11.2004.119
Azione di nullità riguardante disposizione a causa di morte: perenzione e litispendenza.
13 marzo 2006Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2004.119
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, ICCA
Titolo:
Azione di nullità riguardante disposizione a causa di morte: perenzione e litispendenza.
AZIONE DI NULLITÀ
LITISPENDENZA
PERENZIONE
art. 521 CC
art. 97 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.119
Lugano
13 marzo 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.117 (nullità
di disposizioni a causa di morte) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con petizione dell'11 novembre 2003 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 ), e
AO 2 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 1° ottobre 2004 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 9
settembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2.
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 3 novembre 2004 presentato da AO
1 contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra __________ (1908) ed __________ (1917),
cittadini germanici, sono nati i figli AO 1 (1940) e AP 1 (1944). Il 18 marzo
1977 AO 1ha stipulato con i genitori un contratto di rinuncia ereditaria (Erbverzichtsvertsrag:
rogito n. 206 del notaio dott. __________, __________). __________ è deceduta
il 10 agosto 1993 e in un testamento pubblico del giorno successivo, rogato dal
notaio __________, __________ ha istituito erede universale il figlio AP 1,
legando all'altro figlio AO 1 DM 200 000.–. In un certificato ereditario del 13
settembre 1994 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha attestato
che unici eredi di __________ erano il marito __________ e il figlio AP 1.
B. Il 18 luglio 2000 __________ e AO 1 hanno convenzionalmente
annullato la rinuncia d'eredità del 18 marzo 1977 e con testamento
pubblico del giorno successivo, rogato dal notaio AO 2, __________ ha revocato
il testamento dell'11 agosto 1993, ha disposto la suddivisione di tutti i suoi
beni a metà tra due figli, con obbligo per AP 1 (ma non per AO 1) di
collazionare le liberalità ricevute, e ha designato l'avv. AO 2 in qualità di
suo esecutore testamentario. Il 9 febbraio 2001 __________ ha poi donato a AO 1
la propria quota di un mezzo della proprietà per piani n. 5928 della particella
n. 365 RFD di __________, senza obbligo di collazione. Il 16 marzo 2001 __________
è deceduto ad __________, suo ultimo domicilio.
C. Con petizione del 13
dicembre 2001 AP 1 ha convenuto AO 1 e l'avv. AO 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo che l'annullamento della predetta rinuncia ereditaria
fosse invalidato per vizio di forma, così come – di riflesso – la donazione
dell'immobile ad __________ e il testamento pubblico del 19 luglio 2000 nella
misura in cui designava AO 1 erede e designava l'avv. AO 2 quale esecutore
testamentario. In subordine AP 1 ha postulato la riduzione della quota ereditaria
spettante al fratello, l'annullamento delle disposizioni testamentarie riguardanti
quest'ultimo e della donazione, così come la restituzione di tutte le
liberalità ricevute in vita o a causa di morte dal fratello nella successione
del padre. I convenuti hanno proposto di respingere la petizione e
all'udienza preliminare del 16 settembre 2002 hanno chiesto, tra l'altro, il
richiamo dal Ministero pubblico dell'incarto relativo a una querela sporta
dall'avvocato AO 2 contro l'avvocato PA 1 per diffamazione e calunnia, prova
che il Pretore ha ammesso con ordinanza a
verbale (inc. OA.2001.121).
D. Nel frattempo, in
esito alla querela dell'avvocato AO 2, con decreto d'accusa del 25 luglio 2002
il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'avvocato PA 1 a una multa
di fr. 1000.–. Al decreto d'accusa l'avvocato PA 1 ha presentato opposizione.
Il giudice della Pretura penale, cui il Procuratore pubblico ha trasmesso gli atti,
ha invitato le parti a notificare le prove da assumere al dibattimento.
L'avvocato PA 1 ha prodotto un parere allestito il 29 gennaio 2003 dal dott. __________,
specialista in medicina interna e geriatria e caposervizio all'__________ di __________,
sulle condizioni mentali di __________. Al pubblico
dibattimento del 1° aprile 2003 le parti hanno raggiunto un accordo, sicché
l'avvocato AO 2 ha ritirato la querela.
E. Il 4
aprile 2003 AP 1 ha adito il Pretore con
un'istanza
di assunzione suppletoria di prove, chiedendo che il dott. __________ fosse
sentito come testimone. AO 1 e l'avv. AO 2 si sono opposti alla domanda. Con
ordinanza del 21 ottobre 2003 il Pretore ha respinto l'istanza. La causa,
tuttora in fase istruttoria, è poi stata sospesa dal Pretore.
