11.2004.117
Proprietà per piani: contestazione di assemblea generale
5 novembre 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2004.117
Data decisione, Autorità:
05.11.2007, ICCA
Titolo:
Proprietà per piani: contestazione di assemblea generale
AMMINISTRATORE
CONTESTAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE
art. 712m cpv. 2 CC
art. 712q CC
art. 712r CC
Incarto n.
11.2004.117
Lugano,
5 novembre
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2003.696
(proprietà per piani: contestazione di
assemblea generale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 29 agosto 2003 da
AP 1
contro
AO 1
AO 2
AO 3
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 2 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
22 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è titolare della proprietà per piani n. 12 818 (unità
n. 1, cantina), pari a 8/1000
della particella n. 974 RFD di __________, e di un mezzo della proprietà
per piani n. 12 827 (unità n. 10, appartamento), pari a 75/1000 della medesima particella (“Condominio __________”). Il 5 luglio
2003 ha avuto luogo un'assemblea straordinaria dei comproprietari con il seguente
ordine del giorno:
1. Apertura
dell'assemblea;
2. Nomina
del presidente del giorno e degli scrutatori;
3. Designazione
nuova amministrazione;
4. Apertura
conto “fondo di rinnovamento”;
5. Proposta
ed approvazione preventivo gestione 2003;
6. Varie
ed eventuali.
L'assemblea
si è tenuta alla presenza di 13 comproprietari su 16, per un totale di 797/1000. Con 11 voti favorevoli e 2 astenuti la __________. è stata
designata nuova amministratrice, all'unanimità è stata approvata l'apertura del
conto “fondo di rinnovamento” (per l'ammontare di fr. 50 000.–),
con 12 voti e un astenuto è stato approvato il consuntivo 2002, all'unanimità
sono stati approvati il consuntivo per il primo semestre del 2003 e il preventivo
per il secondo semestre di quell'anno.
B. Il
29 agosto 2003 AP 1 ha convenuto dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, tutti i comproprietari per piani (AO 1, AO 2 AO 3,AO 5 e AO 4, AO 6 AO 7, AO
8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 12, AO 13 AO 14, AO 15, AO 16). Nella sua “istanza” egli ha
chiesto di annullare l'assemblea straordinaria del 5
luglio 2003, non essere stato egli regolarmente convocato e non avendo potuto così
esercitare il suo diritto di voto. Egli ha chiesto inoltre di nominare un
amministratore giudiziale della comproprietà per almeno cinque anni (o in subordine
di trovare “una soluzione di amministrazione” che assicurasse “tutti i diritti di ogni singolo condomino, inclusi la completa
contabilità a partire dalla fine di
settembre 2001 con assicurazione di intervento esterno per ogni
trasgressione alle leggi svizzere”), di vietare il
pagamento di una nota professionale emessa dall'avv. __________ per prestazioni
legali in favore di nove comproprietari
e di ordinare “l'elaborazione della contabilità
mancante con la revisione eseguita da revisori approvati dalla Pretura”. La
causa è stata assunta dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
C. All'udienza del 28 gennaio 2003 AP 1 ha ribadito le proprie domande,
postulando l'assunzione di prove. AO 2, AO 5 e AO 4, AO 6, AO 7, AO 11 (per sé
e la litisconsorte __________), AO 12, AO 13, AO 14 (per sé e la moglie __________),
AO 15 hanno proposto di respingere l'istanza e di confermare la __________. in
qualità di amministratrice. AO 16 si è
rimessa alla decisione del Pretore. Gli altri comproprietari non si sono
costituiti in giudizio. Con ordinanza dell'11 maggio 2004 il Pretore ha respinto tutte le prove notificate
dall'istante, ritenendole “irrilevanti ai fini del giudizio ed incompatibili con i principi di celerità
che informano la procedura di camera di consiglio”. Al dibattimento finale dell'8 giugno 2004 l'istante ha poi confermato
le sue richieste. AO 2, AO 4, AO 7, AO 14 e AO 15 hanno proposto una volta
ancora di respingere l'istanza e di confermare la __________. in qualità di
amministratrice. AO 16 si è associata a tali proposte. Statuendo con sentenza
del 22 settembre 2004, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di
giustizia con le spese (fr. 300.– complessivi) a carico dell'istante, tenuto
a rifondere “a controparte” fr. 1500.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza citata AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 2 ottobre
2004 nel quale chiede di accogliere la sua istanza e di riformare conseguentemente
il giudizio impugnato. Con osservazioni del 29 ottobre 2004 AO 1 ha proposto di
respingere l'appello. Identica richiesta hanno formulato il 6 novembre 2004 AO
2,AO 5 e AO 4, AO 6, AO 7, AO 11, AO 7 e AO 12, AO 13 e AO 13, AO 14, AO 15. Gli
altri comproprietari non hanno reagito. Il 5 novembre 2004 l'appellante ha
trasmesso alla Camera ulteriori documenti.
