11.2004.110
diritto di visita durante il fine settimana e le vacanze
3 novembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2004.110
Data decisione, Autorità:
03.11.2004, ICCA
Titolo:
diritto di visita durante il fine settimana e le vacanze
DIRITTO DI VISITA
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 cpv. 1 CC
art. 273 cpv. 3 CC
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
art. 309 cpv. 5 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.110
Lugano
3 novembre 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 37.2004/R.8.2004
(filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
CO 2
(patrocinato dall' RA 2 )
a
AP 1
(patrocinata dall' RA 1 )
riguardo al figlio Y__________ (1998);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 settembre 2004 presentato da AP 1contro la decisione emessa il
2 agosto 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria
contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1(1962) ha dato alla luce il 26 giugno 1998 il figlio Y__________,
che è stato riconosciuto da CO 2(1957). Il 24 luglio 1998 l'allora Delegazione
tutoria di __________ ha approvato un contratto fra genitori che disciplinava
il contributo alimentare del padre in favore del figlio, con relativo diritto
di visita ogni secondo fine settimana. Tale contributo è poi stato aumentato in
esito a un'azione promossa da AP 1davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città, la causa essendo terminata il 12 dicembre 2001 per accordo fra
le parti. Il 28 maggio 2003 CO 2si è rivolto all'autorità tutoria di __________,
ove si erano trasferiti nel frattempo madre e figlio, per ottenere la custodia
e l'autorità parentale su Y__________. Con decisione del 29 agosto 2003 tale autorità
ha fissato il diritto di visita di lui ogni quindici giorni, dal sabato mattina
alle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00. Per il resto, gli atti
sono poi stati trasmessi alla Commissione tutoria regionale 11, madre e figlio
avendo nuovamente cambiato domicilio.
B. All'udienza
del 7 gennaio 2004 dinanzi all’autorità tutoria CO 2 ha confermato le proprie
richieste, ribadite con lettera dell'8 gennaio 2004. AP 1, sentita il 21
gennaio 2004, ha manifestato timori quanto alla capacità del padre di
soccorrere il figlio – affetto da “diabete mellito di tipo 1” – durante
l'esercizio del diritto di visita, paventando anche una sottrazione del
bambino. Con decisione del 28 gennaio 2004 la Commissione tutoria regionale ha
confermato il diritto di visita stabilito dall'autorità tutoria di __________
(“un fine settimana ogni due, sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore
19.00, il tutto conformemente alle esigenze del bambino”). La Commissione
tutoria non ha riscosso oneri né ha attribuito ripetibili.
C. Contro
la decisione appena citata CO 2 è insorto il 9 febbraio 2004 alla Sezione degli
enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, rivendicando la custodia e
l'autorità parentale sul figlio. In subordine egli ha chiesto un diritto di visita
così articolato:
– un fine settimana (dal venerdì alle ore
18.00 alla domenica sera alle ore 18.00), da esercitare ogni due fine settimana
alternati;
– tre
settimane consecutive durante il periodo estivo e una settimana durante le
vacanze di Natale, rispettivamente alternativamente una settimana durante le
vacanze di Pasqua.
AP
1ha proposto di respingere il ricorso. Analoga conclusione ha formulato la
Commissione tutoria regionale.
D. Statuendo il 2 agosto 2004 limitatamente al diritto di visita,
l'autorità di vigilanza ha disciplinato tale diritto come segue, salvo diverso
accordo tra genitori:
– un
fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera
alle ore 18.00;
– quattro
settimane di vacanze l'anno, non consecutive.
Non
sono stati riscossi oneri né sono state attribuite ripetibili.
E. Il 6
settembre 2004 AP 1ha impugnato con appello la decisione predetta, postulandone
– previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma nel senso di vedere
ripristinata la regolamentazione del diritto di visita adottata dalla Commissione
tutoria regionale. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese
quelle che disciplinano il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC),
sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele,
dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art.
307.
segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. In concreto il
termine di ricorso è cominciato a decorrere il 16 agosto 2004, dopo la fine
delle ferie giudiziarie, e sarebbe scaduto il 5 settembre 2004, giorno festivo.
Esso si è protratto così al successivo lunedì 6 settembre 2004 (art. 131 cpv. 3
CPC). Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
I
genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché
il figlio minorenne hanno reciprocamente il dirit-to di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tanto il padre
quanto la madre può pretendere inoltre che il suo diritto all'esercizio delle
relazioni personali sia regolato (art. 273 cpv. 3 CC). Decisivo per la
concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio,
inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale.
L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo
conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di
lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo,
della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai
genitori medesimi, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I,
2ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451
consid. 3b con rinvio). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù
del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né
alle dichiarazioni delle parti né alle prove offerte (DTF 122 III 408 consid.
3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).
3.
Trattandosi
di ragazzi in età scolastica, nel Cantone Ticino il diritto di visita abituale
comprende ormai un fine settimana su due, più una settimana a Natale, una
settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio a
Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (I CCA, sentenza inc.
11.2003.61
del 14 aprile 2004, consid. 3 e 8). Nella Svizzera romanda la prassi
è di lasciare che il figlio trascorra dal genitore non affidatario un fine
settimana su due e la metà di tutte le vacanze scolastiche (DTF 123 III 450
consid. 3a). Nella Svizzera tedesca si è affermato recentemente un uso analogo,
sempre che il diritto di visita non sia litigioso (Schwenzer, op. cit., n. 15 ad art. 273 CC con richiami).
