11.2004.11
Misure a protezione dell'unione coniugale
8 agosto 2007Italiano25 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2004.11
Data decisione, Autorità:
08.08.2007, ICCA
Titolo:
Misure a protezione dell'unione coniugale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2004.11
Lugano
8 agosto 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2000.291
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 26 aprile 2000 da
AO 1 ora in
(attualmente patrocinata dall' RA 2 )
contro
AP 1 ora in
(patrocinato dall' RA 1 );
e nella causa DI.2000.293 (protezione dell'unione
coniugale) della medesima Pretura promossa con istanza del 26 aprile 2000 da AP
1 nei confronti di AO 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 3 febbraio 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 gennaio
2004, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 1°
aprile 2004 da AO 1;
4. Se
dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 9 febbraio 2004 presentato da AO 1
contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte del Segretario assessore;
5.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell'appello;
6. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1960), cittadini italiani, si sono sposati a __________
il 7 novembre 1997. Dal matrimonio è nata A__________, il 3 gennaio 1998.
Durante la vita in comune il marito era titolare di due ditte individuali: la __________,
attiva nella vendita di abiti con negozi a __________ e a __________, e la __________,
che svolgeva attività finanziaria e partecipativa nel relativo settore commerciale.
La moglie ha collaborato all'attività del marito, lavorando nel negozio di __________.
B. Il
26 aprile 2000 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per
ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio
familiare e l'affidamento della figlia A__________ (senza diritto di visita da
parte del padre), instando altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Lo stesso giorno AP
1 ha adito a sua volta il Pretore, postulando – previa concessione dell'assistenza
giudiziaria – l'assegnazione dell'abitazione familiare e l'affidamento della
figlia (riservato il diritto di visita della madre), con divieto alla moglie di
recarsi nei negozi della sua ditta a __________ o a __________. Il 5 maggio
2000 AO 1 ha chiesto che il marito versasse un contributo alimentare per lei e
la figlia di fr. 9000.– mensili. All'udienza dell'11 maggio 2000, indetta per
la discussione di tutte e tre le istanze, le parti hanno invitato il Segretario
assessore ad accertare la credibilità della figlia circa asseriti abusi subìti
dal genitore, hanno regolato il diritto di visita paterno e sono state
autorizzate a vivere separati. L'indagine peritale è stata affidata allo
psicologo __________, che il 19 luglio 2000 ha consegnato il suo referto,
completato il 18 giugno e il 5 ottobre 2001.
C. Nel
frattempo, con decreto cautelare del 30 giugno 2000 emesso senza contraddittorio
il Segretario assessore ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di
fr. 1800.– mensili per la moglie e di fr. 800.– mensili per la figlia. Alle
udienze del 17 luglio e 10 ottobre 2000, indette per il seguito della discussione,
le parti hanno sostanzialmente confermato le loro posizioni, il marito rifiutando
qualsiasi contributo, salvo offrirne uno in via subordinata di complessivi fr.
1441.– mensili. Con decreto cautelare del 2 gennaio 2001 il Segretario
assessore ha poi ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 600.–
mensili. L'11 gennaio 2001 AO 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Nella primavera del 2001 AP 1 ha ceduto le sue attività
commerciali. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 12 marzo 2002
le parti hanno riconfermato le loro domande. La moglie ha ridotto nondimeno a
complessivi fr. 6100.– mensili il contributo alimentare chiesto per sé e la
figlia.
D. Statuendo
con sentenza del 22 gennaio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato A__________ alla
madre (riservato il diritto di visita del padre), ha condannato AP 1 a versare
un contributo alimentare indicizzato per la moglie di fr. 485.05 mensili dal
luglio del 2000 al gennaio del 2004 e di fr. 452.40 mensili in seguito, oltre a
uno per A__________ di fr. 1224.95 mensili dal luglio del 2000 al gennaio del 2004
(assegni familiari compresi) e di fr. 1257.60 mensili dopo di allora (assegni
familiari compresi). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono
state poste per due quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico della
moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 3 febbraio 2004 nel
quale chiede – previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria – di sopprimere il contributo alimentare per
la moglie, di ridurre quello per la figlia a fr. 950.– mensili e di porre gli
oneri processuali a carico della moglie per sette noni, con obbligo per quest'ultima
di rifondergli fr. 25 000.– a titolo di ripetibili. Egli contesta altresì il diniego dell'assistenza
giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 23 febbraio 2004 AO 1 propone di respingere
l'appello. Il 1° aprile 2004 costei ha instato per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria in appello.
F. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AO 1 è insorta al Consiglio di moderazione
con un ricorso del 9 febbraio 2004 per ottenere il beneficio litigioso e la
riforma in tal senso del giudizio impugnato. Il memoriale, trasmesso alla
Camera civile di appello per competenza, non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: I. Sull'appello
di AP 1
1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei
fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La
sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2
CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è ricevibile.
2. All'appello
il convenuto acclude un conteggio della sua Cassa disoccupazione del dicembre
2003, una proposta di pagamento della Cassa disoccupazione e un estratto dell'Ufficio
esecuzioni di __________. A parte il fatto però che nelle protezioni dell'unione
coniugale non sono ammissibili nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), i primi due
documenti non giovano ai fini della sentenza già per il fatto che determinante per
l'accertamento del reddito dell'interessato non è l'indennità di disoccupazione
da lui percepita (sotto, consid. 5). Il terzo documento non è di migliore ausilio, giacché
l'eventuale indigenza dell'appellante non
incide sulla concessione dell'assistenza giudiziaria (consid. 8). Ciò posto, la sentenza va emanata sulla base del medesimo
materiale processuale vagliato dal Segretario assessore.
3. Litigioso è nella fattispecie il contributo alimentare per moglie e
figlia. Rilevato che la situazione lavorativa, finanziaria e patrimoniale dei
coniugi era molto fluida e confusa, il Segretario assessore ha ritenuto che
responsabile del mantenimento della famiglia fosse il marito. Visto che agli
atti v'è un coacervo di giustificativi, che l'attività commerciale del marito
era nel frattempo cessata, che costui era ancora alla ricerca di un lavoro e
che non spetta al giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale
inferire il reddito da un'intricata matassa di documenti, egli ha rinunciato ad
accertare il reddito effettivo, optando per la stima di un reddito ipotetico.
Ciò
premesso, sulla base degli unici dati fiscali egli ha stabilito le entrate del
marito in fr. 4200.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2490.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr.
1000.–, premio della cassa malati fr. 240.–, imposte stimate fr. 150.–). Per
quel che è della moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr.
1900.– mensili, corrispondenti alle indennità giornaliere percepite dall'assicurazione
contro la disoccupazione, e il fabbisogno minimo in fr. 2501.– (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 1000.–, premio
della cassa malati fr. 251.–). Quanto alla figlia A__________, il di lei
fabbisogno in denaro è stato determinato in fr. 1490.– mensili fino al 6° anno
di età e in fr. 1640.– mensili in seguito. Constatato un ammanco, il Segretario
assessore ha ridotto proporzionalmente i contributi per moglie e figlia,
fissandoli per la prima in fr. 485.05 mensili dal luglio del 2000 al gennaio
del 2004 e in fr. 452.40 mensili in seguito, per la seconda in fr. 1224.95
mensili dal luglio del 2000 al gennaio del 2004 (assegni familiari compresi) e in
fr. 1257.60 mensili dopo di allora (assegni familiari compresi).
4. Ove
sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno
dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale
“stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176
cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo di calcolo si
applichi a tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”.
Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa
Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i
fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà
(sentenza del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 maggio
2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre
2003, consid. 2.1). In caso di ammanco il debitore del
contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo
(DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii; 131 III 59 consid. 3 con rimandi). Il
Segretario assessore si è dipartito – correttamente – dai medesimi criteri (sentenza
impugnata, pag. 5).
