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Decisione

11.2004.130

Protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento

6 giugno 2007Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi a vivere separati, ha instato per una disciplina del suo diritto di

visita comprendente un fine settimana ogni 15 giorni, una settimana alternata a

Natale o Pasqua e una settimana durante le vacanze estive, ha offerto alla

moglie un contributo alimentare di fr. 450.– mensili dal giugno del 2004, alla

figlia C__________ un contributo alimentare di fr. 750.– mensili dal giugno del

2004 fino alla maggiore età (assegni familiari compresi) e alla figlia S__________

un contributo ali­mentare di fr. 650.– mensili dal giugno del 2004 fino al 14°

compleanno, aumentati a fr. 750.– mensili fino alla maggiore età (assegni

familiari compresi), importi da adeguare al costo della vita nella misura in

cui fosse stato adeguato al rincaro anche il suo stipendio. Il convenuto ha chiesto

altresì di stabilire in complessivi fr. 3107.– mensili i contributi per moglie

e figlie dal 1° gennaio al 30 maggio 2004 e di respingere ogni richiesta per il

periodo anteriore o, in subordine, di fissare tali contributi in fr. 3107.–

mensili complessivi, con obbligo per le beneficiarie di computare quanto già

ricevuto.

E. Statuendo

con sentenza del 4 ottobre 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario

assessore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha attribuito l'abitazione

coniugale alla moglie, cui ha affidato le figlie, ha regolato il diritto di

visita paterno in un fine settimana su due, una settimana alternata a Natale e

Pasqua e due settimane durante le vacanze estive, ha addebitato ai genitori eventuali

spese straordinarie per le figlie in ragione di metà ciascuno e ha obbligato AP

1 a versare i seguenti contributi mensili, da ancorare al costo della vita

nella misura in cui fosse stato adeguato al rincaro anche il suo stipendio:

– per la moglie:

fr. 1580.— dal 1°luglio 2003 al 31 maggio 2004,

fr.

1218.50 dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 e

fr. 314.75 dal 1° gennaio 2005;

– per la figlia C__________:

fr.

1187.90 dal 1°luglio 2003 al 31 maggio 2004,

fr. 916.15 dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 e

fr. 1422.40 dal 1° gennaio 2005;

– per la figlia S__________:

fr. 932.75 dal 1°luglio 2003 al 31 maggio 2004,

fr. 719.30 dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 e

fr. 1116.80 dal 1° gennaio 2005, riservato l'adeguamento “ai sensi dei considerandi

quando compirà 13 anni”.

La

tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 580.– sono state poste per

sette decimi a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante, senza

assegnazione di ripetibili. AP 1 è stato ammesso al beneficio dell'assistenza

giudiziaria. Su richiesta di lui, l'8 ottobre 2004 il Segretario assessore ha poi

precisato che i contributi alimentari per le figlie già comprendevano gli

eventuali

assegni di famiglia.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 13 ottobre 2004 nel

quale chiede – previa ammissione all'assistenza giudiziaria – di ridurre il

contributo alimentare per la moglie a fr. 1105.– mensili dal 1° luglio 2003 al

31 maggio 2004 e a fr. 743.50 mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2004, sopprimendolo

in seguito. Subordinatamente egli postula le seguenti riduzioni dei contributi mensili:

– per la moglie:

fr.

1342.50 dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004,

fr.

981.— dal 1° giugno al 31 dicembre 2004,

fr.

77.25 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 e

soppressione

dal 1° gennaio 2006;

– per la figlia C__________:

fr.

1069.15 dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004,

fr.

794.40 dal 1° giugno al 31 dicembre 2004,

fr.

1303.65 dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2006 e

fr.

1422.40 dal 1° luglio 2006 in poi,

– per la figlia S__________:

fr.

814.— dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004,

fr.

600.55 dal 1° giugno al 31 dicembre 2004,

fr.

998.05 dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2006 e

fr.

1116.80 dal 1° luglio 2006 in poi.

Nelle

sue osservazioni del 4 novembre 2004 la moglie propone di respingere l'appello

e di confermare la sentenza impugnata, sollecitando a sua volta l'assistenza

giudiziaria. Con decisione del 18 novembre 2004 il Segretario assessore ha

accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche a AO 1 per la causa di

primo grado.

G. In

pendenza di appello, il 25 gennaio 2005, AP 1 ha postulato davanti al Pretore

una riduzione dei contributi alimentari del 20%, facendo valere di essere stato

licenziato nel frattempo dalla __________ e di essere disoccupato dal 1°

gennaio di quell'anno. All'udienza del 21 febbraio 2005 i coniugi hanno raggiun­to

un accordo, nel senso che in favore di ogni figlia il marito avrebbe versato un

contributo alimentare di fr. 800.– per il mese di febbraio 2005 e di fr.

1136.50 mensili dal marzo al maggio del 2005, assegni familiari compresi.

L'accordo è stato omologato seduta stante dal Segretario assessore. Nel maggio

del 2005 AP 1 è stato riassunto temporaneamente dalla __________.

H. Con

istanza del 31 agosto 2005 AP 1 ha chiesto nuova­mente che i contributi alimentari

fissati nella sentenza del 4 ottobre 2004 fossero ridotti di almeno il 20%

dall'ottobre del 2005 in poi, facendo valere di essere nuovamente disoccupato. AO

1 ha proposto di respingere la modifica. Statuendo il

19 gen­naio 2007, il Segretario assessore ha

parzial­mente accolto l'istanza, fissando i

nuovi contributi alimentari come segue:

– per la moglie:

fr.

262.10 mensili dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006 e

fr.

236.75 mensili dal 1° marzo 2006 in poi;

– per la figlia C__________:

fr.

1184.50 mensili dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006 e

fr.

1069.95 mensili dal 1° marzo 2006 in poi;

– per la figlia S__________:

fr.

930.05 mensili dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006 e

fr.

1069.95 mensili dal 1° marzo 2006 in poi.

Un

appello presentato il 26 gennaio 2007 da AO 1 contro tale decisione è stato dichiarato

irricevibile da questa Camera con sentenza del 12 febbraio 2007 (inc.

11.2007.17).

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione

coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con la procedura sommaria

contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio

agli art. 361 segg. CPC).

