11.2004.138
restrizioni del diritto di visita
15 febbraio 2005Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2004.138
Data decisione, Autorità:
15.02.2005, ICCA
Titolo:
restrizioni del diritto di visita
DIRITTO DI VISITA
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 CC
art. 274 CC
Incarto n.
11.2004.138
Lugano
15 febbraio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.783
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 22 ottobre 2003 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 ),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 25 ottobre 2004 con
cui il Pretore ha ingiunto al convenuto di esercitare il diritto di visita
esclusivamente in Svizzera e di consegnare alla madre i documenti d'identità
del figlio;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 novembre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 25 ottobre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1950), cittadino sloveno, e AO 1 (1967), cittadina rumena, si sono sposati a
__________ (Slovenia) il 16 marzo 1996. La coppia si è stabilita a __________.
Dal matrimonio è nato A__________, il 16 settembre 1996. Il marito, già
fiduciario, è direttore della __________ di __________, il cui scopo è “l'organizzazione
di vendite (marketing) di cose mobili, l'importazione e l'esportazione di
articoli, l'organizzazione di mostre e di campagne di vendita, la promozione di
marchi di fabbrica e la consulenza di vendita per terzi”. La moglie, medico
specialista in endocrinologia, sta ultimando un dottorato di ricerca in
nutrizione all'Università di __________ e dal giugno 2003 svolge, a ore, studi
clinici per conto di aziende farmaceutiche. I coniugi vivono separati dal 25
settembre 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale.
B. Il
22 ottobre 2003 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere –
già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione
dell'abitazione coniugale, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di
visita del padre, previo accordo telefonico), un contributo di mantenimento di
fr. 2758.– mensili per sé e uno di fr. 1040.– mensili per A__________. Alla
discussione cautelare, indetta per il 19 novembre 2003 e aggiornata al 21
seguente, AP 1 ha consentito alla sospensione della vita in comune e
all'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, ma si è opposto alle
altre domande, postulando in particolare l'affidamento del figlio o, in
subordine, un affidamento congiunto.
C. Statuendo
“nelle more istruttorie”, con decreto cautelare del
29
gennaio 2004 il Pretore ha fissato il contributo provvisionale per l'istante in
fr. 2000.– mensili e, il 4 febbraio 2004, quello per A__________ in fr. 500.–
mensili, oltre alla retta dell'__________ __________. Con decreto cautelare del
20 febbraio 2004 il Pretore ha poi affidato il figlio alla madre e ha disciplinato
il diritto di visita paterno in un fine settimana su due, dal giovedì dopo la
scuola fino al lunedì mattina, oltre a una serata dal lunedì dopo la scuola
fino al martedì mattina che segue il fine settimana che il ragazzo ha trascorso
con la madre (inc. DI.2003.784).
D. Il
1° aprile 2004 AP 1 ha chiesto di trascorrere le vacanze pasquali (dal 9 al 18
aprile) con il figlio. Statuendo inaudita parte l'indomani, il Pretore ha
stabilito che A__________ avrebbe trascorso la prima parte di tali vacanze
(dalla mattina dell'8 alla sera del 13 aprile) con il padre e il resto con la
madre (inc. DI.2004.275). Il 30 aprile 2004, sempre su istanza di AP 1, egli ha
decretato inoltre – senza contraddittorio – che il figlio sarebbe rimasto con
il padre il fine settimana del 1° e 2 maggio 2004, con la madre quello
successivo e così di seguito in modo alternato, specificando che eventuali fine
settimana in cui il padre non avesse esercitato il diritto di visita secondo
tale calendario sarebbero andati persi, salvo diverso accordo fra le parti
(inc. DI.2004. 421). Con decreto cautelare del 17 maggio 2004 il Pretore ha inoltre
designato al figlio un curatore educativo (art. 308 cpv. 1 e 2 CC) con
l'incarico, fra l'altro, di disciplinare gli aspetti pratici del diritto di
visita. La Commissione tutoria regionale 5 ha poi designato in qualità di
curatore l'avv. __________ con decisione del 25 agosto 2004.
