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Decisione

11.2004.11

Misure a protezione dell'unione coniugale

8 agosto 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i costi del procedimento rientrano nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC

(sentenza 5P.43/2001 del 15 mar­zo 2001, consid. 2 con rinvio a Hausheer/Reus­ser/ Geiser in:

Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15 ad art. 163 CC e a Stettler/Germani, Droit civil: effets

généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª edizione, pag. 65 n. 82).

Nella

fattispecie, come si vedrà in appresso (consid. 9), l'interessato non può sopperire

alle spese del processo con la sola indennità per ripetibili. Nel suo fabbisogno

minimo andava dunque considerata un'indennità congrua. Sta di fatto però che egli

non ha mai rivendicato nulla del genere. Ora, l'assistenza gratuita dello Stato

è puramente sussidiaria (Hausheer/Reus­ser/Geiser

op. cit., n. 15a ad art. 163 CC; Bräm,

op. cit., n. 138 ad art. 159 CC), nel senso che non spetta alla collettività farsi

carico di oneri processuali cui un coniuge è in grado di far fonte. Quanto al fatto che la decisione sull'assistenza giudiziaria sia

intervenuta solo con la decisione finale, l'interessato non pretende di averne

sollecitato l'evasione della richiesta. Comunque sia, si volesse anche

ammettere che il Segretario assessore ha statuito con ritardo, l'appellante non

potrebbe ricavarne a titolo di riparazione una prestazione positiva da parte

dello Stato come il conferimento dell'assistenza giudiziaria (cfr. DTF 129 V

422 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5P.44/2004 dell'8 luglio 2004 consid.

2). Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

9. L'appellante contesta infine la ripartizione degli oneri processuali

stabilita dal primo giudice e chiede di addebitarne sette noni alla moglie, con

obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 25 000.– a titolo di ripetibili. Ora,

secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare

all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Se vi è

soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può

ripartire parzialmente o per intero le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili

(cpv. 2). In concreto la moglie aveva finito per postulare, davanti al Segretario

assessore, l'affidamento di A__________, la disciplina del diritto di visita

paterno e un contributo alimentare per sé e la figlia di fr. 6100.– mensili. Da

parte sua il marito aveva rinunciato all'affidamento della figlia, ma

continuava a rifiutare qualsiasi contributo alimentare, salvo offrirne uno in

via subordinata di complessivi fr. 1441.– mensili. Il Segretario assessore ha

affidato la figlia alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e

ha obbligato quest'ultimo a versare contributi di mantenimento per complessivi

fr. 1700.– mensili. Si considerasse solo il contributo per moglie e figlia, il

marito risulterebbe soccombente per circa un quinto. Tenendo conto del

risultato finale, la sua soccombenza aumenterebbe, giacché la desistenza equivale

per principio a soccombenza. Dato nondimeno che nelle cause vertenti sul

diritto di famiglia si può prescindere, in caso di reciproca sconfitta, da una

suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili in virtù di

“giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità

(Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, n. 34 ad art. 148 CPC), il riparto degli oneri processuali deciso dal

primo giudice non configura eccesso né abuso del potere d'apprezzamento. Sfugge

come tale a censura.

10. Gli

oneri del giudizio attuale seguono a loro volta il principio della soccombenza (art.

148 cpv, 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata

indennità per ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa

non può essere accolta già per il fatto sin dall'inizio che l'appello

risultava senza

possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag),

mentre l'analoga domanda presentata dalla moglie il 1° aprile 2004 si rivela finanche

senza oggetto. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha effetto invero dalla

presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti

preliminari (art. 15 cpv. 1 Lag). La giurisprudenza relativa al vecchio diritto

seguiva – con rigore – il medesimo orientamento (Rep. 1994 pag. 385; RDAT

I-1996 pag. 306). In concreto la domanda è stata introdotta il 1° aprile 2004,

quasi due mesi dopo le osservazioni all'appello avversario. E dopo tale data il

patrocinatore dell'interessata non è più stato chiamato a svolgere alcuna

prestazione apprezzabile, essendo rimasto semplicemente in attesa dell'emanazione

del giudizio.

Considerandi

II. Sull'appello

(“ricorso”) di AO 1

11.

La

legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) si applica

solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag),

avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta

di assistenza è dell'11 gennaio 2001, sicché il “ricorso” in esame va trattato

– contrariamente da quanto reputa l'interessata – come appello, l'assistenza

giudiziaria soggiacendo al diritto previgente (art. 155 segg. vCPC). Ora, secondo

l'art. 158 cpv. 2 vCPC il Pretore che rifiutava il beneficio dell'assistenza

giudiziaria statuiva con decreto appellabile “nel termine ordinario” (art. 96

cpv. 4 CPC). E nelle procedure a tutela dell'unione coniugale rette – come si è

visto (sopra, consid. 1) –dalla procedura sommaria contenziosa di camera di

consiglio, il termine di appello è di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). In concreto

l'appellante stessa dichiara di avere ricevuto la decisione del Segretario

assessore il 23 gennaio 2004 (memoriale, pag. 2). Il termine di ricorso è

scaduto così il 2 febbraio 2004. Consegnato alla posta il 9 febbraio 2004, l'appello

si rivela quindi manifestamente tardivo e come tale irricevibile.

12.

Gli

oneri del “ricorso” seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC), mentre non è non è il caso di attribuire ripetibili, l'appello non essendo

stato intimato alla controparte, cui non ha provocato spese. Quanto alla

richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta già per il

fatto che l'appello risultava

senza possibilità di successo fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato oggetto d'intimazione.

III. Sui

rimedi giuridici

13.

In merito ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF calcolato sulla riduzione litigiosa supera la soglia dei fr.

30.

000.– per il ricorso in materia civile, ove

appena si capitalizzi il contributo in favore della moglie, che in difetto di

scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita. Quanto all'impugnabilità

della decisione in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione

incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – essa segue la via giudiziaria

dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11

maggio 2007, consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri di tale appello,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.

4. La domanda

di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 il 1° aprile 2004 è dichiarata

priva d'oggetto.

5. L'appello

di AO 1 è irricevibile.

6. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

7. La domanda

di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con l'appello è respinta.

8. Intimazione

a:

– ;

– ;

– , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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