11.2004.106
Siepi vive e piantagioni: distanze minime dal fondo vicino
6 luglio 2007Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.106
Data decisione, Autorità:
06.07.2007, ICCA
Titolo:
Siepi vive e piantagioni: distanze minime dal fondo vicino
GIARDINO
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
PIANTA O CESPUGLIO O ALBERO O FIORI
SIEPE / SIEPI
VICINATO
art. 641 CC
art. 679 CC
art. 680 CC
art. 686 CC
art. 137 LAC
art. 139 LAC
art. 140 LAC
art. 155 LAC
art. 156 LAC
art. 157 LAC
Incarto n.
11.2004.106
Lugano,
6 luglio 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2000.72 (rapporti
di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
petizione del 16 novembre 2000 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 ,
e
AP 2
(patrocinati dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 settembre 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emessa il 12 agosto 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietaria della particella n. 2364 RFD di __________,
lungo la via __________ su cui sorge una casa d'appartamenti. Il fondo confina
a nord con la particella n. 2363, proprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2. Il 16 novembre 2000 la compagnia assicuratrice ha promosso
causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché fosse
ordinato a AP 1 e AP 2, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione
effettiva, di allontanare a 50 cm dal confine una siepe posta sulla loro particella,
riducendone inoltre l'altezza a 1.25 m. In via subordinata, nell'ipotesi in cui
le piante a confine non formassero una siepe, essa ha chiesto che queste
fossero arretrate a 8 m dalla sua casa d'appartamenti. Nella loro risposta del 22
marzo 2001 AP 1 e AP 2 hanno postulato il rigetto della petizione. Le parti
hanno mantenuto invariate le loro posizioni fino al dibattimento finale, cui hanno
rinunciato, riconfermando i loro punti di vista in memoriali conclusivi del 28
e 30
aprile 2004.
B. Con
sentenza del 12 agosto 2004 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
ha ordinato ai convenuti di potare fino a 2 m d'altezza
–
due ligustri a foglie ovali (Ligustrum ovalifolium),
– un eleagno
(Elæagnus pungens),
– un calicanto
(Chimonanthus præcox),
– un ligustro
giapponese (Ligustrum japonicum),
– una forsizia
(Forsythia intermedia) e
– due laurocerasi
(Prunus laurocerasus).
Egli
ha ordinato altresì di arretrare ad almeno 50 cm dal confine
–
l'eleagno,
– il ligustro
giapponese e
– uno dei
due ligustri a foglie ovali.
Per
il resto l'azione è stata respinta. Ai convenuti il Pretore ha fissato un
termine di 40 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza per ottemperare
alle ingiunzioni, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva. La tassa di
giustizia di fr. 800.– e le spese (comprese quelle peritali) di
fr. 13 237.70 sono state poste per due terzi a carico dell’attrice e per il
rimanente a carico di AP 1 e AP 2 in solido, con obbligo per l’attrice di
rifondere ai convenuti fr. 700.– per ripetibili ridotte.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 6 settembre
2004 per ottenere che dall'ordine
di potatura siano tolti
– il calicanto,
–
il ligustro giapponese,
– i due
laurocerasi
e
che il ligustro giapponese non sia toccato dall'ordine di arretramento. Essi
chiedono inoltre che non sia fissato loro alcun termine di esecuzione e che gli
oneri processuali con le ripetibili siano posti a carico dell'attrice,
riformando il giudizio impugnato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 19
ottobre 2004 la AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. L'appellabilità
di una sentenza dipende dal valore della domanda,
determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di
causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle cause relative a servitù e rapporti
di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti
controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che
corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9
cpv. 3 CPC). In concreto il Pretore ha fissato il valore litigioso in
fr. 14 000.– (sentenza impugnata, consid. 11 e dispositivo n. 2). Le
domande dell'attrice essendo rimaste immutate dalla petizione fino al memoriale
conclusivo, la proponibilità dell'appello è dunque data (fr. 8000.–: art.
