11.2004.120
Provvisionale di divorzio: contributo alimentare per il figlio, provvigione ad litem
13 dicembre 2007Italiano26 min
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Numero d'incarto:
11.2004.120
Data decisione, Autorità:
13.12.2007, ICCA
Titolo:
Provvisionale di divorzio: contributo alimentare per il figlio, provvigione ad litem
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2004.120
Lugano
13 dicembre 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2003.192 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 31 ottobre 2003 da
AP 1
(patrocinata dall' PA
1)
e
AO 1
(patrocinato dall' PA
2),
giudicando ora sul decreto cautelare del 22 settembre
2004 con cui il Pretore ha
disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 4 ottobre 2004 presentato da AP
1 contro il decreto cautelare
emesso il 22 settembre 2004 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem, in subordine di
assistenza giudiziaria, presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello del
3 novembre 2004;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1965) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 15 settembre 1999. Dal matrimonio è
nato A__________, il 15 novembre 2001. Il marito è
agricoltore e durante l'estate lavora nell'azienda del padre, in località __________
a __________, mentre durante inverno dirige una scuola di sci a __________. La moglie,
diplomata in marketing e business con formazione universitaria, lavora a tempo
pieno per la ditta __________ a __________. I coniugi vivono separati dall'agosto
del 2003: il marito a __________ e la moglie a __________. Il 31 ottobre 2003 i coniugi hanno sottoposto al Pretore del
Distretto di Bellinzona un'istanza comune di divorzio con accordo parziale,
postulando lo scioglimento del matrimonio e demandando al giudice la decisione
sulle conseguenze accessorie rimaste litigiose.
B. Il 10 novembre 2003 AP 1 ha chiesto al Pretore in via provvisionale
l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento del figlio (riservato il
diritto di visita del padre, da
esercitare “cinque giorni al mese dalle ore 9 alle ore 20 durante i
giorni non lavorativi”), l'attribuzione dell'autorità parentale e
un contributo alimentare per il figlio di fr. 1910.– mensili. All'udienza del 9 dicembre
2003, indetta per la discussione, AO 1 ha postulato l'esercizio congiunto dell'autorità
parentale, ha consentito all'affidamento di A__________ alla madre (rivendicando
un più ampio diritto di visita), ha offerto un contributo alimentare per il
figlio di fr. 500.– mensili (l'assegno familiare continuando a essere percepito
dalla madre) e ha postulato una provvigione ad litem di fr. 3000.– o,
subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, presentando
conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le loro pretese. AP 1 ha
chiesto di regolare il diritto di visita del padre in una volta la settimana, alternativamente
il mercoledì o il giovedì dalle ore 8 alle ore 18, e
AO 1 ha rivendicato tale diritto per due fine settimana ogni mese dal
venerdì sera alle ore 18 fino alla domenica sera alle ore 20, più due settimane
di vacanze durante l'anno, di cui una in estate, una in inverno e due giorni a
Natale.
D. Con
decreto cautelare del 22 settembre 2004 il Pretore ha autorizzato i coniugi a
vivere separati, ha affidato A__________ alla madre, ha disciplinato il diritto
di visita del padre (seguendo sostanzialmente le richieste di lui), ha posto a
carico del medesimo un contributo alimentare per il figlio di fr. 800.– mensili
(in aggiunta agli assegni familiari, percepiti direttamente dalla madre) e ha
obbligato AP 1 a versare ad AO 1 una provvigione ad litem di fr. 3000.–.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste per un
quarto a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante, tenuta a
rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte (comprese nella
provvigione di causa).
E. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 4 ottobre 2004 per
ottenere che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di fissare il
diritto di visita in una volta la settimana alternativamente il mercoledì o il
giovedì dalle ore 8 alle
ore 18, di aumentare il contributo per il figlio a fr. 1910.– mensili (in aggiunta agli assegni familiari, percepiti direttamente da
lei) e di respingere la domanda di provvigione ad litem. Nelle sue osservazioni
del 3 novembre 2004 AO 1 propone di rigettare il ricorso, instando anche in appello
per una provvigione ad litem di fr. 2000.– o, in subordine, per il
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
in diritto: 1. Le misure provvisionali che disciplinano l'assetto provvisionale delle
parti durante una causa di divorzio (art. 137 CC), compreso l'obbligo per un
coniuge di stanziare una provvigione di causa all'altro che non ha i mezzi per
sostenere le spese del processo (Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 137 CC
con numerosi richiami; Gloor in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 13 ad art. 137), sono emanate con la
procedura dell'art. 376 cpv. 2
lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce
con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Per
quanto riguarda il diritto di visita, l'appellante ne postula la riduzione –
come detto – a un giorno la settimana, alternativamente il mercoledì o il
giovedì dalle ore 8 alle ore 18. Se non che, in pendenza di appello il Pretore
ha modificato la regolamentazione delle visite contenuta nel decreto impugnato,
adeguandola il 22 dicembre 2004 senza contraddittorio alle richieste dell'istante.