E. Nel
frattempo, il 20 aprile 2004, AO 1 ha presentato un'istanza di provvedimenti cautelari
per ottenere che il diritto di visita paterno fosse esercitato solo entro i
confini svizzeri, previa consegna della carta d'identità del figlio. Essa ha
fatto valere, in specie, che il marito aveva avviato il 12 febbraio 2004 una
causa di divorzio in Slovenia, nel cui ambito aveva chiesto l'affidamento di A__________.
All'udienza del 14 giugno 2004, indetta per la discussione dell'istanza, AP 1
ha proposto di respingere la domanda. Il 16 agosto 2004 AO 1 ha poi informato
il Pretore che il convenuto non aveva ancora riaccompagnato il figlio a casa dopo
le ferie, ritorno previsto per la vigilia. Con decreto cautelare del 17 agosto
2004 il Pretore ha quindi ingiunto a AP 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP,
di riconsegnare immediatamente il figlio, ciò che è avvenuto il 22 agosto 2004.
Esperita l'istruttoria, all'udienza dell'8 settembre 2004, indetta per la
discussione finale dell'istanza cautelare del 20 aprile 2004, AO 1 ha mantenuto
la propria richiesta. Il convenuto ha proposto invece che durante i diritti di
visita i documenti d'identità del figlio siano depositati dal curatore
(abilitato ad autorizzare eventuali viaggi e soggiorni all'estero del ragazzo
con uno dei genitori) o, in subordine, che l'istanza fosse respinta.
F. Nel
frattempo, il 16 agosto 2004, AP 1 ha sollecitato dal 1° luglio 2004 la soppressione
del contributo in favore della moglie decretato dal Pretore il 29 gennaio 2004
(sopra, lett. C), facendo valere – fra l'altro – che dal maggio del 2004 essa
lavora a metà tempo quale medico assistente per la __________. All'udienza
dell'8 settembre 2004, indetta per la discussione dell'istanza, AO 1 si è
opposta a ogni riduzione. Tale procedura è tuttora pendente (inc. DI.2004.962).
G. Statuendo
il 25 ottobre 2004 sull'istanza del 20 aprile 2004, il Pretore ha decretato che
in via provvisionale AP 1 può esercitare il diritto di visita ad A__________,
comprese le vacanze, esclusivamente in Svizzera. Al padre egli ha ordinato
inoltre di consegnare alla madre tutti i documenti d'identità a nome del
figlio. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste a carico
del convenuto, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
H. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 3 novembre 2004 per
ottenere che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'istanza della
moglie sia respinta e il decreto impugnato riformato di conseguenza. In
subordine egli insta perché sia fatto ordine a entrambi i genitori di
depositare i documenti del figlio presso il curatore, conferendo al medesimo la
facoltà di regolare il luogo dell'esercizio del diritto di visita e di autorizzare
eventuali viaggi all'estero del figlio con un genitore. L'appello non è stato
oggetto d'intimazione.
in diritto: 1. Sull'affidamento
di A__________ alla madre e sulla durata del diritto di visita il Pretore ha
statuito con decreti cautelari emanati “nelle more istruttorie” (DI. 2003.784 e
DI.2004.421), come tali inappellabili (art. 382 cpv. 1 CPC). Oggetto
dell'appello in esame è invece la limitazione territoriale posta al diritto di
visita (da esercitare esclusivamente in Svizzera), così come l'obbligo di
consegnare i documenti d'identità del figlio alla madre. Tali restrizioni –
chieste con istanza del 20 aprile 2004 – sono state decise dal Pretore con
separato decreto del 25 ottobre 2004. Quest'ultima decisione, emanata dopo
l'istruttoria e il dibattimento finale (act. X, XIV e XV), è impugnabile. Sotto
tale profilo l'appello in rassegna è pertanto ricevibile.