36 cpv. 1 LOG). Non è data invece quella di un eventuale ricorso in materia
civile al Tribunale federale contro l'attuale sentenza (il valore minimo elevandosi
in tal caso a fr. 30 000.–: art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), tanto meno ove si pensi che in appello rimane contenziosa solo la
potatura di quattro piante e l'arretramento di una.
2. Gli
appellanti instano preliminarmente perché questa Camera disponga un nuovo
sopralluogo, oltre a quelli già esperiti dal Pretore il 10 luglio 2001
(cartella verde “verbali” con fotografie) e dai due periti giudiziari (cartella
gialla “perizia”). La richiesta è di per sé proponibile (art. 322 lett. a, che
rinvia all'art. 88 lett. a CPC), ma le fotografie e le planimetrie agli atti
chiariscono già in modo eloquente la situazione dei luoghi, di modo che una
nuova ispezione non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo ai
fini del giudizio. Al memoriale di appello i convenuti accludono inoltre nove
fotografie “intese a documentare, come al di là della denominazione scientifica
data alle piante, le stesse con il passare dei decenni hanno assunto morfologie
e forme proprie di cui bisogna necessariamente tenere conto” (memoriale, pag. 3 in fondo, punto 1). Tali
documenti non sarebbero ricevibili, vigendo in appello il
divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Comunque sia, anche tenendo
conto delle fotografie in questione l'esito dell'attuale giudizio – come si
vedrà in appresso – non muta. Giova procedere dunque senza indugio all'esame del
ricorso.
3. Il Pretore ha accertato, all'appoggio della perizia giudiziaria
commissionata al giardiniere __________, che su una fascia di terreno lunga
circa 28 m e larga 8 m, a confine con la particella dell'attrice, si trovano sul
fondo dei convenuti 20 piante: due nespoli giapponesi, quattro meli, due
ligustri a foglie ovali, un eleagno, un calicanto, un ligustro giapponese, tre
laurocerasi, un melograno, due prugni, una forsizia, un pesco e un frassino. Ciò
premesso, egli ha catalogato tali piante come segue:
– alberi d'alto fusto
(art. 155 LAC): frassino;
– alberi da frutta (art.
156 LAC): nespolo giapponese, prugno, pesco, melo, melograno;
– piante da siepe (art.
139 e 140 LAC): ligustri, eleagno, calicanto, lauroceraso, forsizia.
Gli
alberi d'alto fusto dovendo tenersi a 8 m “dalle abitazioni, orti, giardini e vigne” e a 6 m “dagli
altri fabbricati e fondi coltivi”, il Pretore ha rilevato che il frassino, posto a 30 cm dal confine
e a 4.73 m dallo stabile dell'attrice, sarebbe stato da allontanare. Se non
che, al momento in cui l'attrice ne aveva chiesto la rimozione, l'albero aveva
già dieci anni ed era subentrata ormai la tolleranza decennale dell'art. 160
LAC. Ch'esso fosse all'origine di immissioni eccessive (ombra, umidità), non
risultava, di modo che l'allontanamento non poteva entrare in linea di conto nemmeno
in applicazione degli art. 679 e 684 CC.
Gli
alberi da frutta dovendo tenersi, come i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta, a 4 m da “abitazioni, orti, giardini e vigne” e a 3 m “dagli
altri fabbricati e fondi coltivi” (salvo i peschi, per i quali bastano 2 m), il Pretore ha reputato
che tutte le piante
elencate
dianzi rispettassero in concreto la distanza minima prevista dalla legge. Un loro spostamento non entrava dunque in linea di conto.
Le
siepi vive dovendo tenersi (tranne quelle di gelsi) a 50 cm dal fondo
vicino e non potendosi erigere più di 1.25 m dalla superficie del terreno più
alto (art. 140 cpv. 3 LAC), il Pretore ha accertato che nella fattispecie tutte
le piante da siepe, salvo uno dei tre laurocerasi, superano l'altezza massima fissata
dalla legge. Dato però che l'art. 25 cpv. 2 del regolamento edilizio del Comune
di __________, applicabile in virtù dell'art. 143 LAC, consente di tenere siepi
fino a 2 m d'altezza, il Pretore ha ordinato la potatura fino a 2 m dell'eleagno,
dei due ligustri a foglie ovali, del calicanto, del ligustro giapponese, di due
laurocerasi e della forsizia, soggiungendo che tale maggiore altezza non
risultava provocare immissioni lesive dell'art. 679 o dell'art. 684 CC. Egli ha
ordinato inoltre l'allontanamento a 50 cm dal confine di uno dei due ligustri a
foglie ovali, dell'eleagno e del ligustro giapponese, posti a distanza insufficiente,
ricordando che le siepi non beneficiano della tolleranza decennale prevista dall'art.
160 LAC.
4. Secondo
gli appellanti il Pretore avrebbe dovuto respingere la petizione anche per
quanto riguarda il calicanto, il ligustro giapponese e i due laurocerasi,
giacché in concreto tali piante non formano una siepe, cioè uno schermo arboreo
tenuto reciso, ma sono state messe a dimora singolarmente e sono state lasciate
crescere naturalmente. Svettarle anche solo a 2 m d'altezza significherebbe
eliminarle. Per di più – proseguono i convenuti – il calicanto non è una pianta
da siepe, mentre esigere l'arretramento di appena 10 cm dal confine del
ligustro giapponese (alto 9 m) sarebbe un provvedimento sproporzionato. Ad ogni
buon conto gli appellanti contestano che le siepi non beneficino della tolleranza
decennale dell'art. 160 LAC e affermano che il termine di 40 giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza loro assegnato dal Pretore per eseguire
gli ordini è irragionevole, le piante potendo essere mondate o spostate solo
durante alcuni periodi dell'anno, per tacere del fatto che l'attrice nemmeno
aveva prospettato termine di sorta. Infine gli appellanti censurano il dispositivo
della sentenza impugnata sugli oneri processuali e le ripetibili, rimproverando
all'attrice di avere rifiutato in pendenza di causa una transazione proposta
dal Pretore (che anticipava ampiamente l'esito del giudizio) e di avere
cagionato così spese frustranee, a cominciare da quelle peritali, per poi
risultare “in pratica perdente
su tutta la linea”.
5. Litigiosi
rimangono, in appello, la potatura e l'arretramento di piante che il Pretore ha
definito “da siepe”. Gli appellanti non contestano di dover
ridurre a 2 m d'altezza l'eleagno, i due ligustri a foglie ovali e la forsizia,
né di dover arretrare a 50 cm dal confine l'eleagno medesimo e uno dei due
ligustri a foglie ovali (posto a 15 cm dal confine). Contestano – come detto –
di dover ridurre all'altezza di 2 m anche il calicanto, un ligustro giapponese
e i due laurocerasi, come pure di dover arretrare il ligustro giapponese a 50
cm dal confine. Ora, l'ordine di potatura e di arretramento impartito dal
Pretore si fonda non su norme del diritto privato (in particolare l'art. 139
cpv. 1 LAC relativo alle distanze da confine, rispettivamente l'art. 140 cpv. 3
LAC circa l'altezza massima delle siepi), bensì su una disposizione (art. 25
cpv. 2) contenuta nel regolamento edilizio del Comune di __________, del 21
giugno 1982, secondo cui “le
siepi sono ammesse con 50 cm di arretramento dal confine fino ad un'altezza di
2 m; ove risultassero di ostacolo alla visibilità l'altezza non può superare
0.90 m” (‹www.locarno.ch/body/Leggi/pdf_leggi/700-1.pdf›). Gli art. 143 e
168 LAC prescrivono in effetti che i regolamenti comunali e le norme dei piani
regolatori, così come ogni altra disposizione di polizia edilizia o sanitaria
contenuta in regolamenti locali, “prevalgono a qualsiasi disposizione di diritto privato”. La questione è di sapere dunque, in primo
luogo, se il Pretore fosse abilitato a emanare ordini ispirati a norme del
diritto amministrativo.
