11.2004.104
suddivisione degli averi di cassa pensione
29 giugno 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2004.104
Data decisione, Autorità:
29.06.2005, ICCA
Titolo:
suddivisione degli averi di cassa pensione
PREVIDENZA PROFESSIONALE
art. 141 CC
art. 142 CC
Incarto n.
11.2004.104
Lugano
29 giugno 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.27 (divorzio
su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 10 marzo 2004 da
AP 1 , e
AO 1
(già patrocinati dall'avv. PI 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello con domanda di revisione presentato il 3 settembre 2004 da AP 1
contro la sentenza emessa il 9 agosto 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1969) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 5
dicembre 1997. Dal matrimonio è nato N__________, il 17 agosto 1998. Il marito
lavora per la __________ a __________, la moglie per __________.
B. Il
10 marzo 2004 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona una richiesta comune di divorzio con accordo completo, allegando una
convenzione nella quale figurava – tra l'altro – la seguente clausola:
7. Le prestazioni di libera uscita delle
rispettive Casse pensioni, accumulate in costanza di matrimonio, saranno divise
conformemente all'art. 122 CC.
All'udienza
del 12 maggio 2004 il Pretore, sentiti i coniugi separatamente e poi insieme,
ha accertato che questi erano decisi a divorziare per libera scelta, oltre che
dopo matura riflessione, ha appurato l'omologabilità della convenzione. Ciò
posto, egli ha fissato loro il termine di riflessione di due mesi, invitandoli a
produrre le dichiarazioni delle rispettive di casse pensioni attestanti
l'ammontare il 30 giugno 2004 delle prestazioni d'uscita da loro accumulate
durante il matrimonio. Il 13 maggio 2004 la __________, cui il marito è
affiliato, ha comunicato che la citata prestazione sarebbe ammontata a fr. 46 615.29. Il Fondo di
Previdenza per il Personale dell'__________ ha dichiarato a sua volta che la
prestazione della moglie ascendeva a fr. 60 072.10. Il
12 luglio
2004 i coniugi hanno confermato per scritto la loro volontà di divorziare e il
contenuto della convenzione.
C. Statuendo
il 9 agosto 2004, il Pretore ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ha
affidato il figlio alla madre (riservato il diritto di visita del padre) con
esercizio comune dell'autorità parentale, ha omologato la convenzione e ha
ordinato il trasferimento di fr. 6728.40 dal conto previdenziale della moglie a
quello del marito. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
D. Contro
la sentenza predetta AP 1 ha presentato un appello del 3 settembre 2004 con
domanda di revisione per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, sia
ordinato il trasferimento di fr. 12 756.10 dal conto previdenziale del marito a
quello di lei. Il 1° ottobre 2004 AO 1 ha comunicato di aderire all'appello.
Con ordinanze del 13 dicembre 2004 e del 10 gennaio 2005 il giudice delegato di
questa Camera ha fissato alle parti un termine di trenta giorni per produrre
una dichiarazione della rispettiva cassa pensione circa l'attuabilità della
regolamentazione pattuita. Le parti hanno prodotto quanto richiesto.
E. Il
15 febbraio 2005 l'avvocato PI 1, già patrocinatore delle parti, ha segnalato
alla Camera che, vista la documentazione acquisita, occorreva procedere a un
diverso calcolo e che in caso di dubbio sarebbe stato opportuno indire una
riunione alla presenza sua e delle parti. Con ordinanza dell'11 marzo 2005 il
giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un termine di 10
giorni per precisare l'ammontare della prestazione da trasferire dal conto
previdenziale di AO 1 a quello di AP 1 con l'avvertenza che, decorso
infruttuoso il temine, il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata sarebbe stato
annullato. L'avvocato PI 1 ha trasmesso alla Camera una nuova dichiarazione
della __________, datata 3 maggio 2005, dalla quale risulta l'ammontare della
prestazione d'uscita accumulata da AP 1 prima del matrimonio. Le parti
personalmente non hanno più reagito.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 341 cpv. 1 CPC la revisione di una sentenza del
Pretore (o del Giudice di pace) si propone mediante appello, rispettivamente
mediante ricorso per cassazione. Il motivo di revisione invocato dalla moglie
nella fattispecie va trattato dunque nell'ambito dell'appello da lei
presentato.
2.
I
nuovi documenti prodotti dall'appellante sono ricevibili in virtù dell'art. 138
cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). A maggior ragione ove si consideri che
attengono al riparto dell'avere previdenziale, questione governata del
principio inquisitorio (DTF 129 III 487 consid. 3.3; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 21 ad art. 7b tit. fin. CC).
3.
Litigioso
è, in concreto, l'ordine impartito dal Pretore alla cassa pensione della moglie
di trasferire fr. 6728.40 a quella del marito. Il Pretore è giunto a tale
risultato dopo avere accertato che la prestazione di libero passaggio
accumulata dal marito ammontava a fr. 46 615.30 e quella della moglie
a fr. 60 072.10, al che
egli ha diviso la differenza a metà, secondo le intenzioni dei coniugi.
L'appellante sostiene che, pur fondandosi sulle dichiarazioni delle rispettive
casse, il Pretore ha dimenticato di considerare una parte della prestazione
d'uscita da lei accumulata prima del matrimonio, di complessivi fr. 38 969.–. Tenuto
conto di ciò, se si divide a metà la differenza delle prestazioni d'uscita si
ottiene un saldo in suo favore di fr. 12 756.10 (non un saldo in
favore del marito di fr. 6728.40), onde la necessità di riformare il giudizio
impugnato in tal senso. Nelle sue osservazioni all'appello il marito ammette
l'errore e aderisce alle conclusioni della moglie.
4.
Giusta
l'art. 141 cpv. 1 CC la convenzione
sugli effetti del divorzio omologata dal giudice vincola anche gli istituti di
previdenza professionale, sempre che i coniugi si siano accordati sulla divisione
delle prestazioni d'uscita, come pure sulle relative modalità di esecuzione, e
abbiano prodotto un attestato degli istituti che confermi l'attuabilità della
regolamentazione adottata, oltre che l'importo degli averi determinanti per il
calcolo delle prestazioni da ripartire. Il giudice
comunica allora agli istituti le disposizioni della sentenza passata in
giudicato che li concernono, comprese le indicazioni necessarie al
trasferimento della somma concordata (art. 141 cpv. 2 CC). Nel caso in esame i
coniugi si sono limitati a prevedere, nella convenzione, il
riparto delle prestazioni d'uscita “conformemente all'art. 122 CC” (clausola n.
7), senza accennare a somme precise. Il Pretore ha
calcolato egli medesimo il conguaglio, senza avvedersi però che nella conferma
di attuabilità rilasciata dal Fondo di Previdenza per il Personale dell' __________
(doc. N) non figurava l'intera prestazione accumulata dalla moglie prima del
matrimonio (celebrato il 5 dicembre 1997), ma solo quella maturata fino al 31
gennaio 1995. A ragione l'appellante si duole pertanto del risultato.
5.
In
questa sede le parti concordano sull'ammontare della somma da trasferire da una cassa all'altra. Per quel che è della moglie, dalla documentazione prodotta in appello si evince
in effetti che nella prestazione d'uscita complessiva di fr. 60 072.10 sono compresi fr. 48 992.60
provenienti dalla Fondazione di libero passaggio di __________ (doc. IV) e che
al momento del matrimonio l'avere maturato era di fr. 38 969.– (dichiarazione __________ del 25 agosto 2004: doc. XVII). Stando
così le cose, quanto l'appellante ha accumulato durante il matrimonio ammonta a
fr. 21 103.10, che divisi a metà danno fr. 10 551.55, onde un saldo in suo favore – come essa chiede nell'appello – di
fr. 12 756.10 (memoriale, pag. 4). È vero che dal
complemento istruttorio ordinato dal giudice delegato di questa Camera è
sembrato desumersi, a un certo momento, che prima del matrimonio, l'appellante
avesse accumulato non fr. 38 969.–, bensì fr. 41 264.– (attestazioni allegate alle osservazioni 15 febbraio 2005
dell'avvocato PI 1). L'ultima certificazione pervenuta dalla __________ (del 5 maggio
2005) riconferma, in ogni modo, la cifra di fr. 38 969.–. Ciò posto,
l'appello merita accoglimento e la
sentenza impugnata va riformata di conseguenza.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza di AO 1, acquiescente
(Rep. 1985 pag. 146 in alto). L'appellante tuttavia non rivendica alcunché
dall'ex marito, ma chiede che la tassa di giustizia e le spese siano poste a
carico dello Stato, con obbligo per quest'ultimo “di rifondere ai coniugi
un'equa indennità”. Se non che, lo Stato del Cantone Ticino non è parte (sulla
nozione di “parte” v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 2 ad art. 156 e nota 1
ad art. 159) e non può essere tenuto a versamenti. Nelle circostanze descritte
si giustifica, in ultima analisi, di rinunciare al prelievo di tasse o spese e,
per converso, dall'assegnare ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
La __________, __________, è invitata a
trasferire la somma di
fr.
12 756.10 dal conto di AO 1 presso di lei al conto di AP
1 presso il Fondo di Previdenza per il Personale dell' __________, __________.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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