5. L'appellante
rimprovera anzitutto al Segretario assessore di
avergli imputato un reddito potenziale di fr. 4200.– mensili. Afferma che “nel caso di specie agli atti (lett. agosto
2003, prodotto ma che non risulta rubricato nell'inc. DI.2000.291) vi è la situazione
del signor AP 1 in data agosto 2003 nella quale fa stato di una disoccupazione
che corre dal gennaio 2003 e prece-denti introiti per lavori svolti da aprile a settembre 2001 (fr.15 500.–) e da aprile a novembre 2002 (fr. 40 000.–), ciò che non permette
di giungere alla conclusione che l'appellante non abbia fatto tutto ciò che era
in suo potere per rimediare alla chiusura dei negozi. È pertanto il reddito
conseguito nell'intero periodo che va preso in considerazione per poi
sostituirlo da quello erogato nel gennaio 2003 dalla disoccupazione. Esso doveva
tener conto in ogni caso della situazione aggiornata, ovvero da quella che risulta
comunicata in data 20 agosto 2003 in uno con la nota professionale di fr. 33 311.05” (appello, pag. 4). Chiede pertanto di fissare
il suo guadagno in fr. 3700.– mensili.
a) Per
principio il reddito di una parte con obblighi di mantenimento è quello effettivo.
Se tuttavia, dando prova di buona volontà, essa avrebbe la ragionevole possibilità
di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a
con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto.
Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la
formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato
del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito
virtuale non ha, per altro, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
b) Nella
fattispecie l'appellante è stato titolare dal 1996, rispettivamente dal 1999,
fino alla primavera del 2001 delle ditte individuali __________ e __________
(doc. I e L). Quanto al reddito, dalla tassazione 1999/2000 risulta un reddito aziendale
di fr. 50 000.– (doc. 12). Dai bilanci e dai conti economici delle due ditte si
evince inoltre che il
31 dicembre 1999 la prima azienda presentava un utile, prima di prelevamenti
privati, di fr. 43 560.– e la seconda una perdita di fr. 157.50. Dagli aggiornamenti al
31 agosto 2000 emerge dipoi un utile di fr. 32 338.90 per la prima ditta e
una perdita di fr. 1268.04 per la seconda (doc. 16). L'interessato, dal canto
suo, ha sempre dichiarato di avere conseguito da tale attività un reddito di fr.
4166.– mensili (istanza del 16 aprile 2000, pag. 6; riassunto scritto del 17
luglio 2007, pag. 2). Cedute le ditte nella primavera del 2001, della sua situazione
poco o nulla è dato di sapere. L'interessato indica di avere lavorato tra l'aprile
e il settembre del 2001 per la Immobiliare __________ di __________ guadagnando
fr. 3100.– mensili, tra l'aprile e il novembre del 2002 per la __________ di __________
guadagnando fr. 5000.– mensili e di avere riscosso dal gennaio del 2003 in poi indennità
di disoccupazione (autocertificazione dell'agosto 2003, nel fascicolo “corrispondenza”).
c) Ciò
posto, il convenuto non avendo più alcuna attività, la questione è di sapere
quale reddito egli potrebbe ragionevolmente e concretamente conseguire dando
prova di buona volontà (sopra, consid. a). Il Segretario assessore ha stimato tale
reddito in fr. 4200.– mensili, corrispondenti a quanto fiscalmente accertato in
relazione ai periodi precedenti. L'appellante asserisce di essere un soggetto ormai
escluso dal mondo del lavoro, ma a torto. Certo, egli non esercita più alcuna
attività lucrativa dal gennaio del 2003 e nulla di preciso si conosce circa la
sua formazione professionale. È pacifico tuttavia che, oltre ad avere operato
nel settore fiduciario, almeno come venditore nel settore dell'abbigliamento egli
ha maturato un'esperienza pluriennale. Ammettere che un uomo di trentaquattro
anni (al momento della decisione del Segretario assessore), senza documentate affezioni
fisiche o psichiche suscettibili di limitarne la capacità lucrativa non sia
più in grado di svolgere il benché minimo lavoro significherebbe –
sostanzialmente – consentire a un coniuge di abdicare senza conseguenze alle
responsabilità assunte con il matrimonio. Nulla induce a ritenere in concreto,
per lo meno a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure
a protezione dell'unione coniugale, che compiendo un ragionevole sforzo egli
non possa reperire un'attività acconcia. È possibile che egli non ritrovi un
lavoro identico al precedente, ma l'esigenza di sostenere debitamente la
famiglia (art. 163 cpv. 1 CC) prevale in ogni modo sulla libera scelta della
professione (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3).
d) Si
aggiunga che nella fattispecie l'interessato non risulta nemmeno avere condotto
con metodo e impegno ricerche idonee a reperire una nuova attività. È vero che
l'assicurazione contro la disoccupazione compie determinate verifiche. A
prescindere dal fatto però che il giudice civile non è vincolato agli
accertamenti dell'autorità amministrativa, il diritto di famiglia e l'assicurazione
contro la disoccupazione perseguendo scopi diversi (RDAT II-1999 pag. 246 n.
