ illegal”: doc. A1 e B2
pag. 180, 2ª colonna), rispettivamente era da ravvisarsi nella circostanza che quella
televisione trasmetteva in Svizzera (“aus Italien illegal in die Schweiz
sendenden TV-Station”: doc. A3 e B4, 2ª
colonna). Il resoconto delle attività della __________
nell'emittente privata italiana non può dirsi di conseguenza, in ultima
analisi, lesiva della personalità dell'attore.
12. Per l'appellante
è lesiva della sua personalità anche la fallace accusa di estremismo politico
rivolta a lui e al giornale __________, da lui presieduto e animato. Egli ribadisce
di non essere stato membro né dell'__________ né dell'associazione __________ e
che la sua posizione era solo quella di garantire uno spazio a tali correnti di
pensiero. Il Pretore ha ritenuto, da parte sua, che collocare l'attore all'estrema
destra del Partito __________ costituisca un apprezzamento giornalistico non
censurabile, mentre la relazione di lui con __________, oltre che vera, non ledeva
la sua personalità, respingendo la doglianza anche in quanto riferita a __________.
a) Nell'editoriale
del 9 marzo 1987 (doc. A1 e B1, 2ª colonna a metà) si legge che l'attore aveva
trovato i suoi amici all'estrema destra nello spettro politico ed economico
(“ganz rechts aussen”). L'articolo nel medesimo numero (doc. A1 e B2, pag. 179, 2ª colonna) riferiva inoltre che nei dieci anni precedenti
__________, ricca di tradizione, versava in agonia, quando era apparso il
grande salvatore (“grosser Retter”) AP 1, il quale in poco tempo aveva
trasformato il piccolo foglio malaticcio in un aggressivo giornale di lotta delle
cerchie reazionarie (“ein aggressives Kampfblatt reaktionärer Kreise”),
attorno al quale si raggruppava l'__________, un bacino di raccolta apartitico
soprattutto dell'estrema destra __________ e __________ (“vor allem der __________ - und __________ -Rechtsaussen”)
e che aveva cominciato a sferrare attacchi e a distribuire giudizi a tutto
campo.
Il
servizio pubblicato il 13 aprile 1987 annunciava nel sottotitolo che
nell'eccesso di zelo antimarxista l'estrema destra ticinese (“Tessiner
Ultrarechte”) aveva affondato un Consigliere di Stato PPD, favorendo l'ingresso
in governo di un socialista di sinistra. Affermava poi che in appoggio al Consigliere
di Stato __________ era venuta l'estrema destra ticinese (“Tessiner
Ultrarechte”), memore dello storico compito autoconferitosi: __________ del __________
“marxista-leninista” doveva essere fermato. La __________, unita
all'__________, sostenuta occultamente dalle cerchie avverse al Consigliere di
Stato __________ in seno al Sindacato __________ e affiancata dal quotidiano
indipendente __________, aveva suonato a raccolta per
la grande battuta contro i marxisti. Più oltre si legge che la mobilitazione
generale del tenente colonnello AP 1 era funzionata “alla perfezione”, gli
strateghi del __________ e del __________ sapendo che con l'entourage di AP 1
non si scherzava (doc. A2 e B3, 3ª
colonna a metà e in basso e 4ª colonna nel mezzo e verso il basso). La
didascalia di una fotografia dell'interessato aggiunge: “arciconservatore (“erzkonservativer”)
AP 1: affondato il proprio uomo”.
b) Attribuire
a una persona opinioni politiche estremistiche può ledere la considerazione che
di lei ha il pubblico. Chi tuttavia si espone apertamente in politica, non può
poi ritenersi leso nella personalità se la sua posizione politica è resa nota
(DTF 107 II 5 consid. b con rimando). Negli articoli pubblicati il 9 marzo 1987
si legge che l'interessato aveva trovato i suoi amici in ambienti economici e
politici di estrema destra e che aveva trasformato la __________ in un giornale
di lotta delle cerchie reazionarie, ma all'attore non si attribuivano direttamente
opinioni politiche estreme. Anzi, si ricordava
espressamente
la sua appartenenza al Partito __________, di notoria ispirazione centrista
(doc. A1 e B1, 1ª colonna in basso e A1 e B2, pag. 179, 2ª colonna a metà). Altrettanto indicava l'articolista
di “Zauber im Eimer” (doc. A2 e B3, 3ª colonna in fondo), che in una sua lettura delle elezioni cantonali
ticinesi riconduceva anche all'azione di __________ e dell'__________ la
mancata rielezione di __________ in Consiglio di Stato a beneficio di __________.
Il pezzo definiva invero l'attore come arciconservatore (“Erzkonservativer”) –
senza peraltro che l'interessato se ne dolga – e lo metteva in relazione,
nell'ambito di tale manovra politica, con i ticinesi di estrema destra (“Tessiner
Ultrarechte”), ma ancora una volta non gli attribuiva opinioni politiche estremistiche.
Non
si può dire perciò che l'attore sia stato accusato di estremismo o sia stato
collocato in uno schieramento politico del tutto estraneo al suo credo. Per di
più l'attore può essere definito nei modi più diversi: aderente all'“area
moderata del __________” (deposizione __________ del 14 dicembre 1990, pag. 3 a
retro verso il basso), “anticonformista di destra” (deposizione __________ del
28 gennaio 1992, pag. 2 in basso), “anticonformista (anticomunista) […] di
destra” (deposizione __________ del 7 luglio 1993, pag. 1), appartenente
all'“area di destra” (deposizione __________ del 10 febbraio 1995, pag. 1) o
all'“ala di destra” (deposizione __________ del 9 luglio 1996, pag. 3) o alla
“destra più spinta” (deposizione __________ del 27 maggio 1997, pag. 4 in
mezzo). Il giudizio dipende anche dal punto di vista dell'interpellato, di modo
che di per sé l'ottica dell'articolista non poteva reputarsi offensiva.
c) Né
l'attore può ergersi a patrocinatore dell'__________, di cui gli articoli non pretendono
che fosse membro. Certo, il giornalista aveva omesso di spiegare perché egli
abbia ospitato membri di tale __________ sulle pagine
di __________ e li abbia appoggiati all'interno del Partito __________ (doc. R1–11; deposizione __________ del 14
dicembre 1990, pag. 3 a retro in alto). E una lesione illecita della
personalità può verificarsi anche nel caso in cui siano sottaciuti fatti
essenziali, sempre che ciò metta il soggetto in una luce equivoca (Werro, loc. cit.). Rimane il fatto che
in concreto l'appellante ha effettivamente preso le difese di tale associazione
(deposizione __________ del 18 ottobre 1996, pag. 1), lasciando spazio anche a
membri dell'associazione medesima sulla __________ (deposizione __________ del
14 dicembre 1990, pag. 3 a retro in alto; deposizione __________ del 7 luglio
1993, pag. 1 a retro). L'attore medesimo ricorda di avere sostenuto su __________
il diritto dei __________ di appoggiare __________ contro le indicazioni di
voto ufficiali del __________ (appello, pag. 15 in basso; cfr. anche
deposizione __________ del 27 maggio 1997, pag. 2 verso l'alto). Che egli abbia
in qualche modo contribuito al risultato elettorale di quel candidato è dunque
fuori questione. L'interessato può quindi dolersi di un resoconto dei fatti tendenzioso,
malevolo e fors'anche prevenuto, ma non può lamentare la circostanza che la sua
filosofia politica sia stata fraintesa. Tutto considerato, l'articolista si è
espresso ancora nei limiti della – talvolta dura e partigiana – critica politica.
