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Decisione

11.2004.125

Modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per figlio minorenne

2 dicembre 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i fabbisogni minimi accertati dal Pretore, finanche favorevoli all'appellante,

resistono alla critica. Il metodo adottato dal Pretore, visto il cambiamento

rilevante e duraturo della situazione (sopra, consid. 4 in fine), per calcolare

il nuovo contributo a carico del padre (riparto del fabbisogno in denaro del

figlio in proporzione al margine disponibile di ogni genitore) non è in discussione,

né appare contrario ai precetti di giustizia ed equità. Ne segue che per il

lasso di tempo fino al 30 novembre 2004 la sentenza impugnata merita conferma.

Dopo di allora il contributo di mantenimento a carico dell’appellante risulta

invece il seguente:

Dicembre

del 2004

reddito del padre (consid. 5) fr.

5813.–

fabbisogno

minimo (non contestato) fr. 4335.–

disponibilità fr.

1478.– mensili

reddito

della madre (non contestato) fr. 3367.–

fabbisogno

minimo (non contestato) fr. 2685.–

disponibilità

fr. 682.– mensili

disponibilità

complessiva fr. 2160.– mensili

fabbisogno in

denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili

contributo a carico del padre:

(1880

x 1478 : 2160) fr. 1285.– mensili.

Gennaio e

febbraio del 2005

reddito del

padre (consid. 5) fr. 5548.–

fabbisogno

minimo (non contestato) fr. 4335.–

disponibilità fr.

1213.– mensili

reddito

della madre (non contestato) fr. 3367.–

fabbisogno

minimo (non contestato) fr. 2685.–

disponibilità

fr. 682.– mensili

disponibilità

complessiva fr. 1895.– mensili

fabbisogno in

denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili

contributo a carico del padre fr.

1200.– mensili.

Da marzo del

2005 a febbraio del 2006

reddito del

Considerandi

padre (consid. 5) fr. 5665.–

fabbisogno

minimo (non contestato) fr. 4335.–

disponibilità fr.

1330.

– mensili

reddito

della madre (non contestato) fr. 3367.–

fabbisogno

minimo (non contestato) fr. 2685.–

disponibilità

fr. 682.– mensili

disponibilità

complessiva fr. 2012.– mensili

fabbisogno in

denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili

contributo a carico del padre fr.

1240.

– mensili.

Dal marzo al giugno del 2006

reddito del

padre (consid. 5) fr. 5665.–

fabbisogno

minimo ((consid. 6a) fr. 3765.–

disponibilità fr.

1900.

– mensili

reddito

della madre (non contestato) fr. 3367.–

fabbisogno

minimo (non contestato) fr. 2685.–

disponibilità

fr. 682.– mensili

disponibilità

complessiva fr. 2582.– mensili

fabbisogno in

denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili

contributo a

carico del padre fr. 1385.– mensili.

Dal luglio del 2006 in poi

reddito del

padre (consid. 5) fr. 5665.–

fabbisogno

minimo (consid. 6b) fr. 3265.–

disponibilità fr.

2400.

– mensili

reddito

della madre (non contestato) fr. 3367.–

fabbisogno

minimo (non contestato) fr. 2685.–

disponibilità

fr. 682.– mensili

disponibilità

complessiva fr. 3082.– mensili

fabbisogno in

denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili

contributo a

carico del padre fr. 1465.– mensili.

Ne

segue che l'appello va accolto entro tali limiti.

8.

Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la vicendevole

soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del

contributo alimentare, ma solo dal novembre del 2004 al giugno del 2006 e non

nella misura richiesta. In simili condizioni si giustifica di porre a suo

carico tre quarti degli oneri di appello, con obbligo di rifondere alla

controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio

odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo relativo agli oneri

e alle ripetibili di prima sede, che può restare invariato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così

riformato:

L'istanza è parzialmente accolta, nel senso

che la clausola n. 4 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata con

sentenza 21 dicembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna è

così modificata:

AP 1 è tenuto

a versare all’ex moglie, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di

mantenimento per il figlio AO 1:

fr. 1320.–

dal 1° novembre 2003 al 31 gennaio 2004,

fr.

1450.– dal 1° febbraio al 30 novembre 2004,

fr.

1285.– dal 1° al 31 dicembre 2004,

fr.

1200.– dal 1° gennaio al 28 febbraio 2005,

fr.

1240.– dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006,

fr.

1385.– dal 1° marzo al 30 giugno 2006,

fr.

1465.– dal 1° luglio 2006 fino al termine della formazione.

Il

resto la clausola n. 4 della convenzione rimane invariata.

Per

il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

50.–

fr.

550.–

da

anticipare dall’appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultimo

e per il resto a carico dell’istante, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per

ripetibili ridotte.

3. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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