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Decisione

11.2004.128

prestazione di garanzia

12 novembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.87 (rivendicazione di proprietà, in

subordine scioglimento di comproprietà, e risarcimento danni) della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 31 agosto 2004 da

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. AO 3)

avv. dott. AO 2

avv. AO 3

AO 4

(rappresentata dalla RA 2 )

AO 5,

giudicando

ora sul decreto (“sentenza”) del 24 settembre 2004

con cui il Pretore ha subordinato alla prestazione, da parte dell'attrice, di

una garanzia bancaria di fr. 10

000 000.– nel termine di 30 giorni la validità di provvedimenti

cautelari da lui ordinati senza contraddittorio il 13 settembre 2004 nei

confronti dell'avv. AO 3e dell'avv. AO 2, come pure il 22 settembre 2004 nei

confronti di

__________,

;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'8 ottobre 2004 presentato da AP 1contro il decreto cautelare

(“senten­za”) emesso il 24 settembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con petizione del 31 agosto 2004 AP 1 ha intentato una rivendicazione di proprietà

(in subordine una richiesta di scioglimento di comproprietà) e un'azione di risarcimento

danni davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud contro il AO 1,

l'avvocato AO 2, l'avvocato AO 3, la Repubblica del __________ e il ministro __________

delle finanze AO 5;

che

contestualmente l'attrice ha chiesto di ingiungere in via cautelare

all'avvocato AO 3, al AO 1 e all'avvocato AO 2 di depositare entro 10 giorni in

Pretura – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – svariate note promissorie

(“pagherò”) per un valore di complessivi US$ 1 110 350 000 (subordinatamente di

vietare ai tre convenuti ogni atto di disposizione sui titoli), di ordinare

alla Repubblica del __________ e al suo ministro delle finanze di depositare in

Pretura una garanzia di almeno US$ 270 000 000, come pure di proibire alla Repubblica del __________

e al suo ministro di eseguire pagamenti a qualunque portatore delle note promissorie

se non trattenendo da ogni versamento il 25.11% del valore, da depositare in

Pretura;

che con

decreto emesso il 13 settembre 2002 senza contraddittorio il Pretore ha

parzialmente accolto l'istanza cautelare, ha ordinato all'avvocato AO 3 e

all'avvocato AO 2 di non spossessarsi e di non disporre di note promissorie per

un valore complessivo di US$ 910 000 000, ha ingiunto all'avvocato AO 3 di far

inventariare i titoli in suo possesso dall'Ufficio di esecuzione di Mendrisio e

di indicare il luogo della custodia, ha comminato ai destinatari la pena

dell'art. 292 CP e ha citato le parti al contraddittorio del 17 marzo 2005 per

la discussione;

che

l'Ufficio di esecuzione del Distretto di Mendrisio ha eseguito l'inventario

conservativo quello stesso 13 settembre 2004;

che il 22

settembre 2004, con decreto emanato anch'esso senza contraddittorio, il Pretore

ha ordinato in via cautelare a __________, presidente del consiglio di amministrazione

del AO 1, di non spossessarsi e di non disporre – sotto comminatoria dell'art.

292 CP – di note promissorie per complessivi US$ 400 000 000, confermando la

citazione all'udienza del 17 marzo 2005 per la discussione;

che con

istanza del 22 settembre 2004 il AO 1 e l'avvocato AO 3 hanno postulato la

modifica del decreto cautelare emesso il 13 settembre 2004, nel senso di vederlo

ridotto a un'ingiunzione nei confronti del solo avvocato AO 3 perché non si

spossessi né disponga di note promissorie fino a concorrenza di US$ 275 000

000;

che con

il medesimo atto il AO 1 e l'avvocato AO 3 hanno instato altresì perché la AP 1

prestasse una garanzia di US$ 280 000 000 più interessi al 12% dal 7 dicembre

1991, oltre a una cauzione di ammontare imprecisato per il rimborso delle spese

e delle ripetibili;

che,

statuendo con decreto (“sentenza”) del 24 settembre 2004, il Pretore ha fissato

all'attrice un termine di 30 giorni per fornire una garanzia bancaria di

complessivi fr. 10 000 000.–, valida fino a revoca del giudice, con l'avvertenza che in

caso di mancato pagamento o di pagamento tardivo i provvedimenti cautelari sarebbero

decaduti;

che con

istanza del 4 ottobre 2004 AP 1 ha chiesto al Pretore di accertare la nullità

di tale provvedimento, in subordine di annullare o di revocare il medesimo;

che,

parallelamente, l'8 ottobre 2004 AP 1 è insorta contro il provvedimento stesso

con un appello in cui formula – previo conferimento dell'effetto sospensivo al

Considerandi

ricorso – le medesime domande di giudizio rivolte al Pretore;

che

l'appello non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

a norma dell'art. 380 CPC il giudice può, d'ufficio o su istanza di parte, condizionare

l'ordine o la conferma di provvedimenti cautelari ad adeguate garanzie, da

prestare entro un termine perentorio, il cui decorso infruttuoso comporta la

decadenza dei provvedimenti medesimi;

che tali

garanzie sono destinate a coprire la responsabilità per danni causati da

provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC), tant'è che prima

di svincolare siffatte garanzie il giudice “assegna alla parte interessata un

termine di 30 giorni per iniziare l'azione di risarcimento” (art. 383 cpv. 2

CPC);

che nella

fattispecie il Pretore non ha ancora giudicato – di contro – sulla cauzione

chiesta dal AO 1 e dall'avvocato AO 3 “per il rimborso delle spese e per il

pagamento delle ripetibili” (non per il versamento delle tasse e delle spese di

giustizia, come credono i due istanti, gli oneri processuali dovendo già essere

anticipati – dandosi il caso – in virtù dell'art. 147 CPC);

che tale

decisione che andrà presa nelle forme del decreto giusta l'art. 100 cpv. 1 CPC

(art. 153 cpv. 2 CPC), la tempestiva prestazione di una cauzione costituendo un

presupposto processuale (art. 97 n. 6 CPC);

che, per

tornare alle garanzie destinate a coprire danni causati da provvedimenti

cautelari ingiustificati, l'art. 380 CPC non specifica quale forma debba

rivestire l'ingiunzione del giudice;

che,

nondimeno, nella misura in cui condiziona l'emanazione o la conferma di provvedimenti

cautelari a determinate premesse, l'ordine del giudice non può avere altra

natura se non quella del decreto con cui i provvedimenti medesimi sono

adottati;

che, di

conseguenza, nel caso specifico l'atto impugnato non è una sentenza (“pronuncia”),

come figura sulla decisione del Pretore, bensì un decreto cautelare nel senso

dell'art. 290 lett. b seconda frase CPC;

che alla

stregua di un decreto cautelare il provvedimento è stato inteso anche dall'appellante,

la quale il 4 ottobre 2004 (pochi giorni prima di introdurre appello) ha

sollecitato il Pretore ad accertarne la nullità, subordinatamente ad annullarlo

o a revocarlo;

che, in

effetti, appellabili sono soltanto i provvedimenti cautelari emanati “previo contraddittorio”

(art. 382 cpv. 1 CPC);

che per

contraddittorio non va intesa – secondo giurisprudenza invalsa – ogni discussione

preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta

dopo la chiusura dell'istruttoria cautelare (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con

rinvii);

che

dall'esigenza di una discussione finale non v'è motivo di sco­starsi – contrariamente

a quanto reputano Cocchi/Trezzini

(CPC massimato e commentato, Lugano, 2000, pag. 849, nota 811) – nemmeno

nell'ipotesi in cui il Pretore respinga tutte le prove offerte, salvo che alla

discussione le parti rinuncino;

che in

concreto sulla garanzia bancaria ordinata dal Pretore per complessivi fr. 10 000 000.– non è ancora

intervenuta discussione di sorta;

che,

anzi, il decreto impugnato non è ancora stato notificato né all'avvocato AO 2,

né alla Repubblica del __________, né al ministro delle finanze AO 5, i quali

per altro non si sono ancora visti notificare nemmeno la petizione;

che nelle

circostanze descritte l'appello risulta quindi, già di primo acchito, improponibile;

che

l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1

CPC), la tassa di giustizia dovendo essere commisurata anche all'entità dei

valori in gioco (art. 24 lett. b LTG), mentre non è il caso di attribuire

ripetibili al AO 1 né all'avvocato AO 3, ai quali l'appello non è stato

intimato e non ha cagionato spese presumibili;

che per

quanto riguarda la notifica del presente giudizio all'avvocato AO 2, alla Repubblica

del __________ e al ministro AO 5, se ne può eccezionalmente prescindere, il

Pretore non avendo ancora proceduto – come detto – a notificare loro formalmente

alcun atto di causa, onde la possibilità per loro di difendersi appieno al momento

in cui si saranno visti intimare tali atti;

che

analogo principio vale per quanto attiene a __________, presidente del consiglio

di amministrazione del AO 1, i cui diritti non sono toccati dall'odierna

sentenza;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1000.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– avv. ;

– avv. ;

Comunicazione:

– ;

– ;

– ;

– s;

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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