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Decisione

11.2004.112

azione possessoria rivolta agli occupanti di due appartamenti e chiedente lo sgombero immediato

30 settembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.972 (azione

possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con

istanza del 23 agosto 2004 da

AO1

(patrocinati

dall' RA1 )

contro

AP2 AP3;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 13 settembre 2004 presentato da AP6 e AP6, AP4, AP1, AP2 e AP3

contro la sentenza emessa il 9 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3;

2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO1 ed AO1 si sono aggiudicati ai pubblici incanti il 6 luglio 2004,

nell'ambito di una procedura esecutiva contro AP6, AP4 e __________, la

particella n. 781 RFD di __________, comproprietà degli escussi in ragione di

un terzo ciascuno. Il trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro

fondiario il 19 luglio 2004 ed è stato comunicato ai nuovi proprietari

dall'Ufficio di esecuzione di Lugano il 26 luglio 2004.

B.

Il 23 agosto 2004 AO1 ed AO1 hanno intentato

un'azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,

perché fosse ingiunto a AP6 e alla moglie AP6, a AP4 e alla moglie AP1, come

pure ai figli AP2 (1998) e AP3 (2000) – sotto comminatoria dell'art. 292 CP

di liberare immediatamente gli appartamenti da loro occupati. Alla discussione

del 7 settembre 2004 sono comparsi unicamente AP6 e AP4, i quali hanno proposto

di respingere l'istanza con l'argomento che gli istanti erano d'accordo di

esaminare con loro la possibilità di stipulare un contratto di locazione. AO1

ed AO1 anno contestato l'asserto, ribadendo le loro domande di giudizio. Non è

stata chiesta l'assunzione di prove.

C.

Con sentenza del 9 settembre 2004 il

Pretore, accertato come i convenuti non avessero reso verosimile un valido

titolo per rimanere nell'immobile, ha accolto l'istanza e ordinato ai convenuti

di liberare lo stabile entro 20 giorni, sotto la comminatoria dell'esecuzione

effettiva (art. 490 CPC). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–,

sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli

istanti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.– per ripetibili.

D.

Contro la sentenza appena citata AP6, AP4, AP1,

AP2 e AP3 sono insorti con appello del 13 settembre 2004 per ottenere che –

conferito all'appello effetto sospensivo – la sentenza del Pretore sia

“revocata” o, in subordine, sia accordato loro un termine di sei mesi dalla

sentenza d'appello per sgomberare lo stabile. L'appello non è stato intimato a AO1

ed AO1.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore statuisce su un'azione possessoria con la procedura

contenziosa di camera di consiglio (art. 374 CPC con rinvio agli art. 361

segg.). La sua sentenza è quindi appellabile senza riguardo al valore litigioso

(I CCA, sentenze del 26 settembre 1991 in re S., consid. 6 e del 19 dicembre

2002.

in re C., consid. 1). È vero che in concreto AP6 e AP1 non si sono

presentate all'udienza del 7 settembre 2004 davanti al Pretore, lasciandosi precludere

dalla lite. Ciò non impedisce loro tuttavia di appellare (Anastasi, Il sistema dei mezzi

d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 128,

n. 8.1.4 con richiami; Rep. 1969 pag. 286 consid. 7A), sempre che non contestino

– come nel caso specifico – i fatti allegati dagli istanti (art. 169 cpv. 1 in

fine CPC per analogia). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

L'appello

è un rimedio giuridico di carattere riformatorio, in fatto e in diritto. Chi appella

non può quindi limitarsi a richieste di mera indole cassatoria, ma deve formulare

le proprie conclusioni di merito (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 13 ad art. 309). Nella misura in cui gli appellanti

si limitano a postulare, in concreto, la “revoca” della sentenza impugnata, ci

si potrebbe interrogare pertanto sulla ricevibilità del gravame (art. 309 cpv.

5.

CPC). Dall'insieme del memoriale si può desumere tuttavia che con tale

domanda i convenuti intendono ottenere la riforma della sentenza impugnata nel

senso di vedere respinta l'istanza avversaria. Seppure impreciso, l'appello può

pertanto ritenersi ammissibile anche nella richiesta principale.

3.

Gli

istanti hanno introdotto un'azione possessoria con generico rinvio agli art.

926.

segg. CC, senza indicare se si trattasse di un'azione di reintegra (art.

927.

cpv. 1 CC) o di manutenzione (art. 928 cpv. 1 CC). La distinzione non è

senza rilievo, poiché nell'ipotesi di un'azione di manutenzione il convenuto

non ha alcuna possibilità di opporre un proprio diritto prevalente: la sola

turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza basta a giustificare

l'accoglimento dell'azione (Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 101, n. 365). In concreto

l'eventualità di un'azione di manutenzione appare nondimeno esclusa, giacché

gli istanti non lamentano una semplice turbativa del possesso, bensì la vera e

propria impossibilità di disporre degli appartamenti occupati dai convenuti.

Tanto in un'azione di reintegra quanto in un'azione di manutenzione, per

converso, il possessore deve avere reclamato immediatamente, appena conosciuto

l'atto di violenza e l'autore di esso (art. 929 cpv. 1 CC). Inoltre l'azione

dev'essere intentata entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla

spogliazione o dalla turbativa, anche se il possessore ha avuto conoscenza più

tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC).

4.