E. Accertato
un problema di legittimazione passiva non considerato dalle parti né dal primo
giudice, con ordinanza del 26 settembre 2007 il presidente della Camera ha
assegnato all'istante e ai convenuti un temine di 10 giorni per esprimersi sulla
questione di sapere contro chi andasse rivolta la causa, se contro la Comunione
dei comproprietari o contro i comproprietari personalmente. AP 1 è rimasto
silente. Con lettere del 5 ottobre 2007 AO 1, AO 2,AO 5 e AO 4, AO 6, AO 7, AO
11, AO 12 AO 13, AO 14, AO 15 e AO 16 hanno affermato la loro legittimazione
passiva in quanto proprietari di unità condominiali.
Considerandi
in diritto: 1. L'intero processo è stato trattato dal Pretore con la procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), come risulta
anche dall'ordinanza dell'11 maggio 2004 in cui egli ha
respinto le prove offerte dall'istante perché incompatibili con i principi di
celerità che governano tale procedura (sopra, lett. C). Il caso del resto è stato assunto proprio dalla
sezione 5 della Pretura del Distretto di Lugano, competente a giudicare le
“procedure contenziose dell'art. 4 LAC” in materia di proprietà per piani (art.
9.
cpv. 2 lett. e del regolamento sulle Preture: RL 3.1.1.3). Sotto questo
profilo l'appello dell'istante è dunque ammissibile, essendo stato introdotto
nei dieci giorni successivi alla notificazione della sentenza impugnata (art.
370.
cpv. 2 CPC). Quanto al valore litigioso, nelle procedure sommarie l'appellabilità
è data senza riguardo al relativo ammontare (I CCA,
sentenza inc. 11.2002.43 del 28 aprile 2003, consid. 1 con richiami).
2.
Il
problema è che in concreto l'impostazione seguita dal Pretore risulta completamente
erronea. Certo, la legge istituisce
determinate procedure sommarie contenziose grazie alle quali un comproprietario
può – ad esempio – ottenere la convocazione di un'assemblea condominiale (art.
4.
cpv. 1 n. 1 LAC), può far eseguire atti di amministrazione necessari a
conservare il valore della comproprietà e a mantenerla idonea all'uso (art. 4
cpv. 1 n. 16 LAC), può far rimuovere l'opposizione di altri comproprietari a legittimi
atti di disposizione (art. 4 cpv. 1 n. 17 LAC), può far nominare o revocare l'amministratore
della comproprietà (art. 4 cpv. 1 n. 20 LAC), così come può far sciogliere la
proprietà stessa (art. 4 cpv. 1 n. 18 LAC). Se non che, quanto AP 1 chiedeva
con l'“istanza” del 29 agosto 2003 era in primo luogo l'annullamento dell'assemblea
generale tenutasi il 5 luglio 2003. La sua era dunque, anzitutto, un'azione
civile ordinaria fondata sull'art. 712m cpv. 2 CC e andava trattata di conseguenza.
Ciò esulava dalle attribuzioni spettanti alla sezione 5 della Pretura. E il primo
giudice avrebbe dovuto ravvisare d'ufficio il difetto di competenza per materia
in ogni stadio di causa (art. 97 n. 3 CPC). Mancando un presupposto processuale, nella misura in cui verte sull'annullamento dell'assemblea generale
la sentenza appellata andrebbe dunque dichiarata nulla (art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC).
3.
È
vero che, oltre all'annullamento dell'assemblea generale, l'interessato
postulava anche la nomina di un amministratore giudiziario in virtù dell'art.
712q CC, il che poteva far pensare all'art. 4 cpv. 1 n. 20 LAC. L'art.
712q CC però era invocato manifestamente a sproposito. Tale norma
si riferisce al caso in cui “l'assemblea dei comproprietari non s'accorda sulla
nomina dell'amministratore”, ipotesi del tutto estranea alla fattispecie. Altrettanto
estraneo alla fattispecie sarebbe risultato del resto l'art. 712r CC, il
quale si applica al caso in cui “nonostante un grave motivo, l'assemblea nega
di revocare l'amministratore”. AP 1
chiedeva con la sua “istanza” (recte: petizione) era invece che,
annullata l'assemblea generale del 5 luglio 2003 (compresa la designazione
della __________ quale amministratrice, oggetto della deliberazione n. 3), il
Pretore nominasse un amministratore giudiziario per almeno cinque anni. Ciò non
poteva avvenire in forza dell'art. 712q né dell'art. 712r CC. La
domanda era correlata, una volta ancora, all'azione ordinaria riguardante la
contestazione dell'assemblea generale (art. 712m cpv. 2 CC).
4.
