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Decisione

11.2004.124

beneficio d'inventario: proroga del termine per decidere l'accettazione dell'eredità

12 novembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa DI.2002.156 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (inventario dell'eredità) promossa

con istanza dell'11 settembre 2002 da

AP 1

e

(patrocinati dall' PA 1 )

per ottenere il beneficio di inventario nell'eredità

fu (1932–2002),

giudicando ora sull'“ordinanza” del 24

settembre 2004 con cui il

Pretore ha respinto un'istanza di AP 1 tendente a ottenere una proroga del

termine per accettare l'eredità;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello presentato da AP 1 contro la decisione (“ordinanza”) emessa il 24

settembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A.

(1932), con ultimo domicilio a __________, è deceduto a __________ il 18 agosto

2002, senza lasciare disposizioni testamentarie. Suoi eredi legittimi sono la

moglie nata (1937) con i figli B__________ __________ (1958), C__________ __________

(1960) e G__________ __________ __________ (1967), che l'11 settembre 2002

hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il beneficio

d'inventario. Statuendo il 18 settembre 2002, il Pretore ha accolto l'istanza e

ha delegato alla confezione dell'inventario il notaio di __________.

B. Dopo

le grida per la formazione dell'inventario, il notaio ha chiuso le operazioni

il 6 maggio 2003, constatando – tra i passivi – insinuazioni per fr. 184 101.80, oltre

a crediti nei confronti della ditta “__________” (della quale il defunto era

socio) per

fr. 16 872.03 ed €

753.20. Tra gli attivi sono stati inventariati, in particolare, la proprietà

della particella n. 593 RFP di __________ (21 393 m²), sulla quale

sorgono tre stalle e un ripostiglio, un conto corrente presso la __________ di __________

con un saldo di fr. 481 995.40 e un libretto per anziani presso il medesimo istituto con un

saldo di fr. 101 312.25. All'inventario è stata allegata una comunicazione del 28

gennaio 2003 in cui il Procuratore pubblico __________ ha segnalato al notaio

il sequestro, nell'ambito di una commissione rogatoria proveniente dall'Italia,

di vari beni del defunto, tra cui i conti presso la __________ di __________.

C. Preso

atto dell'inventario, il Pretore ha assegnato il 27 maggio 2003 ad , AP 1, e G__________

__________ un termine di 30 giorni per dichiarare se rinunciavano alla

successione, se ne postulavano la liquidazione d'ufficio, se l'accettavano con

il beneficio d'inventario oppure se la adivano incondizionatamente, ritenuto

che il silenzio sarebbe stato interpretato come accettazione con beneficio

d'inventario. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese, come pure la

parcella notarile di fr. 4287.–, sono state poste a carico dell'eredità.

D. , AP

1, C__________ __________ e G__________ __________ hanno chiesto al Pretore, il

30 maggio 2003, che il termine di 30 giorni fosse prorogato di tre mesi per

consentir loro di verificare “la problematica” relativa ai conti bancari e agli

altri oggetti sequestrati dal Ministero pubblico. Con decisione (“ordinanza”)

del 2 giugno 2003 il Pretore ha accolto la richiesta. C__________ __________ e __________

hanno poi comunicato al Pretore, il 18 giugno e il 20 agosto 2003, di

rinunciare alla successione.

E. Dopo

avere nuovamente prorogato il termine di 90 giorni il 18 settembre 2003, con

decisione del 15 dicembre 2003 il Pretore ha concesso ancora, su richiesta di __________

e __________, una dilazione di 90 giorni. L'11 febbraio 2004 __________ ha rinunciato

all'eredità, mentre il 16 marzo 2004 AP 1 ha instato per un'ulteriore proroga.

Con decisione (“ordi­nanza”) del 17 giugno 2004 il Pretore ha accolto

l'istanza, con l'avvertenza che dilazioni successive non sarebbero più state

accordate. Nonostante ciò, il 6 luglio 2004 egli ha accordato a AP 1 un'ultima

proroga, fissandole la scadenza definitiva per pronunciarsi sull'accettazione

dell'eredità al 30 settembre 2004. Il 21 settembre 2004 AP 1 ha nuovamente

postulato una proroga, che con decisione (“ordinanza”) del 24 settembre 2004 il

Pretore ha respinto.

F. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 5 ottobre 2004 nel

quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il termine assegnatole

sia prorogato di sei mesi, “ma al massimo fino alla conclusione della procedura

relativa al sequestro dei beni del defunto”. L'appello non è stato oggetto di

intimazione.

G. Nel

frattempo, il 29 settembre 2004, AP 1 ha comunicato al Pretore che qualora

l'appello fosse stato respinto essa avrebbe rinunciato all'eredità, sempre che

prima della decisione di questa Camera non si fosse giunti al dissequestro dei

beni. Il 7 ottobre 2004, ritenuto che tutti gli eredi legittimi “più prossimi”

avessero rinunciato all'eredità, il Pretore ha ordinato la liquidazione della

successione a cura dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Considerandi

in diritto: 1. L'art.

587.

CC stabilisce che, chiuso l'inventario, ogni erede è invitato a dichiarare

entro il termine di un mese se accetti l'eredità (cpv. 1). Quando sia

giustificato dalle circostanze, l'autorità competente può accordare un nuovo

termine per far procedere a sti­me, per la liquidazione di pretese controverse

o per simili motivi (cpv. 2). L'invito a pronunciarsi sull'accettazione

dell'eredità è emanato con la procedura non contenziosa di camera di consiglio

(art. 2 n. 12 e art. 3 LAC). Ciò vale anche per la fissazione di un nuovo

termine (cfr. art. 94 cpv. 2 LAC). In concreto il giudizio impugnato è pertanto

una “decisione” (nella terminologia dell'art. 370 cpv. 1 CPC), non una mera

ordinanza (come reputa implicitamente il primo giudice) o un decreto (come

sostiene l'appellante), impugnabile come tale entro 10 giorni (art. 360 cpv. 3

con rinvio all'art. 370 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è quindi ricevibile.

2.

L'appellante

sostiene che in virtù del principio inquisitorio che disciplina la procedura

sommaria non contenziosa, prima di decidere sull'istanza di proroga il Pretore avrebbe

dovuto sentirla, domandare informazioni al Procuratore pubblico, raccogliere informazioni

dai creditori ed esaminare gli atti in possesso del suo legale. La doglianza

cade nel vuoto. Certo, la procedura di volontaria giurisdizione è retta dal

principio inquisitorio (Cocchi/

Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360

CPC), ma ciò non solleva le parti dalle loro responsabilità processuali, né

tanto meno le esonera dal sostanziare per quanto possibile i fatti a loro

conoscenza o impone al giudice di rimediare a negligenze istruttorie (Rep. 1994

pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 123 III 329 in fondo). Nella fattispecie

l'appellante avrebbe potuto far valere tutte le sue argomen­tazioni e i suoi

mezzi di prova davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo (Rep.

1997.

pag. 136). In realtà essa nemmeno indica quale elemento di rilievo ai fini

del giudizio sarebbe dovu­to emergere dalle indagini che il Pretore non ha

svolto. Al proposito l'appello non merita quindi ulteriore disamina.

3.

Il

Pretore ha rifiutato di concedere un nuovo termine, in concreto, con

l'argomento che “il termine, fissato il 7 luglio 2004 e scaden­te il 30

settembre, voleva essere un'ennesima ma ultima possibilità per l'erede di

effettuare le sue valutazioni e procedere alle sue scelte”. Egli ha

sottolineato che se da un lato le incertezze circa gli attivi della

successione, dovuti al sequestro della magistratura penale, avevano giustificato

la reiterata protrazione del termine, dall'altro andavano considerati anche i

legittimi interessi dei creditori, onde il diniego di ulteriori dilazioni.

L'appellante obietta che l'ulteriore proroga da lei richiesta non è contraria

agli interessi dei creditori, non trovandosi tra costoro persone fisiche o

giuridiche cui l'attesa causerebbe particolari disagi. Essa rammenta che,

qualora si giungesse al dissequestro dei conti bancari, la successione sarebbe

senz'altro in attivo e sostiene che il conferimento di un nuovo termine non

serve “per trovare un criterio affidabile di valutazione”, bensì “a ristabilire

il diritto, sanando il vizio di procedura causato dal Procuratore pubblico con

la violazione del principio di celerità”.

4.

Come

si è visto, quando la richiesta sia giustificata dalle circostanze, l'autorità

competente può accordare un nuovo termine per deliberare sull'accettazione

dell'eredità (art. 587 cpv. 2 CC). Giustificate sono circostanze idonee a

influire sulla decisione dell'erede. Se l'eredità è – comunque sia – in attivo,

non si legittima alcun termine supplementare. Se sono in discussione, invece,

poste dell'inventario decisive per la solvibilità della successione, il

conferimento di un nuovo termine può anche imporsi, non apparendo ragionevole

che gli eredi decidano senza affidabile criterio sull'accettazione di

un'eredità suscettibile di essere oberata (Wissmann

in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione,

n. 8 ad

art. 587 con richiami di dottrina). Ciò vale anche nel caso in cui si attenda

l'esito di un processo civile inerente a beni della successione (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª

edizione, n. 5 ad art. 587 CC; Escher

in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 3 ad art. 587 CC; Solothurnische

Gerichtspraxis 1998 pag. 5).

Nel

valutare i requisiti dell'art. 587 cpv. 2 CC l'autorità apprezza caso per caso

se, tenuto conto degli interessi in gioco, sussista la ragionevole prospettiva

che in esito a una protrazione del termine di riflessione gli eredi accettino

la successione (Wissmann, op.

cit., n. 8 in fine ad art. 587 CC). Che gli eredi non ripudino la successione

giova ai creditori. Per tacere del fatto però che in concreto l'appellante ha

già dichiarato di rinunciare all'eredità nell'ipotesi in cui il presente

appello fosse respinto, in linea di principio una dilazione di oltre quattro

mesi non entra in linea di conto (Wissmann,

op. cit., n. 5 ad art. 587 CC con riferimenti; Rep. 1998 pag. 193). E nel caso

in esame l'appellante ha già beneficiato di protrazioni per oltre 15 mesi

rispetto alla scadenza originaria. È vero che l'incresciosa situazione non le è

imputabile. Sta di fatto però che nessuno è in grado di prevedere oggi quando

una decisione sull'eventuale dissequestro dei conti bancari potrebbe

intervenire. Lo stesso Procuratore pubblico stima, anzi, che al riguardo i

tempi d'attesa siano “piutto­sto lunghi” (lettera del 15 ottobre 2004 all'avv. __________).

5.

Nelle

circostanze descritte, non sussistendo una ragionevole prospettiva in merito

alla durata né tanto meno all'esito del dissequestro, i creditori non possono

essere lasciati in un'attesa sine die. Si può comprendere che

l'appellante miri a lasciare tutto in sospeso fino al termine del procedimento

penale, ma – si ripete – ciò non può essere seriamente preteso dai creditori,

ancorché tra di loro vi sia chi non subisca particolare disagio. Del resto,

contrariamente a quanto l'interessata afferma (appello, pag. 3 a metà), taluni

di essi hanno già sollecitato la continuazione della procedura (lettere

dell'Istituto delle assicurazioni sociali e dell'Amministrazione federale delle

contribuzioni, nella cartella rossa). Fra gli elementi da ponderare ai fini di

una proroga del termine, inoltre, vi è quello di sapere se altri eredi siano

stati in grado di decidere senza ulteriori indugi (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 7 ad art. 587 CC). Ora, nella

fattispecie tre dei quattro eredi legittimi hanno ormai rinunciato alla

successione (sopra, consid. D). Concedere un'ulteriore proroga all'interessata

non è dunque più possibile.

Si

aggiunga che, a norma dell'art. 573 cpv. 1 CC, l'eredità cui hanno rinunciato

tutti gli eredi legittimi del prossimo grado è bensì liquidata dall'Ufficio dei

fallimenti (ciò che il Pretore, come detto, ha ordinato il 7 ottobre 2004:

sopra, lett. G), ma che a liquidazione conclusa quanto rimane dopo il pagamento

dei debiti appartiene agli aventi diritto come se non avessero rinunciato (art.

573.

cpv. 2 CC). L'appellante non pretende che nel compendio successorio

figurino beni cui essa sia particolarmente legata dal profilo personale o

affettivo. La liquidazione disposta dal Pretore non appare quindi pregiudicarla

nei suoi interessi materiali. Ciò depone, una volta di più, per la fondatezza

della decisione impugnata.

6.

L'emanazione

del giudizio odierno rende priva d'oggetto la richie­sta di effetto sospensivo.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appello

non essendo stato oggetto di intimazione, non è il caso in ogni modo di attribuire

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

all' .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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