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Decisione

11.2004.147

provvigione ad litem e assistenza giudiziaria

19 novembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi per il lasso di tempo intercorso nelle more del procedimento

penale, né si capirebbe perché egli dovrebbe essere esonerato dai suoi doveri

di genitore durante tale periodo. Anche su questo punto l'appello denota perciò

la sua inconsistenza.

6. Gli

Considerandi

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Date nondimeno le particolarità del caso e la situazione dell'appellante,

appare giustificato soprassedere a ogni prelievo. La richiesta di assistenza

giudiziaria non può invece trovare accoglimento, già per la circostanza che

l'appello appariva sin all'inizio privo di ogni probabilità di buon esito (art.

14.

cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato intimato alla controparte.

Non si attribuiscono infine ripetibili all'attrice, cui l'attuale procedura non

ha cagionato spese presumibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. intimazione:

– PA 2,

;

– PA 1,

.

Comunicazione:

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;

Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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