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Decisione

11.2004.106

Siepi vive e piantagioni: distanze minime dal fondo vicino

6 luglio 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i peschi basta la distanza di 2 m.

c) per

il resto si applicano le distanze e le norme della LAC.

² Il Municipio può procedere a delle piantagioni osservando una distanza

di almeno 2.50 m dai caseggiati. Quelle esistenti potranno essere rinnovate anche

se si trovano a minor distanza.

³ Le piantagioni in genere e le siepi dovranno essere tagliate e

rimondate ogni anno, affinché siano conservate nelle distanze ed altezze

previste dal presente regolamento.

Il Municipio

può ordinare al proprietario il taglio delle siepi o dei rami che invadono

l'area pubblica.

Il

regolamento non enuncia criteri per distinguere tra “piante orna­mentali di mezzo fusto” (cpv. 1

lett. b) e alberi di alto fusto (cpv. 1 lett. a). L'art.

30 testé citato ricalcando nella sua redazione gli art. 155 e 156 LAC, giova

ricorrere pertanto ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza in

relazione a questi due ultimi articoli. Ora, in una sentenza di principio emanata

il 16 giugno 1955 la Camera civile di appello ha stabilito che determinante per

distinguere “piante orna­mentali

di mezz'asta” (art. 156 LAC) da alberi di alto fusto (art. 155 LAC) è l'altezza normalmente raggiungibile dalla pianta

nella zona in questione (consid. 6 pubblicato in: Rep. 1955 pag. 391; sentenza menzionata

anche da Scolari, op. cit., pag.

670 n. 1486 e pag. 671 n. 1487, oltre che da Jacomella/Lucchini,

op. cit., nota 1 di pag. 137). La “mezz'asta” è una

misura corta, valutabile in 2 o 3 m al massimo. Ne deriva – ad esempio – che una

palma suscettibile di crescere fino a 8 o 10 m d'altezza appartiene alla categoria

degli alberi d'alto fusto.

L'art. 30

del citato regolamento comunale non deroga invece all'art. 157 LAC, che

riguarda le distanze applicabili agli alberi da frutta di basso fusto e agli “arbusti ornamentali”. Nel solco della giurisprudenza evocata dianzi gli “arbusti ornamentali” si distinguono nondimeno dalle “piante ornamentali di mezz'asta” per il fatto di non eccedere normalmente, nella zona in cui crescono,

i 2 m d'altezza (Scolari, op.

cit., pag. 671 n. 1488). L'interpretazione dell'art. 157 LAC si scosta così da

quella che governa l'art. 892 del Codice civile italiano, secondo cui “agli arbusti non può applicarsi la distanza stabilita per gli alberi, ancorché i rami

attingano alle altezze previste per questi

ultimi” (Pescatore/Ru­perto, Codice civile annotato, Milano 1993, nota 1 in fine ad art. 892).

a) Il calicanto è di per sé un arbusto ornamentale. Potrebbe ricadere

quindi nelle previsioni dell'art. 157 LAC cui il regolamento edilizio del

Comune di __________ – come si è visto – non deroga. Sta di fatto che nel

Locarnese un simile vegetale può superare agevolmente 2 m d'altezza, ove appena

si con­sideri che quello in oggetto raggiungeva 3 m già al momento in cui lo ha

inventariato il perito __________ (referto, pag. 4). E un calicanto adulto può

raggiungere finanche i 5 m d'altezza (‹www.gemeinde.meran.bz.it/giardinerie/piante/p143.htm›).

Esso trascende perciò la categoria del mero “arbusto ornamentale”

nel senso dell'art. 157 LAC. Può essere equiparato solo a piante ornamentali di

mezz'asta, se non ad alberi d'alto fusto.

Il

ligustro giapponese e il lauroceraso sono piante ornamentali che possono eccedere

senza problemi, da parte loro, i

6 m d'altezza, tant'è che il ligustro giapponese e uno dei laurocerasi

censiti dal giardiniere __________ raggiungevano 9 m già al momento della

perizia (tabella a pag. 4). Esclusa la loro catalogazione come “arbusti ornamentali”, essi possono essere assimilati solo alle piante ornamentali di mez­z'asta

o – molto più verosimilmente – agli alberi d'alto fusto.