2. Il Pretore si è implicitamente dichiarato competente per continuare
a disciplinare i rapporti tra genitori e figlio nonostante sia pendente
all'estero una causa di divorzio. A ragione, poiché la residenza abituale di
figli minorenni in Svizzera determina la competenza esclusiva dei tribunali
svizzeri a regolare l'affidamento, l'attribuzione dell'autorità parentale,
l'esercizio del diritto di visita e il mantenimento (DTF 126 III 302 consid.
2a/bb; SJ 113/1991 pag. 464 consid. 5). Un altro problema è sapere se il
Pretore potesse ancora statuire come giudice a protezione dell'unione coniugale
o dovesse statuire ormai come giudice delle misure provvisionali nel quadro di
un divorzio (doc. OO, VV), l'emanazione di misure a protezione dell'unione
coniugale non essendo più possibile in Svizzera quando pende una causa di
divorzio, sia pure all'estero (I CCA, sentenza inc. 11.2004.84 del 20 dicembre
2004, consid. 3 e 4). La questione non avendo risvolti pratici ai fini
dell'attuale giudizio, si può prescindere in questa sede da ulteriori approfondimenti.
3. I
genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché
il figlio minorenne hanno reciprocamente il dirit-to di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Decisivo per la
concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del
figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e
spirituale. L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle circostanze
concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico,
dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del
carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei
desideri espressi dai genitori medesimi, di eventuali conflitti interni e così
via (Schwenzer in: Basler
Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami;
DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio). Tale diritto può essere limitato, negato
o finanche revocato (art. 274 cpv. 2 CC) se il bene del figlio appare
concretamente esposto a pericolo (cfr. DTF 122 III 407 consid. 3b). In
particolare, dandosi rischio di sottrazione del minorenne da parte del genitore
non affidatario, il diritto di visita può essere vincolato all'obbligo di non
lasciare la Svizzera o di depositare i documenti d'identità (Schwenzer, op. cit., n. 24 ad art. 273;
Hegnauer in: Berner Kommentar, 4ª
edizione, n. 117a ad art. 273 CC).
4. In
concreto il Pretore, rammentate le numerose istanze presentate dai coniugi per
quanto riguarda il diritto di visita, ha premesso che un rischio di rapimento
deve fondarsi su indizi concreti. Nella fattispecie – egli ha rilevato – nulla
di preciso si conosce circa l'attività lucrativa del padre e il suo grado
d'integrazione, né sulla natura delle sue entrate, non avendo egli prodotto
alcun documento al riguardo. Per di più, il convenuto assume un atteggiamento
di costante opposizione, allegando “malintesi” quando il diritto di visita non
è esercitato correttamente e dimostrando di vivere molto male i periodi in cui
il figlio è con la madre. A dispetto dell'ampio diritto di visita, ha
continuato il Pretore, egli si considera “scippato degli affetti e del suo ruolo”.
Evocata inoltre la causa di divorzio pendente in Slovenia, il Pretore ha ritenuto
non sussistere la necessaria tranquillità quanto al rientro di A__________ dopo
le previste vacanze natalizie all'estero, soggiungendo che la facoltà di
trascorrere i diritti di visita fuori della Svizzera sarebbe stata ripristinata
non appena la situazione fra i coniugi fosse stata meno conflittuale e,
soprattutto, quando il padre avesse acquisito maggiore serenità nell'assolvimento
del proprio ruolo.
