11.2004.126
Restituzione in intero contro il lasso dei termini
19 aprile 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2004.126
Data decisione, Autorità:
19.04.2007, ICCA
Titolo:
Restituzione in intero contro il lasso dei termini
ESERCIZIO PERSONALE DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
art. 39 cpv. 2 CPC-TI
art. 137 let. b CPC-TI
Incarto n.
11.2004.126
Lugano,
19 aprile 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause DI.2003.3, DI.2003.9
e DI.2003.10 (divisione ereditaria: contestazioni d'inventario) della Pretura del
Distretto di Riviera promosse con petizione del 2 gennaio 2003 da
AO 1
AO 5
AO 3
AO 4 ,
e
AO 6
(patrocinati dall' PA 2 )
contro
AP 1
(ora patrocinato dall' PA 1 ) e
, ,
rispettivamente
con due petizioni del 15 gennaio 2003 da
,
AO 2,
AO 7,
AO 1,
AO 5,
AO 3,
AO 4, , e
AO 6,
(rappresentati dall' PA 3 )
contro
AP 1,
(ora patrocinato dall' PA 1, ),
giudicando
sul decreto del 6 settembre 2004 con cui il Pretore
ha respinto un'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini
presentata da AP 1 il 21 febbraio 2003;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 6
settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Riviera;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1909), domiciliato a __________,
è deceduto a __________ il 17 settembre
1991, lasciando quali eredi la moglie __________ (1922) con i figli AO 2
(1944), AO 7 (1946),
AO 1 (1947), AO 5 (1948), AO 3 (1949), AO 4 (1953), AP 1 (1961) e AO 6
(1963). Il 24 marzo 2000 AO 2, AO 7,
AO 1, AO
5, AO 3, AO 4 e AO 6 hanno
instato davanti al Pretore del Distretto di Riviera per la divisione
dell'eredità e il 14 aprile
successivo hanno postulato la nomina di un rappresentante della comunione
ereditaria. Con decreto del 24 maggio 2000 il Pretore ha ordinato la divisione
dell'eredità, nominando l'avv. __________ __________ di __________ in veste di
notaio divisore, e con decreto di quello stesso giorno ha designato lo stesso
avvocato __________ quale rappresentante della comunione ereditaria.
B. Essendo
sorte contestazioni sull'inventario, chiuso il 1° ottobre 2002, l'8 ottobre 2002
il notaio divisore ha trasmesso gli atti al Pretore, che il 7 novembre 2002 ha
assegnato agli eredi le cui pretese erano contestate (AO 2, AO 7, AO 1, AO
5, AO 3, AO 4 e AO 6) un termine di venti giorni per far riconoscere in
giudizio le loro pretese con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC). Su
richiesta di tali eredi, con ordinanza del 20 novembre 2002 il Pretore ha poi
sospeso la procedura. Quello stesso 20 novembre 2002 gli eredi predetti hanno sollecitato
la nomina di un nuovo rappresentante della comunione ereditaria, che con decreto
del 9 dicembre 2002 il Pretore ha designato nella persona dell'avv. PA 3, __________.
C. Il 2
gennaio 2003 AO 2, AO 7, AO 1, AO 5, AO 3, AO 4 e AO 6 hanno promosso causa
contro il fratello AP 1 e la madre __________ perché nell'inventario sia iscritto
un debito di AP 1 verso la comunione ereditaria di fr. 250 000.– con
interessi al 5% dal 23 maggio 1990. Essi hanno chiesto inoltre che AP 1 sia tenuto
a collazionare le particelle n. 199A, 277A, 1160, 2625, 2780 (porzione di ½) e 3165 RFD di __________, ricevute dal
padre nel 1989 e 1990, conferendo i fondi in natura o imputandone il valore
sulla sua quota ereditaria, rispettivamente conguagliando la differenza ove il
valore dei beni ricevuti superasse quello della sua spettanza, con obbligo per
lui di liberare i fondi dai pegni costituiti nel frattempo. In via cautelare essi
hanno instato perché nel registro fondiario fosse annotata una restrizione
della facoltà di disporre sulle citate particelle (inc. DI.2003.3), domanda respinta
dal Pretore con decreto del 13 gennaio 2003. I convenuti, che non hanno ritirato
la petizione loro intimata, non hanno presentato alcun memoriale di risposta e
si sono lasciati precludere dalla lite.
D. Il
15 gennaio 2003 l'avv. PA 3 ha introdotto a sua volta, quale rappresentante
della comunione ereditaria, due petizioni in nome di __________ __________, AO
2, AO 7, AO 1, AO 5, AO 3, AO 4 e AO 6 contro AP 1. Nella prima egli ha chiesto
che AP 1 fosse tenuto a collazionare ogni bene ricevuto dal padre, segnatamente
le particelle n. 199A, 277A, 1160, 2625, 2780 (porzione di ½) e 3165 RFD di __________, conferendo il
valore venale secondo la stima del perito, e in via cautelare ha sollecitato a
suo turno una restrizione della facoltà di disporre sui fondi (inc. DI.2003.9).
Con la seconda petizione egli ha chiesto che nell'inventario fosse iscritto un
debito di AP 1 verso la comunione ereditaria di fr. 250 000.– oltre
interessi dal 23 maggio 1990 (inc. DI.2003.10). Il
Pretore ha congiunto le due cause il 16 gennaio 2003 per l'istruttoria e il giudizio, respingendo con decreto di quello stesso giorno l'istanza
cautelare. Il convenuto, che non ha ritirato il plico contenente le petizioni,
non ha presentato alcun memoriale di risposta e si è lasciato precludere dalla
lite.
E. Con
ordinanze del 13 e 16 gennaio 2003 il Pretore ha convocato le parti all'udienza
preliminare del 5 febbraio 2003 nelle tre cause. L'antivigilia dell'udienza, il
3 febbraio 2003, AP 1 e __________ __________ hanno postulato la sospensione
delle procedure e la fissazione di un termine di almeno un mese per dotarsi di un
patrocinatore e “produrre l'allegato di risposta”. Il Pretore si è limitato,
con ordinanza del 4 febbraio 2003, a rinviare l'udienza preliminare al 27
febbraio successivo.
F. Il
21 febbraio 2003 AP 1 ha presentato un'istanza di restituzione in intero volta
a vedersi riassegnare il termine di 10 giorni per inoltrare i tre memoriali di
risposta. Egli ha chiesto inoltre di annullare la citazione all'udienza
preliminare del 27 febbraio 2003 per non essere stato previamente diffidato a munirsi
di un legale. Il Pretore ha confermato l'udienza del 27 febbraio 2003, destinandola
tuttavia al contraddittorio sull'istanza di AP 1. In tale occasione tutti gli
altri eredi hanno proposto di respingere la restituzione in intero. Statuendo con
decreto del 6 settembre 2004, il Pretore ha respinto l'istanza ponendo la tassa
di giustizia di fr. 300.– con le spese a carico di AP 1, tenuto a
rifondere alle controparti fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
G. AP 1
si è rivolto nuovamente al Pretore il 15 settembre 2004 perché gli fosse designato
un patrocinatore d'ufficio, instando una volta ancora per la sospensione delle cause.
Il Pretore gli ha designato in tale funzione, il 16 settembre 2004, l'avv. __________
__________ di __________ e contestualmente ha sospeso il corso delle procedure
fino al 30 settembre 2004.
H. Il 4
ottobre 2004 AP 1 ha introdotto appello contro il decreto del 6 settembre 2004 con
cui il Pretore ha respinto la sua istanza di restituzione in intero, postulando
l'accoglimento di quest'ultima, previa concessione dell'effetto sospensivo. Il
Pretore ha conferito all'appello effetto sospensivo l'11 ottobre 2004. Chiamati
a esprimersi, nelle loro osservazioni del 29 ottobre 2004 gli attori propongono
di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. “La restituzione
in intero è proposta e trattata in conformità degli art. 92 e 93 ed è decisa
con decreto giusta l'art. 96”
(art. 140 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto del Pretore, appellabile
nel termine di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC), è stata intimato giovedì 9
settembre 2004 ed è pervenuto a AP 1, al più presto, l'indomani. Il 16
settembre 2004 il Pretore ha sospeso le cause giusta l'art. 107 CPC fino al 30
settembre 2004. Il termine per appellare è ripreso a decorrere così il 1°
ottobre 2004 (cfr. Frank/Sträuli/Messmer,
Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 13 al § 53a). Inoltrato il 4 ottobre 2004, il
rimedio giuridico in esame è dunque tempestivo.
2.
Al
proprio memoriale l'appellante allega due certificati medici, l'uno del 1°
ottobre 2004 firmato dal dott. __________ __________ e l'altro del 4 ottobre
2004.
sottoscritto dal dott. __________ __________, entrambi di Bellinzona. Ora,
in appello vige il divieto generale di addurre fatti, prove ed eccezioni nuove
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). La procedura accelerata che disciplina le
contestazioni d'inventario (art. 479 cpv. 1 CPC) non sfugge a tale principio
(la procedura ordinaria si applica come diritto suppletorio: art. 399 CPC). Del
resto eccezioni al divieto di recare fatti, prove ed eccezioni nuove sussistono
solo, nel diritto ticinese, qualora la legge disponga altrimenti, come in
materia di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto), o qualora giudice si
trovi ad assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione,
come nel diritto di famiglia (art. 419b cpv. 1 CPC). Deroghe siffatte
non si ravvisano in concreto. I due documenti nuovi vanno pertanto dichiarati
irricevibili.
3.
L'appellante
fa valere di essere coinvolto in una divisione ereditaria “assai complicata”,
che lo vede chiamato a collazionare il valore di immobili ricevuti in donazione
dal padre. Ricorda che gli sono state intimate ben tre petizioni ponderose,
scritte da avvocati, alle quali egli non avrebbe avuto la capacità di rispondere.
Invoca le sue precarie condizioni di salute, che gli avrebbero impedito di
organizzare il ritiro della corrispondenza. Sostiene che, viste tornare le
intimazioni al mittente, il Pretore avrebbe dovuto fissargli un termine per
munirsi di un patrocinatore e che la tattica dilatoria rimproveratagli dal
primo giudice è un apprezzamento tanto ingeneroso quanto soggettivo. In realtà
– egli soggiunge – il suo originario patrocinatore aveva deposto il mandato già
nell'agosto del 2002 ed egli si era venuto a trovare “in una situazione di
totale disorientamento”, incapace di valutare le gravi conseguenze legate al
mancato ritiro delle intimazioni e, quindi, impossibilitato a difendersi. Ciò
giustificherebbe – in sintesi – di reintegrarlo nel termine dell'art. 390 cpv.
2.
CPC, abilitandolo a rispondere alle tre petizioni.
4.
La
petizione del 2 gennaio 2003 è stata intimata dal Pretore a AP 1 personalmente il
14.
gennaio successivo e le petizioni del 15 gennaio 2003, sempre al
convenuto personalmente, il 16 gennaio 2003. Dopo una settimana di giacenza all'ufficio
postale di __________, i plichi sono tornati alla Pretura perché non ritirati. A quel tempo AP 1 era senza
patrocinatore, l'avv. __________ __________ avendo
comunicato al notaio divisore il 6 agosto 2002 la sua rinuncia al mandato
(decreto impugnato, pag. 4 in fondo). Tale stato di cose è durato qualche mese,
finché l'avv. __________ __________
si è annunciato al Pretore, il 18 febbraio 2003, come
nuovo legale del convenuto. La questione è dunque di sapere, anzitutto, se al
momento in cui ha visto tornare le intimazioni perché non ritirate, il Pretore
dovesse diffidare il convenuto – come quest'ultimo asserisce – a munirsi di un
patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC).
a) Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, come pure le
società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite
con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende,
appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39
cpv. 1 CPC). Nel Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non
sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che
esiste invece in Germania e in Italia per la
maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale federale 5P.340/1995
del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il giudice ritiene però
che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria
chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un
patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art.
39.
cpv. 2 CPC). Proprio perché configura una restrizione della capacità
processuale, quest'ultimo provvedimento deve giustificarsi alla luce delle
circostanze concrete, oggettive o soggettive, che il Pretore valuta facendo
capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988
pag. 375 consid. a). Decisiva è la ponderazione delle capacità personali della
parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato
anche lo stadio in cui essa si trova. Una parte può apparire incapace di difendersi
personalmente, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche
per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno
sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata
di caso in caso.
