11.2004.116
Relazioni personali del figlio con terzi: diritto di visita dei nonni
26 marzo 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2004.116
Data decisione, Autorità:
26.03.2007, ICCA
Titolo:
Relazioni personali del figlio con terzi: diritto di visita dei nonni
PROTEZIONE DEL FIGLIO
art. 274 let. a CC
Incarto n.
11.2004.116
Lugano
26 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 498.2001/R.34.2004
(protezione del figlio: diritto di visita) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
e AP 1 ()
(patrocinati
dall' PA 1, )
a
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
riguardo alle
loro relazioni personali con il figlio di lei
L__________
(1997);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 23 settembre 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione
emessa il 3 settembre 2004 dalla Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1973) ed __________ (1974) si sono sposati a __________
(__________) l'8 febbraio 1997, ma si sono separati già nel maggio di quell'anno,
quando il marito è tornato a vivere dai propri genitori a __________. Il 24
agosto 1997 è nato il figlio L__________. Una causa di divorzio promossa con petizione del 4 febbraio 1998 da AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, è stata stralciata dai ruoli con decreto del 19 maggio 1998, __________
essendo deceduto il 14 marzo 1998.
B. Il 7
settembre 2000 AP 1 e AP 2 si sono rivolti alla Delegazione tutoria di Lamone
(ora Commissione tutoria regionale 5, Massagno) per vedersi riconoscere il
diritto alle relazioni personali con l'abiatico L__________, richiesta cui AO 1
si è opposta. Con decreto cautelare del 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria
ha accordato in via provvisionale il diritto di visita litigioso. Tale decreto è
stato annullato tuttavia l'8 aprile 2002, su ricorso di AO 1, dall'autorità di
vigilanza, la quale ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________
di redigere una “perizia” sugli effetti che avrebbe potuto avere, per la crescita
e lo sviluppo di L__________, il diritto di visita in questione. Il rapporto è
stato consegnato all'autorità tutoria il 24 maggio 2002.
C. Sollecitata
da AP 1 e AP 2, il 30 agosto 2002 la Commissione tutoria regionale ha
sottoposto il medesimo quesito alla dott. __________ di __________, la quale ha
consegnato il proprio parere il 14 novembre 2002. Un mandato conferito il 23 maggio
2003 dalla Commissione tutoria al Servizio sociale di Lugano perché verificasse la
“situazione socio-ambientale del nucleo familiare della madre” è rimasto invece senza seguito,
rifiutando AO 1 ogni forma di collaborazione. Dai ragguagli che il Servizio
sociale ha assunto presso la docente di scuola è risultata in ogni modo l'immagine
di un bambino intelligente e curioso, con rendimento e profitto scolastico buoni, pur se in permanente agitazione e con una certa aggressività verso i compagni.
D. Con
decisione dell'8 aprile 2004 la Commissione tutoria regionale 5 ha conferito ai
nonni paterni il diritto di incontrare L__________ per due ore, sotto
sorveglianza, ogni ultimo sabato pomeriggio del mese, a decorrere dal 26 giugno
2004, nel punto d'incontro della __________ a __________. Il 22 aprile 2004 AO
1 è insorta contro tale decisione all'autorità di vigilanza, la quale statuendo
il 3 settembre 2004 ha accolto il ricorso e annullato la decisione impugnata.
La tassa di giustizia e le spese (fr. 200.– complessivi) sono state poste
a carico di AP 1 e AP 2, tenuti a rifondere alla ricorrente fr. 400.– per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 e AP 2 hanno presentato un appello del 23
settembre 2004 per ottenere l'annullamento della decisione stessa e la
conferma di quella presa dalla Commissione tutoria regionale. Nelle sue
osservazioni del 6 novembre 2004 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307
segg. CPC, con le peculiarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51
consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque
ricevibile.
2. I
genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché
il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Se l'esercizio o il
mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure
se altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i
genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni (art. 273 cpv. 2
CC). In circostanze straordinarie il diritto alle relazioni personali può
essere conferito anche a terzi, purché ciò serva al bene del figlio (art. 274a
cpv. 1 CC). I limiti del diritto di visita posti ai genitori valgono in tal
caso per analogia (art. 274a cpv. 2 CC). Competente per emanare “misure
in merito alle relazioni personali” è l'autorità tutoria del domicilio del
figlio, rispettivamente quella del luogo di dimora (art. 275 cpv. 1 CC). La decisione
con cui tale autorità conferisce ai nonni un diritto alle relazioni personali con
l'abiatico è, tecnicamente, una misura a protezione del figlio (SJ 118/1996
pag. 465 consid. 2).
3. Nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza ha reputato che il
caso in esame rientri di per sé nelle previsioni dell'art. 274a CC. Se
non che – essa ha continuato – L__________ non ha mai conosciuto il padre e
nemmeno ha mai avuto relazioni con i nonni paterni. In concreto non si
tratterebbe pertanto di conservare un legame affettivo con la figura del padre scomparso, bensì di instaurare un rapporto nuovo, ciò che la legge
non contempla. L'autorità di vigilanza ha osservato altresì che tanto il Servizio
medico-psicologico di __________ quanto la dott. __________, incaricati di
valutare i presumibili effetti delle visite sulla crescita e lo sviluppo del
bambino, si sono dichiarati contrari alla richiesta dei nonni. Anzi, nel suo
parere del 14 novembre 2002 la psicoterapeuta __________ ha sottolineato la
necessità di tutelare L__________ da “situazioni di lacerazione che verrebbero
a crearsi con l'imposizione di incontrare i nonni paterni nonostante la ferma
opposizione della madre”. Sulla base di tali motivazioni l'autorità di vigilanza
ha reputato così, per il bene del figlio, di annullare il diritto di visita
accordato a AP 1 e AP 2 dalla Commissione tutoria regionale.
4. Gli
appellanti affermano che l'unico referto da tenere in considerazione, poiché assunto
nel rispetto delle norme di procedura, è quello della dott. __________. La quale
ha espresso in primo luogo la necessità di aiutare AO 1 a “elaborare ed infine
attuare la possibilità per Lorenzo di accedere a tutto quel bagaglio affettivo,
cognitivo ed esperienziale che concerne la famiglia paterna”, riconoscendo un
interesse preminente del figlio a conoscere i nonni paterni, senza scordare per
ciò l'opposizione della madre. Secondo gli appellanti l'autorità di vigilanza
ha privilegiato invece, senza sufficiente motivazione, l'atteggiamento ostruzionistico
di AO 1, fondandosi sull'opinione della psicoterapeuta __________ solo laddove
questa sottolinea la necessità di evitare a L__________ “situazioni di
lacerazione quali ad esempio l'imposizione di incontrare i nonni nonostante la
ferma opposizione materna”.
Per gli
appellanti l'autorità di vigilanza, anziché annullare la decisione della Commissione
tutoria, avrebbe dovuto valutare l'opportunità di affiancare a AO 1 una figura
educativa d'appoggio che aiuti quest'ultima a vincere l'avversione nei loro
confronti e che agevoli L__________ nell'acquisire quel bagaglio di affetti e
di relazioni da cui è stato finora escluso. Essi fanno notare altresì che le risultanze
istruttorie dimostrano come la crescita di Lorenzo, il suo comportamento in
casa e fuori e il suo rendimento scolastico siano del tutto normali e non
presentino alcuna controindicazione alla conoscenza dei nonni. Gli appellanti
chiedono pertanto di annullare la decisione impugnata, emessa senza tener conto
del preminente interesse del bambino, in palese contrasto con l'art. 274a CC.
5. L'art.
273 cpv. 1 CC riserva, di principio, ai genitori il diritto alle relazioni
personali con il figlio. In “circostanze
straordinarie” tale prerogativa
può nondimeno essere estesa anche ad altre persone, sempre che “ciò serva al bene del figlio” (art. 274a CC). Fra le “circostanze straordinarie” la dottrina annovera, ad esempio, la morte
di un genitore, circostanza che giustifica di concedere un diritto di visita a
membri della famiglia del defunto, in particolare ai nonni, in modo da mantenere i legami di parentela
con l'abiatico (Hegnauer
in: Berner Kommentar, edizione 1991, n. 19 ad art. 274a CC). Quanto al
bene del figlio, esso può risultare dal desiderio da lui espresso di rimanere
in relazione con l'uno o l'altro parente, oppure dal fatto che il rapporto con tale
persona gli trasmetta o rafforzi in lui un senso di protezione, fermo restando
che ciò non deve avere effetti negativi su di lui (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ª edizione, pag. 110 n. 19.06). Solo il bene
del bambino – in effetti – è determinante, non quello del genitore affidatario
e nemmeno quello delle persone che desiderano intrattenere relazioni personali con
il minorenne (Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 15 ad
art. 274a CC).
6. Nella
fattispecie il primo requisito posto dall'art. 274a CC appare dato, ove
appena si pensi che L__________ ha perduto il padre prematuramente. Più arduo
è valutare se le relazioni con i nonni rispondano al bene di lui. La questione
è delicata, tant'è che alla discussione del 16 maggio 2001 davanti alla Commissione
tutoria (dopo lo scambio degli atti scritti) i richiedenti medesimi avevano
postulato l'assunzione di una perizia “tesa in particolare ad accertare, previo
adeguato esame del piccolo, la disponibilità e l'interesse di questi secondo
Fatti
i suoi diritti della personalità a stabilire adeguate relazioni personali [con loro],
accertando altresì ogni altra questione pertinente che il perito dovesse a tale
scopo ritenere” (fascicolo della Commissione in: “decisioni e verbali CTR 5”). I pareri rilasciati poi dal Servizio medico-psicologico di Lugano,
il 24 maggio 2002, e dalla dott. __________, il 14 novembre 2002 (quest'ultimo
commissionato dall'autorità tutoria, la quale non aveva elementi sufficienti
per decidere: fascicolo della Commissione, risoluzione del 30 agosto 2002 in: “decisioni e verbali CTR 5”) analizzano solo un aspetto del problema.
Entrambi mettono in evidenza la necessità di evitare al bambino situazioni di
conflitto, come pure pressioni esterne e lacerazioni potenzialmente nocive per
il suo sviluppo “psico-affettivo”, ciò che potrebbe verificarsi nell'ipotesi in
cui Lorenzo fosse obbligato a incontrare i nonni nonostante la risoluta opposizione
della madre (parere del Servizio medico-psicologico, pag. 3; parere della dott.
__________, pag. 2). Tale rilievo è evidente, ma non basta per decidere con
cognizione di causa.
7. Dovendosi
indagare quale sia il bene del figlio, occorre manifestamente tenere presenti –
come rilevano il Servizio medico-psicologico e la psicoterapeuta __________ – i
fattori suscettibili di compromettere stabilità ed equilibrio (SJ 118/1996 pag.
467 consid. 3d). D'altro lato però occorre inquisire e valutare anche i fattori
positivi, che potrebbero contribuire al bene del figlio. Tale è il caso laddove
il minorenne esprima il desiderio di conoscere un determinato parente e si
constati che le relazioni con quel parente promuovano la stabilità e l'equilibrio
di lui. In concreto non si tratta solo di richiamare il ruolo fondamentale che
hanno i nonni nel tessere la storia della famiglia e nel conservarne l'identità,
nel riallacciare il presente e il futuro al passato o nel trasmettere memorie
e storie vissute. Così come non ci si deve limitare, per altro, a evitare le
conseguenze penalizzanti di ostacoli e rischi, realtà con cui le relazioni
umane sono spesso confrontate per forza di cose. È invece il complesso di tali
elementi, positivi e negativi, che è necessario ponderare per valutare se nelle
contingenze specifiche il diritto di visita da parte dei nonni paterni sia, nel
suo insieme, compatibile con il bene e l'interesse del ragazzo.
8. Nella
fattispecie l'autorità di vigilanza si è limitata a evocare, in sintesi, il
conflitto di lealtà cui si troverebbe esposto L__________ nell'ipotesi in cui
Considerandi
fosse costretto a incontrare i nonni contro la volontà della madre. Si
ragionasse in tal modo, tuttavia, il diritto di visita andrebbe automaticamente
negato anche a un genitore che chiedesse di intrattenere relazioni personali
con il figlio contro la volontà dell'altro genitore. In realtà il genitore
affidatario non dispone di un diritto di veto, né egli
è l'unico depositario del bene del minorenne. L'interesse del figlio va apprezzato
anzitutto
ascoltando il figlio stesso. A ciò si aggiunga che, prima di adottare misure a protezione del figlio, un minorenne va
sentito già in virtù del diritto federale, a meno che questioni di età o altri
motivi gravi vi si oppongano (art. 314 n. 1 CC; analogo prescritto figura
all'art. 35 della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele). Tale regola vale per tutti i figli che hanno compiuto
sei anni (DTF 131 III 553). Quando l'autorità di vigilanza
ha statuito nella fattispecie, il 3 settembre 2004, L__________ aveva sette
anni compiuti. Andava quindi sentito circa i suoi
desideri, le sue aspettative, il suo interesse a conoscere i nonni paterni e i
suoi eventuali timori. Né risultano motivi che, per avventura, ostassero
all'audizione. Non si vede dunque perché egli non sia stato coinvolto nel
processo di decisione, men che meno ove si pensi che il risultato dell'ascolto
potrebbe rivelarsi atto a procurare elementi determinanti per il giudizio.
9.
Nelle
circostanze illustrate gli atti devono essere rinviati all'autorità di
vigilanza perché decida di nuovo dopo l'audizione L__________. Dato che
l'ascolto sarebbe dovuto avvenire già per opera della Commissione tutoria
regionale, la quale ha emanato la propria decisione (l'8 aprile 2004) allorché
il ragazzo aveva compiuto i sei anni, deciderà l'autorità di vigilanza se
statuire essa medesima sul diritto di visita o se ritornare a sua volta gli
atti alla Commissione tutoria regionale per nuovo giudizio. Si ricordi ad ogni modo
che, dandosi il caso, l'audizione potrà avvenire anche per il tramite di
personale specialistico. Non è compito invece di questa Camera procedere essa
medesima all'ascolto del minorenne come se fosse un'autorità di primo grado, sottraendo
alle parti un grado – se non addirittura due gradi – di giurisdizione.
10.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta sul principio, ma è impossibile
prevedere già oggi quale sarà
l'esito
della decisione finale dopo l'ascolto del figlio. Equitativamente appare giusto
perciò suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà fra gli appellanti (in
solido, avendo essi agito insieme: art. 10 cpv. 1 LTG) ed AO 1, compensando le
ripetibili. Sugli oneri e le ripetibili di secondo grado statuirà l'autorità di
vigilanza medesima, al momento in cui emetterà la nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati all'autorità di vigilanza per nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Gli oneri di
appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti per metà a carico degli stessi appellanti
in solido e per l'altra metà a carico di AO 1. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione:
–
Commissione tutoria regionale 5, Massagno;
– Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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