Lexipedia

Decisione

11.2004.120

Provvisionale di divorzio: contributo alimentare per il figlio, provvigione ad litem

13 dicembre 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale giudizio sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), davanti a questa Camera rimaneva litigiosa la

differenza tra il contributo alimentare preteso dall'appellante (fr. 1910.–

mensili) e quello riconosciuto dal Pretore (fr. 800.– mensili) dal 1° agosto

Considerandi

2003.

fino alla maggiore età del figlio, cui si aggiungeva l'ammontare della

provvigione ad litem per la procedura di prima sede (fr. 3000.–) e

quella per la procedura di appello (fr. 2000.–). Il valore litigioso supera abbon­dantemente,

così, la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello è

respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 280.–

b) spese fr.

50.–

fr.

330.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico dell'appellante medesima

e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1200.–

per ripetibili ridotte.

3. AP 1 è

tenuta a versare ad AO 1, per

la procedura di appello, una provvigione ad litem di fr. 1800.–, dalla quale sarà dedotta l'indennità per ripetibili a lui accordata.

4. La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata in subordine è priva d'oggetto.

5. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster