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Decisione

11.2004.101

Accertamento di una lesione della personalità da parte di un organo di stampa

22 maggio 2007Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti fra lui e AP 1 non fossero tesi come figurava nell’articolo, ma tale

affermazione inveritiera non bastava sicuramente a ledere la personalità dell'attore.

Per il resto è vero che questi aveva avuto modo di entrare in conflitto con

numerose persone, difendendo con vigore e perseveranza la propria posizione (doc.

M). Pacifico è infine che egli non condivida – allora come ora – l'idea comunista

e si situi nell'area destra del Partito __________ (deposizione __________ del

7 luglio 1993, pag. 1; Rep. 1972 pag. 151 segg.). Le asserzioni contenute nel

servizio del 12 ottobre 1987, quantunque eccessive, non sono pertanto illecite.

Tutto considerato, in definitiva, i due articoli non contengono falsità e se

mai aggrediscono, ma non violano la personalità dell'appellante.

16. Quanto all'episodio del diboscamento ad __________, nell'editoriale

del 9 marzo 1987 si legge che per costruire una casa di vacanza l'attore aveva

fatto dissodare agli inizi degli anni settanta un terreno in zona protetta

sopra il lago di Lugano, vedendosi multare (doc. A1 e B1, 2ª

colonna a metà). L'articolo nella medesima rivista riporta la supposizione che i

cattivi rapporti di AP 1 e la Procura pubblica risalgano a tale spiacevole episodio.

L'articolista soggiunge che nel corso di una lunga vertenza con la giustizia l'attore

aveva tentato di far riconoscere almeno di avere agito in buona fede, ma invano (doc. A1 e B2, pag.

179, 3ª colonna in fondo e 4ª colonna in alto). La notizia è ripresa anche

nell'articolo “10 Politiker, die man nicht wählen sollte”, in cui si legge che pure

al privato cittadino AP 1 era accaduto di violare la legge per avere dissodato abusivamente

un terreno a scopo edilizio (doc. A3 e B5, 2ª colonna).

Il

Pretore ha considerato che, foss'anche la vicenda più complessa, nella sostanza

la notizia di una multa inflitta all'attore per diboscamento illegale era

veritiera, mentre l'ipotesi di rapporti tesi con la Procura pubblica a causa di

ciò costituiva una mera imprecisione temporale. Per l'appellante il rimprovero

concerne una notizia remota al beneficio del cosiddetto “diritto all'oblio”. Egli

sostiene di aver fatto ripulire non una selva protetta, bensì terreni

inselvatichiti sulla base di affidamenti inizialmente ottenuti dal Comune e da

forestali, ma che a causa di una modifica della prassi gli era stata inflitta

una multa. Osserva che il giudice del Tribunale cantonale amministrativo aveva

riconosciuto la sua buona fede, di modo che egli aveva ritirato il ricorso senza

incontrare spese (doc. Q13: decreto di stralcio del 14 maggio 1969). E a quel tempo __________

era ancora studente, ragion per cui l'episodio è senza nesso con la diatriba

che lo ha opposto a lui. Per finire l'appellante sottolinea di avere costruito la

casa di vacanza con regolare permesso e licenza edilizia.

Al lungo

tempo trascorso tra i fatti e la divulgazione già si è accennato (consid. 9a). Dagli

atti risulta in effetti che tra il 1956 e il 1967 l'attore aveva notificato

all'Ispettorato forestale l'intenzione di eseguire lavori di dissodamento sulle

sue proprietà di __________ (doc. Q1, Q2, Q3, Q8). Nell'ottobre del 1967 egli aveva

Considerandi

ottenuto anche una licenza edilizia comunale per allargare sentieri privati e

sistemare il terreno (doc. Q9), ma non aveva atteso l'autorizzazione delle autorità forestali per

tagliare alcuni castagni e robinie (doc. Q11). Ciò gli era costata una multa, che egli aveva impugnato fin

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, salvo ritirare poi il ricorso. Certo,

la questione appariva relativamente complessa (doc. Q12, Q14), ma – contrariamente a quanto l'appellante afferma – non risulta

che un giudice abbia riconosciuto la sua buona fede (doc. Q13), la rinuncia al prelievo di oneri

processuali da parte del Tribunale cantonale amministrativo non bastando a

dimostrare una tesi del genere. È vero invece che l'area disso­data non

riguardava direttamente la costruzione della villa, per la quale l'attore ha

ottenuto in seguito l'autorizzazione (doc. Q16, Q17, Q18). Serviva pur sempre, tuttavia, per

formare una strada sulla sua proprietà (doc. Q3, Q9) e

non era quindi estranea all'edificazione del fondo. Tutto considerato pertanto,

benché esposta in toni scandalistici, nella sostanza la notizia non può dirsi inveritiera.

Quanto alla gratuita correlazione tra quell'episodio e i difficili rapporti dell'appellante

con la Procura pubblica, si tratta di una congettura, per altro espressa in

termini ipotetici e in modo sufficientemente riconoscibile per il lettore (cfr.

DTF 126 III 308 consid. bb).

17.

L'attore

lamenta come lesiva della sua personalità anche la notizia secondo cui nessun

editore avrebbe accettato di stampare un libro di studi in onore dei suoi sessant'anni.

Nell'articolo del 9 marzo 1987 figura che la moglie dell'appellante, anch'essa

avvocata e fedele consigliera, stava raccogliendo scritti da pubblicare in un

libro commemorativo per i 60 anni del marito. A dire dell'articolista vari

editori avrebbero rifiutato discretamente la pubblicazione (“sollen schon diskret

abgewinkt haben”), ma – concludeva il giornalista – non si poteva escludere che

la __________ si cimentasse nel commercio di libri invece che in quello di armi

(doc. A1 e B2, pag. 180, 3ª colonna in fondo). L'appellante

fa valere che la notizia, inventata, sommata alla storia della tesi di

dottorato mancata, accredita la tesi secondo cui il suo impegno culturale è pura

vanità. Per il Pretore la questione esula dagli art. 28 seg. CC e l'imprecisione

dell'articolista non modifica la visione generale della persona. A giusto

titolo. Come detto (consid. 7), non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o le appros­simazioni

sono sufficienti per far apparire uno scritto come censurabile nel suo insieme.

A tal fine occorre che questo sia viziato nei suoi tratti essenziali e desti

nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona fisica cui si riferisce,

ponendola in una luce equi­voca o sminuendone sensibilmente la reputazione (DTF

129.

III 51 consid. 2.2, 126 III 307 consid. 4b/aa). Nella fattispecie la

notizia, seppur venata di cattiveria, è puramente marginale nell'economia

dell'articolo e non sminuisce in modo sensibile la reputazione

dell'interessato. L'imprecisione non basta dunque a connotare una lesione della

personalità.

18.

Se ne

conclude che, in definitiva, gli articoli in questione connotano uno smaccato attacco

personale, ma non giungono fino a disattendere l'art. 28 cpv. 2 CC. Ciò rende

senza oggetto le richieste di risarcimento del danno, di riparazione del torto

morale e di riconsegna dell'utile avanzate dall'attore, come pure quella intesa

a far pubblicare i dispositivi della sentenza o un testo di rettifica.

19.

Gli

oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità e all'ampiezza del litigio,

seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'attore

rifonderà inoltre alle controparti, che hanno presentato osservazioni

all'appello, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1.

Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1950.–

b) spese fr. 50.–

fr. 2000.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti fr. 3500.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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