11.2004.128
prestazione di garanzia
12 novembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2004.128
Data decisione, Autorità:
12.11.2004, ICCA
Titolo:
prestazione di garanzia
GARANZIA
GARANZIA BANCARIA
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 380 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.128
Lugano,
12 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.87 (rivendicazione di proprietà, in
subordine scioglimento di comproprietà, e risarcimento danni) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 31 agosto 2004 da
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall'avv. AO 3)
avv. dott. AO 2
avv. AO 3
AO 4
(rappresentata dalla RA 2 )
AO 5,
giudicando
ora sul decreto (“sentenza”) del 24 settembre 2004
con cui il Pretore ha subordinato alla prestazione, da parte dell'attrice, di
una garanzia bancaria di fr. 10
000 000.– nel termine di 30 giorni la validità di provvedimenti
cautelari da lui ordinati senza contraddittorio il 13 settembre 2004 nei
confronti dell'avv. AO 3e dell'avv. AO 2, come pure il 22 settembre 2004 nei
confronti di
__________,
;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 ottobre 2004 presentato da AP 1contro il decreto cautelare
(“sentenza”) emesso il 24 settembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con petizione del 31 agosto 2004 AP 1 ha intentato una rivendicazione di proprietà
(in subordine una richiesta di scioglimento di comproprietà) e un'azione di risarcimento
danni davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud contro il AO 1,
l'avvocato AO 2, l'avvocato AO 3, la Repubblica del __________ e il ministro __________
delle finanze AO 5;
che
contestualmente l'attrice ha chiesto di ingiungere in via cautelare
all'avvocato AO 3, al AO 1 e all'avvocato AO 2 di depositare entro 10 giorni in
Pretura – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – svariate note promissorie
(“pagherò”) per un valore di complessivi US$ 1 110 350 000 (subordinatamente di
vietare ai tre convenuti ogni atto di disposizione sui titoli), di ordinare
alla Repubblica del __________ e al suo ministro delle finanze di depositare in
Pretura una garanzia di almeno US$ 270 000 000, come pure di proibire alla Repubblica del __________
e al suo ministro di eseguire pagamenti a qualunque portatore delle note promissorie
se non trattenendo da ogni versamento il 25.11% del valore, da depositare in
Pretura;
che con
decreto emesso il 13 settembre 2002 senza contraddittorio il Pretore ha
parzialmente accolto l'istanza cautelare, ha ordinato all'avvocato AO 3 e
all'avvocato AO 2 di non spossessarsi e di non disporre di note promissorie per
un valore complessivo di US$ 910 000 000, ha ingiunto all'avvocato AO 3 di far
inventariare i titoli in suo possesso dall'Ufficio di esecuzione di Mendrisio e
di indicare il luogo della custodia, ha comminato ai destinatari la pena
dell'art. 292 CP e ha citato le parti al contraddittorio del 17 marzo 2005 per
la discussione;
che
l'Ufficio di esecuzione del Distretto di Mendrisio ha eseguito l'inventario
conservativo quello stesso 13 settembre 2004;
che il 22
settembre 2004, con decreto emanato anch'esso senza contraddittorio, il Pretore
ha ordinato in via cautelare a __________, presidente del consiglio di amministrazione
del AO 1, di non spossessarsi e di non disporre – sotto comminatoria dell'art.