L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep.

1991.

pag. 432 consid. 4a). Nella fattispecie la sentenza del Pretore,

appellabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), è stata notificata al

convenuto il 5 ottobre 2004, come risulta dal timbro postale a tergo della

busta prodotta con l'appello. Tempestivo, sotto questo profilo il rimedio

giuridico è dunque ricevibile. Ricevibili sono anche le osservazioni di AO 1, l'appello

essendole stato notificato il 26 ottobre 2004 (art. 314 CPC), come attesta il timbro

postale sul retro della busta prodotta con le osservazioni medesime.

2.

All'appello

il convenuto acclude una fattura del 5 ottobre 2004 per l'acquisto di nuovi pneumatici,

una fattura del 12 novembre 2004 per il controllo ufficiale dei veicoli e un

certificato di salario del settembre 2004. A parte il fatto però che nelle

protezioni del­l'unione coniugale non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi

mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), come si vedrà oltre i primi due documenti non

giovano ai fini della sentenza già per il fatto che l'appellante

omette di indicare quale importo dovrebbe

essere concretamente inserito nel suo fabbisogno minimo per tali spese supplementari (sotto, consid. 9c). Il terzo documento non è di migliore ausilio, gli stessi dati evincendosi già dal

certificato di salario dell'agosto 2004 (sotto,

consid. 7c). Ciò posto, la sentenza va emanata sulla base del medesimo

materiale processuale vagliato dal Segretario assessore.

3.

Sull'esigenza

di sentire i figli di almeno sei anni nelle procedure a protezione dell'unione

coniugale – e, di conseguenza, anche nelle procedure di modifica – non è il caso

di tornare (DTF 131 III 553 consid. 1.1; v. anche RtiD II-2004 pag. 608 n. 34c). In

concreto il Segretario assessore non risulta avere ascoltato

né C__________ né S__________ (di 13 anni, rispettivamente 10 anni al momento

del giudizio), per lo meno nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Che esse

siano state interpellate nella successiva procedura di modifica (sopra, lett.

H) è possibile, ma non risulta dagli atti. Ora, questa Camera ha già avuto modo

di richiamare alla Pretura del Distretto di Leventina la necessità di sentire i

minorenni in procedure del genere (sentenza inc. 11.2004.84 del 20 dicembre

2004, consid. 6c). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata emessa tre

mesi prima che intervenisse tale monito, di modo che non è il caso di ripetersi.

Ad ogni buon conto, in futuro questa Camera non rinnoverà analoga tolleranza.

Dovessero ravvisarsi altre cause in cui l'ascolto di figli

dopo i sei anni di età sarà stato trascurato indebitamente, la Camera potrà

annullare d'ufficio i dispositivi del­la sentenza impugnata relativi ai

minorenni e ritornare gli atti in prima sede (art. 326 lett. a CPC per

analogia) perché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato al difetto,

eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il

giudice può sempre far capo).

4.

I

contributi di mantenimento fissati nella sentenza impugnata sono stati

modificati relativamente al periodo intercorso dal febbraio al maggio del 2005

per accordo delle parti, omologato dal Segretario assessore (sopra, lett. G). In

seguito lo stesso Segretario assessore ha stabilito nuovi contributi dal 1°

ottobre 2005 (sopra, lett. H). Ai fini del presente giudizio occorre dunque verificare

la legittimità di quelli che riguardano il lasso di tempo dal 1° luglio 2003 al

31.

gennaio 2005 e dal 1° giugno al 30 settembre 2005. Per il resto l'appello è

divenuto senza interesse. Tutt'al più il problema sarà di valutare

sommariamente, sotto il profilo delle spese e delle ripetibili, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se non fosse diventato senza interesse (art. 72

PC per analogia; I CCA, sentenza inc. 11.1995.48 del 1° febbraio 1996, consid.

6; precetto menzionato anche da Cocchi/ Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351). Sulla

questione si ritornerà oltre (consid. 13).

5.

Nel caso in esame il Segretario assessore ha accertato il fabbisogno

minimo del marito in fr. 2364.05 mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 510.–, spese accessorie fr. 190.–, premio

della cassa malati fr. 260.70, assicurazione del mobilio e contro la responsabilità

civile fr. 30.90, costi d'automobile fr. 272.45) e quello della moglie in fr.

1919.30

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario

fr. 1250.–, locazione fr. 456.– [la differenza è inserita nel fabbisogno in

denaro delle figlie], premio della cassa malati fr. 180.45, assicurazione del mobilio

e contro la responsabilità civile fr. 32.85). Quanto al fabbisogno in denaro

delle figlie, egli lo ha stimato in fr. 1443.– mensili per C__________ e in fr.

1133.

– mensili per S__________.

Relativamente

ai redditi, il primo giudice ha calcolato gli introiti del marito in fr. 6064.70 netti mensili dal 1°

luglio 2003 al 31 maggio 2004 (quando il convenuto lavorava

per la cooperativa __________) e in fr. 5218.– mensili netti dal 1° giugno

2004.

in poi, quando ha ripreso l'attività di pilota per la __________. Alla

moglie egli ha imputato un reddito ipotetico di fr. 1600.– mensili dal 1°

gennaio 2005. Constatato che i redditi dei coniugi non coprono il fabbisogno della

famiglia, il Segretario assessore

ha lasciato al convenuto una disponibilità di fr. 2364.05 mensili, pari al fabbisogno minimo, e ha suddiviso fra moglie e

figlie in base ai rispettivi fabbisogni la differenza di fr. 3700.65 mensili dal

1° luglio 2003 al 31 maggio 2004, di fr. 2853.95 mensili dal 1° giugno al 31

dicembre 2004 e fr. 2853.95 mensili dal

gennaio in poi, onde i contributi alimentari predetti (sopra, lett. E).

6.

Ove

sia giustificata la sospensione della comunione domesti­ca, “ad istanza di uno

dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale

“stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176

cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi a

tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno

nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente

conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da que­sta Camera

– che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni

loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (senten­za del

Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 mag­gio 2004, consid.

2.3

con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid.

2.

). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto

di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70

consid. 2c con rinvii; 131 III 59 consid. 3 con rimandi). Il Segretario

assessore si è dipartito – correttamente – dai medesimi criteri (sentenza

impugnata, consid. 5).

7.

L'appellante rimprovera anzitutto al Segretario assessore di avere

accertato erroneamente il proprio reddito. Sostiene che il guadagno conseguito

lavorando per la cooperativa __________ (fr. 6064.70 mensili) dev'essere

decurtato della maggiore trattenuta per la cassa pensione dal gennaio del 2004,

degli assegni familiari (percepiti solo dal febbraio del 2004), della gratifica

annua di fr. 2000.– e, dal gennaio del 2004, della trattenuta di fr. 100.–

mensili per pasti. L'istante oppone invece, da parte sua, che a tale guadagno

vanno aggiunte entrate di almeno fr. 100.– mensili per l'attività accessoria

svolta dal marito quale pilota d'elicotteri.

a) Dal

contratto di lavoro con cooperativa __________ risulta che la retribuzione

dell'appellante era di fr. 6000.– mensili lordi, oltre alla tredicesima e

a una gratifica di fine anno di fr. 2000.– (nel 2003: doc. E). Quest'ultima

va considerata come reddito (Schwenzer

in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 17 ad art. 125 CC). Di eventuali spese professionali per l'abbigliamento e l'attrezzatura sportiva del

convenuto si terrà conto nel fabbisogno minimo (sotto, consid. 9b). Quanto agli

assegni familiari, la relativa autorizzazione allo stanziamento (agli atti) è del 17 febbraio

2004, ma retroagisce dal luglio del 2003, lo stesso appellante

riconoscendo per altro di avere ricevuto gli arretrati. Al reddito del

convenuto vanno aggiunti perciò fr. 366.– mensili a decorrere dal luglio del 2003.

La trattenuta di fr. 100.– mensili per pasti consumati sul posto di lavoro è

documentata solo dal conteggio del febbraio 2004 (agli atti), ma a un esame di

mera verosimiglianza essa compensa il risparmio conseguito per il pasto non consumato

a casa, il cui costo è già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo.

Circa

i contributi per la cassa pensione, essi sono effettivamente aumentati da fr.

303.40

mensili nel 2003 a fr. 358.70 mensili nel 2004, ma in quell'anno sono

diminuite le deduzioni per i contributi alle assicurazioni sociali e nel

febbraio del 2004 l'interessato non ha sopportato deduzioni per oneri sociali

sull'indennità per infortunio (doc. 7: conteggio del febbraio 2004, agli atti).

Tutto considerato, lo stipendio netto dell'appellante dal luglio del 2003 al

maggio del 2004 va accertato così in fr. 67 203.25, ossia fr. 5106.50

mensili dal luglio al dicembre del 2003 (doc. 7), fr. 4576.25 per la quota di

tredicesima e la gratifica del 2003 (doc. 9), fr. 5109.15 mensili nel gennaio del

2004.

e nel periodo compreso tra marzo e maggio di quell'anno, fr. 5247.15 nel

febbraio del 2004 (conteggio agli atti), fr. 2278.25 per la quota di

tredicesima del 2004 e fr. 366.– mensili dal luglio del 2003 al maggio del 2004

per gli assegni familiari. In media il convenuto ha guadagnato dunque fr.

6109.35

netti mensili.

b) Nel

medesimo periodo l'appellante ha esercitato saltuariamente l'attività di pilota

d'elicotteri. Il Segretario assessore ha ritenuto che, data la sporadicità e

l'esiguità di quanto ricevuto per tali prestazioni, non si giustificasse di imputargli

un reddito accessorio. La moglie chiede invece di computargli almeno fr. 100.–

mensili. Il convenuto ha dichiarato da parte sua di avere svolto sporadicamente

tale attività in cambio della formazione per condurre un altro tipo di elicottero

e della possibilità di mantenere in vigore il brevetto, ricevendo solo buoni per

il pasto e quanto risulta dal doc. 27 in materia di rimborso spese (interrogatorio

formale del 2 settembre 2004, pag. 5 seg., risposte n. 10 e 11). Agli atti

figurano invero due fatture per complessivi fr. 1200.–, che tuttavia non contemplano

solo il rimborso di spese (doc. 27). Dedotto quanto fatturato per i pranzi e il

telefono, risulta un guadagno di complessivi fr. 970.–, che ripartito su 11

mesi comportano un'entrata accessoria di fr. 88.15 mensili. L'entrata media del

convenuto dal 1° luglio 2003 al 31 maggio 2004 va rivalutata perciò di fr.

6197.50

mensili.

c) Quanto

allo stipendio percepito dalla __________, l'appellante sostiene ch'esso va ridotto

da fr. 5218.– a fr. 5167.93 netti mensili per tenere conto dell'ammontare

definitivo della trattenuta per la cassa pensione. L'istante obietta che

occorre invece considerare l'indennità per spese fisse di fr. 600.– mensili trascurata

dal Segretario assessore e che al marito va imputato un reddito potenziale di almeno fr.

6700.

–/6800.– mensili anche dopo il 1° giugno 2004, il

cambiamento del posto di lavoro non essendo giustificato. Su quest'ultimo punto

il Segretario assessore ha rilevato tuttavia con pertinenza che il convenuto ha

una formazione di pilota d'elicottero e che, a parte la breve esperienza quale

responsabile di una colonia di vacanza, ha sempre lavorato in quel settore. Con

tale motivazione l'istante non si confronta. Per di più, il marito ha spiegato che lo stesso datore di lavoro

gli ha consigliato di dimettersi per evitare un

licenziamento (verbale del 2 settembre 2004, pag. 5, risposta n. 7). Lo stipendio

pattuito dal 1° giugno 2004, poi, è più alto di quello percepito durante la

vita in comune (doc. 48). In circostanze siffatte non si ravvisano, nemmeno a

un esame di verosimiglianza, gli estremi per imputare al marito un reddito

potenziale.

