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Decisione

11.2004.131

Divorzio: indennità per contributo straordinario nell'attività del coniuge

21 settembre 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i mobili e le suppellettili siti nell'abitazione coniugale sono riconosciuti in

proprietà di AP 1.

5.2. AO

1 riconosce quale credito della moglie per l'aumento della sostanza coniugale l'importo

di fr. 100 000.– che verserà entro il 31 dicembre 2002.

Egli

si impegna a consegnare per tale importo un'adeguata garanzia, al più tardi al

momento della firma della presente convenzione.

L'importo

di fr. 100 000.– è stato pertanto pattuito nell'ambito della liquidazione

del regime dei beni, senza alcun riferimento a indennità per contributi

straordinari. D'altro canto la convenzione non contiene riserva alcuna in senso

contrario né menziona tale questione (doc. S). La precedente patrocinatrice

della moglie, per di più, non ha saputo affermare con certezza se la

convenzione regolasse tutti i rapporti di dare e avere tra le parti, ma neppure

ha potuto escluderlo (deposizione dell'avv. __________ del 26 maggio 2003).

Resta il fatto che nella petizione del 6 febbraio 1998 la moglie aveva fatto

valere anche una pretesa di fr. 150 000.– proprio per il suo contributo

straordinario nella gestione dell'esercizio pubblico del marito dal 1989 al

1995 (doc. Q pag. 4 e 7) e le trattative che sono susseguite fra le parti,

entrambe patrocinate, sono state lunghe e laboriose (deposizione citata). A

ragione il Pretore ha ritenuto quindi remota l'eventualità di un'inavvertenza

per spiegare l'assenza nella convenzione di tale richiesta.

e) In

circostanze del genere, nulla indizia che i coniugi si fossero accordati nel senso

di rinviare la definizione di tale aspetto in una successiva azione di

divorzio. Sembrerebbe anzi il contrario, se solo si considera che, per quanto

alla questione dei contributi di mantenimento, la patrocinatrice della moglie,

autrice materiale del documento (deposizione citata), ha precisato che la

rinuncia di quest'ultima ai contributi per sé era dovuta al fatto che il marito

era “attualmente privo di reddito del lavoro” (doc. S punto n. 3). In ogni

modo, in assenza di ogni riserva il marito poteva ragionevolmente ritenere in

buona fede che, con la firma di tale convenzione, venissero regolati tutti i

punti controversi nell'ambito della causa di separazione, segnatamente tutte le

pretese formulate dalla moglie nella sua petizione (v. DTF 131 III 610 consid.

4.1 e 4.2 con riferimenti). Quanto ai rimproveri da essa mossi al convenuto in

relazione alla precaria situazione finanziaria coniugale, lungi dal

giustificare l'omissione nella convenzione di un'esplicita riserva circa il

contributo straordinario, essi spiegano semmai le ragioni delle ampie concessioni

fatte rispetto alle domande di giudizio iniziali. Ne discende che le conclusioni

del Pretore meritano conferma.

f) L'appellante

fa valere, in subordine e la prima volta in appello, che l'importo di fr.

72 000.– è comunque dovuto a titolo di stipendio giusta l'art. 320 cpv. 2

CO. Sull'ammissibilità della nuova allegazione in seconda sede non vi sono

contestazioni (art. 138 CC e 423b cpv. 2 CPC). Il convenuto obietta che,

in ogni modo, dalla sentenza di separazione all'inoltro della petizione di divorzio

sono trascorsi più di cinque anni, sicché la pretesa è prescritta, la

separazione giudiziaria dei coniugi non ostando al decorso dei termini di

prescrizione. La questione, così come quella di sapere se l'entrata in vigore

dell'art. 165 CC (il 1° gennaio 1988) abbia precluso l'applicazione dell'art.

320 cpv. 2 CO fra coniugi, può rimanere indecisa. Come visto poc'anzi (consid. e),

nella convenzione di separazione i coniugi hanno risolto anche la questione di un'eventuale

pretesa della moglie per la sua collaborazione alla gestione dell'esercizio

pubblico del marito. Che la richiesta dell'art. 320 cpv. 2 CO si fondi sul

medesimo complesso di fatti esposto nell'ambito della separazione è pacifico. Certo,

la causa giuridica è differente sicché è dubbio che sia questione di autorità

di cosa giudicata (cfr. sull'identità dell'oggetto del litigio: DTF 128 III 286

consid. 3a con rimandi). Ciò non toglie che fatta salva l'ipotesi, estranea

alla fattispecie, di un vizio della volontà, una parte non può rimettere in

causa l'oggetto di una transazione in una successiva azione giudiziaria (cfr.

DTF 131 III 49). Ne consegue che la sua pretesa, già risolta nell'ambito della

precedente procedura di separazione, non merita tutela.

