11.2004.122
contributi di mantenimento nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale: deroga al metodo di calcolo consistente nel suddividere a metà l'eccedenza mensile
19 giugno 2006Italiano35 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2004.122
Data decisione, Autorità:
19.06.2006, ICCA
Titolo:
contributi di mantenimento nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale: deroga al metodo di calcolo consistente nel suddividere a metà l'eccedenza mensile
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 3 CC
Incarto n.
11.2004.122
Lugano
19 giugno
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.431
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 2 giugno 2003 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 7 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27
settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolto l'appello dell'8 ottobre 2004 presentato da AO 1 contro la
medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1952) e AP 1 (1956) si sono sposati a __________ il 19 ottobre 1984. Dal
matrimonio sono nate S__________ (26 aprile 1991) e L__________ (12 agosto
1996). Il marito, medico, è titolare di uno studio a __________. La moglie,
docente di scuola dell'infanzia, ha cessato tale attività nel 1990, dopo di che
si è occupata della casa e, a tempo parziale, della contabilità dello studio
medico del marito. I coniugi vivono separati dai primi di aprile 2003, quando
il marito ha lasciato l'abitazione coniugale a __________ (particella n. 148
RFD, di sua proprietà) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il 2
giugno 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere, già in via
cautelare, l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'abitazione
coniugale, l'affidamento delle figlie (con diritto di visita del padre regolato
in un fine settimana ogni due), un contributo alimentare per sé di fr. 11 000.– mensili indicizzati
(da adeguare alle risultanze istruttorie), uno di fr. 3000.– mensili per S__________
e uno di fr. 2500.– mensili per L__________ dall'aprile del 2003, l'assunzione
da parte del marito degli oneri ipotecari e delle spese ordinarie connesse
all'abitazione coniugale, come pure il pagamento delle imposte. Statuendo il 4
giugno 2003 in via provvisionale senza contraddittorio, il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale
alla moglie, cui ha affidato le figlie, ha disciplinato il diritto di visita
del padre e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 6500.–
mensili per la moglie, uno di fr. 1700.– mensili per S__________ e uno di fr.
1600.– mensili per L__________.
C. All'udienza
del 26 giugno 2003, indetta per la discussione della provvisionale e dell'istanza,
le parti si sono accordate sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione
dell'abitazione coniugale alla moglie e sull'affidamento delle figlie alla medesima,
oltre che sulla disciplina del diritto di visita. Per il resto, AO 1 ha offerto
un contributo mensile di fr. 6000.– per la moglie e uno di fr. 2000.– per ogni
figlia, comprensivi delle spese accessorie per l'abitazione, degli oneri
ipotecari e delle imposte. Con decreto cautelare emesso il 30 giugno 2003 “nelle
more istruttorie”, il Pretore ha poi aumentato i contributi di mantenimento dal
1° giugno 2003 a fr. 8000.– mensili per l'istante e a fr. 2000.– mensili per
ogni figlia, ponendo l'onere fiscale a carico del marito.
D. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, producendo conclusioni
scritte. Nel suo memoriale del 16 marzo 2004 AP 1 ha ribadito le proprie
domande, salvo aumentare a fr. 15 000.– mensili, oltre al pagamento di tutte le imposte familiari, la
richiesta di contributo alimentare per sé (rispettivamente a fr. 20 000.– mensili
qualora le imposte di sua pertinenza fossero poste a suo carico). Nel suo
allegato del 23 marzo 2004 AO 1 ha riconfermato le sue domande, offrendo un
contributo alimentare, compreso l'onere fiscale e gli interessi ipotecari, di
fr. 8863.75 mensili per la moglie dal giugno del 2003 al marzo del 2004, da
ridurre a fr. 7363.75 mensili dopo di allora, e di fr. 2000.– mensili per ogni
figlia.
E. Statuendo
il 27 settembre 2004, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato le figlie, ha
disciplinato il diritto di visita del padre, ha obbligato AO 1 a versare dal 1°
aprile 2003 un contributo alimentare di fr. 12 500.– mensili per la moglie,
di fr. 3000.– mensili per S__________ e di fr. 2500.– per L__________, respingendo
la domanda intesa a porre a carico di lui tutte le spese straordinarie delle
figlie. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate la ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 7 ottobre 2004 in
cui chiede che le spese straordinarie per le figlie siano poste a carico del convenuto
e che il contributo di mantenimento per sé sia fissato in fr. 20 000.– mensili
dal 1° aprile 2003. AO 1 ha impugnato anch'egli la sentenza del Pretore con un
appello dell'8 ottobre 2004 in cui chiede di ridurre il contributo alimentare
per la moglie, compreso l'onere fiscale e quello ipotecario, a fr. 7370.–
mensili dal giugno del 2003 al marzo del 2004 e a fr. 5840.– mensili in seguito,
oltre che fissare la decorrenza di tutti i contributi dal mese di giugno del 2003.
Il 12 ottobre 2004 il vicepresidente di questa Camera ha respinto la richiesta
di effetto sospensivo contenuta nell'appello del marito. Nelle loro
osservazioni del 3 e 4 novembre 2004 le parti concludono vicendevolmente per il
rigetto dell'appello avversario.
in diritto: 1.
