11.2004.137
Immissioni eccessive: responsabilità del proprietario immobiliare
21 agosto 2008Italiano37 min
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Numero d'incarto:
11.2004.137
Data decisione, Autorità:
21.08.2008, ICCA
Titolo:
Immissioni eccessive: responsabilità del proprietario immobiliare
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO
art. 679 CC
Incarto n.
11.2004.137
Lugano,
21 agosto
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Verzasconi, supplente
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.54 della
Pretura del Distretto di Bellinzona (responsabilità del proprietario) promossa
con petizione del 30 marzo 2001 da
AA 1 e
AA
2, ora in
(patrocinati dall'avv.,)
contro
AP 4,
PI 1, ora fallita,
(patrocinate dall'avv.,)
AP 1,
AP 2, , e
AP 3,
(patrocinati dall'avv.,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 ottobre 2004 presentata da AP 4 contro la sentenza emessa il 6
ottobre 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 28 ottobre 2004 presentato da AP 1, AP 2 e AP
3 contro la medesima sentenza;
3. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 17 dicembre 2004 presentato da AA 1 e AA
2 contro la medesima sentenza;
4.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 189 RFD di __________ sorge una proprietà per
piani (Condominio __________) che comprende 12 appartamenti e un ristorante con
alloggio di 14 camere. AP 3 ha acquistato l'unità n. 676, pari a 42/1000
del fondo base (appartamento n. 14, al primo livello) nell'aprile del 1986. AP
2 ha acquistato l'unità n. 675, pari a 42/1000 del fondo
base (appartamento n. 13, al primo livello), nel novembre del 1986. AA 1 e AA 2
hanno acquistato in ragione di un mezzo ciascuno l'unità n. 681, pari a 51/1000
del fondo base (appartamento n. 19, al secondo livello), nel novembre del 1987.
AP 1 ha acquistato l'unità n. 677, pari a 51/1000
del fondo base (appartamento n. 15, al primo livello) nell'aprile del 1995. Nel
luglio del 1995 la ditta AP 4 ha comperato le unità n. 672 (ristorante con
alloggio, pari a 375/1000 del fondo base) e n. 673
(ripostiglio, pari a 15/1000 del fondo base), affidando
la gestione del ristorante con alloggio alla ditta PI 1, la quale ha tosto
trasformato l'esercizio pubblico in un locale “a luci rosse”.
B. Dopo
di allora AA 1, AA 2 e altri abitanti del palazzo hanno cominciato a lamentare fastidiosi
andirivieni di automobili e uomini intorno al condominio il giorno e la notte,
rumori e schiamazzi, musica ad alto volume, sporcizia nei vani comuni e nel
piazzale, comportamenti aggressivi di avventori dell'esercizio pubblico e altre
molestie. Sin dal febbraio del 1996 essi hanno segnalato il degrado della
situazione alla Polizia cantonale, al Comune di __________, all'amministratore
del condominio, alla comunione dei comproprietari, al Dipartimento delle istituzioni
e finanche al Consiglio di Stato, ma senza esito. Chi ha potuto lasciare il condominio
si è quindi trasferito altrove. Nel corso del 1998 hanno così disdetto i
contratti di locazione i conduttori delle proprietà per piani appartenenti a AP
2 ed AP 1. Entrambi gli appartamenti essendo rimasti sfitti, i comproprietari
si sono risolti a concederli in locazione alla PI 1, che li ha messi a
disposizione di donne facenti capo al locale. Ciò ha determinato la partenza
anche del conduttore che occupava dal dicembre del 1993 la proprietà per piani
di AP 3, il quale ha lasciato il palazzo “senza preavviso” alla fine del 1998.
C. Il
1° dicembre 1998 AP 2 è riuscito a rilocare il suo appartamento per un breve periodo
a un cameriere del ristorante, ma dopo la partenza di quest'ultimo è tornato ad
appigionarlo alla PI 1. Ritrovandosi anch'egli con l'appartamento sfitto, AP 3
ha deciso a sua volta di concederlo dal 1° aprile 1999 in locazione alla PI
1, che lo ha destinato allo stesso scopo degli altri due. Il 1° luglio
1999 AA 1 e AA 2, esasperati da una situazione divenuta invivibile, hanno
lasciato la loro proprietà per piani (che è rimasta vuota) per trasferirsi in
un appartamento di tre vani e mezzo preso in locazione a __________. In seguito
a una retata di polizia, il 28 marzo 2001, il Procuratore pubblico ha poi
ordinato la chiusura dell'esercizio pubblico. E nell'agosto del 2001 AP 2 è
riuscito a riappigionare il suo appartamento a una terza persona, ma la locazione
si è conclusa già nei primi mesi del 2002, poiché nell'autunno del 2001 il locale
“a luci rosse” ha riaperto e i disturbi sono ripresi come
prima.
D. Nel
frattempo, con petizione del 30 marzo 2001 AA 1 e AA 2
hanno adito il Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse alle ditte AP
4 e PI 1, a AP 2, a AP 3 e a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
far cessare i disturbi, di allontanare dal condominio “le turiste del sesso” e di astenersi da ogni ulteriore eccesso pregiudizievole alla comproprietà.
Inoltre essi hanno chiesto ai convenuti un indennizzo di fr. 1780.– mensili con
interessi dal 1° luglio del 1999 fino alla cessazione della turbativa, la
rifusione di fr. 4000.– per le spese di trasloco a __________, il versamento
di fr. 5000.– con interessi a ciascuno di loro in riparazione del torto
morale e la corresponsione di fr. 40 000.– a titolo di risarcimento per il minor
valore della loro proprietà per piani. Entrambi gli attori hanno postulato il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nei loro allegati di risposta i
convenuti hanno proposto di respingere la petizione.
