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Decisione

11.2004.115

decreto esecutivo

19 gennaio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.22

(esecuzione effettiva) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza

del 16 giugno 2004 da

AP 1

(patrocinato dall'avv.

PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinato dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 27 settembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza

(“decreto”) emessa il 15 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Blenio;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 è proprietario delle particelle contigue n. 2125 e 2233 RFD di __________. Il

fondo n. 2125 confina a est con la particella n. 2230, appartenente al Patriziato

di __________, che confina a sua volta con la n. 2232, di AO 1. La particella

n. 2233 confina, sempre a est, con la particella n. 2232. Il 1° marzo 2003 il

tecnico __________ ha eseguito un sopralluogo su mandato di AP 1 per constatare

“le situazioni venutesi a creare” sulle due particelle proprietà del man­dante

“a seguito di lavori” eseguiti “nelle immediate vicinanze” del fondo n. 2233.

Il tecnico ha rassegnato un proprio rapporto del “marzo 2004”. Egli ha

constatato, in particolare, la posa di uno scolo d'acqua (un tubo PVC Ø 100) proveniente

dalla particella n. 2232 di AO 1, interrato nella particella n. 2230 e con

uscita sulla particella n. 2125 di AP 1. Egli ha accer­tato altresì la presenza

d'acqua proveniente dal drenaggio del fondo n. 2232 con “di­spersione a monte”

sulla facciata dell'immobile posto sul subalterno A della particella n. 2233.

B. AP 1 ha reso noto le citate constatazioni a AO 1 durante un incontro

avvenuto l'8 maggio 2003. Il vicino ha preso posizione con lettera del 15 maggio

2003. Ritenendo che gli impegni assunti da AO 1 con la predetta lettera non

erano stati mantenuti, il 21 novembre 2003 AP 1 gli ha intimato un precetto

esecutivo civile. Al precettato erano chieste – sotto la comminatoria dell'esecuzione

effettiva e l'avvertimento del diritto di interporre opposizione al Pretore entro

dieci giorni – l'“eliminazione dello scolo d'acqua che dalla particella n. 2232

fuoriesce sulla particella n. 2125” e la “deviazione delle acque in un pozzo

perdente o nella canalizzazione comunale”, come pure l'“esecuzione di un drenaggio

a monte della particella n. 2233 per evitare la dispersione d'acqua sulla facciata

del fabbricato esistente su questo fondo”. AO 1 non ha sollevato opposizione.

C. Il

16 giugno 2004 AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Blenio per

ottenere l'emanazione del decreto ese­cutivo (art. 497 segg. CPC). Il Pretore

ha intimato l'istanza al convenuto, senza indire un contraddittorio. Statuendo il

15 settembre 2004, egli ha respinto l'istanza e ha addebitato le spese, con una

tassa di giustizia di fr. 250.–, a AP 1, senza assegnare ripetibili.

D. Contro

tale decisione AP 1 è insorto con un appello del 27 settembre 2004 in cui

chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza e

di modificare conseguentemente il dispositivo sulle spese e le ripetibili.

Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2004 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Trascorso

il termine indicato nella sentenza o nel precetto esecutivo civile, in caso di

mancata opposizione o rigetto di questa, la parte che vuole proseguire

nell'esecuzione ha il diritto di ottenere dal Pretore il decreto esecutivo

(art. 497 cpv. 1 CPC). Tale decreto è immediatamente eseguibile e contro lo

stesso non è dato alcun rimedio di diritto (art. 497 cpv. 2 CPC). La giurisprudenza

ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che l'inappel­labilità si riferisce

a una sentenza con cui il Pretore emana il decre­to esecutivo, mentre la

sentenza con cui il Pretore respinge la richiesta è impugnabile (richiami in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 497). Ne discende che l'appello in

esame, tempestivo, è ricevibile.

2.

L'istante

acclude al suo appello una dichiarazione firmata dalla segretaria del proprio

patrocinatore. In appello vige tuttavia il divieto generale dell'art. 321 cpv.

1.

lett. b CPC, di modo che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili.

Già di primo acchito il documento in esame risulta dunque irricevibile. Né l'assunzione

di tale prova appare utile ai fini del giudizio, i fatti essendo

sufficientemente chiari e litigiosa risultando – come si vedrà oltre – una

questione di diritto, diritto che questa Camera applica d'uffi­cio (art. 87

CPC).

3.

Il

Pretore ha respinto l'istanza di emanazione del precetto esecutivo poiché la

copia del precetto acclusa all'istanza medesima (doc. F) non reca la firma di

lui né del suo rappresentante, contrariamente a quanto prevede l'art. 491 lett.

f CPC. A suo avviso inoltre l'istanza avrebbe dovuto essere respinta perché il

titolo allegato dal precettante non era valido, non essendo stato sottoscritto

dal debitore (sentenza, pag. 6). L'appellante contesta anzitutto che il

precetto esecutivo civile del 21 novembre 2003 sia nullo. Fa valere che

l'originale è stato regolarmente firmato e intimato, senza firma essendo solo

la copia unita all'istanza, e soggiunge che – comunque sia – al momento di

decidere l'emanazione di un decreto esecutivo un Pretore non può più sindacare la

validità del titolo posto a fondamento del precetto.

4.

