11.2004.133
perenzione del procedimento per inattività dell'attore non patrocinato
15 novembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2004.133
Data decisione, Autorità:
15.11.2004, ICCA
Titolo:
perenzione del procedimento per inattività dell'attore non patrocinato
art. 39 cpv. 2 CPC-TI
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.133
Lugano
15 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Fatti
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2000.278 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 5 maggio 2000 dall'
AP 1
contro
AO 1
( PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 ottobre 2004 presentato da AP 1contro il decreto di stralcio
emesso il 27 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 giugno 1998 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il
7 giugno
1973 fra AP 1(1951) e AO 1 nata AO 1 (1952). I figli O__________ (1974) e G__________
(1977) erano già entrambi maggiorenni. La sentenza obbligava il marito, tra
l'altro, a versare alla moglie una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) di fr.
2250.– mensili indicizzati. L'11 dicembre 1998 AP 1si è risposato con __________(1959),
dalla quale ha avuto il figlio M__________, nato il 4 gennaio 1995. Egli è
titolare di uno studio d'ingegneria civile a __________ e svolge la funzione di
tecnico per i Comuni di __________o, __________ e __________o. La sua seconda
moglie, già aiuto infermiera, è casalinga. AO 1, di formazione estetista, è
titolare di un diploma d'impiegata di commercio e di istruttrice di yoga, ma
non esercita attività lucrativa.
B. __________
ha promosso il 5 maggio 2000 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando
– già in via cautelare – la soppressione del contributo di mantenimento per
l'ex moglie (inc. OA.2000.278). Nella sua risposta del 13 giugno 2000 AO 1ha
concluso per il rigetto della petizione. Nei successivi allegati scritti le
parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo il 4 dicembre 2001
sulla domanda cautelare, il Pretore ha ridotto il contributo litigioso a fr.
1500.– mensili indicizzati dal 5 maggio 2000 (inc. DI.2000.311). Un appello
presentato da AO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con
sentenza del 10 aprile 2002 (inc. 11.2001.144).
C. Intanto,
il 28 marzo 2002, AO 1si è rivolta essa medesima al Pretore perché il decreto
cautelare fosse modificato e il contributo alimentare ripristinato in fr.
2250.– mensili (inc. DI. 2002.226). Alla discussione del 27 agosto 2002 AP 1ha
postulato il rigetto dell'istanza. Statuendo sulle prove, con ordinanza dell'8
ottobre 2003 il Pretore ha ammesso l'edizione di alcuni documenti da AP 1(fissando
a quest'ultimo un termine di 20 giorni per produrre quanto richiesto), come
pure due audizioni testimoniali, rinviando a più tardi la decisione sulle altre
prove. Il 14 novembre 2003 AP 1 ha trasmesso parte dei documenti in questione,
chiedendo una proroga di tre mesi per produrre quelli mancanti e sollecitando
la continuazione della procedura. Con lettera del 16 gennaio 2004 AP 1ha poi
trasmesso al Pretore ulteriori documenti, domandando precisazioni circa il
decreto di edizione.
D. Il
20 settembre 2004 AO 1ha invitato il Pretore ad accertare l'intervenuta
perenzione della causa di merito, rilevando che l'ultimo atto processuale
risaliva al 5 febbraio 2002 e che gli interventi compiuti nei procedimenti
cautelari, avendo vita propria, non hanno impedito il decorso del biennio. Con
decreto del 27 settembre 2004 il Pretore ha constatato la perenzione e ha
stralciato la causa dai ruoli. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese
sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta
un'indennità di fr. 1800.– per ripetibili.
E. Contro
il decreto appena citato AP 1è insorto con un appello del 18 ottobre 2004 nel
quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di annullare il
giudizio impugnato. L'appello non è stato intimato alla convenuta.
Considerandi
in diritto 1. Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza
di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC) ha portata
meramente dichiarativa, nel senso che con tale atto il giudice si limita a
constatare la fine del processo. Ciò vale anche, nel Cantone Ticino, per i
decreti di stralcio dovuti a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza
(art. 352 CPC). Un decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera
civile di appello solo in materia di spese e ripetibili – la prassi meno
recente si limitava invero a questo unico punto (Rep. 1985 pag. 145 in fondo) –
oppure per quanto riguarda l'esistenza del motivo che ha posto termine alla
lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). L'appellante può contestare, in altri
termini, il sussistere di una transazione, di una dichiarazione di ritiro o di
acquiescenza, la sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse giuridico, come
pure il compimento della perenzione processuale. Non può ridiscutere invece i
motivi che lo hanno indotto a desistere, ad acquiescere (censurabili solo con
restituzione in intero: art. 352 cpv. 3 CPC), a transigere (censurabili solo con
azione ordinaria: Rep. 1992 pag. 203 consid. 2) o a rimanere inattivo per due
anni (BOA n. 18 pag. 12).
2.
Per
quanto riguarda la perenzione processuale in specie, la giurisprudenza ha già
avuto modo di precisare che gli atti processuali eseguiti in sede cautelare non
impediscono la perenzione della causa di merito (I CCA, sentenza inc.
11.2003.138
del 9 agosto 2004). Anche se accessorio a quello principale (Pelet, Mesures provisionnelles: droit
fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 5 seg.), infatti, un procedimento
cautelare ha vita propria. La provvisionale e il merito non sono semplici fasi
di una medesima causa, ma procedure distinte l'una dall'altra (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 10 ad
art. 351 CPC).