F. L'11 novembre 2003 AP
1 ha nuovamente convenuto AO 1 e l'avv. AO 2 davanti al
medesimo Pretore perché l'annullamento della rinuncia ereditaria fosse
invalidato (questa volta non per vizio di forma, bensì per incapacità di
discernimento di __________), così come l'ultimo testamento pubblico di __________
e il noto atto di donazione, con obbligo per AO 1 di restituire quanto
ricevuto sulla base del testamento (o di una procura firmata da __________ il
26 ottobre 2000), compresa la somma di fr. 2 780 733.–. L'attore ha instato altresì per la
congiunzione della causa con quella da lui promossa il 13 dicembre 2001. Nella
sua risposta del 3 febbraio 2004 AO 1 ha sollevato eccezione di litispendenza,
ha fatto valere la perenzione dell'azione e ha proposto di respingere ogni
domanda. Con risposta del 5 febbraio 2004 l'avv. AO 2 ha concluso a sua volta
per il rigetto della petizione, sollevando le medesime argomentazioni di AO 1 e
contestando anche la propria legittimazione passiva, oltre che l'esistenza di
un litisconsorzio necessario.
G. All'udienza
preliminare del 25 marzo 2004, limitata all'esame delle questioni d'ordine, le
parti hanno confermato i loro punti di vista. Assunto agli atti il fascicolo
della causa precedente (inc. OA.2001.121), al dibattimento finale del 23 maggio
2004 le parti hanno ribadito i loro punti di vista. Statuendo
il 9 settembre 2004, il Pretore ha dichiarato l'azione perenta e ha respinto la
petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 10 000.–, sono state
poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere a ognuno dei convenuti fr. 14 500.– per
ripetibili.
H. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto con un appello del 1° ottobre 2004 nel quale
chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per
nuova decisione, la quale abbia nondimeno a rimanere in sospeso finché non sia
stata definitivamente risolta la causa OA.2001.121. Nelle sue osservazioni del
2 novembre 2004 l'avv. AO 2 propone di respingere l'appello. Identica proposta
formula con osservazioni del 3 novembre 2004 AO 1, il quale con appello adesivo
postula anche l'accoglimento dell'eccezione di litispendenza, sulla quale il
Pretore non ha statuito, e l'aumento dell'indennità per ripetibili a fr. 25 500.–. Con istanza del 15 novembre 2004 AP
1 chiede poi di rettificare, per errore di scritturazione, la sua domanda di
appello, intendendo egli che si abbia previamente a decidere la causa OA.2003.117.
AO 1 dichiara di opporsi alla rettifica. Nelle sue osservazioni del 6 dicembre
2004 AP 1 conclude da parte sua per il rigetto dell'appello adesivo.
in diritto: I. Sull'appello
principale
1. Nella
misura in cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della
causa al Pretore per nuovo giudizio, l'appellante formula una conclusione di
per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio eminentemente riformatorio,
non cassatorio (art. 309 cpv. 4 e 326 CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e annotato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307). Dalle motivazioni
dell'appello si desume univocamente, nondimeno, che l'attore chiede di
respingere la perenzione dell'art. 521 cpv. 1 CC fatta valere dai convenuti.
Ancorché al limite della sufficienza formale, l'esposto può dunque essere
vagliato nel merito. Quanto alla richiesta di sospensione oggetto della citata
domanda di rettifica, poco importa sapere se essa si riferisca alla causa OA.2001.121
o alla causa OA.2003.117. Decidere per la prima volta se sospendere una
procedura giusta l'art. 107 CPC compete infatti al Pretore,
non alla Camera civile di appello.
2. In
concreto è litigioso il momento in cui l'attore ha acquisito una conoscenza
reale e precisa della causa di nullità, ovvero dell'incapacità di discernimento
di __________. L'appellante sostiene che prima di intentare la causa OA.2001.121
egli aveva constatato nel genitore vuoti di memoria e certe
stranezze, ma li aveva ricondotti a fenomeni tipici dell'età avanzata e non a
carenze intellettive. Solo dopo avere letto le risposte di causa dei convenuti,
e in particolare quella dell'avv. AO 2, si è trovato di fronte a un'alternativa:
o le affermazioni attribuite al padre non erano vere o al momento dei fatti il
padre non era più capace d'intendere e di volere. Aveva chiesto così al
dott. __________, specialista in geriatra, una relazione e da
quel referto, del 29 gennaio 2003, egli ha acquisito
sufficiente certezza che al momento di firmare le disposizioni controverse il
padre era affetto ormai da una grave forma di demenza senile. Donde la tempestività
dell'azione.
