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Decisione

11.2004.145

misure provvisionali in pendenza di divorzio

23 settembre 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AP 1

3. L'appellante contesta il fabbisogno minimo del marito calcolato dal

Pretore virtualmente in fr. 2655.– mensili, rilevando che dalla separazione di

fatto egli vive stabilmente dai genitori e che la madre gli paga l'alloggio e

la cassa malati. Ciò posto non si giustifica di riconoscere interamente il

minimo vitale di fr. 1100.–, ma soli fr. 775.– corrispondenti alla metà di

quello previsto per due persone conviventi, né la locazione di fr. 1000.–, ma

di soli fr. 500.– mensili, donde un fabbisogno minimo di fr. 1830.– mensili.

a) Per quanto riguarda il minimo esistenziale di un coniuge, per prassi

invalsa questa Camera riconosce a ogni persona quello che le andrebbe

riconosciuto se vivesse da sé sola, indipendentemente da ogni coabitazione (le

quali non interessano la controparte né il giudice), dalla quale il coniuge non

è tenuto a trarre vantaggi né subire svantaggi (sentenza inc. 11.2005.51 del 28

aprile 2005, consid. 4a; v. anche RtiD 2004-II pag. 583 consid. 5a; FamPra.ch

1/2000 pag. 135). Le considerazioni espresse dall'appellante a questo proposito

non sono per altro di alcun sussidio.

b) Il

costo dell'alloggio, a sua volta, è commisurato a quello che andrebbe riconosciuto

nelle circostanze specifiche a un coniuge se vivesse per conto proprio

(criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza

5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD 2004-II

pag. 562 consid. 8a con riferimenti). Nella fattispecie poco importa dunque che

l'interessato viva con i genitori, non potendo egli essere obbligato a farlo.

Né sarebbe giusto che la moglie traesse vantaggio da ciò (Rep. 1995 pag. 142 in

alto; da ultimo RtiD 2005-I pag. 764 n. 47c consid. 5). A ragione il Pretore ha

ammesso pertanto nel fabbisogno minimo del convenuto l'equivalente della

pigione che egli dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo.

c) A

torto invece il primo giudice ha incluso gli oneri ipotecari dell'abitazione

coniugale, occupata dalla moglie, nel fabbisogno minimo del marito. Il fatto

che tali oneri siano pagati dall'istante non impedisce che l'importo relativo debba

figurare nel fabbisogno minimo della moglie, cui è assegnato l'uso dello stabile

(I CCA, sentenza inc. 11.2003.40 del 26 marzo 2004, consid. 13 con

riferimenti). Comunque sia, visto che la moglie nulla eccepisce al riguardo e

che il marito non contesta di dover pagare tale somma, per questa volta non è

il caso di intervenire.

4. In

merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di aumentarlo a fr.

2408.– mensili poiché, vivendo essa con il figlio Gianluca (ancora agli studi),

il minimo esistenziale del diritto ese­cutivo deve corrispondere a quello

previsto per “persone adulte che formano una durevole comunione”, ovvero fr.

1550.– mensili. Se non che, quanto si è spiegato poc'anzi relativamente al minimo

vitale del marito vale anche per la moglie (consid. 3a). L'assunto

dell'interessata cade dunque nel vuoto.

5. Per

quanto riguarda il blocco del registro fondiario sulla particella n. 1509 RFD

di __________, il Pretore ha ricordato che il fondo in questione, abitazione

coniugale assegnata in uso alla moglie, non può essere alienato né gravato. Né

il provvedimento richiesto si giustificava per assicurare l'iscrizione di

ipoteche legali in garanzia di prestazioni assistenziali, il marito non

intendendo far capo a simili prestazioni. L'appellante ribadisce la necessità

di decretare il blocco, sostenendo che prima o poi la precaria situazione

finanziaria obbligherà il coniuge a rivolgersi alla pubblica assistenza. E

siccome in tali evenienze lo Stato può iscrivere

un'ipoteca legale sul fondo, vi è il rischio concreto e immediato

che il marito si rivolga all'assistenza e che l'ente pubblico faccia valere i

suoi diritti.

a) I

requisiti per decretare restrizioni del potere di disporre su un fondo sono già

stati riassunti dal Pretore (decreto impugnato, consid. 6) e non occorre quindi

ripetersi. Basti rammentare che l'applicazione dell'art. 178 CC presuppone l'esistenza

di un pericolo serio e attuale per le pretese patrimoniali del coniuge istante,

le quali devono apparire esposte a un rischio concreto e imminente (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les

effets du mariage, Berna 2000, pag. 305 n. 735). Inoltre provvedimenti

cautelari a tutela di pretese derivanti dal regime matrimoniale devono

giustificarsi alla luce di premesse oggettive, che incombe alla parte

richiedente addurre.

b) In

concreto la particella n. 1509 RFD di __________ è un'abitazione coniugale e

beneficia già della protezione prevista dall'art. 169 CC. A parte ciò, non si

intravedono concreti indizi di pericolo per le pretese della moglie. Che prima

o poi il convenuto faccia capo all'assistenza pubblica è una mera ipotesi, non

bastando a renderla verosimile la precaria situazione finanziaria del marito. Inoltre,

quand'anche l'interessato si rivolgesse alla pubblica assistenza, ciò non

impedirebbe allo Stato di far iscrivere un'ipoteca legale sulla proprietà immobiliare

dell'assistito a norma dell'art. 44 Las (RL 6.4.11.1). Trattandosi di una

menzione (art. 178 cpv. 3 CC), il blocco del registro fondiario non impedisce infatti

l'iscrizione di un'ipoteca legale indiretta (art. 45 Las; FF 1979 II pag. 1209

in alto; Deschenaux, Le

registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol. V,

tomo II/2, Friburgo 1983, pag. 334; Hasenböhler

in: Basler Kommentar, 2ª

edizione, n. 16 ad art. 178; Haus­heer/Reusser/Geiser

in: Berner Kom­mentar, edizione 1999, n. 25a ad art. 176). Si aggiunga che, a fronte di un carico ipotecario di fr. 49 000.– (doc.

2), con un valore di stima immobiliare di fr. 215 220.– nel 2003 (doc. Q) e

di fr. 298 672.– nel 2005 non si scorgono seri indizi di pericolo per i diritti

della richiedente. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto

all'insuccesso.

Considerandi

II. Sull'appello

di AO 1

6.

Al Pretore l'appellante rimprovera di avergli computato un reddito potenziale

di fr. 4000.– netti mensili. Egli rileva che, pur avendo dato prova di buona volontà

nella ricerca di un posto di lavoro (impegno certificato anche dal suo

collocatore), non gli è stato possibile trovare un'occupazione a causa dell'età

avanzata, del compromesso stato di salute e delle conoscenze tecniche e tecnologiche

che oggi si richiedono per essere impiegati nel settore della costruzione.

Tutto quanto gli può essere imputato è quindi il reddito effettivo (che

nell'appello non quantifica).

a) Per

principio il reddito di un coniuge è quello effettivo; tuttavia, ove su un

coniuge gravino obblighi di mantenimento e, dando prova di buona volontà, egli

avrebbe la concreta e ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il

reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 67 consid. 4). Un guadagno

ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata

dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo

stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 129 III 421

consid. 2.2). La fissazione di un reddito virtuale, in effetti, non ha

carattere di penalità (DTF 126 III 6 prima frase).

b) Nella

fattispecie l'interessato, ottenuto nel 1969 il diploma di disegnatore del genio

civile, ha esercitato per quattro anni tale professione per diversi datori di lavoro.

Dal 1975 al 1984 ha assunto la funzione di direttore dei lavori in alcuni cantieri

autostradali, dopo di che è stato per quattro anni alle dipendenze dell'impresa

__________ di __________ come capocantiere e per altri quattro anni è stato

responsabile della ditta di progettazione __________ di __________. Dal 1992 al

2001, infine, ha lavorato come assistente tecnico per l'impresa edile __________

di __________ (curriculum vitæ

nel fascicolo URC richiamato), ricevendo uno stipendio di oltre fr. 6000.–

mensili. Licenziatosi da quest'ultima ditta, nel settembre 2001 egli si è

annunciato alla cassa di disoccupazione, esaurendo il diritto alle indennità

nel settembre del 2003.

c) Quanto

allo stato di salute, l'appellante adduce problemi tali a un ginocchio da lasciar

prevedere un intervento chirurgico per l'impianto di una protesi. A prescindere

dal fatto però che egli non risulta invalido (interrogatorio formale del 30

settembre 2004, risposta n. 7), nulla di tutto ciò si evince dagli atti. Né durante

il termine quadro per la riscossione di indennità di disoccupazione egli consta

essere stato in malattia (conteggi CAMMID nel fascicolo URC, richiamato). È

vero che dal settembre 2003 egli non ha più trovato un impiego, ma ciò non basta

per considerarlo ormai escluso dal mondo del lavoro. Certo, sulla sua formazione

di disegnatore edile non si può più fare grande affidamento, nondimeno gli atti

attestano una solida esperienza come direttore dei lavori, capocantiere e assistente

di cantiere (sopra, consid. a). E il mercato dell'impiego nel settore dell'edilizia

denota notoriamente segni di ripresa. Ammettere che un coniuge, ancorché cinquantatreenne,

ma senza documentate affezioni che ne limitino la capacità lucrativa, non sia più

in grado di svolgere la benché minima attività lucrativa significherebbe

consentire a una parte di abdicare senza conseguenze alle responsabilità

assunte con il matrimonio. In circostanze del genere nulla induce a ritenere, per

lo meno a un sommario esame come quello che governa ­l'emanazione di misure

provvisionali, che compiendo un accettabile sforzo l'interessato non possa ritrovare

nel comparto dell'edilizia un'attività analoga a quella svolta.

Certo,

il convenuto ha documentato alcune infruttuose ricerche d'impiego e fa notare

di non essere mai stato penalizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Per tacere del fatto però che il diritto della famiglia e l'assicurazione

contro la disoccupazione perseguono scopi diversi (RDAT 1999-II n. 67) e che

il giudice civile non è vincolato alle decisioni prese dalle autorità

amministrative, un conto è essere “alla ricerca di un impiego” e un altro è dar

prova di meritevole impegno. A maggior ragione se si pensa che dopo l'esaurimento

delle indennità di disoccupazione l'interessato non ha reso attendibile di

avere intrapreso quanto ragionevolmente si poteva esigere da lui per trovare

un'occupazione.

d)

Quanto al reddito di fr. 4000.– netti mensili, non contestato come tale

dall'appellante, esso appare senz'altro alla portata di lui, tanto più se si

pensa che presso l'ultimo datore di lavoro egli guadagnava oltre fr. 6000.–

mensili e che il contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale

2003/2005 prevede, nella convenzione addizionale sulla regolamentazione per gli

assistenti edili e del genio civile, uno stipendio minimo di fr. 5308.– mensili

anche senza particolare formazione. Ne segue che, in definitiva, la valutazione

del primo giudice sul reddito ipotetico del convenuto resiste alla critica.

7.

Quanto

al proprio fabbisogno minimo, l'appellante fa valere che il Pretore non ha

considerato le spese per l'automobile (fr. 64.– mensili), quelle per le cure

dentarie (fr. 165.–) e l'assicurazione dello stabile (fr. 633.– annui). Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.

a) Le

spese d'automobile per raggiungere il posto di lavoro possono essere ragionevolmente

presunte, l'appellante essendo chiamato a svolgere un'attività di direttore dei lavori, capocantiere o assistente di cantiere. Del

resto, all'atto pratico un importo di fr. 64.– mensili copre solo l'uso dei

mezzi pubblici a media distanza. Può dunque essere riconosciuto nel fabbisogno

minimo.

b) Il costo di cure mediche o dentarie va inserito nel fabbisogno

minimo dell'interessato ove appaia verosimile (DTF 112 II 404 consid. 6) e duraturo (sentenza del

Tribunale federale 5C.282/2002 del 27 marzo 2003,

consid. 4.2, pubblicata in: JdT 2003 I pag. 193). Agli atti risulta unicamente la nota

d'onorario di un dentista per un

intervento di anestesia e prestazioni di igienista (doc. 8). Ciò non è

sufficiente per ravvisare gli estremi di costi straordinari e ricorrenti.

c) L'interessato

ha prodotto una polizza relativa all'assicurazione dell'abitazione coniugale di

__________, il cui premio ammonta a fr. 633.– annui (doc. 9). Non vi sono

ragioni per escludere tale esborso dal fabbisogno minimo del convenuto (fr.

53.

– mensili). Ciò posto, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di complessivi

fr. 2772.– mensili.

8.

Riassumendo, il reddito del marito va confermato in fr. 4000.– netti

mensili e quello della moglie in fr. 2628.–. Il fabbisogno minimo di lui ascende

a fr. 2708.– mensili (sopra, consid. 7c), quello di lei a fr. 1958.–. Il quadro

delle entrate e delle uscite coniugali si presenta in definitiva come segue:

reddito del marito fr.

4000.

reddito

della moglie fr. 2628.–

fr.

6628.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2772.–

fabbisogno

minimo della moglie (non contestato) fr. 1958.–

fr.

4730.

– mensili

eccedenza fr.

1898.

– mensili

metà

eccedenza fr. 949.– mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

2772.

– + fr. 949.– = fr. 3721.– mensili

e deve

versare alla moglie:

fr.

1958.

– + fr. 949.–./. 2628.– = fr. 279.– mensili

arrotondati in fr.

280.

– mensili.

L'appello

del convenuto dev'essere accolto entro tali limiti.

III. Sulle

spese e le ripetibili

9.

Gli oneri dell'appello presentato da AP 1seguono la soccombenza di

lei (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che non si giustifica l'addebito di

ripetibili, la controparte non avendo introdotto osservazioni. Gli oneri dell'appello

presentato da AO 1 vanno suddivisi fra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC). Il

convenuto ottiene una riduzione del contributo pari sostanzialmente a un quinto,

ragione per cui appare equo porre quattro quinti dei costi a suo carico, con obbligo

di versare alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito

dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulla tassa di

giustizia e le spese di prima sede, che si giustifica addebitare per tre quarti

all'istante e il resto al convenuto. Sulle ripetibili, non quantificate, la

domanda di AO 1 risulta invece irricevibile (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985

pag. 95 consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

di AP 1 è respinto e il decreto impugnato è confermato.

II. Gli

oneri di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

III. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto e il decreto

impugnato è così riformato.

2. AO 1 è tenuto a versare a AP 1, anticipatamente

entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 280.– mensili dal luglio

del 2003.

4. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di

fr. 80.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per tre quarti a carico di lei

e per il resto a carico del convenuto. Non si assegnano ripetibili.

Per

il rimanente l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

IV. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono

posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della

controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1300.– per ripetibili ridotte.

V. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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