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Decisione

11.2004.111

Protezione dell'unione coniugale

23 ottobre 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AP 1

3. All'appello il convenuto acclude copia di una lettera del 24 giugno

2004 inviata dall'Ufficio esazione e condoni alla moglie per quanto riguarda il

conguaglio d'imposta 2003. Successivamente egli ha trasmesso l'atto di nascita,

l'atto di riconoscimento del figlio M__________ e la tassazione del 2004. Nelle

protezioni del­l'unione coniugale tuttavia non sono ammissibili nuovi argomenti

o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004

pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in

materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice

ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della

decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere

non si ravvisano nella fattispecie. La sentenza va emanata pertanto sulla base

del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore.

4. L'appellante

contesta il metodo per il calcolo del contributo alimentare cui ha fatto capo il

Pretore, asserendo che in esito al divorzio la moglie probabilmente non riceverà

nulla, sicché il giudice non poteva esimersi dal valutare la privilegiata situazione

logistica di lei, il tenore di vita relativamente modesto da lei condotto e la circostanza

che durante la vita in comune i coniugi destinassero una cospicua parte dei redditi

al risparmio.

a) Il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale rimane

competente a statuire sull'assetto della vita separata fino alla litispendenza

dell'azione di divorzio, anche se la sua decisione interviene in seguito (DTF

129 III 62 consid. 3 con riferimenti). Una volta pendente la causa di stato le

misure intese a organizzare la vita separata competono al giudice del divorzio,

unico abilitato a emanare misure prov­visionali in virtù dell'art. 137 cpv. 2

CC (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c con­sid. 7). Nella fattispecie il Pretore avrebbe

dunque potuto statuire, come giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale,

solo fino all'29 luglio 2004. Ciò non toglie che le misure a protezione dell'unione

coniugale ordinate prima di una causa di divorzio rimangono in vigore finché

non siano sostituite da misure provvisionali a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC

(DTF 129 III 61 consid. 2 con richiami; Deschenaux/Stei­nauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna

2000, pag. 324 n. 789). L'assetto da lui stabilito continua così

a esplicare i suoi effetti anche dopo l'introduzione della domanda di divorzio.

b) Ove

sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno

dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce

i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176

cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale

metodo di calcolo si applichi a tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi

provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento

della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio –

sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito

complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza

a metà (sentenza del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 maggio

2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1).

Certo, qualora non ci si debba più attendere una ripresa della

comunione domestica i parametri dell'art. 125 CC vanno pon­derati già

prima dello scioglimento del matrimonio, almeno per quanto attiene alla ripresa

o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge

professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (DTF 130 III 541

consid. 3.2, 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c).

Ciò non significa tuttavia che ci si debba scostare dal metodo di calcolo

descritto, tanto meno ove si pensi che fino allo scioglimento del matrimonio

continua a sussistere il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163

CC (v. RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). L'impro­babilità

di una riconciliazione, in altri termini, non giustifica per

ciò solo la soppressione di qualsiasi contributo, l'art. 125 CC concretando non

solo il cosiddetto principio del clean break, ma anche quello della solidarietà (sentenza del Tribunale

federale 5P.345/2005 del 23 dicembre 2005, consid. 4.2.1).

c) È

vero che il metodo appena citato non deve condurre a una ridistribuzione del

patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso

non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i

coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma

ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio. Inoltre

il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio –

dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune.

Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come

ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente

parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo

raggiunta o superata (come quella di acquistare una casa). Comunque sia, spetta

al coniuge che propone di derogare al riparto paritario dell'eccedenza rendere

verosimili i motivi che giustifichino simili estremi (RtiD I-2007 pag. 738

consid. 4b e 744 consid. 2b).

d) In

concreto l'appellante sostiene che durante la vita comune lui e la moglie hanno

sempre destinato una quota ragguardevole dei loro redditi al risparmio, e segnatamente

all'ammortamento del debito ipotecario acceso per la costruzione della casa, edificata

nel 1996. Ora, che tra la fine del 1997 e gli inizi del 2001 i coniugi abbiano

proceduto ad ammortamenti per fr. 2510.– mensili è senz'altro possibile. A

parte il fatto però che tale fatto non basta per derogare al noto metodo di

calcolo (degli ammortamenti si terrebbe conto inserendo il relativo ammontare

nel fabbisogno minimo dell'uno o dell'altro coniuge), dal 1° luglio 2002 tale

finalità è ormai superata, giacché sul mutuo di fr. 389 950.20 “non vanno [più] effettuati

ammortamenti” (doc. H). Su questo punto l'appello si rivela destituito di ogni

consistenza.

e) Secondo

il convenuto la moglie beneficia di una situazione logistica privilegiata, poiché

occupa da sé sola l'intera abitazione di __________, mentre lui condivide con

altre due persone un appartamento condominiale di quattro locali e mezzo. Egli

soggiunge che la casa in questione ha un valore locativo di almeno fr. 3073.–

mensili, il quale, dedotto l'onere ipotecario effettivo, dà l'equivalente di un

reddito netto di fr. 968.– che in ogni caso va detratto dal contributo

alimentare.

In

linea di principio la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il

diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo

permet­tano – il tenore di vita precedente. Nella fattispecie si conviene che

l'abitazione coniugale era occupata, durante la vita in comu­ne, da due persone,

mentre ora l'istante ne fruisce per sé sola. Resta il fatto che al marito il

Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo una spesa per l'alloggio di fr.

1600.– mensili, mentre nel proprio fabbisogno minimo la moglie si è vista riconoscere

solo l'onere ipotecario di fr. 1395.– mensili. Quanto al valore locativo di fr. 3073.– mensili adombrato dall'appellante, esso si àncora a

valori prettamente teorici d'indole fiscale (memoriale conclusivo del 24 agosto

2004, pag. 6 in alto), ma all'atto pratico non ridonda all'istante alcun vantaggio

pecuniario e non è quindi d'interesse per il bilancio familiare (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004, con­sid. 4). Si aggiunga che

l'istante occupa la casa unifamiliare per sé sola, ma che l'appellante si è

visto riconoscere per sé solo un appartamento di 4 locali e mezzo di 131 m² (doc. B). Che egli divida tale alloggio

con la nuova amica, il figlio di lei e il figlio da lei avuto è una scelta

soggettiva e unilaterale,

estranea

all'attuale procedura. Anche su questo punto l'appello si

rivela così destinato all'insuccesso.

5. Sempre

per quel che è del contributo alimentare dovuto alla moglie, l'appellante

ne critica la decorrenza retroattiva dal 1° aprile 2003, affermando che il Pretore ha trascurato un chiaro accordo stipulato dai coniugi

nel marzo del 2002 sull'entità del contributo e rispettato da entrambi fino al

dicembre del 2003. Egli si duole inoltre che il primo giudice abbia fissato il

contributo per il 2003 sulla base del reddito da lui conseguito nel 2004 e rileva

che, obbligandolo a erogare una rendita retroattiva, si disconoscono gli oneri

fiscali da lui versati alla moglie in base al noto accordo. Infine l'appellante

rimprovera al primo giudice di non avere spiegato come sia giunto all'importo

di fr. 900.– mensili inseriti nel fabbisogno minimo di lui a titolo di imposte.

a)

L'art. 173 cpv. 3 CC abilita il richiedente ex lege a

postulare prestazioni pecuniarie “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”.

Non incombe quindi al giudice motivare la retroattività del contributo

assegnato, se non ove il convenuto sostenga – ad esempio – di

avere già adempiuto l'obbligo per il passato o pretenda che la

richiesta intempestiva della controparte denoti una tacita rinuncia al

contributo per il lasso di tempo anteriore al­l'istanza (Hasenböhler in: Basler Kommentar, ZGB

I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 173 CC). In concreto è pacifico che nel marzo del

2002 i coniugi hanno stipulato un accordo secondo cui il marito avrebbe stanziato

alla moglie fr. 1200.– mensili (doc. 2; v. anche conclusioni dell'istante, del

24 agosto 2004, pag. 8 n. 7.3). Tale intesa è stata rispettata fino al dicembre

del 2003. Considerato che nulla impedisce ai coniugi di intendersi sul rispettivo

contributo al bilancio familiare (art. 163 cpv. 2 CC), anche in caso di separazione

di fatto (Deschenaux/Stei­nauer/Baddeley,

op. cit., pag. 226 segg. n. 491 segg.), nulla

giustificava che il Pretore statuisse sul contributo alimentare fin dal 1° aprile

2003. Ne si può dire, a un sommario esame come quello che presiede all'esame di

misure protettrici dell'unione coniugale, che tale accordo fosse – in quelle

circostanze – manifestamente inadeguato. Ciò posto, il contributo alimentare in

favore della moglie va stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2004.

b) Quanto

al reddito dell'appellante, nel caso di lavoratori dipen­denti decisivo è, di

regola, quello netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595

n. 78c). Se però il contri­buto alimentare si riferisce a periodi antecedenti l'emanazione

del giudizio e la situazione finanziaria dei coniugi si è modificata in maniera

rilevante nel frattempo, occorre distinguere i vari periodi e fissare il

contributo in modo differenziato sulla base della situazione effettiva di

ciascuno di essi (sentenza del Tribunale federale 5A­_62/2007 del 24 agosto

2007, consid. 7.2.1 con richiami). Nel caso specifico il contributo litigioso

decorre dal 1° gennaio 2004. Il relativo ammontare va calcolato così sulla base

di quanto l'appellante ha guadagnato in quell'anno, sicché le censure mosse in

proposito alla sentenza impugnata cadono nel vuoto.

