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Decisione

11.2004.118

misure a protezione dell'unione coniugale

22 novembre 2004Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sen­tenza 11.2003.126 del 14 settembre 2004, consid. 3). Al momento in

cui ha statuito il Pretore, K__________ aveva sette anni e G__________ quasi

due anni. Dagli atti non risulta che K__________ sia stato ascoltato, né il

Pretore ha spiegato perché. La legge non prevede invero un'età minima per

l'ascolto dalla quale il giudice sia obbligato a interpellare i minorenni. Una

rinuncia a priori si giustifica solo, tuttavia, se l'audizione – o almeno

l'osservazione – sia impossibile o non avrebbe senso, nemmeno se eseguita da

uno specialista (Rumo-Jungo,

L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents in: SJ 2003 II pag. 120

segg.). Non consta che ciò sia il caso nella fattispecie.

a) Il

Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che l'audizione di un ragazzo

di 6 anni non va esclusa a priori (DTF 124 III 92 consid. 3a). Anche in

dottrina l'ascolto dei figli è auspicato sin dall'età scolastica (Breitschimid in: Basler Kommentar, ZGB

I, 2a edizione, n. 4 ad art. 144; Sutter/

Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 34 ad art. 144) o almeno dal compimento degli 8

anni (Schweighauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,

Basilea 2000, n. 19 segg. ad art. 144 CC). Tra i 7 e i 12 anni l'opportunità

dell'au­dizione va apprezzata, ad ogni modo, in funzione dello sviluppo del

figlio e delle circostanze del caso (Stettler,

Les nouvelles dispositions du Code civil concernant

le sort des enfants dans le divorce de leur parents,

in: CFPG, Il nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, pag. 149). Essenziale è

che l'audizione sia adattata all'età e che le opinioni del ragazzo siano

apprezzate in funzione della sua maturità (Rumo-Jungo,

op. cit., pag. 122).

b) Finora questa Camera ha ritenuto di poter transigere sull'ascolto

del figlio ove in appello rimanga contesa la sola questione dei contributi

alimentari, ma non l'affidamento né la disciplina del diritto di visita (sussistendo

litigio su uno di que­sti due punti, gli atti sono rinviati al Pretore perché

proceda senza indugio all'audizione: I CCA, sentenza inc. 11.2003.81 del 24

luglio 2003, consid. 3). In materia di contributi è proficuo sentire il figlio,

in effetti, solo qualora eventuali inclinazioni e interessi scolastici o

professionali di lui siano suscettibili di influire sul fabbisogno (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes,

in: AJP 12/1999 pag. 1581). Del resto, sull'entità del contributo i figli non

possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche siano

assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso specifico K__________

non è ancora in età di formulare progetti per le sue future scelte scolastiche

o professionali. Non risulta, per altro, che particolari inclinazioni o

interessi di lui – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano

incidere sul relativo fabbisogno in denaro. Non è il caso dunque, per questa

volta, di inaugurare una prassi più rigorosa.

c) Resta

il fatto che l'indulgenza di cui ha dato prova questa Camera non può essere

dilazionata oltre, tanto meno ove si pensi che l'art. 144 cpv. 2 CC è in vigore

ormai dal 1° gennaio 2000. Né spetta al Tribunale di appello sentire i figli nell'ambito

di provvedimenti cautelari o di misure a tutela dell'unione coniugale –

sostituendosi al giudice naturale – ogni qual volta in prima sede si ometta

tale formalità (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid.

8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Anzi, il giudice che disattende norme es­senziali

di procedura – come, in particolare, il diritto di essere sentiti – compie atti

nulli, sicché l'incarto gli va rinviato (art. 326 lett. a CPC). Giova quindi

precisare che, dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli in età

scolastica sia trascurato senza alcuna motivazione (foss'anche solo sui contributi

alimentari), questa Camera annullerà d'ufficio i dispositivi del­la sentenza

impugnata relativi al minorenne e ritornerà gli atti in prima sede perché si

giudichi nuovamente dopo avere rimediato alla mancanza, eventualmente per il

tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice può

sempre far capo).

4. In

concreto, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nella tabella dell'edizione

2003 (in: www.ajb.zh.ch), da cui il Pretore si è dipartito, il fabbisogno medio

in denaro per un figlio fra i 7 e 12 anni che vive insieme con un fratello o

una sorella nella medesima economia domestica ammonta a fr. 1590.– men­sili,

compresi fr. 370.– per cura ed educazione. Quello di un figlio fino al sesto

Considerandi

anno di età ascende invece a fr. 1630.– mensili, compresi fr. 555.– per cura ed

educazione. Lavorando al 60% (doc. C), la madre può prestare il 40% della cura

e dell'educazione in natura (principio definito “ corretto” dal Tribunale federale:

5C.32/ 2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Dovendo essa rimunerare una ragazza

alla pari, il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro di K__________ in

fr. 1750.– mensili e quello di G__________ in fr. 1900.– mensili.

a) L'appellante

sostiene che il fabbisogno in denaro di K__________ non eccede fr. 1442.–

mensili e quello di G__________ fr. 1408.–, la madre potendo pur sempre prestare

una parte della cura e dell'educazione in natura. Ora, dagli atti risulta che

per accudire ai figli durante l'orario di lavoro l'istante assume ragazze alla

pari, retribuite fr. 1450.– mensili lordi (di cui fr. 900.– in natura: doc. N e

O). Tali costi rientrano nel fabbisogno ordinario del figlio (Wullscheleger in: Schwenzer, Praxiskom­mentar

Schei­dungs­recht, Basilea 2000, n. 15 ad art. 285 CC con richiami). A ragione

il Pretore ha dunque sostituito il valore medio previsto dalle citate raccomandazioni

per la cura e l'educazione, nella misura in cui la madre non può occuparsi

personalmente dei figli, con il costo effettivo da lei sostenuto.

b) È

senz'altro vero che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione

alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb). Ciò non significa

tuttavia che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non

sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adegua­to dev'essere rico­no­sciuto

per intero. Nel caso in cui i redditi del­le parti non bastino ad assicurarlo,

si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung

von Unter­haltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel

mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio

fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi). Su questo punto

l'appello si rivela di conseguenza infondato.

5.

Il

Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 6350.– mensili fondandosi

sull'ultima tassazione agli atti. L'appellante sostiene che le sue entrate

vanno accertate in fr. 4500.– mensili, pari a quanto da lui guadagnato nel

2003, la sua situazione essendo per altro peggiorata nel frattempo.

Trattandosi

di un lavoratore indipendente, il reddito determinante non è quello conseguito

al momento del giudizio, ma quello medio, calcolato sull'arco di almeno tre

anni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar

Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 34 ad art. 285 CC), in modo

da compensare le eventuali fluttuazioni. Solo in caso di durevole flessione

delle entrate si può tenere conto del risultato dell'ultimo anno (sentenza del

Tribunale federale 5P.342/2001 del 20 dicembre 2001, consid. 3a con rinvii). Per il resto, il calcolo

deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure,

non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/Freiburg­haus, Kommentar zum

neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 42 ad art. 125 CC), tenendo conto in

ogni modo di eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e

consumi privati (sentenza del Tribunale federale citata, con numerosi richiami).

Nella

fattispecie risulta dall'ultima tassazione (2001/02) che il reddito aziendale

del contribuente ammontava a fr. 76 250.– annui, ovvero fr. 6350.– mensili (doc.

D). L'appellante ha prodotto inoltre i bilanci e i conti perdite e profitti

della sua ditta, dai quali risulta per il 2000 un utile di 8517.10 e una posta

“privato” di fr. 65 343.25 (doc. 1). Egli medesimo ammette quindi (conclusioni, pag. 3),

per il 2000 un guadagno di fr. 73

860.

, per il 2001 un guadagno di fr. 105 158.70 (doc. 2),

per il 2002 un guadagno di fr. 38

794.50

(doc. 3) e per il 2003 un guadagno di fr. 54 098.15 (doc. 4). La

moglie asserisce invero che il convenuto non ha reso sufficientemente

verosimile una diminuzione dei suoi profitti, ma a torto. Almeno a un sommario

esame, la contabilità presen­tata dal marito all'autorità fiscale non appare

lacunosa o inattendibile.

Dagli

atti risulta inoltre che nel 2002 il marito è rimasto inabile al lavoro per

malattia al 100% per 4-5 mesi e al 50% per altrettanti mesi (interrogatorio

formale del 18 maggio 2004 risposta n. 4) percependo dalla __________ delle

indennità giornaliere per fr. 27 397.35 (v. lettera del 28 luglio 2004 nel

fascicolo richiami). Non risultando, a un sommario esame, che queste rendite siano

state contabilizzate, non vi sono ragioni per ignorarle, sicché il guadagno per

quell’anno deve essere fissato in fr. 66 191.85. Nelle circostanze descritte il

reddito dell'appellante, calcolato sull’arco degli ultimi 3 anni, può dunque

essere stimato in fr. 75 150.– annui (arrotondati), ovvero in fr. 6262.– mensili. A tale importo

vanno aggiunti fr. 105.– men­sili di “reddito agricolo” quale partecipazione a

una comproprietà (interrogatorio formale del 18 maggio 2004, risposta n. 7),

per complessivi fr. 6367.– mensili.

6.

Tutto ciò premesso, con un reddito di

fr. 6367.– netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3016.– l'interessato

conserva una dispo­nibilità di fr. 3351.– mensili sufficienti per onorare i

contributi fissati dal Pretore (fr. 3334.– complessivi). Se ne conclude che

l’appello, destituito di buon diritto, deve essere respinto. Gli oneri del

giudizio odierno, la cui emanazione rende senza oggetto la richiesta di effetto

sospensivo, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà

alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

da

anticipare dall’appellante, rimangono suo carico. AP 1 rifonderà alla

controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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