11.2004.144
modifica di misure a protezione dell'unione coniugale
20 novembre 2004Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.144
Data decisione, Autorità:
20.11.2004, ICCA
Titolo:
modifica di misure a protezione dell'unione coniugale
CONTRIBUTI
DIFFIDA AI DEBITORI
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
UNIONE CONIUGALE
art. 179 CC
Incarto n.
11.2004.144
Lugano
20 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.21 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza
del 4 febbraio 2004 da
AO 1,
(patrocinata da PA 1 PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dal )
e sull'istanza di modifica di misure a protezione
dell'unione coniugale presentata il 13 febbraio 2004 dal convenuto nei
confronti dell'istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 novembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
22
ottobre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1953) e AP 1 (1948) hanno contratto matrimonio a __________ il 23 agosto
1979. Dopo il divorzio, pronunciato il 12 novembre 1985, essi si risposati a __________
il 13 settembre 1990. I coniugi sono i genitori di E__________ (1969), D__________
(1970) e D__________ (1974). Il marito ha lavorato per le __________ e dal
settembre del 2003 percepisce una rendita d'invalidità. La moglie, già
venditrice a metà tempo per la __________ di __________, dal giugno 1999 non ha
più esercitato attività lucrativa, salvo essere assunta nel 2004 dal Comune di __________
come ausiliaria di pulizia.
B. In
esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 23 maggio
2001 da AP 1, con sentenza del 10 settembre 2001 il Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie (proprietà per
piani n. 1414 della particella n. 503 RFD di __________), ha obbligato il
marito a versare dal 1° giugno 2001 un contributo alimentare per lei di fr.
1220.– mensili, come pure ad assumere gli oneri ipotecari gravanti la proprietà
per piani, e ha pronunciato la separazione dei beni. Un appello introdotto
contro tale sentenza da AO 1 il 5 ottobre 2001 è stato respinto da questa
Camera con sentenza del 19 novembre 2001 (inc. 11.2001.123).
C. Il 4
febbraio 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore perché ordinasse alla __________, __________,
di trattenere dalla rendita destinata al marito fr. 1220.– mensili e di riversarli
a lei. Con decreto emesso l'indomani inaudita parte il Pretore ha accolto la
domanda. Al contraddittorio del 13 febbraio 2004 AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza e ha postulato la riduzione del contributo alimentare per lei a fr.
555.– mensili dal
1°
settembre 2003. All'udienza del 15 marzo 2004 indetta per discutere l'istanza
di modifica, continuata il 1° aprile 2004, AP 1 si è opposta alla riduzione e
ha chiesto il versamento di un'indennità indeterminata sugli averi di cassa
pensione del marito, il quale ha avversato la richiesta. Esperita
l'istruttoria, alla discussione finale del 24 maggio 2004 le parti hanno
riaffermato i loro punti di vista.
D. Statuendo
il 22 ottobre 2004, il Pretore ha ridotto il contributo alimentare dal febbraio
del 2004 a fr. 956.60 mensili, mantenendo l'obbligo per il marito di assumere
il pagamento degli oneri ipotecari gravanti la proprietà per piani, e ha
adeguato l'ordine di trattenuta. Le altre domande sono state respinte. Non sono
state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili. Entrambe le
parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria. In esito a
un'istanza di rettifica presentata da AO 1, il contributo è poi stato precisato
in fr. 906.60 mensili.
E. Contro
la sentenza appena citata AO 1 ha introdotto appello il 4 novembre 2004 per
ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che il contributo
mensile a suo carico sia ridotto a fr. 527.– mensili e che il giudizio
impugnato sia riformato di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare o di revocare in ogni
tempo le misure di protezione dell'unione coniugale, adattandole alle nuove
circostanze (Hasenböhler in: Basler Kommentar,
2ª edizione, n. 3 e 4 ad art.
179.
CC; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323, n. 783; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum
Eherecht, Berna 1988, n. 8 ad art. 179 CC). Nel Cantone
Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale – e, di riflesso, le
istanze volte alla modifica di siffatte misure – sono adottate con la procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui
ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
2.
Secondo
il Pretore la cessazione dell'attività lucrativa da parte del marito e l'ottenimento
di una rendita invalidità giustifica un
riesame
delle misure adottate il 10 settembre 2001. Egli ha così accertato il reddito del
marito in fr. 4635.95 mensili, dal quale ha dedotto il premio cassa malati
(fr. 443.50), i contributi SEV (fr. 21.90) e gli interessi ipotecari (fr.
870.
–). Il fabbisogno minimo di lui è stato stabilito in fr. 2200.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione con spese
accessorie fr. 800.–, imposte stimate fr. 300.–). Quanto alla moglie, il
Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 1000.– mensili per rapporto a un
fabbisogno minimo di fr. 1713.20 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.
–, spese per alloggio fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 263.20,
imposte e contributo AVS fr. 150.–). Ciò posto, constatata un'eccedenza di fr.
386.80
mensili, egli ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di
fr. 906.60 mensili.
3.
L'appellante
fa valere che il suo fabbisogno mensile non è di soli fr. 2200.–, bensì di fr.
2334.
, dovendosi tenere conto del contributo AVS di fr. 84.20 e di una locazione
“ipotetica” di fr. 850.–, corrispondente al costo dell'alloggio riconosciuto
alla moglie. Quanto alle necessità dell'istante, egli rileva che non possono
essere ammesse le spese per l'alloggio, quantificate dal Pretore in fr. 200.–,
poiché una parte è costituita da costi di elettricità, già compresa nel minimo
esistenziale e una parte di spese di manutenzione ordinaria, non rese
verosimili.
a) Per
quanto concerne il contributo obbligatorio all'AVS che il marito, invalido senza
attività lucrativa, deve notoriamente corrispondere, come la moglie (Rep. 1997
pag. 113), dagli atti risulta un onere di fr. 1030.20 annui (doc. 6). Non vi è
pertanto ragione per non inserire l'importo di fr. 85.85 mensili nel fabbisogno
minimo dell'appellante.
b) Quanto
alla locazione, l'appellante abita a __________, in un appartamento di
tre locali per il quale versa una pigione di fr. 650.– mensili, oltre a fr.
150.
– per spese accessorie (doc. 5). Ora, a prescindere dal fatto che il
precetto d'uguaglianza da lui invocato non è destinato a farsi riconoscere
costi inesistenti, la pretesa di vedersi riconoscere una locazione identica a
quella della moglie (fr. 870.– mensili) è nuova, e come tale improponibile in
appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Né, del resto, il costo
dell'alloggio nel fabbisogno minimo della moglie appare esagerato per rapporto
a quello del marito, tanto meno ove si pensi che esso comprende anche l'ammortamento
del debito ipotecario. Al proposito l'appello manca di ogni consistenza.
c) Circa
le necessità della moglie, dalla documentazione prodotta non è possibile distinguere
tra la spesa destinata all'elettricità, compresa nel minimo esecutivo, e quella
destinata al riscaldamento, che va considerata in aggiunta. Dal conteggio agli
atti si evince in ogni modo che tra il novembre del 2002 e il novembre del 2003
la spesa media per luce e riscaldamento è risultata di fr. 126.50 mensili (doc.
T). Considerato che nell'importo riconosciuto di fr. 200.– mensili il Pretore
ha incluso la quota di fr. 100.– per la manutenzione (si cui si dirà al considerando
in appresso), a un esame sommario la differenza di fr. 100.– per il riscaldamento
appare ragionevole e resiste alla critica.
d) Quanto
alla manutenzione, nel costo per l'alloggio va considerata quella ordinaria (Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33 pag. 79). Nella fattispecie
è vero che, come rileva l'appellante, l'esborso medio di fr. 100.– mensili non
è stato reso concretamente verosimile. È altrettanto vero però che una
proprietà per piani richiede notoriamente un minimo di manutenzione, che nel
caso in esame la spesa torna anche a profitto del marito (comproprietario del
bene) e che – come si vedrà oltre – nonostante la spesa, le parti conservano
un'eccedenza mensile. Ciò premesso, al riguardo la sentenza del Pretore merita
conferma. Dovesse rendere attendibile che l'istante non devolve l'importo in
rassegna alla manutenzione del fondo, l'appellante potrà sempre farsi
autorizzare dal Pretore a eseguire egli medesimo i pagamenti in sostituzione
della moglie. Il fabbisogno minimo dell'interessata ammonta, di conseguenza, a
fr. 1713.– mensili.
4.
L'appellante
contesta inoltre il reddito ipotetico che il Pretore ha imputato alla moglie.
Ribadisce che la separazione di fatto dura ormai da oltre due anni, durante i
quali l'interessata ha avuto tutto il tempo per portare il suo grado
d'occupazione dal 50 al 70%. Né essa può valersi di impedimenti oggettivi che
limitino tale estensione. A parere dell'appellante, per di più, l'effettivo
guadagno di lei è ben maggiore di fr. 1000.– mensili. Il reddito virtuale va
quindi stimato in fr. 1500.– netti mensili.
a) Il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, ove non si possa contare
su una riconciliazione, un coniuge può essere tenuto – dandosene le circostanze
– a cercare un impiego o ad aumentare il suo grado di occupazione, sempre che
ciò sia fattibile e compatibile con l'età dei figli. Per decidere l'eventuale
contributo alimentare occorre far capo così – anche in costanza di matrimonio –
ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio, segnatamente a quelli
che disciplinano la ripresa o l'estensione dell'attività lucrativa (DTF 128 III
67.
consid, 4). Quanto al reddito, il giudice non è tenuto a fondarsi su quello
effettivamente conseguito da un coniuge, ma se questi ha la reale possibilità
di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno, fa stato il reddito
ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4 con rinvii, 65 consid. 4). Le entrate
potenziali devono essere in ogni modo alla concreta portata dell'interessato,
considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute,
oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 129 III 421 consid. 2.2),
la fissazione di un reddito virtuale non avendo carattere di penalità (DTF 128
III 6 prima frase).
b) Nel
caso specifico i coniugi vivono separati da oltre due anni e nulla rende verosimile
un loro riavvicinamento. La moglie deve quindi prepararsi a sovvenire da sé,
per quanto possibile, al proprio debito mantenimento. Come questa Camera ha
già accertato nella sentenza del 19 novembre 2001, fino al 30 giugno 1999
l'interessata ha lavorato a metà tempo per la __________ di __________ (consid.
