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Decisione

11.2004.129

Stralcio dell'appello dai ruoli in seguito a transazione

28 dicembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Lardelli e Pellegrini

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1994.1261

(rettificazione del registro fondiario, subordinatamente accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, promossa con petizione del 5 agosto 1993 da

AO 1

(patrocinati dall'avv. PA 1)

cui è subentrato in appello il

dott.,

contro

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto: A. Il 2 agosto 1993 AO 2 e AO 1 hanno adito il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 3, perché ordinasse la rettifica del registro fondiario nel

senso di iscrivere una servitù di passo veicolare larga 2 m in favore della

particella n. 289 RFD di __________ (venduta da AO 2 a AO 1) sul subalterno e

della particella n. 290 RFD, proprietà di AP 1, lungo tutto il confine tra i

due fondi. In subordine gli attori hanno formulato la medesima richiesta in base

all'art. 694 CC (accesso necessario), offrendo a AP 1 un'indennità

simbolica di fr. 1.–. AP 1 ha proposto di respingere l'azione.

B. Statuendo

con sentenza del 22 settembre 2004, il Pretore ha respinto la petizione nella

misura in cui emanava da AO 2, mentre ha parzialmente accolto la richiesta

subordinata di AO 1, ordinando l'iscrizione della servitù litigiosa alla

stregua di un accesso necessario, previo versamen­to al convenuto di fr. 1150.–

a titolo di indenità. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state

poste per metà a carico di AO 2, per un quarto a carico di AO 1 e per l'ultimo

quarto a carico di AP 1, con obbligo per quest'ultimo di assumere l'intero

costo della perizia giudiziaria

(fr.

4304.–). AO 2 è stata condannata a rifondere al convenuto fr. 500.– per

ripetibili. Le ripetibili fra AO 1 e il convenuto sono state compensate.

C. Contro

la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 15 ottobre 2004 per

ottenere il rigetto integrale della petizione o, in subordine, l'aumento

dell'indennità a lui dovuta a fr. 68 875.– con interessi al 5% dal 2 agosto

1993. Nelle loro osservazioni del 18 novembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno proposto

di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Con ordinanza

del 14 febbraio 2005 il presidente della Camera, accertato che fra le parti

erano in corso trattative per comporre la lite nelle vie amichevoli, ha sospeso

la procedura fino al 30 giugno 2005. La sospensione è poi stata prorogata con

ordinanza del 24 giugno 2005 fino al

30

settembre successivo.

D. Il

20 dicembre 2005 AP 1 ha trasmesso alla Camera una transazione stragiudiziale

da lui stipulata il 6 dicembre 2005 con gli attori e con il dott. __________,

nuovo proprietario della particella n. 289, il quale con l'assenso delle parti

ha dichiarato di subentrare nella lite ad AO 2 e AO 1. In conseguenza di tale

accordo il convenuto dichiara di ritirare l'appello. La servitù prediale costituita

nella transazione è poi sta­ta iscritta nel registro fondiario il 12 dicembre

2005 (d.g. 28 502).

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino la transazione, l'acquiescenza e la desistenza

pongono esse medesime fine alla lite e hanno forza di giudicato, sicché il decreto

con cui il tribunale prende atto di ciò e stralcia la causa dai ruoli ha mera

portata dichiarativa (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Ne segue che la transazione

stragiudiziale conclusa dalle parti il 6 dicembre 2005 ha posto termine essa

medesima alla lite (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo),

sostituendo per volontà delle parti la sentenza impugnata.

2.

Ciò

posto, rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili in esito allo

stralcio della causa dai ruoli. Ora, giusta l'art. 151 CPC se una causa è tolta

per desistenza, transazione o acquiescenza, le tasse, le spese e le ripetibili

sono fissate e suddivise, a richiesta di parte, dal giudice adito. Dandosi

transazione, salvo specifico accordo tra le parti sull'assunzione delle spese il giudice procede alla suddivisione degli oneri secondo il

risultato dell'intesa, confrontando le richieste di giudizio con quanto

stipulato dalle parti medesime nel caso precipuo, senza trascurare il comportamento

processuale del­l'una o dell'altra (Gillard,

La transaction judiciaire en procédure civile, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003,

pag. 160; JdT 1987 III 128, 1984 III 102 consid. 4; ZR 1986 pag. 320 n. 130).

3.

Nella

transazione in esame le parti hanno convenuto “che le

spese di appello sono a carico di chi le ha anticipate, compensate le

ripetibili”, mentre nulla esse hanno pattuito circa gli oneri di prima sede. Per

quel che attiene alle prime, non v'è ragione di scostarsi

da quanto le parti hanno liberamente stabilito, fermo restando che la tassa di

giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza

(art. 21 LTG). Relativamente alla tassa di giustizia, alle spese e alle

ripetibili di primo grado il dispositivo del Pretore può rimanere invariato, anzitutto

perché le parti non hanno manifestato l'intenzione di modificarlo e inoltre

perché, dato l'ampio potere di apprezzamento che compete al giudice di merito

nell'applicazione delle tariffe sugli oneri processuali e le ripetibili (rinvii

in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148), quel dispositivo sarebbe

verosimilmente rimasto immutato quand'anche in seguito alla transazione le

parti avessero – mancando un accordo su tal punto – demandato il giudizio della

Camera.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: I. Si

prende atto della seguente transazione:

Contratto di

costituzione di servitù prediali

(diritto

di passo pedonale e veicolare con ogni veicolo)

