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Decisione

11.2004.135

modifica di contributo alimentare pattuito come non riducibile

24 novembre 2004Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i rispettivi punti di vista. Statuendo con decreto del 14 ottobre 2004, il

Pretore ha fissato i contributi a carico del marito dal 1° novembre 2004 in

complessivi fr. 866.– mensili, confermando il contributo per la moglie in fr.

300.– e riducendo quello per la figlia a fr. 566.– (assegni familiari esclusi).

Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate.

D. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 25 ottobre 2004 per

ottenere che – accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – il

contributo provvisionale in favore della figlia sia portato a fr. 1100.–

mensili (compresi gli assegni familiari) e che il giudizio impugnato sia

riformato di conseguenza. L'appello non è stato oggetto d'intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. L'art.

137.

cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente una procedura di divorzio, il

giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Una sentenza di separazione

continua a esplicare i suoi effetti fino al passaggio in giudicato del­la

sentenza di divorzio (Bühler/Spühler

in: Berner Kommen­tar, 3ª edizione, n. 38 ad art. 145 vCC). Nell'ambito di

quest'ultima il giudice può nondimeno decretare un altro assetto provvisionale

(Bühler/Spühler, op. cit., n. 39

ad art. 145 vCC con richia­mi e supplemento n. 39 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, Das

schweizerische Eheschei­dungsrecht, Zurigo 1995, pag. 533; Hausheer/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen

Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 145 vCC; Rep. 1985 pag. 91

consid. 2), a condizione che ciò appaia urgente e indispensabile perché le circostanze

si sono modificate nel frattempo in mo­do durevole e rilevante (Haus­heer/Spycher, Handbuch des

Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 520 n. 09.99; Ergänzungsband, pag. 148 n. 09.99 seg.). In caso di dubbio la disciplina adottata

dal giudice della separazione va mantenuta, anche per quanto riguarda i contributi

di mantenimento (Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 5

ad art. 137 CC; Spühler, Neues

Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag. 87 in alto). Il nuovo diritto del

divorzio non ha modificato tale principio (sentenza del Tribunale federale

5P.351/2000 del 17 ottobre 2000, consid. 2).

2.

Il

criterio per la definizione dei contributi alimentari provvisionali si fonda,

come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto

dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il

fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuen­berger

in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea

2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30

segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). In caso di ammanco il debitore del

contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo

(DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso

si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno

aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa

malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il

fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di

questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioven­tù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso

in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione (DTF 128 III 413 in alto). La procedura è quella sommaria degli art.

376.

segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore

statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3

CPC).

3.

In

concreto il Pretore ha rilevato che la modifica provvisionale di contributi

alimentari stabiliti in una sentenza di separazione si giustifica se tali

contributi intaccano il fabbisogno minimo dell'obbligato. Accertato il reddito

netto del convenuto in fr. 4349.50 mensili (compresa la deduzione per il vitto,

ma non la tredicesima) e il relativo fabbisogno minimo in fr. 3483.05 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 1100.–, parcheggio

fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 343.90, leasing per l'automobile fr.

396.

, assicurazione RC auto fr. 103.70, imposta di circolazione fr. 28.90,

imposte fr. 300.–), egli ha constatato che l'interessato conserva una disponibilità

di soli fr. 866.– mensili. Il contributo alimentare per la moglie di fr. 300.–

mensili fissato nella convenzione di separazione non potendo essere ridotto,

per non intaccare il fabbisogno minimo del debitore il primo giudice ha

diminuito il contributo per la figlia a fr. 566.– mensili dal 1° novembre 2004

(assegni familiari esclusi).

4.

