11.2004.135
modifica di contributo alimentare pattuito come non riducibile
24 novembre 2004Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2004.135
Data decisione, Autorità:
24.11.2004, ICCA
Titolo:
modifica di contributo alimentare pattuito come non riducibile
APPELLO
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
RENDTIA
SEPARAZIONE CONIUGALE
art. 127 CC
Incarto n.
11.2004.135
Lugano,
24 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.173 (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 7 settembre 2004 da
AO 1
(patrocinato dall' RA 2 )
contro
AP 1 ,
(patrocinata dall' RA 1 ),
giudicando
ora sul decreto del 14 ottobre 2004 con cui il
Pretore ha ridotto in via cautelare il contributo di mantenimento in favore
della figlia stabilito nella sentenza di separazione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 14 ottobre 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1964), cittadino italiano, e AP 1 (1965) si sono sposati a __________ il 10
agosto 1990. Dal matrimonio è nata G__________, il 31 marzo 1993. Il marito, cuoco,
era dipendente dell'__________, mentre la moglie lavora oggi ancora su chiamata
per il ristorante “__________” di __________. I coniugi vivono separati dal
marzo del 2001. Con sentenza del 3 settembre 2001 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato e ha omologato
la convenzione sui relativi effetti firmata dai coniugi il 10 aprile 2001. In tale
accordo il marito si impegnava a versare contributi di mantenimento indicizzati
di fr. 300.– mensili per la moglie fino al 31 dicembre 2005, esclusa la
possibilità di modifica (art. 127 CC), e di fr. 900.– mensili per la figlia G__________
(assegno familiare incluso). Dopo un breve periodo di disoccupazione, nel
giugno del 2004 il marito ha cominciato a lavorare come cuoco per il ristorante
“__________” di __________.
B. Il 7
settembre 2004 AO 1 ha promosso azione di divorzio, chiedendo lo scioglimento
del matrimonio sulla base dell'art. 114 CC, l'affidamento della figlia alla
madre (riservato il suo diritto di visita e d'informazione), il riparto degli
averi di cassa pensione, l'accertamento che la liquidazione del regime dei beni
era già avvenuta e una provvigione di causa imprecisata o, in subordine, il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Per G__________ egli ha offerto un
contributo indicizzato di fr. 500.– mensili fino ai 14 anni e di fr. 650.– fino
alla maggiore età (assegni familiari esclusi), oltre a metà delle spese
straordinarie, previo accordo scritto. Contestualmente egli ha postulato in via
provvisionale la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la
riduzione di quello per la figlia a fr. 500.– mensili dal 1° giugno 2004
(assegni familiari esclusi), facendo valere in particolare una diminuzione di
reddito in seguito al cambiamento del posto di lavoro.
C. All'udienza
del 21 settembre 2004, indetta per la discussione dell'istanza cautelare, AP 1
si è opposta alla soppressione del contributo per sé e alla riduzione di quello
per la figlia, chiedendo anzi di aumentare quest'ultimo a fr. 1100.– mensili
dal 1° ottobre 2004 (incluso l'assegno familiare). Esperita l'istruttoria
cautelare, alla discussione finale del 6 ottobre 2004 le parti hanno confermato
Fatti
i rispettivi punti di vista. Statuendo con decreto del 14 ottobre 2004, il
Pretore ha fissato i contributi a carico del marito dal 1° novembre 2004 in
complessivi fr. 866.– mensili, confermando il contributo per la moglie in fr.
300.– e riducendo quello per la figlia a fr. 566.– (assegni familiari esclusi).
Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate.
D. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 25 ottobre 2004 per
ottenere che – accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – il
contributo provvisionale in favore della figlia sia portato a fr. 1100.–
mensili (compresi gli assegni familiari) e che il giudizio impugnato sia
riformato di conseguenza. L'appello non è stato oggetto d'intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'art.
137.
cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente una procedura di divorzio, il
giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Una sentenza di separazione
continua a esplicare i suoi effetti fino al passaggio in giudicato della
sentenza di divorzio (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 38 ad art. 145 vCC). Nell'ambito di
quest'ultima il giudice può nondimeno decretare un altro assetto provvisionale
(Bühler/Spühler, op. cit., n. 39
ad art. 145 vCC con richiami e supplemento n. 39 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, Das
schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 533; Hausheer/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 145 vCC; Rep. 1985 pag. 91
consid. 2), a condizione che ciò appaia urgente e indispensabile perché le circostanze
si sono modificate nel frattempo in modo durevole e rilevante (Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 520 n. 09.99; Ergänzungsband, pag. 148 n. 09.99 seg.). In caso di dubbio la disciplina adottata
dal giudice della separazione va mantenuta, anche per quanto riguarda i contributi
di mantenimento (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 5
ad art. 137 CC; Spühler, Neues
Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag. 87 in alto). Il nuovo diritto del
divorzio non ha modificato tale principio (sentenza del Tribunale federale
5P.351/2000 del 17 ottobre 2000, consid. 2).
2.
Il
criterio per la definizione dei contributi alimentari provvisionali si fonda,
come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger
in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30
segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). In caso di ammanco il debitore del
contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo
(DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso
si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno
aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa
malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il
fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di
questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso
in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione (DTF 128 III 413 in alto). La procedura è quella sommaria degli art.
376.
segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore
statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3
CPC).
3.
In
concreto il Pretore ha rilevato che la modifica provvisionale di contributi
alimentari stabiliti in una sentenza di separazione si giustifica se tali
contributi intaccano il fabbisogno minimo dell'obbligato. Accertato il reddito
netto del convenuto in fr. 4349.50 mensili (compresa la deduzione per il vitto,
ma non la tredicesima) e il relativo fabbisogno minimo in fr. 3483.05 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 1100.–, parcheggio
fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 343.90, leasing per l'automobile fr.
396.
, assicurazione RC auto fr. 103.70, imposta di circolazione fr. 28.90,
imposte fr. 300.–), egli ha constatato che l'interessato conserva una disponibilità
di soli fr. 866.– mensili. Il contributo alimentare per la moglie di fr. 300.–
mensili fissato nella convenzione di separazione non potendo essere ridotto,
per non intaccare il fabbisogno minimo del debitore il primo giudice ha
diminuito il contributo per la figlia a fr. 566.– mensili dal 1° novembre 2004
(assegni familiari esclusi).
4.
L'appellante fa valere che, stando alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo, il fabbisogno in denaro della figlia ammonta a fr. 1820.– mensili. Essa
ricorda altresì che dal settimo mese d'impiego il marito avrà diritto alla
tredicesima nella misura del 50% del suo salario lordo mensile, dal secondo
anno nella misura del 75% e dal terzo anno del 100%, di modo che lo stipendio
netto ammonterà a fr. 4530.70, rispettivamente a fr. 4621.34 e a fr. 4711.95
mensili. Quanto al di lui fabbisogno, l'appellante contesta che l'istante
debba far uso di un mezzo privato a scopi professionali, potendo egli
usufruire per la trasferta da __________ a __________ dei mezzi pubblici fino a
tarda sera. In ogni modo essa reputa troppo onerosa l'auto acquistata dal
marito, il quale già possiede una motocicletta, sicché per spese professionali
non andrebbero riconosciuti nel di lui fabbisogno più di fr. 200.– mensili.
Infine l'appellante chiede che, date le ristrettezze economiche in cui versa la
famiglia, nel fabbisogno minimo del coniuge sia inserito unicamente il premio
di fr. 299.80 per la cassa malati obbligatoria. A suo avviso, sopperito al
proprio fabbisogno di fr. 3009.80 mensili, l'istante dispone perciò di fr.
1520.90
mensili, destinati ad aumentare grazie al diritto progressivo alla tredicesima,
mentre lavorando all'80% lei guadagna solo fr. 2400.– mensili, insufficienti
per sovvenire a sé medesima e alla figlia. In sintesi essa sollecita quindi un
aumento del contributo per G__________ a fr. 1100.– mensili (assegni familiari
esclusi) o, per lo meno, il ripristino del contributo originario (fr. 900.–
mensili), non senza rammentare che in condizioni economicamente difficili
anche una maggior entrata di fr. 151.– mensili fa una differenza.
5.
La
prima difficoltà risiede, in concreto, nel fatto che il Pretore non ha
minimamente accertato il fabbisogno in denaro di G__________. Al proposito
potrebbe rimediare questa Camera in virtù del principio inquisitorio illimitato
che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto). Se non che, il
decreto impugnato è silente anche sul reddito e sul fabbisogno minimo della
convenuta. OItre a ciò, il primo giudice non ha calcolato neppure il reddito
globale dei coniugi, né tanto meno la somma dei fabbisogni familiari, omettendo
finanche di accertare se vi sia un'eccedenza mensile o un ammanco. Egli si è
limitato, in pratica, a calcolare la disponibilità singola del convenuto,
confermando il contributo di fr. 300.– per la moglie e assegnando alla figlia
la rimanenza. Si tratta di un criterio completamente eterodosso, non conforme
al diritto federale (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e contrario alla prassi
invalsa di questa Camera (Rep. 1992 pag. 237; v. anche Rep. 1994 pag. 139 con
rimandi e pag. 297). Nel caso specifico il Pretore avrebbe dovuto – si ripete –
appurare i redditi coniugali e i fabbisogni familiari, calcolando l'eccedenza o
l'ammanco seguendo la metodica illustrata (sopra, consid. 2). Per giudicare
l'appello in esame occorrerebbe quindi rifare l'intero decreto procedendo sulla
base degli atti ad accertare i dati mancanti.