4. L'appellante

chiede il riconoscimento di un contributo alimentare indicizzato di fr. 1300.–

mensili vita natural durante, giustificato dalla sua età, dalla durata del matrimonio,

dai compiti da lei svolti sia in casa che per l'esercizio pubblico durante la

comunione domestica, dal comportamento del marito e, soprattutto, dal suo

precario stato di salute. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito

mensile medio dell'interessata in complessivi fr. 3318.20 (rendita d'invalidità

fr. 743.–, attività per la __________ fr. 1982.80 e collaborazione con la __________

fr. 592.40) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2292.05 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione stimata fr. 750.–, spese

di trasporto fr. 200.–, cassa malati fr. 112.60 e imposte fr. 129.85). Egli ha poi

valutato che durante la comunione domestica e nel periodo della separazione, il

tenore di vita di lei non poteva discostarsi in modo sensibile da quello

attuale. Constatato inoltre che con una disponibilità mensile di fr. 1026.15 l'interessata

era in grado di costituirsi un risparmio individuale sufficiente quale

complemento alle altre prestazioni previdenziali e assicurative per la vecchiaia,

il primo giudice le ha negato ogni contributo.

5. I

criteri per l'erogazione di un

contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore e non giova

ripetersi (sentenza, consid. 8.1, 8.2 e 9). Basti rammentare che la colpa nella

disunione non è più di alcun rilievo giuridico (Schwenzer in: FamKommentar Scheidungsrecht, Berna 2005, n. 39

ad art. 125 CC) e che trattandosi – come in concreto – di un matrimonio di

lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare

– per principio – il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (RtiD

II-2004 pag. 581 consid. 4c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.86 dell'11

aprile 2007 consid. 6a). Verso il basso quindi il contributo di mantenimento

deve garantire al beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che

il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70

consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, esso non deve

eccedere il tenore di vita che il beneficiario ha avuto durante la comunione

domestica (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro,

Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), a meno

che durante quel lasso di tempo le parti abbiano vissuto in modo

eccezionalmente parsimonioso, ad esempio per accantonare i mezzi destinati all'acquisto

di un'abitazione. Qualora le loro risorse dovessero rivelarsi insufficienti per

conservare il tenore di vita allora raggiunto – in ragione dei nuovi costi

generati dalla creazione di due economie domestiche separate – il creditore del

contributo ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (sentenza del Tribunale

federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid

4.1).

6. Per

quanto attiene al proprio fabbisogno, l'appellante sostiene che in realtà esso ammonta

a fr. 3070.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

cassa malati fr. 200.–, pigione fr. 950.–, leasing auto fr. 281.–, spese di

trasporto fr. 300.–, RC privata fr. 30.–, economia domestica fr. 30.– e imposte

fr. 129.65), a cui vanno aggiunti fr. 1000.– mensili fino al termine degli

studi della figlia N__________, nel luglio 2004. Le poste oggetto di

contestazione vanno dunque esaminate singolarmente.

a) L'attrice

chiede anzitutto di portare la spesa per l'alloggio a fr. 950.– mensili facendo

valere di avere diritto al medesimo trattamento del marito e che questi le ha

riconosciuto tale importo nelle conclusioni. Ora, il primo giudice non ha trascurato

che il convenuto aveva esposto un onere locativo di fr. 950.– mensili, ma ha

valutato tale costo “troppo alto per una persona sola nel contesto della

regione __________”, sicché l'ha ricondotto a fr. 750.– mensili per “entrambe

le parti, secondo il principio della parità di trattamento dei coniugi”

(sentenza impugnata consid. 10.1 pag. 13 in fondo e seg.). Con tale motivazione

l'appellante non si confronta, sicché insufficientemente motivato al riguardo

Considerandi

il suo gravame si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato

con il cpv. 5).

b) Quanto

al premio della cassa malati, la soppressione del sussidio cantonale appare

plausibile ove si considera che il limite per beneficiare di detti sussidi si situa,

per le persone sole, in un reddito imponibile fiscalmente di fr. 20 000.–

annui (art. 29 e 30 della LCAMal RL 6.4.6.1 e relativo Decreto esecutivo del 14

novembre 2006 BU 52/2006 pag. 475). Ciò posto l'onere va ricondotto a fr. 250.–

mensili.

c) Per

quel che riguarda la quota leasing dell'autovettura, di fr. 281.50 mensili, il Pretore

l'ha negata perché “non è stato dimostrato che la proprietà è stata riservata dal

venditore” (sentenza impugnata consid. 10.1 pag. 14). L'argomento non appare

decisivo. La quota mensile di un leasing per l'acquisto di un'automobile

necessaria a scopi professionali va riconosciuta fino al termine del contratto,

sempre che il coniuge non abbia modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi

e che il mezzo non risulti inutilmente dispendioso (I CCA, sentenza 11.2004.100

del 29 giugno 2005, consid. 7c con riferimenti). Resta il fatto che la pretesa

non è documentata, i formulari per l'ammissione al beneficio dell'assistenza

giudiziaria menzionando bensì la proprietà di un'autovettura, ma non l'esistenza

di un debito accesso per acquistarla (doc. X). Ne consegue che la posta non può

essere riconosciuta.

d) In

merito alle altre spese di trasposto, quantificate dall'appellante in fr. 300.–

invece dei fr. 200.– calcolati dal Pretore, la pretesa, per tacere che non è

sostanziata, non trova alcun riscontro in un documento sicché anche a tale

proposito l'appello denota la sua inconsistenza.

e) Anche

per quanto concerne il contributo di fr. 1000.– mensili destinato alla figlia N__________

la pretesa non può ammessa giacché l'interessata non è legittimata a far valere

pretese di mantenimento per la figlia già maggiorenne al momento dell'avvio

della procedura di divorzio (Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 133) né può pretendere

di esporre ora nel proprio fabbisogno una sua partecipazione a tale titolo. Ne

segue che, in definitiva, il fabbisogno minimo dell'interessata ammonta a fr.

2430.

– mensili, arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1100.

–, pigione stimata fr. 750.–, spese di trasporto fr. 200.–, cassa malati

fr. 250.–, imposte fr. 129.85).

7.

In merito al

reddito, l'appellante fa valere che il suo stato di salute, già precario, è

ulteriormente peggiorato e che nell'ot­tobre 2004 essa è stata ricoverata per

un intervento chirurgico. Sostiene che dopo di allora non potrà conseguire più

di fr. 1500.– mensili, inclusa la rendita d'invalidità.

Ora, i certificati medici agli atti – concernenti problemi alla schiena – si

riferiscono agli anni 1996-1998 e appaiono quindi superati tanto più che nel

frattempo l'interessata ha ripreso un'attività lucrativa a tempo parziale come

venditrice (doc. F, G e H). Quanto al certificato medico prodotto in questa

sede, esso attesta bensì che l'interessata ha subìto il 7 ottobre 2004 un'operazione

chirurgica all'Ospedale di __________, ma nulla indica in merito a un'eventuale

inabilità lavorativa a medio o lungo termine. Infine, come già si è rilevato

(consid. 2), la soppressione della rendita d'invalidità intervenuta nell'aprile

2005.

è una circostanza che non può essere considerata in questa sede. Non vi

sono quindi ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del Pretore.

Nella

commisurazione di un eventuale contributo di mantenimento occorre altresì tenere

conto della sostanza (art. 125 cpv. 2 n. 4 CC). Ora, nel 2003 l'attrice ha

asserito di disporre di fr. 57 000.– su un conto bancario oltre a fr.

20.

000.– depositati dal suo avvocato a garanzia della copertura delle

spese legali in attesa della decisione sulla sua istanza di assistenza

giudiziaria (verbale del 26 maggio 2003 pag. 5 risposta n. 12). Considerato che

tale beneficio le è poi stato accordato, tale capitale con un prudente

investimento può fruttarle un centinaio di franchi mensili (cfr. RtiD I-2005

pag. 776 consid. 4). Ne segue che le entrate complessive possono essere valutate

in fr. 3420.– mensili.

8.

L'appellante sostiene altresì che il marito percepisce un reddito

mensile netto di fr. 4807.90 a fronte di un fabbisogno di fr. 1555.10.

Cumulando il reddito di lui con il suo (di fr. 3318.20 fino a settembre 2004 e

fr. 1500.– dopo di allora) e dedotti i relativi fabbisogni (per sé fr. 4070.65

fino a settembre 2004 e fr. 3070.65 dopo di allora, così come fr. 1555.10 per

il coniuge), essa calcola un'eccedenza mensile di fr. 2501.– fino a luglio

2004, di fr. 3500.35 fino a settembre 2004 e di fr. 1682.15 in seguito. Sottolinea

poi che con una disponibilità di fr. 3252.80 mensili (fr. 4807.90 – fr.

1555.

