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Decisione

11.2004.119

Azione di nullità riguardante disposizione a causa di morte: perenzione e litispendenza.

13 marzo 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

convenuti obiettano, in sintesi, che la perenzione dell'art. 521 cpv. 1 CC

comincia a decorrere quando l'attore ritiene probabile l'incapacità di

discernimento. E siccome nella fattispecie l'attore disponeva già dal 2001 – a

loro avviso – di tutti gli elementi per giungere a siffatta conclusione, tant'è

che l'incapacità di discernimento di __________ era stata addotta in modo

preciso negli allegati preliminari della causa OA.2001.121, l'azione introdotta nel 2003 è perenta. Essi rilevano poi che

durante il procedimento penale promosso dall'avvocato AO 2 contro il legale

dell'attore le domande rivolte ai testimoni vertevano proprio sulla capacità di

discernimento del testatore, sicché il termine di perenzione è cominciato a

decorrere al più tardi il 27 maggio 2002.

3. Secondo

l'art. 521 cpv. 1 CC l'azione intesa a far accertare la nullità di una disposizione

a causa di morte si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza

della disposizione e della causa di nullità e, in ogni caso, col decorso di

dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. Il termine di prescrizione

annuo è in realtà un termine di perenzione (Forni/Piatti

in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 521 con riferimenti)

e decorre dal giorno in cui l'attore acquisisce una conoscenza reale e precisa

della disposizione e della causa di nullità. Congetture o semplici sospetti non

sono sufficienti (DTF 113 II 274 consid. 3a, 91 II 322 consid. 4; Steinauer, Le droit des successions,

Berna 2006, pag. 376 n. 777a; Rumo-Jungo,

Tafeln und Fälle zum Erbrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 73), come non

basta a far decorrere il termine di perenzione la circostanza che l'attore

potesse riconoscere prima la causa di nullità (Forni/Piatti, op. cit.,

n. 2 ad art. 521 CC; Tuor in: Berner

Kom­mentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 521 CC). Inoltre, la conoscenza da parte

dell'attore dev'essere affidabile (Tuor,

op. cit., n. 4 ad art. 521 CC; Escher in:

Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 2 ad art. 521 CC).

4. Nella

petizione del 13 dicembre 2001 inoltrata da AP 1 (inc. OA.2001.121) figurano le

seguenti allegazioni:

Verso la fine degli anni '90 lo stato di

salute di __________ declinò rapidamente (…).

Parallelamente

con questi acciacchi si manifestarono anche debolezze a livello intellettuale,

palesi soprattutto perché confondeva avvenimenti del presente con avvenimenti

del passato, con vuoti di memoria sul bre­ve e sul lungo periodo e, per quanto

concerneva i pagamenti di fatture mediche e di ospedali, AP 1 doveva

regolarmente intervenire perché il padre confondeva le cifre con uno, due o più

zeri. Il 1° ottobre 2000 AP 1 fece ancora una visita al padre novantaduenne,

trovandolo molto indebolito e a tratti anche mentalmente assente (punto 8, pag.

5 seg.).

Scopo

dell'esecuzione testamentaria è la divisione della successione (…). Se la

successione si riduce a un solo erede, l'esecuzione testamentaria decade (…). Quale

motivo di revoca, a parte l'incoscienza del testatore al momento della

designazione del notaio AO 2, vi è il fatto che l'esecutore testamentario ha

funzionato quale notaio nell'allestimento del testamento e ha commesso in tale

veste più errori (lett. H, pag. 25).

Da parte

sua, nella risposta del 18 aprile 2002 AO 1 ha rilevato che:

Pure falsa è l'asserzione secondo la quale

la salute dell'attore declinò negli anni '90. Egli fu lucidissimo (...). Il

defunto __________ mantenne (...) appieno le facoltà mentali fino alla morte.

Solo quelle motorie e visive subirono nel 1999 una riduzione. Da quel momento

subentrò infatti una debolezza fisica, che non intaccò mai, neppure minimamente

la sua lucidità mentale e la sua capacità di discernimento come ebbe modo di

constatare al di là di ogni dubbio il dottor __________, che pochi mesi prima

della morte di __________ certificò come “il paziente a margine appare lucido,

orientato nei tre dominii e in grado di discernimento” (doc. W1). Questa

attestazione medica risale allo stesso giorno della revoca del contratto di

rinuncia ereditaria (ad 8, pag. 7).

È recisamente

contestato che il defunto __________ fosse “incosciente” al momento della

designazione del notaio AO 2 (ad H, pag. 37 in fondo).

L'avv. AO

2 ha addotto nella sua risposta del 12 aprile 2002 analoghe contestazioni,

fondandosi anche su un certificato medico rilasciato il 18 luglio 2000 dal

dott. __________ (pag. 7 e 23).

Il

23 maggio 2002 AP 1 ha così replicato:

Purtroppo le affermazioni riferite

dall'avv. AO 2, quelle contenute nelle lettere che comunque non sono firmate e

quelle riferite da AO 1, sono sconfessate in modo clamoroso dalla

documentazione che produciamo: se queste dichiarazioni sono state

effettivamente fatte dal padre queste dimostrano che egli non era più nel pieno

possesso delle sue facoltà mentali e che non era per niente “lucidissimo”. Egli

era talmente confuso da non ricordare che il figlio AP 1 gli ha pagato un

importo di oltre un milione e mezzo di marchi (…). Inoltre il padre era

talmente confuso da aver dimenticato che il figlio aveva pagato ogni anno delle

persone per la manutenzione della tomba di famiglia ad __________ e da aver

dimenticato che regolarmente il figlio gli faceva un rendiconto delle entrate e

delle uscite (ad 8, pag. 6 in fondo).

In generale,

se le lettere sono state dettate da __________, documentano uno stato di

confusione mentale grave (pag. 8 a metà).

Il doc. 13

non dice assolutamente ciò che viene affermato in risposta: invece dal doc. 13

(lettera 19 maggio 2000) si può desumere che l'estensore era in preda a una

grossa confusione. Parlando della tomba di famiglia (…) è tuttavia importante

rilevare che lo stesso __________ dichiara di essere affetto da starke körperliche

und geistige Einschränkungen, il che significa che egli stesso si rendeva

conto che le sue condizioni mentali non erano più normali (pag. 9 nel mezzo).

L'avv. __________

desiderava l'incontro con il signor AO 1 allo scopo di sapere se era o non era

legittimato a consegnare la documentazione richiesta all'avv. AO 2. Egli rinunciò

al chiarimento che avrebbe desiderato (...) per le condizioni fisiche e mentali

di __________ che appariva debolissimo e confuso, come già esposto in petizione

(pag. 11 a metà).

Contro la nomina di esecutore testamentario

del notaio avv. AO 2 esistono validi motivi già rilevati nell'atto di

petizione, in particolare la capacità di testare di __________ (...). Inoltre

da elementi emersi solo recentemente, chiediamo che si possa ritenere

estremamente verosimile che __________ non fosse più nel pieno possesso delle

sue facoltà mentali, dato che le sue affermazioni ripetute dal Notaio AO 2 si

sono dimostrate false ed in contrasto con la realtà che __________ conosceva.

Se l'avv. AO 2 ha detto la verità, significa che __________, quando ha redatto

il testamento, anche se apparentemente normale, non era per nulla nel pieno

possesso delle facoltà mentali (ad 1+2, pag. 25 nel mezzo).

L'affermazione di __________ a AP 1 di non

avere voluto l'avv. AO 2 come esecutore testamentario è stata fatta. È

probabile che __________ non abbia seguito la lettura del testamento o non

ricordasse di avere sentito, con la lettura del testamento, che l'avv. AO 2 era

stato istituito esecutore testamentario. Con ogni probabilità __________ non

era in grado di realizzare il contenuto del testo, anche se esternamente poteva

apparire normale (pag. 27a metà).

Se il defunto ha riferito di non avere mai

ricevuto il provento dell'usufrutto degli immobili in __________, ciò significa

che le sue capacità intellettuali erano gravemente compromesse, dato che ciò

non è vero (ad 19, pag. 31).

Quello che risulta dal testamento pubblico

(doc. C) evidentemente non può essere considerato in modo serio. Troppi

elementi lasciano supporre che __________ non fosse nel pieno possesso delle

sue facoltà mentali o sia stato vittima di disinformazioni e di tentativi di

influire sulla sua volontà (ad 20, pag. 32).

5. Contrariamente

a quanto sostengono i convenuti, le affermazioni dell'attore sulla capacità di

disporre del padre, per lo più precedute da un se con valore

condizionale, appaiono come proposizioni di un periodo ipotetico, vincolate

alla protasi avversaria. L'attore asseverava, in sostanza e in estrema sintesi,

che se le cose stavano come i convenuti pretendevano, la capacità d'intendere e

di volere del padre doveva essere gravemente compromessa. Al che gli attori

hanno ribadito, per sommi capi, che __________ stava benissimo. L'attore non

aveva dunque alcun elemento concreto per sorreggere la propria conclusione se

non le asserzioni – non necessariamente affidabili, poiché interessate – delle

controparti sull'operato del testatore, controparti che per di più definivano

l'anziano in buone condizioni di salute. Ma per promuovere causa l'attore

necessitava non di meri sospetti, bensì di una conoscenza “reale e precisa”

della causa di nullità.

La mera

circostanza che una persona anziana sia fisicamente malata non è sufficiente,

del resto, per far presumere un'incapacità di discernimento. A tal fine occorrono

dati medici specialistici (Pedrazzini/Oberholzer,

Grundriss des Personenrechts, Berna 1993, pag. 68; ZR 78, n. 62 pag. 129).

Nemmeno una qualsiasi malattia o debolezza di men­te basta per dimostrare una

ridotta capacità d'intendere e di volere (Bucher

in: Berner Kommentar, n. 74 e 77 ad art. 16;

Bigler-Eggenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 29 ad

art. 16). Che l'attore disponesse di indizi circa la scarsa lucidità del padre

al momento dei fatti, quindi, poco giova. Tanto meno ove si consideri che i

convenuti hanno sempre negato ogni dissennatezza e che l'unico elemento

oggettivo in possesso dell'attore, il certificato allestito il 18 luglio 2000

dal medico curante dott. __________ (a lui trasmesso il 5 aprile 2001

dall'avv. AO 2), dichiarava __________ “lucido, orientato nei tre domini e in

grado di discernimento” (doc. W1 nell'inc. OA.2001.121 richiamato).

6. Né

si può dire che l'incapacità di discernimento del testatore fosse tanto

evidente da essere riconoscibile a tutti. Intanto, come si è appena visto, il certificato

medico del dott. __________ attesta­va proprio il contrario. Nel corso

dell'inchiesta penale che ha fatto seguito alla querela dell'avvocato AO 2, poi,

__________, assistente di __________ dal 1993 fino alla morte, ha affermato che

l'anziano è sempre stato lucido fino alla fine, e __________, che per __________

aveva svolto lavori di segretariato, ha confermato che il principale capiva

quel che faceva (deposizione del 26 aprile 2002). __________, a quel tempo

segretaria dell'avvocato AO 2 e presente alla confezione del testamento

pubblico del 19 luglio 2000, ha riferito a sua volta che __________ era un po'

tremante, ma parlava in modo più o meno normale e – a suo parere – era capace

di disporre, poiché aveva discusso attivamente con il notaio un punto del

testamento (deposizione del 26 aprile 2002). __________, segretaria dell'avvocato

AO 2 e presente alla firma dell'atto di donazione della proprietà di __________,

ha ribadito che __________ era in stato di “capacità di disporre”, ovvero “ era

in grado di sapere cosa voleva” (deposizione del 26 aprile 2002). Dedurre da

simili testimonianze – come pretendono i convenuti – che al più tardi il 27

maggio 2002 l'attore avesse acquisito sicura conoscenza dell'incapacità di discernimento

del padre non è quindi serio.

Quanto

all'istruttoria in campo civile, __________ ha dichiarato a più riprese che __________

era sempre lucido di mente, e ciò anche dopo l'ictus che lo aveva colpito

(deposizione del 22 gennaio 2003). Solo __________, infermiera di __________

per qualche anno dopo il 1998, ha affermato che questi aveva perso la memoria

corta (ma non quella lunga) e che, secondo la sua esperienza, si comportava

come un demente. La sua testimonianza però è del 27

gennaio 2003 e l'11 novembre successivo l'attore ha promosso causa. Il Pretore

accen­na invero, nella sentenza impugnata, al fatto che nella petizione l'attore

abbia menzionato “l'incoscienza del testatore al momento della designazione del

notaio AO 2” (sopra, consid. 4 con riferimento alla pag. 25 del memoriale). AO

1 tuttavia ha “recisamente contestato che il defunto __________ fosse incosciente”

al momento di designare il notaio AO 2 in qualità di esecutore testamentario

(sopra, consid. 4, pag. 37 in fondo della risposta). Per di più, l'“incoscienza”

evocata dall'attore si riferiva non alla capacità di discernimento del padre,

bensì alla circostanza che questi “non era al corrente del fatto che si volesse

istituire

come esecutore testamentario l'avvocato AO 2, che egli nemmeno conosceva”

(petizione, lett. E pag. 23 in basso).

7. Se

ne conclude, alla luce di tutto quanto precede, che al momento di promuovere la

causa OA.2003.117 l'attore non aveva acqui­sito da oltre un anno una conoscenza

“reale e precisa” del motivo di nullità testamentaria. Solo la relazione 29

gennaio 2003 del dott. __________ lo ha posto in simili condizioni. E anche

volendo considerare sufficiente – per ipotesi – la testimonianza dell'infermiera

__________, essa è del 27 gennaio 2003,

sicché al riguardo nulla muta. Introdotta l'11 novembre 2003, l'azione formante oggetto della causa OA.2003.117 va

considerata tempestiva. Ciò posto, l'appello principale si rivela provvisto di

buon diritto e la sentenza impugnata va riformata nel senso che la perenzione

fatta valere dei convenuti dev'essere respinta.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

8.

Nell'appello

adesivo AO 1 chiede che l'eccezione di litispendenza da lui sollevata con la

risposta sia accolta e che la petizione avversaria sia respinta in ordine già

per tale motivo. Il primo giudice ha lasciato la questione indecisa poiché –

come detto – a suo parere la petizione era tardiva (art. 521 cpv. 1 CC).

L'opinione non resistendo alla critica, occorre statuire al proposito. Ora, la

litispendenza presuppone che la seconda lite verta fra le medesime parti che

oppone la prima lite, riguardi il medesimo oggetto e si fondi sulla medesima

causa giuridica (cfr., sull'autorità di forza giudicata, DTF 128 III 286 consid.

3b con riferimenti; Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, 8° capitolo, n. 24; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 1298 pag. 245; Müller/Wirth,

Gerichts­standsgesetz, Zurigo 2001, n. 11 segg. ad art. 35).

In

concreto l'identità delle parti è evidente, così come non fa dubbio l'identità

dell'oggetto, ove appena si confrontino le richieste di giudizio contenute

nella petizione del 13 dicembre 2001 e in quella dell'11 novembre 2003. Quanto

fa manifesto difetto è invece l'identità della causa giuridica. In effetti, mentre

la petizione del 13 dicembre 2001 si fondava sulla nullità

di disposizioni a causa di morte per vizio di forma (art. 520

CC), l'annullamento della rinuncia ereditaria dovendo essere firmata – secondo

l'attore – dalle stesse persone che avevano sottoscritto la rinuncia (me­moriale,

pag. 22), la petizione dell'11 novembre 2003 si fonda sulla pretesa incapacità

di disporre dell'interessato al momento dell'annul­lamento (art.

519.

cpv. 1 n. 1 CC). Nella loro causa giuridica le due azioni

sono pertanto diverse. Sul problema della litispendenza l'appello adesivo è

destinato all'insuccesso.

9.

AO 1 contesta inoltre l'entità delle ripetibili attribuitegli dal

Pretore con l'argomento che l'importo di fr. 14 500.– non è adeguato alla

complessità della causa, la quale giustificherebbe un'indennità di almeno fr.

25.

500.–. L'assunto cade nel vuoto, dato che in esito al giudizio odierno i convenuti escono interamente sconfitti. Non possono quindi

rivendicare indennità per ripetibili. Al proposito l'appello adesivo va dichiarato

senza interesse giuridico.

III. Sulle

spese e le ripetibili

10.

Gli oneri processuali dell'appello principale seguono la soccombenza

dei convenuti (art. 148 cpv. 1 CPC). Essi rifonderanno alla controparte un'adeguata

indennità per ripetibili. Per quanto attiene all'appello adesivo, i costi del

processo seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Hans Georg Gloe

rifonderà all'attore un'equa indennità per ripetibili. Il dispositivo

sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado va riformato

di conseguenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'eccezione di perenzione dell'azione è

respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare

dall'attore, sono poste a carico dei convenuti in ragione di metà ciascuno, i

quali rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 7250.–

ciascuno per ripetibili.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 5000.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

5050.–

sono

posti solidalmente a carico di AO 1 e dell'avv. AO 2 in ragione di metà ciascuno,

i quali rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr.

5500.– ciascuno per ripetibili.

III. Nella

misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello

adesivo è

respinto e l'eccezione di litispendenza è respinta.

IV. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2500.–.

b)

spese fr. 50.–

fr.

2550.–

sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2600.– per ripetibili.

V. Intimazione

a:

– ;

– , ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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