6.
La
giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che non incombe alla Camera civile
di appello giudicare essa medesima una causa per la prima volta, sostituendosi
al giudice naturale (cfr. Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1981 pag. 81 consid.
4b). Fosse vero il contrario, in tutti i processi retti dal principio inquisitorio
– come quelli relativi al mantenimento di figli minorenni – il primo giudice
potrebbe limitarsi a statuire in qualche modo, lasciando all'autorità di
ricorso il compito di colmare le mancanze. Ciò non sarebbe ragionevolmente
ammissibile, anche perché le parti si vedrebbero sottrarre la garanzia del
doppio grado di giurisdizione, contro una sentenza di appello in materia
provvisionale non essendo dato alcun rimedio ordinario al Tribunale federale
(Rep. 1996 pag. 126 consid. 8). Nelle circostanze descritte non rimane quindi
che annullare il decreto appellato e rinviare gli atti al primo giudice perché
statuisca di nuovo (art. 326 lett. a CPC per analogia), dandosi il caso dopo
avere esperito le prove necessarie (I CCA, sentenze inc. 11.2000.93 del 9
maggio 2001, consid. 7, e inc. 11.2003.126 del 14 settembre 2004, consid. 7).
7.
Nel
caso specifico spetterà al Pretore – si ribadisce – accertare anzitutto i
redditi e i fabbisogni familiari al momento del giudizio. Per quanto riguarda
le entrate del marito, giovi rilevare che nel 2005 (7° mese di lavoro) questi
riceverà una tredicesima pari alla metà del salario lordo mensile (doc. F).
Competerà dunque al Pretore valutare se non sia il caso di tenere conto sin
d'ora di tale evoluzione, evitando alle parti di chiedere successive modifiche
cautelari. Circa il fabbisogno minimo dei coniugi, secondo giurisprudenza i
costi per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciuti solo ove il
mezzo sia necessario per trasferte professionali, per motivi di salute o per
l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). In tale
ipotesi va riconosciuta anche la quota mensile dell'eventuale leasing, per lo
meno fino al termine del contratto (previsto in concreto nel settembre del
2005: doc. L), sempre che il coniuge non avesse modo di procurarsi il veicolo
attingendo a risparmi e il veicolo non sia inutilmente costoso (ICCA, sentenze
inc. 11.200.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b e inc. 11.2002.64 del 2 agosto
2004, consid. 8e). Se gli spostamenti possono essere compiuti facendo capo al
trasporto pubblico (l'abbonamento arcobaleno per la zona tra __________ e __________
costa fr. 35.– mensili; tariffe in: www.arcobaleno.ch), ci si limita – in caso
di ristrettezze economiche – al costo di quest'ultimo.
Quanto
alla pigione da inserire nel fabbisogno minimo della convenuta, si rammenti che
un terzo della spesa rientra nel fabbisogno in denaro della figlia (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 13 in alto; sotto, consid. 8). Il premio della cassa malati va ridotto
inoltre, se il bilancio familiare è in ammanco, al costo della sola assicurazione
obbligatoria, tranne ove sussistano problemi di salute (RDAT 1999-I pag. 207 n.
59), fermo restando che al coniuge va riconosciuto il tempo necessario per
disdire la polizza complementare. In caso di ammanco vanno tralasciati altresì
gli oneri d'imposta (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70
in alto). In ogni modo il carico tributario esposto dall'istante andrà verificato
e prudentemente stimato dal giudice (Rep. 1994 pag. 298), giacché le richieste
d'acconto per le imposte comunali, cantonali e federali agli atti sono
intestate a entrambi i coniugi (doc. N, P, O e Q), mentre nel frattempo la convenuta
ha ottenuto la scissione delle partite fiscali (doc. 6).
8.
Il
fabbisogno in denaro di figli minorenni andrà valutato, per prassi costante di
questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), in base alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, adattate al singolo caso (tabella dell'edizione 2003 in:
www.ajb.zh.ch). Si rammenti che le cifre ivi indicate dal 2000 in poi –
diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996 – sono già
commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per
di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle
economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare
superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a
quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op.
cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella
tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze
specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio
a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).
In
concreto G__________ ha 11 anni, ragione per cui il Pretore dovrà dipartirsi dall'importo
di fr. 1820.– mensili corrispondente al fabbisogno per una figlia unica nella
seconda fascia di età (dal 7° al 12° anno). Il 31 marzo 2005 la ragazza compirà
i 12 anni ed entrerà nell'ultima fascia di età (dal 13° al 18° anno), per la
quale le raccomandazioni indicano un fabbisogno in denaro di fr. 1980.–
mensili. Per il resto, lavorando a tempo parziale la madre può fornire in
natura parte della prestazione per cura e educazione, che va proporzionalmente
ridotta (Rep. 1996 pag. 117; criterio definito “corretto” dal Tribunale
federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b in fine). Anche il
costo per l'alloggio va adattato al caso specifico, poiché in concreto esso non
ammonta a fr. 345.– mensili come prevedono le raccomandazioni, bensì a fr.
383.
–, ossia un terzo di quanto paga la madre (fr. 1150.–: doc. 3), come si è
già accennato (consid. 7).
9.
Tenuto conto di tutto quanto precede, il Pretore calcolerà l'insieme
dei redditi coniugali, dedurrà il fabbisogno di tutta la famiglia e
quantificherà l'eventuale eccedenza, che dovrà essere ripartita a metà.
All'istante non andranno riconosciuti, comunque sia, più dei fr. 300.– mensili
richiesti. In caso ammanco la situazione è più complessa, poiché il debitore ha
diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (sopra,
consid. 2). Il resto va suddiviso tra moglie e figlia proporzionalmente alle
rispettive necessità, il contributo per l'una non prevalendo sul contributo
per l'altra (da ultimo: I CCA, sentenza del 5 dicembre 2003 in re D.,
consid 7d; si veda anche la sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27
giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi). All'atto pratico il contributo per
moglie e figli subisce, in caso di ammanco, lo stesso taglio lineare.
Rimane da
esaminare se un contributo per la moglie pattuito come non modificabile per
convenzione (art. 127 CC) sfugga a riduzioni anche in caso di ammanco. Dottrina
e giurisprudenza precisano invero che una rendita tutelata dall'art. 127 CC può
essere ridotta solo in circostanze estreme, ove siano applicabili gli art. 2
cpv. 2 e 27 cpv. 2 CC (clausola rebus sic stantibus: DTF 122 III 97; FF
1996.
I pag. 129 n. 233.541; Schwenzer
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 11 ad art. 127 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 14
ad art. 127; Spycher/ Gloor in:
Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 11 ad art. 127 CC). V'è da domandarsi
nondimeno se ciò valga anche qualora siano i figli minorenni a dover fare le
spese dell'operazione e ad accontentarsi di contributi alimentari due o tre
volte inferiori al loro fabbisogno in denaro (come nella fattispecie).
Sia come
sia, prima di approfondire la questione occorre tornare alla base del ragionamento
e domandarsi se davvero fossero date in concreto le premesse per modificare in
via provvisionale l'assetto disciplinato nella convenzione sugli effetti della
separazione. Contrariamente a quanto reputa il Pretore, in effetti, la mera eventualità
che l'obbligato veda erodere il proprio fabbisogno minimo ancora non giustifica
misure provvisionali che deroghino all'assetto pattuito. A tal fine bisogna ancora
verificare se il minor guadagno invocato dal debitore non sia riconducibile al
comportamento di lui o a scelte unilaterali. Nella fattispecie si cercherebbe
invano di sapere con qualche affidabilità perché il convenuto abbia lasciato
l'impiego presso l'__________, perché sia rimasto disoccupato e perché poi non
sia più stato in grado di riacquisire la capacità di reddito precedente.
Chiarire se l'interessato abbia addotto pertinenti e sufficienti
giustificazioni sarà – una volta ancora – compito del primo giudice, al momento
in cui pronuncerà il nuovo decreto.
10.
Le
evidenti particolarità del caso hanno indotto questa Camera a non intimare l'appello
e a non ordinare una notifica che si sarebbe esaurita in un vuoto esercizio di
giurisdizione. Sempre per le peculiarità del caso non si prelevano oneri
processuali e non si assegnano ripetibili in appello, il convenuto non essendo
nemmeno stato invitato a esprimersi. Quanto allo Stato del Cantone Ticino,
esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di indennità
(Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Merita dunque accoglimento la richiesta di
assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, la cui indigenza risulta dal
certificato municipale trasmesso al Pretore l'8 ottobre 2004 (art. 3 cpv. 1
Lag). Quanto alla parziale fondatezza del ricorso, essa è comprovata dalla
sentenza odierna (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Sugli oneri di primo grado il
Pretore si pronuncerà in esito al nuovo giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è annullato e la
causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.
RA 1.
4. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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