11.2004.132
diffida a munirsi di un patrocinatore
11 febbraio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2004.132
Data decisione, Autorità:
11.02.2005, ICCA
Titolo:
diffida a munirsi di un patrocinatore
CAPACITÀ PROCESSUALE
art. 39 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.132
Lugano
11 febbraio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.576 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione dell'11 settembre 2004 da
AP 1
contro
AO 1
giudicando ora sul decreto del 4 ottobre 2004 con cui il Pretore ha
fissato alle parti un termine di 10 giorni per munirsi di un patrocinatore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) dell'11 ottobre 2004 presentato da AP
1 contro il decreto emesso il 4 ottobre 2004 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) e AO 1 (1959) si sono sposati a __________, nei __________,
il 7 aprile 1989. Dal loro matrimonio sono nati J__________, il 24 novembre
1991, e M__________, il 28 gennaio 1996. Il marito lavora per l'albergo “__________”
di __________, gestito dalla __________, amministrata dai suoi genitori. Dopo
la nascita del primogenito la moglie, di formazione massaggiatrice, non risulta
avere più esercitato attività lucrativa, limitandosi a eseguire “lavoretti a
ore”. Essa consta essere partita insieme con i figli per l'Inghilterra nel
settembre 1997.
B. Il
14 settembre 2004 è pervenuta alla Pretura del Distretto di Lugano una
“richiesta di divorzio” datata 16 luglio 2004 sottoscritta da AP 1, cui era
allegata una convenzione sugli effetti del divorzio firmata unicamente da lui.
Simultaneamente è giunta alla Pretura un'altra “richiesta di divorzio”, datata
11 settembre 2004, in cui lo stesso AP 1 affermava che la moglie “accetta le
convenzioni stipulati da ambedue parti durante quest'anno però si oppone al
divorzio”. Il presidente della Pretura ha assegnato il caso quello stesso
giorno alla sezione 1.
C. Con
decreto del 15 settembre 2004 il Pretore, rilevata la litispendenza di una procedura
di divorzio su richiesta unilaterale che l'attore non era in grado di proporre
e discutere con la necessaria chiarezza, ha diffidato AP 1 a munirsi di un
patrocinatore entro 15 giorni. Il 29 settembre 2004 AP 1 ha scritto alla
Pretura che la moglie aderiva al divorzio, allegando una fotocopia della
convenzione firmata anche da lei, che quindi “non c'è più la necessità di un
patrocinatore” e che “il Sig. Giudice di pace” era invitato a prendere atto di
ciò.
D. Accertato
che la convenzione prodotta appariva “assolutamente claudicante”, che agli atti
mancava la maggior parte della documentazione prescritta dalla legge, che
nell'accordo non figuravano le indicazioni sulle modalità scelte circa lo
scioglimento e la liquidazione del regime matrimoniale, che l'istante non aveva
reso verosimile il rispetto dei parametri giurisprudenziali circa il contributo
di mantenimento per i figli, sicché così com'era la convenzione non poteva
essere omologata, con decreto del 4 ottobre 2004 il Pretore ha assegnato ai
coniugi un ultimo termine di 10 giorni per dotarsi di un patrocinatore.
E. Contro
il decreto appena citato AP 1 ha introdotto una lettera dell'11 ottobre 2004
nella quale dichiara di “prendere rincorso[BG1] ” (sic), la convenzione sugli effetti del divorzio essendo
stata firmata da entrambi i coniugi, “che hanno così espresso il loro accordo
con i parametri fissati”. Egli afferma inoltre che la convenzione “si basa sui
fatti vissuti dai coniugi da più di sei anni”, dimostratisi “validi e
corretti”, che le parti hanno un buon accordo e che non sussiste pertanto la
necessità di imporre loro un avvocato. Lo scritto non ha formato oggetto di
intimazione.
in diritto: 1. L'ingiunzione
con cui il giudice diffida una parte a provvedersi di un avvocato è un decreto,
così com'è un decreto la successiva nomina di un patrocinatore d'ufficio in
caso di renitenza (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 17 ad art. 39). Tale decreto è
impugnabile “nel termine ordinario”, ma l'appello è trattato unicamente con la
prima appellazione sospensiva, salvo che ottenga effetto sospensivo (art. 96
cpv. 4 CPC). Nella fattispecie il Pretore non ha conferito effetto sospensivo
al ricorso, né l'attore lo ha postulato. Che l'impugnazione possa essere
trattata allo stadio attuale del procedimento appare quindi dubbio. Sia come
sia, visto che – come si vedrà oltre – il rimedio è destinato all'insuccesso,
la questione può restare irrisolta.
2. Ogni
persona avente l'esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome
collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri
(art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di
compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel
Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a
farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in
Italia per la maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale
federale 5P.340/1995 del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il
giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere
con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve
termine di un legale, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio
(art. 39 cpv. 2 CPC).
Proprio
perché configura una restrizione della capacità processuale, questo provvedimento
deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive o soggettive
(Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Decisiva è la
ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà
che la causa presenta, considerato anche la fase in cui essa si trova. Una
parte può apparire incapace di difendersi personalmente, ad esempio, per
insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di
provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine
del processo (Poudret in: Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 7.2 ad
art. 29; I CCA, sentenza inc. 11.2002.82 del 5 dicembre 2003, consid. 2). La
situazione va apprezzata di caso in caso.
