11.2004.145
misure provvisionali in pendenza di divorzio
23 settembre 2005Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2004.145
Data decisione, Autorità:
23.09.2005, ICCA
Titolo:
misure provvisionali in pendenza di divorzio
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
RESTRIZIONE DELLA FACOLTÀ DI DISPORRE
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2004.145
Lugano
23 settembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.131 (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 9 luglio 2004 da
AP 1
(patrocinata da PA 1 a)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 ),
giudicando ora sul decreto cautelare del 22
ottobre 2004 con cui il
Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 novembre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 22
ottobre 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto l'appello dell'8 novembre 2004 presentato da AO 1 contro il
medesimo decreto;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1951) e AP 1 (1953) si sono sposati a __________ il 20
settembre 1975. Dal matrimonio sono nati i figli Ma__________ (1978), Mo__________
(1979) e G__________ (1981). I coniugi si sono separati di fatto nell'aprile
del 1998, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
(particella n. 1509 RFD di sua proprietà) per trasferirsi dai propri genitori,
sempre a __________. AO 1, disegnatore del genio civile, ha lavorato per l'impresa
edile __________ di __________ fino al 2001, dopo di che ha riscosso indennità
di disoccupazione, esaurendole nel settembre del 2003. Durante la vita in
comune la moglie non ha svolto attività lucrativa. Dopo la separazione ha
ricominciato a lavorare, prima come venditrice in un chiosco e poi all'80% per
il negozio __________ di __________.
B. Il
14 aprile 2004 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha stralciato dai ruoli
per intervenuta perenzione processuale un'azione di divorzio introdotta da AP 1
il 29 gennaio 1998. Il 9 luglio 2004 AP 1 ha nuovamente instato davanti al medesimo
Pretore per il divorzio, sollecitando un contributo alimentare indeterminato
per sé, lo scioglimento del regime dei beni e il riparto a metà delle
prestazioni d'uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio. In via provvisionale
essa ha postulato, segnatamente, un contributo alimentare indeterminato per sé e
il blocco del registro fondiario sulla particella n. 1509 RFD di __________. Quest'ultima
richiesta è stata accolta inaudita parte dal Pretore con decreto cautelare del
12 luglio 2004. All'udienza del 7 settembre 2004, indetta per la discussione
provvisionale, AO 1 ha avversato le richieste cautelari. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, presentando
conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le loro pretese, AP 1 cifrando
in fr. 1000.– mensili la richiesta di contributo alimentare per sé.
C. Statuendo
il 22 ottobre 2004 sull'assetto provvisionale, il Pretore ha autorizzato i coniugi
a sospendere la comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale alla
moglie, ha obbligato il marito a versare dal 1° luglio 2003 un contributo
alimentare per la moglie di fr. 338.– mensili e ha respinto il postulato blocco
sulla nota proprietà fondiaria. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
150.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
D. Contro
il decreto predetto è insorta AP 1 con un appello del 4 novembre 2004 nel
quale chiede che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 975.–
mensili e che sia ordinato il blocco della citata particella. AO 1 ha impugnato
anch'egli il decreto del Pretore con un appello dell'8 novembre 2004 in cui
postula la soppressione del contributo alimentare per la moglie. Nelle sue
osservazioni del 6 dicembre 2004 AP 1 propone di rigettare l'appello del
marito. AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello avversario.
in diritto: 1. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una
causa di divorzio o di separazione, un coniuge può chiedere
l'emanazione delle “necessarie misure provvisionali”, che il giudice
decreta applicando per analogia le disposizioni sulla tutela dell'unione
coniugale (art. 137 cpv. 2 terza frase CC). I contributi di mantenimento, in
particolare, possono essere sollecitati “per il futuro e per l'anno che precede
la presentazione dell'istanza” (art. 137 cpv. 2 quarta frase CC). Il loro
ammontare si calcola per principio in base al riparto dell'eccedenza – di
regola a metà – una volta dedotto dal reddito complessivo della famiglia il
fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 126 III 9 consid. 3c).
Quanto al fabbisogno di ogni coniuge, esso si determina aggiungendo
al minimo esistenziale del diritto esecutivo le spese correnti della famiglia, compreso
il premio della cassa malati e quello delle assicurazioni domestiche, come pure
– di norma – l'onere fiscale.
2. Per
quel che riguarda il contributo provvisionale per la moglie, il Pretore ha
imputato al marito un reddito ipotetico di fr. 4000.– netti mensili per
rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2655.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione
fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 405.–, interessi ipotecari
fr. 150.–). Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in
fr. 2628.–
netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1958.– (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, premio
della cassa malati fr. 278.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 15.60,
spese d'automobile fr. 200.–, imposte fr. 264.–). Constatata un'eccedenza di
fr. 2015.–, il primo giudice ha stabilito il contributo per la moglie in fr. 338.–
mensili.
Fatti
I. Sull'appello
di AP 1
3. L'appellante contesta il fabbisogno minimo del marito calcolato dal
Pretore virtualmente in fr. 2655.– mensili, rilevando che dalla separazione di
fatto egli vive stabilmente dai genitori e che la madre gli paga l'alloggio e
la cassa malati. Ciò posto non si giustifica di riconoscere interamente il
minimo vitale di fr. 1100.–, ma soli fr. 775.– corrispondenti alla metà di
quello previsto per due persone conviventi, né la locazione di fr. 1000.–, ma
di soli fr. 500.– mensili, donde un fabbisogno minimo di fr. 1830.– mensili.
a) Per quanto riguarda il minimo esistenziale di un coniuge, per prassi
invalsa questa Camera riconosce a ogni persona quello che le andrebbe
riconosciuto se vivesse da sé sola, indipendentemente da ogni coabitazione (le
quali non interessano la controparte né il giudice), dalla quale il coniuge non
è tenuto a trarre vantaggi né subire svantaggi (sentenza inc. 11.2005.51 del 28
aprile 2005, consid. 4a; v. anche RtiD 2004-II pag. 583 consid. 5a; FamPra.ch
1/2000 pag. 135). Le considerazioni espresse dall'appellante a questo proposito
non sono per altro di alcun sussidio.
b) Il
costo dell'alloggio, a sua volta, è commisurato a quello che andrebbe riconosciuto
nelle circostanze specifiche a un coniuge se vivesse per conto proprio
(criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza
5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD 2004-II
pag. 562 consid. 8a con riferimenti). Nella fattispecie poco importa dunque che
l'interessato viva con i genitori, non potendo egli essere obbligato a farlo.
Né sarebbe giusto che la moglie traesse vantaggio da ciò (Rep. 1995 pag. 142 in
alto; da ultimo RtiD 2005-I pag. 764 n. 47c consid. 5). A ragione il Pretore ha
ammesso pertanto nel fabbisogno minimo del convenuto l'equivalente della
pigione che egli dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo.
c) A
torto invece il primo giudice ha incluso gli oneri ipotecari dell'abitazione
coniugale, occupata dalla moglie, nel fabbisogno minimo del marito. Il fatto
che tali oneri siano pagati dall'istante non impedisce che l'importo relativo debba
figurare nel fabbisogno minimo della moglie, cui è assegnato l'uso dello stabile
(I CCA, sentenza inc. 11.2003.40 del 26 marzo 2004, consid. 13 con
riferimenti). Comunque sia, visto che la moglie nulla eccepisce al riguardo e
che il marito non contesta di dover pagare tale somma, per questa volta non è
il caso di intervenire.
4. In
merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di aumentarlo a fr.
2408.– mensili poiché, vivendo essa con il figlio Gianluca (ancora agli studi),
il minimo esistenziale del diritto esecutivo deve corrispondere a quello
previsto per “persone adulte che formano una durevole comunione”, ovvero fr.
1550.– mensili. Se non che, quanto si è spiegato poc'anzi relativamente al minimo
vitale del marito vale anche per la moglie (consid. 3a). L'assunto
dell'interessata cade dunque nel vuoto.
5. Per
quanto riguarda il blocco del registro fondiario sulla particella n. 1509 RFD
di __________, il Pretore ha ricordato che il fondo in questione, abitazione
coniugale assegnata in uso alla moglie, non può essere alienato né gravato. Né
il provvedimento richiesto si giustificava per assicurare l'iscrizione di
ipoteche legali in garanzia di prestazioni assistenziali, il marito non
intendendo far capo a simili prestazioni. L'appellante ribadisce la necessità
di decretare il blocco, sostenendo che prima o poi la precaria situazione
finanziaria obbligherà il coniuge a rivolgersi alla pubblica assistenza. E
siccome in tali evenienze lo Stato può iscrivere
un'ipoteca legale sul fondo, vi è il rischio concreto e immediato
che il marito si rivolga all'assistenza e che l'ente pubblico faccia valere i
suoi diritti.
a) I
requisiti per decretare restrizioni del potere di disporre su un fondo sono già
stati riassunti dal Pretore (decreto impugnato, consid. 6) e non occorre quindi
ripetersi. Basti rammentare che l'applicazione dell'art. 178 CC presuppone l'esistenza
di un pericolo serio e attuale per le pretese patrimoniali del coniuge istante,
le quali devono apparire esposte a un rischio concreto e imminente (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, pag. 305 n. 735). Inoltre provvedimenti
cautelari a tutela di pretese derivanti dal regime matrimoniale devono
giustificarsi alla luce di premesse oggettive, che incombe alla parte
richiedente addurre.
b) In
concreto la particella n. 1509 RFD di __________ è un'abitazione coniugale e
beneficia già della protezione prevista dall'art. 169 CC. A parte ciò, non si
intravedono concreti indizi di pericolo per le pretese della moglie. Che prima
o poi il convenuto faccia capo all'assistenza pubblica è una mera ipotesi, non
bastando a renderla verosimile la precaria situazione finanziaria del marito. Inoltre,
quand'anche l'interessato si rivolgesse alla pubblica assistenza, ciò non
impedirebbe allo Stato di far iscrivere un'ipoteca legale sulla proprietà immobiliare
dell'assistito a norma dell'art. 44 Las (RL 6.4.11.1). Trattandosi di una
menzione (art. 178 cpv. 3 CC), il blocco del registro fondiario non impedisce infatti
l'iscrizione di un'ipoteca legale indiretta (art. 45 Las; FF 1979 II pag. 1209
in alto; Deschenaux, Le
registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol. V,
tomo II/2, Friburgo 1983, pag. 334; Hasenböhler
in: Basler Kommentar, 2ª
edizione, n. 16 ad art. 178; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 25a ad art. 176). Si aggiunga che, a fronte di un carico ipotecario di fr. 49 000.– (doc.
2), con un valore di stima immobiliare di fr. 215 220.– nel 2003 (doc. Q) e
di fr. 298 672.– nel 2005 non si scorgono seri indizi di pericolo per i diritti
della richiedente. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto
all'insuccesso.
Considerandi
II. Sull'appello
di AO 1
6.
Al Pretore l'appellante rimprovera di avergli computato un reddito potenziale
di fr. 4000.– netti mensili. Egli rileva che, pur avendo dato prova di buona volontà
nella ricerca di un posto di lavoro (impegno certificato anche dal suo
collocatore), non gli è stato possibile trovare un'occupazione a causa dell'età
avanzata, del compromesso stato di salute e delle conoscenze tecniche e tecnologiche
che oggi si richiedono per essere impiegati nel settore della costruzione.
