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Decisione

11.2004.138

restrizioni del diritto di visita

15 febbraio 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i propri redditi (act. III), prorogato – invano – di ulteriori cinque giorni

con ordinanza del

20

gennaio 2004 (act. IV), il Pretore non ha disposto altri atti

istruttori in relazione all'istanza del 22 ottobre 2003. Ciò non

toglie che, per quanto riguarda il procedimento cautelare ora in esame, tutte

le prove offerte siano state assunte (act. X e XI). I rimproveri mossi al primo

giudice di avere affidato A__________ alla madre con un decreto emanato “nelle

more istruttorie”, senza tenere conto del fatto che lui si occupava del ragazzo

fino alla separazione, esulano quindi dal contenzioso odierno, il cui oggetto

verte unicamente – si ripete – sulla limitazione territoriale posta al diritto

di visita (da esercitare esclusivamente in Svizzera) e sull'obbligo di

consegnare i documenti d'identità del figlio alla madre. La mancata audizione

di __________ merita invece più attenta disamina.

b) L'art.

144 cpv. 2 CC, che si ispira all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo

(RS 0.107), prescrive che prima di prendere disposizioni al loro riguardo, i

figli sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,

a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2

CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). Al momento

in cui ha statuito il Pretore, A__________ aveva compiuto otto anni, ma non è

stato

ascoltato, né il Pretore ha spiegato perché. La legge non prevede

invero un'età minima dalla quale il giudice sia tenuto a interpellare i

minorenni. Una rinuncia a priori si giustifica solo, tuttavia, se l'audizione –

o almeno l'osservazione – sia impossibile o non avrebbe senso, nemmeno se

eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo,

L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents in: SJ 2003 II pag. 120

segg.). Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare poi che l'audizione

di un ragazzo di 6 anni non va esclusa a priori (DTF 124 III 92 consid. 3a).

Anche in dottrina l'ascolto dei figli è auspicato sin dall'età scolastica (Breitschimid in: Basler Kommentar, ZGB

I, 2a edizione, n. 4 ad art. 144; Sutter/

Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 34 ad art. 144) o almeno dal compimento degli 8 anni

(Schweig­hauser in: Schwenzer, Praxiskommentar

Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 19 segg. ad art. 144 CC).

c) Nel

caso specifico il procedimento cautelare, durato sei mesi, avrebbe fors'anche

consentito l'audizione del figlio. La situazione è verosimilmente precipitata

però in seguito al ritardato rientro del bambino dalle vacanze estive, dopo la

metà di agosto, il che ha reso urgente una decisione prima delle vacanze

natalizie. Contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, inoltre,

l'ascolto non si riduce alla questione di sapere se il ragazzo desideri

continuare a visitare la Slovenia (appello, pag. 6 in basso). Anzi, accertata

la contesa fra genitori sull'affidamento, l'audizione appariva delicata e andava

verosimilmente delegata a uno specialista, ciò che – vista la relativa urgenza

della misura – sarebbe stato impegnativo organizzare prima di Natale. Se nella

fattispecie le particolarità delle circostanze permettono dunque di tutelare –

eccezionalmente – l'operato del Pretore, resta il fatto che il ragazzo andrà

ormai interpellato senza indugio. Dovesse emanare altri decreti appellabili in

disattenzione di tale formalità, il primo giudice potrà anche vedersi annullare

la decisione e rinviare gli atti per violazione di norme essenziali di

procedura (art. 326 lett. a CPC; I CCA, sentenze inc. 11.2003.81 del

24

luglio 2003, consid. 3 e inc. 11.2004.84 del 20 dicembre 2004, consid. 6).

6. Quanto

alla procedura di divorzio avviata in Slovenia, l'appellante sostiene che la

moglie ne è perfettamente al corrente ed è debitamente patrocinata, motivo per

cui può far valere le proprie ragioni anche in quella sede. A suo avviso poi il

decreto impugnato viola la sovranità dello Stato sloveno, giacché ostacola il

regolare svolgimento della procedura di divorzio avviatavi, non consentendo

l'audizione del figlio da parte del tribunale estero. Ricorda poi che nulla

osta all'emanazione di una sentenza di divorzio nello stato di origine di due

coniugi stranieri residenti in Svizzera. Ora, dagli atti risulta che

effettivamente l'interessato ha promosso il 12 febbraio 2004 una causa

di divorzio in Slovenia (doc. VV, OO), Stato di origine suo e – per matrimonio

– della moglie (act. VII, pag. 2). A parte il fatto però che davanti al Tribunale

distrettuale di __________ quest'ultima ha sollevato contestazioni (doc. ZZ),

un'eventuale decisione di quel tribunale sull'attribuzione dell'autorità

parentale e alla disciplina delle relazioni personali con il figlio potrebbe non

essere riconosciuta in Svizzera, A__________ avendo la residenza abituale a __________

(sopra, consid. 2). Anzi, il fatto che davanti al tribunale straniero

l'appellante abbia rivendicato l'affidamento del figlio (doc. OO e traduzione

allegata alla lettera del 29 aprile 2004, nel fascicolo “corrispondenza

diversa”), minacciando la moglie di chiederne l'affidamento già in via

cautelare (lettera del 16 agosto 2004, nel fascicolo “diversi”), avvalora il

rischio di un atto di forza. Quanto all'asserita necessità per il tribunale

sloveno di sentire il figlio, qualora simile misura fosse ordinata l'audizione

potrà avvenire in ogni caso per commissione rogatoria, tanto la Svizzera quanto

la Slovenia avendo sottoscritto la Convenzione relativa alla procedura civile,

del 1° marzo 1954 (RS 0.274.12).