Il
problema non è stato trattato finora da questa Camera, ma una prassi consolidata
esiste in un settore analogo a quello delle distanze di siepi e piantagioni, segnatamente
in materia di distanze di nuove fabbriche. Anche in tale ambito le norme contenute
in regolamenti edilizi e piani regolatori prevalgono ormai su qualsiasi disposizione
del diritto privato (art. 102 LAC e 51 LE). Nondimeno la giurisprudenza riconosce
alle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori doppia valenza, pubblica
e privata. Trattandosi di far rispettare le distanze minime di nuovi edifici, essa
si è sempre attenuta così al principio delle due giurisdizioni parallele: l'una
amministrativa e l'altra civile (Rep. 1994 pag. 324 consid. 3 con rinvii, 1996
pag. 180 consid. 1). Adito con un'azione petitoria o possessoria, il giudice
civile applica le norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori nello
stesso modo e con gli stessi criteri cui fa capo l'autorità amministrativa, non scostandosi senza particolari motivi di natura
viciniale da un'eventuale decisione dell'autorità amministrativa, sempre che
una decisione di tale autorità già esista (sentenza del Tribunale federale
5C.67/2001 del 4 aprile 2001, consid. 3). Nel caso in rassegna vale lo stesso
ragionamento: chiamato a statuire su un'azione petitoria o possessoria, il giudice civile procede alla stessa stregua. In
concreto il Pretore era abilitato perciò a statuire. Che l'una o l'altra parte
si fosse già rivolta all'autorità amministrativa non risulta, né è preteso nell'appello.
A ragione dunque il Pretore ha fatto capo egli medesimo al regolamento edilizio
comunale, applicandolo come diritto cantonale privato.
6. Nel merito gli appellanti affermano che le quattro piante litigiose
non appartengono ad alcuna siepe, ma sono state “messe a dimora singolarmente” e che non sono mai state coltivate né mantenute recise. Il primo
giudice si è fondato effettivamente sul presupposto che le siepi possano solo
essere formate da piante “da
siepe” (tanto da domandarsi se
il calicanto sia tale o no: sentenza impugnata, consid. 3). Il regolamento
edilizio del Comune di __________ non prevede tuttavia nulla del genere. E una simile
interpretazione degli art. 139 e 140 LAC non è corretta.
a) Questa Camera ha avuto occasione di
ricordare, ancora nell'aprile del 2003, che una “siepe viva” (nel senso degli art. 139 e 140 LAC) è una piantagione a sviluppo
lineare destinata, pur con possibili varchi e aperture, a circoscrivere o a chiudere fondi, a delimitare terreni
o a schermare la vista (RtiD I-2004 pag. 492 consid. 4). Essa non è tale per il
genere di piante che la compongono, bensì per la funzione cui è destinata. Certo,
una “siepe viva” è formata per lo meno da arbusti. Una
semplice fila di vegetali erbacei non è sufficiente sotto questo profilo (e non
soggiace dunque a distanze), nemmeno ove fosse destinato a demarcare un fondo (Denis Piotet,
Le droit privé vaudois de la propriété foncière délimité par la législation
fédérale et comparé à d'autres droits cantonaux,
Losanna 1991, pag. 646 n. 1476). D'altro lato una “siepe viva” non dev'essere formata necessariamente da arbusti o da soli arbusti.
Può anche essere composta di piante d'alto fusto, come la tuia (RtiD I-2004
pag. 492 consid. 4), il cipresso o il pino (v. Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone
Ticino, Bellinzona 1996, pag. 137 lett. A).
b) Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che le piante da lui catalogate “da siepe” sono “posate e
mantenute in modo tale da costituire un folto schermo divisorio” (sentenza impugnata, consid. 3 in fine). Quest'ultima
circostanza non è contestata nemmeno dagli appellanti. Esaminando la
planimetria acclusa alla perizia del giardiniere __________ si nota in effetti che
a ridosso del confine con la particella n. 2364 sono sostanzialmente allineati,
da ovest verso est, un ligustro a foglie ovali, un eleagno (a circa 1 m dal
ligustro), un calicanto (a circa 2.5 m dall'eleagno), il ligustro giapponese (a
un paio di metri dal calicanto) e un lauroceraso (a un paio di metri dal ligustro).
Dopo un'apertura di circa 6 m, per altro coperta da una fila “avanzata” di tre
piante da frutta a 4.5 – 5 m dal confine, la serie riprende con un secondo
lauroceraso, un terzo lauroceraso (a 1.5 m dal secondo) e una forsizia (a un
paio di metri dal terzo lauroceraso). Le quattro piante oggetto dell'appello
fanno parte di tale insieme. E si tratta di piante non cresciute spontaneamente,
bensì disposte lungo il confine con lo scopo di creare quel “folto schermo
divisorio” constatato dal Pretore. Del resto, anche le altre piante (che non
fanno parte della siepe) censite dal primo giudice si trovano distribuite sulla
sola fascia di terreno a confine con la particella n. 2364, mentre il
resto del terreno attiguo allo stabile dei convenuti è libero da vegetazione. Ciò
non è manifestamente dovuto a casualità.
c) Nella
sua perizia del 2 maggio 2002 il giardiniere __________ opina che solo il ligustro a foglie ovali si presta espressamente
per la creazione di siepi, mentre in concreto le altre piante “formano una
piantagione di schermo mista, che non veniva potata regolarmente all'infuori di
qualche taglio di ringiovanimento e il taglio dei rami sporgenti oltre il
confine”. A suo avviso “le piante lasciate crescere in questi anni liberamente
vennero piantate non con la funzione di siepe, ma come una cornice di
abbellimento con differenti cespugli ornamentali e piante da frutta” (referto,
risposta n. 1 in fine). Tale punto di vista non è sostenibile. Contrariamente a
quanto crede il perito, una siepe nel senso degli art. 139 e 140 LAC non deve
consistere necessariamente di arbusti che si adattino “espressamente” allo
scopo, ma può essere composta anche – come si è spiegato – di alberi d'alto
fusto. Giuridicamente poi non esiste alcuna “piantagione di schermo mista”: una
siepe è tale o non è tale. Se è tale, deve rispettare le norme sulle distanze e
le altezze previste dalla legge (anche se il proprietario si rifiuta di mondarla
ogni anno, in violazione dell'art. 140 cpv. 1 LAC, rispettivamente dell'art. 30
cpv. 3 del regolamento edilizio del Comune di __________). Se non è tale, le
singole piante devono rispettare le norme sulle distanze che le riguardano partitamente.
Si seguisse l'opinione del perito, un proprietario potrebbe piantare una siepe
e lasciarla crescere liberamente invocando la giustificazione dello “schermo
misto”, ciò che non sarebbe ammissibile. Quanto alle funzioni decorative evocate
dal perito, basta osservare le fotografie accluse all'appello per notare già di
primo acchito che la vegetazione in rassegna non ha nulla di ornamentale, ma
assolve la funzione di “folto schermo divisorio” constatata dal Pretore.
d) Accertato
che le quattro piante oggetto dell'appello sono parte di quanto sarebbe dovuta
essere una siepe, a ragione il Pretore ha ingiunto ai convenuti di attenersi
alle norme sulle distanze da confine (0.50 m) e sulle altezze (2 m) cui soggiacciono
le siepi nel regolamento edilizio comunale. Gli appellanti reputano
sproporzionato dover recidere alberi alti ormai 9 m (come il ligustro
giapponese e uno dei laurocerasi), ma di ciò possono solo rimproverare sé
medesimi, giacché il proprietario di una siepe non può invocare la sua propria
inadempienza nella manutenzione annua per mettere il vicino di fronte al fatto
compiuto. I convenuti insorgono anche contro l'ordine di arretrare il ligustro
giapponese a 50 cm dal confine, definendolo a sua volta sproporzionato; così
argomentando, essi dimenticano tuttavia che non esiste sanatoria in materia di
distanze da confine all'infuori della tolleranza decennale regolata dall'art.
160 LAC. La quale non si applica alle siepi, come sottolinea a ragione il
Pretore (Rep. 2000 pag. 175 n. 18). Gli appellanti censurano quest'ultima giurisprudenza,
menzionando il dissenso di Scolari
(op. cit., pag. 663 n. 1479), ma la questione è senza portata pratica, giacché in
concreto il ligustro giapponese non aveva dieci anni d'età nemmeno al momento
in cui il perito Benicchio ha stilato il proprio referto (tabella a pag. 4). Ne
segue che, in definitiva, né l'ordine di potatura né quello di arretramento
impartiti dal Pretore risultano criticabili. Onde l'inconsistenza dell'appello.
7. Si
aggiunga che l'esito del giudizio non cambierebbe neppure ove si considerassero
le quattro piante in contesa come estranee al concetto di siepe, seguendo la
tesi esposta dagli appellanti. Tanto per cominciare nessuna di tali piante aveva,
nemmeno al momento in cui il giardiniere __________ ha redatto la perizia,
dieci anni di età (referto, pag. 4), sicché la tolleranza dell'art. 160 LAC non
sarebbe entrata in linea di conto. Ogni pianta avrebbe dovuto rispettare perciò
le distanze enunciate dall'art. 30 del regolamento edilizio comunale, il quale
è così formulato:
¹ Giusta l'art. 16bis LE le distanze previste dalla LAC (art. 155
e 156) sono così modificate:
a) non
è permesso di piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non fruttiferi e
neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 6 m dalle abitazioni,
orti, giardini e vigne, e di 4 m dagli altri fabbricati e fondi coltivi;
b) gli
altri alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezzo fusto possono
essere piantati alla distanza minima di 3 m dalle abitazioni, orti, giardini e
vigne e di 2 m dagli altri fabbricati e fondi coltivi.
Per
Fatti
i peschi basta la distanza di 2 m.
c) per
il resto si applicano le distanze e le norme della LAC.
² Il Municipio può procedere a delle piantagioni osservando una distanza
di almeno 2.50 m dai caseggiati. Quelle esistenti potranno essere rinnovate anche
se si trovano a minor distanza.
³ Le piantagioni in genere e le siepi dovranno essere tagliate e
rimondate ogni anno, affinché siano conservate nelle distanze ed altezze
previste dal presente regolamento.
Il Municipio
può ordinare al proprietario il taglio delle siepi o dei rami che invadono
l'area pubblica.
Il
regolamento non enuncia criteri per distinguere tra “piante ornamentali di mezzo fusto” (cpv. 1
lett. b) e alberi di alto fusto (cpv. 1 lett. a). L'art.
30 testé citato ricalcando nella sua redazione gli art. 155 e 156 LAC, giova
ricorrere pertanto ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza in
relazione a questi due ultimi articoli. Ora, in una sentenza di principio emanata
il 16 giugno 1955 la Camera civile di appello ha stabilito che determinante per
distinguere “piante ornamentali
di mezz'asta” (art. 156 LAC) da alberi di alto fusto (art. 155 LAC) è l'altezza normalmente raggiungibile dalla pianta
nella zona in questione (consid. 6 pubblicato in: Rep. 1955 pag. 391; sentenza menzionata
anche da Scolari, op. cit., pag.
670 n. 1486 e pag. 671 n. 1487, oltre che da Jacomella/Lucchini,
op. cit., nota 1 di pag. 137). La “mezz'asta” è una
misura corta, valutabile in 2 o 3 m al massimo. Ne deriva – ad esempio – che una
palma suscettibile di crescere fino a 8 o 10 m d'altezza appartiene alla categoria
degli alberi d'alto fusto.
L'art. 30
del citato regolamento comunale non deroga invece all'art. 157 LAC, che
riguarda le distanze applicabili agli alberi da frutta di basso fusto e agli “arbusti ornamentali”. Nel solco della giurisprudenza evocata dianzi gli “arbusti ornamentali” si distinguono nondimeno dalle “piante ornamentali di mezz'asta” per il fatto di non eccedere normalmente, nella zona in cui crescono,
i 2 m d'altezza (Scolari, op.
cit., pag. 671 n. 1488). L'interpretazione dell'art. 157 LAC si scosta così da
quella che governa l'art. 892 del Codice civile italiano, secondo cui “agli arbusti non può applicarsi la distanza stabilita per gli alberi, ancorché i rami
attingano alle altezze previste per questi
ultimi” (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, Milano 1993, nota 1 in fine ad art. 892).
a) Il calicanto è di per sé un arbusto ornamentale. Potrebbe ricadere
quindi nelle previsioni dell'art. 157 LAC cui il regolamento edilizio del
Comune di __________ – come si è visto – non deroga. Sta di fatto che nel
Locarnese un simile vegetale può superare agevolmente 2 m d'altezza, ove appena
si consideri che quello in oggetto raggiungeva 3 m già al momento in cui lo ha
inventariato il perito __________ (referto, pag. 4). E un calicanto adulto può
raggiungere finanche i 5 m d'altezza (‹www.gemeinde.meran.bz.it/giardinerie/piante/p143.htm›).
Esso trascende perciò la categoria del mero “arbusto ornamentale”
nel senso dell'art. 157 LAC. Può essere equiparato solo a piante ornamentali di
mezz'asta, se non ad alberi d'alto fusto.
Il
ligustro giapponese e il lauroceraso sono piante ornamentali che possono eccedere
senza problemi, da parte loro, i
6 m d'altezza, tant'è che il ligustro giapponese e uno dei laurocerasi
censiti dal giardiniere __________ raggiungevano 9 m già al momento della
perizia (tabella a pag. 4). Esclusa la loro catalogazione come “arbusti ornamentali”, essi possono essere assimilati solo alle piante ornamentali di mezz'asta
o – molto più verosimilmente – agli alberi d'alto fusto.
b) Ne
segue che, si considerassero le quattro note piante come messe a dimora
singolarmente (estraniandole dal concetto di siepe), la situazione risulterebbe
addirittura più svantaggiosa per gli appellanti, i quali dovrebbero arretrare
tutte e quattro le piante – nell'ipotesi a loro più
favorevole (“piante ornamentali
di mezzo fusto”) – fino a 3 m
dal confine. L'art. 30 cpv. 1 lett. b del regolamento edilizio comunale prevede
infatti che le “piante
ornamentali di mezzo fusto” devono tenersi a 3 m da
Considerandi
“abitazioni, orti, giardini e vigne”. Trattandosi di
zone abitate, si considera “giardino” il terreno libero abitualmente attorno alla
casa (Scolari, op. cit., pag. 671
n. 1489). La distanza va misurata perciò dall'estremità del giardino fino al
centro del tronco alla base dell'albero (Scolari,
op. cit., pag. 672 n. 1490; Jacomella/Lucchini,
op. cit., pag. 140 in alto). Il metodo adottato dal Pretore nel caso del
frassino e degli alberi da frutta (consid. 7) – al cui proposito la sentenza non
è stata appellata – è doppiamente erroneo. Intanto perché alla distanza di
alberi d'alto fusto o da frutta si applica a __________ l'art. 30 del
regolamento edilizio comunale, non gli art. 155 e 156 LAC. In secondo luogo
perché la distanza minima va misurata non dalle abitazioni, ma – ove esista un terreno
circostante – dal confine del giardino. Se ne conclude che, comunque lo si
esamini, in materia di potatura e arretramento l'appello dei convenuti si
rivela privo di consistenza.