Litigiosi rimangono i contributi alimentari per la moglie e per le figlie,
questi ultimi limitatamente alla decorrenza e alla questione delle spese
straordinarie. Il Pretore, visto l'alto reddito familiare, ha ritenuto di
derogare al metodo consistente nel riparto a metà dell'eccedenza, fondandosi
invece sul tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica. Fatta
astrazione dei sei mesi antecedenti la separazione, egli ha accertato così che
la famiglia spendeva circa fr. 8000.– mensili tramite prelevamenti da un conto
presso la __________, i quali consentivano di coprire la maggior parte delle
spese domestiche. A ciò il Pretore ha aggiunto i costi finanziati con un conto
presso la __________, i prelievi in contanti della moglie e i pagamenti eseguiti
mediante la carta “Visa”, per un esborso mensile di fr. 14 585.–, senza dimenticare
fr. 3400.– di oneri fiscali. Sulla base di tali dati il Pretore ha fissato un
contributo alimentare a carico del convenuto di complessivi fr. 18 000.– mensili,
di cui fr. 12 500.– per la moglie, fr. 3000.– per S__________ e fr. 2500.– per L__________
a decorrere dal 1° aprile 2003, data della separazione di fatto dei coniugi. Il
Pretore ha respinto infine la partecipazione del genitore non affidatario alle
spese straordinarie per le figlie, non potendo queste essere stabilite in
anticipo e in modo generalizzato, tanto più che “ben difficilmente l'alimento
fissato per le figlie non sarà sufficiente a far fronte a spese impreviste per
le stesse”.
Fatti
I. Sull'appello
di AP 1
2. L'istante contesta anzitutto il metodo adottato dal Pretore per la
definizione dei contributi alimentari, facendo valere che secondo la
giurisprudenza di questa Camera – confermata dal Tribunale federale – un alto
reddito non basta da sé solo per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza. Dedotto
dal reddito del marito (fr. 42 250.– mensili) il fabbisogno minimo di lui (fr. 9286.– mensili), il
proprio (fr. 11 303.90), quello di S__________ (fr. 3000.–) e quello di L__________
(fr. 2500.–), essa calcola perciò un'eccedenza mensile di fr. 16 261.10 da suddividere
a metà, onde un contributo in suo favore di fr. 19 943.45 mensili. Il
convenuto oppone, da parte sua, di avere risparmiato circa 3 milioni di franchi
negli ultimi dieci anni, di modo che i contributi a suo carico vanno
commisurati unicamente al tenore di vita effettivamente goduto dalla famiglia prima
della separazione di fatto.
a) Ove
sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno
dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce
i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1
CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la
fissazione dei contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della
famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre
adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo
dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a
metà (sentenza del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 maggio
2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre
2003, consid. 2.1).
b) Il
metodo appena citato non deve condurre a una ridistribuzione del patrimonio
coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica,
quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non
destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne
riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio (DTF 119 II
317 consid. 4b; l'altro caso in cui il Tribunale
federale ha ritenuto inapplicabile il noto metodo non riguarda il Cantone
Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel
modo descritto in DTF 126 III 8). Inoltre il limite superiore del diritto al
mantenimento è costituito – per principio – dal tenore di vita che i coniugi
avevano alla cessazione della vita in comune (DTF 118 II 378 consid.
20b; sentenza 5P.231/2000 consid. 3a, pubblicato in: FamPra.ch 2001 pag. 764;
cfr. anche DTF 128 III 67 consid.
4a). Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato,
come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo
particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel
frattempo raggiunta o superata (come quella di acquistare una casa: FF 1996 I 127; sentenza del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 maggio 2004, consid. 2.3 con rinvio
alla sentenza 5C.230/2003,
consid. 4.1). Comunque sia, spetta al coniuge che
chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino
simili estremi (I CCA, sentenza inc. 11.1998.74 dell'11
maggio 1999, consid. 2 in fine, pubblicato in: FamPra.ch 2000 pag. 148).
c) Il
convenuto sostiene, come detto, di avere risparmiato negli ultimi dieci anni fr.
3 315 275.–.
L'istante obietta che in mancanza di prove precise sull'entità dei risparmi non
v'è motivo per scostarsi dal metodo di calcolo predetto. Ora, nel caso
specifico è vero che tra il 1994 e il 1997 i coniugi hanno profuso notevoli capitali
nell'acquisto (circa fr. 430 000.–) e
nella costruzione (circa fr. 1 495 000.–) dell'abitazione coniugale a __________
(dichiarazione d'imposta 1997/98: lettera 11 ottobre 1999 della __________ con
allegati) e che nel 2000 il marito ha acquistato inoltre, per fr. 400 000.–, un appartamento a __________. Tali
operazioni si sono concluse per vero quando i coniugi vivevano ancora insieme.
Anche dopo di allora, tuttavia, le parti hanno continuato a risparmiare. Dalla
documentazione fiscale richiamata si evince che, rispetto al biennio 1999/2000,
nel 2001/02 non solo i collocamenti in capitale sono lievitati da fr. 682 689.– a fr. 691 924.–, ma soprattutto che il risparmio in forma di assicurazione
vita è aumentato da fr. 43 696.– a ben
fr. 223 351.– e che i debiti privati sono diminuiti da fr. 900 000.– a fr. 864 943.–, onde un aumento della sostanza imponibile (esclusa
la “deduzione sociale per coniugati e per figli minorenni”) di fr. 216 947.–, pari a circa fr. 9000.– mensili (tassazione
2001/02: doc. 47). Del resto, sulla scorta della documentazione bancaria le parti
hanno reso verosimili – per quanto possibile – tutte le spese del nucleo
familiare, ovvero il tenore di vita condotto durante la vita in comune. Tutto
considerato, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di
misure a tutela dell'unione coniugale si può ritenere pertanto che, prima della
separazione, i coniugi non destinassero tutte le entrate all'economia
domestica. Si giustifica quindi – eccezionalmente – di scostarsi dalla metodica di calcolo illustrata dianzi.
3. L'appellante chiede
di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 20 000.– mensili (compreso l'onere fiscale), asserendo che i
dati considerati dal Pretore sono incompleti, se non erronei. Secondo il
Pretore, in concreto la famiglia spendeva una media fr. 8000.– mensili attingendo
al noto conto presso la __________ per pagare l'elettricità e il riscaldamento,
il giardiniere, l'assicurazione vita e RC privata. A ciò si aggiungevano le
spese per l'economia domestica finanziate grazie al conto dello studio medico
presso la __________: gli oneri ipotecari (fr. 2250.– mensili), l'assicurazione
vita della moglie (fr. 494.40), lo stipendio della collaboratrice domestica (fr.
650.–), il premio dell'assicurazione RC dell'automobile della moglie (fr. 120.–),
l'imposta di circolazione (fr. 60.–), il carburante (fr. 100.–), le fatture del
telefono cellulare della moglie (fr. 70.–), la somma a libera disposizione di
lei (fr. 1570.–) e le fatture pagate con la carta “Visa” (fr. 1270.–), per un
totale medio di fr. 14 595.– mensili,
escluso l'onere fiscale. Stimato quest'ultimo, dopo la separazione, in fr.
3400.– mensili, il Pretore ha valutato il contributo a carico del marito in complessivi
fr. 18 000.– mensili, da ripartire
fra moglie e figlie.
a) L'appellante
si duole anzitutto che il Pretore non abbia considerato le spese familiari
successive al settembre del 2002, giudicandole esagerate. Sostiene che l'uso
del conto presso la __________ è stato costante fino alla separazione di fatto
e che decisivo è il tenore di vita avuto dai coniugi alla cessazione della vita
comune. Ora, dai documenti bancari risulta che sul citato conto, il quale
secondo le allegazioni concordi delle parti era adoperato essenzialmente per le
necessità dell'economia domestica, sono stati addebitati fr. 102 129.56 nel 1999 (doc. 3), fr. 97 924.84 nel 2000 (doc. 4), fr. 100 762.29 nel 2001
(doc. O) e fr. 91 052.10 nel 2002 (doc. P). Il convenuto fa notare che nell'ultimo
trimestre del 2002 gli addebiti sono stati superiori all'usuale (fr. 32 532.90: doc.
P) e propone di valutare il dispendio calcolando una media dal gennaio 1999 al
settembre 2002. Tuttavia il risultato complessivo del 2002 appare in linea con gli anni precedenti, sicché
a un esame di mera verosimiglianza non soccorrono
ragioni sufficienti per ignorare tale dato. Per quel che è del 2003, la
situazione appare invece diversa, ove appena si pensi che nel primo trimestre
si sono registrati addebiti apparentemente inspiegabili per ben fr. 49 885.– (doc. Q,
3° foglio). Si giustifica pertanto di fare ragionevole astrazione da tale periodo.
Tutto considerato, le spese correnti finanziate tramite il citato conto presso la
__________ risultano per finire di circa fr. 8150.– mensili.
b) L'appellante
eccepisce che il prelievo medio da quel conto va stimato in almeno fr. 10 438.65
mensili, pari al suo stipendio di fr. 3438.65 e al versamento fisso di fr.
7000.– mensili. L'opinione non può essere condivisa. Certo, il conto presso la __________
era alimentato grazie a bonifici ricorrenti di fr. 7000.– mensili e ad
accrediti di importo variabile (doc. 3, 4, P e Q). Dall'ottobre del 2002 su
tale conto confluivano pure fr. 3174.15 mensili, corrispondenti allo stipendio
della moglie per la tenuta della contabilità dello studio medico (doc. P e Q). Se
non che, per la commisurazione delle spese correnti fanno stato gli addebiti, non
gli accrediti. Tant'è vero che nella fattispecie le entrate non corrispondevano
necessariamente alle uscite, sicché il saldo del conto poteva variare in modo
rilevante sull'arco di un anno. Al proposito l'appello manca perciò di
consistenza.
c) L'istante
sottolinea di avere prelevato in contanti dal conto alla __________ fr. 31 000.– dal 1°
gennaio 2002 al 28 febbraio 2003, di modo che la somma a sua disposizione va
aumentata a fr. 2200.– mensili, come risulta anche dagli estratti conto da lei
prodotti (doc. GGG e HHH). Le annotazioni su tali documenti, tuttavia, sono
state apposte dall'appellante medesima. Per tale ragione il Pretore si è
dipartito dagli estratti conto prodotti dal marito (doc. 87), sui quali un
impiegato della banca aveva segnato – salvo in sei casi, per i quali la ricerca
sarebbe stata troppo complessa (doc. 86) – il titolare della carta usata al
Bancomat, distinguendo così i prelievi in contanti eseguiti dall'uno e
dall'altro coniuge (deposizione __________ del 19 agosto 2003, pag. 3). Né l'appellante
contesta siffatta documentazione bancaria o, per avventura, la deposizione
dell'impiegato. L'argomentazione predetta non può dunque essere seguita.
d) L'appellante
insorge contro l'opinione del Pretore, secondo cui la maggior parte delle spese
correnti erano finanziate tramite il conto alla __________, facendo valere in
particolare che una fattura per l'elettricità (doc. 82 e 64) e due fatture del
giardiniere (doc. 83) sono state saldate con il conto dello studio medico. L'interessata
tuttavia non indica concretamente in che misura tali divergenze, peraltro
eccezionali rispetto al dispendio calcolato sull'arco di quattro anni (sopra,
consid. a), influenzino la valutazione del tenore di vita familiare. Non
sufficientemente sostanziato, al riguardo l'asserto va dichiarato irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio al cpv. 5).
e) Per
quanto attiene alle spese pagate con il conto dello studio medico presso la __________,
l'interessata rileva che i costi della collaboratrice domestica ammontavano a
fr. 720.– mensili, il leasing della sua vettura a fr. 697.25 mensili e i costi d'automobile
a fr. 240.20 mensili. In realtà dalla scheda dei salari risulta che la
collaboratrice domestica ha percepito dal maggio del 2002 all'aprile del 2003
fr. 6770.–, pari a circa fr. 560.– mensili (doc. R). Quanto al leasing della __________
“__________”, il Pretore non ha
conteggiato nulla perché nel frattempo il veicolo è stato riscattato (doc. 63).
L'appellante reputa che in ogni modo tale spesa faceva parte del suo tenore di
vita e che quindi il corrispettivo debba continuare a esserle destinato, ma l'argomento
è ai limiti del pretesto. Determinante è che la moglie continui a usufruire dell'automobile
che usava durante la vita in comune, ciò che nella fattispecie è pacifico. In
merito all'assicurazione RC dell'automobile, il Pretore si è attenuto
all'importo indicato dal marito nelle conclusioni, giacché la polizza agli atti
(doc. II) riguarda anche la __________” con targhe trasferibili usata in famiglia (interrogatorio formale
del convenuto, risposte n. 11 e 12). Considerato che l'istante non pretende di
disporre di quest'ultima vettura, a un esame sommario la valutazione del primo
giudice resiste alla critica.
f) L'istante adduce che durante la vita in comune il marito svolgeva
lavori nel giardino di casa per i quali essa dovrà ricorrere all'aiuto
(remunerato) di terzi. Lamenta inoltre che il Pretore abbia ignorato i costi delle
vacanze, delle cene e dei pranzi al ristorante, pagati solo in parte con la
carta di credito del marito, come pure le spese di abbigliamento, i prodotti di
cosmetica, i regali e il carburante. Sta di fatto che essa omette di indicare
in che misura tali circostanze influiscano concretamente sul calcolo del
contributo in suo favore, di modo che le argomentazioni, indeterminate, si
rivelano una volta ancora irricevibili (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio
al cpv. 5). Quanto al fatto che dopo la separazione il marito non consenta più
l'uso dell'appartamento di vacanza a __________, tutt'al più l'interessata
avrebbe potuto chiedere di essere autorizzata a continuare a usarlo, solo l'uso
in natura rientrando nel suo tenore di vita, non il corrispettivo in denaro.
g) La
moglie critica altresì che il Pretore abbia trascurato le spese legali, da lei
quantificate in fr. 1000.– mensili. La doglianza non è sprovvista di buon
diritto. Nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale non entra in
linea di conto una provvigione ad litem (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Il
giudice decide quindi con la sentenza finale, statuendo sugli oneri
processuali e le ripetibili, chi è chiamato a sopportare le spese e in che
proporzione. Dovesse una simile procedura rivelarsi troppo laboriosa perché
l'istante possa attendere il dispositivo finale sulle spese e le ripetibili, il
giudice può tenere conto delle peculiarità del caso nel calcolo del contributo alimentare
(cfr. DTF 114 II 25 in alto). In materia di protezione dell'unione coniugale il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, in effetti, che i costi del
procedimento rientrano nei doveri di mantenimento giusta l'art. 163 CC
(sentenza 5P.43/2001 del
15 marzo 2001, consid. 2 con rinvio a Hausheer/Reusser/Geiser in:
Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15 ad art. 163 CC e a Stettler/Germani, Droit civil: effets
généraux du mariage, art. 159–180 CC, 2ª edizione, pag. 65 n. 82).
Nella
fattispecie, come si vedrà in appresso (consid. 13), l'interessata non può
sopperire alle spese del processo con la sola indennità per ripetibili. Tali
oneri vanno inseriti dunque nel calcolo del contributo alimentare, tanto più
che in concreto non si fa questione di riparto d'eccedenza. L'importo rivendicato
dall'appellante (fr. 1000.– mensili dall'aprile 2003) appare nondimeno sproporzionato,
ove appena si consideri che se così fosse essa avrebbe maturato oggi più di fr.
36 000.– per le sole spese di causa. Tenuto conto dell'impegno profuso fino
a oggi dal patrocinatore di lei (redazione dell'istanza di 15 pagine, del
questionario d'interrogatorio formale con 19 domande, del memoriale conclusivo
di 11 pagine, dell'appello di 14 pagine, delle osservazioni all'appello
avversario di 16 pagine e della partecipazione a 3 udienze) e considerate le
altre presumibili prestazioni (colloqui, telefonate e corrispondenza) in una
causa non priva di complessità giuridica che ha richiesto un certo impegno, a
una prudente stima le prestazioni del legale (comprese le spese e l'IVA) dovrebbero
aggirarsi sui fr. 12 000.–. Ciò giustifica di inserire nel fabbisogno dell'istante fr. 500.–
mensili per due anni, periodo adeguato per onorare il proprio legale con pagamenti
rateali (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004,
consid. 3). Qualora la procedura dovesse comportare ulteriori atti,
l'interessata potrà sempre postulare una modifica del contributo alimentare (art.
179 CC).
h) Per
l'appellante l'onere fiscale a suo carico si situa fra i fr. 4000.– e i fr. 5000.–
mensili, in dipendenza del contributo riconosciutole. Sulla questione si
ritornerà oltre, trattando l'appello del marito (consid. 9).
4. Quanto
alle spese straordinarie per le figlie, l'appellante chiede di porle integralmente
a carico del convenuto. Afferma che, ancorché superiore alla media, il
contributo mensile per le figlie è inteso a garantire loro il tenore di vita
precedente e non le spese straordinarie. Da parte sua, essa rammenta di non
lavorare e di non poter partecipare a tali costi. Ora, l'art. 286 cpv. 3 CC
prevede che il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo
speciale “allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”.
Il sussidio si giustifica in caso di necessità transitorie e imprevedibili dei
figli al momento in cui è fissato il contributo di mantenimento (in caso
contrario occorre far modificare il contributo ordinario: sentenza del
Tribunale federale 5C.240/2002, consid. 5.1 con rinvii in: FamPra.ch 2003 pag.
731). In concreto, a prescindere dal fatto che nel dispendio familiare precedente
la separazione rientravano verosimilmente anche le spese straordinarie per le
figlie, quel che l'appellante chiede non è il versamento di una determinata
somma a copertura di esigenze documentate e quantificate (sulla nozione: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2ª edizione, n. 15 ad art. 286), bensì una sorta di autorizzazione generale
ad affrontare – secondo beneplacito – spese per le figlie di cui esigere poi il
rimborso dal marito. Ciò non è ammissibile (cfr. RtiD II-2004 pag. 627). Dovessero rivelarsi necessarie spese non presumibili e temporanee per le figlie cui il convenuto rifiuti di partecipare,
l'appellante potrà sempre rivolgersi al Pretore (art. 425 cpv. 1 CPC), dimostrandone
la necessità e – soprattutto – l'entità.
Considerandi
II. Sull'appello
di AO 1
5.
Al
memoriale di appello il convenuto acclude una lettera del 6 ottobre 2004
inviatagli dal presidente dell'Ordine dei medici del Cantone Ticino, una
tabella comparativa dei prezzi di laboratorio, una lista delle analisi di
laboratorio eseguite dal 1° gennaio al 6 ottobre 2004 e il calcolo
dell'onere fiscale a carico della moglie. Tali documenti, salvo quest'ultimo
conteggio che può essere considerato come parte della motivazione di appello, non
sono ricevibili. Nei procedimenti a protezione dell'unione coniugale continua a
valere il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 9), tranne ove si applichi
il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III
414.
verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua
iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia:
art. 419b CPC). In concreto i nuovi documenti sono volti unicamente a
rendere verosimile la riduzione del reddito conseguito dal marito dopo il 2004,
il che non gioverebbe al contributo alimentare per le figlie minorenni, né appaiono
indispensabili ai fini del giudizio, sicché non v'è ragione di acquisirli agli
atti d'ufficio.
6.
Il
convenuto chiede che sia esperita una perizia sull'onere fiscale a carico di
ogni parte, prova rifiutata dal Pretore con ordinanza del 4 novembre 2003. Di
per sé la richiesta è ammissibile (art. 322 lett. b CPC), ma fuori luogo nel
quadro di un giudizio di semplice verosimiglianza fondato sull'apparenza (Rep.
1991.
pag. 431; cfr. per i procedimenti cautelari: RtiD I-2005 pag. 757 n. 40c). Per di più,
l'onere fiscale dei due coniugi, una volta scisse la partite fiscali, dipende
essenzialmente dall'ammontare dei contributi di mantenimento, di modo che la
sua valutazione può intervenire solo contestualmente alla decisione sui
contributi medesimi, nel cui ambito tale posta del fabbisogno va stimata
d'ufficio (Rep. 1994 pag. 298). A ragione il Pretore ha respinto perciò la
divisata perizia.
7.
Per
quanto attiene al tenore di vita, il convenuto fa valere che il finanziamento delle
spese correnti attraverso il noto conto alla __________ dev'essere decurtato di
un quarto perché egli non vive più con moglie e figlie. L'argomento non manca
di pertinenza. Il Pretore ha rinunciato a ogni riduzione, spiegando che alcune
spese di casa erano pagate con il conto dello studio medico presso la __________
(sentenza impugnata, pag. 7 nel mezzo). Di ciò tuttavia egli ha già tenuto conto
conteggiando nel fabbisogno familiare altri fr. 6585.– mensili (sopra, consid.
3.
in principio). Quanto alle obiezioni della moglie (una fattura dell'elettricità
e due fatture del giardiniere: osservazioni all'appello, pag. 6 seg.), esse non
appaiono quantitativamente rilevanti (sopra, consid. 3d).
Ora, tra
le spese finanziate per mezzo del citato conto si annoverano costi fissi che continuano
a gravare in misura analoga sul bilancio della moglie anche dopo la costituzione
di due economie domestiche separate, come quelle di riscaldamento e di elettricità
(doc. 82), di acqua potabile (doc. 20), di ascensore, dell'allarme, della piscina,
del giardino (doc. 83), il canone __________ (doc. 84), le assicurazioni dello stabile,
dell'economia domestica, degli oggetti di valore e contro la responsabilità
civile (doc. 85), l'abbonamento alla __________ (doc. 7), il telefono fisso (doc.
5), l'assicurazione vita della moglie (doc. 13) e della figlia S__________
(doc. DDD), e gli oneri della casa a __________ (doc. 16, 17, 20, 36). D'altro lato
invece, con la partenza del marito dal domicilio coniugale, l'istante beneficia
di un miglior tenore di vita, dandosi costi suscettibili di diminuire in
proporzione, come quelli per i giornali, i libri, i mobili, i vestiti, gli
acquisti correnti nei negozi di alimentari e nei grandi magazzini, le spese mediche
e dentistiche (doc. 5 a 43). Altre spese che prima della separazione erano
pagate con il medesimo conto sono divenute, per converso, di pertinenza
esclusiva
del marito, come quelle relative al premio della cassa malati di fr. 367.30
mensili (doc. EEE), quelle condominali dell'appartamento a __________ di fr.
225.25
mensili (doc. 6) e, secondo l'appellante, quelli per l'acquisto del vino
di fr. 200.– mensili e quelle della carta “Visa” di fr. 146.–
mensili (doc. 129), ciò che l'istante non contesta (osservazioni all'appello, pag.
6).
Tutto ponderato,
a un esame di mera apparenza la riduzione prospettata dal marito appare nel
complesso ragionevole, né la moglie può pretendere di veder destinare a sé e
alle figlie anche quanto serviva in precedenza a finanziare il tenore di vita del
convenuto (senza aspirare – illegittimamente – a un tenore di vita superiore a
quello avuto durante la comunione domestica). Il dispendio per spese correnti
finanziato tramite il noto conto alla __________ può dunque essere considerato,
in ultima analisi, fino a concorrenza di fr. 6100.– mensili arrotondati (tre
quarti di fr. 8150.– mensili: sopra, consid. 3a).
8.
Circa
gli esborsi finanziati grazie al conto presso la __________, l'appellante riconosce
le poste conteggiate dal Pretore (sopra, consid. 3), salvo l'importo di
fr. 650.– mensili per la collaboratrice domestica e quello di fr. 1570.– per la
somma a libera disposizione della moglie. Le due questioni vanno esaminate
separatamente.
a) L'appellante
chiede che la spesa per la collaboratrice domestica sia valutata in base a una
media sull'arco di quattro anni (dal 2000 al 2003) e che sia ridotto di un
quarto, dopo la sua partenza il lavoro domestico essendo necessariamente
diminuito. L'istante obietta che l'abitazione di cui si deve occupare la
collaboratrice è sempre la stessa. Quanto al Pretore, egli ha calcolato la
retribuzione mensile media della collaboratrice dal maggio del 2002 all'aprile
del 2003 (doc. R), agli atti non figurando indicazioni sui primi quattro mesi
del 2002 (doc. R e 44.3) né sul periodo successivo al maggio del 2003 (doc. R).
D'altro canto non si può negare, tuttavia, che la partenza di un membro della
famiglia influisce sull'entità del lavoro domestico (basti pensare ai pasti, al
bucato e ai lavori da stiro). A un esame sommario, anche tenendo conto dell'impegno
sostanzialmente immutato per le pulizie della casa, appare quindi adeguato
ridurre la spesa per la collaboratrice domestica a fr. 500.– mensili.
b) Per
quel che è del denaro a libera disposizione della moglie, l'appellante fa valere
che in realtà i prelevamenti dal conto presso la __________ assommano a fr. 22 000.– sull'arco di due anni e che con tali
somme l'istante pagava anche la collaboratrice domestica, di modo che l'importo
netto a libera disposizione era di fr. 366.66 mensili. L'istante ribadisce che
il calcolo dei suoi prelevamenti in contanti va eseguito sulla base degli
estratti conto da lei prodotti (doc. GGG e HHH), dai quali si evince una media
di fr. 2200.– mensili. Già si è detto nondimeno (consid. 3c) che a ragione il
Pretore si è dipartito dalla documentazione bancaria prodotta dal marito (doc.
87), vidimata da un funzionario della banca. Questa dimostra che i prelevamenti
compiuti dalla moglie fra il 19 novembre 2001 e il 17 dicembre 2002 ascendono
a fr. 22 000.– (e non a fr. 25 000.– come indica il Pretore: sentenza impugnata,
pag. 7 in alto). La media dei prelievi, da calcolare su 13 mesi (e non su due
anni come pretende il marito), è dunque di circa fr. 1700.– mensili. L'istante,
da parte sua, ha confermato inoltre che la collaboratrice domestica era da lei
retribuita in contanti mediante denaro prelevato, salvo negli ultimi mesi di vita
in comune, dal conto alla __________ (interrogatorio formale dell'istante, pag.
2, risposte n. 6 e 7). A un esame di verosimiglianza si giustifica pertanto di
dedurre dalla somma a libera disposizione della moglie quanto era destinato
alla collaboratrice domestica durante la vita in comune (fr. 650.– mensili). L'importo
netto a disposizione della moglie può essere stimato così in fr. 1050.–
mensili.
c) Ne
segue che il dispendio del marito per moglie e figlie, senza l'onere d'imposta,
riesce di complessivi fr. 12 500.– mensili
(arrotondati): fr. 6100.– (tre quarti delle spese onorate prima della
separazione mediante il conto presso la __________: sopra, consid. 3a e 7) più fr.
500.
– per lo stipendio della collaboratrice domestica (consid. 3e e 8a), fr.
1050.
– mensili per la moglie (consid. 3c e 8b), fr. 2250.– per gli oneri
ipotecari (non contestati), fr. 494.40 per l'assicurazione vita della moglie
(non contestati), fr. 120.– per l'assicurazione RC dell'automobile della moglie
(sopra, consid. 3e), fr. 60.– per l'imposta di circolazione (non contestati), fr.
100.
– per il carburante (consid. 3f), fr. 70.– per il telefono cellulare della
moglie (non contestati), fr. 1270.– per le fatture pagate con la carta “Visa” (non
contestati) e fr. 500.– per le spese legali (sopra, consid. 3g). Dal 31 maggio
2005, decaduto l'onere per i costi di patrocinio, esso si riduce a fr. 12 000.– mensili.
9.
Il convenuto
allega inoltre che le imposte a carico della moglie ammontano in realtà a fr.
906.
– mensili, dovendosi tenere conto delle usuali deduzioni fiscali, ossia fr.
10.
400.– per figlia, fr. 13 594.80 per i premi della cassa malati, fr.
8076.40
per le assicurazioni sulla vita, fr. 6000.– per le spese di gestione e
manutenzione della casa e fr. 1200.– per le liberalità a enti di pubblica
utilità. La moglie, come detto (consid. 3h) ritiene invece che le imposte a suo
carico si situino tra i fr. 4000.– e i fr. 5000.– mensili, secondo il
contributo alimentare riconosciutole, mentre le deduzioni prospettate dal marito
non sarebbero verosimili.
a) A
una prudente stima le usuali deduzioni d'imposta possono essere stimate in circa
fr. 37 000.– per l'imposta cantonale (fr. 10 500.– per ogni figlia,
fr. 1100.– per L__________ agli studi, fr. 1800.– per S__________ agli studi,
fr. 6900.– per gli oneri assicurativi e fr. 5933.– per la previdenza vincolata
della moglie) e in circa fr. 20 000.– per l'imposta federale diretta (fr. 5600.– per ogni figlia,
fr. 2900.– per gli oneri assicurativi e fr. 5933.– per la previdenza vincolata
della moglie: istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta
2005, pag. 43 in: ‹www.ti.ch/fisco›). Quanto alle deduzioni per la manutenzione
della casa, esse sono legate all'imposizione del valore locativo e, di regola,
sono da esporre dal proprietario, che in concreto è il marito. Le liberalità a
enti di pubblica utilità non sono invece state rese sufficientemente
verosimili, non potendosi semplicemente prendere in considerazione i versamenti
all'__________ indicati dal convenuto (appello, pag. 15).
b) Ciò
premesso, operate le prospettate deduzioni, per cauto apprezzamento si può
supporre che per garantire un tenore di vita di fr. 150 000.– annui a moglie e
figlie (fr. 12 500.– mensili; sopra, consid. 8c), l'onere fiscale a carico dell'istante
vada fissato attorno ai fr. 3000.– mensili (calcolatori d'imposta in: ‹www.ti.ch/fisco›).
10.
L'appellante
si duole inoltre che il Pretore non abbia imputato alla moglie un reddito
ipotetico di almeno fr. 1500.– mensili dall'aprile del 2004, visto l'ineluttabile
divorzio, considerata la giovane età di lei, la sua buona formazione, l'esperienza
professionale maturata come docente di scuola dell'infanzia e la riqualificazione
acquisita durante il matrimonio tenendo la contabilità dello studio medico,
senza dimenticare il tempo libero a disposizione mentre le figlie frequentano
la scuola. L'interessata obietta di avere ormai 48 anni, di avere smesso la
professione di docente da oltre 15 anni, di doversi prendere cura di due
figlie, di non avere particolari conoscenze di contabilità, essendosi limitata
a registrare le entrate e le uscite dello studio medico del marito con l'aiuto
del commercialista e dell'informatico, il suo stipendio essendo dettato per
altro da ragioni fiscali.
a) Nell'ambito
di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge
riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando
non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a
sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione
(compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche
separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la
ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa sia compatibile con la
situazione personale del coniuge interessato (età, stato di salute, formazione
professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD
II-2005 pag. 705 consid. 4 con rimandi).
b) Nella fattispecie le parti si sono sposate il 19 ottobre 1984. Docente
di scuola dell'infanzia, la moglie ha svolto tale attività per 15 anni,
cessando nel 1990 durante la gravidanza della prima figlia (interrogatorio
formale dell'istante, risposte n. 8 e 9). Dopo di allora e sino alla fine del
2002.
essa si è occupata, nei momenti liberi, delle registrazioni contabili dello
studio medico del marito, dedicando a tale attività un paio di mattine la
settimana (loc. cit., risposte n. 1 a 3) con l'aiuto di un programmatore e di
un fiscalista, il quale si occupava delle chiusure (loc. cit.). Dalla
contabilità aziendale risulta uno stipendio lordo di fr. 1000.– mensili fino al
settembre del 2002 e di fr. 3174.15 mensili netti dopo di allora (doc. N e M).
c) Ciò
posto, il riparto dei ruoli adottato i coniugi era quello per cui il marito
avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno, mentre la moglie si sarebbe
occupata essenzialmente della casa e della famiglia, collaborando a domicilio nell'attività
indipendente del convenuto con lavori di registrazioni contabili nei momenti
liberi. Tale suddivisione dei compiti è rimasta invariata dalla nascita della
prima figlia fino alla separazione di fatto, quando i coniugi hanno interrotto
anche la collaborazione professionale. Né si può dire che l'interessata abbia
unilateralmente ridotto i suoi redditi senza valida ragione, la cessazione
dell'attività essendo riconducibile alla crisi del matrimonio. Quanto al
bilancio familiare, è pacifico che, pur senza il reddito della moglie, esso copre
ampiamente le necessità di due economie domestiche separate. Pretendere che
quest'ultima estenda la sua attività lucrativa in condizioni del genere nel
quadro di misure protettrici dell'unione coniugale è dunque fuori discorso, tanto
più che essa deve ancora occuparsi di due figlie in età adolescenziale.
11.
Il
convenuto sostiene che i contributi non devono decorrere dalla separazione di
fatto, intervenuta nell'aprile del 2003, ma solo dal giugno del 2003, giacché
in precedenza egli ha pagato direttamente quanto occorreva a moglie e figlie. Assevera
inoltre che nei mesi precedenti la separazione la moglie ha profittato dei suoi
conti bancari in misura maggiore di quanto pattuito e ha prelevato almeno fr.
15.
000.– dalle casseforti di casa. L'istante eccepisce che incombe al
marito dimostrare quanto egli abbia effettivamente pagato in favore suo e delle
figlie, rilevando che il convenuto ha sì assunto direttamente gli oneri
ipotecari, ma li ha dedotti dal contributo provvisionale. Ora, l'appellante
enumera svariati versamenti da lui corrisposti a moglie e figlie dall'aprile fino
al settembre del 2003, ma di tali esborsi – contestati – non v'è traccia agli
atti. Questi non possono dunque ritenersi verosimili. Tutt'al più l'appellante
potrà compensare gli oneri ipotecari da lui pagati con quanto ancora dovuto a
moglie e figli.
12.
Se ne
conclude che il contributo mensile complessivo a carico del marito ammonta a
fr. 15 500.– mensili arrotondati, ossia fr. 12 500.– per garantire il
tenore di vita a moglie e figlie (ridotto a fr. 12 000.– dall'aprile 2005:
sopra, consid. 8c) e fr. 3000.– per le imposte (sopra, consid. 9b). Tenuto
conto che i contributi per le figlie fissati dal Pretore (fr. 5500.–
complessivi) non sono contestati, quello per la moglie risulta in definitiva di
fr. 10 000.– mensili dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2005 e di fr. 9500.–
mensili dopo di allora.
III. Sulle
spese e le ripetibili
13.
Gli oneri processuali dell'appello dell'istante, commisurati all'impegno
e al tempo profuso da questa Camera nell'esame della ponderosa documentazione
agli atti, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà
inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Il marito
ottiene invece causa parzialmente vinta. Considerato il grado di soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC), si giustifica di porre gli oneri del giudizio, anch'essi
commisurati all'impegno e al tempo profuso da questa Camera nell'emanazione
del giudizio, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le
ripetibili. L'esito del pronunciato odierno non incide in misura apprezzabile invece
sul dispositivo di prima sede relativo alle spese e alle ripetibili, che può
rimanere invariato.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1050.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per
ripetibili.
3. L'appello
di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza
impugnata è così riformato:
AO 1 è tenuto a versare a AP 1, a titolo
anticipato, un contributo alimentare di fr. 10 000.–
mensili dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2005 e di fr. 9500.– mensili dal 1°
aprile 2005.
Nel caso in cui assumesse egli medesimo gli
oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale (particella n. 148 RFD di __________),
AO 1 potrà compensare il relativo versamento fino a concorrenza di fr. 2250.–
mensili, deducendo l'importo dal totale dovuto a moglie e figli.
4. Gli oneri di
tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1050.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
5. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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