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Decisione

11.2004.136

mancata concessione dell'assistenza giudiziaria - ricorso

16 marzo 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

in materia di protezione dell'unione coniugale

2. Litigioso è, nella fattispecie, il contributo alimentare per

l'istante dal 1° dicembre 2002 al 31 luglio 2004. Al riguardo il Pretore ha

accertato che il marito, tossicodipendente dall'età di 18 anni, non ha mai

lavorato, se non sporadicamente (come imbianchino) nella ditta del padre,

attraversa tuttora periodi di depressione con consumo di eroina e non ha in

pratica alcuna capacità lucrativa, sicché non è possibile imputargli un reddito

ipotetico. Come in simili condizioni l'istante – giovane, senza figli, con una

formazione professionale completa e in buona salute – potesse pretendere un

contributo di mantenimento non era dato a divedere. Ciò posto, si rivelava

superfluo appurare il fabbisogno minimo dei coniugi, come pure l'eventuale reddito

ipotetico computabile alla moglie.

3. L'appellante sostiene che gli atti richiamati dall'Ufficio

regionale di collocamento attestano come in realtà il marito sia sempre stato

in grado di lavorare, tant'è che ha sempre percepito salari e riscosso

indennità di disoccupazione (appello, pag. 6 in basso). Sta di fatto però che nell'appello

essa non indica quale sarebbe tale guadagno, né quale potrebbe essere la capacità

di guadagno del coniuge ove questi desse prova di buona volontà e ragionevole

sforzo (reddito ipotetico). Men che meno l'interessata accenna al fabbisogno

minimo di lui (che il Pretore ha rinunciato a calcolare proprio perché, a suo

parere, il convenuto non ha potenzialità di guadagno) e al proprio fabbisogno

minimo essa nemmeno allude. Ora, l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC fa obbligo all'appellante

– sotto pena di nullità (cpv. 5) di motivare le proprie domande. Il memoriale

dell'appellante delude appieno tale requisito. Anzi, esso non richiama neppure

per ipotesi – seppure dal profilo formale ciò non sarebbe sufficiente (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309 CPC) – eventuali fatti o tesi di

diritto contenute in atti di prima sede. Manifestamente carente di motivazione,

l'atto in esame va quindi dichiarato irricevibile.

Considerandi

II. Sul

ricorso in materia di assistenza giudiziaria

4.

Fino

al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto

di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag

lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio

del Consiglio di Stato n. 5123del 22 maggio 2001, commento all'art. 5 in

principio). Nella fattispecie non sarebbe di alcuna verosimile utilità intimare

il ricorso al convenuto, già per il fatto che il destino del ricorso appare

segnato. Quanto allo Stato, esso non può contestare né il conferimento né il

rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia

(art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art.

158.

prima frase CPC). Né la procedura di appello prevede di interpellare il

primo giudice, salvo – per tutt'altro verso – nei procedimenti di esclusione e

ricusa (art. 28 cpv. 3 e 29 cpv. 2 CPC). Ciò premesso, conviene procedere senza

indugio al­l'emanazione del giudizio.

5.

Il

Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, ritenendo che

l'istanza a protezione dell'unione coniugale fosse priva sin dall'inizio di probabilità

di esito favorevole, la moglie medesima avendo ammesso di avere funto da

infermiera al marito per almeno dieci anni (sentenza impugnata, pag. 3 in basso

con richiamo all'istanza del 1° dicembre 2003, pag. 3 nel mezzo). Mal si poteva

comprendere quindi come essa – per altro giovane, senza figli, con una

formazione professionale completa e in buona salute – potesse pretendere il

versamento di contributi

alimentari. La ricorrente obietta che al momento di chiedere il

beneficio dell'assistenza giudiziaria essa non poteva prevedere le

dichiarazioni che i medici sentiti nel corso dell'istruttoria avrebbero

rilasciato. La sua istanza non poteva quindi essere giudicata priva di esito

favorevole sin dall'inizio.