67). Un conto è essere “alla ricerca di un impiego” e un altro è dar prova di
meritevole impegno. La situazione generale sul mercato non appare per altro proibitiva
e nelle circostanze particolari l'appellante non può presumersi un disoccupato
cronico.
e)
Quanto al reddito di fr. 4200.– netti mensili stimato dal Segretario assessore,
esso appare alla sua portata, né l'appellante pretende il contrario. È del
resto quanto egli ha sempre dichiarato di ritrarre dalle sue attività
commerciali (istanza del 16 aprile 2000, pag. 6; riassunto scritto del 17 luglio
2007, pag. 2). Le indennità di disoccupazione (fr. 3700.– mensili) poco giovano,
poiché determinante non è quanto un coniuge riceve come disoccupato, ma quanto
egli può guadagnare esercitando un'attività professionale. Tutto ciò senza considerare
che nel 2002 l'interessato ha ammesso di avere finanche guadagnato fr. 5000.– sull'arco
di nove mesi (autocertificazione dell'agosto 2003, nel fascicolo “corrispondenza”). In definitiva, per lo meno nel quadro di un giudizio sommario,
nella fattispecie la valutazione del primo giudice inerente al reddito
ipotetico resiste alla critica.
6. Per quel che riguarda il reddito della moglie, l'appellante sostiene
che alle indennità di disoccupazione (fr. 2350.– mensili) vanno aggiunti fr. 1500.–
mensili per la locazione di un appartamento a __________. L'argomentazione non
può essere condivisa. Intanto l'interessato non spiega come mai le indennità di
disoccupazione ammonterebbero a fr. 2350.– mensili quando dai conteggi agli
atti esse risultano di fr. 1900.– mensili o poco più (indennità giornaliera di
fr. 101.60 per 21.7 giorni di lavoro medi con le usuali deduzioni, compresa l'imposta alla
fonte: doc. OOO, PPP e QQQ). Certo, sul formulario “reddito personale” presentato il 19 giugno 2002 la moglie ha indicato un reddito da
lavoro di fr. 2600.– mensili lordi (doc. SSS), tuttavia essa è tassata alla fonte,
sicché il reddito netto, corrispondente alle indennità di disoccupazione,
ammonta a circa fr. 1900.– mensili. Quanto alla pretesa di conteggiare una
pigione, oltre a non renderne verosimile l'ammontare, l'appellante adduce una
tesi nuova e come tale improponibile (sopra, consid. 2). Per di più, sul bene
in questione grava dal 1985 un usufrutto a vita in favore dei suoceri (doc. 2.3
allegato al doc. RRR). Su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile
per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv.
5).
7. Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che
gli si riconosca una locazione di fr. 1200.– mensili e un onere fiscale di fr.
210.– mensili. I due temi vanno trattati separatamente.
a) Per quel che riguarda la locazione, non è invero dato di capire il
rinvio alla sentenza emessa il 29 dicembre 1999 da questa Camera (inc.
11.1999.41), nell'ambito della quale si era ritenuta adeguata, per una persona
sola nel Mendrisiotto, una pigione con spese accessorie di fr. 1100.– mensili. Di
fronte alla mancata indicazione di un canone effettivo, in concreto il primo
giudice ha riconosciuto al marito una spesa di fr. 1000.–, identica a quella
riconosciuta alla moglie. Del resto, dandosi un coniuge solo, il costo dell'alloggio va commisurato a quello che si riconoscerebbe
nelle circostanze specifiche a una persona singola che viva per conto proprio
(criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale:
sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile
2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti).