Fatti
I
convenuti obiettano, in sintesi, che la perenzione dell'art. 521 cpv. 1 CC
comincia a decorrere quando l'attore ritiene probabile l'incapacità di
discernimento. E siccome nella fattispecie l'attore disponeva già dal 2001 – a
loro avviso – di tutti gli elementi per giungere a siffatta conclusione, tant'è
che l'incapacità di discernimento di __________ era stata addotta in modo
preciso negli allegati preliminari della causa OA.2001.121, l'azione introdotta nel 2003 è perenta. Essi rilevano poi che
durante il procedimento penale promosso dall'avvocato AO 2 contro il legale
dell'attore le domande rivolte ai testimoni vertevano proprio sulla capacità di
discernimento del testatore, sicché il termine di perenzione è cominciato a
decorrere al più tardi il 27 maggio 2002.
3. Secondo
l'art. 521 cpv. 1 CC l'azione intesa a far accertare la nullità di una disposizione
a causa di morte si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza
della disposizione e della causa di nullità e, in ogni caso, col decorso di
dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. Il termine di prescrizione
annuo è in realtà un termine di perenzione (Forni/Piatti
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 521 con riferimenti)
e decorre dal giorno in cui l'attore acquisisce una conoscenza reale e precisa
della disposizione e della causa di nullità. Congetture o semplici sospetti non
sono sufficienti (DTF 113 II 274 consid. 3a, 91 II 322 consid. 4; Steinauer, Le droit des successions,
Berna 2006, pag. 376 n. 777a; Rumo-Jungo,
Tafeln und Fälle zum Erbrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 73), come non
basta a far decorrere il termine di perenzione la circostanza che l'attore
potesse riconoscere prima la causa di nullità (Forni/Piatti, op. cit.,
n. 2 ad art. 521 CC; Tuor in: Berner
Kommentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 521 CC). Inoltre, la conoscenza da parte
dell'attore dev'essere affidabile (Tuor,
op. cit., n. 4 ad art. 521 CC; Escher in:
Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 2 ad art. 521 CC).
4. Nella
petizione del 13 dicembre 2001 inoltrata da AP 1 (inc. OA.2001.121) figurano le
seguenti allegazioni:
Verso la fine degli anni '90 lo stato di
salute di __________ declinò rapidamente (…).
Parallelamente
con questi acciacchi si manifestarono anche debolezze a livello intellettuale,
palesi soprattutto perché confondeva avvenimenti del presente con avvenimenti
del passato, con vuoti di memoria sul breve e sul lungo periodo e, per quanto
concerneva i pagamenti di fatture mediche e di ospedali, AP 1 doveva
regolarmente intervenire perché il padre confondeva le cifre con uno, due o più
zeri. Il 1° ottobre 2000 AP 1 fece ancora una visita al padre novantaduenne,
trovandolo molto indebolito e a tratti anche mentalmente assente (punto 8, pag.
5 seg.).
Scopo
dell'esecuzione testamentaria è la divisione della successione (…). Se la
successione si riduce a un solo erede, l'esecuzione testamentaria decade (…). Quale
motivo di revoca, a parte l'incoscienza del testatore al momento della
designazione del notaio AO 2, vi è il fatto che l'esecutore testamentario ha
funzionato quale notaio nell'allestimento del testamento e ha commesso in tale
veste più errori (lett. H, pag. 25).
Da parte
sua, nella risposta del 18 aprile 2002 AO 1 ha rilevato che:
Pure falsa è l'asserzione secondo la quale
la salute dell'attore declinò negli anni '90. Egli fu lucidissimo (...). Il
defunto __________ mantenne (...) appieno le facoltà mentali fino alla morte.
Solo quelle motorie e visive subirono nel 1999 una riduzione. Da quel momento
subentrò infatti una debolezza fisica, che non intaccò mai, neppure minimamente
la sua lucidità mentale e la sua capacità di discernimento come ebbe modo di
constatare al di là di ogni dubbio il dottor __________, che pochi mesi prima
della morte di __________ certificò come “il paziente a margine appare lucido,
orientato nei tre dominii e in grado di discernimento” (doc. W1). Questa
attestazione medica risale allo stesso giorno della revoca del contratto di
rinuncia ereditaria (ad 8, pag. 7).
È recisamente
contestato che il defunto __________ fosse “incosciente” al momento della
designazione del notaio AO 2 (ad H, pag. 37 in fondo).
L'avv. AO
2 ha addotto nella sua risposta del 12 aprile 2002 analoghe contestazioni,
fondandosi anche su un certificato medico rilasciato il 18 luglio 2000 dal
dott. __________ (pag. 7 e 23).
Il
23 maggio 2002 AP 1 ha così replicato:
Purtroppo le affermazioni riferite
dall'avv. AO 2, quelle contenute nelle lettere che comunque non sono firmate e
quelle riferite da AO 1, sono sconfessate in modo clamoroso dalla
documentazione che produciamo: se queste dichiarazioni sono state
effettivamente fatte dal padre queste dimostrano che egli non era più nel pieno
possesso delle sue facoltà mentali e che non era per niente “lucidissimo”. Egli
era talmente confuso da non ricordare che il figlio AP 1 gli ha pagato un
importo di oltre un milione e mezzo di marchi (…). Inoltre il padre era
talmente confuso da aver dimenticato che il figlio aveva pagato ogni anno delle
persone per la manutenzione della tomba di famiglia ad __________ e da aver
dimenticato che regolarmente il figlio gli faceva un rendiconto delle entrate e
delle uscite (ad 8, pag. 6 in fondo).
In generale,
se le lettere sono state dettate da __________, documentano uno stato di
confusione mentale grave (pag. 8 a metà).
Il doc. 13
non dice assolutamente ciò che viene affermato in risposta: invece dal doc. 13
(lettera 19 maggio 2000) si può desumere che l'estensore era in preda a una
grossa confusione. Parlando della tomba di famiglia (…) è tuttavia importante
rilevare che lo stesso __________ dichiara di essere affetto da starke körperliche
und geistige Einschränkungen, il che significa che egli stesso si rendeva
conto che le sue condizioni mentali non erano più normali (pag. 9 nel mezzo).
L'avv. __________
desiderava l'incontro con il signor AO 1 allo scopo di sapere se era o non era
legittimato a consegnare la documentazione richiesta all'avv. AO 2. Egli rinunciò
al chiarimento che avrebbe desiderato (...) per le condizioni fisiche e mentali
di __________ che appariva debolissimo e confuso, come già esposto in petizione
(pag. 11 a metà).
Contro la nomina di esecutore testamentario
del notaio avv. AO 2 esistono validi motivi già rilevati nell'atto di
petizione, in particolare la capacità di testare di __________ (...). Inoltre
da elementi emersi solo recentemente, chiediamo che si possa ritenere
estremamente verosimile che __________ non fosse più nel pieno possesso delle
sue facoltà mentali, dato che le sue affermazioni ripetute dal Notaio AO 2 si
sono dimostrate false ed in contrasto con la realtà che __________ conosceva.
Se l'avv. AO 2 ha detto la verità, significa che __________, quando ha redatto
il testamento, anche se apparentemente normale, non era per nulla nel pieno
possesso delle facoltà mentali (ad 1+2, pag. 25 nel mezzo).
L'affermazione di __________ a AP 1 di non
avere voluto l'avv. AO 2 come esecutore testamentario è stata fatta. È
probabile che __________ non abbia seguito la lettura del testamento o non
ricordasse di avere sentito, con la lettura del testamento, che l'avv. AO 2 era
stato istituito esecutore testamentario. Con ogni probabilità __________ non
era in grado di realizzare il contenuto del testo, anche se esternamente poteva
apparire normale (pag. 27a metà).
Se il defunto ha riferito di non avere mai
ricevuto il provento dell'usufrutto degli immobili in __________, ciò significa
che le sue capacità intellettuali erano gravemente compromesse, dato che ciò
non è vero (ad 19, pag. 31).
Quello che risulta dal testamento pubblico
(doc. C) evidentemente non può essere considerato in modo serio. Troppi
elementi lasciano supporre che __________ non fosse nel pieno possesso delle
sue facoltà mentali o sia stato vittima di disinformazioni e di tentativi di
influire sulla sua volontà (ad 20, pag. 32).
5. Contrariamente
a quanto sostengono i convenuti, le affermazioni dell'attore sulla capacità di
disporre del padre, per lo più precedute da un se con valore
condizionale, appaiono come proposizioni di un periodo ipotetico, vincolate
alla protasi avversaria. L'attore asseverava, in sostanza e in estrema sintesi,
che se le cose stavano come i convenuti pretendevano, la capacità d'intendere e
di volere del padre doveva essere gravemente compromessa. Al che gli attori
hanno ribadito, per sommi capi, che __________ stava benissimo. L'attore non
aveva dunque alcun elemento concreto per sorreggere la propria conclusione se
non le asserzioni – non necessariamente affidabili, poiché interessate – delle
controparti sull'operato del testatore, controparti che per di più definivano
l'anziano in buone condizioni di salute. Ma per promuovere causa l'attore
necessitava non di meri sospetti, bensì di una conoscenza “reale e precisa”
della causa di nullità.
La mera
circostanza che una persona anziana sia fisicamente malata non è sufficiente,
del resto, per far presumere un'incapacità di discernimento. A tal fine occorrono
dati medici specialistici (Pedrazzini/Oberholzer,
Grundriss des Personenrechts, Berna 1993, pag. 68; ZR 78, n. 62 pag. 129).
Nemmeno una qualsiasi malattia o debolezza di mente basta per dimostrare una
ridotta capacità d'intendere e di volere (Bucher
in: Berner Kommentar, n. 74 e 77 ad art. 16;
Bigler-Eggenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 29 ad
art. 16). Che l'attore disponesse di indizi circa la scarsa lucidità del padre
al momento dei fatti, quindi, poco giova. Tanto meno ove si consideri che i
convenuti hanno sempre negato ogni dissennatezza e che l'unico elemento
oggettivo in possesso dell'attore, il certificato allestito il 18 luglio 2000
dal medico curante dott. __________ (a lui trasmesso il 5 aprile 2001
dall'avv. AO 2), dichiarava __________ “lucido, orientato nei tre domini e in
grado di discernimento” (doc. W1 nell'inc. OA.2001.121 richiamato).
6. Né
si può dire che l'incapacità di discernimento del testatore fosse tanto
evidente da essere riconoscibile a tutti. Intanto, come si è appena visto, il certificato
medico del dott. __________ attestava proprio il contrario. Nel corso
dell'inchiesta penale che ha fatto seguito alla querela dell'avvocato AO 2, poi,
__________, assistente di __________ dal 1993 fino alla morte, ha affermato che
l'anziano è sempre stato lucido fino alla fine, e __________, che per __________
aveva svolto lavori di segretariato, ha confermato che il principale capiva
quel che faceva (deposizione del 26 aprile 2002). __________, a quel tempo
segretaria dell'avvocato AO 2 e presente alla confezione del testamento
pubblico del 19 luglio 2000, ha riferito a sua volta che __________ era un po'
tremante, ma parlava in modo più o meno normale e – a suo parere – era capace
di disporre, poiché aveva discusso attivamente con il notaio un punto del
testamento (deposizione del 26 aprile 2002). __________, segretaria dell'avvocato
AO 2 e presente alla firma dell'atto di donazione della proprietà di __________,
ha ribadito che __________ era in stato di “capacità di disporre”, ovvero “ era
in grado di sapere cosa voleva” (deposizione del 26 aprile 2002). Dedurre da
simili testimonianze – come pretendono i convenuti – che al più tardi il 27
maggio 2002 l'attore avesse acquisito sicura conoscenza dell'incapacità di discernimento
del padre non è quindi serio.
Quanto
all'istruttoria in campo civile, __________ ha dichiarato a più riprese che __________
era sempre lucido di mente, e ciò anche dopo l'ictus che lo aveva colpito
(deposizione del 22 gennaio 2003). Solo __________, infermiera di __________
per qualche anno dopo il 1998, ha affermato che questi aveva perso la memoria
corta (ma non quella lunga) e che, secondo la sua esperienza, si comportava
come un demente. La sua testimonianza però è del 27
gennaio 2003 e l'11 novembre successivo l'attore ha promosso causa. Il Pretore
accenna invero, nella sentenza impugnata, al fatto che nella petizione l'attore
abbia menzionato “l'incoscienza del testatore al momento della designazione del
notaio AO 2” (sopra, consid. 4 con riferimento alla pag. 25 del memoriale). AO
1 tuttavia ha “recisamente contestato che il defunto __________ fosse incosciente”
al momento di designare il notaio AO 2 in qualità di esecutore testamentario
(sopra, consid. 4, pag. 37 in fondo della risposta). Per di più, l'“incoscienza”
evocata dall'attore si riferiva non alla capacità di discernimento del padre,
bensì alla circostanza che questi “non era al corrente del fatto che si volesse
istituire
come esecutore testamentario l'avvocato AO 2, che egli nemmeno conosceva”
(petizione, lett. E pag. 23 in basso).