6.

I presupposti dell'assistenza

giudiziaria si valutano, in effetti, all'inizio della procedura (circa

la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami).

La situazione esistente al momento della decisione è di rilievo solo per

valutare l'indigenza (Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,

pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per

revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora vengano meno le gravi

ristrettezze dell'istante (DTF 122 I 5). Ora, una causa può dirsi senza probabilità

di buon esito quando il rischio di soccombenza è sostanzialmente maggiore rispetto

alle possibilità di successo (DTF 128 I 236). Nella fattispecie ci si potrebbe anche

chiedere se, vista la documentazione acquisita dall'Ufficio regionale di

collocamento, l'istanza apparisse davvero destituita di buon diritto sin dall'inizio.

D'altro lato la ricorrente però non smentisce di avere funto da infermiera al

marito per un decennio. Sia come sia, si volesse anche lasciare l'interrogativo

irrisolto, la decisione del Pretore resiste alla critica per le ragioni

appresso.

7.

Il beneficio dell'assistenza

giudiziaria presuppone l'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag), la

quale deve sussistere ancora al momento del giudizio. In

concreto l'istante ha dichiarato, nel suo memoriale conclusivo del 28 luglio

2004, di avere trovato un lavoro che dal 2 agosto 2004 le avrebbe consentito

“la piena indipendenza economica e la rinuncia a qualsivoglia contributo

alimentare nei confronti del marito per le mensilità a venire” (pag. 2). Dalla

documentazione acquisita da questa Camera risulta in effetti che, al momento

della sentenza, l'interessata guadagnava fr. 3030.– mensili netti e aveva un

fabbisogno minimo di fr. 2290.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1100.

–, costo dell'alloggio con spese accessorie fr. 600.–, premio cassa malati

fr. 336.30, assicurazione automobile e imposta di circolazione fr. 85.80, onere

fiscale fr. 164.90). Certo, la ricorrente espone un canone di locazione con

spese accessorie di fr. 960.– mensili. L'appartamento in oggetto è però quello

dei genitori, con cui essa vive. La quota carico di lei non può quindi eccedere

ragionevolmente fr. 600.– mensili. E con una disponibilità di fr. 740.– mensili

al momento della sentenza essa non poteva definirsi indigente.

la situazione è apprezzabilmente mutata rispetto al momento in cui il Pretore

ha statuito. Il premio più elevato della cassa malati (di fr. 16.– mensili) è

infatti ampiamente compensato dall'aumento di stipendio (fr. 170.– mensili dal gennaio

2005). Infine non si può supporre che con la disponibilità mensile l'interessata

non sia in grado di coprire i costi di causa. Gli oneri processuali e le

ripetibili di primo grado assommano infatti a fr. 1100.–, cui vanno aggiunti

gli oneri e le spese e di patrocinio quantificati dal legale in fr. 4565.25

(nota professionale del 21 febbraio 2005). In tali circostanze l'interessata

può senz'altro far fronte al debito con pagamenti rateali in un lasso di tempo

ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile

2004). Ne discende che, sprovvisto di buon diritto, anche il ricorso è

destinato all'insuccesso.

III. Sulle spese e le ripetibili

8.

Gli

oneri processuali dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

la procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà

(art. 4 cpv. 2 Lag). Non si assegnano ripetibili, nulla essendo stato intimato

da questa Camera al convenuto. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria

in seconda sede, essa non può trovare accoglimento Trattato come appello o come

ricorso, l'impugnazione dell'istante non aveva invero alcuna probabilità di

riuscita, tant'è che non è stata nemmeno oggetto di notifica. Ciò preclude

d'acchito il beneficio richiesto (art. 14 lett. a Lag).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

dell'appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Nella

misura in cui va trattato come ricorso, l'appello è respinto e la decisione impugnata

è confermata.

5. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di ricorso.

6. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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