Tale decreto non consta essere stato revocato. L'appello è divenuto così senza
interesse giuridico. È vero che un appello privo di interesse pratico e attuale
potrebbe essere esaminato ugualmente – in analogia a
quanto fa il Tribunale federale – ove la questione litigiosa, oltre a ripresentarsi
in ogni tempo in circostanze identiche o
almeno simili, rivesta un'importanza di principio che non potrebbe mai,
per il rapido succedersi degli eventi, essere giudicata con tempestività
(richiami di giurisprudenza in: Kälin,
Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261). Nella
fattispecie non soccorrono tuttavia estremi del genere (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2002.101 del 16 dicembre 2003, consid.
3). Sul diritto di visita l'appello va pertanto stralciato dai ruoli.
3. Litigioso
rimane, nella fattispecie, il contributo di mantenimento provvisionale per il
figlio. Dopo avere stimato il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 2200.–
mensili, il Pretore ha accertato che in concreto AO 1 dichiara entrate per fr.
1000.– mensili, cui si aggiungono “vantaggi in natura per le prestazioni che riceve dall'azienda di
agriturismo e dalla scuola di sci”, mentre la moglie guadagna fr. 8808.– mensili, tredicesima
compresa. Ai modesti introiti del marito il Pretore ha creduto poco. Ha soggiunto
nondimeno che, seppure tale cifra fosse veritiera, AO 1 dovrebbe trovarsi “un altro impiego dal quale conseguire un
reddito sufficiente per far fronte agli oneri di mantenimento della famiglia”. Senza indicare quale sarebbe il reddito
virtualmente imputabile a quest'ultimo e senza alcun cenno al fabbisogno minimo
di lui, il primo giudice ha ritenuto equo, nelle circostanze descritte, porre il
fabbisogno in denaro del figlio nella misura di fr. 800.– a carico del padre e nella
misura di fr. 1400.– mensili a carico della madre, cui ha riconosciuto il
diritto di riscuotere gli assegni familiari in aggiunta al contributo di
mantenimento.
4. L'appellante
contesta anzitutto il fabbisogno in denaro del figlio, che reputa di fr. 2467.–
mensili. Come il Pretore, essa aggiunge all'importo di fr.
1910.– mensili (compresi fr. 680.– per cura e
educazione) per minorenni fino al 6° compleanno previsto dalla tabella 2003
correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si attiene
per prassi costante, la retta di fr. 850.– mensili da lei pagata per l'asilo
nido. Contrariamente al Pretore, tuttavia, essa reputa che ciò giustifichi una
riduzione della posta per
il vitto (fr. 295.– mensili) e, appunto, per la cura e l'educazione (fr. 680.– mensili) del 30% al massimo, mentre il Pretore ha
ridotto tali voci di oltre la metà. A suo avviso pertanto il fabbisogno in
denaro del figlio va stabilito in fr. 2467.– mensili (fr. 1910.– più fr.
850.–, meno il 30% di fr. 975.–).
a) In
concreto l'appellante porta il figlio all'asilo nido alle ore 8.30 e lo
riprende alle ore 17.30 (interrogatorio formale del 21 gennaio 2004, verbali
pag. 19, risposta n. 13), dal lunedì al venerdì. Ciò significa che A__________
consuma all'asilo cinque pasti settimanali su quattordici. La posta per il
vitto prevista nella citata tabella (fr. 295.–) va ridotta di conseguenza a fr.
190.– mensili. Diversa è la situazione per quanto attiene alla cura e
all'educazione. La nota tabella prevede, come si è accennato, un valore
statistico di fr. 680.– mensili per le prestazioni che il coniuge affidatario
non può fornire in natura durante l'orario di lavoro. Dandosi una madre attiva
professionalmente al 100%, in mancanza di altri dati questa Camera inserirebbe pertanto
nel fabbisogno in denaro del bambino tale valore. Ove sia resa verosimile una
spesa concreta, per contro, l'esborso effettivo sostituisce l'importo tabellare
(identico principio si applica, come si vedrà in appresso, al costo
dell'alloggio). Nella fattispecie la cifra di fr. 680.– prevista dalla tabella va
sostituita così con quella effettiva di fr. 850.– mensili.
b) Ciò premesso, occorre ancora
adeguare nel fabbisogno del figlio il costo dell'alloggio, che la ripetuta
tabella stima in fr. 345.– mensili. Qualora sia noto, invero, il costo
effettivo dell'abitazione sostituisce il valore medio della tabella. E, dandosi
un figlio unico, il costo effettivo equivale a un terzo della locazione pagata
dal coniuge affidatario (Amt für Jugend und Berufsberatung, Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Nel caso specifico la madre paga
per l'appartamento di Giubiasco una pigione di fr. 1500.– mensili, spese
accessorie comprese (doc. A¹). Nel fabbisogno in denaro di A__________ la cifra
di fr. 345.– mensili va sostituita così con quella di fr. 500.–. Ciò dà un fabbisogno
in denaro di fr. 2130.– mensili. In definitiva, dunque, l'ammontare di fr.
2200.– stimato dal primo giudice appare finanche eccessivo. Contrariamente all'opinione
del convenuto, non v'è invece ragione per modificare nel fabbisogno del figlio la
posta che la tabella dedica agli “altri costi”, i
quali costituiscono spese fisse (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, op. cit., pag. 13 a
metà; v. anche sentenza del Tribunale federale 5P.338/2001 del 5
novembre 2001, consid. 2b in fine).
5. Per
quanto riguarda la suddivisione del mantenimento tra le parti, a ragione l'appellante
critica invece la totale mancanza di metodo da parte del primo giudice. Come
questa Camera ha già avuto modo di ripetere, il fabbisogno del figlio non si
ripartisce fra i genitori a beneplacito, tanto meno finché questi sono sposati.
Anzi, in una causa di divorzio il giudice delle misure provvisionali
applica per analogia le disposizioni a tutela dell'unione coniugale (art. 137
cpv. 2 seconda frase CC), soprattutto ove si tratti di fissare “i contributi
pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163
cpv. 1 CC non precisa invero quale criterio si applichi per la fissazione di tali
contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno
nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente
conforme al diritto federale è ad ogni modo il metodo – sempre adottato da
questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i
fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD
I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami. A tale principio giova attenersi anche
nel caso specifico, né AO 1 pretende il contrario.
6. Invano
si cercherebbe nel decreto impugnato, per cominciare, un qualsivoglia apprezzamento circa la
professione da cui il convenuto potrebbe “conseguire un
reddito sufficiente per far fronte agli oneri di mantenimento della famiglia”.
L'interessato dichiara che dalla sua attuale attività egli ritrae entrate per circa fr. 20 000.– annui (conclusioni del 7 settembre 2004, pag. 5 penultimo capoverso;
osservazioni del 3
novembre 2004, pagina 9 a metà). La tassazione
1999/2000 attesta un reddito medio lievemente più elevato, di fr. 26 474.– annui al netto
dei “contributi di legge” (doc. 1). Nella dichiarazione d'imposta 2001/2002 (doc. 3), del
resto, il convenuto medesimo ha dichiarato introiti annui medi per fr. 34 243.50 lordi (doc.
3). Ciò sembrerebbe suffragare un reddito netto da attività lucrativa attorno
ai fr. 2200.– mensili.
L'appellante
sostiene, in base a una tabella pubblicata dall'Ufficio federale di statistica,
che il convenuto potrebbe guadagnare almeno fr. 5796.– mensili lordi. In realtà
essa tenta di equivocare sui dati, giacché secondo quello schema la cifra di
fr. 5796.– non si riferisce al reddito lordo medio rilevabile in Svizzera nel
settore primario, bensì al reddito lordo medio di tutti e tre i settori ivi considerati
(si veda l'edizione ufficiale della tabella 2002 in: Ufficio federale di
statistica, Annuario statistico della Svizzera, Zurigo 2004, pag. 206, tavola
T3.4.1.1). Il reddito più alto nel campo dell'orticoltura, conseguibile solo da
uomini con elevate capacità professionali, ammonta a fr. 5084.– lordi mensili,
il che equivale nella migliore delle ipotesi a fr. 4850.– netti. Ai fini del
presente giudizio ci si può fondare ad ogni modo su quest'ultima cifra, senza
che per il convenuto ciò muti – come si vedrà oltre – il risultato finale.
7. Relativamente
al fabbisogno minimo del marito, al cui proposito il decreto del Pretore è una
volta ancora silente, l'appellante lo indica in fr. 2004.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.– più spese per fr. 904.– mensili) con richiamo
a un elenco prodotto dall'interessato in prima sede (doc. 6). Nelle osservazioni
all'appello il convenuto non spende una parola sull'argomento. Resta il fatto
che la somma delle voci di spesa esposte nell'elenco predetto non è di fr. 904.–,
bensì di fr. 988.– (premio della cassa malati fr. 326.–, assicurazione
sulla vita fr. 240.–, assicurazione dell'automobile fr. 106.–, imposta di
circolazione fr. 58.–, spese d'automobile fr. 140.–, premio dell'assicurazione
contro la responsabilità civile fr. 10.–, imposte fr. 108.–). Il che, con
il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1110.–, dà un fabbisogno minimo
di fr. 2088.– mensili.
8. Il
reddito conseguito dall'appellante, accertato dal Pretore in fr. 8808.–
mensili, non è messo in discussione neppure da AO 1. Contestato è il fabbisogno
minimo di lei, che il Pretore ha calcolato in fr. 5246.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 1155.–,
premio della cassa malati fr. 311.40, assicurazione sulla vita e perdita di
guadagno fr. 529.40, assicurazione dell'economia domestica fr. 17.85, assicurazione
RC dell'automobile fr. 137.60, imposta di circolazione fr. 44.75, spese di
trasferta fr. 400.–, imposte fr. 1400.–). L'appellante chiede che tale
ammontare sia portato a fr. 6996.– mensili, se non addirittura a
fr. 7017.– mensili, salvo limitarsi a esporre spese per complessivi fr.
5781.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.
1250.–, locazione fr.
1115.–, premio della cassa malati fr. 311.–, spese di trasferta fr. 715.–, pasti fuori casa fr. 250.–, “assicurazioni
diverse” fr. 740.–, imposte fr. 1400.–: appello, pag. 9 in fondo). Ciò non
esime, ad ogni modo, dal vagliare le voci controverse.
a) Secondo
l'istante le spese di trasferta ammontano a fr. 715.– mensili, considerando un
costo d'automobile di fr. –.65/km (riconosciuto dalle autorità fiscali) e
tenuto conto che durante i giorni lavorativi essa percorre due volte al giorno
il tragitto __________ e __________. Essa rileva inoltre di usare l'automobile
per le necessità del figlio, in particolare per le consultazioni dal medico o per
le visite ai nonni che risiedono a __________. Così argomentando, l'appellante trascura
però che la spesa chilometrica ammessa dall'autorità di tassazione per le
trasferte a scopo professionale comprende anche l'assicurazione responsabilità
civile del veicolo e l'imposta di circolazione, conteggiate a parte dal Pretore.
Per il solo carburante l'indennità di fr. 400.– mensili stimata dal primo giudice
appare sufficiente (circa 55 km
per 5 giorni la settimana, ossia circa 1100 km/mese). Quanto alle trasferte che
riguardano il figlio, nella misura in cui eccedono il normale fabbisogno del
ragazzo esse andrebbero calcolate nel fabbisogno in denaro di quest'ultimo. Non
risulta tuttavia – né l'appellante asserisce – che in concreto si diano estremi
del genere.
b) L'istante
rivendica un'indennità di fr. 250.– mensili per pranzi fuori casa, di cui il
Pretore non ha tenuto conto. In effetti, già secondo il diritto esecutivo, i
costi per pasti fuori domicilio rientrano nelle spese professionali, tranne ove
siano assunti dal datore di lavoro (fr. 11.– per pasto: FU 2/2001 pag. 75 cifra
II/4 lett. b). Nella fattispecie l'appellante non può manifestamente rientrare
a casa per il pranzo, per lo meno cinque giorni su sette, esclusi i periodi di
vacanza. Si giustifica dunque di riconoscerle un'indennità di fr. 220.– mensili.
c) La
spesa per “assicurazioni
diverse”, di fr. 740.– mensili,
si riferisce ai doc. Q, T e U. Il Pretore ha riconosciuto il premio dell'assicurazione
sulla vita e contro la perdita di guadagno, di fr. 529.40 mensili (doc. Q),
come pure quello per l'assicurazione dell'economia domestica, di fr. 17.85
mensili (doc. T). A ragione egli non ha compreso invece nel fabbisogno minimo dell'appellante
il premio per l'assicurazione sulla vita relativo al doc. U, che riguarda non
l'appellante, bensì il figlio.
d) Ricondotta
d'ufficio a fr. 1000.– mensili la quota per la locazione (sopra, consid. 4b), il
fabbisogno minimo dell'appellante risulta in definitiva di fr. 5311.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo
dell'alloggio fr. 1000.–, indennità per pasti fuori casa fr. 220.–, premio della cassa
malati fr. 311.40, assicurazione sulla vita e perdita
di guadagno fr. 529.40, assicurazione dell'economia domestica fr. 17.85,
assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 137.60, imposta di
circolazione fr. 44.75, spese di trasferta fr. 400.–, onere fiscale fr.
1400.–).
9. Nelle
condizioni descritte il quadro delle entrate e delle uscite familiari si
presenta come segue:
reddito del
marito (consid. 6) fr. 4 850.—
reddito
della moglie (non contestato) fr. 8 808.—
fr.
13 658.— mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 2 088.—
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8) fr. 5 311.—
fabbisogno
in denaro del figlio (consid. 4) fr. 2 130.—
fr.
9 529.— mensili
eccedenza fr.
4 129.— mensili
metà
eccedenza fr. 2 064.50 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2088.– + fr. 2064.50 = fr. 4 152.50 mensili
e deve
versare per il figlio:
fr.
4850.– ./. fr. 4152.50 = fr.
697.50 mensili
arrotondati
a fr.
700.— mensili.
Di per sé il giudizio di questa Camera dovrebbe risolversi quindi in
una reformatio in peius per l'istante. Il convenuto non avendo impugnato
l'obbligo di versare fr. 800.– mensili per il figlio, non spetta però alla
Camera intervenire d'ufficio a detrimento del minorenne. Basti ai fini dell'attuale
giudizio respingere l'appello.
10. L'appellante
contesta altresì la provvigione ad litem di fr. 3000.– che il Pretore le
ha imposto di versare al marito. Fa valere che quest'ultimo dispone di sostanza
immobiliare e che, considerato il reddito potenziale, costui può contare su un margine utile sufficiente
per finanziare i propri costi del processo.
a) Il
coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria
sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale)
e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere
– per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che questi
sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia manifestamente privo sin
dall'inizio di esito favorevole o che la condotta processuale dell'istante non
sembri temeraria. Tale obbligo discende, per taluni autori, dal dovere coniugale
di mutua assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e, per altri, dal dovere coniugale di
mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC; citazioni in: Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, edizione 1999, n.
38 e 38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC).
b) Il
Pretore ha ritenuto che in concreto AO 1 “per quanto è stato possibile accertare, non dispone di mezzi per
sopperire agli oneri di patrocinio legale”, mentre la moglie è senz'altro in grado di fornirgli un sussidio.
Con entrate nette di fr. 9608.– mensili (reddito da attività lucrativa fr.
8808.– più il contributo per il figlio di fr. 800.– mensili), egli ha
soggiunto, l'interessata ha un margine disponibile sul fabbisogno suo e del
figlio che eccede fr. 2100.– mensili. È quindi in grado di versare la
provvigione ad litem di fr. 3000.– chiesta dal coniuge (decreto impugnato,
consid. 8).