Ciò

posto, dal conteggio di salario dell'agosto 2004 risulta effettivamente che la

deduzione per la cassa pensione, calcolata provvisoriamente in fr. 300.–

mensili (doc. 36), è stata fissata in fr. 325.90 mensili (doc. 46). Lo

stipendio mensile del convenuto dal giugno 2004 risulta pertanto di fr. 5163.60

netti, compresa la quota di tredicesima (calcolata senza assegni per i figli né

deduzione della cassa pensione). L'appellante riceve inoltre un'indennità fissa

di fr. 600.– mensili, destinata a coprire per fr. 200.– i costi del telefono

portatile, per fr. 200.– i pasti e per fr. 200.– le spese del veicolo (doc. 36,

punto n. 11). Ora, questa Camera ha già avuto mo­do di ricordare che non può

essere considerata come reddito l'indennità fissa ricevuta da un dipendente a

titolo di rimborso spese ove l'entità media delle spese sia verosimilmente pari

all'indennità ricevuta; simili indennità possono invece essere considerate – in

tutto o in parte – alla stregua di un reddito occul­to ove manchino indicazioni

sulle spese effettive sopportate dal lavoratore (FamPra.ch 2000 pag. 148

consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Il Segretario assessore si

è attenuto al medesimo criterio, rilevando che in concreto l'interessato ha reso

verosimile di sopportare costi corrispondenti all'ammontare dell'indennità. Con

quest'ultima argomentazione l'istante non tenta neppure di misurarsi.

Si

aggiunga che agli atti figurano fatture per spese telefoniche e per il carburante

attorno ai fr. 200.– per il giugno del 2004, oltre a varie ricevute per consumazioni

in esercizi pubblici nel luglio-agosto del 2004 (doc. 40, 41 e 48). Gli oneri

di trasferta appaiono per altro giustificati dalla circostanza che il luogo di

lavoro è ad __________ e a __________ (doc. 36, punto n. 4). Ciò rende pure verosimile

che il convenuto debba affrontare spese per pasti fuori casa (fr. 220.– mensili

secondo la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU

2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b). Nel complesso, pertanto,

l'opinione

del Segretario assessore resiste alla critica. Il reddito netto dell'appellante

presso la __________ va accertato quindi, per finire, in fr. 5163.60 mensili a

valere dal giugno del 2004.

8.

In

merito al reddito – ipotetico – della moglie (fr. 1600.– mensili netti dal 1°

gennaio 2005), il convenuto si duole che il Segretario assessore non abbia

tenuto conto di un'eventuale attività futura, suscettibile di procurare entrate

maggiori di fr. 1600.– mensili, e chiede che questa Camera preveda, nel caso in

cui l'istante consegua un guadagno più elevato, una pari diminuzione dei contributi

a suo carico. Inoltre egli insta perché si tenga conto nella misura del 30-35% di

un'eventuale rimunerazione perce­pita dalle figlie ove queste intraprendessero

un apprendistato. Ora, a prescindere dal fatto che tali argomentazioni – nuove

– sono irricevibili in appello (sopra, consid. 2), quanto il convenuto pretende

è che l'attuale giudizio si fondi su pronostici del tutto aleatori al momento

in cui il Segretario assessore ha statuito. Dandosi mutamenti apprezzabili

intervenuti dopo l'emanazio­ne del giudizio impugnato, le misure a protezione

dell'unione coniugale possono sempre essere adattate dal primo giudice alle

nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Qualora le ipotesi testé prospettate

dovessero verificarsi, il marito potrà chiedere dunque che i contributi

alimentari

siano adattati alla nuova situazione.

L'istante

sostiene da parte sua che, si accogliesse in tutto o in parte l'argomentazione dell'appellante,

occorrerebbe allora tenere conto anche dell'età delle figlie e della sua mancanza

di formazione professionale specifica, sicché per finire il reddito ipotetico di

lei andrebbe finanche ridotto a fr. 1000.– mensili. A mente del Segretario

assessore, però, con un'attività a tempo parziale in un impiego che non

richieda particolari conoscenze (baby-sitter, venditrice, collaboratrice

domestica, cameriera o addetta alle pulizie), l'interessata potrebbe guadagnare

almeno fr. 1600.– mensili, calcolati in “fr. 20.– l'ora x 4 ore giornaliere x 5

giorni settimanale x 4 settimane” (sentenza impugnata, pag. 10 a metà). Con

tale argomentazione l'istante non si confronta. Anzi, essa pretende di non

“vede[re] quale base abbia la cifra di fr. 1600.–” (osservazioni, pag. 5 in alto).

Insufficientemente motivata, la sua doglianza sfugge pertanto a ulteriore disamina.

9.

Relativamente al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che

vi si inseriscano le rate di un mutuo bancario contratto per finanziare

l'acquisto di un'automobile (fr. 350.– mensili) e quelle per rimborsare un debito

accordatogli a suo tempo dalla sorella (fr. 65.– mensili), oltre ai costi per

il materiale sportivo necessario alla sua attività di responsabile della colonia

di vacanza. Egli lamenta inoltre di non avere alcun margine per coprire le

spese supplementari o le imposte.

a)

Il Segretario assessore ha rilevato che, per rapporto al rimborso dei due

prestiti, il mantenimento della famiglia è prioritario, il convenuto non avendo

reso verosimile per altro di aver dovuto cambiare automobile e nemmeno di avere

contratto il debito verso la sorella nell'interesse della famiglia (sentenza

impugnata, pag. 7 in basso). Ora, che l'interessato debba usare un veicolo per

ragioni professionali è pacifico, tanto come pilota d'elicotteri quanto come

responsabile della casa di vacanza (cfr. anche doc. 36, punto n. 11; doc. E e attestazione

del 5 marzo 2004 della cooperativa __________, agli atti). Sta di fatto però

che la riparazione della sua Toyota “Corolla 1.8 4WD” del 1996 non appariva

antieconomica o irragionevole al punto da imporre la sostituzione del mezzo nel novembre 2003. Risulta unicamente che il veicolo necessitava di interventi

per fr. 2038.50 in vista del collaudo (preventivo del 15 ottobre 2003, agli atti).

L'appellante pretende di non avere avuto denaro per affrontare la spesa, ma nel

novembre del 2003 egli risultava disporre di un conto presso la __________ con

copertura sufficiente (estratti del conto privato soci, agli atti).

Diversa

è la situazione per quel che è del debito nei confronti della sorella, il quale

è stato destinato all'acquisto della nota Toyota “Corolla”. Agli atti

figura un conteggio dal quale si desume uno scoperto di fr. 4000.– a carico del

convenuto, da rimborsare in rate mensili di fr. 65.– dall'aprile del 2003 (doc.

20). L'istante non ha mai contestato l'esistenza né la causale del debito (verbale

del 22 gennaio 2004, pag. 2 da metà). Se si pensa che – per analogia – la

quota mensile di un leasing per l'acquisto di un'automobile necessaria a scopi

professionali va riconosciuta fino al termine del contratto, sempre che il

coniuge non abbia modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e che il

mezzo non risulti inutilmente dispendioso (I CCA, sentenza 11.2004.100 del 29

giugno 2005, consid. 7c con riferimenti), non v'è ragione per scostarsi da tale

principio nel caso in esame. Che il convenuto non sia più in

possesso della Toyota poco importa, la sostituzione del veicolo non potendo

essere riconosciuta ai fini del giudizio. Nel fabbisogno minimo dell'appellante

si giustifica di riconoscere pertanto la spesa di fr. 65.– mensili per il

rimborso del debito contratto per l'acquisto della precedente vettura.

b) Il

convenuto si duole che il Segretario assessore non abbia incluso nel suo fabbisogno

minimo le spese di fr. 1730.– per l'acquisto di indumenti e attrezzature

sportive a lui indispensabili come responsabile della colonia di vacanza, facendo

valere che proprio per tale motivo il datore di lavoro gli ha accordato alla fine

del 2003 una gratifica di fr. 2000.– in luogo dell'indennità per abbigliamento.

L'istante eccepisce che spese del genere vanno rimborsate separatamente dal datore

di lavoro. In realtà i maggiori costi di abbigliamento dovuti a esigenze professionali

vanno considerati anche nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep.

1994.

pag. 145 in basso; cfr. anche FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 75 n. 4c).

In concreto l'appellante come responsabile della colonia doveva fungere anche

da istruttore di sci, da guida escursionistica e da animatore di attività

sportive all'aperto (doc. E). Le fatture agli atti riguardano effettivamente abiti

e attrezzature sportive per una spesa di complessivi fr. 1730.– (doc. 31). I

certificati di salario agli atti non documentano che il datore di lavoro abbia

versato alcunché a titolo di “indennità di abbigliamento” o che abbia

rimborsato in altro modo tali spese (doc. 7 e certificato di salario del

febbraio 2004). L'esborso va quindi riconosciuto e ripartito sugli 11 mesi durante

i quali il convenuto ha lavorato come responsabile della colonia (doc. E e doc.

36). Nel suo fabbisogno minimo vanno inseriti pertanto fr. 157.30 mensili fino

al maggio del 2003.

c) L'appellante

ribadisce di non poter essere ridotto a vivere costantemente con il fabbisogno

minimo. Così argomentando, egli dimentica però che la moglie nemmeno dispone

del fabbisogno minimo e che le figlie non vedono coperto il loro fabbisogno in

denaro. Mal si comprende perciò come in condizioni di ristrettezza egli possa

rivendicare privilegi. A parte ciò, il fabbisogno minimo del diritto civile non

comprende solo il mi­nimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 114 II 394

consid. 4b; v. anche DTF 114 II 27 consid. 2a). Spetta però all'interessato quantificare

gli eventuali oneri supplementari e renderne verosimile l'esigenza (imposte, tributi,

necessità di cure dentarie, costi di manutenzione del veicolo usato per trasferte

di lavoro e così via, escluse in ogni modo vacanze e spese voluttuarie che non prevalgono

sul mantenimento della famiglia). Nella fattispecie l'appellante esaurisce le

proprie tesi in generiche recriminazioni, salvo rimproverare al primo giudice

di non avergli riconosciuto alcunché per il pagamento delle imposte. Da tempo

il Tribunale federale ha stabilito nondimeno che le imposte non entrano a far

parte del fabbisogno minimo ove il debitore alimentare non sia in grado di far

fronte interamente ai propri obblighi di mantenimento (DTF 126 III 356, 127 III

70). A parte ciò, una volta ancora l'appellante non quantifica – né tanto meno

documenta – nulla di preciso. Carente di motivazione, in proposito l'appello si

rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e combinato con il cpv. 5

CPC).

d) In

definitiva il fabbisogno mensile del convenuto assomma co­sì a fr. 2586.35 mensili fino al 31 maggio 2004 e a fr. 2429.05 mensili dopo di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1100.–, locazione fr. 510.–, spese accessorie fr. 190.–, premio della cassa

malati fr. 260.70, assicurazione del mobilio e contro la responsabilità civile

fr. 30.90, costi d'automobile fr. 272.45, rimborso rateale del mutuo per

l'acquisto del veicolo fr. 65.– e, fino al 31 maggio 2003, spese professionali per

fr. 157.30 mensili).

10.

L'appellante

insorge anche avverso il fabbisogno minimo della moglie calcolato dal Segretario

assessore, che a suo parere va ridotto da fr. 1919.30 a

fr. 1584.85 mensili. Trattandosi di contestazioni

puntuali, giova esaminare le poste litigiose singolarmente.

a) Asserisce

il convenuto che per la moglie deve valere il suo stesso minimo esistenziale

del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili), non quello di fr. 1250.– mensili

per genitori affidatari, poiché in favore delle due figlie essa riceve già congrui

contributi alimentari. Ora, il minimo esistenziale del diritto

esecutivo

sulla scorta del quale si determina il fabbisogno minimo di un coniuge è per

principio – nel Cantone Ticino – quello della tabella pubblicata dalla Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

(FU n. 2/2001 pag. 74). E per un genitore che vive con figli minorenni, ma separatamente

dall'altro genitore (“debitore

monoparentale con obblighi di mantenimento”; sulla

nozione: Ochsner in: Commentaire

romand, Basilea 2005, n. 89 ad art. 93 LEF; Staehelin

in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetribung und Konkurs,

Ergänzungsband, Basilea 2005, pag. 96 verso l'alto), la

tabella prevede un minimo esistenziale di fr. 1250.– mensili, cui questa

Camera si attiene (I CCA, sentenza 11.2001.95 dell'11 luglio 2002, consid. 6,

menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). Che poi il fabbisogno dei figli minorenni non

sia calcolato sulla scorta di simile tabella (inido­nea allo scopo: sentenza del

Tribunale federale 5P.338/2001 del 5 novembre 2001, consid. 2b in fine), ma in

base alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo nulla muta in un caso co­me quello in rassegna,

nell'ambito del quale la moglie non vede garantito neppure il fabbisogno minimo

(sotto, consid. 12).

b) L'appellante

chiede che la quota di locazione figurante nel fabbisogno minimo della moglie

sia ridotta a fr. 302.– mensili, deducendo dal canone di fr. 700.– mensili le quote di fr. 315.– e di fr. 295.– che, secondo le raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo,

equivalgono al costo dell'alloggio nel fabbisogno in denaro delle figlie. La

doglianza è parzialmente fondata. Il Segretario assessore si è dipartito dalla

spesa effettiva di fr. 912.– mensili, che ha inserito per metà nel fabbisogno minimo

della moglie e per un quarto nel fabbisogno in denaro di ogni figlia (sentenza

impugnata, consid. 6). Se non che, stando alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, ove il costo effettivo dell'alloggio sia noto, esso

sostituisce il valore medio della tabella e, dandosi due figli, va suddiviso in

ragione di un terzo nel fabbisogno in denaro del primo, un quarto in

quello del secondo e il resto nel fabbisogno minimo del coniuge affidatario (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 13 in alto).

Nella

fattispecie la locazione dell'alloggio occupato da madre e figlie è di fr.

700.

– mensili più le spese accessorie (doc. I), che la moglie cifra in fr.

212.

– mensili (osservazioni, pag. 4). Gli atti documentano invero costi annui

di fr. 1004.80 per il riscaldamento e di fr. 306.35 per tributi diversi (acqua

potabile e abbonamento TV) fatturati dal locatore, oltre a fr. 188.30 per la

tassa relativa alla raccolta dei rifiuti e a una spesa di fr. 1043.10 per elettricità

(doc. L). Quest'ultima, tuttavia, già è compresa nel minimo esistenziale del

diritto esecutivo (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto II.1; DTF 126

III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). Di

conseguenza le spese accessorie vanno ricondotte a fr. 125.– mensili, per un costo

dell'alloggio di fr. 825.– mensili, di cui fr. 275.– (⅓) vanno inseriti nel fabbisogno di C__________ e fr. 206.25 (¼) in

quello di S__________, mentre a carico del­l'istante rimane la differenza di

fr. 343.75 mensili.

c) Quanto

al premio della cassa malati, l'appellante fa valere che in sede d'interrogatorio

formale la moglie aveva dichiarato di pagare, per sé e le figlie, complessivi

fr. 209.– mensili, già dedotto il sussidio cantonale che nel 2004 ammontava a

circa fr. 390.– mensili. A suo avviso il premio per la sola moglie nel 2004 ammontava

perciò a fr. 150.– mensili, rispetto al premio di fr. 180.45 mensili del 2003 accertato

dal Segretario assessore. L'istante, da parte sua, si richiama alle risultanze

degli atti, i quali attestavano nel 2003 un premio per lei di fr. 180.45

mensili (doc. O). Se non che, nel 2004 tale premio è passato a fr. 209.80 mensili,

come conferma una fattura dei premi per il 2004 acclusa alla richiesta di assistenza

giudiziaria, di cui fr. 118.60 per lei e il resto per le figlie. Tale dato è senz'altro

più attendibile delle speculazioni basate sulle dichiarazioni dell'istante

medesima in sede d'interrogatorio formale (verbale del 2 settembre 2004, pag. 4,

risposta n. 12). La spesa per la cassa malati della moglie, di fr. 180.45 mensili

nel 2003, deve pertanto essere ridotta a fr. 118.60 mensili dal 1° gennaio

2004.

d) L'istante

chiede da parte sua che, fosse accolto in tutto o in parte l'appello avversario,

le siano allora riconosciuti nel fabbisogno minimo fr. 133.05 mensili per spese

d'automobile. La richiesta è legittima, AO 1 essendo tenuta a trovare un lavoro,

per lo meno a tempo parziale. Ora, già il costo di un abbonamento ai trasporti

pubblici che le permetta, ad esempio, di raggiungere __________ ammonta a fr.

116.

– mensili. Non si deve dimenticare inoltre che l'interessata ha maturato esperienze

professionali essenzialmente come cameriera, impiego che notoriamente comporta

anche orari difficilmente conciliabili con quelli dei mezzi pubblici. Al

fabbisogno minimo della moglie dal 1° gennaio 2005 si giustifica pertanto di

aggiungere fr. 133.05 mensili (doc. N).

e) Riepilogando,

il fabbisogno minimo dell'istante assomma a fr. 1807.05 mensili fino al 31

dicembre 2003 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo dell'alloggio

fr. 343.75, assicurazione del mobilio e contro la responsabilità civile fr.

32.

, premio della cassa malati fr. 180.45), diminuisce a fr. 1745.20 mensili fino

al 31 dicembre 2004 (premio della cassa malati di fr. 118.60) e risale a fr.

1878.25

mensili dal 1° gennaio 2005 in poi (spese d'automobile fr. 133.05).

11.

Infine

l'appellante critica il fatto che le tabelle correlate alle predette

raccomandazioni di Zurigo siano applicate senza correttivi anche commisurando

il fabbisogno in denaro di figli risiedenti in piccole località discoste, nelle

quali il costo della vita è inferiore rispetto a quello dei centri urbani. A

suo parere gli alti contributi per le figlie calcolati in tal modo permettono

alla moglie un tenore di vita migliore del proprio. Così argomentando, egli mostra

però di non conoscere la giurisprudenza (sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino

dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; RtiD II-2004 pag. 567

consid. 11b; RtiD I-2006 pag. 674 n. 38c). Le cifre indica­te nelle tabelle correlate alle raccomandazioni – cui questa

Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid.

5) – dal 2000 in poi, diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione

del 1996, sono già com­misurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le

in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle

economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare

superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit.,

pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a

quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op.

cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto al fabbisogno in denaro

indica­to dalle rac­comandazioni sono possibili, ma devono giustificarsi alla

luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca

di vitto o allog­gio a condizio­ni particolar­mente favorevoli: op. cit., pag.