Tra i signori

AP 1, detto __________,

nato il 17 ottobre 1938, da __________ (__________), domiciliato a 6930 __________,

via __________

dott. __________,

nato il 19 aprile 1960, cittadino italiano, domiciliato a 6922 __________, __________,

permesso di domicilio tipo C

AO 2, nata __________

il 27 agosto 1949, da 6922 __________ e ivi domiciliata

AO 1, nato il

18 febbraio 1943, da __________ (__________), domiciliato a 2800 __________,

premesso che:

AO 2 e AO 1 il 2 agosto 2003 hanno inoltrato alla Pretura di Lugano una

petizione nei confronti del signor AP 1 avente per oggetto, in via principale,

la reiscrizione di una servitù di passo pedonale e con ogni veicolo a carico

del fondo n. 290 e a favore del fondo n. 289 e, in via subordinata,

l'attribuzione di un diritto di passo necessario a favore del fondo n. 289 e a

carico del fondo n. 290 RFD di __________;

il convenuto ha avversato sia la domanda principale che la subordinata;

con sentenza 22 settembre 2004 il Pretore di Lugano, sezione 3, ha respinto

la domanda principale, accogliendo di contro la richiesta fondata sull'art. 694

CC;

il convenuto con atto di appello del 15 ottobre 2004 ha impugnato la sentenza

pretorile postulando, in via principale, la reiezione delle domande attoree e,

in via subordinata, che l'indennità da attribuirgli giusta l'art. 694 CC fosse

stabilita secondo altri parametri rispetto a quelli fatti propri dal Pretore;

le parti hanno formulato domanda di sospensione nella procedura di appello,

intendendo trovare una composizione della lite nelle vie amichevoli;

in corso di causa, e meglio con trapasso di proprietà del 10 ottobre 2001

(d.g. 21 030), il signor __________ ha acquistato

dal signor AO 1 il fondo n. 289;

il signor __________ dichiara qui di subentrare nel processo al posto dei

signori AO 2 e AO 1;

il signor AP 1 dichiara il suo accordo al subentro nella lite del signor __________,

per il che i signori AO 2 e AO 1 sono dimessi dal procedimento;

a seguito dell'accordo qui sotto concluso tra i signori AP 1 e __________, la

vertenza che ha opposto gli attori al convenuto è da considerare definita a

saldo di ogni loro rapporto di dare ed avere;

l'appello inoltrato il 15 ottobre 2004 dal signor AP 1 contro la sentenza

pretorile 22 settembre 2004 viene ritirato e la causa stralciata dai ruoli,

ritenuto che le spese di appello sono a carico di chi le ha anticipate,

compensate le ripetibili;

tutto ciò

premesso, i signori AP 1 e __________ stipulano quanto segue:

1.

Il signor AP 1 è proprietario del fondo n. 290 RFD di __________. Il signor __________

è proprietario del fondo n. 289 RFD di __________. I due fondi sono confinanti.

2.

Il signor AP 1 e il signor __________ convengono di costituire e costituiscono

la seguente servitù prediale a carico del fondo n. 290 (fondo serviente) ed a

favore del fondo n. 289 (fondo dominante):

“Il

diritto di passo pedonale e veicolare con ogni veicolo da esercitare sull'area

del fondo serviente colorata in giallo sulla planimetria annessa al presente

atto; si precisa che il diritto di passo in oggetto si estende per tutta la

larghezza che separa i confini dei due fondi e per una lunghezza di 27 m”.

La

servitù dovrà venire iscritta nel registro fondiario quale servitù di “diritto

di passo pedonale e veicolare con ogni veicolo”.

3.

Per la costituzione della servitù non è dovuta alcuna indennità.

4.

Il proprietario pro tempore del fondo diminante parteciperà all'onere

di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero subalterno e del

fondo n. 290 in ragione del 30% dei costi sostenuti dal proprietario pro

tempore del fondo serviente. Il proprietario pro tempore del fondo dominante

dà qui espressamente atto che parteciperà alle spese di asfaltatura nel

frattempo disposte dal proprietario del fondo serviente nella proporzione sopramenzionata.

Il propritario pro tempore del fondo del fondo dominante è al corrente

sia degli interventi messi in atto sia delle spese derivate al proprietario del

fondo serviente.

Il

proprietario pro tempore del fondo serviente dovrà presentare annualmente

al proprietario pro tempore del fondo dominante un consuntivo circa le

spese sostenute nell'anno corrente, così come un preventivo per le spese

previste per l'anno successivo in relazione alla gestione del sedime oggetto

del diritto di passo. La quota di spese a carico del proprietario del fondo

dominante dovrà essere pagata entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione delle

pezze giustificative attestanti i costi sostenuti dal proprietario del fondo

serviente.

5.

Le parti incaricano il notaio __________, __________, di richiedere l'iscrizione

delle servitù qui costituite nel registro fondiario.

6.

Onorari, tasse e spese relative al presente atto sono assunte integralmen­te

dal signor dott. __________.

Lugano, 6

dicembre 2005

II. Si

prende atto che in seguito alla transazione sopra riprodotta AP 1 dichiara di

ritirare l'appello, il quale è stralciato dai ruoli.

III. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

IV. Gli oneri

processuali di prima sede, con una tassa di giustizia di

fr.

1200.–, so­no posti per metà a carico di AO 2, per un quarto a carico di AO 1 e

per l'ultimo quarto a carico di AP 1, con obbligo per quest'ultimo di assumere

l'intero costo della perizia giudiziaria (fr. 4304.–). AO 2 rifonderà al

convenuto fr. 500.– per ripetibili; le ripetibili fra AO 1 e il convenuto sono

compensate.

V. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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