11.2004.105
Cancellazione di servitù di passo
26 novembre 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2004.105
Data decisione, Autorità:
26.11.2007, ICCA
Titolo:
Cancellazione di servitù di passo
CANCELLAZIONE DELLA SERVITÙ
art. 736 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2004.105
Lugano
26 novembre 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2002.69
(cancellazione di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione del 2 settembre 2002 da
AO 1
(patrocinata dall' PA
2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA
1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 settembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 27 luglio 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 possiede dal 1996 la particella n. 364 RFD di __________,
non edificata (prato 797 m² e sentiero 55 m²), sulla quale grava una servitù di passo che risale all'introduzione del registro fondiario definitivo nel Comune di __________
(1947). Beneficiaria della servitù è la contigua particella n. 365, che dal
settembre del 1996 appartiene a AP 1. Su di essa sorge una casa d'abi-
tazione e l'albergo “__________” con 8
camere. Tale particella fruisce di un diritto di passo anche sulle vicine particelle
n. 360, 362 e 363, proprietà di terzi. Il fondo serviente
e il fondo dominante costeggiano entrambi una strada comunale larga 6 m, costruita dopo l'alluvione che ha colpito il __________ nel 1978, la quale dal nucleo del paese conduce al fiume __________
(particella n. 443 RFD).
B. Il 2
settembre 2002 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna per ottenere che la servitù di passo gravante la sua
particella fosse cancellata.
Con risposta del 4 dicembre 2002 il convenuto ha proposto
di respingere la petizione. L'attrice ha replicato il 23 gennaio 2003, ribadendo
la sua domanda. Il convenuto ha duplicato il 25 febbraio 2003, confermando la propria posizione. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 1° aprile 2003 e l'istruttoria,
cominciata nel giugno successivo, è terminata nell'aprile del 2004. Le
parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare
conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i loro punti di vista, l'attrice
postulando la cancellazione della servitù anche dalla particella n. 1085,
formata in seguito al frazionamento della particella n. 364.
C. Statuendo
con sentenza del 27 luglio 2004, il Pretore ha accolto la petizione e ha
ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare, dietro
presentazione della sentenza passata in giudicato, la servitù di passo gravante
le particelle n. 364 e 1085. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
1200.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 2500.– per ripetibili.
D. Insorto contro la sentenza appena
citata con un appello del 6 settembre 2004, AP 1 chiede
il rigetto della petizione e la riforma in tal senso del giudizio impugnato.
Nelle sue osservazioni del
19 ottobre 2004 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Nelle cause relative a servitù il valore litigioso è quello che i diritti
contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente alla svalutazione
che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3
CPC; v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
Berna 1990, pag. 284 in basso con rinvii di giurisprudenza). Nella
fattispecie l'attrice, interpellata in proposito dal Pretore, ha indicato un valore litigioso di fr. 20 000.–. Il convenuto non ha mosso
contestazioni al riguardo, sicché nulla osta – sotto questo profilo – alla
ricevibilità dell'appello (I CCA, sentenza inc. 11.1997.24 del 6 febbraio 1998,
consid. 8b con rinvii). Tempestivo, il rimedio può dunque
essere vagliato nel merito.
2.
Il Pretore ha accertato che al momento in cui la servitù è
stata costituita (1947) gli allora proprietari della particella n. 365 intendevano
garantirsi un accesso pedonale al paese di __________ dalla parte bassa del
fondo. Dopo l'alluvione del 1978 però – ha continuato il Pretore – la
costruzione di una strada comunale “quasi parallelamente” e nelle immediate
vicinanze del sentiero privato ha tolto ogni interesse alla servitù. Poco
importa che al momento in cui quest'ultima è stata costituita esistessero già
due vie di accesso al fondo, ovvero un sentiero e una strada carraia, le quali permettevano
di raggiungere il fondo dominante da sud. Tanto meno ove si consideri che a
quel tempo sul sedime dell'attuale strada comunale correva un ruscello e che
per accedere alla particella n. 365 occorreva, tanto dal sentiero quanto dalla
strada carraia, attraversare il corso d'acqua “gettando delle assi”. L'attuale
strada comunale permette invece di raggiungere la particella n. 365
direttamente, in maniera senz'altro più agevole, proprio come la servitù. Quanto
all'asserita pericolosità della strada comunale per i pedoni, la pubblica via
essendo sprovvista di marciapiede e di visuale, il Pretore ha ritenuto che la
circostanza non giustificasse il mantenimento della servitù, poiché il
collegamento pedonale del fondo n. 365 con il paese è garantito, a monte, da un
altro diritto di passo che grava l'attigua particella n. 363.