5. L'appellante
fa valere anzitutto che l'affidamento del figlio alla madre è stato fissato con
un decreto emanato “nelle more istruttorie” e che al riguardo il Pretore non ha
ancora avviato l'istruttoria né ha ascoltato A__________, quantunque la
Convenzione sui diritti del fanciullo garantisca a ogni il bambino il diritto
di essere sentito in tutte le decisioni che lo riguardano direttamente. Ciò non
tiene conto del fatto che, fino alla separazione, lui medesimo si prendeva cura
del ragazzo, la madre essendo spesso assente per formazione.
a) È
vero che, dopo avere assegnato al convenuto un termine di 20 giorni per documentare
Fatti
i propri redditi (act. III), prorogato – invano – di ulteriori cinque giorni
con ordinanza del
20
gennaio 2004 (act. IV), il Pretore non ha disposto altri atti
istruttori in relazione all'istanza del 22 ottobre 2003. Ciò non
toglie che, per quanto riguarda il procedimento cautelare ora in esame, tutte
le prove offerte siano state assunte (act. X e XI). I rimproveri mossi al primo
giudice di avere affidato A__________ alla madre con un decreto emanato “nelle
more istruttorie”, senza tenere conto del fatto che lui si occupava del ragazzo
fino alla separazione, esulano quindi dal contenzioso odierno, il cui oggetto
verte unicamente – si ripete – sulla limitazione territoriale posta al diritto
di visita (da esercitare esclusivamente in Svizzera) e sull'obbligo di
consegnare i documenti d'identità del figlio alla madre. La mancata audizione
di __________ merita invece più attenta disamina.
b) L'art.
144 cpv. 2 CC, che si ispira all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo
(RS 0.107), prescrive che prima di prendere disposizioni al loro riguardo, i
figli sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). Al momento
in cui ha statuito il Pretore, A__________ aveva compiuto otto anni, ma non è
stato
ascoltato, né il Pretore ha spiegato perché. La legge non prevede
invero un'età minima dalla quale il giudice sia tenuto a interpellare i
minorenni. Una rinuncia a priori si giustifica solo, tuttavia, se l'audizione –
o almeno l'osservazione – sia impossibile o non avrebbe senso, nemmeno se
eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo,
L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents in: SJ 2003 II pag. 120
segg.). Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare poi che l'audizione
di un ragazzo di 6 anni non va esclusa a priori (DTF 124 III 92 consid. 3a).
Anche in dottrina l'ascolto dei figli è auspicato sin dall'età scolastica (Breitschimid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2a edizione, n. 4 ad art. 144; Sutter/
Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 34 ad art. 144) o almeno dal compimento degli 8 anni
(Schweighauser in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 19 segg. ad art. 144 CC).
c) Nel
caso specifico il procedimento cautelare, durato sei mesi, avrebbe fors'anche
consentito l'audizione del figlio. La situazione è verosimilmente precipitata
però in seguito al ritardato rientro del bambino dalle vacanze estive, dopo la
metà di agosto, il che ha reso urgente una decisione prima delle vacanze
natalizie. Contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, inoltre,
l'ascolto non si riduce alla questione di sapere se il ragazzo desideri
continuare a visitare la Slovenia (appello, pag. 6 in basso). Anzi, accertata
la contesa fra genitori sull'affidamento, l'audizione appariva delicata e andava
verosimilmente delegata a uno specialista, ciò che – vista la relativa urgenza
della misura – sarebbe stato impegnativo organizzare prima di Natale. Se nella
fattispecie le particolarità delle circostanze permettono dunque di tutelare –
eccezionalmente – l'operato del Pretore, resta il fatto che il ragazzo andrà
ormai interpellato senza indugio. Dovesse emanare altri decreti appellabili in
disattenzione di tale formalità, il primo giudice potrà anche vedersi annullare
la decisione e rinviare gli atti per violazione di norme essenziali di
procedura (art. 326 lett. a CPC; I CCA, sentenze inc. 11.2003.81 del
24
luglio 2003, consid. 3 e inc. 11.2004.84 del 20 dicembre 2004, consid. 6).