c) L'appellante
insiste sul reddito virtuale imputabile al marito, dimenticando che per
valutare la fondatezza di una richiesta di provvigione ad litem, come
per valutare la fondatezza di una richiesta di assistenza giudiziaria, fa stato
non il reddito ipotetico, bensì quello effettivo. A nulla rileva che il
richiedente versi in grave ristrettezza per sua colpa. L'indigenza può essere
negata solo qualora il richiedente abusi dei suoi diritti, in particolare ove
abbia rinunciato a un reddito precisamente in vista del processo (RtiD I-2005
pag. 764 in alto). L'appellante non adombra ipotesi del genere. Ora, il marito
ha un guadagno effettivo attorno ai fr. 2200.– mensili e un fabbisogno minimo
di fr. 2088.– mensili. Con un margine di fr. 112.– mensili egli non può
seriamente ritenersi in grado di finanziare la sua difesa nel processo. Certo,
il convenuto risulta possedere sostanza per complessivi fr. 77 000.–, ma fr. 50 000.–
consistono in beni aziendali e macchinari per l'esercizio della professione,
mentre i restanti fr. 27 000.– si riferiscono all'automobile e ad altri beni imprecisati, che
nemmeno l'appellante sostiene essere rapidamente realizzabili. Sotto questo profilo
l'indigenza di AO 1 può dunque dirsi verosimile.
L'appellante
sottolinea che il 31 agosto 2001 il convenuto ha acquistato la proprietà per
piani n. 1427, pari a 16/1000
della particella n. 529 RFD di __________, con diritto d'uso esclusivo sul
negozio e sul magazzino che occupano il piano terreno dello stabile. Ivi ha
sede la Scuola svizzera di sci, di cui egli è direttore (doc. 12 e 13). Le deposizioni
rese al primo giudice concordano però sul fatto che proprietaria economica dell'immobile
è – appunto – l'associazione Scuola svizzera di sci (interrogatorio formale del convenuto, del 21
gennaio 2004, verbali, pag. 11, risposte n. 14 e 15; deposizione
di __________ del 21 gennaio 2004, verbali, pag. 17, metà inferiore;
deposizione di __________, del 19 maggio 2004, verbali, pag. 28 in fondo). A un sommario esame come quello
che governa una misura provvisionale non può dirsi pertanto che – come assevera
l'appellante – il convenuto possa vendere o ipotecare il fondo a suo profitto. Si
aggiunga, ad ogni buon conto, che le provvigioni ad litem corrisposte in
una causa di divorzio vanno per principio restituite (SJ 120/1998 pag. 155
consid. 6b; Rep. 1997 pag. 116). Il convenuto non può quindi fare assegnamento
su un capitale ricevuto dalla moglie a fondo perso.
11. Con
le osservazioni all'appello il convenuto chiede che la moglie sia tenuta a versargli
una nuova provvigione di fr. 2000.– o che, in subordine, gli sia conferito
il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ora, questa Camera ha già ha avuto
modo di spiegare che l'obbligo, per un coniuge, di fornire una provvigione di
causa all'altro coniuge si configura processualmente come una misura
provvisionale giusta l'art. 137 cpv. 2 CC, sicché la richiesta va diretta – per
principio – al Pretore (RtiD I-2006 pag. 669 consid. 6).
La giurisprudenza relativa all'art. 377 cpv. 2 CPC ha già precisato nondimeno
che, trattandosi di domande cautelari proposte “nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo
giudice e dalla quale (…) trae il suo fondamento processuale”, la competenza non è più quella del
Pretore, bensì quella dell'autorità di ricorso (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
2 ad art. 377). La provvigione ad litem chiesta dal convenuto nel caso
specifico si riferisce proprio a una “domanda cautelare già decisa dal primo giudice” (il decreto impugnato). L'autorità di ricorso è dunque competente
a decidere.
Quanto all'ammontare, una provvigione garantisce
per sua indole la copertura di costi futuri, non quella di costi già maturati (I
CCA, sentenza inc. 11.2001.110 del 24 maggio 2002,
consid. 6 menzionato in: RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). Decisiva non è
quindi la mole del lavoro svolto dal patrocinatore, bensì la prevedibile entità
del lavoro che al patrocinatore rimane da compiere quando introduce l'istanza. A
tal fine il giudice statuisce per apprezzamento, secondo esperienza (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 282 ad art. 145 vCC). In concreto la provvigione era destinata a rimunerare
l'onorario e le spese d'avvocato per la stesura delle osservazioni all'appello.