E. Nel corso dell'istruttoria, il 30 giugno 2003, AA 1 e AA 2 hanno
venduto la loro proprietà per piani al prezzo di fr. 170 000.–. L'anno
successivo la PI 1 è fallita ed essi si sono visti consegnare un attestato di
carenza beni, del
24 agosto 2004, per fr. 142 088.–, pari al credito loro
riconosciuto dalla ditta. Al termine dell'istruttoria le parti hanno rinunciato
al dibattimento finale, riservandosi la facoltà di introdurre conclusioni
scritte. Nel loro memoriale del 26 agosto 2004 gli attori hanno lasciato cadere
le richieste intese alla cessazione della turbativa, non avendo più veste di
comproprietari, ma hanno confermato le
pretese pecuniarie di fr. 43 000.– con interessi per il
minor valore del bene, di fr. 1300.– mensili con interessi per la locazione
dell'appartamento a __________ dal 1° luglio 1999 al
30 giugno 2003 (fino al
30 giugno 2002 nei confronti di AP 2), di fr. 2000.– con interessi
per spese di trasloco e di
fr.
5000.– ciascuno con interessi in riparazione del torto morale. Essi non hanno
più rinnovato, invece, la richiesta di assistenza giudiziaria. La ditta AP 4 ha
dichiarato con lettera del
16 agosto
2004 di rinunciare a conclusioni, riaffermando semplicemente il contenuto della
sua risposta. Nel loro allegato conclusivo del 27 agosto 2004 AP 2, AP 3 ed AP
1 hanno sollecitato una volta ancora il rigetto dell'azione.
F. Statuendo
con sentenza del 6 ottobre 2004, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
nel senso che ha condannato solidalmente la ditta AP 4, AP 1, AP 2 e AP 3 a
versare agli attori fr. 40 000.– oltre interessi al 5% dal 26 giugno 2003 per il minor valore
della proprietà per piani, fr. 48
000.– oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2001 “a
titolo di risarcimento della pigione” (limitati a fr.
36 000.–
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001 nei confronti di AP 2), fr. 594.– oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1999 in rifusione
delle spese
di trasloco e fr. 10 000.– complessivi (fr. 5000.– per ognuno
degli attori) oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1999
in riparazione
del torto
morale. La tassa di giustizia di fr. 2200.– e le spese di fr. 3100.– sono
state poste per un sesto a carico degli attori e per la rimanenza a carico dei
convenuti in solido, con obbligo di versare agli attori, sempre in via solidale,
fr. 6800.– complessivi per ripetibili ridotte.
G. Contro
la sentenza appena citata è insorta il 28 ottobre 2004 la ditta AP 4 con un
appello per ottenere che l'azione nei suoi confronti sia respinta e il giudizio
del Pretore riformato di conseguenza. Quello stesso giorno hanno impugnato la
sentenza del Pretore anche AP 1, AP 2 e AP 3, formulando per quanto li concerne
una richiesta identica a quella della società. Nelle loro osservazioni del 17
dicembre 2004 AA 1 e AA 2 hanno postulato il rigetto dei ricorsi e con appello
adesivo hanno instato perché la somma di fr. 48 000.– più interessi loro
riconosciuta dal primo giudice “a titolo di risarcimento della pigione” sia
portata a fr. 46 800.– più interessi nei confronti di AP 2 e a fr. 62 400.– più interessi
nei confronti degli altri litisconsorti. Con osservazioni
del 5 gennaio 2005 AP 1, AP 2 e AP 3 hanno proposto di respingere l'appello
adesivo. Nelle sue osservazioni del 17 gennaio 2005 la ditta AP 4 ha concluso a
sua volta per la reiezione dell'appello adesivo.
in diritto: 1. L'art. 679 CC stabilisce che chiunque è
danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio
del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un
provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Nei rapporti
di vicinato, in particolare, l'art. 684 cpv. 2 CC vieta esplicitamente eccessi
pregiudizievoli, come emissioni di fumo o di fuliggine, emanazioni moleste,
rumori o scuotimenti che sono suscettibili di provocare danni e che non sono giustificati
dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale. L'azione
dell'art. 679 CC può essere diretta non solo contro il proprietario del fondo
dal quale proviene la turbativa, ma anche contro il titolare di un diritto
reale limitato o di un diritto personale che permetta l'uso del fondo (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 224, n. 1905; DTF 132 III
692 consid. 2.2.1). D'altro lato, l'azione può essere diretta contro il
proprietario del fondo quand'anche egli non sia personalmente l'autore della turbativa, a meno ch'egli ne sia estraneo (Steinauer, op. cit., pag. 224, nota 300 con richiami di
giurisprudenza). Per quanto riguarda il risarcimento
del danno, poi, l'art. 679 CC istituisce una responsabilità oggettiva del
proprietario (“causale”), che non dipende da colpa (Steinauer,
op. cit., pag. 232, n. 1929 con numerosi riferimenti).
2. Nel
regime della proprietà per piani l'azione dell'art. 679 CC va intentata contro
il singolo comproprietario se la molestia proviene da una parte del fondo
soggetta a uso esclusivo o a uso riservato (“particolare”) e
contro la comunione dei comproprietari se la molestia proviene da parti comuni
(Steinauer, op. cit., pag. 225,
n. 1905d). Il risarcimento del danno, inoltre, può
essere chiesto al singolo comproprietario anche se la turbativa proviene da
parti comuni, sempre che quel comproprietario abbia causato – o concorso a causare
– la turbativa (solidarietà con la comunione dei comproprietari: loc. cit. con
rinvio al vol. I, 3ª edizione,
pag. 361, n. 1296; cfr. anche DTF 127 III 261 consid. 4). Nella fattispecie gli
attori lamentavano molestie provenienti dal ristorante con alloggio, ma anche
dalle proprietà per piani appartenenti a AP 1, AP 2 e AP 3 dopo che queste sono
state appigionate alla PI 1. Quanto ai disturbi provenienti dalle parti comuni,
e in particolare dal piazzale antistante il palazzo, gli attori li riconducono
agli avventori dell'esercizio pubblico (appartenente alla ditta AP 4), oltre
che agli utenti delle proprietà per piani locate alla PI 1. La legittimazione
passiva dei convenuti cui è chiesto il risarcimento del danno è quindi data, ancorché
per i disturbi provenienti dalle parti comuni l'azione non sia stata diretta contro
la comunione dei comproprietari.
3. L'applicazione
dell'art. 679 CC presuppone un nesso di causalità adeguata fra l'eccesso
nell'esercizio del diritto di proprietà e la molestia (RNRF 88/2007 pag. 26 in
basso con rinvii). Sapere se l'eccesso – dovuto ad attività o a omissione – sia
pregiudizievole dipende dall'intensità delle immissioni, che va definita a sua
volta secondo criteri oggettivi. Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla
base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di
una persona media posta nelle medesime condizioni. Tale ponderazione, ispirata
al diritto – comprese le norme sulla protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento
fonico in particolare – e all'equità, non deve fondarsi solo sulla situazione,
la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 CC),
ma deve tenere conto di tutte le circostanze del caso specifico nel loro
insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente immissioni suscettive
di danno, bensì tutte le immissioni moleste,
cioè eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con rimandi; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2004.149 del 13 agosto 2007, consid. 4), ovvero che
superano gli usuali limiti di tolleranza (Steinauer,
op. cit., pag. 184, n. 1814 segg. con rimandi).
4. Nella fattispecie il Pretore ha accertato anzitutto che la destinazione
data dalla PI 1 alle proprietà per piani prese in gestione (il locale pubblico
e i tre appartamenti) violava gli art. 18 (“Limitazione del diritto d'uso” a scopi non
molesti o pregiudizievoli) e 19 (“Destinazione dei locali” ai soli scopi previsti dall'atto costitutivo) del regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio. Quanto
agli altri convenuti, essi hanno disatteso l'art. 22 lett. a del
regolamento (“Responsabilità
dei condomini per l'inosservanza del regolamento della comunità”) appigionando le loro proprietà per piani
alla PI 1, ben sapendo che tale ditta le avrebbe destinate al medesimo scopo
cui era dedito l'esercizio pubblico. Ciò posto, il Pretore ha ritenuto che gli
attori hanno subìto “un sicuro pregiudizio causato
dall'esercizio della prostituzione nel condominio”. Ed egli ha ravvisato un
nesso causale adeguato tra le violazioni del regolamento e il danno sia in
relazione al comportamento della ditta AP 4, che sapeva perfettamente quale
sarebbe stata la finalità “a luci rosse” del ristorante-albergo affidato alla PI
1, sia in relazione al comportamento di AP 1, AP 2 e AP
3, i quali erano consapevoli che le rispettive proprietà per piani sarebbero
servite all'esercizio della prostituzione. Onde, in definitiva, i presupposti
dell'art. 679 CC (compreso quello del vincolo solidale) nei confronti di tutti
loro.
Fatti
I. Sull'appello
della ditta AP 4
5. L'appellante
rimprovera al Pretore di avere trascurato che già prima del 1995 il ristorante
con alloggio era divenuto un centro di accoglienza per richiedenti l'asilo, “con tutti i noti annessi e connessi che una
destinazione del genere giocoforza implica in fatto di schiamazzi, rumori di
vario genere, anche nottetempo, litigi, andirivieni…”.
Secondo l'appellante “le prostitute hanno semplicemente sostituito gli asilanti
e, come in altre zone del Cantone, hanno ‘preso possesso’ di un'area già precedentemente
estremamente trasandata”.
L'argomentazione
non è mai stata fatta valere dalla convenuta dinanzi al Pretore. Nel memoriale
di risposta non v'era traccia di simile assunto e a conclusioni – scritte o
orali – la ditta ha rinunciato. Nuova, l'asserzione va pertanto dichiarata
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga, ad ogni buon
conto, che la tesi risulta addirittura smentita dalla testimonianza citata
dall'appellante medesima (memoriale, pag. 2 in fondo). Il vecchio amministratore
del condominio ha dichiarato infatti che “nel periodo in cui le camere erano
affittate ad asilanti c'erano alcuni problemi, ma non gravi”, circoscritti a
“litigi tra gli occupanti” (appello, pag. 3 in alto). Non risulta, del resto,
che l'uno o l'altro comproprietario abbia mai reclamato a causa di ciò o che eventuali
conduttori di proprietà per piani abbiano disdetto il contratto di locazione.
Che poi l'area nel 1995 fosse già “estremamente trasandata” è un asserto di
parte, di cui invano si cercherebbe conferma agli atti. Su questo punto
l'appello denota una totale inconsistenza.
6. Per
quanto riguarda la condanna al versamento di fr. 48 000.– in risarcimento della pigione pagata dagli attori per l'alloggio a
__________ dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2003 (quando hanno venduto la
proprietà per piani), l'appellante afferma che AA 1 e AA 2 hanno lasciato
l'immobile di __________ per scelta propria e non per il giro di prostituzione
instauratosi nell'immobile, adottando “uno stratagemma finanziariamente
vantaggioso per cambiar casa”. Essa sottolinea che costoro non si sono rivolti
al giudice prima di trasferirsi a __________, hanno accusato problemi di salute
proprio nel maggio-giugno del 1999 e hanno omesso di locare la loro proprietà
per piani rimasta vuota, salvo vendere poi quest'ultima per “un prezzo molto
vicino agli attuali valori di mercato”.
