Lexipedia

Decisione

11.2004.110

diritto di visita durante il fine settimana e le vacanze

3 novembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 37.2004/R.8.2004

(filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli

enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

CO 2

(patrocinato dall' RA 2 )

a

AP 1

(patrocinata dall' RA 1 )

riguardo al figlio Y__________ (1998);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 6 settembre 2004 presentato da AP 1contro la decisione emessa il

2 agosto 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle

tutele;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria

contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1(1962) ha dato alla luce il 26 giugno 1998 il figlio Y__________,

che è stato riconosciuto da CO 2(1957). Il 24 luglio 1998 l'allora Delegazione

tutoria di __________ ha approvato un contratto fra genitori che disciplinava

il contributo alimentare del padre in favore del figlio, con relativo diritto

di visita ogni secondo fine settimana. Tale contributo è poi stato aumentato in

esito a un'azione promossa da AP 1davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Città, la causa essendo terminata il 12 dicembre 2001 per accordo fra

le parti. Il 28 maggio 2003 CO 2si è rivolto all'autorità tutoria di __________,

ove si erano trasferiti nel frattempo madre e figlio, per ottenere la custodia

e l'autorità parentale su Y__________. Con decisione del 29 agosto 2003 tale autorità

ha fissato il diritto di visita di lui ogni quindici giorni, dal sabato mattina

alle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00. Per il resto, gli atti

sono poi stati trasmessi alla Commissione tutoria regionale 11, madre e figlio

avendo nuovamente cambiato domicilio.

B. All'udienza

del 7 gennaio 2004 dinanzi all’autorità tutoria CO 2 ha confermato le proprie

richieste, ribadite con lettera dell'8 gennaio 2004. AP 1, sentita il 21

gennaio 2004, ha manifestato timori quanto alla capacità del padre di

soccorrere il figlio – affetto da “diabete mellito di tipo 1” – durante

l'esercizio del diritto di visita, paventando anche una sottrazione del

bambino. Con decisione del 28 gennaio 2004 la Commissione tutoria regionale ha

confermato il diritto di visita stabilito dall'autorità tutoria di __________

(“un fine settimana ogni due, sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore

19.00, il tutto conformemente alle esigenze del bambino”). La Commissione

tutoria non ha riscosso oneri né ha attribuito ripetibili.

C. Contro

la decisione appena citata CO 2 è insorto il 9 febbraio 2004 alla Sezione degli

enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, rivendicando la custodia e

l'autorità parentale sul figlio. In subordine egli ha chiesto un diritto di visita

così articolato:

– un fine settimana (dal venerdì alle ore

18.00 alla domenica sera alle ore 18.00), da esercitare ogni due fine settimana

alternati;

– tre

settimane consecutive durante il periodo estivo e una settimana durante le

vacanze di Natale, rispettivamente alternativamente una settimana durante le

vacanze di Pasqua.

AP

1ha proposto di respingere il ricorso. Analoga conclusione ha formulato la

Commissione tutoria regionale.

D. Statuendo il 2 agosto 2004 limitatamente al diritto di visita,

l'autorità di vigilanza ha disciplinato tale diritto come segue, salvo diverso

accordo tra genitori:

– un

fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera

alle ore 18.00;

– quattro

settimane di vacanze l'anno, non consecutive.

Non

sono stati riscossi oneri né sono state attribuite ripetibili.

E. Il 6

settembre 2004 AP 1ha impugnato con appello la decisione predetta, postulandone

– previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma nel senso di vedere

ripristinata la regolamentazione del diritto di visita adottata dalla Commissione

tutoria regionale. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese

quelle che disciplinano il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC),

sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,

dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art.

307.

segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. In concreto il

termine di ricorso è cominciato a decorrere il 16 agosto 2004, dopo la fine

delle ferie giudiziarie, e sarebbe scaduto il 5 settembre 2004, giorno festivo.

Esso si è protratto così al successivo lunedì 6 settembre 2004 (art. 131 cpv. 3

CPC). Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

I

genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché

il figlio minorenne hanno reciprocamente il dirit-to di conservare le relazioni

personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tanto il padre

quanto la madre può pretendere inoltre che il suo diritto all'esercizio delle

relazioni personali sia regolato (art. 273 cpv. 3 CC). Decisivo per la

concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio,

inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale.

L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo

conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di

lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo,

della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai

genitori me­desimi, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I,

2ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451

consid. 3b con rinvio). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù

del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né

alle dichiarazioni delle parti né alle prove offerte (DTF 122 III 408 consid.

3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).

3.

Trattandosi

di ragazzi in età scolastica, nel Cantone Ticino il diritto di visita abituale

comprende ormai un fine settimana su due, più una settimana a Natale, una

settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio a

Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (I CCA, sentenza inc.

11.2003.61

del 14 aprile 2004, consid. 3 e 8). Nella Svizzera romanda la prassi

è di lasciare che il figlio trascorra dal genitore non affidatario un fine

settimana su due e la metà di tutte le vacanze scolastiche (DTF 123 III 450

consid. 3a). Nella Svizzera tedesca si è affermato recentemente un uso analogo,

sempre che il diritto di visita non sia litigioso (Schwenzer, op. cit., n. 15 ad art. 273 CC con richiami).

La

tendenza attuale è in sostanza, a livello svizzero, quella di trattare

paritariamente i genitori per rapporto al loro tempo libero. Ove sorgano

litigi, il diritto di visita è generalmente limitato, anche per evitare al

figlio conflitti di lealtà. Nella Svizzera tedesca esso può ridursi, nel caso

di bambini piccoli, sino a due mezze giornate mensili e, nel caso di ragazzi in

età scolastica, sino a un fine settimana ogni mese, più due o tre settimane di

vacanza (Schwenzer, loc. cit. con

riferimenti). Tali criteri costituiscono, con ogni evidenza, orientamenti di

principio: il diritto di visita va poi disciplinato in ogni singolo caso

secondo le particolarità della fattispecie, ponderando i vari elementi cui si è

accennato nel considerando che precede.