) il marito è senz'altro in grado di erogarle il contributo di

mantenimento di fr. 1300.– mensili da lei richiesto.

a) Ora,

nella misura in cui si ispira al metodo consistente nel riparto a metà dell'eccedenza,

l'appellante argomenta fuori tema. Tale metodo di calcolo trova il suo

fondamento nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù del quale durante il matrimonio i

coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al

debito mantenimento della famiglia. Dopo lo scioglimento del matrimonio tale

obbligo viene meno e il contributo alimentare va commisurato esclusivamente in

base ai criteri posti dall'art. 125 CC. In particolare, trattandosi,

come in concreto, di un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), valutando “il

debito mantenimento” alla luce del tenore di vita avuto dai

coniugi durante la comunione domestica (RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3).

b) Il

Pretore ha considerato che con un reddito mensile medio di fr. 3318.20 e un

fabbisogno minimo di fr. 2292.05, l'attrice dispone di un agio di fr. 1026.15

mensili, sicché essa gode di un tenore di vita sensibilmente identico da quello

avuto negli anni di matrimonio o della separazione (sentenza impugnata consid.

10.3

pag. 14 seg.). L'appellante non contesta tale conclusione e invano si

cercherebbe nell'appello un qualsiasi cenno alla questione. Né le correzioni

poc'anzi apportate al reddito e al fabbisogno minimo mutano apprezzabilmente la

sua disponibilità. Per di più in materia di pretese patrimoniali fra coniugi

non si applica il principio inquisitorio, tanto meno illimitato (FamPra.ch 2001

pag. 129 consid. 2 con richiami; Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b). Spettava

quindi all'attrice sostanziare un tenore di vita più alto.

c) Incontestata

è rimasta inoltre la valutazione dal Pretore secondo cui l'attrice, attingendo

alla sua disponibilità, sarebbe potenzialmente in grado di finanziare un fondo

(3° pilastro) sull'arco di 10-12 anni lavorativi ipotizzabili a partire dal

2004.

che, unito alle prestazioni (seppur ridotte) della sua cassa pensione e a

quelle d'uscita ricevute a seguito del divorzio, le può consentire di sopperire

alle sue necessità dopo il pensionamento (sentenza impugnata consid. 10.3, pag.

15). Ne segue che l'appellante, facendo capo alle sue risorse è in grado di

finanziare il livello di vita corrispondente al suo debito mantenimento,

“inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia” (art. 125 cpv. 1 CC) e non ha

quindi diritto a contributi dall'altro coniuge. Ciò posto anche su questo punto

l'appello deve essere respinto.

9.

Visto

quanto precede, non occorrerebbe vagliare ulteriormente la situazione finanziaria

del marito. Se non che l'art. 143 n. 1 CC prevede che la sentenza di divorzio

deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge

sono stati presi in considerazione per il calcolo. Taluni autori ritengono

invero che la disposizione non si applichi qualora, come in concreto, nella sentenza non siano stati fissati contributi di mantenimento o

non sia stata constatata l'impossibilità di garantire il debito mantenimento di

un coniuge in relazione all'art. 129 cpv. 3 CC (Freivogel/Fank­hauser in: FamKom­men­tar

Scheidungs-recht, op. cit., n. 10 ad art. 143 CC). Altri sono più

restrittivi, nel senso che si può prescindere dall'accertamento solo qualora i

coniugi rinuncino in anticipo a prevalersi dell'art. 129 cpv. 3 CC in un'eventuale

futura causa di modifica della sentenza di divorzio (Spycher/ Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3

ad art. 143).

Nella fattispecie gli atti

consentono tuttavia, senza particolare difficoltà, di determinare

la situazione economia del marito. Senza apprezzabile sostanza,

il reddito di lui può essere stabilito in fr. 4807.90 mensili (v. contratto

di lavoro per la __________ e conteggio salario aprile 2003 cui occorre

aggiungere la presumibile quota di tredicesima mensilità, nel fascicolo

“istanza assunzione suppletoria prove”). Quanto al suo

fabbisogno, tenuto conto del premio della cassa malati di fr. 313.95 (cfr.

certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria nel relativo

fascicolo dell'inc. DI.2002.56 richiamato), esso ammonta a complessivi fr.

2506.75

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, cassa malati

fr. 313.95, pigione fr. 750.– [come la moglie: consid. 6a], spese di trasporto

fr. 99.–, economia domestica fr. 7.20, imposte fr. 236.60). Non sono invece

considerati i debiti verso terzi giacché il sostentamento della famiglia è

prioritario (DTF 127 III 292 in alto).

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Quanto alla richiesta

di assistenza giudiziaria, essa non può trovare accoglimento già per il fatto

che il rimedio risultava fin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 14

cpv. 1 lett. a Lag). L'attribuzione di congrue ripetibili rende senza oggetto

l'analoga richiesta presentata dall'appellato.

11.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 72 000.–

e fr. 1300.– mensili dal 1° gennaio 2004 vita natural durante) supera

ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata.

2. Gli oneri

processuali consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1050.–

sono

posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.

2500.– per ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta.

4. La

richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è dichiarata senza oggetto.

5. Intimazione

a:

– , ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30

000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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