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Decisione

11.2004.134

stralcio del procedimento per desistenza dell'istante

15 novembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2002.226 (modifica

di provvedimenti cautelari in procedura di modifica di sentenza di divorzio)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28

marzo 2002 da

AO 1

( PA 1 )

contro

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 18 ottobre 2004 presentato da AP 1contro il decreto di stralcio

emesso il 27 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza dell'8 giugno 1998 il Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 7 giugno

1973 fra AP 1 (1951) e AO 1 nata AO 1(1952), obbligando il marito, tra l'altro,

a versare alla moglie una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) di fr. 2250.– mensili

indicizzati;

che

AP 1ha promosso il 5 maggio 2000 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio,

postulando – già in via cautelare – la soppressione del contributo di

mantenimento per l'ex moglie (inc. OA.2000.278);

che

statuendo il 4 dicembre 2001 sulla domanda cautelare, il Pretore ha ridotto il

contributo litigioso a fr. 1500.– mensili indicizzati dal 5 maggio 2000 (inc.

DI. 2000.311);

che un

appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa

Camera con sentenza del 10 aprile 2002 (inc. 11.2001.144);

che

AO 1si è rivolta essa medesima al Pretore il 28 marzo 2002 perché il decreto

cautelare fosse modificato e il contributo alimentare ripristinato in fr.

2250.– mensili (inc. DI.2002.226);

che

il 23 settembre 2004 AO 1ha dichiarato al Pretore di ri­tirare la propria

istanza;

che,

statuendo il 27 settembre 2004, il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli

per desistenza e posto la tassa di giustizia con le spese di fr. 300.– a carico

dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 400.– per

ripetibili;

che

contro il decreto appena citato AP 1è insorto con un appello del 18 ottobre

Considerandi

2004.

nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di

annullare il giudizio impugnato;

che

l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto che un decreto di stralcio dovuto a transazione, ritiro dell'azione

o acquiescenza (art. 352 CPC) ha, nel Cantone Ticino, portata meramente

dichiarativa, il giudice limitandosi a constatare la fine del processo;

che un

decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera civile di appello

solo in materia di spese e ripetibili oppure per quanto riguarda l'esistenza

del motivo che ha posto termine alla lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1);

che

in concreto l'appellante chiede – come detto – l'annullamen­to del decreto e la

continuazione della procedura inerente alla modifica del decreto cautelare

(inc. DI.2002.226) avviata dall'ex moglie con istanza del 28 marzo 2002;

che nella

fattispecie il Pretore ha tolto la causa dai ruoli perché il 23 settembre 2004

l'interessata ha dichiarato formalmente di ritirare l'istanza;

che il

ritiro della causa è un atto di procedura unilaterale e compete al solo

titolare dell'azione (Rep. 1996 pag. 242);

che il

convenuto non può, quindi, opporsi validamente alla desistenza avversaria;

che, del

resto, egli nemmeno pretende il contrario;

che

l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello;

che gli

oneri processuali, ridotti al minimo per tenere conto del caso particolare, seguono

la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non è

il caso ad ogni modo di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello

non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– AP 1, ;

– avv. , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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