La
tendenza attuale è in sostanza, a livello svizzero, quella di trattare
paritariamente i genitori per rapporto al loro tempo libero. Ove sorgano
litigi, il diritto di visita è generalmente limitato, anche per evitare al
figlio conflitti di lealtà. Nella Svizzera tedesca esso può ridursi, nel caso
di bambini piccoli, sino a due mezze giornate mensili e, nel caso di ragazzi in
età scolastica, sino a un fine settimana ogni mese, più due o tre settimane di
vacanza (Schwenzer, loc. cit. con
riferimenti). Tali criteri costituiscono, con ogni evidenza, orientamenti di
principio: il diritto di visita va poi disciplinato in ogni singolo caso
secondo le particolarità della fattispecie, ponderando i vari elementi cui si è
accennato nel considerando che precede.
4.
In
concreto la Commissione tutoria regionale non aveva ritenuto di dover
modificare l'assetto del diritto di visita stabilito dall'analoga autorità di __________,
limitato a “un fine settimana ogni due (sabato e domenica) dalle ore 10.00 alle
ore 19.00”. L'autorità di vigilanza, confrontata con la richiesta del padre che
desiderava cominciare il diritto di visita il venerdì sera, non ha ravvisato
invece “elementi che depongano per il bene di Y__________a favore del venerdì o
del sabato”. “Non appaiono nemmeno – essa ha continuato – elementi oggettivi
che facciano propendere per l'una o per l'altra soluzione (ad esempio eventuali
impegni dei genitori o del figlio il venerdì sera o il sabato mattina)”. Ricordato
che “il diritto del genitore non affidatario tende vieppiù ad allargarsi”, essa
ha lasciato così la cadenza quindicinale degli incontri, ma ha anticipato
l'inizio delle visite alle ore 18.00 del venerdì sera (sino alle ore 18.00
della domenica), con riferimento alla più aggiornata giurisprudenza di questa
Camera (sentenza inc. 11.2003.61 del 14 aprile 2004, citata al consid. 3).
5.
L'appellante
non si confronta con la motivazione addotta dall'autorità di vigilanza né
discute la giurisprudenza della Camera. Si limita ad affermare che tutto quanto
può essere riconosciuto nella fattispecie al padre del bambino è “il diritto di
visita stabilito dall'autorità tutoria di __________, poi confermato da quella
di Losone”, ma non spiega perché. Insufficientemente motivato, al proposito
l'appello si dimostra finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
combinato con il cpv. 5). Si aggiunga che dagli atti non emergono impedimenti
– o anche solo inconvenienti – all'inizio delle visite quindicinali il venerdì
sera alle ore 18.00. Del resto l'appellante non adduce o tanto meno documenta
ragioni mediche atte a confortare un'evenienza del genere. Nel segno di un più
stretto e proficuo rapporto personale tra padre e figlio, che risponde al bene
del bambino, il diritto di visita quindicinale va pertanto tutelato nella sua
forma più estesa.
6.
Analogo
principio vale per quanto attiene al diritto di visita durante le vacanze. Questa
Camera ha già avuto modo di ritenere consueto, come detto (consid. 3), che il
figlio trascorra dal genitore non affidatario una settimana a Natale, una
settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio a
Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive. Ispirandosi a tale
principio l'autorità di vigilanza ha accordato al padre, durante le vacanze, un
diritto di visita di quattro settimane l'anno. Il bambino non risultando avere
mai trascorso un periodo di ferie con il genitore, essa ha reputato opportuno
evitare nondimeno che tali settimane siano trascorse consecutivamente.
L'appellante critica l'opinione dell'autorità di vigilanza, sostenendo che, in
ragione della malattia di cui soffre il figlio deve rimanere costantemente
sotto la sua stretta osservazione per le cure del caso. Al padre essa rimprovera
inoltre di avere “sempre esercitato il suo diritto di visita a suo piacimento e
con estrema irregolarità”, il che costituirebbe “un trauma per il figlio”, ne
minerebbe la “già fragile salute, come pure la serenità e la tranquillità” che
lei “cerca di assicurargli con la sua costante presenza”.
Ora,
dagli atti non consta che la malattia di cui soffre Y__________ imponga la costante
e ininterrotta presenza della madre. In un certificato del 9 aprile 2003 il
dott. __________ha attestato per vero che il bambino è affetto da “diabete
mellito di tipo 1” e “reagisce in maniera marcata” a “ogni forma di stress sia
fisico e soprattutto psicologico”, non senza soggiungere che ciò “è tipico per
la sua malattia e per la sua età”. A quel momento il pediatra proponeva di
sospendere gli incontri con il padre per almeno due mesi, al fine di garantire
al bambino un periodo di tranquillità e di stabilità emotiva. Non risulta
tuttavia che tale raccomandazione sia ancora attuale, né l'appellante si oppone
alla cadenza quindicinale delle visite fissata dalla Commissione tutoria. Da un
certificato medico rilasciato il 13 settembre 2003 dalla dott. __________
risulta poi che il padre è una persona istruita, dal profilo teorico e pratico,
sul modo di procedere nel caso in cui il figlio denoti una crisi. L'appellante
critica lo stile di vita di CO 2 e l'irregolarità degli incontri fra lui e
figlio, ma ciò non basta per restringere il diritto di visita abitualmente
riconosciuto. Decisivo non è invero il comportamento del genitore, ma il bene
del figlio, il quale ha il diritto anch'egli a relazioni personali adeguate. E
nulla muta, sotto questo profilo, che la giovane età abbia impedito l'audizione
del bambino. Se ne conclude che, manifestamente infondato, l'appello è
destinato all'insuccesso.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, l'appello non
essendo stato oggetto d'intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria davanti alla Camera, essa non può essere accolta. Il beneficio
dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone che per il richiedente la procedura non sia
sfornita di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto
l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato notificato alle controparti. Della
difficile situazione in cui versa l'appellante si tiene conto, in ogni modo,
contenendo per quanto possibile la tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
–
Commissione tutoria regionale 11, Losone.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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