292 CP – di note promissorie per complessivi US$ 400 000 000, confermando la
citazione all'udienza del 17 marzo 2005 per la discussione;
che con
istanza del 22 settembre 2004 il AO 1 e l'avvocato AO 3 hanno postulato la
modifica del decreto cautelare emesso il 13 settembre 2004, nel senso di vederlo
ridotto a un'ingiunzione nei confronti del solo avvocato AO 3 perché non si
spossessi né disponga di note promissorie fino a concorrenza di US$ 275 000
000;
che con
il medesimo atto il AO 1 e l'avvocato AO 3 hanno instato altresì perché la AP 1
prestasse una garanzia di US$ 280 000 000 più interessi al 12% dal 7 dicembre
1991, oltre a una cauzione di ammontare imprecisato per il rimborso delle spese
e delle ripetibili;
che,
statuendo con decreto (“sentenza”) del 24 settembre 2004, il Pretore ha fissato
all'attrice un termine di 30 giorni per fornire una garanzia bancaria di
complessivi fr. 10 000 000.–, valida fino a revoca del giudice, con l'avvertenza che in
caso di mancato pagamento o di pagamento tardivo i provvedimenti cautelari sarebbero
decaduti;
che con
istanza del 4 ottobre 2004 AP 1 ha chiesto al Pretore di accertare la nullità
di tale provvedimento, in subordine di annullare o di revocare il medesimo;
che,
parallelamente, l'8 ottobre 2004 AP 1 è insorta contro il provvedimento stesso
con un appello in cui formula – previo conferimento dell'effetto sospensivo al
Considerandi
ricorso – le medesime domande di giudizio rivolte al Pretore;
che
l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
a norma dell'art. 380 CPC il giudice può, d'ufficio o su istanza di parte, condizionare
l'ordine o la conferma di provvedimenti cautelari ad adeguate garanzie, da
prestare entro un termine perentorio, il cui decorso infruttuoso comporta la
decadenza dei provvedimenti medesimi;
che tali
garanzie sono destinate a coprire la responsabilità per danni causati da
provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC), tant'è che prima
di svincolare siffatte garanzie il giudice “assegna alla parte interessata un
termine di 30 giorni per iniziare l'azione di risarcimento” (art. 383 cpv. 2
CPC);
che nella
fattispecie il Pretore non ha ancora giudicato – di contro – sulla cauzione
chiesta dal AO 1 e dall'avvocato AO 3 “per il rimborso delle spese e per il
pagamento delle ripetibili” (non per il versamento delle tasse e delle spese di
giustizia, come credono i due istanti, gli oneri processuali dovendo già essere
anticipati – dandosi il caso – in virtù dell'art. 147 CPC);
che tale
decisione che andrà presa nelle forme del decreto giusta l'art. 100 cpv. 1 CPC
(art. 153 cpv. 2 CPC), la tempestiva prestazione di una cauzione costituendo un
presupposto processuale (art. 97 n. 6 CPC);
che, per
tornare alle garanzie destinate a coprire danni causati da provvedimenti
cautelari ingiustificati, l'art. 380 CPC non specifica quale forma debba
rivestire l'ingiunzione del giudice;
che,
nondimeno, nella misura in cui condiziona l'emanazione o la conferma di provvedimenti
cautelari a determinate premesse, l'ordine del giudice non può avere altra
natura se non quella del decreto con cui i provvedimenti medesimi sono
adottati;
che, di
conseguenza, nel caso specifico l'atto impugnato non è una sentenza (“pronuncia”),
come figura sulla decisione del Pretore, bensì un decreto cautelare nel senso
dell'art. 290 lett. b seconda frase CPC;
che alla
stregua di un decreto cautelare il provvedimento è stato inteso anche dall'appellante,
la quale il 4 ottobre 2004 (pochi giorni prima di introdurre appello) ha
sollecitato il Pretore ad accertarne la nullità, subordinatamente ad annullarlo
o a revocarlo;
che, in
effetti, appellabili sono soltanto i provvedimenti cautelari emanati “previo contraddittorio”
(art. 382 cpv. 1 CPC);
che per
contraddittorio non va intesa – secondo giurisprudenza invalsa – ogni discussione
preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta
dopo la chiusura dell'istruttoria cautelare (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con
rinvii);
che
dall'esigenza di una discussione finale non v'è motivo di scostarsi – contrariamente
a quanto reputano Cocchi/Trezzini
(CPC massimato e commentato, Lugano, 2000, pag. 849, nota 811) – nemmeno
nell'ipotesi in cui il Pretore respinga tutte le prove offerte, salvo che alla
discussione le parti rinuncino;
che in
concreto sulla garanzia bancaria ordinata dal Pretore per complessivi fr. 10 000 000.– non è ancora
intervenuta discussione di sorta;
che,
anzi, il decreto impugnato non è ancora stato notificato né all'avvocato AO 2,
né alla Repubblica del __________, né al ministro delle finanze AO 5, i quali
per altro non si sono ancora visti notificare nemmeno la petizione;
che nelle
circostanze descritte l'appello risulta quindi, già di primo acchito, improponibile;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1
CPC), la tassa di giustizia dovendo essere commisurata anche all'entità dei
valori in gioco (art. 24 lett. b LTG), mentre non è il caso di attribuire
ripetibili al AO 1 né all'avvocato AO 3, ai quali l'appello non è stato
intimato e non ha cagionato spese presumibili;
che per
quanto riguarda la notifica del presente giudizio all'avvocato AO 2, alla Repubblica
del __________ e al ministro AO 5, se ne può eccezionalmente prescindere, il
Pretore non avendo ancora proceduto – come detto – a notificare loro formalmente
alcun atto di causa, onde la possibilità per loro di difendersi appieno al momento
in cui si saranno visti intimare tali atti;
che
analogo principio vale per quanto attiene a __________, presidente del consiglio
di amministrazione del AO 1, i cui diritti non sono toccati dall'odierna
sentenza;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1000.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– avv. ;
– avv. ;
Comunicazione:
– ;
– ;
– ;
– s;
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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