11.2004.142
rinuncia alla successione: decorrenza del termine
9 dicembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2004.142
Data decisione, Autorità:
09.12.2004, ICCA
Titolo:
rinuncia alla successione: decorrenza del termine
DECADENZA DI UN DIRITTO DI RINUNCIARE
RINUNCIA D'EREDITÀ
RINUNCIA DELL'EREDITÀ
art. 566 CC
Incarto n.
11.2004.142
Lugano
9 dicembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CN.2004.277 (rinuncia
alla successione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con istanza del 16 ottobre 2004 da
AP 2
AP 3
AP 1 , e
AP 4
per rinunciare all'eredità fu (1920), già domiciliata
a __________, deceduta a __________ l'11 settembre 2001;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 ottobre 2004 presentato da AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 contro la
sentenza emessa il 20 ottobre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. (1920), nubile, cittadina svizzera domiciliata a __________, è
deceduta a __________ l'11 settembre 2001. Il 26 settembre 2001 AP 3, marito
di una sorella premorta, ha dichiarato al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città di rinunciare all'eredità. Il Pretore ha rifiutato il 1° ottobre
successivo di ricevere tale dichiarazione, l'interessato non essendo erede
della defunta. L'11 gennaio 2002 AP 1, figlio di AP 3 e nipote di , ha chiesto
al Pretore di emettere un certificato ereditario. Il 14 gennaio successivo il
Pretore ha invitato l'istante a produrre determinati documenti. In esito a
un'istanza dell'avv. __________, designata dalla Commissione tutoria regionale
10 curatrice della comunione ereditaria fu , il Pretore ha rilasciato il 19 maggio
2003 un certificato ereditario dal quale risultano come eredi della defunta –
fra altri – AP 1, AP 2, AP 3. e AP 4.
B. Il
29 settembre 2004 AP 1, AP 2, AP 3 AP 3 e AP 4 hanno trasmesso al Pretore una
dichiarazione di rinuncia alla successione. Il Pretore rifiutando di accogliere
tale dichiarazione poiché tardiva, AP 1 ha ribadito il 16 ottobre 2004 la
volontà degli istanti di rinunciare all'eredità. Con decreto (recte:
decisione) del 20 ottobre 2004 il Pretore ha respinto l'istanza di rinuncia,
ponendo le spese di fr. 100.– a carico degli istanti.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti con un ricorso
(recte: appello) del 31 ottobre 2004 per ottenere la riforma del
giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la loro dichiarazione di
rinuncia. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. La
registrazione delle rinunce all'eredità e le relative disposizioni (art. 570
segg. CC) compete, nel Cantone Ticino, al Pretore (art. 2 n. 11 LAC), che ne
ordina l'iscrizione a registro con la procedura non contenziosa di camera di
consiglio (art. 360 CPC, cui rinvia l'art. 3 LAC). In concreto il giudizio
impugnato è pertanto una “decisione” (nella terminologia dell'at. 370 cpv. 1
CPC), non un decreto (come reputa il Pretore), impugnabile come tale entro
dieci giorni (art. 360 cpv. 3 con rinvio all'art. 370 CPC). Tempestivo,
l'appello in esame è quindi ricevibile.
2.
Il
Pretore ha respinto l'istanza di rinuncia con l'argomento che le dichiarazioni
a lui trasmesse erano tardive, mentre l'intenzione di rinunciare all'eredità
espressa dagli istanti a , assistente di direzione nella Residenza “__________”
di __________ (dove la defunta risiedeva), non aveva alcun valore. Inoltre –
egli ha soggiunto – il certificato ereditario chiesto da AP 1 l'11 gennaio 2002
esprimeva implicitamente la volontà di non ripudiare la successione.
3.
Gli
appellanti fanno valere di non avere praticamente intrattenuto relazioni con , tant'è
che AP 1 ha saputo della morte della zia solo il 13 dicembre 2001 dall'Ufficio
imposte di successione e donazione. Essi sottolineano altresì di non avere mai
ricevuto alcuna decisione circa il loro “diritto all'eredità” e allegano che
solo il 17 settembre 2004 AP 1 ha capito di dover presentare una dichiarazione
di rinuncia, ciò che tutti e quattro i fratelli hanno fatto senza indugio il 29
settembre successivo. Infine gli appellanti rilevano che AP 1 ha sempre
ribadito la volontà dei fratelli di rinunciare alla successione. Essi chiedono
pertanto di accogliere la loro dichiarazione di rinuncia.
4.
Gli
eredi legittimi e istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta
entro il termine di tre mesi, il quale decorre, per gli eredi legittimi, dal
momento in cui essi hanno avuto conoscenza della morte del loro autore, a meno
che provino di avere conosciuto più tardi l'apertura della successione (art.
567.
CC).La rinuncia può avvenire a voce o per scritto, purché sia senza condizioni
né riserve, e deve pervenire all'autorità competente, che la iscrive in uno
speciale registro (art. 570 CC).
a) Nella
fattispecie gli appellanti ammettono che lo stesso AP 2 ha avuto notizia del
decesso di il 13 dicembre 2001, senza pretendere che gli altri fratelli ne
siano rimasti all'oscuro. Il termine per la rinuncia è cominciato dunque a
decorrere quel giorno. Anzi, sempre stando a AP 1, i quattro fratelli hanno
dichiarato oralmente e per iscritto già il 12 dicembre 2001 a di rinunciare
all'eredità (lettera del 16 ottobre 2004, agli atti). A quel momento essi
dovevano dunque essere a conoscenza del decesso e della loro qualità di eredi,
sicché per loro il termine per rinunciare è iniziato a decorrere (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II,
2a edizione, n. 4 ad art. 567 CC). Le loro dichiarazioni al Pretore
del 29 settembre 2004 risultano di conseguenza tardive.
b) Contrariamente
a quanto pretendono gli appellanti, per altro, all'autorità non incombe alcun
obbligo di avvisare gli eredi circa la facoltà di rinuncia. Né in concreto la
rinuncia poteva presumersi, la successione non risultando oberata (art. 566
cpv. 2 CC), tanto meno ove si pensi che dall'inventario di chiusura della curatela,
cui la defunta era sottoposta, risulta un patrimonio di quasi fr. 24 000.– (risoluzione
6.
dicembre 2001 della Commissione tutoria regionale 10, agli atti). Quanto al
fatto che AP 1 abbia postulato l'11 gennaio 2002 il rilascio di un certificato
ereditario, ciò non basta a configurare un'ingerenza negli affari della successione
giusta l'art. 571 cpv. 2 CC (Rep. 1996 pag. 161 consid. 2 con riferimenti) e
nemmeno pregiudica la posizione degli altri eredi. Resta il fatto che, comunque
sia, in concreto le dichiarazioni al Pretore del 29 settembre 2004 sono
tardive. L'appello, infondato, è destinato così all'insuccesso.
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione
a:
– ;
– ;
–
, ;
– , .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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