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Decisione

11.2004.123

appello diventato privo d'oggetto: stralcio della causa

5 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 77.1998/R.43-44.2004

(sostituzione di un curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

(patrocinata dall

PA 1 ) e

AP 2

alla

Commissione tutoria regionale 6, Agno;

nell’ambito della curatela istituita in favore di PI

1 (1911), __________;

premesso

che con risoluzione del 20 febbraio 1998 la Delegazione tutoria di __________

ha istituito in favore di PI 1 (1911) una curatela amministrativa (art. 393

cpv. 2 CC), designando quale curatrice la figlia di lei, AP 2;

ricordato

che con risoluzione (dichiarata immediatamente esecutiva) del 21 gennaio 2004

la Commissione tutoria regionale 6 ha rimosso dall'incarico AP 2 e ha designato

in sua vece RA 1;

osservato

che due ricorsi presentati da AP 2 e dal figlio AP 1 contro tale decisione sono

stati respinti il 10 settembre 2004 dalla Sezione degli enti locali, autorità

di vigilanza sulle tutele e curatele;

preso

atto che il 30 settembre e 1° ottobre 2004 AP 2 e AP 1 hanno introdotto appello

contro la decisione appena citata;

accertato

che con lettera del 28 luglio 2005 AP 1 ha annunciato a questa Camera la morte

di PI 1, intervenuta il 22 luglio 2005;

considerato

che il decesso di un curatelato pone fine alla curatela amministrativa (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 3 ad art. 439);

stabilito

che nelle circostanze descritte gli appelli risultano ormai senza oggetto (art.

351 cpv. 1 CPC), non sussistendo più alcun curatore da designare, sicché la

causa va tolta dai ruoli;

rilevato

che, così invitati dal giudice delegato, gli appellanti hanno comunicato il

loro consenso allo stralcio della procedura, impregiudicate le loro posizioni

di fatto e di diritto nei confronti dell'autorità tutoria;

rammentato

che ove una lite diventi priva d'oggetto o di interesse giuridico si applica per

analogia – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile

federale (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 6; v. anche: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 351 CPC);

ritenuto

che in tal caso il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara

il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese “tenendo conto dello stato delle cose prima

del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite”, ovvero secondo il presumibile esito

dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto senza oggetto (DTF 123

Considerandi

II 288 consid. 5, 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a);

stabilito

che, comunque sia, in concreto il motivo che pone fine alla lite giustifica equitativamente

di soprassedere al prelievo di tasse e spese;

appurato

che in esito allo stralcio gli appellanti più non chiedono l'attribuzione di ripetibili,

mentre la Commissione tutoria regionale ha agito nel quadro delle sue attribuzioni

ufficiali (cfr. per analogia, sul piano federale, art. 159 cpv. 2 in fine OG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Gli

appelli sono diventati privi d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

– Commissione tutoria regionale 6, Agno.

Comunicazione

a:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza

sulle tutele;

terzi implicati

PI 1

rappr. da: RA 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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