8.
I
convenuti lamentano inoltre che il termine di 40 giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza loro impartito dal Pretore per eseguire gli ordini di
potatura e di arretramento è irragionevole, sia perché le piante possono essere
mondate o spostate solo durante alcuni periodi dell'anno, sia perché l'attrice
nemmeno aveva chiesto l'assegnazione di un termine (art. 86 CPC). La doglianza non
manca di sorprendere ove appena si pensi che, non avesse il primo giudice
fissato un termine per il rispetto degli ordini, i convenuti dovrebbero ottemperare
al pronunciato – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – non 40 giorni,
ma immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Privo di qualsiasi
interesse giuridico, in proposito l'appello non merita ulteriore
approfondimento.
9.
Da ultimo gli appellanti insorgono contro il dispositivo della sentenza
impugnata sugli oneri processuali e le ripetibili (due terzi a carico dell'attrice, il resto a carico
loro, con diritto di riscuotere
un'indennità per ripetibili ridotte). Il Pretore ha motivato tale chiave
di riparto con l'argomento “che
in merito alle loro domande principale e subordinata, nel loro complesso, le
richieste petizionali risultano accolte in misura comunque limitata, sia per
quanto attiene al numero di piante interessate, sia per la misura dell'arretramento
imposto, sia per la proporzione della mondatura (sino a 2 m anziché sino a 1.25
m come postulato)”. Gli
appellanti
obiettano
che la controparte ha rifiutato in pendenza di causa una transazione proposta
dal Pretore (che anticipava ampiamente l'esito del giudizio), cagionando spese
frustranee, a cominciare da quelle peritali, per poi risultare “in pratica perdente su tutta la linea”. Chiedono perciò che la tassa di giustizia
(fr. 800.–) e le spese (fr. 13 237.70) siano addebitate
interamente all'attrice e che quest'ultima sia condannata a rifondere loro un'indennità
di fr. 2100.– per ripetibili.
a) Secondo
l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra
le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è soccombenza
reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può procedere a una suddivisione
(cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, a carico di chi le ha provocate
(cpv. 3). Nella fissazione e nella suddivisione delle spese e delle ripetibili
il primo giudice fruisce ad ogni modo di notevole latitudine, sicché il suo dispositivo
può essere appellato solo per eccesso o abuso di apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel caso in esame i convenuti criticano
l'operato del Pretore, ma non accennano a eccesso o abuso di sorta. Ciò
basterebbe per dichiarare l'appello carente di motivazione, e come tale irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
b) Si
volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte. Gli
appellanti non si confrontano – come detto – con la motivazione del Pretore
(sentenza impugnata, consid. 13). Rimproverano all'attrice di non avere accettato
la transazione proposta
dal Pretore in esito al sopralluogo del
10.
luglio 2001,
accordo che avrebbe permesso di comporre la lite evitando anni di processo. Il
fatto è che, contrariamente a quanto credono gli appellanti, una parte non può
essere sanzionata in materia di spese e ripetibili solo perché ha rifiutato di
transigere. Salvo estremi di temerarietà o di manifesta ingiustizia (art. 152
CPC), chi adisce un tribunale esercitando i suoi diritti assume la responsabilità
dei propri atti e risponderà per finire dei costi processuali secondo il
principio della soccombenza (sopra, lett. a). Non può tuttavia essere penalizzato
solo perché ha rifiutato un accordo e ha insistito per ottenere la sentenza. Affermare
il contrario significherebbe ledere la garanzia della via giudiziaria consacrata
dall'art. 29a Cost.
10.
Gli
oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono il precetto della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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