In realtà
l'unico argomento addotto in prima sede era quello per
cui gli attori avrebbero dovuto “vendere o affittare” la proprietà per piani
invece di lasciarla inabitata (risposta, pag. 8, la ditta non avendo presentato
conclusioni). Le altre asserzioni sono nuove, e come tali una volta ancora improponibili
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Circa la possibilità di
locare l'appartamento (ovvero di ridurre il danno), l'appello non è votato a
miglior sorte. Intanto non si scorge come gli attori avrebbero potuto appigionare
la proprietà per piani, ove si pensi che AP 2, AP 3 ed AP
1 si erano risolti a concedere i loro appartamenti alla
PI 1 dopo essersi visti disdire il contratto di locazione dai rispettivi
conduttori. Nemmeno l'appellante tenta di spiegare, del resto, come gli attori
potessero appigionare un appartamento in uno stabile divenuto pericoloso
(deposizione di __________: verbali, pag. 16), insalubre (deposizione di __________:
verbali, pag. 17), malfamato (deposizione di __________: verbali, pag. 19),
“invivibile” (deposizione di __________: verbali, pag. 18). Asserisce unicamente
che la proprietà per piani doveva pur avere “un valore locativo” (memoriale,
pag. 6), dimenticando che in concreto l'unico valore locativo era il canone che
avrebbe pagato la PI 1 per alloggiare le donne del locale “a luci rosse” e
aggravare ulteriormente le molestie in violazione dell'art. 679 CC.
Relativamente
alla vendita, poi, gli attori hanno dimostrato l'impegno profuso nell'operazione
(doc. P, R, V), al cui riguardo l'appellante non spende una parola. Nulla del
resto induce a credere che l'alienazione si sia rivelata agevole, il novero
degli interessati all'acquisto di un alloggio in un edificio adibito
all'esercizio della prostituzione essendo verosimilmente ristretto. Anche sotto
questo profilo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
7. Assume
l'appellante che le indennità per torto morale riconosciute dal Pretore alle
controparti (fr. 5000.– ognuno) non si giustificano, gli attori avendo
“inammissibilmente tergiversato” nella vendita dell'appartamento e nell'adire
vie legali, avendo scientemente acquistato una proprietà per piani posta in un
centro di
asilanti
e non avendo mai protestato per i disturbi causati da questi ultimi. Secondo
l'appellante, inoltre, “già prima che si verificassero i disagi oggetto di
questo contenzioso esisteva una situazione psicofisica tale [da parte degli
attori] da costituire per lo meno una predisposizione nei confronti dei
disturbi lamentati in seguito” (memoriale, pag. 7).
Parzialmente
ripetitive, le allegazioni non giovano al buon esito dell'appello. Che gli
attori abbiano “inammissibilmente tergiversato” nella vendita della proprietà
per piani è – come si è appena visto – un asserto puramente apodittico,
l'appellante non confrontandosi per nulla con quanto hanno allegato gli attori
(doc. P, R, V). Che questi ultimi abbiano tardato nell'adire il giudice è un
altro argomento nuovo, e come tale irricevibile (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC), per tacere del fatto che
l'appellante non indica come mai un eventuale indugio nel rivolgersi
all'autorità giudiziaria farebbe decadere il diritto a una riparazione del
torto morale (art. 49 cpv. 1 CO). Che l'albergo-ristorante “AP 4” fosse un centro
di rifugiati è – come detto – una circostanza di cui l'appellante non si è
prevalsa in prima sede, senza dimenticare la deposizione testimoniale secondo
cui i richiedenti l'asilo non recavano seri problemi (sopra, consid. 5). Che
infine gli attori fossero predisposti a una cattiva sopportazione dei disturbi
per cause psicofisiche è un'opinione priva di ogni riscontro, dagli atti evincendosi
se mai il contrario, ovvero che la salute degli attori ha sofferto dei disagi
patiti nel condominio (deposizione dei dottori __________ e __________:
verbali, pag. 7 e 14 seg.). Dove l'istruttoria dimostrerebbe “a chiare lettere”
la predisposizione adombrata dall'appellante non è dato a divedere. Insufficientemente
motivato, anche su quest'ultimo punto l'appello va dichiarato irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
8. Se
ne conclude che, nella – limitata – misura in cui è ammissibile, l'appello si
rivela privo di buon diritto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Considerandi
II. Sull'appello di AP 1, AP 2 e AP 3
9.
Dopo
una loro versione della cronistoria, gli appellanti adombrano il dubbio per cui
“in entrambi gli attori già
prima che si verificassero i fatti qui in discussione, esistesse una situazione
psicofisica tale da costituire per lo meno una predisposizione ai disturbi poi
lamentati nel 1999 e che induce pertanto a dedurre che tali disturbi siano
stati aggravati da tale predisposizione” (memoriale, punto 3.1.3). Così argomentando, tuttavia, essi
non si confrontano per nulla con le deposizioni dei due medici sentiti
durante l'istruttoria, dalle quali si evince che prima del 1999 AA 1 soffriva
di disturbi cardiaci e AA 2 di bruciori di stomaco, ma che la situazione era
sotto controllo, mentre dal 1999 in poi i due non sono più riusciti a
sopportare lo stress dovuto all'accumulo di tensioni nervose, agli empiti d'ira
e al senso di impotenza di fronte ai problemi che arrecava loro il condominio,
il che ha nettamente peggiorato il loro stato di salute (deposizioni dei
dottori __________ e __________: verbali, pag. 7 e 14 seg.). Lasciare intendere
– come fanno gli appellanti – che l'aggravamento delle condizioni valetudinarie
degli attori fosse una sorta di pretesto per giustificare il trasferimento da __________
a __________, e ciò passando sotto completo silenzio le testimonianze dei due
medici, non è serio. Al proposito l'appello non merita altra disamina.
10.
A
parere degli appellanti la “situazione
di grave disagio” venutasi a
creare nel condominio dopo il 1995 era già tale prima ch'essi locassero le loro
proprietà per piani alla PI 1, le molestie essendo dovute all'attività del
ristorante con alloggio. E anche in seguito – essi soggiungono – i disturbi
dovuti all'uso dei loro appartamenti si sono dimostrati “scarsamente rilevanti sul piano dell'intensità”. Per di più, a loro modo di vedere non è dimostrato che quegli
appartamenti fossero usati per l'esercizio della prostituzione, il solo fatto
che la PI 1 li abbia messi a disposizione del proprio personale ancora non
bastando per suffragare una tesi del genere. Anzi, le noie di salute che gli
attori hanno cominciato ad accusare proprio nel 1999, in concomitanza con la
locazione delle proprietà per piani alla PI 1, “sembrano (…) pensate ed attuate
ad arte, nell'evidente scopo di coinvolgere nelle proprie rivendicazioni i
convenuti AP 2, AP 3 e AP 1, sicuramente più ‘solidi’ finanziariamente che non
le convenute AP 4 e PI 1”, nel frattempo fallita (appello, punto 3.2).
Per
quanto riguarda l'origine e l'intensità delle molestie lamentate dagli attori,
è indubbio che il disturbo dovuto all'uso degli appartamenti concessi dai tre
comproprietari in locazione alla PI 1 fosse relativo, ove appena si consideri
che i disturbi risalgono al 1995 e sono sempre stati dovuti principalmente
all'attività dell'esercizio pubblico, mentre gli appellanti hanno concesso gli
appartamenti (al primo piano dello stabile, sopra le 14 camere dell'albergo)
alla PI 1 solo tra il 1998 e il 1999. Di lì a pretendere però che la locazione
degli appartamenti non abbia inciso sulla “situazione di grave disagio” significa sorvolare sulle risultanze dell'istruttoria. Il testimone
__________, ultimo conduttore della proprietà per piani appartenente a AP 3
(dopo di che l'appartamento è stato locato alla PI 1 il 1° aprile 1999: doc. 2)
ha dichiarato chiaramente che non appena la gestione dell'esercizio pubblico è
passata alla PI 1 “la
situazione è diventata invivibile”, ma “è
ulteriormente peggiorata quando gli appartamenti sono stati affittati alle
donne che lavorano nel ristorante. Si udivano rumori e musica anche di notte e
non si poteva dormire, era impossibile” (verbali, pag. 18). Certo, la responsabilità degli appellanti appare
d'acchito meno grave di quella imputabile alla ditta AP 4. La questione è
nondimeno senza rilievo ai fini dell'attuale giudizio, i convenuti essendo
chiamati a rispondere del danno in via solidale (sopra, consid. 2). Diverso
sarà accertare la portata delle singole responsabilità, ma ciò esula dai limiti del pronunciato odierno.
Nelle
circostanze descritte sapere se i tre appartamenti fossero usati per
l'esercizio della prostituzione o per altri scopi, in ultima analisi, poco
importa. Importa che, concedendone l'uso alla PI 1, gli appellanti hanno – in
tempi diversi – contribuito ad alimentare una situazione da loro medesimi
definita “di grave disagio”. Non senza dimenticare poi che AP 3,
interpellato per sapere se fosse a conoscenza dell'uso cui era stata destinata
la sua proprietà per piani, ha risposto: “Non ho mai constatato quale uso venga fatto dell'appartamento. Si
può dubitare che vi si eserciti la prostituzione” (interrogatorio formale: verbale, pag. 26, risposta n. 9).
Circa lo
stato di salute degli attori, le insinuazioni degli appellanti non trovano – come
detto – alcun riscontro agli atti, dai quali si desume se mai il contrario,
ovvero che nel 1999 gli attori si sono rassegnati a traslocare altrove perché
ormai al limite della sopportazione: l'una assumeva psicofarmaci, l'altro
accusava sensazioni di affanno con un nodo retrosternale (verbali, pag. 7). E
sulle deposizioni dei medici gli appellanti sorvolano. Asserire in condizioni
del genere che gli attori abbiano simulato affezioni “pensate ed attuate ad arte” è un'allusione malevola e puramente gratuita.
11.
Insistono
gli appellanti nel sostenere che fin dal 1992 gli attori “si trovavano in una situazione psicofisica
personale già parzialmente pregiudicata, dovuta verosimilmente all'età o ad
altre circostanze estranee alla presente vertenza” e
che dal 1995 fino alla locazione dei tre appartamenti alla PI 1 essi hanno dovuto
sopportare “indiscusse immissioni nocive”, “il che ha verosimilmente avuto
anche influssi negativi sul loro stato di salute”. A parere degli appellanti
inoltre gli attori non si sono rivolti al giudice tempestivamente, lasciando
deteriorare la situazione. Ed essi ribadiscono che al momento in cui le tre
proprietà per piani sono state appigionate alla PI 1, nel 1999, il degrado era
già totale, sicché nessun nesso di causalità adeguata correla il loro comportamento
all'esistenza del danno, tanto meno per quel che è del torto morale, gli attori
avendo lasciato lo stabile già alla fine di giugno del 1999. Solo la ditta AP 4
e la fallita PI 1 possono quindi – a mente loro – essere tenute responsabili delle
molestie giusta l'art. 679 CC (appello, punto 3.3).
a) Per
quel che riguarda intanto la locazione dei tre appartamenti alla PI 1, è vero
solo in parte che ciò sia avvenuto – come scrivono gli appellanti – nella
primavera del 1999. Certo, l'appartamento n. 14 di AP 3 è stato appigionato
alla PI 1 il 1° aprile 1999 (doc. 2). Gli altri però erano stati concessi
alla ditta già tempo prima, ove si consideri che __________, il quale ha
lasciato “senza preavviso” la proprietà per piani appartenente a AP 3
sul finire del 1998 (interrogatorio formale di AP 3: verbali, pag. 25, risposta
n. 6), ha visto mettere a disposizione delle donne del locale gli attigui appartamenti
n. 13 di AP 2 e n. 15 di AP 1 (“In seguito, quando gli appartamenti sono stati locati alle ragazze
del ristorante, mi sono ritrovato in mezzo”: verbali,
pag. 18). E se si pensa che per __________ la situazione è divenuta
insostenibile circa un anno prima di abbandonare il condominio, le proprietà
per piani di AP 2 ed AP 1 devono essere state locate alla PI 1 già nel corso
del 1998, ferma restando la breve parentesi durante la quale AP 2 è riuscito a rilocare il proprio appartamento, il 1° dicembre 1998,
a un cameriere del ristorante, salvo poi ritornarlo alla PI 1 (interrogatorio
formale di AP 2: verbali, pag. 23, risposta n. 4.2).
Ciò
premesso, gli appellanti non possono sottrarsi alle loro responsabilità asserendo
di non avere “avuto nulla a che
fare” con le molestie lamentate
dagli attori. Fra il 1998 e l'aprile del 1999 essi hanno locato le loro
proprietà per piani alla PI 1, sapendo che gli appartamenti sarebbero stati
messi a disposizione di donne impiegate nel locale “a luci rosse”. Così
facendo, essi hanno oggettivamente contribuito ad aggravare le immissioni
moleste di cui la PI 1 è sempre stata all'origine. Che poi gli attori abbiano
lasciato il condominio il 1° luglio 1999 nulla muta, se non che dopo di allora
la salute di AA 2 ha smesso di peggiorare (verbali, pag. 7 in fondo) e che le
immissioni moleste sono cessate per il lasso di tempo in cui il Procuratore
pubblico ha ordinato la chiusura dell'esercizio pubblico, dal 28 marzo 2001
fino all'autunno successivo, tranne poi riprendere “come prima se non peggio” (deposizione di __________: verbali, pag. 12). Non per caso, del resto,
gli attori sono riusciti ad alienare la proprietà per piani solo il 30 giugno
2003.
b) Allo
stato di salute degli attori già si è accennato e non giova tornare, nessun
riscontro istruttorio suffragando la pretesa “situazione psicofisica personale già parzialmente pregiudicata, dovuta verosimilmente all'età o ad altre
circostanze estranee alla presente vertenza”.
Non fa dubbio che gli attori siano persone anziane con qualche acciacco dovuto
all'età (doc. ZZ). Nemmeno gli appellanti indicano tuttavia quali elementi
agli atti conforterebbero una predisposizione a disturbi psichici (come quelli
accusati da AA 1 nel 1999) o ad affanni con nodi retrosternali (come quelli
accusati da AA 2 nel 1999) per cause estranee al degrado ambientale venutosi a
creare nel condominio (le due note testimonianze dei medici inducono tutt'al
più ad accertare il contrario: verbali, pag. 7 e 14 seg.). Su tal punto non soccorre
dunque attardarsi.
c) Non
meglio fondata è l'accusa mossa agli attori di avere tardato a reagire. Basti
ricordare che nel febbraio del 1996 gli attori si sono rivolti alla Polizia
cantonale (doc. G), nel novembre del 1998 al Comune di __________ (doc. O),
nell'aprile del 1999 all'assemblea dei comproprietari (doc. R, pag. 3),
nell'agosto del 1999 hanno sollecitato un esperimento di conciliazione davanti
al Pretore (decaduto infruttuoso: inc. DI.1999.174, agli atti), nel novembre
del 1999 hanno scritto al Consiglio di Stato (doc. AA) e nel marzo del 2000 hanno
diffidato nuovamente l'amministratore (doc. HH). Affermare in simili condizioni
– ignorando per altro i documenti testé citati – che gli attori abbiano lasciato
passivamente deteriorare la situazione nel condominio è ai limiti della
disinvoltura, tanto più considerando che gli stessi appellanti hanno
contribuito dal 1998 in poi a peggiorare le molestie. Anche al proposito
l'appello cade dunque nel vuoto.
12.
Gli
appellanti reiterano nell'asserire che gli attori “non hanno intrapreso nulla” per ottenere la cessazione delle molestie, sicché il Pretore
avrebbe dovuto ridurre l'entità dei risarcimenti. Soggiungono dipoi che per
rimediare al danno gli attori avrebbero dovuto locare anch'essi la loro
proprietà per piani alla PI 1 ciò che avrebbe consentito di ricavare fr. 1000.–
mensili (appello, punto 4).