4). Dopo di allora essa non ha più svolto attività lucrativa, vivendo unicamente
con il contributo alimentare di fr. 1220.– mensili versatole dal marito, salvo
annunciarsi nel gennaio del 2004 alla cassa di disoccupazione, che le ha
versato fr. 525.40 (doc. Q e U). Dal 1° settembre 2004 essa lavora per il Comune
di __________ come ausiliaria delle pulizie, presso il centro scolastico (15
ore settimanali) con uno stipendio orario di fr. 20.80 lordi (doc. HHH). Sulla
base di passate esperienze l'autorità comunale ha stimato di dover versare alla
dipendente circa fr. 1040.– lordi mensili per 10 mesi (doc. III). La questione
è di sapere se l'interessata possa concretamente e ragionevolmente fare di più.
c) L'istante
è ormai libera dalla cura e dall'educazione dei figli, maggiorenni, di modo che
sotto questo aspetto nulla osterebbe a un'attività a tempo pieno (DTF 128 III
65.
consid. 4). Il problema è che essa ha ormai quasi 56 anni, un'età in cui è
notoriamente difficile reinserirsi nel mondo del lavoro. Inoltre essa non
sembra godere di buona salute (lamenta una sindrome lombovertebrale cronica e
denota uno stato depressivo a livello psichico), al punto che il dott. __________
di __________ ha certificato un'abilità lavorativa al 35% (doc. V e Z). Oltre a
ciò, i lavori di pulizia rientrano per comune esperienza nel novero delle
attività medio-pesanti. Quanto a un eventuale incremento dell'attività da lei
svolta a tempo parziale, incombeva all'appellante renderne verosimile la
fattibilità. Invano si cercherebbe nell'istruttoria un benché minimo indizio in
tal senso. Si aggiunga che con gli attuali mezzi finanziari i coniugi possono
garantire il loro fabbisogno minimo e disporre di qualche agio. Il
conseguimento di un maggior reddito non è dunque imperativo.
d) Tutto
ben ponderato, nelle circostanze descritte non si riscontrano dunque – a un
esame di verosimiglianza come quello che presiede all'emanazione di misure a
protezione dell'unione coniugale – gli estremi per computare all'interessata un
reddito maggiore di quello già virtuale di fr. 1000.– mensili stimato dal
Pretore. Ne discende che su questo punto l'appello è destinato pertanto
all'insuccesso, anche se nella causa di merito, in cui il mantenimento dopo il
divorzio si fonda sull'art. 125 CC, la questione dovrà essere riesaminata dal
Pretore con pieno potere cognitivo.
5.
Da tutto quanto precede si desume, in sintesi, il seguente quadro
delle entrate e uscite familiari:
reddito del marito
fr. 3300.–
reddito
della moglie fr.
1000.
–
fr.
4300.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2285.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 1713.–
fr.
3998.
– mensili
eccedenza fr.
302.
– mensili
metà
eccedenza fr. 151.–
mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
2285.
– + fr. 151.– = fr. 2436.–
mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
1713.
– + fr. 151.– ./. fr. 1000.– = fr. 864.–
mensili.
La lieve
differenza non giustifica una riforma della sentenza del Pretore, l’appellante
vedendosi garantito il suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con
rinvii).
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato
intimato e non ha cagionato spese presumibili. Né può trovare accoglimento la
domanda di assistenza giudiziaria dell'appellante. Per tacere del fatto che
egli possiede, insieme con la moglie, sostanza immobiliare (senza avere resa
verosimile la possibilità di ricavarne l'occorrente per finanziare i costi del
processo), simile beneficio va rifiutato – tra l'altro – se la procedura non
presenta probabilità di esito favorevole (art. 154 lett. a Lag) o se una
persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa
delle spese che questa comporta (art. 14 lett. b Lag). In concreto non solo
l'appello difettava sin dall'inizio della parvenza di buon esito, tant'è che
non è stato intimato, ma nemmeno si immagina quale altro coniuge agiato avrebbe
remunerato un legale, assumendo il rischio di pagare tasse di giustizia e
spese, solo allo scopo di postulare una riduzione del contributo alimentare di
fr. 42.– mensili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
in applicazione dell’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
a:
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
– (in
estratto).
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster