11.2004.121
modifica di misure provvisionali
5 novembre 2004Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2004.121
Data decisione, Autorità:
05.11.2004, ICCA
Titolo:
modifica di misure provvisionali
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2004.121
Lugano
5 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Fatti
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.588 (modifica
di misure provvisionali in procedura di divorzio) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 aprile 2004 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 ottobre 2004 presentato da AP 1contro il decreto cautelare
emesso il 23 settembre 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore
del Distretto di Lugano, sezione 6;
2.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1(1956) e AO 1(1964) si sono sposati a Lugano il 5 agosto 1982. Dal matrimonio
sono nati S__________ (19 dicembre 1984) e D__________ (8 gennaio 1992). Il
marito è alle dipendenze del Comune di __________ come operatore ecologico. La
moglie dopo il matrimonio non ha più lavorato, salvo riprendere nell'agosto del
1997 un'attività a tempo parziale prima come donna delle pulizie e poi come
ausiliaria alla vendita per la __________a __________. l coniugi si sono
separati di fatto nell'aprile del 1998, quando il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 14467 del fondo
base n. 1526 RFD, appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per
trasferirsi a __________ e in seguito a __________. Dal gennaio del 2003 la
moglie è al beneficio di una mezza rendita d'invalidità.
B. Un primo tentativo di conciliazione tenutosi davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, è decaduto senza esito l'8 maggio 1998 (inc.
DI.1998.341). Lo stesso giorno i coniugi hanno concordato l'assetto
provvisionale, in particolare l'affidamento dei figli alla madre (riservato il
diritto di visita del padre) e l'obbligo per AP 1di versare un contributo di
fr. 600.– mensili per la moglie, di fr. 700.– mensili per S__________ e di fr.
500.– mensili per D__________ (inc. DI.1998.429). Scaduto infruttuoso il termine
di sei mesi per introdurre l'azione di merito, la moglie ha instato il 12
gennaio1999 per un secondo tentativo di conciliazione, fallito anch'esso il 1°
marzo 1999, e per la conferma dell'assetto provvisionale precedente (inc.
DI.1999.17). I coniugi hanno deciso poi di mantenere invariato l'accordo
cautelare, salvo in relazione al diritto di visita.
C. Il
21 settembre 1999 AO 1ha promosso azione di divorzio, chiedendo l'affidamento
dei figli (riservato al padre un ampio diritto di visita), un contributo
indicizzato per sé di fr. 1000.– mensili fino al pensionamento, uno per S__________
di fr. 800.– mensili fino al 16° compleanno, aumentato a fr. 1000.– fino alla
maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale (compreso
l'assegno familiare), un contributo di fr. 700.– mensili per D__________ fino
al 13° anno, aumentato in seguito come per il fratello (sempre compreso
l'assegno familiare), l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'abitazione
coniugale dietro pagamento di un conguaglio imprecisato in liquidazione del
regime dei beni e la corresponsione di metà dall'avere di previdenza
professionale accumulato dal marito in costanza di matrimonio. Nella sua risposta
del 18 novembre 1999 AP 1ha aderito al divorzio, all'affidamento dei figli alla
madre (riservato il suo diritto di visita), all'attribuzione della proprietà
per piani alla medesima e al riparto degli averi di cassa pensione, ha offerto
un contributo alimentare per la moglie di fr. 600.– mensili fino al gennaio del
2002, di fr. 700.– mensili per S__________ e di fr. 500.– mensili per D__________,
chiedendo un conguaglio di fr. 66
576.70 in liquidazione del regime dei beni. Visto che le
parti erano intenzionate a raggiungere un accordo sugli effetti del divorzio,
il Pretore ha sospeso la procedura dal 27 dicembre 1999 al 30 marzo 2000.
D. Il
20 marzo 2000 i coniugi hanno presentato un'istanza di divorzio comune con accordo
parziale, sottoponendo al Pretore una convenzione sull'affidamento dei figli alla
madre e sulla regolamentazione del diritto di visita. Quanto ai punti litigiosi
essi hanno presentato un memoriale, l'11 settembre 2000, nel quale hanno
riaffermato le loro domande. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del
16 dicembre 2002 le parti hanno mantenuto i loro punti di vista, la moglie
offrendo al marito fr. 30 560.70 in liquidazione del regime dei beni. La causa è tuttora
pendente (inc. OA.99.672).
E. L'8 aprile 2004 AO 1ha inoltrato al Pretore un'istanza volta alla
modifica dell'assetto provvisionale concordato l'8 maggio 1998, chiedendo di
aumentare il contributo alimentare per D__________. Alla discussione del 17
giugno 2004 essa ha precisato la richiesta di contributo in fr. 1559.– mensili.
Il convenuto ha proposto di respingere la domanda. Esperita l'istruttoria, nel
suo memoriale conclusivo del 10 agosto 2004 l'istante ha ridotto la richiesta a
fr. 1336.– mensili. Alla discussione finale del 20 agosto 2004 le parti hanno
ribadito le loro posizioni. Statuendo il 23 settembre 2004 in luogo e vece del
Pretore, il Segretario assessore ha aumentato dall'aprile del 2004 il
contributo per D__________ a fr. 1559.– mensili, accertando che quello per la
moglie continuava ad ammontare a fr. 600.– mensili. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere all'istante fr. 600.– per ripetibili. Entrambe le parti sono state
ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1è insorto con un appello del 4 ottobre 2004 nel
quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riformare il
giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare per la figlia
a fr. 851.60 mensili e quello per la moglie a fr. 530.– mensili. L'appello non
ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il
giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Il criterio per la
definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso sul riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenber-ger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Le
misure provvisionali possono sempre essere modificate qualora siano mutate in
maniera rilevante e relativamente duratura le circostanze considerate al
momento della decisione, oppure quando le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte
(Gloor in: Basler Kommentar, 2a
edizione, n. 15 ad art. 137 CC; Leuenberger,
op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). Sull'ammontare dei contributi alimentari le
parti possono anche accordarsi autonomamente (in materia di contributi
alimentari fra coniugi il diritto federale non prescrive l'applicazione del
diritto inquisitorio: Gloor, op.
cit., n. 17 ad art. 137 CC con richiami). Qualora si modifichino in maniera
rilevante e duratura singoli fattori di reddito o di fabbisogno, spetta in tal
caso al richiedente spiegare in che modo sia stato fissato il contributo
originario (I CCA, sentenza inc. 11.2002.45 del 4 settembre 2003, consid. 4). A
tale esigenza sfugge solo il contributo di mantenimento per minorenni, giacché
a tale riguardo si applica – come all'intero diritto di filiazione – il
principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 414 verso l'alto).
2.
Per
quanto attiene alla procedura, le misure provvisionali – e la loro modifica –
sono trattate con il rito sommario degli art. 376 segg. CPC (art. 419c
cpv. 1 CPC), in esito al quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile
entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). In appello vige il divieto
generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove
nuove non sono ammissibili (FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2), riservata
l'applicazione del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione. In concreto, davanti al Pretore il contributo alimentare di fr.
600.
– mensili per la moglie non era litigioso. La richiesta di ridurlo a fr.
530.
– mensili si rivela pertanto irricevibile.
3.
Secondo il Segretario assessore la maggiore età di S__________,
il compimento dei 12 anni da parte di D__________ e l'ottenimento da parte
dell'istante di una rendita AI giustifica un riesame dell'assetto cautelare
concordato dalle parti l'8 maggio 1998. Egli ha così ritenuto che con la fine
dell'obbligo contributivo nei confronti del primogenito, il convenuto ha
acquisito una maggiore disponibilità di almeno fr. 700.– mensili. Il primo
giudice ha poi accertato il reddito di lui in fr. 4952.15 per rapporto a un
fabbisogno minimo di fr. 2571.05.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr. 630.–, premio della cassa malati fr.
326.
, assicurazione RC auto fr. 75.95, imposta di circolazione fr. 26.75,
leasing fr. 211.75, onere fiscale stimato fr. 200.–). Il fabbisogno in denaro
della figlia è stato fissato in fr. 1559.– mensili. Donde, secondo il
Segretario assessore, la possibilità per il convenuto di versare fr. 1559.–
mensili in favore di D__________, oltre a fr. 600.– mensili per la moglie.
4.
L'appellante
fa valere che il suo reddito non eccede fr. 4843.65 poiché non si giustifica di
considerare l'assegno familiare di fr. 183.– mensili in favore del primo
figlio. Ora, dagli atti risulta che all'udienza del 17 giugno 2004 il convenuto
ha prodotto un certificato di salario per il 2003, dal quale si evince un
guadagno (compresa l'indennità per anzianità di servizio) di fr. 5123.– mensili,
oltre a una scheda salario del mese di aprile 2004, durante il quale egli ha
percepito fr. 4571.25. Sul formulario “reddito personale” presentato
contestualmente il convenuto ha indicato un'entrata di fr. 4571.25 e una quota
di tredicesima di fr. 380.90, per complessivi fr. 4952.15 (doc. 10 nell'inc.
OA.99.672). È vero che tale reddito comprende anche l'assegno familiare
destinato a S__________, sicché nella misura in cui il fabbisogno di quest'ultimo
non rientra fra le uscite coniugali l'importo di fr. 183.– non deve nemmeno
figurare tra le entrate, ma ciò poco importa. Come si vedrà in appresso,
quand'anche ci si dipartisse in effetti da un reddito di fr. 4843.65 mensili,
l'obbligo contributivo non muterebbe. La questione non merita pertanto
ulteriore approfondimento.
5.
Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di riconoscergli,
nel segno della parità di trattamento, fr. 1212.– mensili a titolo di locazione
(lo stesso importo pagato dalla moglie) e di inserirvi inoltre fr. 300.– per
spese di viaggio, dovendo egli recarsi quotidianamente per ragioni di lavoro da
__________ a __________
a) Il
convenuto abita a __________, in un appartamento di un locale e mezzo per il
quale versa una pigione di fr. 570.– mensili, oltre a fr. 60.– per spese accessorie
(doc. 11 nell'inc. OA.1999.672). Nel fabbisogno minimo della moglie figurano
spese per l'alloggio di fr. 1212.– mensili, tuttavia da tale importo occorre
scorporare la quota di sette dodicesimi (fr. 707.–) che rientra nel fabbisogno
dei due figli (come prevedono le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, edizione 2000,
pag. 13 in alto, cui questa Camera si ispira da almeno un ventennio). Non si
ravvisa perciò alcuna disuguglianza di trattamento. Anzi, se mai sopporta la
moglie un lieve svantaggio. Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
b) In
merito alle spese di viaggio non è contestato che l'appellante necessiti di un
mezzo privato a fini professionali per recarsi da __________ a __________,
tant'è che il Segretario assessore ha riconosciuto al convenuto il costo del
leasing, le spese per l'assicurazione RC dell'automobile e l'imposta di circolazione
per complessivi fr. 314.45 mensili. Di per sé andrebbero quindi inserite nel
fabbisogno minimo anche le spese di trasferta. Se non che, quand'anche si
comprendessero nel fabbisogno dell'interessato tali costi, il risultato non muterebbe.
In una situazione di ristrettezza come quella in cui si trovano i coniugi, in
effetti, il fabbisogno familiare rimane parzialmente scoperto (ciò che
l'interessato ammette: appello, pag. 5). Gli oneri d'imposta vanno di
conseguenza tralasciati (DTF 127 III 70 in alto). E siccome a fini fiscali il Segretario
assessore ha calcolato nelle necessità del convenuto fr. 200.– mensili, si
inserissero i costi per l'uso dell'automobile nella misura da lui rivendicata
(fr. 300.–), il fabbisogno minimo aumenterebbe di fr. 100.– mensili, per complessivi
fr. 2671.05. Con un reddito di fr. 4843.65 mensili netti, l'appellante conserva
così una disponibilità di fr. 2172.– mensili, sufficiente per consentirgli di
erogare a moglie e figlio complessivi fr. 2159.– senza intaccare il proprio
fabbisogno minimo (che ha diritto di conservare anche in condizioni di ammanco:
DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Nel suo risultato il contributo
alimentare fissato dal Segretario assessore resiste dunque alla critica.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Date le ristrettezze in cui versa l'appellante, nondimeno, si prescinde – a
titolo eccezionale – dal prelevare spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Non è il caso
in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è
stato intimato e non ha causato spese presumibili. Quanto alla richiesta di
assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, essa non può essere accolta,
giacché all'appello mancava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di successo
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che il memoriale non è stato notificato
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è
respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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