Lexipedia

Decisione

11.2004.116

Relazioni personali del figlio con terzi: diritto di visita dei nonni

26 marzo 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi diritti della personalità a stabilire adeguate relazioni personali [con loro],

accertando altresì ogni altra questione pertinente che il perito dovesse a tale

scopo ritenere” (fascicolo della Commissione in: “decisioni e verbali CTR 5”). I pareri rilasciati poi dal Servizio medico-psicologico di Lugano,

il 24 maggio 2002, e dalla dott. __________, il 14 novembre 2002 (quest'ultimo

commissionato dall'autorità tutoria, la quale non aveva elementi sufficienti

per decidere: fascicolo della Commissione, risoluzione del 30 agosto 2002 in: “decisioni e verbali CTR 5”) analizzano solo un aspetto del problema.

Entrambi mettono in evidenza la necessità di evitare al bam­bino situazioni di

conflitto, come pure pressioni esterne e lacerazioni potenzialmente nocive per

il suo sviluppo “psico-affettivo”, ciò che potrebbe verificarsi nell'ipotesi in

cui Lorenzo fosse obbligato a incontrare i nonni nonostante la risoluta opposizione

della madre (parere del Servizio medico-psicologico, pag. 3; parere della dott.

__________, pag. 2). Tale rilievo è evidente, ma non basta per decidere con

cognizione di causa.

7. Dovendosi

indagare quale sia il bene del figlio, occorre manifestamente tenere presenti –

come rilevano il Servizio medico-psicologico e la psicoterapeuta __________ – i

fattori suscettibili di compromettere stabilità ed equilibrio (SJ 118/1996 pag.

467 consid. 3d). D'altro lato però occorre inquisire e valutare anche i fattori

positivi, che potrebbero contribuire al bene del figlio. Tale è il caso laddove

il minorenne esprima il desiderio di conoscere un determinato parente e si

constati che le relazioni con quel parente promuovano la stabilità e l'equilibrio

di lui. In concreto non si tratta solo di richiamare il ruolo fondamentale che

hanno i nonni nel tessere la storia della famiglia e nel conservarne l'identità,

nel riallacciare il presente e il futuro al passato o nel trasmettere me­morie

e storie vissute. Così come non ci si deve limitare, per altro, a evitare le

conseguenze penalizzanti di ostacoli e rischi, realtà con cui le relazioni

umane sono spesso confrontate per forza di cose. È invece il complesso di tali

elementi, positivi e negativi, che è necessario ponderare per valutare se nelle

contingenze specifiche il diritto di visita da parte dei nonni paterni sia, nel

suo insieme, compatibile con il bene e l'interesse del ragazzo.

8. Nella

fattispecie l'autorità di vigilanza si è limitata a evocare, in sintesi, il

conflitto di lealtà cui si troverebbe esposto L__________ nell'ipotesi in cui

Considerandi

fosse costretto a incontrare i nonni contro la volontà della madre. Si

ragionasse in tal modo, tuttavia, il diritto di visita andrebbe automaticamente

negato anche a un genitore che chiedesse di intrattenere relazioni personali

con il figlio contro la volontà dell'altro genitore. In realtà il genitore

affidatario non dispone di un diritto di veto, né egli

è l'unico depositario del bene del minorenne. L'interesse del figlio va apprezzato

anzitutto

ascol­tando il figlio stesso. A ciò si aggiunga che, prima di adottare misure a protezione del figlio, un minorenne va

sentito già in virtù del diritto federale, a meno che questioni di età o altri

motivi gravi vi si oppongano (art. 314 n. 1 CC; analogo prescritto figura

all'art. 35 della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele). Tale regola vale per tutti i figli che hanno compiuto

sei anni (DTF 131 III 553). Quando l'autorità di vigilanza

ha statuito nella fattispecie, il 3 settembre 2004, L__________ aveva sette

anni compiuti. Andava quindi sentito circa i suoi

desideri, le sue aspettative, il suo interesse a conoscere i nonni paterni e i

suoi eventuali timori. Né risultano motivi che, per avventura, ostassero

all'audizione. Non si vede dunque perché egli non sia stato coinvolto nel

processo di decisione, men che meno ove si pensi che il risultato dell'ascolto

potrebbe rivelarsi atto a procurare elementi determinanti per il giudizio.

9.

Nelle

circostanze illustrate gli atti devono essere rinviati all'autorità di

vigilanza perché decida di nuovo dopo l'audizione L__________. Dato che

l'ascolto sarebbe dovuto avvenire già per opera della Commissione tutoria

regionale, la quale ha emanato la propria decisione (l'8 aprile 2004) allorché

il ragazzo aveva compiuto i sei anni, deciderà l'autorità di vigilanza se

statuire essa medesima sul diritto di visita o se ritornare a sua volta gli

atti alla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio. Si ricordi ad ogni modo

che, dandosi il caso, l'audizione potrà avvenire anche per il tramite di

personale specialistico. Non è compito invece di questa Camera procedere essa

medesima all'ascolto del minorenne come se fosse un'autorità di primo grado, sottraendo

alle parti un grado – se non addirittura due gradi – di giurisdizione.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta sul principio, ma è impossibile

prevedere già oggi quale sarà

l'esito

della decisione finale dopo l'ascolto del figlio. Equitativamente appare giusto

perciò suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà fra gli appellanti (in

solido, avendo essi agito insieme: art. 10 cpv. 1 LTG) ed AO 1, compensando le

ripetibili. Sugli oneri e le ripetibili di secondo grado statuirà l'autorità di

vigilanza medesima, al momento in cui emetterà la nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati all'autorità di vigilanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

da

anticipare dagli appellanti, sono posti per metà a carico degli stessi appellanti

in solido e per l'altra metà a carico di AO 1. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

Commissione tutoria regionale 5, Massagno;

– Sezione

degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster