Lexipedia

Decisione

11.2004.132

diffida a munirsi di un patrocinatore

11 febbraio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori”), la n. 3 (disciplina del diritto di visita), la n. 4 (contributi

di mantenimento), la n. 6 (finanziamento dell'iscrizione a scuole private e dei

viaggi tra l'Inghilterra e la Svizzera) e la

n. 8

(adattamento dei contributi al rincaro). Per quale ragione il Pretore del

Distretto di Lugano sarebbe competente a omologare pattuizioni del genere

l'appellante non cerca nemmeno di spiegare.

6. È

vero che in dottrina non manca chi dissente dalla giurisprudenza del Tribunale

federale (Bucher, L'enfant en

droit international privé, Basilea 2003, pag. 211 n. 601). E non si può escludere

a priori che nel caso precipuo le parti potrebbero anche addurre argomenti

d'interesse circa la competenza per territorio del Pretore del Distretto di

Considerandi

Lugano. Già a prima vista appare escluso, tuttavia, che un compito siffatto

possa essere sostenuto dall'appellante. Per tacere del modo appena comprensibile

in cui è stilata la convenzione, non risulta che l'interessato abbia una qualsiavoglia

formazione giuridica. Egli medesimo, del resto, non asserisce il contrario. Mal

si intravede dunque come egli potrebbe discutere con la necessaria chiarezza

davanti al Pretore una delicata questione di diritto internazionale privato. Ne

segue che, foss'anche controfirmata l'istanza di divorzio dalla moglie, foss'anche

prodotta la documentazione enunciata dalla legge, foss'anche riscritta la

convenzione in un italiano accettabile, il compito di propugnare

l'omologabilità delle clausole n. 2, 3, 4, 6 e 8 trascende con ogni evidenza le

capacità giuridiche dell'appellante.

7.

Se

ne conclude che, a prescindere dalla motivazione addotta dal Pretore, nel risultato

l'ingiunzione contenuta nel decreto impugnato resiste alla critica. Gli oneri

del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è

il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato

intimato e non ha provocato costi presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

[BG1]

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster