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Decisione

11.2004.146

divorzio su richiesta unilaterale: modifica di misure provvisionali

9 dicembre 2004Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i rispettivi punti di vista. Statuendo con decreto del 25 ottobre 2004, il Pretore

ha respinto l'istanza, senza prelevare tasse o spese né assegnare ripetibili.

Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

F. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello dell'8 novembre 2004 per

ottenere che – accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – il marito

sia tenuto a versare un contributo provvisionale in favore del figlio di fr. 400.–

mensili (esclusi gli assegni familiari) e che il giudizio impugnato sia

riformato di conseguenza. L'appello non è stato oggetto d'intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. L'art.

137.

cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente una procedura di divorzio, il

giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Come nel vecchio diritto, tali

misure possono sempre essere modificate, sia quando siano mutate in maniera rilevante

e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, sia quando le

previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano

avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger,

in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 15 e segg. ad art. 137

CC). Un decreto cautelare acquisisce bensì forza di giudicato (formelle

Rechtskraft), ma non – o non completamente – autorità di forza giudicata (materielle

Rechtskraft: Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionelles: droit

fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina; DTF

127.

III 498 consid. 3), di modo che il giudice può statuire nuovamente sul litigio.

Nell'ambito di un'istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l'istante

potesse far valere prima la causa di modifica invocata; decisivo è sapere se

tale causa sia rilevante e duratura.

2.

Il Pretore ha accertato che in

concreto, nonostante le ampie ricerche, il convenuto non aveva ritrovato un

lavoro e che l'unica entrata di lui consiste in sussidi versati dalla pubblica

assistenza. Egli ha rilevato altresì che il provento della vendita di un immobile

di __________, appartenente al marito, era stato consumato per sop­perire al

mantenimento suo e del figlio, come pure per pagare debiti. Il primo giudice ha

escluso pertanto la possibilità di imputare all'interessato un reddito

ipotetico e ha respinto la richiesta di contributi alimentari per il figlio.

3.

L'appellante

fa valere che il marito circola con un'automobile di grossa cilindrata, la

quale gli costa fr. 289.50 mensili, e spende in media fr. 50.– mensili per il

telefono, onde la presunzione che egli disponga di altre entrate. E siccome tali

oneri non sono assunti dalla pubblica assistenza, né il marito ha reso verosimile

di avere consumato il provento della vendita dell'immobile a __________, il

contributo alimentare per il figlio va ripristinato. Essa contesta inoltre che

al coniuge non possa imputarsi un reddito ipotetico, giacché il convenuto non ha

profuso sforzi sufficienti per trovare una nuova occupazione, né si è iscritto

a programmi di inserimento professionale previsti dalla legge sull'assistenza

sociale.

4.

Nella

fattispecie le parti hanno stipulato sul contributo di mantenimento per il

figlio un accordo giudiziale del 3 dicembre 2003 che il Segretario assessore ha

omologato (verbale del 3 dicembre 2003, pag. 2 in fine, nell'inc. SP.2003.00059

richiama­to). Ciò è senz'altro legittimo (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n.

18.

ad art. 176 CC; Leuenberger,

op. cit., n. 20 art. 137 CC). Decisiva è la questione di sapere, pertanto, se

le circostanze considerate nel precedente assetto cautelare abbiano subìto

modifiche di rilievo (Leuenberger,

op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). Ora, nel citato accordo i coniugi si davano

atto che il marito aveva esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione e

beneficiava di prestazioni assistenziali, che egli aveva venduto un bene

immobile in Italia e possedeva una BMW “520i” (memoriale del

3.

dicembre 2003 pag. 2, 5 e 6, nell'inc. SP.2003. 59 richiama­to). Nella

nuova istanza l'interessata si è limitata a riprendere le argomentazioni

esposte nel precedente memoriale, senza rendere minimamente verosimili – come

le incombeva – quali circostanze sarebbero mutate in maniera rilevante e

duratura rispetto al 3 dicembre 2003, né indicare quali previsioni non si

sarebbero avverate o si sarebbero verificate solo in parte. Già per tali

ragioni la sua richiesta appare priva di consistenza.

5.

Sia

come sia, si volesse supporre che la situazione attuale dei coniugi sia mutata

rispetto a quella del dicembre 2003, l'appello non sarebbe destinato a miglior

sorte. L'appellante, come detto, fonda la sua richiesta sul fatto che il marito

usi una grossa automobile, per cui spende fr. 289.50 mensili non rifusi dall'assistenza

pubblica, e sborsi fr. 50.– mensili per il telefono cellulare. Con

l'interessata si può convenire, certo, che tali spese indiziano una certa

disponibilità finanziaria. Resta però da sapere quale. E al proposito

l'appellante nemmeno prospetta un ordine di grandezza, né indica quale guadagno

il marito potrebbe concretamente conseguire, benché un contributo di

mantenimento vada stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei

genitori (DTF 123 III 4 consid. bb). Né il principio inquisitorio illimitato

che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto) è destinato a supplire

alle responsabilità processuali di un genitore (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii).

L'obbligo per il giudice di intervenire d'ufficio non esonera pertanto una

parte, tanto meno se patrocinata da un legale, dal sostanziare le proprie

allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua conoscenza e dall'indicare

i mezzi di prova disponibili (DTF 128 II 414 consid. 3.2.1).

6.

Si

aggiunga che il reddito di un coniuge è, per principio, quello effettivo. È

vero che, ove su un coniuge gravino obblighi di mantenimento e, dando prova di

buona volontà, tale coniuge avrebbe la concre­ta e ragionevole possibilità di

guadagnare di più, fa sta­to il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con

rinvii, 67 consid. 4). Le entrate potenziali devono essere nondimeno al­la reale

portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale

e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 128

III 8 consid. 4c/cc). La fissazione di un reddito virtuale, in effetti, non ha

carattere di penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase). In concreto l'interessato

ha lavorato fino al 31 marzo 2002, ha percepito indennità di disoccupazione fino

all'ottobre del 2003 e da allora riscuote prestazioni assisten­ziali. Al momento

in cui il Pretore ha statuito, pertanto, il convenuto era senza attività da oltre

due anni e mezzo e beneficiava solo di rendite assistenziali per fr. 1729.– mensili

(doc. 4). Ciò non significa che egli vada considerato ormai come un disoccupato

a lungo termine. Ammettere che, a 45 anni, un coniuge in buona salute non sia

più in grado di trovare un'occupazione significherebbe consentire a una parte

di abdicare senza conseguenze alle responsabilità assunte con il matrimonio. D'altro

lato non si può disco­noscere neppure che il convenuto ha documentato le sue

infruttuose ricerche d'impiego. E siccome manca qualsiasi previsione sulle

concrete possibilità, per lui, di ritrovare un'occupazione nel suo settore d'attività,

tutto si ignora sulle sue effettive possibilità di guadagno.

7.

Nelle

condizioni descritte mal si comprende perciò, a un sommario esame, come l'interessato

potrebbe guadagnare a sufficienza per sovvenire al proprio fabbisogno e al contributo

in favore del figlio. Quanto alle misure di inserimento sociale e professionale

previste dagli art. 31a segg. Las, è possibile che l'interessato ab­bia

diritto di farvi capo senza successivo obbligo di restituzione, ma ciò non basta

a rendere verosimile che da un tale progetto egli possa ritrarre un guadagno

tale da finanziare anche il mantenimento del figlio. Per il resto, una procedura

provvisionale non è destinata a ottenere dallo Stato quanto un genitore sprovvisto

di mezzi non è in grado di fornire, né deve servire a riscuotere dall'ente

pubblico anticipi di alimenti che sono in realtà prestazioni di assistenza

(RtiD I-2004 pag. 599 n. 87c; Geiser,

nota 2 in: AJP 4/96 pag. 491). Ciò posto, la capacità lucrativa dell'interessato

andrà vagliata con più attenta disamina e con pieno potere cognitivo in sede di

merito.

8.

Per

quanto si riferisce al provento della vendita di un immobile, dalla quale il

convenuto ha ricavato € 30 987.00 (pari all'importo di circa fr. 46 000.–), dagli atti risulta che

dopo il 20 dicembre 2002 (data della transazione immobiliare) il marito ha pagato

debiti per almeno fr. 17 000.– (doc. 12). Se si tiene conto dipoi che – come ha accertato il

Pretore (senza essere contraddetto dall'appellante) – il convenuto ha sussidiato

anche il proprio mantenimento, oltre a quello di R__________ fino al settembre

del 2003, e che a carico di lui sussistono attestati di carenza beni per almeno

fr. 30 099.40

(doc. 7), a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure

provvisionali si può lecitamente ritenere che dell'ammontare iniziale poco o

nulla sussista, tanto che in merito all'eventuale rimanenza neppure l'appellante

prospetta un benché minimo ordine di grandezza. Il che non lascia spazio all'erogazione

di un contributo alimentare per il figlio finanziato in tal modo. Ne discende

che l'appello, infondato, è in ogni modo destinato all'insuccesso.

9.

Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali seguono la soccom­benza

(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, cui

l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili. Nemmeno

può trovare ac­coglimento la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante:

già in partenza, per vero, al ricorso mancava ogni parvenza di buon esito (art.

14.

cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che – appunto – non se ne è disposta

l'intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– PA 1 ;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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