6. Quanto
alla procedura di divorzio avviata in Slovenia, l'appellante sostiene che la
moglie ne è perfettamente al corrente ed è debitamente patrocinata, motivo per
cui può far valere le proprie ragioni anche in quella sede. A suo avviso poi il
decreto impugnato viola la sovranità dello Stato sloveno, giacché ostacola il
regolare svolgimento della procedura di divorzio avviatavi, non consentendo
l'audizione del figlio da parte del tribunale estero. Ricorda poi che nulla
osta all'emanazione di una sentenza di divorzio nello stato di origine di due
coniugi stranieri residenti in Svizzera. Ora, dagli atti risulta che
effettivamente l'interessato ha promosso il 12 febbraio 2004 una causa
di divorzio in Slovenia (doc. VV, OO), Stato di origine suo e – per matrimonio
– della moglie (act. VII, pag. 2). A parte il fatto però che davanti al Tribunale
distrettuale di __________ quest'ultima ha sollevato contestazioni (doc. ZZ),
un'eventuale decisione di quel tribunale sull'attribuzione dell'autorità
parentale e alla disciplina delle relazioni personali con il figlio potrebbe non
essere riconosciuta in Svizzera, A__________ avendo la residenza abituale a __________
(sopra, consid. 2). Anzi, il fatto che davanti al tribunale straniero
l'appellante abbia rivendicato l'affidamento del figlio (doc. OO e traduzione
allegata alla lettera del 29 aprile 2004, nel fascicolo “corrispondenza
diversa”), minacciando la moglie di chiederne l'affidamento già in via
cautelare (lettera del 16 agosto 2004, nel fascicolo “diversi”), avvalora il
rischio di un atto di forza. Quanto all'asserita necessità per il tribunale
sloveno di sentire il figlio, qualora simile misura fosse ordinata l'audizione
potrà avvenire in ogni caso per commissione rogatoria, tanto la Svizzera quanto
la Slovenia avendo sottoscritto la Convenzione relativa alla procedura civile,
del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12).
7. L'appellante
fa valere di essere sempre rientrato nel Ticino con il figlio, pur avendo
esercitato il diritto di visita anche all'estero, e che il ritardo di una
settimana nella riconsegna di A__________ dopo le vacanze estive del 2004 si
riconduceva a un accordo con la madre. Onde la malafede di costei nel provocare
l'emanazione del decreto impugnato. Se non che, nulla risulta dagli atti circa
eventuali accordi fra i genitori sulla dilazione della data di rientro. Al
contrario: ancora davanti alla Commissione tutoria regionale l'appellante
medesimo ha asserito che “il Pretore non aveva capito le [sue] richieste e
[aveva] stabilito le date errate” (doc. 12). Sia come sia, il fatto che fino ad
oggi l'appellante abbia sempre riconsegnato il figlio non rassicura. Tanto meno
ove si pensi che il rischio di un conflitto di competenza fra le autorità
slovene e svizzere è lungi dall'apparire teorico. Qualora il Tribunale
distrettuale di __________ dovesse affidare provvisionalmente A__________ al
padre, per vero, in Slovenia questi potrebbe prevalersene e rifiutare la
riconsegna del figlio alla madre in Svizzera. Certo, la Slovenia – come la
Considerandi
Svizzera – ha ratificato la Convenzione sugli aspetti civili del rapimento
internazionale di minori (RS 0.211.230.02), secondo cui l'illiceità di un
mancato ritorno si stabilisce in base al diritto dello Stato della residenza abituale
del minore (art. 3 cpv. 1 lett. a della Convenzione), mentre una decisione
riguardante la custodia presa nello Stato richiesto non giustifica il rifiuto
di restituire il minore (art. 17 della Convenzione). Ciò non toglie che un
mancato, o anche solo ritardato, ritorno del ragazzo sarebbe sufficiente – di
per sé – a ledere il bene di lui, a prescindere dall'esito della procedura di
restituzione (v. anche Mesures en vue de prévenir l'enlèvement international
d'enfants, dell'Ufficio federale di giustizia in: www.ofj.admin.ch).
8.
Il
convenuto ricorda poi che A__________ è stato regolarmente iscritto
all'Istituto __________ di __________ e che il Ticino costituisce il centro dei
suoi interessi, ma che ciò non deve far dimenticare le sue estrazioni slovene e
l'utilità di mantenere relazioni con il paese d'origine, in particolare con la
nonna paterna. Dagli atti risulta, in realtà, che l'appellante ha iscritto A__________
alla terza elementare per l'anno 2004/05, ma non che abbia pagato la retta
(act. XI; doc. TT). Comunque sia, il pericolo di una sottrazione del figlio
durante l'anno scolastico rimane, l'appellante avendo addirittura anticipato al
figlio che nel 2004/05 avrebbe frequentato la scuola in Slovenia (lettera
del 4 maggio 2004 nel fascicolo “corrispondenza diversa”). Che
il mantenimento di contatti con la nonna paterna sia auspicabile per il ragazzo
è pacifico. Il rischio di un mancato ritorno di lui in Svizzera e di un
allontanamento dalla madre è però troppo alto. D'altro canto non risulta che la
nonna paterna non possa visitare il nipote in Ticino.
9.
L'appellante
ricorda altresì di risiedere in Ticino da oltre trent'anni e di essere pienamente
inserito nel contesto sociale. Sta di fatto però che, per quanto direttore della
__________ di __________ (doc. R), egli ha accumulato attestati di carenza beni
per oltre fr. 200 000.– (doc. UU) e tutto si ignora sui suoi redditi, avendo egli
omesso di ottemperare alle ordinanze del 21 novembre 2003 e 20 gennaio 2004
(act. III e IV), limitandosi a documentare alcuni esborsi per la moglie (doc.
4). Nulla di concreto si può desumere nemmeno dall'incarto fiscale, essendo egli
stato tassato d'ufficio (fascicolo “richiamo da UTC”), e nulla si conosce
quanto al suo grado d'integrazione nella vita sociale del paese. L'appellante
rimprovera al Pretore di non aver assunto ulteriori informazioni, se del caso
in modo ufficioso. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che spettava a
lui medesimo allegare i fatti necessari al chiarimento della sua situazione. Il
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128
III 413 in alto) non è destinato a supplire la più totale carenza di prove
(Rep. 1994 pag. 311 con rinvii) e l'obbligo per il giudice di intervenire
d'ufficio non esonera un genitore, tanto meno se patrocinato da un legale, dal
sostanziare le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua
conoscenza e dall'indicare i mezzi istruttori disponibili (DTF 128 II 414
consid. 3.2.1).
10.
Il
convenuto si duole che il Pretore non abbia interpellato né il curatore né la
Commissione tutoria regionale 5, osservando che l'autorità tutoria, sebbene
informata di quanto avvenuto nel mese di agosto, non ha adottato provvedimenti
limitativi nei suoi confronti. A suo parere il giudice non può, dopo avere
delegato la competenza per regolare il diritto di visita, intervenire al
riguardo. L'assunto è infondato. In pendenza di una causa di divorzio, di una
procedura a tutela dell'unione coniugale, di un'azione intesa alla modifica
dell'autorità parentale o alla modifica del contributo di mantenimento la
competenza per disciplinare le relazioni personali fra genitori e figlio spetta
al giudice (art. 275 cpv. 2 e 315a cpv. 1 CC), non all'autorità tutoria
(art. 275 cpv. 1 e 315 cpv. 1 CC). In concreto, poi, il Pretore ha incaricato
solo la Commissione tutoria regionale di designare il curatore educativo (act.
IX), senza alienare competenza alcuna circa la regolamentazione del diritto di
visita. A ragione dunque l'autorità tutoria si è astenuta dall'emanare
provvedimenti. Quanto al curatore, egli è stato designato unicamente il 25 agosto
2004.