3.
In
concreto l'appellante contesta il decorso della perenzione processuale. Pur riconoscendo
che un procedimento cautelare non si identifica con la causa di merito, egli
rileva però di avere inviato alla Pretura, il 14 novembre 2003, una lettera
con annessi alcuni documenti che gli erano stati richiesti, postulando una proroga
di tre mesi per produrne altri. E siccome tali documenti servivano anche per la
causa di merito, quest'ultima non è rimasta ferma due anni senza alcun atto
interruttivo.
Dagli
atti risulta invero che il 14 novembre 2003 l'attore ha trasmesso al Pretore la
sua dichiarazione d'imposta relativa al biennio 2001/02, un sollecito di
pagamento del 3 giugno 2003 ricevuto dalla __________ e una lettera del 10
ottobre 2003 della sua patrocinatrice. In quello scritto egli così concludeva:
Visto quanto
precede richiedo una proroga di 3 mesi per la presentazione dei documenti
mancanti e la continuazione della procedura nella speranza che nel frattempo
possa tacitare le posizioni contabili più urgenti, fra le quali quella che mi
permetterebbe la riattivazione dell'incarico alla mia patrocinatrice.
Sta
di fatto però che l'invio di documenti, così come la richiesta di proroga e
quella di continuare la procedura non riguardavano la causa di merito, bensì il
procedimento cautelare avviato dall’ex moglie il 28 marzo 2002 per ottenere il
ripristino del contributo alimentare originario (sopra, lett. C). Tant'è che la
lettera del 14 novembre 2003 si richiama espressamente alla richiesta di
edizione rivolta dal Pretore al convenuto l'8 ottobre 2003, la quale si
riferiva all'inc. DI.2002.226. Al procedimento cautelare e alla citata
richiesta di edizione atteneva, del resto, anche la successiva lettera del 16
gennaio 2004 con cui l’interessato ha trasmesso al Pretore altri documenti
(dichiarazioni dei Comuni di Meride, Muzzano e Genestrerio sui compensi da lui
ricevuti fra il 2000 e il 2003). Certo, i documenti acclusi alla citata lettera
del 14 novembre 2003 sono stati rubricati dal Pretore nel carteggio di merito
(doc. HH, II, LL, MM, NN e OO). Si tratta però di una svista palese di cui
l'appellante non può giovarsi. L'istruzione della causa di merito era ormai
terminata il 5 febbraio 2002 con l'assunzione dell'unica prova ammessa. Che la
richiesta di “ continuazione della procedura” figurante nella lettera del 14
novembre 2003 si riferisse al procedimento cautelare (inc. DI. 2002. 226)
risulta, per altro, dalla circostanza – riconosciuta dallo stesso attore
(appello, consid. 3) – di non avere avuto “una fretta particolare” nel far avanzare
la causa di merito, la riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie essendo
stata raggiunta almeno in sede cautelare. Ne segue che la lettera del 14 novembre
2003.
non può considerarsi un valido atto interruttivo della perenzione processuale
nella causa di merito.
4.
L'appellante
si duole altresì che il Pretore non gli abbia designato un patrocinatore
d'ufficio, come – a suo avviso – avrebbe dovuto. Ora, ogni persona avente
l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv.
1.
CPC). La capacità processuale comprende invero la facoltà di compiere
personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in
tutto il resto della Svizzera, le parti non sono tenute a farsi patrocinare in
giudizio, obbligo che invece esiste in Germania e in Italia per la maggior
parte dei procedimenti civili. Solo quando ritiene che una persona non sia
capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa,
il giudice diffida la parte stessa a munirsi di un patrocinatore, con la
comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
Rimane il
fatto che tale provvedimento configura una restrizione della capacità processuale
e deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive
(Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Che una parte rimanga
sprovvista di un avvocato ancora non significa, quindi, che essa debba essere
diffidata a dotarsi di un legale. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente
tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la
ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di
difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il
processo si trova. Un attore può apparire incapace di difendersi – ad esempio –
per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, incapacità di
provvedere a sé medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine
del processo (Poudret in:
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I,
n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.
In
concreto nulla induce a ritenere che l'attore non fosse in grado di discutere
con la necessaria chiarezza la causa di merito. La modifica della sentenza di
divorzio in relazione al contributo alimentare non era complessa: bastava
dimostrare un cambiamento importante e durevole delle circostanze rispetto
alla sentenza emanata l'8 giugno 1998. L'istruzione probatoria era ormai terminata.
Quando la legale ha confermato al Pretore la sua rinuncia al patrocinio, il 19
novembre 2003, mancava solo il dibattimento finale. L'ultimo atto processuale
risaliva del resto al 5 febbraio 2002 e la perenzione biennale dell'art. 351
cpv. 2 CPC non era imminente. In simili condizioni il Pretore non era tenuto a
diffidare l'attore perché si munisse di un patrocinatore, né tanto meno a
nominargli un avvocato d'ufficio. Scegliendo di stare in giudizio senza alcun
ausilio, l'attore ha consapevolmente affrontato il rischio di compiere errori
giuridici o di incorrere in mancanze processuali. Non può adesso far carico al
Pretore di averlo lasciato esercitare i suoi diritti di parte.
5.
Se
ne conclude che, manifestamente infondato, l'appello è destinato all'insuccesso.
L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel ricorso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui
l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– AP 1, ;
– avv. PA 1, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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