11.2004.147
provvigione ad litem e assistenza giudiziaria
19 novembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2004.147
Data decisione, Autorità:
19.11.2004, ICCA
Titolo:
provvigione ad litem e assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
PROVVIGIONE AD LITEM
art. 159 CC
art. 163 CC
art. 158 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.147
Lugano,
19 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.67 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione del 26 giugno 2000 da
AP 1
(patrocinata da. PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato da PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello dell'8 novembre 2004 presentato da AP 1contro la
sentenza emessa il 20 ottobre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1972) e AP 1 (1969), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 20
ottobre 1995. Dal matrimonio è nato N__________, il 16 aprile 1999. Il 26
giugno 2000 AP 1 ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud una petizione per ottenere il divorzio, l'affidamento del figlio
(riservato il diritto di visita del padre), un contributo di mantenimento in
suo favore di fr. 500.– mensili indicizzati per cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza, come pure uno indicizzato per il figlio di fr. 700.–
mensili fino al 12° compleanno, di fr. 850.– mensili fino al 15° compleanno e
di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età. Contestualmente essa ha postulato
il beneficio dell'assistenza giudiziaria. AO 1 si è lasciato precludere dalla
lite, anche se ha presenziato poi a udienze istruttorie e il 14 marzo 2002 ha instato
anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. Nell'ottobre
del 2003 AO 1 è stato arrestato a __________ in seguito a un'inchiesta su una
quindicina di rapine avvenute nelle Province di __________, __________ e __________.
Da allora egli è detenuto nel carcere circondariale del __________ ad __________
(__________). In tale ambito l'Ufficio federale di polizia ha ordinato il
blocco di un conto a lui intestato presso la Banca Raiffeisen di __________ con
un saldo attivo di oltre € 60 000.–. Il 22 dicembre 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore, sollecitando
dal marito una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Il dibattimento finale
della causa si è tenuto l'8 luglio 2004. AO 1 non si è opposto al divorzio, ma
ha avversato la richiesta di provvigione, contestandone le premesse.
C. Statuendo
il 20 ottobre 2004, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato il
figlio alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha
obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 300.– mensili
per il figlio (esclusi gli assegni familiari). Nulla è stato riconosciuto alla
moglie, né a titolo di contributo alimentare né in liquidazione del regime dei
beni. Il Pretore ha condannato AO 1 invece a corrispondere all'attrice una
provvigione ad litem di fr. 5000.–, respingendo entrambe le richieste di
assistenza giudiziaria formulate dai coniugi. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AO 1 è insorto con un “ricorso” del 4 novembre 2004
per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di conferirgli
l'assistenza giudiziaria e che analogo beneficio gli sia accordato anche in
secondo grado. L'8 novembre 2004 egli ha presentato inoltre un appello nel
quale chiede di annullare sia il contributo alimentare per il figlio sia
l'obbligo di corrispondere alla moglie la nota provvigione ad litem e
sollecita una volta ancora l'accoglimento della sua domanda di assistenza
giudiziaria in entrambi i gradi di giurisdizione. Il “ricorso” è stato accolto
da questa Camera con sentenza del 15 novembre 2004 (inc. 11.2004.143).
L'appello non è stato intimato a AP 1.
in diritto: 1. Nella
sentenza appena citata del 15 novembre 2004 questa Camera ha conferito
all'appellante l'assistenza giudiziaria davanti al Pretore, assegnando congrue
ripetibili in appello. Nella misura in cui il convenuto ribadisce il suo
diritto al beneficio, l'appello risulta perciò senza oggetto.
2. L'obbligo
di corrispondere una provvigione ad litem in favore del coniuge che non
ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio
discende per alcuni autori dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento),
per altri dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua assistenza). Comunque si
opini al proposito (v. Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC),
tale obbligo costituisce una misura provvisionale a norma dell'art. 137 cpv. 2
CC (sentenza del Tribunale federale 5P.31/2004 del 26 aprile 2004, consid. 1; Leuenberger in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137 CC), non una
conseguenza del divorzio. E così era, del resto, anche nel vecchio diritto (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, nota 259 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 554; Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen
während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 116). Ne segue che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, con cui
il Pretore ha condannato l'appellante a stanziare la citata provvigione di fr.
5000.–, non riguarda il merito, ma ha semplice natura provvisionale.
3. Le misure provvisionali in cause di separazione o di divorzio sono
emanate con la procedura degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 con
richiamo all'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), nella quale il Pretore statuisce con
decreto (art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile entro dieci giorni
(art. 308 cpv. 1 CPC). Poco importa che nella fattispecie il Pretore abbia
statuito sulla provvigione ad litem insieme con il merito. È vero che
ciò fuorvia e pregiudica la sicurezza giuridica sui termini di impugnazione, ridotti
a 10 giorni per rapporto ai 20 della procedura ordinaria, ma non sarebbe
ammissibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi su
dispositivi d'indole cautelare (come nel caso specifico) solo perché il Pretore
emana un sindacato unico (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2001.109 del 21
agosto 2002, consid. 2). Introdotto l'8 novembre 2004 contro un decreto notificato
il 22 ottobre 2004 (appello, pag. 1 in fondo), in concreto l'appello sulla
provvigione ad litem risulta dunque tardivo e come tale irricevibile.
4. Si
aggiunga per abbondanza che, foss'anche proponibile, l'appello in esame sarebbe
in ogni modo destinato all'insuccesso. Il coniuge che rende verosimile di non poter
far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di
patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate
da un processo di divorzio ha diritto invero di ottenere – per principio – un
adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di
fornirlo. Tale obbligo, che come detto alcuni riconducono al dovere di mutua
assistenza dell'art. 159 cpv. 3 vCC e altri al dovere di mantenimento dell'art.
163 cpv. 1 CC (sopra, consid. 2), è espressione del principio per cui i costi
della causa di divorzio sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza
gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Leuenberger,
op. cit., n. 53 ad art. 137 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 15a ad art. 163 CC; Bräm
in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC). In concreto
l'appellante non contesta che la moglie non abbia i mezzi per assumere i costi
di patrocinio, di procedura e le spese vive causate dal processo. Sostiene di
non poter versare alcunché in ragione del blocco che grava sul suo unico
attivo, il conto divise n. __________ presso la Banca Raiffeisen di __________
(“richiami II”) con un saldo di oltre € 60 000.
Ora, che
al conto in questione nessuno possa attingere è evidente, così com'è fuori
dubbio che la relazione bancaria sia a rischio di confisca (sentenza impugnata,
consid. 4.6, pag. 8 in alto). D'altro lato non si può escludere a priori
nemmeno l'ipotesi contraria, ovvero che prima o poi il prevenuto possa essere
scagionato e il conto liberato, ancorché sulla durata del procedimento penale
non sia possibile alcuna prognosi attendibile. Sta di fatto che, fosse
annullata la provvigione ad litem, nell'evenienza in cui fosse
reintegrato nella disponibilità del conto bancario il convenuto non potrebbe
più essere chiamato a versare alcunché. E lo Stato, dopo avere finanziato
l'assistenza giudiziaria all'ex moglie (I CCA, sentenza inc. 11.2004.143 del 15
novembre 2004, dispositivo n. 1), nulla potrebbe più ricuperare nei confronti
di lui. Mantenendo l'obbligo di provvigione, invece, nel caso in cui un giorno
il conto fosse liberato l'attrice potrà cedere la sua pretesa allo Stato, il
quale potrà ricuperare sino a concorrenza di fr. 5000.– quanto anticipato
all'attrice (art. 162a cpv. 1 vCPC). Per tale ragione conviene
trasmettere copia dell'attuale sentenza alla Divisione della giustizia, la
quale avrà modo così di intraprendere i passi necessari e di annunciare la sua
eventuale pretesa all'autorità penale nel caso in cui il conto fosse dissequestrato.
5. Per
quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore del figlio (fr. 300.–
mensili, esclusi gli assegni familiari), l'appellante non contesta il principio
né l'ammontare dell'obbligo, ma fa valere l'impossibilità di onorarlo, la sua
carcerazione preannunciandosi di lunga durata. “D'altro canto – egli soggiunge
– il conto presso la Banca Raiffeisen, anche se per ipotesi un domani fosse
sbloccato e rimesso a disposizione dell'appellante, non gli procurerebbe
entrate tali da poter far fronte agli obblighi alimentari nei confronti del
figlio. Ma d'altronde nemmeno il giudice di prima istanza ha ritenuto questo
ipotetico conto motivo per la fissazione del contributo alimentare” (memoriale,
pag. 5 in alto).
In realtà
il Pretore non ha escluso che il noto conto bancario potesse entrare in considerazione
per fissare il contributo alimentare destinato al figlio. Semplicemente egli ha
stabilito la cifra in
fr. 300.–
mensili perché a un'udienza del 10 ottobre 2002 le parti avevano concordato
tale importo in via provvisionale (sentenza impugnata, consid. 4.5). Nonostante
la fragilità della motivazione (nell'ottobre del 2002 il convenuto non era
ancora in carcere e il conto non era ancora stato “congelato”), la sentenza
resiste alla critica. Contrariamente all'opinione dell'appellante, in effetti,
mal si capisce perché, nell'ipotesi in cui fosse liberato, il conto non
consentirebbe all'interessato di erogare fr. 300.– mensili al figlio, ove
appena si ricordi che il saldo ammonta a oltre € 60 000. Certo, è possibile che il
conto possa essere oggetto di confisca siccome provento di reato, ma l'ipotesi
contraria – come si è detto poc'anzi – non può essere scartata a priori. E se
questa si dovesse verificare non si vede perché l'appellante non debba versare
Fatti
i contributi per il lasso di tempo intercorso nelle more del procedimento
penale, né si capirebbe perché egli dovrebbe essere esonerato dai suoi doveri
di genitore durante tale periodo. Anche su questo punto l'appello denota perciò
la sua inconsistenza.
6. Gli
Considerandi
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Date nondimeno le particolarità del caso e la situazione dell'appellante,
appare giustificato soprassedere a ogni prelievo. La richiesta di assistenza
giudiziaria non può invece trovare accoglimento, già per la circostanza che
l'appello appariva sin all'inizio privo di ogni probabilità di buon esito (art.
14.
cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato intimato alla controparte.
Non si attribuiscono infine ripetibili all'attrice, cui l'attuale procedura non
ha cagionato spese presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. intimazione:
– PA 2,
;
– PA 1,
.
Comunicazione:
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;
–
Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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