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Decisione

11.2004.105

Cancellazione di servitù di passo

26 novembre 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2002.69

(cancellazione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con petizione del 2 settembre 2002 da

AO 1

(patrocinata dall' PA

2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA

1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 settembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza

emessa il 27 luglio 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 possiede dal 1996 la particella n. 364 RFD di __________,

non edificata (prato 797 m² e sentiero 55 m²), sulla quale grava una servitù di passo che risale all'introduzione del registro fondiario definitivo nel Comune di __________

(1947). Beneficiaria della servitù è la contigua particella n. 365, che dal

settembre del 1996 appartiene a AP 1. Su di essa sorge una casa d'abi-

tazione e l'albergo “__________” con 8

camere. Tale particella fruisce di un diritto di passo anche sulle vicine particelle

n. 360, 362 e 363, proprietà di terzi. Il fondo serviente

e il fondo dominante costeggiano entrambi una strada comunale larga 6 m, costruita dopo l'alluvione che ha colpito il __________ nel 1978, la quale dal nucleo del paese conduce al fiume __________

(particella n. 443 RFD).

B. Il 2

settembre 2002 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna per ottenere che la servitù di passo gravante la sua

particella fosse cancellata.

Con risposta del 4 dicembre 2002 il convenuto ha proposto

di respingere la petizione. L'attrice ha replicato il 23 gennaio 2003, ribadendo

la sua domanda. Il convenuto ha duplicato il 25 febbraio 2003, confermando la propria posizione. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 1° aprile 2003 e l'istruttoria,

cominciata nel giugno successivo, è termi­nata nell'aprile del 2004. Le

parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare

conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i loro punti di vista, l'attrice

postulando la cancellazione della servitù anche dalla particella n. 1085,

formata in seguito al frazionamento della particella n. 364.

C. Statuendo

con sentenza del 27 luglio 2004, il Pretore ha accolto la petizione e ha

ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare, dietro

presentazione della sentenza passata in giudicato, la servitù di passo gravante

le particelle n. 364 e 1085. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.

1200.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 2500.– per ripetibili.

D. Insorto contro la sentenza appena

citata con un appello del 6 settembre 2004, AP 1 chiede

il rigetto della petizione e la riforma in tal senso del giudizio impugnato.

Nelle sue osservazioni del

19 ottobre 2004 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Nelle cause relative a servitù il valore litigioso è quello che i diritti

contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione

che subirebbe il fondo servien­te, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3

CPC; v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,

Berna 1990, pag. 284 in basso con rinvii di giurisprudenza). Nella

fattispecie l'attrice, interpellata in proposito dal Pretore, ha indicato un valore litigioso di fr. 20 000.–. Il convenuto non ha mosso

contestazioni al riguardo, sicché nulla osta – sotto questo profilo – alla

ricevibilità dell'appello (I CCA, sentenza inc. 11.1997.24 del 6 febbraio 1998,

consid. 8b con rinvii). Tempestivo, il rimedio può dunque

essere vagliato nel merito.

2.

Il Pretore ha accertato che al momento in cui la servitù è

stata costituita (1947) gli allora proprietari della particella n. 365 intendevano

garantirsi un accesso pedonale al paese di __________ dalla parte bassa del

fondo. Dopo l'alluvione del 1978 però – ha continuato il Pretore – la

costruzione di una strada comunale “quasi parallelamente” e nelle immediate

vicinanze del sentiero privato ha tolto ogni interesse alla servitù. Poco

importa che al momento in cui quest'ultima è stata costituita esistessero già

due vie di accesso al fondo, ovvero un sentiero e una strada carraia, le quali permettevano

di raggiungere il fondo dominante da sud. Tanto meno ove si consideri che a

quel tempo sul sedime dell'attuale strada comunale correva un ruscello e che

per accedere alla particella n. 365 occorreva, tanto dal sentiero quanto dalla

strada carraia, attraversare il corso d'acqua “gettando delle assi”. L'attuale

strada comunale permette invece di raggiungere la particella n. 365

direttamente, in maniera senz'altro più agevole, proprio come la servitù. Quanto

all'asserita pericolosità della strada comunale per i pedoni, la pubblica via

essendo sprovvista di marciapiede e di visuale, il Pretore ha ritenuto che la

circostanza non giustificasse il mantenimento della servitù, poiché il

collegamento pedonale del fondo n. 365 con il paese è garantito, a monte, da un

altro diritto di passo che grava l'attigua particella n. 363.

3.

L'appellante

sostiene anzitutto che la situazione dei luoghi implica, da sempre, l'esigenza

di raggiungere il suo fondo sia a monte, passando sulla particella n. 363, sia

a valle, usufruendo del passo litigioso. Egli rileva che quest'ultimo conserva

ogni interesse perché i suoi familiari e una parte dei clienti dell'albergo

posto sul fondo dominante percorrono tuttora il sentiero per arrivare in paese.

Quanto al passo pedonale sulla particella n. 363, esso è minacciato

dall'edificazione di sei case sul fondo serviente, ciò che rischia di

comportarne la cancellazione. L'appellante afferma che, seppure persegua lo

stesso scopo della servitù di passo, la strada comunale non garantisce ai

pedoni la sicurezza offerta dal sentiero, poiché è stata concepita per il

transito veicolare, è sprovvista di marciapiede, denota una scarsa visibilità dovuta

alla pendenza e alle curve a monte e a valle, consente l'incrocio di due automobili

solo a rischio dei pedoni e non impedisce di circolare rapidamente. Donde la

mancanza dei presupposti per cancellare la servitù.

4.

Secondo l'art. 736 cpv. 1

CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la cancellazione di servitù

che abbiano perduto

ogni

interesse per il proprietario del fondo dominante. Accertare se ciò sia il caso

dipende dal contenuto e dall'estensione

del diritto nella determinata fattispecie. Decisivo è il principio dell'identità, che impedisce di mantenere servitù per scopi diversi

da quelli per cui sono state costituite. In ogni

singolo caso occorre esaminare, quindi, se per il proprietario del fondo

dominante sussista ancora un interesse all'esercizio della servitù e se tale interesse corrisponda allo scopo

originario per cui l'aggravio è

stato costituito. L'interesse

si apprezza sulla base di criteri oggettivi (DTF 130 III 556 consid. 2 con

richiami di giurisprudenza; Liver

in: Zürcher Kommentar, 2ª

edizione, n. 63 ad art. 736 CC). La cancellazione va ordinata solo ove

il proprietario non abbia più alcun interesse ragionevole al mantenimento del

diritto reale limitato (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª

edizione, pag. 384 n. 2267). Qualora l'interesse possa rinascere in un

futuro prevedibile, la servitù va mantenuta (Steinauer,

op. cit., pag. 3385 n. 2268).

5.

In concreto l'appellante

non contesta che lo scopo della servitù fosse quello “di consentire al fondo

dominante di avere un passaggio a valle che gli permettesse, passando sulla

proprietà dell'attrice e risalendola per un breve tratto, di arrivare in paese”

(sentenza impugnata, consid. 4). Se non che, dopo l'alluvione del 1978 il Comune

di __________ ha formato una strada carrozzabile, la quale conduce dal nucleo

alla parte inferiore del paese costeggiando anche i fondi delle parti. Che la

servitù in questione fosse stata costituita – per avventura – come passo necessario

(onde la sua eventuale decadenza: Liver,

op. cit., n. 75 ad art. 736 CC) non è

preteso. Occorre esaminare pertanto se la strada comunale risponda allo

stesso bisogno di collegare a valle il fondo dell'attore con il paese

perseguito dalla servitù, il che renderebbe quest'ultima senza interesse.

a) Che

ospiti dell'albergo posto sul fondo dominante usino il sentiero lungo la particella

n. 364 per recarsi in paese è possibile. La servitù originaria tuttavia collegava

con il nucleo del villaggio non un albergo, bensì un vigneto (deposizione 1° ottobre

2003.

di __________: verbali, pag. 2 in alto). Ci si potrebbe domandare pertanto

se l'uso odierno del passo non leda il principio secondo cui

una servitù non può essere mante­nuta per un fine diverso da quello per cui essa

è stata a suo tem­po costituita. Il Pretore ha accertato nondimeno che il passo

non aveva scopo agricolo (sentenza impugnata, consid. 3), né l'attrice ha mai

chiesto la cancellazione della servitù perché straniata dal suo scopo

originario (osservazioni, pag. 5 verso il basso). La questione non richiede

pertanto ulteriore approfondimento.

b) Nella

fattispecie è indubbio che, come il passo privato, la strada

pubblica permette di raggiungere a piedi, dal nucleo del paese, la porzione

inferiore del fondo dominante (doc. N). Ora, un diritto di passo non conserva

più utilità per il proprietario del fondo dominante quando l'interesse

corrispondente allo scopo originale della servitù risulti garantito da una pubblica

via (Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht,

2ª edizione, pag. 283 n. 1309; Steinauer, op. cit., pag. 384 n. 2267; v. anche Liver, op.

cit., n. 18 e n. 61 ad art. 736 CC). Questa però deve

assicurare interamente lo scopo perseguito a suo tempo dal passo

privato, senza rivelarsi più svantaggiosa (DTF 130 III 560 consid. 3.3).

Altrimenti la cancellazione non si giustifica.

c) In concreto i tracciati di entrambi i collegamenti risalgono paralleli dal fondo dominante fino all'altezza della particella

n. 363 (fotografie VI e VII scattate durante il sopralluogo del

23.

giugno 2003; doc. N). In seguito la strada comunale raggiunge il paese

seguendo un percorso più lungo. Essa non garantisce nemmeno la medesima

sicurezza ai pedoni. Pur

avendo

un calibro di 6 m, infatti, essa è percorsa da automobili nei due sensi ed è

priva di marciapiede. È vero che una linea gialla discontinua delimita, lungo

il lato nord, una ciclopista larga 1.5 m agibile anche ai pedoni

(sopralluogo del 23 giugno 2003 e fotografie VI e VII). Al momento in cui due veicoli

si incontrano, nondimeno, l'uno o l'altro deve invadere la corsia ciclabile, i

rimanenti 4.5 m di carreggiata non bastando per l'incrocio (deposizioni 1°

ottobre 2004 di __________ e di __________: verbali, pag. 4 e 6). Né i pedoni

trovano altro spazio: il ciglio stradale è delimitato da vasi da fiori e

recinzioni, per tacere di un posteggio comunale sul subalterno a della

particella n. 443, che impedisce ai pedoni di uscire dal campo stradale

(fotografie V, VI e VII scattate durante il sopralluogo del 23 giugno 2003).

Del resto il transito veicolare non è raro o sporadico in quella zona. La

strada porta al fiume __________ (ove in estate sogliono recarsi i bagnanti) e

al campo sportivo. Inoltre essa sopporta il 60-70% del transito destinato alla

parte bassa del paese, che negli ultimi anni è stata ampiamente edificata

(deposizio­ne 1° ottobre 2003 di __________: verbali, pag. 2 seg.). Fosse vero

poi che nel frattempo – come sembra – la ciclopista è stata eliminata, la

sicurezza dei pedoni sarebbe ancora più a rischio.

d) La

servitù litigiosa garantisce, per converso, un passo pedonale all'interno di un

fondo cinto. In simili circostanze è manifesto che essa risulta nettamente più

vantaggiosa rispetto alla pubblica via (sulla pertinenza del criterio legato

alla sicurezza dei pedoni: DTF 130 III 560 consid. 3.3 con riferimento a Leemann in: Berner Kommentar, edizione

1925, n. 7 ad art. 736 CC). È vero che il fondo dominante beneficia di un passo

pedonale anche a monte, lungo le particelle n. 360, 362 e 363.

A prescindere dal fatto ch'esso è però stato costituito contemporaneamente alla

servitù litigiosa, sicché non ne è un sostituto, i due accessi hanno scopi

diversi. In definitiva non si ravvisano dunque i presupposti per cancellare il

passo pedonale sulla particella n. 364. Ne segue che l'appello, fondato, dev'essere

accolto e che la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza.

6.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla

controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio

impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede,

che seguono identica sorte.

7.

Quanto ai rimedi giuridici proponibili contro la presente

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 20 000.– (sopra, consid. 1), non

contestato dalle parti e rimasto immutato in appello, non raggiunge la soglia

per un ricorso in materia civile al Tribunale federale (fr. 30 000.–: art. 74

cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 230.– sono poste a

carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 2500.– per ripetibili.

II. Gli oneri di appello,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

50.–

fr.

650.–

sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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