11.2004.136
mancata concessione dell'assistenza giudiziaria - ricorso
16 marzo 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2004.136
Data decisione, Autorità:
16.03.2005, ICCA
Titolo:
mancata concessione dell'assistenza giudiziaria - ricorso
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
art. 5 LAG
art. 35 LAG
Incarto n.
11.2004.136
Lugano
16 marzo 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.916
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 1° dicembre 2003 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
14 ottobre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolto l'appello (recte: ricorso) nella misura in cui è
diretto contro la decisione emanata dal Pretore quel medesimo giorno in materia
di assistenza giudiziaria;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1962) e AP 1 (1967) si sono sposati a __________ il 6
ottobre 1990. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è di formazione
pittore. Tossicodipendente, egli non svolge attività lucrativa. La moglie,
formatasi quale infermiera odontoiatrica, il 1° febbraio 2003 ha ceduto
l'inventario di un negozio da lei gestito e in seguito ha lavorato cinque mesi
per la Casa anziani “__________” di __________, oltre a due mesi per un altro
datore di lavoro. Dal 2 agosto 2004 essa è alle dipendenze di un istituto per
anziani del __________. I coniugi si sono separati nel gennaio del 2000, quando
la moglie è andata a vivere a __________.
B. Il
1° dicembre 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere –
già in via provvisionale – un contributo alimentare di fr. 3290.– mensili dal
1° dicembre 2002. Contestualmente essa ha postulato il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 20 gennaio 2004, indetta per il contraddittorio
cautelare e la discussione sull'istanza a protezione dell'unione coniugale,
essa ha confermato le sue domande, mentre AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza, compresa la richiesta di assistenza giudiziaria.
C. Esperita
l'istruttoria, le parti sono state convocate all'udienza del 28 luglio 2004 per
la discussione finale cautelare e dell'istanza a protezione dell'unione
coniugale. AP 1 ha riaffermato le sue conclusioni, salvo rinunciare a
contributi alimentari dal 1° agosto 2004, avendo reperito “un'occupazione a far
tempo dal 2 agosto 2004 in una casa anziani del __________” che le permette “la
piena indipendenza economica”. AO 1 ha mantenuto la sua posizione. Con sentenza
del 14 ottobre 2004 il Pretore ha respinto l'istanza e, con decreto di quello
stesso giorno, anche la richiesta di assistenza giudiziaria. La tassa di
giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico dell'istante,
tenuta a rifondere al marito fr. 700.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 28 ottobre 2004 nel
quale chiede che la sua istanza sia accolta e che il giudizio impugnato sia
riformato nel senso di condannare il marito a versarle fr. 65 800.–, pari a un
contributo alimentare di fr. 3290.– mensili dal 1° dicembre 2002 al 31 luglio
2004. Con ricorso dello stesso giorno essa ha impugnato anche la decisione
sull'assistenza giudiziaria, postulandone la riforma nel senso di vedersi
concedere tale beneficio. Inoltre essa chiede il conferimento del medesimo beneficio
anche in appello.
E. Con
ordinanze del 28 gennaio 2005 e del 22 febbraio 2005 il giudice delegato di
questa Camera ha invitato l'appellante a produrre un nuovo certificato di
salario, come pure a documentare le spese e gli oneri di patrocinio. Il 21 e 28
febbraio 2005 AP 1 ha trasmesso la documentazione richiesta. Né l'appello né il
ricorso hanno formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate seguendo
la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), in
esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC),
appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Contro il rifiuto
dell'assistenza giudiziaria invece il richiedente può ricorrere entro 15
giorni, sempre “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 Lag). Nella misura in
cui riguarda il giudizio sulle misure a protezione dell'unione coniugale,
l'appello dell'istante va quindi trattato come tale. Nella misura per contro in
cui è diretto contro il diniego dell'assistenza giudiziaria, esso va trattato
come “ricorso”.
Fatti
I. Sull'appello
in materia di protezione dell'unione coniugale
2. Litigioso è, nella fattispecie, il contributo alimentare per
l'istante dal 1° dicembre 2002 al 31 luglio 2004. Al riguardo il Pretore ha
accertato che il marito, tossicodipendente dall'età di 18 anni, non ha mai
lavorato, se non sporadicamente (come imbianchino) nella ditta del padre,
attraversa tuttora periodi di depressione con consumo di eroina e non ha in
pratica alcuna capacità lucrativa, sicché non è possibile imputargli un reddito
ipotetico. Come in simili condizioni l'istante – giovane, senza figli, con una
formazione professionale completa e in buona salute – potesse pretendere un
contributo di mantenimento non era dato a divedere. Ciò posto, si rivelava
superfluo appurare il fabbisogno minimo dei coniugi, come pure l'eventuale reddito
ipotetico computabile alla moglie.
3. L'appellante sostiene che gli atti richiamati dall'Ufficio
regionale di collocamento attestano come in realtà il marito sia sempre stato
in grado di lavorare, tant'è che ha sempre percepito salari e riscosso
indennità di disoccupazione (appello, pag. 6 in basso). Sta di fatto però che nell'appello
essa non indica quale sarebbe tale guadagno, né quale potrebbe essere la capacità
di guadagno del coniuge ove questi desse prova di buona volontà e ragionevole
sforzo (reddito ipotetico). Men che meno l'interessata accenna al fabbisogno
minimo di lui (che il Pretore ha rinunciato a calcolare proprio perché, a suo
parere, il convenuto non ha potenzialità di guadagno) e al proprio fabbisogno
minimo essa nemmeno allude. Ora, l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC fa obbligo all'appellante
– sotto pena di nullità (cpv. 5) di motivare le proprie domande. Il memoriale
dell'appellante delude appieno tale requisito. Anzi, esso non richiama neppure
per ipotesi – seppure dal profilo formale ciò non sarebbe sufficiente (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309 CPC) – eventuali fatti o tesi di
diritto contenute in atti di prima sede. Manifestamente carente di motivazione,
l'atto in esame va quindi dichiarato irricevibile.
Considerandi
II. Sul
ricorso in materia di assistenza giudiziaria
4.
Fino
al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto
di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag
lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123del 22 maggio 2001, commento all'art. 5 in
principio). Nella fattispecie non sarebbe di alcuna verosimile utilità intimare
il ricorso al convenuto, già per il fatto che il destino del ricorso appare
segnato. Quanto allo Stato, esso non può contestare né il conferimento né il
rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia
(art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art.
158.
prima frase CPC). Né la procedura di appello prevede di interpellare il
primo giudice, salvo – per tutt'altro verso – nei procedimenti di esclusione e
ricusa (art. 28 cpv. 3 e 29 cpv. 2 CPC). Ciò premesso, conviene procedere senza
indugio all'emanazione del giudizio.
5.
Il
Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, ritenendo che
l'istanza a protezione dell'unione coniugale fosse priva sin dall'inizio di probabilità
di esito favorevole, la moglie medesima avendo ammesso di avere funto da
infermiera al marito per almeno dieci anni (sentenza impugnata, pag. 3 in basso
con richiamo all'istanza del 1° dicembre 2003, pag. 3 nel mezzo). Mal si poteva
comprendere quindi come essa – per altro giovane, senza figli, con una
formazione professionale completa e in buona salute – potesse pretendere il
versamento di contributi
alimentari. La ricorrente obietta che al momento di chiedere il
beneficio dell'assistenza giudiziaria essa non poteva prevedere le
dichiarazioni che i medici sentiti nel corso dell'istruttoria avrebbero
rilasciato. La sua istanza non poteva quindi essere giudicata priva di esito
favorevole sin dall'inizio.
6.
I presupposti dell'assistenza
giudiziaria si valutano, in effetti, all'inizio della procedura (circa
la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami).
La situazione esistente al momento della decisione è di rilievo solo per
valutare l'indigenza (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992,
pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per
revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora vengano meno le gravi
ristrettezze dell'istante (DTF 122 I 5). Ora, una causa può dirsi senza probabilità
di buon esito quando il rischio di soccombenza è sostanzialmente maggiore rispetto
alle possibilità di successo (DTF 128 I 236). Nella fattispecie ci si potrebbe anche
chiedere se, vista la documentazione acquisita dall'Ufficio regionale di
collocamento, l'istanza apparisse davvero destituita di buon diritto sin dall'inizio.
D'altro lato la ricorrente però non smentisce di avere funto da infermiera al
marito per un decennio. Sia come sia, si volesse anche lasciare l'interrogativo
irrisolto, la decisione del Pretore resiste alla critica per le ragioni
appresso.
7.
Il beneficio dell'assistenza
giudiziaria presuppone l'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag), la
quale deve sussistere ancora al momento del giudizio. In
concreto l'istante ha dichiarato, nel suo memoriale conclusivo del 28 luglio
2004, di avere trovato un lavoro che dal 2 agosto 2004 le avrebbe consentito
“la piena indipendenza economica e la rinuncia a qualsivoglia contributo
alimentare nei confronti del marito per le mensilità a venire” (pag. 2). Dalla
documentazione acquisita da questa Camera risulta in effetti che, al momento
della sentenza, l'interessata guadagnava fr. 3030.– mensili netti e aveva un
fabbisogno minimo di fr. 2290.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.
–, costo dell'alloggio con spese accessorie fr. 600.–, premio cassa malati
fr. 336.30, assicurazione automobile e imposta di circolazione fr. 85.80, onere
fiscale fr. 164.90). Certo, la ricorrente espone un canone di locazione con
spese accessorie di fr. 960.– mensili. L'appartamento in oggetto è però quello
dei genitori, con cui essa vive. La quota carico di lei non può quindi eccedere
ragionevolmente fr. 600.– mensili. E con una disponibilità di fr. 740.– mensili
al momento della sentenza essa non poteva definirsi indigente.
Né
la situazione è apprezzabilmente mutata rispetto al momento in cui il Pretore
ha statuito. Il premio più elevato della cassa malati (di fr. 16.– mensili) è
infatti ampiamente compensato dall'aumento di stipendio (fr. 170.– mensili dal gennaio
2005). Infine non si può supporre che con la disponibilità mensile l'interessata
non sia in grado di coprire i costi di causa. Gli oneri processuali e le
ripetibili di primo grado assommano infatti a fr. 1100.–, cui vanno aggiunti
gli oneri e le spese e di patrocinio quantificati dal legale in fr. 4565.25
(nota professionale del 21 febbraio 2005). In tali circostanze l'interessata
può senz'altro far fronte al debito con pagamenti rateali in un lasso di tempo
ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile
2004). Ne discende che, sprovvisto di buon diritto, anche il ricorso è
destinato all'insuccesso.
III. Sulle spese e le ripetibili
8.
Gli
oneri processuali dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
la procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà
(art. 4 cpv. 2 Lag). Non si assegnano ripetibili, nulla essendo stato intimato
da questa Camera al convenuto. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria
in seconda sede, essa non può trovare accoglimento Trattato come appello o come
ricorso, l'impugnazione dell'istante non aveva invero alcuna probabilità di
riuscita, tant'è che non è stata nemmeno oggetto di notifica. Ciò preclude
d'acchito il beneficio richiesto (art. 14 lett. a Lag).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
dell'appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Nella
misura in cui va trattato come ricorso, l'appello è respinto e la decisione impugnata
è confermata.
5. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di ricorso.
6. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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