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Decisione

11.2004.104

suddivisione degli averi di cassa pensione

29 giugno 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.27 (divorzio

su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza del 10 marzo 2004 da

AP 1 , e

AO 1

(già patrocinati dall'avv. PI 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello con domanda di revisione presentato il 3 settembre 2004 da AP 1

contro la sentenza emessa il 9 agosto 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1969) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 5

dicembre 1997. Dal matrimonio è nato N__________, il 17 agosto 1998. Il marito

lavora per la __________ a __________, la moglie per __________.

B. Il

10 marzo 2004 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di

Bellinzona una richiesta comune di divorzio con accordo completo, allegando una

convenzione nella quale figurava – tra l'altro – la seguente clausola:

7. Le prestazioni di libera uscita delle

rispettive Casse pensioni, accumulate in costanza di matrimonio, saranno divise

conformemente all'art. 122 CC.

All'udienza

del 12 maggio 2004 il Pretore, sentiti i coniugi separatamente e poi insieme,

ha accertato che questi erano decisi a divorziare per libera scelta, oltre che

dopo matura riflessione, ha appurato l'omologabilità della convenzione. Ciò

posto, egli ha fissato loro il termine di riflessione di due mesi, invitandoli a

produrre le dichiarazioni delle rispettive di casse pensioni attestanti

l'ammontare il 30 giugno 2004 delle prestazioni d'uscita da loro accumulate

durante il matrimonio. Il 13 maggio 2004 la __________, cui il marito è

affiliato, ha comunicato che la citata prestazione sarebbe ammontata a fr. 46 615.29. Il Fondo di

Previdenza per il Personale dell'__________ ha dichiarato a sua volta che la

prestazione della moglie ascendeva a fr. 60 072.10. Il

12 luglio

2004 i coniugi hanno confermato per scritto la loro volontà di divorziare e il

contenuto della convenzione.

C. Statuendo

il 9 agosto 2004, il Pretore ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ha

affidato il figlio alla madre (riservato il diritto di visita del padre) con

esercizio comune dell'autorità parentale, ha omologato la convenzione e ha

ordinato il trasferimento di fr. 6728.40 dal conto previdenziale della moglie a

quello del marito. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono

state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

D. Contro

la sentenza predetta AP 1 ha presentato un appello del 3 settembre 2004 con

domanda di revisione per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, sia

ordinato il trasferimento di fr. 12 756.10 dal conto previdenziale del marito a

quello di lei. Il 1° ottobre 2004 AO 1 ha comunicato di aderire all'appello.

Con ordinanze del 13 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005 il giudice delegato di

questa Camera ha fissato alle parti un termine di trenta giorni per produrre

una dichiarazione della rispettiva cassa pensione circa l'attuabilità della

regolamentazione pattuita. Le parti hanno prodotto quanto richiesto.

E. Il

15 febbraio 2005 l'avvocato PI 1, già patrocinatore delle parti, ha segnalato

alla Camera che, vista la documentazione acquisita, occorreva procedere a un

diverso calcolo e che in caso di dubbio sarebbe stato opportuno indire una

riunione alla presenza sua e delle parti. Con ordinanza dell'11 marzo 2005 il

giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un termine di 10

giorni per precisare l'ammontare della prestazione da trasferire dal conto

previdenziale di AO 1 a quello di AP 1 con l'avvertenza che, decorso

infruttuoso il temine, il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata sarebbe stato

annullato. L'avvocato PI 1 ha trasmesso alla Camera una nuova dichiarazione

della __________, datata 3 maggio 2005, dalla quale risulta l'ammontare della

prestazione d'uscita accumulata da AP 1 prima del matrimonio. Le parti

personalmente non hanno più reagito.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 341 cpv. 1 CPC la revisione di una sentenza del

Pretore (o del Giudice di pace) si propone mediante appello, rispettivamente

mediante ricorso per cassazione. Il motivo di revisione invocato dalla moglie

nella fattispecie va trattato dunque nell'ambito dell'appello da lei

presentato.

2.

I

nuovi documenti prodotti dall'appellante sono ricevibili in virtù dell'art. 138

cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). A maggior ragione ove si consideri che

attengono al riparto dell'avere previdenzia­le, questione governata del

principio inquisitorio (DTF 129 III 487 consid. 3.3; Sutter/Freiburg­haus, Kommentar zum

Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 21 ad art. 7b tit. fin. CC).

3.

Litigioso

è, in concreto, l'ordine impartito dal Pretore alla cassa pensione della moglie

di trasferire fr. 6728.40 a quella del marito. Il Pretore è giunto a tale

risultato dopo avere accertato che la prestazione di libero passaggio

accumulata dal marito ammontava a fr. 46 615.30 e quella della moglie

a fr. 60 072.10, al che

egli ha diviso la differenza a metà, secondo le intenzioni dei coniugi.

L'appellante sostiene che, pur fondandosi sulle dichiarazio­ni delle rispettive

casse, il Pretore ha dimenticato di considerare una parte della prestazione

d'uscita da lei accumulata prima del matrimonio, di complessivi fr. 38 969.–. Tenuto

conto di ciò, se si divide a metà la differenza delle prestazioni d'uscita si

ottiene un saldo in suo favore di fr. 12 756.10 (non un saldo in

favore del marito di fr. 6728.40), onde la necessità di riformare il giudizio

impugnato in tal senso. Nelle sue osservazioni all'appello il marito ammette

l'errore e aderisce alle conclusioni della moglie.

4.

Giusta

l'art. 141 cpv. 1 CC la convenzione

sugli effetti del divorzio omologata dal giudice vincola anche gli istituti di

previdenza professionale, sempre che i coniugi si siano accordati sulla divisione

delle prestazioni d'uscita, come pure sulle relative modalità di esecuzione, e

abbiano prodotto un attestato degli istituti che confermi l'attuabilità della

regolamentazione adottata, oltre che l'importo degli averi determinanti per il

calcolo delle prestazioni da ripartire. Il giudice

comunica allora agli istituti le disposizioni della sentenza passata in

giudicato che li concernono, comprese le indicazioni necessarie al

trasferimento della somma concordata (art. 141 cpv. 2 CC). Nel caso in esame i

coniugi si sono limitati a prevedere, nella convenzione, il

riparto delle prestazioni d'uscita “conformemente all'art. 122 CC” (clausola n.

7), senza accennare a somme precise. Il Pretore ha

calcolato egli medesimo il conguaglio, senza avvedersi però che nella conferma

di attuabilità rilasciata dal Fondo di Previdenza per il Personale dell' __________

(doc. N) non figurava l'intera prestazione accumulata dalla moglie prima del

matrimonio (celebrato il 5 dicembre 1997), ma solo quella maturata fino al 31

gennaio 1995. A ragione l'appellante si duole pertanto del risultato.

5.

In

questa sede le parti concordano sull'ammontare della somma da trasferire da una cassa all'altra. Per quel che è della moglie, dalla documentazione prodotta in appello si evince

in effetti che nella prestazione d'uscita complessiva di fr. 60 072.10 sono compresi fr. 48 992.60

provenienti dalla Fondazione di libero passaggio di __________ (doc. IV) e che

al momento del matrimonio l'avere maturato era di fr. 38 969.– (dichiarazione __________ del 25 agosto 2004: doc. XVII). Stando

così le cose, quanto l'appellante ha accumulato durante il matrimonio ammonta a

fr. 21 103.10, che divisi a metà danno fr. 10 551.55, onde un saldo in suo favore – come essa chiede nell'appello – di

fr. 12 756.10 (memoriale, pag. 4). È vero che dal

complemento istruttorio ordinato dal giudice delegato di questa Camera è

sembrato desumersi, a un certo momento, che prima del matrimonio, l'appellante

avesse accumulato non fr. 38 969.–, bensì fr. 41 264.– (attestazioni allegate alle osservazioni 15 febbraio 2005

dell'avvocato PI 1). L'ultima certificazione pervenuta dalla __________ (del 5 maggio

2005) riconferma, in ogni modo, la cifra di fr. 38 969.–. Ciò posto,

l'appello merita accoglimento e la

sentenza impugnata va riformata di conseguenza.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza di AO 1, acquiescente

(Rep. 1985 pag. 146 in alto). L'appellante tuttavia non rivendica alcunché

dall'ex marito, ma chiede che la tassa di giustizia e le spese siano poste a

carico dello Stato, con obbligo per quest'ultimo “di rifondere ai coniugi

un'equa indennità”. Se non che, lo Stato del Cantone Ticino non è parte (sulla

nozione di “parte” v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 e nota 1

ad art. 159) e non può essere tenuto a versamenti. Nelle circostanze descritte

si giustifica, in ultima analisi, di rinunciare al prelievo di tasse o spese e,

per converso, dall'assegnare ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

La __________, __________, è invitata a

trasferire la somma di

fr.

12 756.10 dal conto di AO 1 presso di lei al conto di AP

1 presso il Fondo di Previdenza per il Personale dell' __________, __________.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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