Il

giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile

esamina d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto

dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fonda

il precetto esista e sia esecutivo. D'ufficio egli verifica anche tre identità:

quella del procedente, che dev'essere la persona designata nel titolo esecutivo

(o il suo

avente causa), quella del precettato, che dev'essere a sua volta la

persona designata nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta,

che deve corrispondere alla prestazione descritta nel titolo medesimo (Gilliéron, Commentarie de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 22 ad

art. 80, n. 73 e 74 ad art. 82; Rep. 1989 pag. 331 verso il basso). Nell'ambito

dell'opposizione a un precetto esecutivo civile

l'escusso

può far valere altresì – come nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione

(art. 81 cpv. 1 LEF) – che la prestazione è stata adempiuta in tutto o in

parte, che gli è stata accordata una proroga del termine d'esecuzione o che è

subentrata la prescrizione della pretesa (Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozess­rechts, 7ª edizione, pag. 434 § 15 n. 19). Sempre

con l'opposizione egli può contestare anche il carattere esecutivo del titolo

(art. 488 CPC) invocato dal precettante.

5.

Chiamato

a statuire sull'emanazione del decreto esecutivo, per converso, il Pretore non

può – come rileva l'appellante – esaminare la validità né il contenuto del

titolo (Rep. 1990 pag. 285). Può rifiutare il rilascio del decreto esecutivo

solo ove facciano difetto i presupposti dell'art. 497 cpv. 1 CPC, o perché

sussista una valida opposizione al precetto o perché il precetto sia nullo, ad

esempio perché non sia stato validamente notificato. Certo, un precetto non

firmato è inefficace (art. 491 lett. f CPC). Tuttavia non si può ritenere che

un precetto sia sprovvisto di firma solo perché la copia allegata all'istanza

di emissione del decreto esecutivo non risulti sottoscritta. Diversa sarebbe la

situazione ove sussistessero concreti elementi al riguardo, ma nella fattispecie

niente indizia l'ipotesi che l'originale del precetto non fosse firmato. Né il

Pretore ha chiesto all'escusso l'edizione del precetto originale né l'escusso

ha allegato, per avventura, l'originale del precetto alle sue osservazioni in

appello.

6.

Nelle

sue osservazioni l'appellato sostiene invero che il precettante avrebbe dovuto

escuterlo nel Canton Zurigo (dov'egli è domiciliato), secondo le norme di

procedura ivi applicabili. Così argomentando, egli sembra invocare la garanzia

dell'art. 30

cpv. 2

Cost., ma a torto. Tale garanzia si applica alle procedure civili, non alle esecuzioni.

Riguardo a queste ultime il concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia

civile del 10 marzo 1977 (RS 276) prevede che la competenza per l'esecuzione forzata

di una sentenza è quella dell'autorità nel luogo in cui il giudizio va eseguito

(art. 4 cpv. 1). Tale norma di collegamento è ribadita anche al § 310 cpv. 2

del Codice di procedura civile di Zurigo, Cantone che non ha aderito al

concordato. Nel caso specifico le prestazioni richieste vanno eseguite in

Ticino, di modo che competente per territorio è – appunto – il giudice del

luogo ove il fondo si trova (art. 494 CPC). Tutto ciò senza dimenticare che, in

ogni modo, l'eccezione andava sollevata con l'opposizione al precetto. Al

momento di statuire sul rilascio del decreto esecutivo il Pretore non avrebbe più

potuto nemmeno vagliare la questione (Donzallaz,

Commentare de la loi federale sur les fors en matière civile, Berna

2001, n. 2 ad art. 37).

7.

Se

ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento. Gli oneri del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito del sindacato

attuale impone anche la corrispondente riforma del dispositivo sugli oneri e le

ripetibili di prima sede. È vero che davanti al Pretore l'escusso non è stato

chiamato a esprimersi, ma è anche vero che non sarebbe equo far sopportare

all'istante le conseguenze legate alla morosità del convenuto inadempiente.

Tanto più che le obiezioni di lui sarebbero state destinate all'insuccesso,

come dimostra il presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è accolto e il decreto impugnato è riformato nel senso che l'istanza è accolta.

Di conseguenza:

1. È ordinato a AO 1 di:

a) eliminare lo scolo d'acqua che dalla

particella n. 2232 RFD di __________ fuoriesce sulla particella n. 2125 e

deviare le acque in un pozzo perdente o nella canalizzazione comunale;

b) eseguire un drenaggio a monte della

particella n. 2233 per evitare la dispersione di acqua sulla facciata del

fabbricato esistente su questo fondo.

2. Le

prestazioni indicate dovranno essere eseguite entro 15 giorni dal presente

decreto.

3. L'inesecuzione del presente decreto autorizza

l'istante a eseguire le prestazioni richieste per il tramite di una persona da

lui designata, a spese di AO 1.

4. L'inesecuzione

del presente decreto costituirà titolo per chiedere il risarcimento dei danni,

da liquidare in separata sede.

5. Il

presente decreto è pronunciato con la comminatoria dell'art. 292 CP, che

prevede la pena della multa o dell'arresto in caso di disobbedienza.

6. È

fatto ordine a ogni usciere o agente della forza pubblica di prestare man forte

per l'esecuzione del presente decreto, su istanza di parte, con la sola assistenza

di un Municipale.

7. La

tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.–, da anticipare dal­l'istante,

sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'istante fr. 800.– per

ripetibili.

II. Gli oneri

processuali di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà all'appellante

fr. 800.– per ripetibili.

III. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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