L'interessato non pretende che a Lugano gli sia impossibile trovare, per sé
solo, un alloggio da fr. 1000.– mensili. Insufficientemente motivata, la sua
doglianza non merita quindi ulteriore disamina.
b) Quanto all'onere fiscale, l'appellante invoca la tassazione 1999/2000
(doc. N), trascurando però che questa non tiene conto della deducibilità dei
contributi alimentari in favore di moglie e figlio per complessivi fr. 1710.–
mensili. A parte ciò, le imposte non vanno considerate nel fabbisogno minimo di
debitori che non siano in grado di far fronte interamente ai loro obblighi di
mantenimento (DTF 126 III 356, 127 III 70). Non avrebbe senso, in effetti,
diminuire un contributo di mantenimento in favore dei figli dell'importo dovuto
allo Stato per le imposte e chiamare poi lo Stato a sovvenzionare l'ammanco dei
figli. E siccome nel caso in esame il fabbisogno della moglie e della figlia è
largamente scoperto, l'importo di fr. 150.– ammesso dal primo giudice nel
fabbisogno minimo dell'interessato risulta finanche generoso. Ne discende che pure
su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
8. L'appellante
si duole che non gli sia stata conferita l'assistenza giudiziaria, negatagli
dal Segretario assessore per avere omesso di postulare una provvigione ad
litem, rammentando che nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non
esiste l'istituto della provvigione di causa. A giusto titolo (RtiD I-2004 pag.
596 n. 79c). Certo, anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione
coniugale una parte può essere tenuta a finanziare le spese legali e
giudiziarie cui l'altra parte deve far fronte. Data la natura del
procedimento, tuttavia, ciò non può avvenire a titolo di anticipo. Nel quadro
di tali procedure il giudice decide con la sentenza finale, statuendo sugli
oneri processuali e le ripetibili, chi sia chiamato a sopportare le spese e in
che proporzione (sentenza del Tribunale federale 5P.43/2001 del 15 marzo 2001,
consid. 2 con rinvio a Bräm in:
Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC). Dovesse una
simile procedura rivelarsi troppo laboriosa perché l'istante possa attendere il
dispositivo finale sulle spese e le ripetibili, il giudice può tenere conto
delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo alimentare (art. 176 cpv.
1 n. 1 CC; cfr. DTF 114 II 25 in alto). In materia di protezione dell'unione
coniugale il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che
Fatti
i costi del procedimento rientrano nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC
(sentenza 5P.43/2001 del 15 marzo 2001, consid. 2 con rinvio a Hausheer/Reusser/ Geiser in:
Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15 ad art. 163 CC e a Stettler/Germani, Droit civil: effets
généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª edizione, pag. 65 n. 82).
Nella
fattispecie, come si vedrà in appresso (consid. 9), l'interessato non può sopperire
alle spese del processo con la sola indennità per ripetibili. Nel suo fabbisogno
minimo andava dunque considerata un'indennità congrua. Sta di fatto però che egli
non ha mai rivendicato nulla del genere. Ora, l'assistenza gratuita dello Stato
è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser
op. cit., n. 15a ad art. 163 CC; Bräm,
op. cit., n. 138 ad art. 159 CC), nel senso che non spetta alla collettività farsi
carico di oneri processuali cui un coniuge è in grado di far fonte. Quanto al fatto che la decisione sull'assistenza giudiziaria sia
intervenuta solo con la decisione finale, l'interessato non pretende di averne
sollecitato l'evasione della richiesta. Comunque sia, si volesse anche
ammettere che il Segretario assessore ha statuito con ritardo, l'appellante non
potrebbe ricavarne a titolo di riparazione una prestazione positiva da parte
dello Stato come il conferimento dell'assistenza giudiziaria (cfr. DTF 129 V
422 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5P.44/2004 dell'8 luglio 2004 consid.
2). Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.
9. L'appellante contesta infine la ripartizione degli oneri processuali
stabilita dal primo giudice e chiede di addebitarne sette noni alla moglie, con
obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 25 000.– a titolo di ripetibili. Ora,
secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può
ripartire parzialmente o per intero le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili
(cpv. 2). In concreto la moglie aveva finito per postulare, davanti al Segretario
assessore, l'affidamento di A__________, la disciplina del diritto di visita
paterno e un contributo alimentare per sé e la figlia di fr. 6100.– mensili. Da
parte sua il marito aveva rinunciato all'affidamento della figlia, ma
continuava a rifiutare qualsiasi contributo alimentare, salvo offrirne uno in
via subordinata di complessivi fr. 1441.– mensili. Il Segretario assessore ha
affidato la figlia alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e
ha obbligato quest'ultimo a versare contributi di mantenimento per complessivi
fr. 1700.– mensili. Si considerasse solo il contributo per moglie e figlia, il
marito risulterebbe soccombente per circa un quinto. Tenendo conto del
risultato finale, la sua soccombenza aumenterebbe, giacché la desistenza equivale
per principio a soccombenza. Dato nondimeno che nelle cause vertenti sul
diritto di famiglia si può prescindere, in caso di reciproca sconfitta, da una
suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili in virtù di
“giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità
(Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, n. 34 ad art. 148 CPC), il riparto degli oneri processuali deciso dal
primo giudice non configura eccesso né abuso del potere d'apprezzamento. Sfugge
come tale a censura.
10. Gli
oneri del giudizio attuale seguono a loro volta il principio della soccombenza (art.
148 cpv, 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa
non può essere accolta già per il fatto sin dall'inizio che l'appello
risultava senza
possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag),
mentre l'analoga domanda presentata dalla moglie il 1° aprile 2004 si rivela finanche
senza oggetto. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha effetto invero dalla
presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti
preliminari (art. 15 cpv. 1 Lag). La giurisprudenza relativa al vecchio diritto
seguiva – con rigore – il medesimo orientamento (Rep. 1994 pag. 385; RDAT
I-1996 pag. 306). In concreto la domanda è stata introdotta il 1° aprile 2004,
quasi due mesi dopo le osservazioni all'appello avversario. E dopo tale data il
patrocinatore dell'interessata non è più stato chiamato a svolgere alcuna
prestazione apprezzabile, essendo rimasto semplicemente in attesa dell'emanazione
del giudizio.
Considerandi
II. Sull'appello
(“ricorso”) di AO 1
11.
La
legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) si applica
solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag),
avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta
di assistenza è dell'11 gennaio 2001, sicché il “ricorso” in esame va trattato
– contrariamente da quanto reputa l'interessata – come appello, l'assistenza
giudiziaria soggiacendo al diritto previgente (art. 155 segg. vCPC). Ora, secondo
l'art. 158 cpv. 2 vCPC il Pretore che rifiutava il beneficio dell'assistenza
giudiziaria statuiva con decreto appellabile “nel termine ordinario” (art. 96
cpv. 4 CPC). E nelle procedure a tutela dell'unione coniugale rette – come si è
visto (sopra, consid. 1) –dalla procedura sommaria contenziosa di camera di
consiglio, il termine di appello è di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). In concreto
l'appellante stessa dichiara di avere ricevuto la decisione del Segretario
assessore il 23 gennaio 2004 (memoriale, pag. 2). Il termine di ricorso è
scaduto così il 2 febbraio 2004. Consegnato alla posta il 9 febbraio 2004, l'appello
si rivela quindi manifestamente tardivo e come tale irricevibile.
12.
Gli
oneri del “ricorso” seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), mentre non è non è il caso di attribuire ripetibili, l'appello non essendo
stato intimato alla controparte, cui non ha provocato spese. Quanto alla
richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta già per il
fatto che l'appello risultava
senza possibilità di successo fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato oggetto d'intimazione.
III. Sui
rimedi giuridici
13.
In merito ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna
sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF calcolato sulla riduzione litigiosa supera la soglia dei fr.
30.
000.– per il ricorso in materia civile, ove
appena si capitalizzi il contributo in favore della moglie, che in difetto di
scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita. Quanto all'impugnabilità
della decisione in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione
incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – essa segue la via giudiziaria
dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11
maggio 2007, consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri di tale appello,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
3. La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.
4. La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 il 1° aprile 2004 è dichiarata
priva d'oggetto.
5. L'appello
di AO 1 è irricevibile.
6. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
7. La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con l'appello è respinta.
8. Intimazione
a:
– ;
– ;
– , .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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