b) Ne

segue che, si considerassero le quattro note piante come messe a dimora

singolarmente (estraniandole dal concetto di siepe), la situazione risulterebbe

addirittura più svantaggiosa per gli appellanti, i quali dovrebbero arretrare

tutte e quattro le piante – nell'ipotesi a loro più

favorevole (“piante ornamentali

di mezzo fusto”) – fino a 3 m

dal confine. L'art. 30 cpv. 1 lett. b del regolamento edilizio comunale prevede

infatti che le “piante

ornamentali di mezzo fusto” devono tenersi a 3 m da

Considerandi

“abitazioni, orti, giardini e vigne”. Trattandosi di

zone abitate, si considera “giardino” il terreno libero abitualmente attorno alla

casa (Scolari, op. cit., pag. 671

n. 1489). La distanza va misurata perciò dall'estremità del giardino fino al

centro del tronco alla base dell'albero (Scolari,

op. cit., pag. 672 n. 1490; Jacomella/Lucchini,

op. cit., pag. 140 in alto). Il metodo adottato dal Pretore nel caso del

frassino e degli alberi da frutta (consid. 7) – al cui proposito la sentenza non

è stata appellata – è doppiamente erroneo. Intanto perché alla distanza di

alberi d'alto fusto o da frutta si applica a __________ l'art. 30 del

regolamento edilizio comunale, non gli art. 155 e 156 LAC. In secondo luogo

perché la distanza minima va misurata non dalle abitazioni, ma – ove esista un terreno

circostante – dal confine del giardino. Se ne conclude che, comunque lo si

esamini, in materia di potatura e arretramento l'appello dei convenuti si

rivela privo di consistenza.

8.

I

convenuti lamentano inoltre che il termine di 40 giorni dal passaggio in

giudicato della sentenza loro impartito dal Pretore per eseguire gli ordini di

potatura e di arretramento è irragionevole, sia perché le piante possono essere

mondate o spostate solo durante alcuni periodi dell'anno, sia perché l'attrice

nemmeno aveva chiesto l'assegnazione di un termine (art. 86 CPC). La doglianza non

manca di sorprendere ove appena si pensi che, non avesse il primo giudice

fissato un termine per il rispetto degli ordini, i convenuti dovrebbero ottemperare

al pronunciato – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – non 40 giorni,

ma imme­diatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Privo di qualsiasi

interesse giuridico, in proposito l'appello non merita ulteriore

approfondimento.

9.

Da ultimo gli appellanti insorgono contro il dispositivo della sentenza

impugnata sugli oneri processuali e le ripetibili (due terzi a carico dell'attrice, il resto a carico

loro, con diritto di riscuotere

un'indennità per ripetibili ridotte). Il Pretore ha motivato tale chiave

di riparto con l'argomento “che

in merito alle loro domande principale e subordinata, nel loro complesso, le

richieste petizionali risultano accolte in misura comunque limitata, sia per

quanto attiene al numero di piante interessate, sia per la misura dell'arretramento

imposto, sia per la proporzione della mondatura (sino a 2 m anziché sino a 1.25

m come postulato)”. Gli

appellanti

obiettano

che la controparte ha rifiutato in pendenza di causa una transazione proposta

dal Pretore (che anticipava ampiamente l'esito del giudizio), cagionando spese

frustranee, a cominciare da quelle peritali, per poi risultare “in pratica perdente su tutta la linea”. Chiedono perciò che la tassa di giustizia

(fr. 800.–) e le spese (fr. 13 237.70) siano addebitate

interamente all'attrice e che quest'ultima sia condannata a rifondere loro un'indennità

di fr. 2100.– per ripetibili.

a) Secondo

l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra

le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è soccombenza

reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può procedere a una suddivisione

(cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, a carico di chi le ha provocate

(cpv. 3). Nella fissazione e nella suddivisione delle spese e delle ripetibili

il primo giudice fruisce ad ogni modo di notevole latitudine, sicché il suo dispositivo

può essere appellato solo per eccesso o abuso di apprezza­mento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel caso in esame i convenuti criticano

l'operato del Pretore, ma non accennano a eccesso o abuso di sorta. Ciò

basterebbe per dichiarare l'appello carente di motivazione, e come tale irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

b) Si

volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. Gli

appellanti non si confrontano – co­me detto – con la motivazione del Pretore

(sentenza impugnata, consid. 13). Rimproverano all'attrice di non avere accettato

la transazione proposta

dal Pretore in esito al sopralluogo del

10.

luglio 2001,

accordo che avrebbe permesso di comporre la lite evitando anni di processo. Il

fatto è che, contrariamente a quanto credono gli appellanti, una parte non può

essere sanzionata in materia di spese e ripetibili solo perché ha rifiutato di

transigere. Salvo estre­mi di temerarietà o di manifesta ingiustizia (art. 152

CPC), chi adisce un tribunale esercitando i suoi diritti assume la respon­sabilità

dei propri atti e risponderà per finire dei costi processuali secondo il

principio della soccombenza (sopra, lett. a). Non può tuttavia essere penalizzato

solo perché ha rifiutato un accordo e ha insistito per ottenere la sentenza. Affermare

il contrario significherebbe ledere la garanzia della via giudiziaria consacrata

dall'art. 29a Cost.

10.

Gli

oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono il precetto della

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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