3. In
caso di divorzio su richiesta comune – e nel “rincorso” a questa Camera
l'interessato pretende che la moglie è d'accordo di divorziare “con i parametri
fissati” – l'art. 420 cpv. 1 CPC prevede che l'istanza dev'essere firmata da
entrambi i coniugi e che all'istanza vadano acclusi gli atti di stato civile
enunciati dall'art. 419a cpv. 4 CPC, i certificati di domicilio delle
parti, la convenzione sulle conseguenze oggetto di accordo, l'ultima
tassazione, i certificati di salario, l'attestato dei rispettivi istituti di
previdenza professionale che confermino l'attuabilità della regolamentazione
adottata, l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni
di uscita da ripartire, la distinta delle spese correnti dell'economia
domestica e, infine, la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle
conseguenze del divorzio non omologabili o contestate. Se la richiesta comune
presenta un vizio di forma o difetta della documentazione prescritta, il
giudice fissa d'ufficio un termine per rimediare, avvertendo i coniugi che trascorso
tale termine “non si entrerà nel merito della domanda” (art. 420 cpv. 3 CPC).
4. Nel
caso specifico già l'istanza comune di divorzio risulta irricevibile, essendo
sottoscritta dal solo marito. La convenzione acclusa poi, redatta in una lingua
italiana approssimativa e sgrammaticata, poco chiara nei concetti e ancor meno
nella reale portata (“entrambe i partiti propongono il divorzio”, “i bambini
comuni restano attribuiti al diritto di procura comune di entrambi i genitori”,
“i partiti si dividono la mobilia, le macchine e i conti bancari nel ramo del
possesso presente”, “con questo si dichiarano completamente arrangiati sul
livello dei beni”), è sfornita di quasi tutta la documentazione prescritta
dalla legge. In virtù dell'art. 420 cpv. 3 CPC il Pretore avrebbe dovuto quindi
fissare alle parti un termine per presentare un'istanza controfirmata dalla
moglie, per produrre la documentazione mancante e per correggere almeno gli errori
ortografici di cui è infarcita la convenzione. Il problema è che, quantunque le
parti avessero ottemperato alla richiesta del Pretore sanando i difetti formali
dell'istanza e della convenzione, ciò non sarebbe verosimilmente bastato per rendere
omologabile l'accordo.
5. Che
in concreto i figli vivano da anni, insieme con la madre, nel Regno Unito è pacifico
(“I bambini hanno il loro domicilio con la loro mamma in Ighelterra [sic]”:
clausola n. 3 della convenzione allegata all'istanza del 14 settembre 2004).
Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che il foro per
l'attribuzione dell'autorità parentale e per la disciplina delle relazioni
personali con i figli è quello nel luogo della residenza abituale dei figli stessi
(art. 1 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza
delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni:
RS 0.211.231.01). E tale foro è esclusivo (DTF 126 III 302 consid. 2a/bb). Nel
caso in rassegna le clausole della convenzione che riguardano i figli minorenni
sono più d'una: la n. 2 (attribuzione “al diritto di procura comune di entrambi
Fatti
i genitori”), la n. 3 (disciplina del diritto di visita), la n. 4 (contributi
di mantenimento), la n. 6 (finanziamento dell'iscrizione a scuole private e dei
viaggi tra l'Inghilterra e la Svizzera) e la
n. 8
(adattamento dei contributi al rincaro). Per quale ragione il Pretore del
Distretto di Lugano sarebbe competente a omologare pattuizioni del genere
l'appellante non cerca nemmeno di spiegare.
6. È
vero che in dottrina non manca chi dissente dalla giurisprudenza del Tribunale
federale (Bucher, L'enfant en
droit international privé, Basilea 2003, pag. 211 n. 601). E non si può escludere
a priori che nel caso precipuo le parti potrebbero anche addurre argomenti
d'interesse circa la competenza per territorio del Pretore del Distretto di
Considerandi
Lugano. Già a prima vista appare escluso, tuttavia, che un compito siffatto
possa essere sostenuto dall'appellante. Per tacere del modo appena comprensibile
in cui è stilata la convenzione, non risulta che l'interessato abbia una qualsiavoglia
formazione giuridica. Egli medesimo, del resto, non asserisce il contrario. Mal
si intravede dunque come egli potrebbe discutere con la necessaria chiarezza
davanti al Pretore una delicata questione di diritto internazionale privato. Ne
segue che, foss'anche controfirmata l'istanza di divorzio dalla moglie, foss'anche
prodotta la documentazione enunciata dalla legge, foss'anche riscritta la
convenzione in un italiano accettabile, il compito di propugnare
l'omologabilità delle clausole n. 2, 3, 4, 6 e 8 trascende con ogni evidenza le
capacità giuridiche dell'appellante.
7.
Se
ne conclude che, a prescindere dalla motivazione addotta dal Pretore, nel risultato
l'ingiunzione contenuta nel decreto impugnato resiste alla critica. Gli oneri
del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è
il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato
intimato e non ha provocato costi presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
[BG1]
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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