Meno evidente era la
natura delle altre due richieste di giudizio: quella intesa a vietare
il pagamento di una nota professionale emessa dall'avv. __________ per prestazioni
legali in favore di nove
comproprietari e quella tendente a ottenere “l'elaborazione
della contabilità mancante con la revisione eseguita da revisori approvati dalla
Pretura”. Bastava tuttavia far capo al testo dell'“istanza” per
desumere che la prima atteneva a una presunta deliberazione avvenuta nel corso
dell'assemblea generale (“Il
colmo è che la cosiddetta assemblea del 5 luglio 2003 decide che questo onorario
viene saldato dai fondi del Condominio”: memoriale, pag. 7 in alto). Rientrava quindi nell'ambito dell'azione
ordinaria volta a far annullare l'assemblea medesima. La seconda domanda si
ricollegava a quanto l'amministratore giudiziale designato dal Pretore avrebbe
dovuto intraprendere (memoriale, pag. 5 in fondo). Dipendeva anch'essa, quindi,
dall'azione ordinaria di annullamento. Ne segue che, in definitiva, nulla giustificava
in concreto l'applicazione della procedura sommaria. Il
difetto della competenza per materia inficia così l'intera causa.
5.
Nelle
condizioni descritte la sentenza appellata andrebbe dichiarata interamente nulla,
il Pretore avendo statuito in assenza di un presupposto processuale. Se da tale
effetto è lecito prescindere nel caso specifico, ciò si deve alla circostanza che sottoporre l'“istanza” di AP 1 al giudice competente nel merito si risolverebbe in
un vano esercizio. Il comproprietario che intende contestare la validità di
un'assemblea generale – rispettivamente la validità di deliberazioni adottate
nel corso di una tale assemblea – deve sempre procedere invero contro la
Comunione dei comproprietari, la quale gode a tal fine della capacità civile e
processuale (DTF 119 II 408 consid. 5 con richiami di dottrina; Wermelinger, La propriété par étages,
Friburgo 2002, n. 227 ad art. 712m CC; Bösch
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 10 ad art. 712m). L'atto
introduttivo della lite va notificato allora all'amministratore, il quale rappresenta la comunione per
legge (art. 712t cpv. 3 CC), quand'anche la sua
nomina possa essere contesta perché avvenuta nel corso dell'assemblea litigiosa.
Nella fattispecie invece AP 1 ha convenuto solo i comproprietari personalmente.
La comunione non è mai stata citata in giudizio.
Ora, la qualità per agire e la qualità per difendere pertengono alle
condizioni sostanziali della pretesa. La loro mancanza comporta il rigetto
dell'azione nel merito, senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi
che connotano la domanda. Legittimato passivamente è il soggetto nei confronti
del quale l'attore deve procedere per far valere la pretesa. E sapere se
l'azione sia correttamente orientata è una questione che il giudice deve esaminare
d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii). Se
nel caso in rassegna ci si limitasse a dichiarare nulla la sentenza impugnata,
il giudice del merito chiamato a trattare l'“istanza” di AP 1 con
la procedura ordinaria non potrebbe far altro che vagliare senza indugio la
legittimazione passiva dei convenuti, e ne ravviserebbe la mancanza. In simili
circostanze egli respingerebbe quindi l'azione senza riguardo al verificarsi
degli elementi oggettivi che connotano la domanda, ovvero senza interrogarsi se
l'azione sia – in tutto o in parte – fondata. Sottoporgli l'“istanza” di AP 1 perché sia trattata con la procedura ordinaria si
tradurrebbe di conseguenza in un rinvio a scopi puramente formali.
Nelle
loro osservazioni del 5 ottobre 2007 AO 1, AO 2, AO 5 e AO 4, AO 6, AO 7, AO 11,
AO 12, AO 13, AO 14, AO 15 e AO 16 affermano per vero la loro legittimazione
passiva in quanto proprietari di unità condominiali, ma a torto. Nelle contestazioni inerenti alla validità di un'assemblea generale
o di deliberazioni adottate in quella sede i comproprietari personalmente non
hanno mai – come si è visto – legittimazione passiva. Solo la Comunione dei
comproprietari ha tale qualità ed essa sola può essere convenuta.
6.
Ne
discende che in concreto l'appello è destinato all'insuccesso, seppure per ragioni
completamente diverse da quelle esposte nella sentenza impugnata. Quanto agli
oneri del giudizio attuale, essi seguono la soccombenza dell'istante (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire indennità per ripetibili ai
comproprietari, nemmeno a coloro che hanno formulato osservazioni in appello, avendo
costoro sostenuto a torto la loro legittimazione passiva. Non è il caso per
converso di riformare il dispositivo sulle ripetibili di prima sede, che l'appellante
non ha impugnato se non come conseguenza della richiesta intesa a ottenere
l'annullamento dell'assemblea generale.
7.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF), il valore
litigioso è quello che l'annullamento dell'assemblea contestata ridonderebbe all'insieme
dei comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la
sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c). Nella
fattispecie i condomini hanno deliberato la nomina dell'amministratore senza
limiti di tempo (retribuzione fr. 3500.– annui), hanno deciso la costituzione di un “fondo di rinnovamento” (per l'ammontare di fr. 50 000.–), hanno
approvato il consuntivo 2002 e quello per il primo semestre del 2003 (di entità
imprecisate), come pure il preventivo per il secondo semestre di quell'anno
(fr. 18 600.–). Il valore litigioso supera sicuramente, quindi, la soglia di
fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–,;
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–,
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Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito
dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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