13. A dire dell'appellante, lesivo della sua personalità è pure l'asserto
inveritiero secondo cui egli si è accanito contro l'allora Procuratore pubblico
__________ per biechi motivi. Il Pretore ha posto in evidenza che l'articolo
non imputava all'attore losche intenzioni, mentre dagli atti si desume
chiaramente che la __________ aveva osteggiato la rielezione del magistrato.
a) Nell'articolo
“Scharfe Waffe aus dem Tessin” si spiegava che sotto AP 1 (“unter AP 1”) il
giornale aveva cominciato a sferrare attacchi e a distribuire giudizi a tutto
campo. Vittima eminente di siffatte campagne – scriveva l'articolista – è stato
il procuratore pubblico __________. Molto spesso – egli continuava – quando __________
preparava un colpo contro illustri delinquenti economici, AP 1 e la sua __________
montavano sulle barricate. Gli accusati infatti erano clienti di AP 1 o
appartenevano all'__________. Nell'articolo si affermava che l'origine
dell'odio permanente (“Dauerhass”) di AP 1 per il procuratore pubblico non era
chiara, ma i bene informati facevano risalire i pessimi rapporti di AP 1 con la
Procura ticinese a un episodio dei primi anni settanta, quando AP 1 era stato
multato per avere eseguito un diboscamento in zona protetta (doc. A1 e B2, pag. 179, 2ª colonna e 4ª colonna verso il basso). Nel servizio
“10 Politiker, die man nicht wählen sollte” si legge infine che l'attore entrava
in azione tramite la sua __________ contro chiunque scoprisse manovre illegali,
come l'ex procuratore pubblico __________ (doc. A3 e B5, 2ª
colonna).
b) L'appellante
assevera che affermazioni del genere suscitano nel lettore medio l'impressione
che egli abbia avversato __________ per astio e vendetta, animato da motivi biechi
e disonorevoli. Egli ricorda di avere appoggiato la candidatura di quel
magistrato due volte consecutive, opponendosi solo alla terza in nome del
Distretto di __________ per motivi politici, di non avere condiviso il biasimo
al Procuratore per non avere questi versato contributi al partito, di non avere
incoraggiato la pubblicazione di articoli critici nei confronti di lui, tanto meno
in difesa di propri clienti, e sottolinea che la Corte penale federale aveva
poi condiviso le critiche mosse dalla __________. L'attore mette in dubbio
altresì l'attendibilità delle deposizioni rilasciate da __________ e dallo
stesso __________, il primo essendosi dichiarato per altro suo “fiero
avversario” e il secondo avendo risposto alle domande in modo contraddittorio o
evasivo.
c) L'attore
rimprovera nuovamente all'articolista, in sostanza, l'omissione di elementi che
giudica essenziali nella cronaca della diatriba insorta fra lui e l'avv. __________.
Già si è detto (consid. 10c) che l'omissione di fatti essenziali può costituire
una lesione della personalità. In concreto la narrativa dell'articolo è sicuramente
di parte, per non dire faziosa, ma la querelle era intricata e non si poteva
pretendere che il giornalista specificasse ogni affermazione. Anche volendo
prescindere dalle testimonianze di __________ e __________, nella sostanza dell'articolo poco muta che l'attore avesse appoggiato in
due precedenti occasioni la candidatura di quest'ultimo (doc. O13, O14;
deposizione __________ del 23 aprile 1991, pag. 3 a retro nel mezzo) o avesse
dissentito dal rimprovero indirizzato a costui per il mancato pagamento di
contributi al partito (nota manoscritta dell'attore doc.
O22 in fondo). A poco rileva altresì che egli si
fosse astenuto dal sostenere la campagna stampa contro di lui (deposizione __________,
pag. 3 nel mezzo; deposizione __________ del 30 maggio 1996, pag. 2) o che la
posizione del Tribunale federale sul caso __________ fosse più articolata (doc.
N3 e N5). Determinante è che, come
si deduce chiaramente dagli atti, nel 1972 l'appellante aveva effettivamente
avversato la ricandidatura di __________ (doc. O7, O13 e O17), oggetto di una dura campagna stampa dalle pagine di __________
con articoli critici firmati anche dall'attore (fascicolo doc. M). Questi
può legittimamente pretendere che un giornalista non racconti falsità e non
sottaccia fatti essenziali, ma non che descriva una vicenda nel modo da lui voluto,
esponendo le sue motivazioni personali. E in concreto non può dirsi che
l'articolo contenesse falsità o sottacesse fatti essenziali.
14. Nell'articolo “Scharfe Waffe aus dem Tessin” figura dipoi che l'attore
aveva scritto una dissertazione, a suo tempo respinta, sui “Problemi attuali della tutela dell'ordinamento costituzionale contro
movimenti estremisti” (doc. A1 e B2, pag. 179, 4ª colonna verso l'alto: “in einer seinerzeit
abgelehnten Dissertation”). Il Pretore ha ritenuto che la notizia sia di dubbia
rilevanza alla luce degli art. 28 segg. CC e che l'imprecisione non modificava
la visione generale dell'attore. L'appellante obietta che l'asserzione lo poneva in una falsa luce, insinuando che il suo lavoro valesse poco,
contrariamente alle valutazioni di persone competenti. Spiega che il testo era
stato sottoposto al prof. __________, su consiglio di terzi, per sapere se
potesse entrare in linea di conto come tesi di dottorato. Egli aveva rinunciato
all'impresa dopo
avere saputo quale impegno di tempo avrebbe richiesto l'approfondimento
per ottenere il predicato summa cum laude.
Dagli atti risulta invero che il testo non era stato concepito come
lavoro di dottorato, bensì quale contributo pubblicato in
onore del prof. __________ nel __________ del 1972 (doc. I3).
Ciò non toglie che l'attore medesimo, ancorché su consiglio
di terzi, lo aveva trasmesso al professor __________ per sapere se potesse
divenire una tesi (doc. I1) e che, per finire, non se ne è fatto nulla. L'informazione,
peraltro marginale nell'economia dell'articolo, non può definirsi fallace. È,
una volta ancora, malevolmente unilaterale, ma non trascende nella lesione
della personalità.
15. L'appellante definisce lesiva della personalità anche la descrizione
relativa alle modalità della sua azione politica, segnatamente all'interno del partito.
Il Pretore ha ritenuto che l'attore avesse omesso di confrontarsi con le
singole asserzioni, ricordando che in quegli anni le due ali del Partito __________
si affrontavano apertamente, di modo che non era offensivo parlarne.
a) Nel
suo memoriale conclusivo (pag. 12 in fondo) l'interessato faceva valere di
avere sottolineato i passaggi contestati degli articoli “in colore rosa e rosso
e violetto-grigio”, precisando di censurare le affermazioni contenute in “Scharfe
Waffe aus dem Tessin”, secondo cui la sua grafomania sfrenata (“unbändige
Schreibwut”) era ben derisa e chi osava dissentire dalle sue opinioni o mettere
in dubbio la sua buona fede doveva fare i conti con una gran quantità di carte,
pagine di risposte, con gli aspri colpi (“scharfe Schüsse”) di __________ e con
voluminose petizioni giudiziarie. Ne erano a conoscenza anche i compagni di
partito, l'avvocato e notaio dandosi a litigare più o meno regolarmente con
colleghi – solitamente un po' meno conservatori di lui – della sezione __________
di __________ e __________ (doc. A1 e B2,
pag. 179, 4ª colonna da metà). L'attore si duole inoltre che l'articolista scrivesse
come nel suo partito, dopo la battaglia, egli comparisse sovente in veste di
moderato paciere e che __________, suo collega di partito e intimo nemico, vedeva
in lui un perfetto burattinaio, il quale muoveva a piacimento gli attori sulla
scena politica ed economica senza apparire di persona. Così – continuava
l'articolista – egli pretendeva di nulla avere saputo dal suo caporedattore __________
circa l'affare delle armi, la faccenda riguardando la __________ e non la __________,
tanto meno pensando al fatto che si trattava non di un affare d'armi, bensì di
brevetti (pag. 180, 2ª colonna verso il basso). Per l'appellante, che nega di avere
mai rilasciato dichiarazioni alla rivista, l'articolo lo accusa in tal modo di
avere usato __________ come strumento inconsapevole per un traffico d'armi.