L'appellante fa valere che, stando alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo, il fabbisogno in denaro della figlia ammonta a fr. 1820.– mensili. Essa

ricorda altresì che dal settimo mese d'impiego il marito avrà diritto alla

tredicesima nella misura del 50% del suo salario lordo mensile, dal secondo

anno nella misura del 75% e dal terzo anno del 100%, di modo che lo stipendio

netto ammonterà a fr. 4530.70, rispettivamente a fr. 4621.34 e a fr. 4711.95

mensili. Quanto al di lui fabbisogno, l'appellante con­testa che l'istante

debba far uso di un mezzo privato a scopi pro­fessionali, potendo egli

usufruire per la trasferta da __________ a __________ dei mezzi pubblici fino a

tarda sera. In ogni modo essa reputa troppo onerosa l'auto acquistata dal

marito, il quale già possiede una motocicletta, sicché per spese professio­nali

non andrebbero riconosciuti nel di lui fabbisogno più di fr. 200.– men­sili.

Infine l'appellante chiede che, date le ristrettezze economiche in cui versa la

famiglia, nel fabbisogno minimo del coniuge sia inserito unicamen­te il premio

di fr. 299.80 per la cassa malati obbligatoria. A suo avviso, sopperito al

proprio fabbisogno di fr. 3009.80 mensili, l'istante dispone perciò di fr.

1520.90

mensili, destinati ad aumentare grazie al diritto progressivo alla tredicesima,

mentre lavorando all'80% lei guadagna solo fr. 2400.– mensili, insufficienti

per sovvenire a sé medesima e alla figlia. In sintesi essa sollecita quindi un

aumento del contributo per G__________ a fr. 1100.– mensili (assegni familiari

esclusi) o, per lo meno, il ripristino del contributo originario (fr. 900.–

mensili), non senza rammen­tare che in condizioni economicamente difficili

anche una maggior entrata di fr. 151.– mensili fa una differenza.

5.

La

prima difficoltà risiede, in concreto, nel fatto che il Pretore non ha

minimamente accertato il fabbisogno in denaro di G__________. Al proposito

potrebbe rimediare questa Camera in virtù del principio inquisitorio illimitato

che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto). Se non che, il

decre­to impugnato è silente anche sul reddito e sul fabbisogno minimo della

convenuta. OItre a ciò, il primo giudice non ha calcolato neppure il reddito

globale dei coniugi, né tanto meno la somma dei fabbisogni familiari, omettendo

finanche di accertare se vi sia un'eccedenza mensile o un ammanco. Egli si è

limi­tato, in pratica, a calcolare la disponibilità singola del convenuto,

confermando il contributo di fr. 300.– per la moglie e assegnando alla figlia

la rimanenza. Si tratta di un criterio completamente eterodosso, non conforme

al diritto federale (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e contrario alla prassi

invalsa di questa Camera (Rep. 1992 pag. 237; v. anche Rep. 1994 pag. 139 con

rimandi e pag. 297). Nel caso specifico il Pretore avrebbe dovuto – si ripete –

appurare i redditi coniugali e i fabbisogni familiari, calcolando l'eccedenza o

l'ammanco seguendo la metodica illustrata (sopra, consid. 2). Per giudicare

l'appello in esame occorrerebbe quindi rifare l'intero decreto procedendo sulla

base degli atti ad accertare i dati mancanti.

6.

La

giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che non incombe alla Camera civile

di appello giudicare essa medesima una causa per la prima volta, sostituendosi

al giudice naturale (cfr. Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1981 pag. 81 consid.

4b). Fosse vero il contrario, in tutti i processi retti dal principio inquisi­torio

– come quelli relativi al mantenimento di figli minorenni – il primo giudice

potrebbe limitarsi a statuire in qualche modo, lasciando all'autorità di

ricorso il compito di colmare le mancanze. Ciò non sarebbe ragionevolmente

ammissibile, anche perché le parti si vedrebbero sottrarre la garanzia del

doppio grado di giurisdizione, contro una sentenza di appello in materia

provvisionale non essendo dato alcun rimedio ordinario al Tribunale federale

(Rep. 1996 pag. 126 consid. 8). Nelle circostanze descrit­te non rimane quindi

che annullare il decreto appellato e rinviare gli atti al primo giudice perché

statuisca di nuovo (art. 326 lett. a CPC per analogia), dandosi il caso dopo

avere esperito le prove necessarie (I CCA, sentenze inc. 11.2000.93 del 9

maggio 2001, consid. 7, e inc. 11.2003.126 del 14 settembre 2004, consid. 7).

7.

Nel

caso specifico spetterà al Pretore – si ribadisce – accertare anzitutto i

redditi e i fabbisogni familiari al momento del giudizio. Per quanto riguarda

le entrate del marito, giovi rilevare che nel 2005 (7° mese di lavoro) questi

riceverà una tredicesima pari alla metà del salario lordo mensile (doc. F).

Competerà dunque al Pretore valutare se non sia il caso di tenere conto sin

d'ora di tale evoluzione, evi­tando alle parti di chiedere succes­si­ve modifiche

cautelari. Circa il fabbisogno minimo dei coniugi, secondo giurisprudenza i

costi per l'uso di un veicolo privato pos­sono essere riconosciuti solo ove il

mezzo sia necessario per trasferte professionali, per motivi di salute o per

l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). In tale

ipotesi va riconosciuta anche la quota mensile dell'eventuale leasing, per lo

meno fino al termine del contratto (previsto in concreto nel settembre del

2005: doc. L), sempre che il coniuge non avesse mo­do di procurarsi il veicolo

attingendo a risparmi e il veicolo non sia inutilmente costoso (ICCA, sentenze

inc. 11.200.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b e inc. 11.2002.64 del 2 agosto

2004, consid. 8e). Se gli spostamenti possono essere compiuti facendo capo al

trasporto pubblico (l'abbonamento arcobaleno per la zona tra __________ e __________

costa fr. 35.– mensili; tariffe in: www.arcobaleno.ch), ci si limita – in caso

di ristrettezze economiche – al costo di quest'ultimo.

Quanto

alla pigione da inserire nel fabbisogno minimo della convenuta, si rammenti che

un terzo della spesa rientra nel fabbisogno in denaro della figlia (Empfehlungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 13 in alto; sotto, consid. 8). Il premio della cassa malati va ridotto

inoltre, se il bilancio familiare è in ammanco, al costo della sola assicurazione

obbligatoria, tranne ove sussistano problemi di salute (RDAT 1999-I pag. 207 n.

59), fermo restando che al coniuge va riconosciuto il tempo necessario per

disdire la polizza complementare. In caso di ammanco vanno tralasciati altresì

gli oneri d'imposta (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70

in alto). In ogni modo il carico tribu­tario esposto dall'istante andrà verificato

e prudentemente stima­to dal giudice (Rep. 1994 pag. 298), giacché le richieste

d'accon­to per le imposte comunali, cantonali e federali agli atti sono

intestate a entrambi i coniugi (doc. N, P, O e Q), mentre nel frat­tempo la convenuta

ha ottenuto la scissione delle partite fiscali (doc. 6).

8.

Il

fabbisogno in denaro di figli minorenni andrà valutato, per pras­si costante di

questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), in base alle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo, adattate al singolo caso (tabella dell'edizione 2003 in:

www.ajb.zh.ch). Si rammenti che le cifre ivi indica­te dal 2000 in poi –

diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996 – sono già

commisurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le, in base per

di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle

economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare

superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a

quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op.

cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto alle cifre indica­te nel­­la

tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze

specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio

a condizio­ni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).

In

concreto G__________ ha 11 anni, ragione per cui il Pretore dovrà dipartirsi dall'importo

di fr. 1820.– mensili corrispondente al fabbisogno per una figlia unica nella

seconda fascia di età (dal 7° al 12° anno). Il 31 marzo 2005 la ragazza compirà

i 12 anni ed entrerà nell'ultima fascia di età (dal 13° al 18° anno), per la

quale le raccomandazioni indicano un fabbisogno in denaro di fr. 1980.–

mensili. Per il resto, lavorando a tempo parziale la madre può fornire in

natura parte della prestazione per cura e educazione, che va proporzionalmente

ridotta (Rep. 1996 pag. 117; criterio definito “corret­to” dal Tribunale

federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b in fine). Anche il

costo per l'alloggio va adattato al caso specifico, poiché in concreto esso non

ammonta a fr. 345.– mensili come prevedono le raccomandazioni, bensì a fr.

383.