L'onorario, calcolato sulla base degli art. 14 cpv. 1 e 17 TOA (v. BOA n. 10
pag. 25 consid. 2, n. 22 pag. 34 a destra), può ragionevolmente essere stimato
in fr. 1500.–. Aggiunte le spese presumibili (art. 3 TOA) e l'IVA, a un prudente
criterio come quello che informa la valutazione del tribunale la provvigione ad
litem può essere fissata in fr. 1800.–. Che con un margine disponibile sul
fabbisogno suo e del figlio superiore a fr. 2100.– mensili (sopra, consid. 10b)
l'interessata sia in grado di erogare tale cifra non fa dubbio. Dall'importo andrà
dedotta, ad ogni modo, l'indennità per ripetibili riconosciuta ad AO 1. In
simili circostanze la domanda di assistenza giudiziaria diventa così senza oggetto.
.
12. Gli
oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). L'appellante esce sconfitta tanto sul contributo
alimentare per il figlio, nel cui ambito ha rischiato finanche una reformatio
in peius, quanto sulla provvigione ad litem di prima sede. In tale
misura deve assumere quindi la tassa di giustizia e le spese, con obbligo di
corrispondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Per quel
che è del diritto di visita, l'appello è caduco (consid. 2). E qualora un appello
divenga senza oggetto o senza interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC) si applica
per analogia, in materia di spese e ripetibili, l'art. 72 PC (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). A tal
fine la Camera statuisce dunque con motivazione sommaria, valutando quale
sarebbe stato il verosimile esito dell'appello se questo non andasse stralciato
dai ruoli. Ora, nell'appello (del 4 ottobre 2004) l'istante sollecitava una
riduzione del diritto di visita. Se non che, con
decreto cautelare emesso il 22 dicembre 2004 senza contraddittorio il Pretore
ha ridotto egli medesimo la cadenza degli incontri fra padre e figlio nella
misura chiesta dall'interessata. Avesse statuito la Camera, è lecito supporre
che probabilmente avrebbe fatto altrettanto. La soluzione adottata dal Pretore
trovava conforto per vero in un certificato del 20 dicembre 2004 nel quale il
dott. __________ di __________, psichiatra e psicoterapeuta, attestava “una regressione importante” del bambino, onde la decisione pretorile
di non più far trascorrere ad A__________ notti fuori casa. Avesse preso conoscenza
del certificato in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione, questa Camera avrebbe verosimilmente seguito un orientamento
analogo. Su tal punto si può presumere dunque che l'appello sarebbe stato sostanzialmente accolto. In tale misura la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili vanno perciò poste a carico del convenuto.
Ponderando
nel complesso la vicendevole soccombenza, appare equo in definitiva che
l'appellante sopporti due terzi degli oneri processuali e rifonda al marito
un'indennità per ripetibili ridotte. Tanto più ove si consideri che l'istante
non solo vede respingere l'appello su due dei tre punti litigiosi, ma che per
quanto riguarda il diritto di visita la tassa di giustizia va ridotta in ossequio
all'art. 21 LTG, la procedura di secondo grado terminando senza sentenza. Il
giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo
inerente agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede (tre quarti a
carico dell'istante, il resto a carico del convenuto). Il verosimile
accoglimento dell'appello sulla disciplina del diritto di visita si sarebbe
giustificato, invero, grazie al predetto certificato medico, successivo
all'emanazione del decreto impugnato. Ci si fosse limitati a statuire sulla
scorta del fascicolo processuale, il decreto cautelare avrebbe verosimilmente
trovato conferma anche al proposito.
13. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale giudizio sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), davanti a questa Camera rimaneva litigiosa la
differenza tra il contributo alimentare preteso dall'appellante (fr. 1910.–
mensili) e quello riconosciuto dal Pretore (fr. 800.– mensili) dal 1° agosto
Considerandi
2003.
fino alla maggiore età del figlio, cui si aggiungeva l'ammontare della
provvigione ad litem per la procedura di prima sede (fr. 3000.–) e
quella per la procedura di appello (fr. 2000.–). Il valore litigioso supera abbondantemente,
così, la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.–
b) spese fr.
50.–
fr.
330.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico dell'appellante medesima
e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1200.–
per ripetibili ridotte.
3. AP 1 è
tenuta a versare ad AO 1, per
la procedura di appello, una provvigione ad litem di fr. 1800.–, dalla quale sarà dedotta l'indennità per ripetibili a lui accordata.
4. La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata in subordine è priva d'oggetto.
5. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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