c) Il

primo giudice ha riconosciuto nel fabbisogno del convenuto un carico fiscale di

fr. 900.– (come per l'istante), “ritenuto che dall'imponibile del marito potrà

essere dedotto quanto da lui versato alla moglie a titolo di contributo

alimentare, con la conseguenza che i coniugi si troveranno su un piano di parità”

(sentenza impugnata, consid. 7). Con tale motivazione l'appellante non tenta

nemmeno di confrontarsi. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si dimostra

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si rilevi

ad ogni buon conto che, comunque sia, davanti al Pretore il convenuto aveva inserito

nel proprio fabbisogno minimo un onere tributario, appunto, di fr. 900.–

mensili (risposta del 27 aprile 2004, pag. 8). Mal si comprende pertanto come

egli possa criticare il primo giudice.

6. L'appellante

chiede, in via subordinata, di ridurre il contributo litigioso a fr. 500.–

mensili dal 1° aprile 2004. La richiesta manca tuttavia della benché minima motivazione.

Ancora una volta il memoriale disattende così i requisiti formali dell'art. 309

cpv. 2 lett. f CPC (combinato con il cpv. 5) e si rivela già di primo acchito

irricevibile.

Considerandi

II. Sull'appello

di AO 1

7.

L'appellante

chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo da fr. 4147.– a fr. 4390.–

mensili per tenere conto delle spese di manutenzione immobiliare (fr. 100.–) e delle

spese mediche non coperte dalla cassa malati (fr. 83.–). Le due rivendicazioni vanno

esaminate singolarmente.

a) Il costo di fr. 100.– mensili asseritamente destinato alla manutenzione

della casa non trova alcun riscon­tro agli atti (motivo per cui non era stato

riconosciuto dal Pretore). L'appellante ribadisce che la manutenzione di un

edificio rappresenta una spesa ineluttabile, tanto che il fisco medesimo ammette

deduzioni fisse, senza necessità di puntuale giustificazione. Così

argomentando, essa dimentica tuttavia che il giudice civile però non è

vincolato a deduzioni fiscali non rese verosimili (da ultimo: I CCA sentenza

11.2005.165

del 10 aprile 2007, consid. 4d). Quand'anche poi i costi di

manutenzione immobiliare siano notori (art. 184 cpv. 3 CPC) e ammontassero in

concreto a fr. 1200.– annui, nulla rende verosimile che l'appellante se ne sia

fatta carico personalmente. Su questo punto il giudizio impugnato risulta

quindi ineccepibile.

b) Il

Pretore non ha riconosciuto le spese mediche non coperte dalla cassa malati che

l'istante faceva valere, reputandole trascurabili e comprese quindi nel minimo

di base del diritto esecutivo. L'appellante obietta che l'importo preteso corrisponde

alla franchigia legale di fr. 300.– annui e alla partecipazione alle spese

mediche per il tetto massimo di fr. 700.– annui, sicché rientra nelle spese da

riconoscere co­me supplemento al minimo esistenziale del diritto esecutivo. L'assunto

è parzialmente fondato. Dai rendiconti della cassa malati si desume in effetti che

l'interessata partecipa ai costi sanitari sopportando le spese documentate

(doc. NN1–4). I certificati

medici agli atti attestano inoltre la necessità di cure e trattamenti regolari nell'ambito

di una situazione clinica “ormai cronicizzata” (doc. G, U, OO1–2, UU, VV). In simili circostanze si

giustifica perciò di riconoscere un disborso mensile pari alla franchigia

legale (fr. 300.– annui) e all'importo massimo della partecipazione alle spese

(fr. 700.– annui; art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal; RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c).

Non può essere riconosciuto invece l'importo mensile di fr. 60.– per cure

dentarie, trattamento che non risulta essere stato reso verosimile come terapia

costante. Il fabbisogno minimo dell'appellante risulta così, in definitiva, di

fr. 4230.– mensili.

8.

L'appellante

chiede di accertare il fabbisogno minimo del marito in fr. 3195.– mensili,

riducendo il minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 775.– mensili a

causa della coabitazione con P__________ (metà dei fr. 1550.– mensili che la

tabella dei minimi di esistenza ai fini del diritto esecutivo riconosce nel

caso di “due persone adulte che formano una durevole comunione domestica”) e il

costo dell'alloggio a fr. 950.– mensili per lo stesso motivo. L'assunto non può

essere seguito. Per giurisprudenza invalsa questa Camera non calcola il

fabbisogno minimo di un coniuge convivente dimezzando il minimo di fr. 1550.–

mensili e le spese di alloggio, ma riconoscendo al coniuge il fabbisogno minimo

che potrebbe esporre se vivesse per conto proprio, le

sue scelte personali di vita non riguardando l'altro

coniuge (RtiD 2004-II pag. 562 consid. 8a e pag. 583 consid. 5a; I-2006 pag.

667). Altri Cantoni seguono una prassi diversa. A parte

il fatto però che l'esistenza di un concubinato ancora non giustifica necessariamente

un riparto delle spese a metà fra i concubini (ZBJV 3/1997 pag. 170), la giurisprudenza di questa Camera è stata definita “corretta e per nulla arbitraria” dal Tribunale

federale (5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio nota alla

patrocinatrice dell'appellante). Non soccorre dunque ragione per scostarsene.

9.

Secondo

l'appellante il reddito del marito ammonta in realtà a fr. 8002.– mensili,

poiché l'indennità per la disoccupazione (1%) e quella per l'assicurazione

infortuni (0.910%) vanno prelevate solo fino a uno stipendio massimo assicurato

di fr. 106 800.– annui. Il Pretore ha calcolato invece il reddito di fr. 7913.–

mensili fondandosi sul conteggio paga del gennaio 2004, senza tenere conto che gli

oneri predetti non gravano l'intero stipendio annuo. La doglianza è provvista

di buon diritto. L'art. 3 cpv. 2 LADI (RS 837.0) prevede

che l'aliquota di contribuzione è il 2% del guadagno massimo mensile assicurato

determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ovvero fr.

106.

800.–

(art. 22 cpv. 1 OAINF: RS 832.202). Anche i premi dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni non professionali

sono fissati in per mille del medesimo guadagno (art. 92 LAINF: RS 832.20). In

concreto risulta dalla distinta paga del novembre 2003 che, in effetti, il

datore di lavoro ha prelevato il “contributo AD” e l'“infortu­nio

extra-professionale” non sul salario lordo di fr. 15 847.– (com­prensivo dell'intera

tredicesima), ma solo su fr. 13

990.

– (doc. 19). A un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale la tesi dell'appellante

appare quindi verosimile, tanto più che nel 2004 il reddito lordo del marito è

aumentato (doc. BB). Del resto, di fronte a un calcolo preciso e fondato su

norme di legge come quello esposto dall'istante, spettava pur sempre al convenuto

formulare con un minimo di precisione la sua contestazione, non limitarsi a richiamare

genericamente il calcolo del Pretore, che aveva sorvolato il problema. Ne deriva,

in ultima analisi, che il reddito del marito va accertato in fr. 8000.–

mensili.

10.

Da

tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e

delle uscite familiari:

reddito del marito fr.

8.

000.—

reddito

della moglie fr. 4 849.—

fr.

12.

849.— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 4 170.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 4 230.—

fr.

8.

400.— mensili.

eccedenza fr.

4.

449.― mensili

metà

eccedenza fr. 2 224.50

mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

4170.

– + fr. 2224.50 fr. 6 394.50

mensili

e

deve versare alla moglie

fr.

4230.

– + fr. 2224. 50 ./. fr. 4849.– fr. 1 605.50 mensili,

arrotondati

a fr. 1 605.––

mensili.

Ne discende che l'appello di AO 1 dev'essere accolto entro tali

limiti.

III. Sulle

spese e le ripetibili

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). Il marito si vede respingere pressoché interamente il proprio

appello, accolto solo – parzialmente – sulla decorrenza dell'obbligo

alimentare. Appare così giustificato rinunciare alla riscossione dell'esigua

quota dei costi teoricamente da porre a carico della moglie, cui andranno rifuse

adeguate ripetibili. Per quel che concerne l'istante, essa ottiene sì un aumento

del contributo alimentare, ma di soli fr. 85.– mensili, di modo che appare equo

imporle sei settimi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla

controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. Non è il caso invece di

modificare il dispositivo sugli oneri di prima sede, l'attuale riforma non

incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

IV. Sui

rimedi giuridici di diritto federale

12.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF supera abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un

eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la differenza

tra i contributi alimentari ancora litigiosi in questa sede (fr. 1020.–

mensili in relazione all'appello del marito, fr. 624.– mensili in relazione

a quello della moglie), che in difetto di scadenze prevedibili va calcolata –

nel dubbio – a vita.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso

che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è tenuto

a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo

alimentare di fr. 1605.– mensili dal 1° gennaio 2004.

Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è

confermata.

II. Gli oneri

dell'appello di AP 1, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1600.–

per ripetibili.

III. Gli

oneri dell'appello di AO 1, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 370.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

420.–

sono

posti per sei settimi a carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, al quale l'appellante

rifonderà fr. 1400.– per ripetibili ridotte.

IV. Intimazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Cemera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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