7. Se
ne conclude, alla luce di tutto quanto precede, che al momento di promuovere la
causa OA.2003.117 l'attore non aveva acquisito da oltre un anno una conoscenza
“reale e precisa” del motivo di nullità testamentaria. Solo la relazione 29
gennaio 2003 del dott. __________ lo ha posto in simili condizioni. E anche
volendo considerare sufficiente – per ipotesi – la testimonianza dell'infermiera
__________, essa è del 27 gennaio 2003,
sicché al riguardo nulla muta. Introdotta l'11 novembre 2003, l'azione formante oggetto della causa OA.2003.117 va
considerata tempestiva. Ciò posto, l'appello principale si rivela provvisto di
buon diritto e la sentenza impugnata va riformata nel senso che la perenzione
fatta valere dei convenuti dev'essere respinta.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
8.
Nell'appello
adesivo AO 1 chiede che l'eccezione di litispendenza da lui sollevata con la
risposta sia accolta e che la petizione avversaria sia respinta in ordine già
per tale motivo. Il primo giudice ha lasciato la questione indecisa poiché –
come detto – a suo parere la petizione era tardiva (art. 521 cpv. 1 CC).
L'opinione non resistendo alla critica, occorre statuire al proposito. Ora, la
litispendenza presuppone che la seconda lite verta fra le medesime parti che
oppone la prima lite, riguardi il medesimo oggetto e si fondi sulla medesima
causa giuridica (cfr., sull'autorità di forza giudicata, DTF 128 III 286 consid.
3b con riferimenti; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, 8° capitolo, n. 24; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 1298 pag. 245; Müller/Wirth,
Gerichtsstandsgesetz, Zurigo 2001, n. 11 segg. ad art. 35).
In
concreto l'identità delle parti è evidente, così come non fa dubbio l'identità
dell'oggetto, ove appena si confrontino le richieste di giudizio contenute
nella petizione del 13 dicembre 2001 e in quella dell'11 novembre 2003. Quanto
fa manifesto difetto è invece l'identità della causa giuridica. In effetti, mentre
la petizione del 13 dicembre 2001 si fondava sulla nullità
di disposizioni a causa di morte per vizio di forma (art. 520
CC), l'annullamento della rinuncia ereditaria dovendo essere firmata – secondo
l'attore – dalle stesse persone che avevano sottoscritto la rinuncia (memoriale,
pag. 22), la petizione dell'11 novembre 2003 si fonda sulla pretesa incapacità
di disporre dell'interessato al momento dell'annullamento (art.
519.
cpv. 1 n. 1 CC). Nella loro causa giuridica le due azioni
sono pertanto diverse. Sul problema della litispendenza l'appello adesivo è
destinato all'insuccesso.
9.
AO 1 contesta inoltre l'entità delle ripetibili attribuitegli dal
Pretore con l'argomento che l'importo di fr. 14 500.– non è adeguato alla
complessità della causa, la quale giustificherebbe un'indennità di almeno fr.
25.
500.–. L'assunto cade nel vuoto, dato che in esito al giudizio odierno i convenuti escono interamente sconfitti. Non possono quindi
rivendicare indennità per ripetibili. Al proposito l'appello adesivo va dichiarato
senza interesse giuridico.
III. Sulle
spese e le ripetibili
10.
Gli oneri processuali dell'appello principale seguono la soccombenza
dei convenuti (art. 148 cpv. 1 CPC). Essi rifonderanno alla controparte un'adeguata
indennità per ripetibili. Per quanto attiene all'appello adesivo, i costi del
processo seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Hans Georg Gloe
rifonderà all'attore un'equa indennità per ripetibili. Il dispositivo
sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado va riformato
di conseguenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'eccezione di perenzione dell'azione è
respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare
dall'attore, sono poste a carico dei convenuti in ragione di metà ciascuno, i
quali rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 7250.–
ciascuno per ripetibili.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 5000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
5050.–
sono
posti solidalmente a carico di AO 1 e dell'avv. AO 2 in ragione di metà ciascuno,
i quali rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
5500.– ciascuno per ripetibili.
III. Nella
misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello
adesivo è
respinto e l'eccezione di litispendenza è respinta.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–.
b)
spese fr. 50.–
fr.
2550.–
sono
posti a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2600.– per ripetibili.
V. Intimazione
a:
– ;
– , ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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