–, ossia un terzo di quanto paga la madre (fr. 1150.–: doc. 3), come si è

già accennato (consid. 7).

9.

Tenuto conto di tutto quanto precede, il Pretore calcolerà l'insieme

dei redditi coniugali, dedurrà il fabbisogno di tutta la famiglia e

quantificherà l'eventuale eccedenza, che dovrà essere ripartita a metà.

All'istante non andranno riconosciuti, comunque sia, più dei fr. 300.– mensili

richiesti. In caso ammanco la situazione è più complessa, poiché il debitore ha

diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (sopra,

consid. 2). Il resto va suddiviso tra moglie e figlia proporzionalmente alle

rispet­tive necessità, il contributo per l'una non prevalendo sul contribu­to

per l'altra (da ultimo: I CCA, sentenza del 5 dicembre 2003 in re D.,

consid 7d; si veda anche la sentenza del Tribunale federa­le 5C.44/2002 del 27

giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi). All'atto pratico il contributo per

moglie e figli subisce, in caso di ammanco, lo stesso taglio lineare.

Rimane da

esaminare se un contributo per la moglie pattuito come non modificabile per

convenzione (art. 127 CC) sfugga a riduzioni anche in caso di ammanco. Dottrina

e giurisprudenza precisano invero che una rendita tutelata dall'art. 127 CC può

essere ridotta solo in circostanze estre­me, ove siano applicabili gli art. 2

cpv. 2 e 27 cpv. 2 CC (clauso­la rebus sic stantibus: DTF 122 III 97; FF

1996.

I pag. 129 n. 233.541; Schwenzer

in: Praxis­kommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 11 ad art. 127 CC; Sut­ter/Frei­burg­haus, op. cit., n. 14

ad art. 127; Spycher/ Gloor in:

Basler Kommentar, 2ª edi­zione, n. 11 ad art. 127 CC). V'è da domandarsi

nondimeno se ciò valga anche qualora siano i figli minorenni a dover fare le

spese dell'operazione e ad accon­tentarsi di contributi alimentari due o tre

volte inferiori al loro fabbisogno in denaro (come nella fattispecie).

Sia come

sia, prima di approfondire la questione occorre tornare alla base del ragionamento

e domandarsi se davvero fossero date in concreto le premesse per modificare in

via provvisionale l'assetto disciplinato nella convenzione sugli effetti della

separazione. Contrariamente a quanto reputa il Pretore, in effetti, la mera eventualità

che l'obbligato veda erodere il proprio fabbisogno minimo ancora non giustifica

misure provvisionali che deroghino all'assetto pattuito. A tal fine bisogna ancora

verificare se il minor guadagno invocato dal debitore non sia riconducibile al

comportamento di lui o a scelte unilaterali. Nella fattispecie si cerchereb­be

invano di sapere con qualche affidabilità perché il convenuto abbia lasciato

l'impiego presso l'__________, perché sia rimasto disoccupato e perché poi non

sia più stato in grado di riacquisire la capacità di reddito precedente.

Chiarire se l'interessato abbia addotto pertinenti e sufficienti

giustificazioni sarà – una volta ancora – compito del primo giudice, al momento

in cui pronuncerà il nuovo decreto.

10.

Le

evidenti particolarità del caso hanno indotto questa Camera a non intimare l'appello

e a non ordinare una notifica che si sarebbe esaurita in un vuoto esercizio di

giurisdizione. Sempre per le peculiarità del caso non si prelevano oneri

processuali e non si assegnano ripetibili in appello, il convenuto non essendo

nemmeno stato invitato a esprimer­si. Quanto allo Stato del Cantone Ticino,

esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di indennità

(Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Merita dunque accoglimento la richiesta di

assistenza giudiziaria formu­lata dall'appellante, la cui indigenza risulta dal

certificato municipale trasmesso al Pretore l'8 ot­tobre 2004 (art. 3 cpv. 1

Lag). Quanto alla parziale fondatezza del ricorso, essa è comprovata dalla

sentenza odierna (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Sugli oneri di primo grado il

Pretore si pronuncerà in esito al nuovo giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è annullato e la

causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

RA 1.

4. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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