b) Il
solo fatto che una parte non ritiri atti giudiziari ancora non significa che questa
sia incapace “di proporre e di
discutere con la necessaria chiarezza la propria causa”. Ognuno è libero di scegliere la propria strategia processuale e finanche
di rifiutare le intimazioni del tribunale, assumendone le conseguenze, senza doversi
vedere obbligato per ciò soltanto a dotarsi di un patrocinatore. Diverso è il
caso in cui il giudice disponga di elementi concreti per ritenere che il
destinatario non sia in grado di capire la portata dei propri atti o non abbia
modo di ritirare la corrispondenza. Nella fattispecie nemmeno l'appellante
indica tuttavia quali fossero simili indizi. Egli insiste sul grado di
difficoltà delle cause, sull'ampiezza delle petizioni e sulla necessità per lui
di redigere memoriali di risposta strutturati entro soli 10 giorni, ma
argomenti del genere cadono nel vuoto già per la circostanza ch'egli nemmeno sapeva
quale fosse il contenuto dei plichi, avendo
omesso di ritirarli. Sulla base di quali elementi concreti il Pretore
dovesse reputarlo addirittura incapace di capire la portata di un avviso
postale con cui lo si invitava a ritirare tre raccomandate non è dato di
comprendere, men che meno ove si consideri che l'appellante aveva partecipato –
con il suo legale di allora – a tutta la fase di confezione dell'inventario davanti
al notaio divisore. Sulla scorta di quali indizi poi il Pretore dovesse presumere
il convenuto impossibilitato fisicamente a ritirare le intimazioni è ancor meno
comprensibile, né è dato a divedere. Ciò posto, rimproverare al primo giudice
di non aver fatto capo a una norma d'eccezione come l'art. 39 cpv. 2 CPC nelle
circostanze descritte non è serio. Ai limiti dell'irricevibilità per
insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv.
5), su questo punto l'appello non merita ulteriore approfondimento.
5.
Rimane da esaminare se la restituzione in intero per inosservanza
del termine fosse fondata per avere, AP 1, dimostrato di essere stato impedito –
com'egli afferma – di ritirare le intimazioni a causa di un fatto grave e
inevitabile (art. 137 lett. b CPC). Poco importa, in simili condizioni, che l'impedimento
fosse noto o ignoto al Pretore. Decisivo è che tale impedimento si desuma con
chiarezza dalle prove addotte. Nel caso in esame si cercherebbero invano
riscontri al proposito. L'appellante evoca problemi di salute che lo avrebbero costretto ad “assentarsi da casa frequentemente e per lunghi periodi, a volta
anche improvvisamente, di modo che non sempre poteva organizzare il ritiro della
corrispondenza” (memoriale, pag. 6 nel mezzo). A parte il fatto però ch'egli non pretende di essersi dovuto allontanare
dal domicilio proprio in concomitanza con l'intimazione delle tre petizioni, rimaste
giacenti all'ufficio postale, la tesi non trova il benché minimo appoggio
probatorio nemmeno nei due certificati medici allegati – inammissibilmente –
all'appello. Il primo, del dott. __________ __________, attesta invero che i
numerosi ricoveri ospedalieri del paziente hanno cagionato “un importante sovraccarico psichico con
somatizzazione”, oltre a “periodi con importante depressione
caratterizzata da apatia, tendenza ad isolarsi, importante diminuzione del tono
dell'umore, momenti di angoscia e di ansia”, ma non dimostra che l'appellante
fosse impedito – per motivi fisici o psichici – di ritirare le raccomandate
nella quarta settimana del gennaio 2003. Il secondo certificato non è di migliore
ausilio, il dott. __________ __________ dichiarando che il paziente “deve
sottoporsi regolarmente a dei trattamenti ambulatoriali ad intervalli di 5-6
settimane” e che in tali intervalli possono subentrare imprevisti “che
necessitano delle manipolazioni d'urgenza”, le quali possono influenzare il
paziente da un punto di vista fisico limitandone l'autonomia di movimento”. Che
tuttavia durante la quarta settimana del gennaio 2003 (giacenza dei plichi
all'ufficio postale di __________) AP 1 fosse debilitato al punto da non poter
ritirare le intimazioni del Pretore non è neppure preteso.
Ne segue
che l'appellante non ha minimamente dimostrato un impedimento dovuto a un fatto
grave e inevitabile, come esige l'art. 137 lett. b CPC. A essere rigorosi, egli
non l'ha neanche motivato, le giustificazioni ancorate al grado di difficoltà
delle cause, all'ampiezza delle petizioni e alla necessità di redigere memoriali
di risposta strutturati in soli 10 giorni rivelandosi inconsistenti per le
ragioni addotte dianzi, mentre quelle fondate sul suo stato di salute
esaurendosi in vaghe asserzioni senza alcun chiaro riferimento temporale.
Comunque la si consideri, fondata sull'art. 39 cpv. 2 o 137 lett. b CPC,
l'istanza di restituzione in intero si rivela così destituita di buon diritto.
6.
Gli
oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono il principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quanto concerne i rimedi giuridici esperibili
contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la
soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si
pensi che AP 1 è chiamato non solo a collazionare il valore venale delle note particelle ricevute
dal padre, ma anche a rispondere di un debito di
fr. 250 000.– verso la comunione ereditaria.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.–
complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
terzi implicati
PI 1
patrocinata da: PA 3
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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