11.2004.113
avviso ai debitori: trattenuta di una rendita vitalizia
8 novembre 2004Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2004.113
Data decisione, Autorità:
08.11.2004, ICCA
Titolo:
avviso ai debitori: trattenuta di una rendita vitalizia
AVVISO AI DEBITORI
DIFFIDA AI DEBITORI
art. 132 CC
Incarto n.
11.2004.113
Lugano
8 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.392 (diffida
ai debitori con richiesta di garanzia) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 22 maggio 2003 da
AO 1
(patrocinata dall' RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 settembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
17 agosto 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 novembre 1994 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6 (inc. 2395 DSA), ha sciolto per divorzio il matrimonio
contratto a __________ il 30 agosto 1979 da AP 1(1938), cittadino italiano, e AO
1 (1931). A carico del marito il Pretore ha posto un contributo alimentare per
la moglie di fr. 500.– mensili indicizzati. Dall'unione non era nata prole, ma
da un'altra donna AP 1 aveva avuto un figlio, A__________, nato il 5 luglio
1988. Dal 1° maggio 2002 AP 1 è al beneficio del pensionamento anticipato e dal
luglio del 2002 egli ha interrotto il versamento del contributo alimentare.
B. Il 5
agosto 2002 AP 1 ha scritto a AO 1 di non riuscire più a erogarle il
contributo, invitandola a sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia. Respinta
la richiesta, l'8 ottobre 2002 AO 1 ha fatto intimare all'ex marito un precetto
esecutivo per l'incasso dei contributi scaduti da luglio a ottobre del 2002. AP
1 ha sollevato opposizione, che tuttavia è stata respinta in via definitiva il
10 dicembre 2002 dal Giudice di pace del circolo di __________. Il 31 marzo
2003 AP 1 ha trasferito il proprio domicilio a __________ (__________). L'Ufficio
esecuzione di Lugano ha comunicato così di non poter proseguire in via di
pignoramento.
C. Nel
frattempo, il 27 dicembre 2002, AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, per ottenere – già in via cautelare – la soppressione del contributo
alimentare stabilito nella sentenza di divorzio (inc. OA.2003.5). La richiesta
cautelare, avversata da AO 1, è stata respinta dal Pretore con decreto del 7 novembre
2003 (inc. DI.2003.6). La causa è tuttora pendente.
D. Il
22 maggio 2003 AO 1 si è rivolta anch'essa al Pretore perché fosse ordinato
alla __________ Assicurazioni di __________ di trattenere la rendita vitalizia
di fr. 425.– mensili stanziata all'ex marito e di riversarla direttamente a
lei. Essa ha instato altresì affinché a AP 1 fosse ordinato di prestare una
garanzia di fr. 16 286.– per i contributi di mantenimento futuri non coperti dalla
trattenuta. Al contraddittorio del 31 luglio 2003 AP 1 ha proposto di
respingere l'istanza, opponendosi anche ai mezzi di prova notificati dall'istante,
che il Pretore ha respinto con ordinanza del 24 marzo 2004. AP 1 ha poi
rinunciato a partecipare alla discussione finale, postulando una volta ancora
il rigetto dell'istanza con scritto del 23 aprile 2004. All'udienza del 29
aprile 2004 AO 1 ha ribadito invece le sue richieste.
E. Statuendo
il 17 agosto 2004, il Pretore ha accolto l’istanza e ha ingiunto alla __________
Assicurazioni di __________ di trattenere la rendita vitalizia di fr. 425.–
percepita da AP 1, riversandola direttamente all'interessata. Al convenuto egli
ha ordinato inoltre di prestare una garanzia di fr. 16 286.– per i contributi
scoperti. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a
carico del convenuto tenuto a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 settembre 2004
nel quale chiede che – conferito al ricorso effetto sospensivo – la sentenza impugnata
sia riformata nel senso di respingere le richieste dell'istanza. L'appello non
è stato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Quando l'obbligato trascura il dovere di mantenimento, il giudice
può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro
pagamenti all'avente diritto (art. 132 cpv. 1 CC). Se persiste nel negligere
l'obbligo di mantenimento o se si presume che prepari la fuga, dilapidi la
sostanza o la faccia scomparire, il giudice può obbligarlo a prestare adeguate
garanzie per i contributi di mantenimento futuri (art. 132 cpv. 2 CC). La
procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 1b e
art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile
entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). In concreto la sentenza è stata
notificata al convenuto l'8 settembre 2004 (busta di intimazione allegata al
memoriale). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così il 18 settembre 2004,
giorno festivo (art. 131 cpv. 3 CPC), onde la dilazione a lunedì 20 settembre
2004.
Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
L'appellante
produce in questa sede una sentenza emessa il
19.
novembre 2003 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza, di cui richiama l'incarto, così come chiede
l'edizione dell'incarto relativo alla provvisionale nella causa di merito
intesa alla riduzione del contributo alimentare (appello, pag. 6 verso l'alto).
Ora, in appello vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC,
sicché fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (FamPra.ch 2001 pag.
128.
consid. 1 e 2), salvo ove si applichi il principio inquisitorio illimitato
(ad esempio nel diritto di filiazione: DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231
consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7, pag.
125.
consid. 8) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa
prove necessarie per la decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b
CPC). La ricevibilità del documento nuovo è quindi dubbia. Comunque sia,
l'appellante evoca tale decisione e il relativo incarto a sostegno della
pretesa diminuzione del suo reddito e dell'entità del suo fabbisogno minimo. Se
non che, gli accertamenti della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello non vincolano in alcun modo la Camera civile, né il fabbisogno minimo
del diritto civile coincide necessariamente con quello del diritto esecutivo.
La sentenza in rassegna e l'incarto dell'Ufficio di esecuzione non sono
pertanto di ausilio ai fini del giudizio. Quanto all'inc. DI.2003.6 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, relativo al procedimento cautelare
per la soppressione del contributo, esso figura già agli atti.
3.
Il
Pretore ha accertato anzitutto che il convenuto ammetteva di non avere più versato
il contributo alimentare all'ex moglie, ricordando di avere respinto con
decreto cautelare del 7 novembre 2003 la richiesta di lui intesa a vedersi
liberare dall'obbligo già in via provvisionale. E proprio sulla base di tale
decreto – non appellato – il Pretore ha ritenuto legittima la richiesta
dell'istante, che instava perché si ordinasse alla __________ Assicurazioni di
trattenere la rendita vitalizia dell'ex marito (fr. 425.– mensili) e di
riversarla direttamente a lei. Oltre a ciò, il Pretore ritenuti minacciati i
contributi alimentari dell'ex moglie e giudicata corretta la capitalizzazione
di lei quanto all'importo non coperto dalla trattenuta, ha ordinato al
convenuto di prestare una garanzia di fr. 16 286.–.
4.
L'appellante
critica la sentenza impugnata come carente di motivazione e lesiva del suo
diritto di essere sentito. Sostiene che il Pretore, ritenendo sufficiente sotto
il profilo dell'art. 132 CC “l'esistenza di un decreto o di una pronuncia
emanata sulla base del diritto di famiglia, regolarmente cresciuta in
giudicato”, ha disatteso “il suo obbligo di esaminare le censure” da lui
sollevate, incorrendo nella violazione di “una garanzia costituzionale di carattere
formale”. A suo parere il Pretore doveva esaminare se la trattenuta fosse ammissibile,
giacché questa intaccherebbe “profondamente il (suo) minimo esistenziale”, che
egli quantifica in
fr.
2774.25
mensili (l'importo di fr. 2349.25 calcolato dalla Camera di esecuzioni
e fallimenti del Tribunale d'appello nella sentenza del 19 novembre 2003, più
fr. 425.– per obblighi di mantenimento). Quanto alle sue entrate, esse
ammontano a soli fr. 1793.– mensili (AVS e cassa pensione). Con la trattenuta
della rendita di cassa pensione egli si ritroverebbe di conseguenza a vivere
con fr. 1368.– mensili, pari alla metà circa del fabbisogno minimo, mentre
l'istante copre agevolmente il proprio minimo esistenziale grazie alla rendita
AVS e alle prestazioni complementari di cui beneficia. Tutt'al più – egli
soggiunge – la diminuzione di reddito dovrebbe essere sopportata da entrambe le
parti in modo proporzionale.
5.
Una
trattenuta non si giustifica per la sola circostanza che il debitore ometta o
ritardi sporadicamente di corrispondere un singolo contributo periodico, un
“avviso ai debitori” dovendo rispettare il principio della proporzionalità (Schwenzer in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 2 ad art. 132 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 7 ad art. 132 CC; v. anche, per analogia: Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 8 in fine ad art. 177 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 18A ad
art. 177 CC). D'altro lato, i motivi per cui il debitore ometta o ritardi il
pagamento non sono decisivi (Sutter/
Freiburghaus, loc. cit.). Determinante è che la trascuranza dell'obbligo
appaia seria (Hausheer/ Reusser/Geiser,
op. cit., n. 8 ad art. 177 CC). Sulla questione di sapere se in sede di trattenuta
il debitore possa invocare il diritto di conservare il proprio fabbisogno
minimo, invece, non vi è unità di dottrina (Hausheer/
Reusser/Geiser, op. cit., n. 9d ad art. 177 CC; da ultimo: ICCA,
sentenza inc. 11.2003.145 del 26 novembre 2003, consid. 4). Il problema può
nondimeno continuare a rimanere irrisolto. Come si vedrà oltre, a un giudizio
di mera apparenza come quello che disciplina la procedura sommaria, il
fabbisogno minimo dell'appellante risulta infatti salvaguardato.
6.
Che
l'appellante non versi più il contributo di mantenimento all'ex moglie è fuori
discussione (sentenza impugnata, pag. 2 in mezzo) e che in simili circostanze
le spettanze dell'istante siano minacciate non può seriamente revocarsi in
dubbio. L'appellante invoca a sua giustificazione motivi d'ordine finanziario
legati alla sua nuova condizione di pensionato, facendo valere che la precarietà
delle sue entrate lo ha indotto appunto a chiedere giudizialmente la
soppressione dell'obbligo contributivo. Sta di fatto però che con decreto del 7
novembre 2003 il Pretore ha respinto la richiesta avanzata dall'attore in via
cautelare e che a tale decreto – non appellato – il primo giudice si richiama
nella sentenza impugnata (pag. 2 a metà).
Ora, nel
decreto il Pretore aveva rigettato la soppressione immediata del contributo
chiesta dall'interessato in via provvisionale con l'argomento che costui aveva
chiesto il pensionamento anticipato per libera scelta e che “nessun fatto
nuovo, imprevedibile al momento dell'emanazione della sentenza di divorzio” era
intervenuto nel frattempo (pag. 3 nel mezzo). Anzi, il Pretore ha rilevato come
a suo tempo il giudice del divorzio, oltre a fissare un contributo alimentare
per l'ex moglie vita natural durante, avesse già considerato l'eventualità che
il marito percepisse in futuro l'AVS e una rendita di cassa pensione (pag. 3
verso l'alto). Tali previsioni non erano state contestate, tant'è che la
sentenza era passata in giudicato (pag. 3 nel mezzo). Certo, nel giudizio ora
impugnato il Pretore non ha riprodotto i considerandi del decreto cautelare,
limitandosi a un rimando. All'appellante però il decreto era perfettamente
noto, né egli pretende il contrario. In concreto non si ravvisa perciò carenza
di motivazione né violazione del diritto d'essere sentito. Né del resto
l'interessato ha appellato il decreto cautelare o si confronta con le relative
motivazioni nel ricorso in esame. Al proposito il gravame si rivela quindi
inconsistente.
7.
L'appellante
invoca dipoi l'intangibilità del proprio fabbisogno minimo (fr. 2349.25 mensili
calcolati dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello, più
fr. 425.– asseritamente destinati al figlio A__________, per un totale di fr.
2774.
), non coperto dalle sue entrate (fr. 1793.– mensili, compresa la somma
di fr. 425.– oggetto della trattenuta). Ammesso e non concesso però – come
detto – che il debitore possa invocare la tutela del proprio fabbisogno minimo
nella procedura dell'art. 132 CC, le argomentazioni dell'appellante non sono
fondate. Il fabbisogno minimo calcolato dall'autorità di vigilanza (fr. 2349.25
mensili) comprende in effetti il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr.
1250.
– ridotti del 10% per tenere conto del domicilio del debitore in Italia),
un supplemento per il figlio minorenne (fr. 450.–), il premio della cassa
malati (fr. 249.–), la rata di interessi riguardanti un immobile a __________
(fr. 21.–) e spese accessorie “connesse con l'uso della casa” (fr. 504.25). In
realtà nulla – se non mere asserzioni dell'interessato (act. II: verbale d'udienza
del 31 luglio 2003, pag. 3 in basso) – rende verosimile l'ipotesi che il figlio
minorenne viva nell'economia domestica dell'appellante, che quest'ultimo abbia
la custodia del ragazzo o debba provvedere in tutto o in parte al fabbisogno di
lui. La retta per l'asilo riconosciuta a suo tempo nella sentenza di divorzio
(doc. B nell'inc. OA.2003.5, pag. 5) è nel frattempo decaduta e agli atti non
figura alcuna polizza di cassa malati intestata al figlio (loc. cit.). Anzi,
niente di preciso è dato di sapere sulla situazione del ragazzo e tutto si ignora,
per altro, sulla capacità contributiva della madre.
Nelle
circostanze descritte il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario (fr. 1250.– mensili) non trova giustificazione sufficiente e va
ridotto a fr. 990.– mensili (fr. 1100.– meno il 10%, a ragione non contestato).
Per gli stessi motivi non appare giustificato il supplemento di fr. 450.–
mensili per il figlio minorenne (a prescindere dal fatto che ai fini del
diritto civile il fabbisogno di un figlio minorenne non si calcola, secondo costante
prassi di questa Camera, in base ai minimi esistenziali del diritto esecutivo)
e del contributo alimentare di fr. 425.– mensili che l'appellante asserisce di
versare. E nemmeno appare verosimile il noto premio della cassa malati personale
di fr. 249.– mensili (doc. G nell'inc. OA.2003.5), l'obbligo di assicurarsi per
cure medico-sanitarie presupponendo un domicilio in Svizzera (art. 3 cpv. 1
LAMal: RS 832.10), mentre l'appellante risulta definitivamente partito per
l’Italia dal 31 marzo 2003 (doc. D). Quanto alle spese accessorie “connesse con
l'uso della casa” si evince dalla predetta sentenza della Camera di esecuzione
e fallimenti che la cifra corrisponde a € 336.18 mensili per spese di gas ed
elettricità (consid. 3.1). Mal si comprende tuttavia perché tali esborsi
dovrebbero essere aggiunti al minimo esistenziale quando la tabella dei minimi
esistenziali precisa esattamente il contrario (cifra I in principio: FU 2/2001
pag. 74), come del resto la giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1994 pag. 297
consid. 5 e 1995 pag. 141; v. anche DTF 126 III 357 a metà).
Le uniche
poste del fabbisogno minimo che risultano verosimili si riassumono per finire –
a livello di trattenuta – nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr.
990.
– mensili) e negli interessi sull'immobile a __________ (fr. 21.–). Volendo
transigere, può essere ammessa anche la spesa di fr. 249.– mensili per un'assicurazione
in Italia analoga alla cassa malati svizzera, il tutto per fr. 1260.– mensili.
Il reddito effettivo essendo di fr. 1368.– mensili (fr. 1793.– dichiarati
dall'appellante, meno fr. 425.– oggetto di trattenuta), non si può dire quindi
che l'interessato sia ridotto a vivere con un importo inferiore al suo
fabbisogno minimo. Egli versa senza dubbio in ristrettezze (gli rimane solo un
residuo di fr. 108.– per riversare al figlio la quota di rendita destinata, non
oggetto di trattenuta: doc. E nell'inc. DI.2003.392), ma ciò non impedisce la
trattenuta. Come non osta al provvedimento l'eventualità che il beneficiario
non necessiti del contributo alimentare. Fabbisogni e disponibilità effettive
delle parti andranno se mai chiariti nell'ambito della causa di merito, tuttora
pendente.
8.
L'appellante chiede infine che sia annullato l'obbligo di prestare
una garanzia di fr. 16 286.– per i contributi futuri non coperti dalla trattenuta. Al
riguardo tuttavia egli nemmeno si confronta con la motivazione del Pretore. Per
nulla motivato, su questo punto il ricorso va dichiarato finanche irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
9.
Gli
oneri del giudizio odierno, la cui emanazione rende senza oggetto la richiesta
di effetto sospensivo contenuta nell'appello, seguirebbero la soccombenza (art.
148.
cpv. 1 CPC). Data nondimeno la difficile situazione in cui versa
l'interessato, si rinuncia – eccezionalmente – al prelievo di spese (art. 148
cpv. 2 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'istante, cui
l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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