7. L'appellante

fa valere di essere sempre rientrato nel Ticino con il figlio, pur avendo

esercitato il diritto di visita anche all'estero, e che il ritardo di una

settimana nella riconsegna di A__________ dopo le vacanze estive del 2004 si

riconduceva a un accordo con la madre. Onde la malafede di costei nel provocare

l'emanazione del decreto impugnato. Se non che, nulla risulta dagli atti circa

eventuali accordi fra i genitori sulla dilazione della data di rientro. Al

contrario: ancora davanti alla Commissione tutoria regionale l'appellante

medesimo ha asserito che “il Pretore non aveva capito le [sue] richieste e

[aveva] stabilito le date errate” (doc. 12). Sia come sia, il fatto che fino ad

oggi l'appellante abbia sempre riconsegnato il figlio non rassicura. Tanto meno

ove si pensi che il rischio di un conflitto di competenza fra le autorità

slovene e svizzere è lungi dall'apparire teorico. Qualora il Tribunale

distrettuale di __________ dovesse affidare provvisionalmente A__________ al

padre, per vero, in Slovenia questi potrebbe prevalersene e rifiutare la

riconsegna del figlio alla madre in Svizzera. Certo, la Slovenia – come la

Considerandi

Svizzera – ha ratificato la Convenzione sugli aspetti civili del rapimento

internazionale di minori (RS 0.211.230.02), secondo cui l'illiceità di un

mancato ritorno si stabilisce in base al diritto dello Stato della residenza abituale

del minore (art. 3 cpv. 1 lett. a della Convenzione), mentre una decisione

riguardante la custodia presa nello Stato richiesto non giustifica il rifiuto

di restituire il minore (art. 17 della Convenzione). Ciò non toglie che un

mancato, o anche solo ritardato, ritorno del ragazzo sarebbe sufficiente – di

per sé – a ledere il bene di lui, a prescindere dall'esito della procedura di

restituzione (v. anche Mesures en vue de prévenir l'enlèvement international

d'enfants, dell'Ufficio federale di giustizia in: www.ofj.admin.ch).

8.

Il

convenuto ricorda poi che A__________ è stato regolarmente iscritto

all'Istituto __________ di __________ e che il Ticino costituisce il centro dei

suoi interessi, ma che ciò non deve far dimenticare le sue estrazioni slovene e

l'utilità di mantenere relazioni con il paese d'origine, in particolare con la

nonna paterna. Dagli atti risulta, in realtà, che l'appellante ha iscritto A__________

alla terza elementare per l'anno 2004/05, ma non che abbia pagato la retta

(act. XI; doc. TT). Comunque sia, il pericolo di una sottrazione del figlio

durante l'anno scolastico rimane, l'appellante avendo addirittura anticipato al

figlio che nel 2004/05 avrebbe frequentato la scuola in Slovenia (lettera

del 4 maggio 2004 nel fascicolo “corrispondenza diversa”). Che

il mantenimento di contatti con la nonna paterna sia auspicabile per il ragazzo

è pacifico. Il rischio di un mancato ritorno di lui in Svizzera e di un

allontanamento dalla madre è però troppo alto. D'altro canto non risulta che la

nonna paterna non possa visitare il nipote in Ticino.

9.

L'appellante

ricorda altresì di risiedere in Ticino da oltre trent'anni e di essere pienamente

inserito nel contesto sociale. Sta di fatto però che, per quanto direttore della

__________ di __________ (doc. R), egli ha accumulato attestati di carenza beni

per oltre fr. 200 000.– (doc. UU) e tutto si ignora sui suoi redditi, avendo egli

omesso di ottemperare alle ordinanze del 21 novembre 2003 e 20 gennaio 2004

(act. III e IV), limitandosi a documentare alcuni esborsi per la moglie (doc.

4). Nulla di concreto si può desumere nemmeno dall'incarto fiscale, essendo egli

stato tassato d'ufficio (fascicolo “richiamo da UTC”), e nulla si conosce

quanto al suo grado d'integrazione nella vita sociale del paese. L'appellante

rimprovera al Pretore di non aver assunto ulteriori informazioni, se del caso

in modo ufficioso. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che spettava a

lui medesimo allegare i fatti necessari al chiarimento della sua situazione. Il

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128

III 413 in alto) non è destinato a supplire la più totale carenza di prove

(Rep. 1994 pag. 311 con rinvii) e l'obbligo per il giudice di intervenire

d'ufficio non esonera un genitore, tanto meno se patrocinato da un legale, dal

sostanziare le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua

conoscenza e dall'indicare i mezzi istruttori disponibili (DTF 128 II 414

consid. 3.2.1).