Tutto quanto gli può essere imputato è quindi il reddito effettivo (che
nell'appello non quantifica).
a) Per
principio il reddito di un coniuge è quello effettivo; tuttavia, ove su un
coniuge gravino obblighi di mantenimento e, dando prova di buona volontà, egli
avrebbe la concreta e ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il
reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 67 consid. 4). Un guadagno
ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata
dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo
stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 129 III 421
consid. 2.2). La fissazione di un reddito virtuale, in effetti, non ha
carattere di penalità (DTF 126 III 6 prima frase).
b) Nella
fattispecie l'interessato, ottenuto nel 1969 il diploma di disegnatore del genio
civile, ha esercitato per quattro anni tale professione per diversi datori di lavoro.
Dal 1975 al 1984 ha assunto la funzione di direttore dei lavori in alcuni cantieri
autostradali, dopo di che è stato per quattro anni alle dipendenze dell'impresa
__________ di __________ come capocantiere e per altri quattro anni è stato
responsabile della ditta di progettazione __________ di __________. Dal 1992 al
2001, infine, ha lavorato come assistente tecnico per l'impresa edile __________
di __________ (curriculum vitæ
nel fascicolo URC richiamato), ricevendo uno stipendio di oltre fr. 6000.–
mensili. Licenziatosi da quest'ultima ditta, nel settembre 2001 egli si è
annunciato alla cassa di disoccupazione, esaurendo il diritto alle indennità
nel settembre del 2003.
c) Quanto
allo stato di salute, l'appellante adduce problemi tali a un ginocchio da lasciar
prevedere un intervento chirurgico per l'impianto di una protesi. A prescindere
dal fatto però che egli non risulta invalido (interrogatorio formale del 30
settembre 2004, risposta n. 7), nulla di tutto ciò si evince dagli atti. Né durante
il termine quadro per la riscossione di indennità di disoccupazione egli consta
essere stato in malattia (conteggi CAMMID nel fascicolo URC, richiamato). È
vero che dal settembre 2003 egli non ha più trovato un impiego, ma ciò non basta
per considerarlo ormai escluso dal mondo del lavoro. Certo, sulla sua formazione
di disegnatore edile non si può più fare grande affidamento, nondimeno gli atti
attestano una solida esperienza come direttore dei lavori, capocantiere e assistente
di cantiere (sopra, consid. a). E il mercato dell'impiego nel settore dell'edilizia
denota notoriamente segni di ripresa. Ammettere che un coniuge, ancorché cinquantatreenne,
ma senza documentate affezioni che ne limitino la capacità lucrativa, non sia più
in grado di svolgere la benché minima attività lucrativa significherebbe
consentire a una parte di abdicare senza conseguenze alle responsabilità
assunte con il matrimonio. In circostanze del genere nulla induce a ritenere, per
lo meno a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure
provvisionali, che compiendo un accettabile sforzo l'interessato non possa ritrovare
nel comparto dell'edilizia un'attività analoga a quella svolta.
Certo,
il convenuto ha documentato alcune infruttuose ricerche d'impiego e fa notare
di non essere mai stato penalizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione.
Per tacere del fatto però che il diritto della famiglia e l'assicurazione
contro la disoccupazione perseguono scopi diversi (RDAT 1999-II n. 67) e che
il giudice civile non è vincolato alle decisioni prese dalle autorità
amministrative, un conto è essere “alla ricerca di un impiego” e un altro è dar
prova di meritevole impegno. A maggior ragione se si pensa che dopo l'esaurimento
delle indennità di disoccupazione l'interessato non ha reso attendibile di
avere intrapreso quanto ragionevolmente si poteva esigere da lui per trovare
un'occupazione.
d)
Quanto al reddito di fr. 4000.– netti mensili, non contestato come tale
dall'appellante, esso appare senz'altro alla portata di lui, tanto più se si
pensa che presso l'ultimo datore di lavoro egli guadagnava oltre fr. 6000.–
mensili e che il contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale
2003/2005 prevede, nella convenzione addizionale sulla regolamentazione per gli
assistenti edili e del genio civile, uno stipendio minimo di fr. 5308.– mensili
anche senza particolare formazione. Ne segue che, in definitiva, la valutazione
del primo giudice sul reddito ipotetico del convenuto resiste alla critica.
7.
Quanto
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante fa valere che il Pretore non ha
considerato le spese per l'automobile (fr. 64.– mensili), quelle per le cure
dentarie (fr. 165.–) e l'assicurazione dello stabile (fr. 633.– annui). Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.
a) Le
spese d'automobile per raggiungere il posto di lavoro possono essere ragionevolmente
presunte, l'appellante essendo chiamato a svolgere un'attività di direttore dei lavori, capocantiere o assistente di cantiere. Del
resto, all'atto pratico un importo di fr. 64.– mensili copre solo l'uso dei
mezzi pubblici a media distanza. Può dunque essere riconosciuto nel fabbisogno
minimo.
b) Il costo di cure mediche o dentarie va inserito nel fabbisogno
minimo dell'interessato ove appaia verosimile (DTF 112 II 404 consid. 6) e duraturo (sentenza del
Tribunale federale 5C.282/2002 del 27 marzo 2003,
consid. 4.2, pubblicata in: JdT 2003 I pag. 193). Agli atti risulta unicamente la nota
d'onorario di un dentista per un
intervento di anestesia e prestazioni di igienista (doc. 8). Ciò non è
sufficiente per ravvisare gli estremi di costi straordinari e ricorrenti.
c) L'interessato
ha prodotto una polizza relativa all'assicurazione dell'abitazione coniugale di
__________, il cui premio ammonta a fr. 633.– annui (doc. 9). Non vi sono
ragioni per escludere tale esborso dal fabbisogno minimo del convenuto (fr.
53.
– mensili). Ciò posto, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di complessivi
fr. 2772.– mensili.
8.
Riassumendo, il reddito del marito va confermato in fr. 4000.– netti
mensili e quello della moglie in fr. 2628.–. Il fabbisogno minimo di lui ascende
a fr. 2708.– mensili (sopra, consid. 7c), quello di lei a fr. 1958.–. Il quadro
delle entrate e delle uscite coniugali si presenta in definitiva come segue:
reddito del marito fr.
4000.
–
reddito
della moglie fr. 2628.–
fr.
6628.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2772.–
fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 1958.–
fr.
4730.
– mensili
eccedenza fr.
1898.
– mensili
metà
eccedenza fr. 949.– mensili
Il
marito può conservare per sé:
fr.
2772.
– + fr. 949.– = fr. 3721.– mensili
e deve
versare alla moglie:
fr.
1958.
– + fr. 949.–./. 2628.– = fr. 279.– mensili
arrotondati in fr.
280.
– mensili.
L'appello
del convenuto dev'essere accolto entro tali limiti.
III. Sulle
spese e le ripetibili
9.
Gli oneri dell'appello presentato da AP 1seguono la soccombenza di
lei (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che non si giustifica l'addebito di
ripetibili, la controparte non avendo introdotto osservazioni. Gli oneri dell'appello
presentato da AO 1 vanno suddivisi fra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC). Il
convenuto ottiene una riduzione del contributo pari sostanzialmente a un quinto,
ragione per cui appare equo porre quattro quinti dei costi a suo carico, con obbligo
di versare alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito
dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulla tassa di
giustizia e le spese di prima sede, che si giustifica addebitare per tre quarti
all'istante e il resto al convenuto. Sulle ripetibili, non quantificate, la
domanda di AO 1 risulta invece irricevibile (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985
pag. 95 consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
di AP 1 è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Gli
oneri di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
III. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto e il decreto
impugnato è così riformato.
2. AO 1 è tenuto a versare a AP 1, anticipatamente
entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 280.– mensili dal luglio
del 2003.
4. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di
fr. 80.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per tre quarti a carico di lei
e per il resto a carico del convenuto. Non si assegnano ripetibili.
Per
il rimanente l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
IV. Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono
posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della
controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1300.– per ripetibili ridotte.
V. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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