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Decisione

11.2004.122

contributi di mantenimento nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale: deroga al metodo di calcolo consistente nel suddividere a metà l'eccedenza mensile

19 giugno 2006Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AP 1

2. L'istante contesta anzitutto il metodo adottato dal Pretore per la

definizione dei contributi alimentari, facendo valere che secondo la

giurisprudenza di questa Camera – confermata dal Tribunale federale – un alto

reddito non basta da sé solo per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza. Dedotto

dal reddito del marito (fr. 42 250.– mensili) il fabbisogno minimo di lui (fr. 9286.– mensili), il

proprio (fr. 11 303.90), quello di S__________ (fr. 3000.–) e quello di L__________

(fr. 2500.–), essa calcola perciò un'eccedenza mensile di fr. 16 261.10 da suddividere

a metà, onde un contributo in suo favore di fr. 19 943.45 mensili. Il

convenuto oppone, da parte sua, di avere risparmiato circa 3 milioni di franchi

negli ultimi dieci anni, di modo che i contributi a suo carico vanno

commisurati unicamente al tenore di vita effettivamente goduto dalla famiglia prima

della separazione di fatto.

a) Ove

sia giustificata la sospensione della comunione domesti­ca, “ad istanza di uno

dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce

i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1

CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la

fissazione dei contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in

comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della

famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre

adottato da que­sta Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo

dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a

metà (senten­za del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 mag­gio

2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre

2003, consid. 2.1).

b) Il

metodo appena citato non deve condurre a una ridistribuzione del patrimonio

coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica,

quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non

destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne

riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio (DTF 119 II

317 consid. 4b; l'altro caso in cui il Tribunale

federale ha ritenuto inapplicabile il noto metodo non riguarda il Cantone

Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel

modo descritto in DTF 126 III 8). Inoltre il limite superiore del diritto al

mantenimento è costituito – per principio – dal teno­re di vita che i coniugi

avevano alla cessazione della vita in comune (DTF 118 II 378 consid.

20b; sentenza 5P.231/2000 consid. 3a, pubblicato in: FamPra.ch 2001 pag. 764;

cfr. anche DTF 128 III 67 consid.

4a). Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato,

come ad esem­pio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo

particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel

frattempo raggiunta o superata (come quella di acquistare una casa: FF 1996 I 127; senten­za del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 mag­gio 2004, consid. 2.3 con rinvio

alla sentenza 5C.230/2003,

consid. 4.1). Comunque sia, spetta al coniuge che

chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'ecce­den­za rendere verosimili i motivi che giustifichino

simili estre­mi (I CCA, sentenza inc. 11.1998.74 dell'11

maggio 1999, consid. 2 in fine, pubblicato in: FamPra.ch 2000 pag. 148).

c) Il

convenuto sostiene, come detto, di avere risparmiato negli ultimi dieci anni fr.

3 315 275.–.

L'istante obietta che in mancanza di prove precise sull'entità dei risparmi non

v'è motivo per scostarsi dal metodo di calcolo predetto. Ora, nel caso

specifico è vero che tra il 1994 e il 1997 i coniugi hanno profuso notevoli capitali

nell'acquisto (circa fr. 430 000.–) e

nella costruzione (circa fr. 1 495 000.–) dell'abitazione coniugale a __________

(dichiarazione d'imposta 1997/98: lettera 11 ottobre 1999 della __________ con

allegati) e che nel 2000 il marito ha acquistato inoltre, per fr. 400 000.–, un appartamento a __________. Tali

operazioni si sono concluse per vero quando i coniugi vivevano ancora insieme.

Anche dopo di allora, tuttavia, le parti hanno continuato a risparmiare. Dalla

documentazione fiscale richiamata si evince che, rispetto al biennio 1999/2000,

nel 2001/02 non solo i collocamenti in capitale sono lievitati da fr. 682 689.– a fr. 691 924.–, ma soprattutto che il risparmio in forma di assicurazione

vita è aumentato da fr. 43 696.– a ben

fr. 223 351.– e che i debiti privati sono diminuiti da fr. 900 000.– a fr. 864 943.–, onde un aumento della sostanza imponibile (esclusa

la “deduzione sociale per coniugati e per figli minorenni”) di fr. 216 947.–, pari a circa fr. 9000.– mensili (tassazione

2001/02: doc. 47). Del resto, sulla scorta della documentazione bancaria le parti

hanno reso verosimili – per quanto possibile – tutte le spese del nucleo

familiare, ovvero il tenore di vita condotto durante la vita in comune. Tutto

considerato, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di

misure a tutela dell'unione coniugale si può ritenere pertanto che, prima della

separazione, i coniugi non destinassero tutte le entrate all'economia

domestica. Si giustifica quindi – eccezionalmente – di scostarsi dalla metodica di calcolo illustrata dianzi.

3. L'appellante chiede

di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 20 000.– mensili (compreso l'onere fiscale), asserendo che i

dati considerati dal Pretore sono incompleti, se non erronei. Secondo il

Pretore, in concreto la famiglia spendeva una media fr. 8000.– mensili attingendo

al noto conto presso la __________ per pagare l'elettricità e il riscaldamento,

il giardiniere, l'assicurazione vita e RC privata. A ciò si aggiungevano le

spese per l'eco­nomia domestica finanziate grazie al conto dello studio medico

presso la __________: gli oneri ipotecari (fr. 2250.– mensili), l'assicurazione

vita della moglie (fr. 494.40), lo stipendio della collaboratrice domestica (fr.

650.–), il premio dell'assicurazione RC dell'automobile della moglie (fr. 120.–),

l'imposta di circolazione (fr. 60.–), il carburante (fr. 100.–), le fatture del

telefono cellulare della moglie (fr. 70.–), la somma a libera disposizione di

lei (fr. 1570.–) e le fatture pagate con la carta “Visa” (fr. 1270.–), per un

totale medio di fr. 14 595.– mensili,

escluso l'onere fiscale. Stimato quest'ultimo, dopo la separazione, in fr.

3400.– mensili, il Pretore ha valutato il contributo a carico del marito in complessivi

fr. 18 000.– mensili, da ripartire

fra moglie e figlie.

a) L'appellante

si duole anzitutto che il Pretore non abbia considerato le spese familiari

successive al settembre del 2002, giudicandole esagerate. Sostiene che l'uso

del conto presso la __________ è stato costante fino alla separazione di fatto

e che decisivo è il tenore di vita avuto dai coniugi alla cessazione della vita

comune. Ora, dai documenti bancari risulta che sul citato conto, il quale

secondo le allegazioni concordi delle parti era adoperato essenzialmente per le

necessità del­l'economia domestica, sono stati addebitati fr. 102 129.56 nel 1999 (doc. 3), fr. 97 924.84 nel 2000 (doc. 4), fr. 100 762.29 nel 2001

(doc. O) e fr. 91 052.10 nel 2002 (doc. P). Il convenuto fa notare che nell'ultimo

trimestre del 2002 gli addebiti sono stati superiori all'usuale (fr. 32 532.90: doc.

P) e propone di valutare il dispendio calcolando una media dal gennaio 1999 al

settembre 2002. Tuttavia il risultato complessivo del 2002 appare in linea con gli anni precedenti, sicché

a un esa­me di mera verosimiglianza non soccorrono

ragioni sufficienti per ignorare tale dato. Per quel che è del 2003, la

situazione appare invece diversa, ove appena si pensi che nel primo trimestre

si sono registrati addebiti apparentemente inspiegabili per ben fr. 49 885.– (doc. Q,

3° foglio). Si giustifica pertanto di fare ragionevole astrazione da tale periodo.

Tutto considerato, le spese correnti finanziate tramite il citato conto presso la

__________ risultano per finire di circa fr. 8150.– mensili.

b) L'appellante

eccepisce che il prelievo medio da quel conto va stimato in almeno fr. 10 438.65

mensili, pari al suo stipendio di fr. 3438.65 e al versamento fisso di fr.

7000.– mensili. L'opinione non può essere condivisa. Certo, il conto presso la __________

era alimentato grazie a bonifici ricorrenti di fr. 7000.– mensili e ad

accrediti di importo variabile (doc. 3, 4, P e Q). Dall'ottobre del 2002 su

tale conto confluivano pure fr. 3174.15 mensili, corrispondenti allo stipendio

della moglie per la tenuta della contabilità dello studio medico (doc. P e Q). Se

non che, per la commisurazione delle spese correnti fanno stato gli addebiti, non

gli accrediti. Tant'è vero che nella fattispecie le entrate non corrispondevano

necessariamente alle uscite, sicché il saldo del conto poteva variare in modo

rilevante sull'arco di un anno. Al proposito l'appello manca perciò di

consistenza.

