11.2004.134
stralcio del procedimento per desistenza dell'istante
15 novembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2004.134
Data decisione, Autorità:
15.11.2004, ICCA
Titolo:
stralcio del procedimento per desistenza dell'istante
DESISTENZA
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.134
Lugano
15 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Fatti
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2002.226 (modifica
di provvedimenti cautelari in procedura di modifica di sentenza di divorzio)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28
marzo 2002 da
AO 1
( PA 1 )
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 ottobre 2004 presentato da AP 1contro il decreto di stralcio
emesso il 27 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza dell'8 giugno 1998 il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 7 giugno
1973 fra AP 1 (1951) e AO 1 nata AO 1(1952), obbligando il marito, tra l'altro,
a versare alla moglie una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) di fr. 2250.– mensili
indicizzati;
che
AP 1ha promosso il 5 maggio 2000 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio,
postulando – già in via cautelare – la soppressione del contributo di
mantenimento per l'ex moglie (inc. OA.2000.278);
che
statuendo il 4 dicembre 2001 sulla domanda cautelare, il Pretore ha ridotto il
contributo litigioso a fr. 1500.– mensili indicizzati dal 5 maggio 2000 (inc.
DI. 2000.311);
che un
appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa
Camera con sentenza del 10 aprile 2002 (inc. 11.2001.144);
che
AO 1si è rivolta essa medesima al Pretore il 28 marzo 2002 perché il decreto
cautelare fosse modificato e il contributo alimentare ripristinato in fr.
2250.– mensili (inc. DI.2002.226);
che
il 23 settembre 2004 AO 1ha dichiarato al Pretore di ritirare la propria
istanza;
che,
statuendo il 27 settembre 2004, il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli
per desistenza e posto la tassa di giustizia con le spese di fr. 300.– a carico
dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 400.– per
ripetibili;
che
contro il decreto appena citato AP 1è insorto con un appello del 18 ottobre
Considerandi
2004.
nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di
annullare il giudizio impugnato;
che
l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto che un decreto di stralcio dovuto a transazione, ritiro dell'azione
o acquiescenza (art. 352 CPC) ha, nel Cantone Ticino, portata meramente
dichiarativa, il giudice limitandosi a constatare la fine del processo;
che un
decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera civile di appello
solo in materia di spese e ripetibili oppure per quanto riguarda l'esistenza
del motivo che ha posto termine alla lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1);
che
in concreto l'appellante chiede – come detto – l'annullamento del decreto e la
continuazione della procedura inerente alla modifica del decreto cautelare
(inc. DI.2002.226) avviata dall'ex moglie con istanza del 28 marzo 2002;
che nella
fattispecie il Pretore ha tolto la causa dai ruoli perché il 23 settembre 2004
l'interessata ha dichiarato formalmente di ritirare l'istanza;
che il
ritiro della causa è un atto di procedura unilaterale e compete al solo
titolare dell'azione (Rep. 1996 pag. 242);
che il
convenuto non può, quindi, opporsi validamente alla desistenza avversaria;
che, del
resto, egli nemmeno pretende il contrario;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello;
che gli
oneri processuali, ridotti al minimo per tenere conto del caso particolare, seguono
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è
il caso ad ogni modo di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello
non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– AP 1, ;
– avv. , .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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