12.

lett. C). Il fabbisogno in denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i

genitori non siano in grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad

accertare in che misura tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel

mezzo; analogo criterio prevede del resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è

della rendita al coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di

conservare alme­no l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70

consid. 2c con richia­mi).

La

tabella 2003 delle citate raccomandazioni (pubblicata in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung,

Basilea 2005, n. 7 ad art. 285 CC), applicabile al momento in cui il Segretario

assessore ha statuito, prevedeva, nel caso di due fratelli che vivevano nella

stessa economia domestica un fabbisogno medio in denaro di fr. 1590.–

mensili ognuno dal 7° compleanno e di fr. 1755.– mensili ognuno dal 13° compleanno

in poi. In tali fabbisogni andava adattato il costo dell'alloggio (sopra,

consid. 10b), di effettivi fr. 275.– per C__________ (⅓) e fr. 206.25 (¼) per S__________.

Con pertinenza il Segretario assessore ha dedotto da tali importi fr. 370.– e

fr. 245.– mensili per cura e educazione che la madre affidataria, senza

attività lucrativa, può prestare in natura. Egli ha omesso tuttavia di

considerare che dal 1° gennaio 2005 costei è tenuta a riprendere un'attività

lucrativa a tempo parziale, sicché nel fabbisogno delle figlie va reinserita equitativamente

la metà degli importi. In definitiva, il fabbisogno in denaro di C__________ va

fissato perciò in fr. 1490.– mensili fino al

31.

gennaio 2004 e in fr. 1612.50 mensili dopo di allora, quello di S__________

in fr. 1111.25 mensili fino al 31 gennaio 2004, in fr. 1296.25 mensili fino al

6.

febbraio 2005 e in fr. 1543.75 mensili dopo di allora.

12.

Tutto

ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si compendia come

segue:

Fino al 31 dicembre 2003 (modifica del fabbisogno della moglie)

reddito del

marito (consid. 7) fr. 6197.50

reddito

della moglie (consid. 8) fr. –.—

fr.

6197.50

mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 9) fr. 2586.35

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10) fr. 1807.05

fabbisogno

in denaro di C__________ (consid. 11) fr. 1490.—

fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 11) fr. 1111.25

fr.

6994.65

mensili.

Dal 1°

gennaio al 31 maggio 2004 (nuova attività professionale del marito)

reddito del

marito (consid. 7) fr. 6197.50

reddito

della moglie (consid. 8) fr. –.—

fr.

6197.50

mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 9) fr. 2586.35

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10) fr. 1745.20

fabbisogno

in denaro di C__________ (consid. 11) fr. 1490.—

fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 11) fr. 1111.25

fr.

6932.80

mensili.

Dal 1° giugno

al 31 dicembre 2004 (reddito

potenziale della moglie)

reddito del

marito (consid. 7) fr. 5163.60

reddito

della moglie (consid. 8) fr. -.—

fr.

5163.60

mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 9) fr. 2429.05

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10) fr. 1745.20

fabbisogno

in denaro di C__________ (consid. 11) fr. 1490.—

fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 11) fr. 1111.25

fr.

6775.50

mensili.

Dal 1°

gennaio 2004 al 7 febbraio 2005 (12° compleanno di S__________)

reddito del

marito (consid. 7) fr. 5163.60

reddito

della moglie (consid. 8) fr. 1600.—

fr.

6763.60

mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 9) fr. 2429.05

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10) fr. 1878.25

fabbisogno

in denaro di C__________ (consid. 11) fr. 1612.50

fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 11) fr. 1296.25

fr.

7216.05

mensili

Dall'8

febbraio 2005 in poi

reddito del

marito (consid. 7) fr. 5163.60

reddito

della moglie (consid. 8) fr. 1600.—

fr.

6763.60

mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 9) fr. 2429.05

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 10) fr. 1878.25

fabbisogno

in denaro di C__________ (consid. 11) fr. 1612.50

fabbisogno

in denaro di S__________ (consid. 11) fr. 1543.75

fr.

7463.55

mensili

Il

reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno familiare,

i contributi in favore della moglie e delle figlie vanno ridotti in proporzione

(RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale

5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts,

Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), il debitore alimentare avendo il diritto di conservare

l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con

rinvii). Ne risulta quanto segue:

Fino al 31 dicembre 2003

disponibilità

del marito:

fr.

6197.50

(reddito) ./. fr. 2586.35 (fabbisogno minimo) = fr. 3611.15

somma

dovuta a moglie e figlie:

fr. 1807.05 + fr. 1490.– + fr. 1111.25 = fr. 4408.30

contributo per la moglie:

fr.

1807.05

x (3611.15 : 4408.30) = fr. 1480.25,

arrotondati

a fr. 1480.– mensili

contributo

per C__________:

fr.

1490.

– x (3611.15 : 4408.30) = fr. 1220.55,

arrotondati

a fr. 1220.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo

per S__________:

fr.

1111.25

x (3611.15 : 4408.30) = fr. 910.30,

arrotondati

a fr. 910.– mensili, assegni familiari compresi.

Dal 1° gennaio al 31 maggio 2004

disponibilità

del marito:

fr.

6197.50

(reddito) ./. fr. 2586.35 (fabbisogno minimo) = fr. 3611.15

somma

dovuta a moglie e figlie:

fr. 1745.20 + fr. 1490.– + fr. 1111.25 = fr. 4346.45

contributo per la moglie:

fr.

1745.20

x (3611.15 : 4346.45) = fr. 1449.95,

arrotondati

a fr. 1450.– mensili

contributo

per C__________:

fr.

1490.

– x (3611.15 : 4346.45) = fr. 1237.95,

arrotondati

a fr. 1235.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo

per S__________:

fr.

1111.25

x (3611.15 : 4346.45) = fr. 923.25,

arrotondati

a fr. 925.– mensili, assegni familiari compresi.

Dal 1° giugno al 31 dicembre 2004

disponibilità

del marito:

fr.

5163.60

(reddito) ./. fr. 2429.05 (fabbisogno minimo) = fr. 2734.55

somma

dovuta a moglie e figlie:

fr. 1745.20 + fr. 1490.– + fr. 1111.25 = fr. 4346.45

contributo per la moglie:

fr.