c) L'istante

sottolinea di avere prelevato in contanti dal conto alla __________ fr. 31 000.– dal 1°

gennaio 2002 al 28 febbraio 2003, di modo che la somma a sua disposizione va

aumentata a fr. 2200.– mensili, come risulta anche dagli estratti conto da lei

prodotti (doc. GGG e HHH). Le annotazioni su tali documenti, tuttavia, sono

state apposte dall'appellante medesima. Per tale ragione il Pretore si è

dipartito dagli estratti conto prodotti dal marito (doc. 87), sui quali un

impiegato della banca aveva segnato – salvo in sei casi, per i quali la ricerca

sarebbe stata troppo complessa (doc. 86) – il titolare della carta usata al

Bancomat, distinguendo così i prelievi in contanti eseguiti dall'uno e

dall'altro coniuge (deposizione __________ del 19 agosto 2003, pag. 3). Né l'appellante

contesta siffatta documentazione bancaria o, per avventura, la deposizione

dell'impiegato. L'argomentazione predetta non può dunque essere seguita.

d) L'appellante

insorge contro l'opinione del Pretore, secondo cui la maggior parte delle spese

correnti erano finanziate tramite il conto alla __________, facendo valere in

particolare che una fattura per l'elettricità (doc. 82 e 64) e due fatture del

giardiniere (doc. 83) sono state saldate con il conto dello studio medico. L'interessata

tuttavia non indica concretamente in che misura tali divergenze, peraltro

eccezionali rispetto al dispendio calcolato sull'arco di quattro anni (sopra,

consid. a), influenzino la valutazione del tenore di vita familiare. Non

sufficientemente sostanziato, al riguardo l'asserto va dichiarato irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio al cpv. 5).

e) Per

quanto attiene alle spese pagate con il conto dello studio medico presso la __________,

l'interessata rileva che i costi della collaboratrice domestica ammontavano a

fr. 720.– mensili, il leasing della sua vettura a fr. 697.25 mensili e i costi d'automobile

a fr. 240.20 mensili. In realtà dalla scheda dei salari risulta che la

collaboratrice domestica ha percepito dal maggio del 2002 all'aprile del 2003

fr. 6770.–, pari a circa fr. 560.– mensili (doc. R). Quanto al leasing della __________

“__________”, il Pretore non ha

conteggiato nulla perché nel frattempo il veicolo è stato riscattato (doc. 63).

L'appellante reputa che in ogni modo tale spesa faceva parte del suo tenore di

vita e che quindi il corrispettivo debba continuare a esserle destinato, ma l'argomento

è ai limiti del pretesto. Determinante è che la moglie continui a usufruire dell'automobile

che usava durante la vita in comune, ciò che nella fattispe­cie è pacifico. In

merito all'assicurazione RC dell'automobile, il Pretore si è attenuto

all'importo indicato dal marito nelle conclusioni, giacché la polizza agli atti

(doc. II) riguarda anche la __________” con targhe trasferibili usata in famiglia (interrogatorio formale

del convenuto, risposte n. 11 e 12). Considerato che l'istante non pretende di

disporre di quest'ultima vettura, a un esame sommario la valutazione del primo

giudice resiste alla critica.

f) L'istante adduce che durante la vita in comune il marito svolgeva

lavori nel giardino di casa per i quali essa dovrà ricorrere all'aiuto

(remunerato) di terzi. Lamenta inoltre che il Pretore abbia ignorato i costi delle

vacanze, delle cene e dei pranzi al ristorante, pagati solo in parte con la

carta di credito del marito, come pure le spese di abbigliamento, i prodotti di

cosmetica, i regali e il carburante. Sta di fatto che essa omette di indicare

in che misura tali circostanze influiscano concretamente sul calcolo del

contributo in suo favore, di modo che le argomentazioni, indeterminate, si

rivelano una volta ancora irricevibili (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio

al cpv. 5). Quanto al fatto che dopo la separazione il marito non consenta più

l'uso dell'appartamento di vacanza a __________, tutt'al più l'interessata

avrebbe potuto chiedere di essere autorizzata a continuare a usarlo, solo l'uso

in natura rientrando nel suo tenore di vita, non il corrispettivo in denaro.

g) La

moglie critica altresì che il Pretore abbia trascurato le spe­se legali, da lei

quantificate in fr. 1000.– mensili. La doglianza non è sprovvista di buon

diritto. Nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniuga­le non entra in

linea di conto una provvigione ad litem (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Il

giudice decide quindi con la sen­tenza finale, statuendo sugli oneri

processuali e le ripetibili, chi è chiamato a sopportare le spese e in che

proporzione. Dovesse una simile procedura rivelarsi troppo laboriosa perché

l'istante possa attendere il dispositivo finale sulle spese e le ripetibili, il

giudice può tenere conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo alimentare