La prima
doglianza è appena stata trattata e su di essa non occorre tornare. La seconda
sfiora la temerarietà, gli appellanti rimproverando alle controparti – in sostanza
– di non essersi unite a loro nell'aggravare le immissioni moleste pur di
ricavare una pigione dall'appartamento. AP 2 e AP 3 ricordano infatti di avere
reclamato anch'essi più volte presso l'amministratore, il Comune di __________,
le autorità cantonali e persino presso autorità federali (doc. G,
interrogatorio formale di AP 2: verbali, pag. 24, risposta n. 9; interrogatorio
formale di AP 3: verbali, pag. 26, risposta n. 11). Secondo gli appellanti
quanto gli attori avrebbero dovuto fare, in altri termini, è violare a loro
volta l'art. 679 CC per ridurre l'ammontare del danno. Da un simile ragionamento
va solo sgombrato il campo.
13.
Per
gli appellanti il Pretore avrebbe dovuto, alla luce delle argomentazioni da
loro addotte, moderare (ulteriormente) l'entità dei risarcimenti in
applicazione dell'art. 44 CO, gli attori avendo contribuito a peggiorare con il
loro comportamento passivo la posizione degli obbligati (appello, punto 5).
A
prescindere dalla circostanza che – come si è visto – l'inazione imputata agli
attori è lungi dall'essere tale, la richiesta è già di
primo acchito irricevibile. Un
atto di appello deve contenere, sotto pena di nullità, “le domande”
formulate in termini chiari e precisi (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato
con il cpv. 5). Dandosi contestazioni pecuniarie, l'appellante non può
limitarsi a conclusioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep.
1993.
pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1;
identico principio vige sul piano federale: DTF 133 II 415 consid. 1.4.2 in
fine). Eccezioni a tale principio non si ravvisano in concreto (DTF 131 III 245
consid. 5.1). Ora, nella fattispecie gli appellanti si limitano a postulare una
“sostanziosa riduzione dei risarcimenti” (pag. 16 in fondo), senza che sia dato
di capire nemmeno in che ordine di grandezza essi vorrebbero vedere ridotto
l'ammontare delle indennità decise dal Pretore. Ciò non è ammissibile. Carente di requisiti formali, in proposito l'appello risulta
improponibile.
14.
Da
ultimo gli appellanti insorgono contro la riparazione del torto morale che il
primo giudice ha riconosciuto agli attori (fr. 5000.– ognuno), sia rigettando
ogni responsabilità per quanto è avvenuto nel condominio fino al 1999, sia
rimproverando al Pretore di non avere illustrato i motivi a sostegno della sua
decisione e di avere trascurato che le indennità in risarcimento del danno già
coprono la riparazione del pregiudizio, sia biasimando una volta ancora le
controparti per avere “atteso,
a braccia conserte, oltre quattro anni prima di imbastire la pur minima
reazione” (appello, punto 6).
Si tratta
di critiche tanto disparate quanto generiche. Che gli appellanti rifuggano ogni
responsabilità per quanto è accaduto nel condominio fino al 1999 non può essere
condiviso né per quanto riguarda AP 2 ed AP 1, i quali hanno locato le loro
proprietà per piani alla PI 1 sin dal 1998, né per quel che è di AP 3, il quale
dal 1° aprile 1999 ha fatto altrettanto, infliggendo il colpo di grazia agli
attori, che il 1° luglio 1999 hanno traslocato a __________. Un'altra questione
è il riparto interno delle responsabilità fra convenuti, ma ciò trascende –
come detto (consid. 10) – i limiti dell'attuale giudizio.
Per
quanto riguarda la motivazione della sentenza impugnata, il Pretore ha fondato
il suo giudizio sulla situazione “di intenso disagio”
vissuta dagli attori dal 1995 al 1° luglio 1999 e sulle sofferenze che hanno
peggiorato le rispettive condizioni di salute (consid. 9). Perché tali criteri
di valutazione sarebbero erronei gli appellanti non spiegano. Pretendono che il
risarcimento del danno materiale copra già l'intero pregiudizio lamentato dalle
controparti, ma non indicano per quali ragioni né in che modo. Insufficientemente
motivato, al proposito l'appello va dichiarato una volta ancora irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Non è il
caso infine di tornare sull'asserita passività degli attori, i quali non hanno “atteso, a braccia conserte” che intervenisse il peggio, ma che a modo loro si sono attivati –
come del resto AP 2 e AP 3 – presso l'amministratore, l'assemblea dei comproprietari,
l'autorità comunale e cantonale, come pure presso l'autorità giudiziaria di
conciliazione (consid. 11c). Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela
così inconferente.
15.
La
tassa di giustizia (commisurata al dispendio di tempo e all'impegno che l'esame
dell'appello ha richiesto alla Camera), le spese e le ripetibili seguono il
principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
III. Sull'appello
adesivo degli attori
16.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha obbligato solidalmente i convenuti a versare
agli attori, tra l'altro, la somma di fr. 48 000.– con
interessi al 5% dal 1° luglio 2001 (limitata a fr. 36 000.– con interessi al 5% dal 1° gennaio
2001.
per quanto riguarda AP 2) in risarcimento della
pigione pagata dagli attori medesimi per l'appartamento preso in locazione a __________.
A tal fine il primo giudice ha moderato la richiesta di fr. 1300.– mensili pretesi
dagli attori a fr. 1000.– mensili, “pari al canone accertato dal perito per un
appartamento equivalente a quello lasciato dagli attori e situato nel medesimo
Comune di __________”, e ha rapportato tale pigione sull'arco di 48 mesi,
tranne per quel che è di AP 2, chiamato dagli attori a rispondere nel memoriale
conclusivo solo per il lasso di 36 mesi (sentenza impugnata, consid. 8.3).
17.
Gli
appellanti adesivi oppongono che il canone di fr. 1000.– mensili stimato dal
perito per locare a __________ un appartamento identico
al loro corrisponde in realtà all'importo pagato al gestore dell'esercizio
pubblico dalle donne del locale “a luci rosse” per l'uso degli appartamenti n.