Le

azioni possessorie competono anche al possessore indiretto che intende procedere

contro il possessore diretto, a condizione che il problema di sapere se sia

dato un “atto di illecita violenza” non dipenda da questioni di diritto legate

a un eventuale rapporto giuridico instauratosi fra le parti (Stark in: Berner Kommentar,

edizione, note 56 segg. all'introduzione degli art. 926–929 CC; Steinauer, op. cit., pag. 92, n. 331

con richiami e pag. 97, n. 353a; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P.,

consid. 3, 5 e 6; Baurecht 1995 pag. 43, n. 36). Questa Camera ha già avuto

modo di giudicare ricevibile, quindi, un'azione di reintegra promossa dal

possessore indiretto contro il possessore diretto allorché nessun

negozio giuridico era mai sorto fra l'uno e l'altro (Rep. 1996 pag. 187, 1978

pag. 295; I CCA: sentenza del 2 novembre 1998 in re Z.; del 22 ottobre 1993 in

re A.; del 31 gennaio 1991 in re M.). Nella fattispecie il problema è di sapere

anzitutto, perciò, se fra le parti sussista un contratto qualsiasi.

5.

I

convenuti medesimi ammettono che con gli istanti non è mai sorto alcun negozio

giuridico. Subito dopo l'asta pubblica del luglio 2004 sarebbero intervenuti –

a loro dire – “contatti” in vista di giungere alla firma di un contratto di

locazione, ma senza esito. Né risulta che gli istanti abbiano mai dato la

benché minima assicurazione sul fatto che avrebbero tollerato la presenza dei

convenuti nell'immobile dopo l'aggiudicazione all'asta (sicché mal si comprende

il rimprovero di malafede loro rivolto nell'appello). Ora, non ravvisandosi

alcun nesso contrattuale fra le parti, nemmeno per atti concludenti, l'azione

di reintegra di AO1 e AO1 è proponibile. Ciò premesso, occorre verificarne la

tempestività.

6.

Si

è detto che le azioni possessorie soggiacciono a un duplice limite di tempo

(art. 929 CC): anzitutto gli istanti devono avere reclamato “immediatamente”;

inoltre essi devono avere promosso causa entro un anno dalla spogliazione

(sopra, consid. 3). Tali condizioni, che vanno esaminate d'ufficio (Rep. 1987

pag. 209 consid. 1, 1985 pag. 307 consid. 1), sono date nella fattispecie. Gli

istanti si sono aggiudicati l'immobile ai pubblici incanti (art. 656 cpv. 2 CC)

il 6 luglio 2004. Il trapasso di proprietà è stato iscritto nel registro

fondiario il 19 luglio 2004 (doc. B) e materialmente gli istanti hanno potuto

prendere possesso del bene solo in quel momento (doc. B: verbale d'incanto dei

fondi, clausola n. 13 con richiamo degli art. 137 LEF e 67 segg. RFF). Gli

istanti sostengono di avere preteso lo sgombero dei locali già prima di adire

la via giudiziaria. I convenuti contestano, ma poco importa poiché ad ogni modo,

introducendo l'azione il 23 agosto 2004 (cinque settimane dopo la consegna del

bene), gli istanti hanno reclamato con tempestività. Secondo giurisprudenza, infatti,

una reazione successiva di 7 settimane alla scoperta della spogliazione rientra

ancora, nel caso di occupazione abusiva di uno stabile, nel lasso di tempo che

un giudice può ragionevolmente ammettere facendo uso del suo potere di

apprezzamento (Steinauer, op.

cit., pag. 97 n. 350b in fine). E il reclamo può anche consistere,

evidentemente, nell'avvio di una causa (Steinauer,

op. cit., pag. 96 n. 350a). A ragione perciò il Pretore ha ritenuto l'azione di

reintegra proponibile.

7.

Altrettanto

giustamente il primo giudice ha accolto le richieste degli attori e ha ingiunto

ai convenuti di liberare l'immobile. Già si è spiegato che tra le parti non

esiste alcun vincolo contrattuale che abiliti in qualche modo i convenuti a

occupare oltre lo stabile. Invano essi pretendono perciò che il primo giudice

dovesse ponderare l'interesse dei nuovi proprietari all'immediato sgombero

dell'edificio con il loro interesse a trovare nuovi alloggi dignitosi e

confacenti. La mancanza di qualsivoglia contratto osta già d'acchito alla

benché minima concessione. Quanto al termine di sgombero fissato dal Pretore

(20 giorni dalla notifica della sentenza), esso appare adeguato alle

circostanze. Ai convenuti, in mora nel pagamento di interessi ipotecari e ammortamenti,

era infatti nota almeno dal 21 giugno 2004 (doc. B, data del deposito delle

condizioni d'incanto) l'impossibilità di onorare i debiti e la conseguente

perdita della proprietà dell'immobile all'asta pubblica. Nemmeno la richiesta

presentata in via subordinata per ottenere una proroga del termine fissato dal

Pretore può dunque essere accolta.

8.

Gli

appellanti sostengono di non poter “eseguire l'ordine del Pretore così come formulato”

perché l'alloggio n. 2 sarebbe a disposizione di __________, il quale era

comproprietario (con loro) dell'immobile finito all'asta. Essi dimenticano però

di avere dichiarato, all'udienza del 7 settembre 2004, che l'appartamento in

questione non era più occupato. L'ordine di liberare e mettere l'immobile a

completa disposizione degli istanti, così com'è impartito dal Pretore, non si

presta pertanto a equivoci. Nessuno esige, in altri termini, che gli appellanti

sgomberino i locali precedentemente occupati da __________. Si impone

unicamente che essi liberino quelli occupati da loro medesimi. E a nulla rileva

approfondire di quali vani precisamente si tratti, già per il fatto che nello

stabile passato in proprietà degli istanti essi non hanno più diritto di occupare

vano alcuno.

9.

Se

ne conclude che, manifestamente infondato, l'appello è destinato

all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la

richiesta di effetto sospensivo contenuta nel ricorso. Gli oneri processuali

seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare

ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato intimato e non ha

cagionato costi presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– AP6, ;

– AP6, __________;

– AP4, ;

– AP1, ;

– avv. RA1,

.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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