(cfr. DTF 114 II 25 in alto). In materia di protezione dell'unione coniugale il

Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che i costi del

procedimento rientrano nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC

(sentenza 5P.43/2001 del

15 mar­zo 2001, consid. 2 con rinvio a Hausheer/Reus­ser/Geiser in:

Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15 ad art. 163 CC e a Stettler/Germani, Droit civil: effets

généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª edizione, pag. 65 n. 82).

Nella

fattispecie, come si vedrà in appresso (consid. 13), l'interessata non può

sopperire alle spese del processo con la sola indennità per ripetibili. Tali

oneri vanno inseriti dunque nel calcolo del contributo alimentare, tanto più

che in concreto non si fa questione di riparto d'eccedenza. L'importo riven­dicato

dall'appellante (fr. 1000.– mensili dall'aprile 2003) appare nondimeno sproporzionato,

ove appena si consideri che se così fosse essa avrebbe maturato oggi più di fr.

36 000.– per le sole spese di causa. Tenuto conto dell'impegno profuso fino

a oggi dal patrocinatore di lei (redazione dell'istanza di 15 pagine, del

questionario d'interrogatorio formale con 19 domande, del memoriale conclusivo

di 11 pagine, dell'appello di 14 pagine, delle osservazioni all'appello

avversario di 16 pagine e della partecipazione a 3 udienze) e considerate le

altre presumibili prestazioni (colloqui, telefonate e corrispondenza) in una

causa non priva di complessità giuridica che ha richiesto un certo impegno, a

una prudente stima le prestazioni del legale (comprese le spese e l'IVA) dovrebbero

aggirarsi sui fr. 12 000.–. Ciò giustifica di inserire nel fabbisogno dell'istante fr. 500.–

mensili per due anni, periodo adeguato per onorare il proprio legale con pagamenti

rateali (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004,

consid. 3). Qualora la procedura dovesse comportare ulteriori atti,

l'interessata potrà sempre postulare una modifica del contributo alimentare (art.

179 CC).

h) Per

l'appellante l'onere fiscale a suo carico si situa fra i fr. 4000.– e i fr. 5000.–

mensili, in dipendenza del contributo riconosciutole. Sulla questione si

ritornerà oltre, trattando l'appello del marito (consid. 9).

4. Quanto

alle spese straordinarie per le figlie, l'appellante chiede di porle integralmente

a carico del convenuto. Afferma che, ancorché superiore alla media, il

contributo mensile per le figlie è inteso a garantire loro il tenore di vita

precedente e non le spese straordinarie. Da parte sua, essa rammenta di non

lavorare e di non poter partecipare a tali costi. Ora, l'art. 286 cpv. 3 CC

prevede che il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo

speciale “allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”.

Il sussidio si giustifica in caso di necessità transitorie e imprevedibili dei

figli al mo­mento in cui è fissato il contributo di mantenimento (in caso

contrario occorre far modificare il contributo ordinario: sentenza del

Tribunale federale 5C.240/2002, consid. 5.1 con rinvii in: FamPra.ch 2003 pag.

731). In concreto, a prescindere dal fatto che nel dispendio familiare precedente

la separazione rientravano verosimilmente anche le spese straordinarie per le

figlie, quel che l'appellante chiede non è il versamento di una determinata

somma a copertura di esigenze documentate e quantificate (sulla nozione: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB

I, 2ª edizione, n. 15 ad art. 286), bensì una sorta di autorizzazione generale

ad affrontare – secondo beneplacito – spese per le figlie di cui esigere poi il

rimborso dal marito. Ciò non è ammissibile (cfr. RtiD II-2004 pag. 627). Dovessero rivelarsi necessarie spese non presumibili e temporanee per le figlie cui il convenuto rifiuti di partecipare,

l'appellante potrà sempre rivolgersi al Pretore (art. 425 cpv. 1 CPC), dimostrandone

la necessità e – soprattutto – l'entità.

Considerandi

II. Sull'appello

di AO 1

5.

Al

memoriale di appello il convenuto acclude una lettera del 6 ot­tobre 2004

inviatagli dal presidente dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino, una

tabella comparativa dei prezzi di laboratorio, una lista delle analisi di

laboratorio eseguite dal 1° gennaio al 6 ottobre 2004 e il calcolo

dell'onere fiscale a carico della moglie. Tali documenti, salvo quest'ultimo

conteggio che può essere considerato come parte della motivazione di appello, non

sono ricevibili. Nei procedimenti a protezione dell'unione coniugale continua a

valere il divie­to generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 9), tranne ove si applichi

il principio inquisitorio illi­mitato (in materia di filiazione: DTF 128 III

414.

verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua

iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia:

art. 419b CPC). In concreto i nuovi documenti sono volti unicamente a

rendere verosimile la riduzione del reddito conseguito dal marito dopo il 2004,

il che non gioverebbe al contributo alimentare per le figlie minorenni, né appaiono

indispensabili ai fini del giudizio, sicché non v'è ragione di acquisirli agli

atti d'ufficio.

6.

Il

convenuto chiede che sia esperita una perizia sull'onere fiscale a carico di

ogni parte, prova rifiutata dal Pretore con ordinanza del 4 novembre 2003. Di

per sé la richiesta è ammissibile (art. 322 lett. b CPC), ma fuori luogo nel

quadro di un giudizio di semplice verosimiglianza fondato sull'apparenza (Rep.

1991.

pag. 431; cfr. per i procedimenti cautelari: RtiD I-2005 pag. 757 n. 40c). Per di più,

l'onere fiscale dei due coniugi, una volta scisse la partite fiscali, dipende

essen­zialmente dall'ammontare dei contributi di mantenimento, di modo che la

sua valutazione può intervenire solo contestualmente alla decisione sui

contributi medesimi, nel cui ambito tale posta del fabbisogno va stimata

d'ufficio (Rep. 1994 pag. 298). A ragione il Pretore ha respinto perciò la

divisata perizia.

7.

Per

quanto attiene al tenore di vita, il convenuto fa valere che il finanziamento delle

spese correnti attraverso il noto conto alla __________ dev'essere decurtato di

un quarto perché egli non vive più con moglie e figlie. L'argomento non manca

di pertinenza. Il Pretore ha rinunciato a ogni riduzione, spiegando che alcune

spese di casa erano pagate con il conto dello studio medico presso la __________

(sentenza impugnata, pag. 7 nel mezzo). Di ciò tuttavia egli ha già tenuto conto

conteggiando nel fabbisogno familiare altri fr. 6585.– mensili (sopra, consid.

3.

in principio). Quanto alle obiezioni della moglie (una fattura del­l'elettricità

e due fatture del giardiniere: osservazioni all'appello, pag. 6 seg.), esse non

appaiono quantitativamente rilevanti (sopra, consid. 3d).

Ora, tra

le spese finanziate per mezzo del citato conto si annoverano costi fissi che continuano

a gravare in misura analoga sul bilancio della moglie anche dopo la costituzione

di due economie domestiche separate, come quelle di riscaldamento e di elettricità

(doc. 82), di acqua potabile (doc. 20), di ascensore, dell'allarme, della piscina,

del giardino (doc. 83), il canone __________ (doc. 84), le assicurazioni dello stabile,

dell'economia domestica, degli oggetti di valore e contro la responsabilità

civile (doc. 85), l'abbonamento alla __________ (doc. 7), il telefono fisso (doc.

5), l'assicurazione vita della moglie (doc. 13) e della figlia S__________

(doc. DDD), e gli oneri della casa a __________ (doc. 16, 17, 20, 36). D'altro lato

invece, con la partenza del marito dal domicilio coniugale, l'istante beneficia

di un miglior tenore di vita, dandosi costi suscettibili di diminuire in

proporzione, come quelli per i giornali, i libri, i mobili, i vestiti, gli

acquisti correnti nei negozi di alimentari e nei grandi magazzini, le spese mediche

e dentistiche (doc. 5 a 43). Altre spese che prima della separazione erano

pagate con il medesimo conto sono divenute, per converso, di pertinenza

esclusiva

del marito, come quelle relative al premio della cassa malati di fr. 367.30

mensili (doc. EEE), quelle condominali dell'appartamento a __________ di fr.

225.25

mensili (doc. 6) e, secondo l'appellante, quelli per l'acquisto del vino

di fr. 200.– mensili e quelle della carta “Visa” di fr. 146.–

mensili (doc. 129), ciò che l'istante non contesta (osservazioni all'appello, pag.

6).

Tutto ponderato,

a un esame di mera apparenza la riduzione prospettata dal marito appare nel

complesso ragionevole, né la moglie può pretendere di veder destinare a sé e

alle figlie anche quanto serviva in precedenza a finanziare il tenore di vita del

convenuto (senza aspirare – illegittimamente – a un tenore di vita superiore a

quello avuto durante la comunione domestica). Il dispendio per spese correnti

finanziato tramite il noto conto alla __________ può dunque essere considerato,

in ultima analisi, fino a concorrenza di fr. 6100.– mensili arrotondati (tre

quarti di fr. 8150.– mensili: sopra, consid. 3a).

8.

Circa

gli esborsi finanziati grazie al conto presso la __________, l'appellante riconosce

le poste conteggiate dal Pretore (sopra, consid. 3), salvo l'importo di

fr. 650.– mensili per la collaboratrice domestica e quello di fr. 1570.– per la

somma a libera disposizione della moglie. Le due questioni vanno esaminate

separatamente.

a) L'appellante

chiede che la spesa per la collaboratrice domestica sia valutata in base a una

media sull'arco di quattro anni (dal 2000 al 2003) e che sia ridotto di un

quarto, dopo la sua partenza il lavoro domestico essendo necessariamente

diminuito. L'istante obietta che l'abitazione di cui si deve occupare la

collaboratrice è sempre la stessa. Quanto al Pretore, egli ha calcolato la

retribuzione mensile media della colla­boratrice dal maggio del 2002 all'aprile

del 2003 (doc. R), agli atti non figurando indicazioni sui primi quattro mesi

del 2002 (doc. R e 44.3) né sul periodo successivo al maggio del 2003 (doc. R).

D'altro canto non si può negare, tuttavia, che la partenza di un membro della

famiglia influisce sull'entità del lavoro domestico (basti pensare ai pasti, al

bucato e ai lavori da stiro). A un esame sommario, anche tenendo conto dell'impegno

sostanzialmente immutato per le pulizie della casa, appare quindi adeguato

ridurre la spesa per la collaboratrice domestica a fr. 500.– mensili.

b) Per

quel che è del denaro a libera disposizione della moglie, l'appellante fa valere

che in realtà i prelevamenti dal conto presso la __________ assommano a fr. 22 000.– sull'arco di due anni e che con tali

somme l'istante pagava anche la collaboratrice domestica, di modo che l'importo

netto a libera disposizione era di fr. 366.66 mensili. L'istante ribadisce che

il calcolo dei suoi prelevamenti in contanti va eseguito sulla base degli

estratti conto da lei prodotti (doc. GGG e HHH), dai quali si evince una media

di fr. 2200.– mensili. Già si è detto nondimeno (consid. 3c) che a ragione il

Pretore si è dipartito dalla documentazione bancaria prodotta dal marito (doc.

87), vidimata da un funzionario della banca. Questa dimostra che i prelevamenti

compiuti dalla moglie fra il 19 no­vembre 2001 e il 17 dicembre 2002 ascendono

a fr. 22 000.– (e non a fr. 25 000.– come indica il Pretore: sentenza impugnata,

pag. 7 in alto). La media dei prelievi, da calcolare su 13 mesi (e non su due

anni come pretende il marito), è dunque di circa fr. 1700.– mensili. L'istante,

da parte sua, ha confermato inoltre che la collaboratrice domestica era da lei

retribuita in contanti mediante denaro prelevato, salvo negli ultimi mesi di vita

in comune, dal conto alla __________ (interrogatorio formale dell'istante, pag.

2, risposte n. 6 e 7). A un esame di verosimiglianza si giustifica pertanto di

dedurre dalla somma a libera disposizione della moglie quanto era destinato

alla collaboratrice domestica durante la vita in comune (fr. 650.– mensili). L'importo

netto a disposizione della moglie può essere stimato così in fr. 1050.–

mensili.

c) Ne

segue che il dispendio del marito per moglie e figlie, senza l'onere d'imposta,

riesce di complessivi fr. 12 500.– mensili

(arrotondati): fr. 6100.– (tre quarti delle spese onorate prima della

separazione mediante il conto presso la __________: sopra, consid. 3a e 7) più fr.

500.

– per lo stipendio della collaboratrice domestica (consid. 3e e 8a), fr.

1050.

– mensili per la moglie (consid. 3c e 8b), fr. 2250.– per gli oneri

ipotecari (non contestati), fr. 494.40 per l'assicurazione vita della moglie

(non contestati), fr. 120.– per l'assicurazione RC dell'automobile della moglie

(sopra, consid. 3e), fr. 60.– per l'imposta di circolazione (non contestati), fr.

100.

– per il carburante (consid. 3f), fr. 70.– per il telefono cellulare della

moglie (non contestati), fr. 1270.– per le fatture pagate con la carta “Visa” (non

contestati) e fr. 500.– per le spese legali (sopra, consid. 3g). Dal 31 maggio

2005, decaduto l'onere per i costi di patrocinio, esso si riduce a fr. 12 000.– mensili.

9.

Il convenuto

allega inoltre che le imposte a carico della moglie ammontano in realtà a fr.

906.

– mensili, dovendosi tenere conto delle usuali deduzioni fiscali, ossia fr.

10.

400.– per figlia, fr. 13 594.80 per i premi della cassa malati, fr.

8076.40

per le assicurazioni sulla vita, fr. 6000.– per le spese di gestione e

manutenzione della casa e fr. 1200.– per le liberalità a enti di pubblica

utilità. La moglie, come detto (consid. 3h) ritiene invece che le imposte a suo

carico si situino tra i fr. 4000.– e i fr. 5000.– mensili, secondo il

contributo alimentare riconosciutole, mentre le deduzioni prospettate dal marito

non sarebbero verosimili.

a) A

una prudente stima le usuali deduzioni d'imposta possono essere stimate in circa

fr. 37 000.– per l'imposta cantonale (fr. 10 500.– per ogni figlia,

fr. 1100.– per L__________ agli studi, fr. 1800.– per S__________ agli studi,

fr. 6900.– per gli oneri assicurativi e fr. 5933.– per la previdenza vincolata

della moglie) e in circa fr. 20 000.– per l'imposta federale diretta (fr. 5600.– per ogni figlia,

fr. 2900.– per gli oneri assicurativi e fr. 5933.– per la previdenza vincolata

della moglie: istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta

2005, pag. 43 in: ‹www.ti.ch/fisco›). Quanto alle deduzioni per la manutenzione

della casa, esse sono legate all'imposizione del valore locativo e, di regola,

sono da esporre dal proprietario, che in concreto è il marito. Le liberalità a

enti di pubblica utilità non sono invece state rese sufficientemente

verosimili, non potendosi semplicemente prendere in considerazione i versamenti

all'__________ indicati dal convenuto (appello, pag. 15).

b) Ciò

premesso, operate le prospettate deduzioni, per cauto apprezzamento si può

supporre che per garantire un tenore di vita di fr. 150 000.– annui a moglie e

figlie (fr. 12 500.– mensili; sopra, consid. 8c), l'onere fiscale a carico dell'istante

vada fissato attorno ai fr. 3000.– mensili (calcolatori d'imposta in: ‹www.ti.ch/fisco›).

10.

L'appellante

si duole inoltre che il Pretore non abbia imputato alla moglie un reddito

ipotetico di almeno fr. 1500.– mensili dall'aprile del 2004, visto l'ineluttabile

divorzio, considerata la giovane età di lei, la sua buona formazione, l'esperienza

professionale maturata come docente di scuola dell'infanzia e la riqualificazione

acquisita durante il matrimonio tenendo la contabilità dello studio medico,

senza dimenticare il tempo libero a disposizione mentre le figlie frequentano

la scuola. L'interessata obietta di avere ormai 48 anni, di avere smesso la

professione di docente da oltre 15 anni, di doversi prendere cura di due

figlie, di non avere particolari conoscenze di contabilità, essendosi limitata

a registrare le entrate e le uscite dello studio medico del marito con l'aiuto

del commercialista e dell'informatico, il suo stipendio essendo dettato per

altro da ragioni fiscali.

a) Nell'ambito

di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge

riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando

non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a

sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione

(compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche

separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la

ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa sia compatibile con la

situazione personale del coniuge interessato (età, stato di salute, formazione

professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD

II-2005 pag. 705 consid. 4 con rimandi).

b) Nella fattispecie le parti si sono sposate il 19 ottobre 1984. Docente

di scuola dell'infanzia, la moglie ha svolto tale attività per 15 anni,

cessando nel 1990 durante la gravidanza della prima figlia (interrogatorio

formale dell'istante, risposte n. 8 e 9). Dopo di allora e sino alla fine del

2002.

essa si è occupata, nei momenti liberi, delle registrazioni contabili dello

studio medico del marito, dedicando a tale attività un paio di mattine la

settimana (loc. cit., risposte n. 1 a 3) con l'aiuto di un programmatore e di

un fiscalista, il quale si occupava delle chiusure (loc. cit.). Dalla

contabilità aziendale risulta uno stipendio lordo di fr. 1000.– mensili fino al

settembre del 2002 e di fr. 3174.15 mensili netti dopo di allora (doc. N e M).

c) Ciò

posto, il riparto dei ruoli adottato i coniugi era quello per cui il marito

avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno, mentre la moglie si sarebbe

occupata essenzialmente della casa e della famiglia, collaborando a domicilio nell'attività

indipendente del convenuto con lavori di registrazioni contabili nei momenti

liberi. Tale suddivisione dei compiti è rimasta invariata dalla nascita della

prima figlia fino alla separazione di fatto, quando i coniugi hanno interrotto

anche la collaborazione professionale. Né si può dire che l'interessata abbia

unilateralmente ridotto i suoi redditi senza valida ragione, la cessazione

dell'attività essendo riconducibile alla crisi del matrimonio. Quanto al

bilancio familiare, è pacifico che, pur senza il reddito della moglie, esso copre

ampiamente le necessità di due economie domestiche separate. Pretendere che

quest'ultima estenda la sua attività lucrativa in condizioni del genere nel

quadro di misure protettrici dell'unione coniugale è dunque fuori discorso, tanto

più che essa deve ancora occuparsi di due figlie in età adolescenziale.

11.

Il

convenuto sostiene che i contributi non devono decorrere dalla separazione di

fatto, intervenuta nell'aprile del 2003, ma solo dal giugno del 2003, giacché

in precedenza egli ha pagato direttamente quanto occorreva a moglie e figlie. Assevera

inoltre che nei mesi precedenti la separazione la moglie ha profittato dei suoi

conti bancari in misura maggiore di quanto pattuito e ha prelevato almeno fr.

15.

000.– dalle casseforti di casa. L'istante eccepisce che incombe al

marito dimostrare quanto egli abbia effettivamente pagato in favore suo e delle

figlie, rilevando che il convenuto ha sì assunto direttamente gli oneri

ipotecari, ma li ha dedotti dal contributo provvisionale. Ora, l'appellante

enumera svariati versamenti da lui corrisposti a moglie e figlie dall'aprile fino

al settembre del 2003, ma di tali esborsi – contestati – non v'è traccia agli

atti. Questi non possono dunque ritenersi verosimili. Tutt'al più l'appellante

potrà compensare gli oneri ipotecari da lui pagati con quanto ancora dovuto a

moglie e figli.

12.

Se ne

conclude che il contributo mensile complessivo a carico del marito ammonta a

fr. 15 500.– mensili arrotondati, ossia fr. 12 500.– per garantire il

tenore di vita a moglie e figlie (ridotto a fr. 12 000.– dall'aprile 2005:

sopra, consid. 8c) e fr. 3000.– per le imposte (sopra, consid. 9b). Tenuto

conto che i contributi per le figlie fissati dal Pretore (fr. 5500.–

complessivi) non sono contestati, quello per la moglie risulta in definitiva di

fr. 10 000.– mensili dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2005 e di fr. 9500.–

mensili dopo di allora.

III. Sulle

spese e le ripetibili

13.

Gli oneri processuali dell'appello dell'istante, commisurati all'impe­gno

e al tempo profuso da questa Camera nell'esame della ponderosa docu­mentazione

agli atti, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà

inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Il marito

ottiene invece causa parzialmente vinta. Considerato il grado di soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC), si giustifica di porre gli oneri del giudizio, anch'essi

commisurati all'impe­gno e al tempo profuso da questa Camera nell'emanazione

del giudizio, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le

ripetibili. L'esito del pronunciato odierno non incide in misura apprezzabile invece

sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può

rimanere invariato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto.

2. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1050.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per

ripetibili.

3. L'appello

di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza

impugnata è così riformato:

AO 1 è tenuto a versare a AP 1, a titolo

anticipato, un contributo alimentare di fr. 10 000.–

mensili dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2005 e di fr. 9500.– mensili dal 1°

aprile 2005.

Nel caso in cui assumesse egli medesimo gli

oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale (particella n. 148 RFD di __________),

AO 1 potrà compensare il relativo versamento fino a concorrenza di fr. 2250.–

mensili, deducendo l'importo dal totale dovuto a moglie e figli.

4. Gli oneri di

tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1050.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

5. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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