4.

In

concreto la Commissione tutoria regionale non aveva ritenuto di dover

modificare l'assetto del diritto di visita stabilito dall'analoga autorità di __________,

limitato a “un fine settimana ogni due (sabato e domenica) dalle ore 10.00 alle

ore 19.00”. L'autorità di vigilanza, confrontata con la richiesta del padre che

desiderava cominciare il diritto di visita il venerdì sera, non ha ravvisato

invece “elementi che depongano per il bene di Y__________a favore del venerdì o

del sabato”. “Non appaiono nemmeno – essa ha continuato – elementi oggettivi

che facciano propendere per l'una o per l'altra soluzione (ad esempio eventuali

impegni dei genitori o del figlio il venerdì sera o il sabato mattina)”. Ricordato

che “il diritto del genitore non affidatario tende vieppiù ad allargarsi”, essa

ha lasciato così la cadenza quindicinale degli incontri, ma ha anticipato

l'inizio delle visite alle ore 18.00 del venerdì sera (sino alle ore 18.00

della domenica), con riferimento alla più aggiornata giurisprudenza di questa

Camera (sentenza inc. 11.2003.61 del 14 aprile 2004, citata al consid. 3).

5.

L'appellante

non si confronta con la motivazione addotta dall'autorità di vigilanza né

discute la giurisprudenza della Camera. Si limita ad affermare che tutto quanto

può essere riconosciuto nella fattispecie al padre del bambino è “il diritto di

visita stabilito dall'autorità tutoria di __________, poi confermato da quella

di Losone”, ma non spiega perché. Insufficientemente motivato, al proposito

l'appello si dimostra finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5). Si aggiunga che dagli atti non emergono im­pedimenti

– o anche solo inconvenienti – all'inizio delle visite quindicinali il venerdì

sera alle ore 18.00. Del resto l'appellante non adduce o tanto meno documenta

ragioni mediche atte a confortare un'evenienza del genere. Nel segno di un più

stretto e proficuo rapporto personale tra padre e figlio, che risponde al bene

del bambino, il diritto di visita quindicinale va pertanto tutelato nella sua

forma più estesa.

6.

Analogo

principio vale per quanto attiene al diritto di visita durante le vacanze. Questa

Camera ha già avuto modo di ritenere consueto, come detto (consid. 3), che il

figlio trascorra dal genitore non affidatario una settimana a Natale, una

settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio a

Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive. Ispirandosi a tale

principio l'autorità di vigilanza ha accordato al padre, durante le vacanze, un

diritto di visita di quattro settimane l'anno. Il bambino non risultando avere

mai trascorso un periodo di ferie con il genitore, essa ha reputato opportuno

evitare nondimeno che tali settimane siano trascorse consecutivamente.

L'appellante critica l'opinione dell'autorità di vigilanza, sostenendo che, in

ragione della malattia di cui soffre il figlio deve rimanere costantemente

sotto la sua stretta osservazione per le cure del caso. Al padre essa rimprovera

inoltre di avere “sempre esercitato il suo diritto di visita a suo piacimento e

con estrema irregolarità”, il che costituirebbe “un trauma per il figlio”, ne

minerebbe la “già fragile salute, come pure la serenità e la tranquillità” che

lei “cerca di assicurargli con la sua costante presenza”.

Ora,

dagli atti non consta che la malattia di cui soffre Y__________ imponga la costante

e ininterrotta presenza della madre. In un certificato del 9 aprile 2003 il

dott. __________ha attestato per vero che il bambino è affetto da “diabete

mellito di tipo 1” e “reagisce in maniera marcata” a “ogni forma di stress sia

fisico e soprattutto psicologico”, non senza soggiungere che ciò “è tipico per

la sua malattia e per la sua età”. A quel momento il pediatra proponeva di

sospendere gli incontri con il padre per almeno due mesi, al fine di garantire

al bambino un periodo di tranquillità e di stabilità emotiva. Non risulta

tuttavia che tale raccomandazione sia ancora attuale, né l'appellante si oppone

alla cadenza quindicinale delle visite fissata dalla Commissione tutoria. Da un

certificato medico rilasciato il 13 settembre 2003 dalla dott. __________

risulta poi che il padre è una persona istruita, dal profilo teorico e pratico,

sul modo di procedere nel caso in cui il figlio denoti una crisi. L'appellante

critica lo stile di vita di CO 2 e l'irregolarità degli incontri fra lui e

figlio, ma ciò non basta per restringere il diritto di visita abitualmente

riconosciuto. Decisivo non è invero il comportamento del genitore, ma il bene

del figlio, il quale ha il diritto anch'egli a relazioni personali adeguate. E

nulla muta, sotto questo profilo, che la giovane età abbia impedito l'audizione

del bambino. Se ne conclude che, manifestamente infondato, l'appello è

destinato all'insuccesso.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non

essendo stato oggetto d'intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza

giudiziaria davanti alla Camera, essa non può essere accolta. Il beneficio

dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone che per il richiedente la procedura non sia

sfornita di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto

l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio (art. 14

cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato notificato alle controparti. Della

difficile situazione in cui versa l'appellante si tiene conto, in ogni modo,

contenendo per quanto possibile la tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la

tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza

sulle tutele;

Commissione tutoria regionale 11, Losone.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster