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Decisione

11.2004.126

Restituzione in intero contro il lasso dei termini

19 aprile 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause DI.2003.3, DI.2003.9

e DI.2003.10 (divisione ereditaria: contestazioni d'inventario) della Pretura del

Distretto di Riviera promosse con petizione del 2 gennaio 2003 da

AO 1

AO 5

AO 3

AO 4 ,

e

AO 6

(patrocinati dall' PA 2 )

contro

AP 1

(ora patrocinato dall' PA 1 ) e

, ,

rispettivamente

con due petizioni del 15 gennaio 2003 da

,

AO 2,

AO 7,

AO 1,

AO 5,

AO 3,

AO 4, , e

AO 6,

(rappresentati dall' PA 3 )

contro

AP 1,

(ora patrocinato dall' PA 1, ),

giudicando

sul decreto del 6 settembre 2004 con cui il Pretore

ha respinto un'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini

presentata da AP 1 il 21 febbraio 2003;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 4 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 6

settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Riviera;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ (1909), domiciliato a __________,

è deceduto a __________ il 17 settembre

1991, lasciando quali eredi la moglie __________ (1922) con i figli AO 2

(1944), AO 7 (1946),

AO 1 (1947), AO 5 (1948), AO 3 (1949), AO 4 (1953), AP 1 (1961) e AO 6

(1963). Il 24 mar­zo 2000 AO 2, AO 7,

AO 1, AO

5, AO 3, AO 4 e AO 6 hanno

instato davanti al Pretore del Distretto di Riviera per la divisione

dell'eredità e il 14 aprile

successivo hanno postulato la nomina di un rappresentante della comunione

ereditaria. Con decreto del 24 maggio 2000 il Pretore ha ordinato la divisione

dell'eredità, nominando l'avv. __________ __________ di __________ in veste di

notaio divisore, e con decreto di quello stesso giorno ha designato lo stesso

avvocato __________ quale rappresentante della comunione ereditaria.

B. Essendo

sorte contestazioni sull'inventario, chiuso il 1° ottobre 2002, l'8 ottobre 2002

il notaio divisore ha trasmesso gli atti al Pretore, che il 7 novembre 2002 ha

assegnato agli eredi le cui pretese erano contestate (AO 2, AO 7, AO 1, AO

5, AO 3, AO 4 e AO 6) un termine di venti giorni per far riconoscere in

giudizio le loro pretese con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC). Su

richiesta di tali eredi, con ordinanza del 20 novembre 2002 il Pretore ha poi

sospeso la procedura. Quello stesso 20 novembre 2002 gli eredi predetti hanno sollecitato

la nomina di un nuovo rappresentante della comunione ereditaria, che con decreto

del 9 dicembre 2002 il Pretore ha designato nella persona dell'avv. PA 3, __________.

C. Il 2

gennaio 2003 AO 2, AO 7, AO 1, AO 5, AO 3, AO 4 e AO 6 hanno promosso causa

contro il fratello AP 1 e la madre __________ perché nell'inventario sia iscritto

un debito di AP 1 verso la comunione ereditaria di fr. 250 000.– con

interessi al 5% dal 23 maggio 1990. Essi hanno chiesto inoltre che AP 1 sia tenuto

a collazionare le particelle n. 199A, 277A, 1160, 2625, 2780 (porzione di ½) e 3165 RFD di __________, ricevute dal

padre nel 1989 e 1990, conferendo i fondi in natura o imputandone il valore

sulla sua quota ereditaria, rispettivamente conguagliando la differenza ove il

valore dei beni ricevuti superasse quello della sua spettanza, con obbligo per

lui di liberare i fondi dai pegni costituiti nel frattempo. In via cautelare essi

hanno instato perché nel registro fondiario fosse annotata una restrizione

della facoltà di disporre sulle citate particelle (inc. DI.2003.3), domanda respinta

dal Pretore con decreto del 13 gennaio 2003. I convenuti, che non hanno ritirato

la petizione loro intimata, non hanno presentato alcun memoriale di risposta e

si sono lasciati precludere dalla lite.

D. Il

15 gennaio 2003 l'avv. PA 3 ha introdotto a sua volta, quale rappresentante

della comunione ereditaria, due petizioni in nome di __________ __________, AO

2, AO 7, AO 1, AO 5, AO 3, AO 4 e AO 6 contro AP 1. Nella prima egli ha chiesto

che AP 1 fosse tenuto a collazionare ogni bene ricevuto dal padre, segnatamente

le particelle n. 199A, 277A, 1160, 2625, 2780 (porzione di ½) e 3165 RFD di __________, conferendo il

valore venale secondo la stima del perito, e in via cautelare ha sollecitato a

suo turno una restrizione della facoltà di disporre sui fondi (inc. DI.2003.9).

Con la seconda petizione egli ha chiesto che nell'inventario fosse iscritto un

debito di AP 1 verso la comunione ereditaria di fr. 250 000.– oltre

interessi dal 23 maggio 1990 (inc. DI.2003.10). Il

Pretore ha congiunto le due cause il 16 gennaio 2003 per l'istruttoria e il giudizio, respingendo con decreto di quello stesso giorno l'istanza

cautelare. Il convenuto, che non ha ritirato il plico contenente le petizioni,

non ha presentato alcun memoriale di risposta e si è lasciato precludere dalla

lite.

E. Con

ordinanze del 13 e 16 gennaio 2003 il Pretore ha convocato le parti all'udienza

preliminare del 5 febbraio 2003 nelle tre cause. L'antivigilia dell'udienza, il

3 febbraio 2003, AP 1 e __________ __________ hanno postulato la sospensione

delle procedure e la fissazione di un termine di almeno un mese per dotarsi di un

patrocinatore e “produrre l'allegato di risposta”. Il Pretore si è limitato,

con ordinanza del 4 febbraio 2003, a rinviare l'udienza preliminare al 27

febbraio successivo.

F. Il

21 febbraio 2003 AP 1 ha presentato un'istanza di restituzione in intero volta

a vedersi riassegnare il termine di 10 giorni per inoltrare i tre memoriali di

risposta. Egli ha chiesto inoltre di annullare la citazione all'udienza

preliminare del 27 febbraio 2003 per non essere stato previamente diffidato a munirsi

di un legale. Il Pretore ha confermato l'udienza del 27 febbraio 2003, destinandola

tuttavia al contraddittorio sull'istanza di AP 1. In tale occasione tutti gli

altri eredi hanno proposto di respingere la restituzione in intero. Statuendo con

decreto del 6 settembre 2004, il Pretore ha respinto l'istanza ponendo la tassa

di giustizia di fr. 300.– con le spese a carico di AP 1, tenuto a

rifondere alle controparti fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

G. AP 1

si è rivolto nuovamente al Pretore il 15 settembre 2004 perché gli fosse designato

un patrocinatore d'ufficio, instando una volta ancora per la sospensione delle cause.

Il Pretore gli ha designato in tale funzione, il 16 settembre 2004, l'avv. __________

__________ di __________ e contestualmente ha sospeso il corso delle procedure

fino al 30 settembre 2004.

H. Il 4

ottobre 2004 AP 1 ha introdotto appello contro il decreto del 6 settembre 2004 con

cui il Pretore ha respinto la sua istanza di restituzione in intero, postulando

l'accoglimento di quest'ultima, previa concessione dell'effetto sospensivo. Il

Pretore ha conferito all'appello effetto sospensivo l'11 ottobre 2004. Chiamati

a esprimersi, nelle loro osservazioni del 29 ottobre 2004 gli attori propongono

di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. “La restituzione

in intero è proposta e trattata in conformità degli art. 92 e 93 ed è decisa

con decreto giusta l'art. 96”

(art. 140 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto del Pretore, appellabile

nel termine di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC), è stata intimato giovedì 9

settembre 2004 ed è pervenuto a AP 1, al più presto, l'indomani. Il 16

settembre 2004 il Pretore ha sospeso le cause giusta l'art. 107 CPC fino al 30

settembre 2004. Il termine per appellare è ripreso a decorrere così il 1°

ottobre 2004 (cfr. Frank/Sträuli/Messmer,

Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 13 al § 53a). Inoltrato il 4 ottobre 2004, il

rimedio giuridico in esame è dunque tempestivo.

2.

Al

proprio memoriale l'appellante allega due certificati medici, l'uno del 1°

ottobre 2004 firmato dal dott. __________ __________ e l'altro del 4 ottobre

2004.

sottoscritto dal dott. __________ __________, entrambi di Bellinzona. Ora,

in appello vige il divieto generale di addurre fatti, prove ed eccezioni nuove

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). La procedura accelerata che disciplina le

contestazioni d'inventario (art. 479 cpv. 1 CPC) non sfugge a tale principio

(la procedura ordinaria si applica come diritto suppletorio: art. 399 CPC). Del

resto eccezioni al divieto di recare fatti, prove ed eccezioni nuove sussistono

solo, nel diritto ticinese, qualora la legge disponga altrimenti, come in

materia di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto), o qualora giudice si

trovi ad assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione,

come nel diritto di famiglia (art. 419b cpv. 1 CPC). Deroghe siffatte

non si ravvisano in concreto. I due documenti nuovi vanno pertanto dichiarati

irricevibili.

3.

L'appellante

fa valere di essere coinvolto in una divisione ereditaria “assai complicata”,

che lo vede chiamato a collazionare il valore di immobili ricevuti in donazione

dal padre. Ricorda che gli sono state intimate ben tre petizioni ponderose,

scritte da avvocati, alle quali egli non avrebbe avuto la capacità di rispondere.

Invoca le sue precarie condizioni di salute, che gli avrebbero impedito di

organizzare il ritiro della corrispondenza. Sostiene che, viste tornare le

intimazioni al mittente, il Pretore avrebbe dovuto fissargli un termine per

munirsi di un patrocinatore e che la tattica dilatoria rimproveratagli dal

primo giudice è un apprezzamento tanto ingeneroso quanto soggettivo. In realtà

– egli soggiunge – il suo originario patrocinatore aveva deposto il mandato già

nell'agosto del 2002 ed egli si era venuto a trovare “in una situazione di

totale disorientamento”, incapace di valutare le gravi conseguenze legate al

mancato ritiro delle intimazioni e, quindi, impossibilitato a difendersi. Ciò

giustificherebbe – in sintesi – di reintegrarlo nel termine dell'art. 390 cpv.

2.

CPC, abilitandolo a rispondere alle tre petizioni.

4.

La

petizione del 2 gennaio 2003 è stata intimata dal Pretore a AP 1 personalmente il

14.

gennaio successivo e le petizioni del 15 gennaio 2003, sempre al

convenuto personalmente, il 16 gennaio 2003. Dopo una settimana di giacenza all'ufficio

postale di __________, i plichi sono tornati alla Pretura perché non ritirati. A quel tempo AP 1 era senza

patrocinatore, l'avv. __________ __________ avendo

comunicato al notaio divisore il 6 agosto 2002 la sua rinuncia al mandato

(decreto impugnato, pag. 4 in fondo). Tale stato di cose è durato qualche mese,

finché l'avv. __________ __________

si è annunciato al Pretore, il 18 febbraio 2003, come

nuo­vo legale del convenuto. La questione è dunque di sapere, anzitutto, se al

momento in cui ha visto tornare le intimazioni perché non ritirate, il Pretore

dovesse diffidare il convenuto – come quest'ultimo asserisce – a munirsi di un

patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC).

a) Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, come pure le

società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite

con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capa­cità processuale comprende,

appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39

cpv. 1 CPC). Nel Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non

sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che

esiste invece in Germania e in Italia per la

maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale federale 5P.340/1995

del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il giudice ritiene però

che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria

chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un

patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art.

39.

cpv. 2 CPC). Proprio perché configura una restrizione della capacità

processuale, quest'ultimo provvedimento deve giustificarsi alla luce delle

circostanze concrete, oggettive o soggettive, che il Pretore valuta facendo

capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988

pag. 375 consid. a). Decisiva è la ponderazione delle capacità personali della

parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato

anche lo stadio in cui essa si trova. Una parte può apparire incapace di difendersi

personalmente, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche

per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno

sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata

di caso in caso.

b) Il

solo fatto che una parte non ritiri atti giudiziari ancora non significa che questa

sia incapace “di proporre e di

discutere con la necessaria chiarezza la propria causa”. Ognu­no è libero di scegliere la propria strategia processuale e finanche

di rifiutare le intimazioni del tribunale, assumendone le conseguenze, sen­za doversi

vedere obbligato per ciò soltanto a dotarsi di un patrocinatore. Diver­so è il

caso in cui il giudice disponga di elementi concreti per ritenere che il

destinatario non sia in grado di capire la portata dei propri atti o non abbia

modo di ritirare la corrispondenza. Nella fattispecie nemmeno l'appellante

indica tuttavia quali fossero simili indizi. Egli insiste sul grado di

difficoltà delle cause, sull'ampiezza delle petizioni e sulla necessità per lui

di redigere memoriali di risposta strutturati entro soli 10 giorni, ma

argomenti del genere cadono nel vuoto già per la circostanza ch'egli nemmeno sapeva

quale fosse il contenuto dei plichi, avendo

omesso di ritirarli. Sulla base di quali elementi concreti il Pretore

doves­se reputarlo addirittura incapace di capire la portata di un avviso

postale con cui lo si invitava a ritirare tre raccomandate non è dato di

comprendere, men che meno ove si consideri che l'appellante aveva partecipato –

con il suo legale di allora – a tutta la fase di confezione dell'inventario davanti

al notaio divisore. Sulla scorta di quali indizi poi il Pretore dovesse presu­mere

il convenuto impossibilitato fisicamente a ritirare le intimazioni è ancor meno

comprensibile, né è dato a divedere. Ciò posto, rimproverare al primo giudice

di non aver fatto capo a una norma d'eccezione come l'art. 39 cpv. 2 CPC nelle

circostanze descritte non è serio. Ai limiti dell'irricevibilità per

insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv.

5), su questo punto l'appello non merita ulteriore approfondimento.

5.

Rimane da esaminare se la restituzione in intero per inosservanza

del termine fosse fondata per avere, AP 1, dimostrato di essere stato impedito –

com'egli afferma – di ritirare le intimazioni a causa di un fatto grave e

inevitabile (art. 137 lett. b CPC). Poco importa, in simili condizioni, che l'impedimento

fosse noto o ignoto al Pretore. Decisivo è che tale impedimento si desuma con

chiarezza dalle prove addotte. Nel caso in esame si cercherebbero invano

riscontri al proposito. L'appellante evoca problemi di salute che lo avrebbero costretto ad “assentarsi da casa frequentemente e per lunghi periodi, a volta

anche improvvisamente, di modo che non sempre poteva organizzare il ritiro della

corrispondenza” (memoriale, pag. 6 nel mezzo). A parte il fatto però ch'egli non pretende di essersi dovuto allontanare

dal domicilio proprio in concomitanza con l'intimazione delle tre petizioni, rimaste

giacenti all'ufficio postale, la tesi non trova il benché minimo appoggio

probatorio nem­meno nei due certificati medici allegati – inammissibilmente –

all'appello. Il primo, del dott. __________ __________, attesta invero che i

numerosi ricoveri ospedalieri del paziente hanno cagionato “un importante sovraccarico psichico con

somatizzazione”, oltre a “periodi con importante depressione

caratterizzata da apatia, tendenza ad isolarsi, importante diminuzione del tono

dell'umore, momenti di angoscia e di ansia”, ma non dimostra che l'appellante

fosse impedito – per motivi fisici o psichici – di ritirare le raccomandate

nella quarta settimana del gennaio 2003. Il secondo certificato non è di migliore

ausilio, il dott. __________ __________ dichiarando che il paziente “deve

sottoporsi regolarmente a dei trattamenti ambulatoriali ad intervalli di 5-6

settimane” e che in tali intervalli possono subentrare imprevisti “che

necessitano delle manipolazioni d'urgenza”, le quali possono influenzare il

paziente da un punto di vista fisico limitandone l'autonomia di movimento”. Che

tuttavia durante la quarta settimana del gennaio 2003 (giacenza dei plichi

all'ufficio postale di __________) AP 1 fosse debilitato al punto da non poter

ritirare le intimazioni del Pretore non è neppure preteso.

Ne segue

che l'appellante non ha minimamente dimostrato un impedimento dovuto a un fatto

grave e inevitabile, come esige l'art. 137 lett. b CPC. A essere rigorosi, egli

non l'ha neanche motivato, le giustificazioni ancorate al grado di difficoltà

delle cause, all'ampiezza delle petizioni e alla necessità di redigere me­moriali

di risposta strutturati in soli 10 giorni rivelandosi inconsistenti per le

ragioni addotte dianzi, mentre quelle fondate sul suo stato di salute

esaurendosi in vaghe asserzioni senza alcun chiaro riferimento temporale.

Comunque la si consideri, fondata sull'art. 39 cpv. 2 o 137 lett. b CPC,

l'istanza di restituzione in intero si rivela così destituita di buon diritto.

6.

Gli

oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono il principio della

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quanto concerne i rimedi giuridici esperibili

contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la

soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si

pensi che AP 1 è chiamato non solo a collazionare il valore venale delle note particelle ricevute

dal padre, ma anche a rispondere di un debito di

fr. 250 000.– verso la comunione ereditaria.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il

decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.–

complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

terzi implicati

PI 1

patrocinata da: PA 3

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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