3.
L'appellante
sostiene anzitutto che la situazione dei luoghi implica, da sempre, l'esigenza
di raggiungere il suo fondo sia a monte, passando sulla particella n. 363, sia
a valle, usufruendo del passo litigioso. Egli rileva che quest'ultimo conserva
ogni interesse perché i suoi familiari e una parte dei clienti dell'albergo
posto sul fondo dominante percorrono tuttora il sentiero per arrivare in paese.
Quanto al passo pedonale sulla particella n. 363, esso è minacciato
dall'edificazione di sei case sul fondo serviente, ciò che rischia di
comportarne la cancellazione. L'appellante afferma che, seppure persegua lo
stesso scopo della servitù di passo, la strada comunale non garantisce ai
pedoni la sicurezza offerta dal sentiero, poiché è stata concepita per il
transito veicolare, è sprovvista di marciapiede, denota una scarsa visibilità dovuta
alla pendenza e alle curve a monte e a valle, consente l'incrocio di due automobili
solo a rischio dei pedoni e non impedisce di circolare rapidamente. Donde la
mancanza dei presupposti per cancellare la servitù.
4.
Secondo l'art. 736 cpv. 1
CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la cancellazione di servitù
che abbiano perduto
ogni
interesse per il proprietario del fondo dominante. Accertare se ciò sia il caso
dipende dal contenuto e dall'estensione
del diritto nella determinata fattispecie. Decisivo è il principio dell'identità, che impedisce di mantenere servitù per scopi diversi
da quelli per cui sono state costituite. In ogni
singolo caso occorre esaminare, quindi, se per il proprietario del fondo
dominante sussista ancora un interesse all'esercizio della servitù e se tale interesse corrisponda allo scopo
originario per cui l'aggravio è
stato costituito. L'interesse
si apprezza sulla base di criteri oggettivi (DTF 130 III 556 consid. 2 con
richiami di giurisprudenza; Liver
in: Zürcher Kommentar, 2ª
edizione, n. 63 ad art. 736 CC). La cancellazione va ordinata solo ove
il proprietario non abbia più alcun interesse ragionevole al mantenimento del
diritto reale limitato (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª
edizione, pag. 384 n. 2267). Qualora l'interesse possa rinascere in un
futuro prevedibile, la servitù va mantenuta (Steinauer,
op. cit., pag. 3385 n. 2268).
5.
In concreto l'appellante
non contesta che lo scopo della servitù fosse quello “di consentire al fondo
dominante di avere un passaggio a valle che gli permettesse, passando sulla
proprietà dell'attrice e risalendola per un breve tratto, di arrivare in paese”
(sentenza impugnata, consid. 4). Se non che, dopo l'alluvione del 1978 il Comune
di __________ ha formato una strada carrozzabile, la quale conduce dal nucleo
alla parte inferiore del paese costeggiando anche i fondi delle parti. Che la
servitù in questione fosse stata costituita – per avventura – come passo necessario
(onde la sua eventuale decadenza: Liver,
op. cit., n. 75 ad art. 736 CC) non è
preteso. Occorre esaminare pertanto se la strada comunale risponda allo
stesso bisogno di collegare a valle il fondo dell'attore con il paese
perseguito dalla servitù, il che renderebbe quest'ultima senza interesse.
a) Che
ospiti dell'albergo posto sul fondo dominante usino il sentiero lungo la particella
n. 364 per recarsi in paese è possibile. La servitù originaria tuttavia collegava
con il nucleo del villaggio non un albergo, bensì un vigneto (deposizione 1° ottobre
2003.
di __________: verbali, pag. 2 in alto). Ci si potrebbe domandare pertanto
se l'uso odierno del passo non leda il principio secondo cui
una servitù non può essere mantenuta per un fine diverso da quello per cui essa
è stata a suo tempo costituita. Il Pretore ha accertato nondimeno che il passo
non aveva scopo agricolo (sentenza impugnata, consid. 3), né l'attrice ha mai
chiesto la cancellazione della servitù perché straniata dal suo scopo
originario (osservazioni, pag. 5 verso il basso). La questione non richiede
pertanto ulteriore approfondimento.
b) Nella
fattispecie è indubbio che, come il passo privato, la strada
pubblica permette di raggiungere a piedi, dal nucleo del paese, la porzione
inferiore del fondo dominante (doc. N). Ora, un diritto di passo non conserva
più utilità per il proprietario del fondo dominante quando l'interesse
corrispondente allo scopo originale della servitù risulti garantito da una pubblica
via (Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht,
2ª edizione, pag. 283 n. 1309; Steinauer, op. cit., pag. 384 n. 2267; v. anche Liver, op.
cit., n. 18 e n. 61 ad art. 736 CC). Questa però deve
assicurare interamente lo scopo perseguito a suo tempo dal passo
privato, senza rivelarsi più svantaggiosa (DTF 130 III 560 consid. 3.3).
Altrimenti la cancellazione non si giustifica.
c) In concreto i tracciati di entrambi i collegamenti risalgono paralleli dal fondo dominante fino all'altezza della particella
n. 363 (fotografie VI e VII scattate durante il sopralluogo del
23.
giugno 2003; doc. N). In seguito la strada comunale raggiunge il paese
seguendo un percorso più lungo. Essa non garantisce nemmeno la medesima
sicurezza ai pedoni. Pur
avendo
un calibro di 6 m, infatti, essa è percorsa da automobili nei due sensi ed è
priva di marciapiede. È vero che una linea gialla discontinua delimita, lungo
il lato nord, una ciclopista larga 1.5 m agibile anche ai pedoni
(sopralluogo del 23 giugno 2003 e fotografie VI e VII). Al momento in cui due veicoli
si incontrano, nondimeno, l'uno o l'altro deve invadere la corsia ciclabile, i
rimanenti 4.5 m di carreggiata non bastando per l'incrocio (deposizioni 1°
ottobre 2004 di __________ e di __________: verbali, pag. 4 e 6). Né i pedoni
trovano altro spazio: il ciglio stradale è delimitato da vasi da fiori e
recinzioni, per tacere di un posteggio comunale sul subalterno a della
particella n. 443, che impedisce ai pedoni di uscire dal campo stradale
(fotografie V, VI e VII scattate durante il sopralluogo del 23 giugno 2003).
Del resto il transito veicolare non è raro o sporadico in quella zona. La
strada porta al fiume __________ (ove in estate sogliono recarsi i bagnanti) e
al campo sportivo. Inoltre essa sopporta il 60-70% del transito destinato alla
parte bassa del paese, che negli ultimi anni è stata ampiamente edificata
(deposizione 1° ottobre 2003 di __________: verbali, pag. 2 seg.). Fosse vero
poi che nel frattempo – come sembra – la ciclopista è stata eliminata, la
sicurezza dei pedoni sarebbe ancora più a rischio.
d) La
servitù litigiosa garantisce, per converso, un passo pedonale all'interno di un
fondo cinto. In simili circostanze è manifesto che essa risulta nettamente più
vantaggiosa rispetto alla pubblica via (sulla pertinenza del criterio legato
alla sicurezza dei pedoni: DTF 130 III 560 consid. 3.3 con riferimento a Leemann in: Berner Kommentar, edizione
1925, n. 7 ad art. 736 CC). È vero che il fondo dominante beneficia di un passo
pedonale anche a monte, lungo le particelle n. 360, 362 e 363.
A prescindere dal fatto ch'esso è però stato costituito contemporaneamente alla
servitù litigiosa, sicché non ne è un sostituto, i due accessi hanno scopi
diversi. In definitiva non si ravvisano dunque i presupposti per cancellare il
passo pedonale sulla particella n. 364. Ne segue che l'appello, fondato, dev'essere
accolto e che la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza.
6.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla
controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio
impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede,
che seguono identica sorte.
7.
Quanto ai rimedi giuridici proponibili contro la presente
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 20 000.– (sopra, consid. 1), non
contestato dalle parti e rimasto immutato in appello, non raggiunge la soglia
per un ricorso in materia civile al Tribunale federale (fr. 30 000.–: art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese di fr. 230.– sono poste a
carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 2500.– per ripetibili.
II. Gli oneri di appello,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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