14.
e 15. Essi sottolineano tuttavia che, secondo il perito, in condizioni
“normali” la loro proprietà per piani sarebbe valsa almeno fr. 1212.50 mensili.
Tenuto conto poi che non sarebbe stato facile trovare un altro appartamento di
caratteristiche analoghe per quel canone (a __________ essi pagavano
fr. 1680.– mensili effettivi), gli attori chiedono che i convenuti siano
tenuti a rifondere loro una spesa di fr. 1300.– mensili. Onde una pretesa di
fr. 62 400.–
(48 mesi) verso tutti, eccetto AP 2, debitore solidale solo fino a concorrenza
di fr. 46 800.– (36 mesi). Ciò giustifica altresì, per gli attori, che si
addebitino tutti gli oneri di prima sede ai convenuti in solido, con obbligo
per costoro di rifondere fr. 8500.– complessivi a titolo di ripetibili (memoriale,
punto 6.2).
18.
Nel
suo referto dell'ottobre 2003 il perito ing. __________ di __________ ha stimato
il valore locativo di una proprietà per piani come quella degli attori in fr.
14.
550.–
annui (fr. 150.–/m² per 97 m²), pari a fr. 1212.50 mensili (pag. 5 in
fondo). Egli ha precisato inoltre che qualora l'appartamento fosse stato usato
per alloggiare donne del locale “a luci rosse”, il
valore sarebbe calato del 30% (fr. 848.75 mensili), ma che in concreto il
gestore dell'esercizio pubblico dichiarava di avere appigionato le unità
n. 14 (quella di AP 3) e n. 15 (quella di AP 1) per fr. 1000.– mensili
(referto, loc. cit.). Su quest'ultima indicazione si è fondato il Pretore. Se
non che, il valore locativo di un immobile è quello venale, di mercato, non
quello conseguibile alloggiando personale di un locale “a luci rosse”.
D'altro lato non sarebbe legittimo nemmeno – come chiedono gli appellanti adesivi
– maggiorare il valore locativo per la asserita difficoltà di trovare un
appartamento delle medesime caratteristiche al prezzo stimato dal perito o per
il desiderio di non “più vedere
quel luogo scellerato”. Nulla
giustifica, in definitiva, di scostarsi dalla valutazione peritale oggettiva di
fr. 1212.50 mensili. Ne segue che agli attori va riconosciuto un risarcimento
di fr. 58 200.– complessivi (48 mensilità), limitato a fr. 43 650.– per quanto
riguarda AP 2 (36 mensilità). L'appello adesivo dev'essere accolto entro tali
limiti.
19.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili dell'appello adesivo
seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli attori
postulavano il versamento di fr. 62 400.– con interessi, limitati a fr. 46 800.– con interessi
per quanto riguarda
AP 2. Il
Pretore aveva fissato l'ammontare controverso in fr. 48 000.– con interessi, ridotti a
fr. 36 000.–
con interessi per quanto riguarda AP 2. In esito al presente giudizio gli appellanti
adesivi ottengono fr. 58 200.– con interessi, limitati a fr. 43 650.– con interessi per quanto
riguarda AP 2.
Escono
quindi vittoriosi per cinque settimi e devono assumere due settimi degli oneri
processuali, con diritto di ricevere un'indennità per ripetibili ridotta di
altrettanto.
L'esito
del giudizio odierno impone di riformare anche il dispositivo del Pretore sugli
oneri processuali e le ripetibili di primo grado. Per rapporto a una richiesta
di complessivi fr. 117 400.– con interessi (memoriale conclusivo, pag. 10) gli attori si
vedono riconoscere da questa Camera fr. 108 794.– con interessi, ottenendo
causa vinta per circa nove decimi. La tassa di giustizia e le ripetibili vanno
suddivise così in base a tale chiave di riparto, mentre l'indennità per
ripetibili fissata dal Pretore (fr. 6800.–, pari a cinque sesti del totale) va
rivalutata di conseguenza, l'ammontare in sé non essendo contestato.
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
20.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in concreto il valore litigioso supera
agevolmente, almeno per quel che attiene agli appelli principali, la soglia di fr. 30 000.– evocata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un ricorso
in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello della ditta AP 4 è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
II. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1150.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AA 1 e AA 2 fr. 3000.– complessivi
per ripetibili.
III. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1, AP 2 e AP 3 è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
IV. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1550.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AA 1 e AA 2, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 4000.– complessivi per ripetibili.
V. L'appello
adesivo è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che la ditta AP 4, AP 1, AP 2 e AP
3 sono solidalmente condannati a versare a AA 1 e AA 2 i seguenti importi:
(…)
1.2 fr. 58 200.– complessivi oltre interessi al 5% dal 1° luglio
2001 (limitatamente a fr. 43 650.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001 per AP
2) a titolo di risarcimento della pigione;
(…)
2. La
tassa di giustizia di fr. 2200.– e le spese di fr. 3100.–, da anticipare dagli
attori, sono poste per un decimo a carico degli attori stessi e per il resto a
carico dei convenuti in solido, che rifonderanno agli attori, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 7350.– complessivi per ripetibili ridotte.
Per
il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
VI. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 440.–
b) spese fr. 50.–
fr.
490.–
da
anticipare dagli appellanti adesivi, sono posti per due settimi solidalmente a
carico di questi ultimi e per il resto a carico della ditta AP 4, di AP
1, di AP 2 e di AP 3 in solido, i quali rifonderanno agli
appellanti adesivi, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– complessivi per
ripetibili ridotte.
VII. Intimazione
a:
– avv.,;
– avv.,;
– avv.,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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