1745.20

x (2734.55 : 4346.45) = fr. 1098.–,

arrotondati

a fr. 1095.– mensili

contributo

per C__________:

fr.

1490.

– x (2734.55 : 4346.45) = fr. 937.40,

arrotondati

a fr. 935.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo

per S__________:

fr.

1111.25

x (2734.55 : 4346.45) = fr. 699.15,

arrotondati

a fr. 700.– mensili, assegni familiari compresi.

Fino al 7 febbraio 2005

disponibilità

del marito:

fr.

5163.60

(reddito) ./. fr. 2429.05 (fabbisogno minimo) = fr. 2734.55

fabbisogno

scoperto della moglie:

fr.

1878.25

(fabbisogno minimo) ./. fr. 1600.– (reddito) = fr. 278.25

somma

dovuta a moglie e figlie:

fr. 278.25 + fr. 1612.50 + fr. 1296.25 = fr. 3187.–

contributo per la moglie:

fr.

278.25

x (2734.55 : 3187.–) = fr. 238.75,

arrotondati

a fr. 235.– mensili

contributo

per C__________:

fr.

1612.50

x (2734.55 : 3187.–) = fr. 1383.60,

arrotondati

a fr. 1385.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo

per S__________:

fr.

1296.25

x (2734.55 : 3187.–) = fr. 1112.20,

arrotondati

a fr. 1110.– mensili, assegni familiari compresi.

Dall'8 febbraio 2005 in poi

disponibilità

del marito:

fr.

5163.60

(reddito) ./. fr. 2429.05 (fabbisogno minimo) = fr. 2734.55

fabbisogno

scoperto della moglie:

fr.

1878.25

(fabbisogno minimo) ./. fr. 1600.– (reddito) = fr. 278.25

somma

dovuta a moglie e figlie:

fr. 278.25 + fr. 1612.50 + fr. 1543.75 = fr. 3434.50

contributo per la moglie:

fr.

278.25

x (2734.55 : 3434.50) = fr. 221.55,

arrotondati

a fr. 220.– mensili

contributo

per C__________:

fr.

1612.50

x (2734.55 : 3434.50) = fr. 1283.90,

arrotondati

a fr. 1280.– mensili, assegni familiari compresi,

contributo

per S__________:

fr.

1543.75

x (2734.55 : 3434.50) = fr. 1229.15,

arrotondati

a fr. 1230.– mensili, assegni familiari compresi.

Per alcuni periodi le spettanze delle figlie risultano più alte

rispetto a quelle fissate dal Segretario assessore, ma nel complesso l'appellante vede ridurre i contributi alimentari

a suo carico da fr. 3700.65 a fr. 3610.– mensili dal 1°

luglio 2003 al 31 maggio 2004 e da fr. 2853.95 a fr. 2730.– mensili dopo di

allora. Si ricordi, ad ogni buon conto, che la modifica interessa unicamente i

periodi dal 1° luglio 2003 al 31 gennaio 2005 e dal 1° giugno al 30

settembre 2005 (sopra, consid. 4). In ultima analisi, l'appello va accolto entro

tali limiti.

13.

Gli

oneri del giudizio odierno, adeguati all'impegno profuso nella trattazione

delle molteplici censure, seguono la reciproca soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto vede accogliere il suo appello nella misura

di complessivi fr. 2466.– (su una richiesta di fr. 10 123.–). Si giustifica dunque

che sopporti tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di

rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. Tale

suddivisione non muta apprezzabilmente neppure tenendo conto delle verosimili probabilità

di buon esito insite nell'appello in relazione ai periodi divenuti senza interesse

(riduzione di fr. 123.– mensili dal 1° gennaio 2005 su 314.75 richiesti). L'esito

del presente giudizio non incide in misura ponderabile né sull'ammontare né sul

riparto degli oneri e delle ripetibili di primo grado, il cui dispositivo può

rimanere invariato.

Entrambe

le richieste di assistenza giudiziaria formulate in appello meritano accoglimento.

L'indigenza delle parti (art. 3 cpv. 1 Lag) risulta dal certificato municipale

trasmesso al primo giudice dal convenuto il 24 febbraio 2004 e da quello inviato alla

Camera dall'appellata il 16 novembre 2004. Entrambi i

punti di vista erano inoltre provvisti, per certi aspetti, di buon fondamento

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), come dimostra l'attuale sentenza. Né si poteva

pretendere che i coniugi, sforniti di cognizioni giuridiche, procedessero in

lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e nem­meno che il convenuto rinunciasse

ad appellare solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag).

14.

In

merito ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna

sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF, calcolato sulla riduzione litigiosa limitatamente ai

periodi in relazione ai quali l'appello non è divenuto privo d'interesse (complessivi

fr. 10 100.– arrotondati), non supera la soglia dei fr. 30 000.– per il

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile e non è divenuto senza interesse, l'appello è parzialmente

accolto, nel senso che i dispositivi n. 1.3, 1.4 e 1.6 della sentenza

impugnata così riformati:

1.3 AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr.

1480.– dal 1° luglio al 31 dicembre 2003;

fr.

1450.– dal 1° gennaio al 31 maggio 2004;

fr.

1095.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2004;

fr.

235.– dal 1° al 31 gennaio 2005;

fr.

220.– dal 1° giugno al 30 settembre 2005.

1.4

AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari per la figlia C__________:

fr.

1220.– dal 1° luglio al 31 dicembre 2003;

fr.

1235.– dal 1° gennaio al 31 maggio 2004;

fr.

935.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2004;

fr.

1385.– dal 1° al 31 gennaio 2005;

fr.

1280.– dal 1° giugno al 30 settembre 2005.

1.5

AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi alimentari per la figlia S__________:

fr.

910.– dal 1° luglio al 31 dicembre 2003;

fr.

925.– dal 1° gennaio al 31 maggio 2004;

fr.

700.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2004;

fr.

1110.– dal 1° al 31 gennaio 2005;

fr.

1230.– dal 1° giugno al 30 settembre 2005.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

50.–

fr.

750.–

sono

posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1,

alla quale l'appellante rifonderà fr. 1250.– per ripetibili ridotte.

III. AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'PA

1.

IV. AO 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'PA

2.

V. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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