10.

Il

convenuto si duole che il Pretore non abbia interpellato né il curatore né la

Commissione tutoria regionale 5, osservando che l'autorità tutoria, sebbene

informata di quanto avvenuto nel mese di agosto, non ha adottato provvedimenti

limitativi nei suoi confronti. A suo parere il giudice non può, dopo avere

delegato la competenza per regolare il diritto di visita, intervenire al

riguardo. L'assunto è infondato. In pendenza di una causa di divorzio, di una

procedura a tutela dell'unione coniugale, di un'azione intesa alla modifica

dell'autorità parentale o alla modifica del contributo di mantenimento la

competenza per disciplinare le relazioni personali fra genitori e figlio spetta

al giudice (art. 275 cpv. 2 e 315a cpv. 1 CC), non all'autorità tutoria

(art. 275 cpv. 1 e 315 cpv. 1 CC). In concreto, poi, il Pretore ha incaricato

solo la Commissione tutoria regionale di designare il curatore educativo (act.

IX), senza alienare competenza alcuna circa la regolamentazione del diritto di

visita. A ragione dunque l'autorità tutoria si è astenuta dall'emanare

provvedimenti. Quanto al curatore, egli è stato designato unicamente il 25 agosto

2004.

(decisione della Commissione tutoria regionale 5, spedita il 10 settembre

2004, annessa all'act. IX), di modo che interpellarlo non sarebbe stato di verosimile

utilità.

11.

L'appellante

obietta che il pericolo di sottrazione di minore grava in modo ancor più

marcato sulla moglie, la Romania non facendo parte dell'Unione Europea. Egli

sottolinea inoltre che la moglie risiede nel Ticino solo dal matrimonio, ha

trascorso molto tempo all'estero ed è poco integrata nel tessuto locale.

L'argomento poco giova, dato che – contrariamente al convenuto – l'istante non

risulta avere promosso una causa di divorzio in Romania, né tanto meno avere

rivendicato in patria l'affidamento del figlio, per tacere del fatto che essa

già detiene la custodia provvisionale e mal si comprende perché dovrebbe rapire

il figlio. Quanto al suo livello d'integrazione, essa lavora a __________ come

medico assistente per la __________ (doc. AAA). Ad ogni buon conto, anche la Romania

ha ratificato la Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del

rapimento internazionale dei minori al pari della Svizzera e della Slovenia

(sopra, consid. 7).

12.

Infine

l'interessato evoca nell'appello l'art. 8 par. 1 della Convenzione ONU sui

diritti del fanciullo (RS 0.107), facendo valere il diritto del bambino al

“proprio nome, alla propria nazionalità e a rimanere sempre in relazione con la

sua famiglia”. Il diritto del fanciullo alla propria identità, tuttavia, non va

oltre a quanto già garantisce la legge svizzera nell'ambito del diritto di

filiazione (FF 1994 V 31 verso l'alto). Il diritto del minore a

intrattenere relazioni personali con i membri della propria famiglia può dunque

essere limitato analogamente a quello nei confronti dei genitori (art. 274a

cpv. 2 CC), in particolare se il bene del figlio appare concretamente

esposto a pericolo (cfr. DTF 122 III 404). Nel caso in esame, come si è

spiegato, una restrizione temporanea del diritto di __________ a intrattenere

rapporti con il Paese d'origine e i parenti in Slovenia appare giustificata

dall'interesse preponderante di evitare gli effetti traumatici di un mancato

rientro (sopra, consid. 8), tanto più che – si ribadisce – nulla impedisce a

familiari sloveni di visitare il ragazzo nel Ticino.

13.

In

subordine l'appellante chiede che sia fatto ordine a entrambi i genitori di

depositare i documenti del figlio presso il curatore, conferendo al medesimo la

facoltà di regolamentare il luogo dell'esercizio del diritto di visita e di

autorizzare eventuali viaggi all'estero del figlio con un genitore. Già si è

detto (consid. 10), nondimeno, che la competenza di regolare il diritto di

visita spetta al giudice. Il curatore chiamato a vigilare gli incontri (come in

concreto quello nominato dal Pretore con ordinanza del 17 maggio 2004: act. IX)

deve vegliare a che le relazioni tra il genitore non affidatario e figlio si

svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità, regolando se necessario

le modalità pratiche (RDAT II-2001 n. 69; Breit­schmid,

op. cit., n. 14 ad art. 308 CC). Un'eventuale modifica del diritto alle

relazioni personali (estensione o restrizione del diritto di visita) compete

esclusivamente al giudice o, se mai, all'autorità tutoria, non al curatore, il

quale deve limitarsi a sottoporre all'autorità tutoria le sue proposte (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art.

308.

CC; RDAT I-2003 n. 51 pag. 177 consid. 17). A prescindere dal fatto che,

come detto (consid. 11), non si scorgono indizi concreti che possano far paventare

un rischio di sottrazione del ragazzo da parte della madre.

14.

Se ne conclude che, inconsistente, l'appello è destinato al rigetto.

L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto

sospensivo contenuta nell'appello. Gli oneri processuali seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili

all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi

apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi.

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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