(decisione della Commissione tutoria regionale 5, spedita il 10 settembre
2004, annessa all'act. IX), di modo che interpellarlo non sarebbe stato di verosimile
utilità.
11.
L'appellante
obietta che il pericolo di sottrazione di minore grava in modo ancor più
marcato sulla moglie, la Romania non facendo parte dell'Unione Europea. Egli
sottolinea inoltre che la moglie risiede nel Ticino solo dal matrimonio, ha
trascorso molto tempo all'estero ed è poco integrata nel tessuto locale.
L'argomento poco giova, dato che – contrariamente al convenuto – l'istante non
risulta avere promosso una causa di divorzio in Romania, né tanto meno avere
rivendicato in patria l'affidamento del figlio, per tacere del fatto che essa
già detiene la custodia provvisionale e mal si comprende perché dovrebbe rapire
il figlio. Quanto al suo livello d'integrazione, essa lavora a __________ come
medico assistente per la __________ (doc. AAA). Ad ogni buon conto, anche la Romania
ha ratificato la Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del
rapimento internazionale dei minori al pari della Svizzera e della Slovenia
(sopra, consid. 7).
12.
Infine
l'interessato evoca nell'appello l'art. 8 par. 1 della Convenzione ONU sui
diritti del fanciullo (RS 0.107), facendo valere il diritto del bambino al
“proprio nome, alla propria nazionalità e a rimanere sempre in relazione con la
sua famiglia”. Il diritto del fanciullo alla propria identità, tuttavia, non va
oltre a quanto già garantisce la legge svizzera nell'ambito del diritto di
filiazione (FF 1994 V 31 verso l'alto). Il diritto del minore a
intrattenere relazioni personali con i membri della propria famiglia può dunque
essere limitato analogamente a quello nei confronti dei genitori (art. 274a
cpv. 2 CC), in particolare se il bene del figlio appare concretamente
esposto a pericolo (cfr. DTF 122 III 404). Nel caso in esame, come si è
spiegato, una restrizione temporanea del diritto di __________ a intrattenere
rapporti con il Paese d'origine e i parenti in Slovenia appare giustificata
dall'interesse preponderante di evitare gli effetti traumatici di un mancato
rientro (sopra, consid. 8), tanto più che – si ribadisce – nulla impedisce a
familiari sloveni di visitare il ragazzo nel Ticino.
13.
In
subordine l'appellante chiede che sia fatto ordine a entrambi i genitori di
depositare i documenti del figlio presso il curatore, conferendo al medesimo la
facoltà di regolamentare il luogo dell'esercizio del diritto di visita e di
autorizzare eventuali viaggi all'estero del figlio con un genitore. Già si è
detto (consid. 10), nondimeno, che la competenza di regolare il diritto di
visita spetta al giudice. Il curatore chiamato a vigilare gli incontri (come in
concreto quello nominato dal Pretore con ordinanza del 17 maggio 2004: act. IX)
deve vegliare a che le relazioni tra il genitore non affidatario e figlio si
svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità, regolando se necessario
le modalità pratiche (RDAT II-2001 n. 69; Breitschmid,
op. cit., n. 14 ad art. 308 CC). Un'eventuale modifica del diritto alle
relazioni personali (estensione o restrizione del diritto di visita) compete
esclusivamente al giudice o, se mai, all'autorità tutoria, non al curatore, il
quale deve limitarsi a sottoporre all'autorità tutoria le sue proposte (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art.
308.
CC; RDAT I-2003 n. 51 pag. 177 consid. 17). A prescindere dal fatto che,
come detto (consid. 11), non si scorgono indizi concreti che possano far paventare
un rischio di sottrazione del ragazzo da parte della madre.
14.
Se ne conclude che, inconsistente, l'appello è destinato al rigetto.
L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto
sospensivo contenuta nell'appello. Gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili
all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi
apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi.
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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