L'appellante
giudica offensiva anche l'asserzione secondo cui un rapporto particolarmente teso
esisteva tra lui e coloro che, dopo essersi nutriti alla sua greppia, erano
stati allontanati, come __________, già giornalista televisivo e della __________,
stando al quale AP 1 era una specie di boa constrictor, tanto pericoloso
quanto la stretta di un gigantesco serpente (pag. 180, 3ª colonna verso
l'alto). All'articolo “10 Politiker, die man nicht wählen sollte” l'attore
rimprovera l'affermazione, stando alla quale nel nostro Paese non v'era praticamente
nessuno che non si sarebbe urtato con lui (“nicht verkracht wäre”) in caso di dissenso
e che qualora si fosse trattato di opinioni diverse sostenute con successo egli
reagiva con rabbia, mentre coscienze appena liberali del suo partito erano da
lui qualificate alla stregua di sovversive (doc. A3 e B5, 1ª colonna). Per l'attore simili asserti erano lesivi della sua
personalità e falsi, come dimostravano le deposizioni di __________, __________
e __________, i quali confermavano che lui non è mai intervenuto con letteracce
o petizioni all'interno del partito, né ha mai represso opinioni contrarie alla
sua.
b) Di
per sé nulla impedisce d'identificare le asserzioni di un articolo ritenute
lesive della propria personalità con un semplice rinvio a documenti di causa in
cui tali passaggi sono messi in risalto. La questione è che nella fattispecie i
passaggi sottolineati in “rosa e rosso e violetto-grigio” nei doc. B1-5 sono almeno una quindicina e hanno contenuti diversi, mentre la
contestazione nel memoriale conclusivo dell'attore è meramente generica (pag.
12 segg., punto n. 2.7: “atteggiamenti scorretti e deleteri all'interno del __________”).
L'appellante medesimo, in questa sede, si limita a evocare quattro passaggi
nell'articolo del 9 marzo 1987, fra cui uno sottolineato in blu (doc. B2, pag. 180, 2ª colonna in fondo), e
un lungo passaggio nell'articolo del 12 ottobre 1987 che in realtà era evidenziato
solo per tre parole (doc. B5, 1ª colonna). In circostanze siffatte appare dubbio che al riguardo
le doglianze fossero sufficientemente circostanziate già davanti al Pretore.
A
prescindere da ciò, è innegabile che in quegli anni le campagne stampa e i
confronti all'interno del Partito __________ fossero duri (deposizione __________
del 18 ottobre 1996, pag. 1 seg.). Non che l'attore sia intervenuto con
“letteracce o petizioni” (neppure l'articolista pretendeva tanto). Le battaglie
su __________ potevano tuttavia rivelarsi aspre (loc. cit.; fascicolo doc. M),
al punto che taluni libelli di AP 1 sono stati ridimensionati (deposizione __________
del 12 dicembre 1996, pag. 3 in fondo). Quanto alla valutazione dell'azione
politica dell'attore, il giudizio dipende anche dal punto di vista dell'interpellato.
Se a parere di __________ l'attore non è mai intervenuto per reprimere
opinioni
contrarie (deposizione loc. cit., pag. 3), secondo __________, che pur ha
manifestato “profonda stima” nei confronti dell'uomo politico, l'attore era
effettivamente “un burattinaio che fa[ceva] ballare a piacimento i suoi attori
sulla scena politica ed economica senza apparire di persona” (deposizione del
27 maggio 1997, pag. 3 verso l'alto e pag. 2 da metà in poi). Mettere in
relazione un simile apprezzamento con l'operato della __________, come ha fatto
il giornalista, non manca di malevolenza né di accanimento. Ciò era nondimeno
riconoscibile senza equivoco da un lettore medio, il quale non poteva
disconoscere che il giornalista muoveva insinuazioni personali. Ora, la
protezione della personalità non deve trascendere in censura, nemmeno di meschinerie.
Analoghe
considerazioni valgono per il termine boa constrictor attribuito all'attore
da __________, il quale ha ammesso di averlo adoperato in un proprio articolo, anche
se con tono scherzoso (deposizione del 26 febbraio 1992, pag. 1). Può darsi che
Fatti
i rapporti fra lui e AP 1 non fossero tesi come figurava nell’articolo, ma tale
affermazione inveritiera non bastava sicuramente a ledere la personalità dell'attore.
Per il resto è vero che questi aveva avuto modo di entrare in conflitto con
numerose persone, difendendo con vigore e perseveranza la propria posizione (doc.
M). Pacifico è infine che egli non condivida – allora come ora – l'idea comunista
e si situi nell'area destra del Partito __________ (deposizione __________ del
7 luglio 1993, pag. 1; Rep. 1972 pag. 151 segg.). Le asserzioni contenute nel
servizio del 12 ottobre 1987, quantunque eccessive, non sono pertanto illecite.
Tutto considerato, in definitiva, i due articoli non contengono falsità e se
mai aggrediscono, ma non violano la personalità dell'appellante.
16. Quanto all'episodio del diboscamento ad __________, nell'editoriale
del 9 marzo 1987 si legge che per costruire una casa di vacanza l'attore aveva
fatto dissodare agli inizi degli anni settanta un terreno in zona protetta
sopra il lago di Lugano, vedendosi multare (doc. A1 e B1, 2ª
colonna a metà). L'articolo nella medesima rivista riporta la supposizione che i
cattivi rapporti di AP 1 e la Procura pubblica risalgano a tale spiacevole episodio.
L'articolista soggiunge che nel corso di una lunga vertenza con la giustizia l'attore
aveva tentato di far riconoscere almeno di avere agito in buona fede, ma invano (doc. A1 e B2, pag.
179, 3ª colonna in fondo e 4ª colonna in alto). La notizia è ripresa anche
nell'articolo “10 Politiker, die man nicht wählen sollte”, in cui si legge che pure
al privato cittadino AP 1 era accaduto di violare la legge per avere dissodato abusivamente
un terreno a scopo edilizio (doc. A3 e B5, 2ª colonna).
Il
Pretore ha considerato che, foss'anche la vicenda più complessa, nella sostanza
la notizia di una multa inflitta all'attore per diboscamento illegale era
veritiera, mentre l'ipotesi di rapporti tesi con la Procura pubblica a causa di
ciò costituiva una mera imprecisione temporale. Per l'appellante il rimprovero
concerne una notizia remota al beneficio del cosiddetto “diritto all'oblio”. Egli
sostiene di aver fatto ripulire non una selva protetta, bensì terreni
inselvatichiti sulla base di affidamenti inizialmente ottenuti dal Comune e da
forestali, ma che a causa di una modifica della prassi gli era stata inflitta
una multa. Osserva che il giudice del Tribunale cantonale amministrativo aveva
riconosciuto la sua buona fede, di modo che egli aveva ritirato il ricorso senza
incontrare spese (doc. Q13: decreto di stralcio del 14 maggio 1969). E a quel tempo __________
era ancora studente, ragion per cui l'episodio è senza nesso con la diatriba
che lo ha opposto a lui. Per finire l'appellante sottolinea di avere costruito la
casa di vacanza con regolare permesso e licenza edilizia.
Al lungo
tempo trascorso tra i fatti e la divulgazione già si è accennato (consid. 9a). Dagli
atti risulta in effetti che tra il 1956 e il 1967 l'attore aveva notificato
all'Ispettorato forestale l'intenzione di eseguire lavori di dissodamento sulle
sue proprietà di __________ (doc. Q1, Q2, Q3, Q8). Nell'ottobre del 1967 egli aveva
Considerandi
ottenuto anche una licenza edilizia comunale per allargare sentieri privati e
sistemare il terreno (doc. Q9), ma non aveva atteso l'autorizzazione delle autorità forestali per
tagliare alcuni castagni e robinie (doc. Q11). Ciò gli era costata una multa, che egli aveva impugnato fin
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, salvo ritirare poi il ricorso. Certo,
la questione appariva relativamente complessa (doc. Q12, Q14), ma – contrariamente a quanto l'appellante afferma – non risulta
che un giudice abbia riconosciuto la sua buona fede (doc. Q13), la rinuncia al prelievo di oneri
processuali da parte del Tribunale cantonale amministrativo non bastando a
dimostrare una tesi del genere. È vero invece che l'area dissodata non
riguardava direttamente la costruzione della villa, per la quale l'attore ha
ottenuto in seguito l'autorizzazione (doc. Q16, Q17, Q18). Serviva pur sempre, tuttavia, per
formare una strada sulla sua proprietà (doc. Q3, Q9) e
non era quindi estranea all'edificazione del fondo. Tutto considerato pertanto,
benché esposta in toni scandalistici, nella sostanza la notizia non può dirsi inveritiera.
Quanto alla gratuita correlazione tra quell'episodio e i difficili rapporti dell'appellante
con la Procura pubblica, si tratta di una congettura, per altro espressa in
termini ipotetici e in modo sufficientemente riconoscibile per il lettore (cfr.
DTF 126 III 308 consid. bb).
17.
L'attore
lamenta come lesiva della sua personalità anche la notizia secondo cui nessun
editore avrebbe accettato di stampare un libro di studi in onore dei suoi sessant'anni.
Nell'articolo del 9 marzo 1987 figura che la moglie dell'appellante, anch'essa
avvocata e fedele consigliera, stava raccogliendo scritti da pubblicare in un
libro commemorativo per i 60 anni del marito. A dire dell'articolista vari
editori avrebbero rifiutato discretamente la pubblicazione (“sollen schon diskret
abgewinkt haben”), ma – concludeva il giornalista – non si poteva escludere che
la __________ si cimentasse nel commercio di libri invece che in quello di armi
(doc. A1 e B2, pag. 180, 3ª colonna in fondo). L'appellante
fa valere che la notizia, inventata, sommata alla storia della tesi di
dottorato mancata, accredita la tesi secondo cui il suo impegno culturale è pura
vanità. Per il Pretore la questione esula dagli art. 28 seg. CC e l'imprecisione
dell'articolista non modifica la visione generale della persona. A giusto
titolo. Come detto (consid. 7), non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le approssimazioni
sono sufficienti per far apparire uno scritto come censurabile nel suo insieme.
A tal fine occorre che questo sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti
nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona fisica cui si riferisce,
ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la reputazione (DTF
129.
III 51 consid. 2.2, 126 III 307 consid. 4b/aa). Nella fattispecie la
notizia, seppur venata di cattiveria, è puramente marginale nell'economia
dell'articolo e non sminuisce in modo sensibile la reputazione
dell'interessato. L'imprecisione non basta dunque a connotare una lesione della
personalità.
18.
Se ne
conclude che, in definitiva, gli articoli in questione connotano uno smaccato attacco
personale, ma non giungono fino a disattendere l'art. 28 cpv. 2 CC. Ciò rende
senza oggetto le richieste di risarcimento del danno, di riparazione del torto
morale e di riconsegna dell'utile avanzate dall'attore, come pure quella intesa
a far pubblicare i dispositivi della sentenza o un testo di rettifica.
19.
Gli
oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità e all'ampiezza del litigio,
seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'attore
rifonderà inoltre alle controparti, che hanno presentato osservazioni
all'appello, un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2000.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti fr. 3500.– complessivi
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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