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Decisione

11.2004.148

Contributo di mantenimento per un figlio maggiorenne in formazione

24 settembre 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti temporali dell'obbligo di mantenimento, il Pretore l'ha fissato per la

figlia maggiore fino al 31 dicembre 2005 e per quella minore fino al

conseguimento della laurea breve, ciò che sarebbe dovuto intervenire nella

primavera o al più tardi nell'estate del 2006 (verbale del 28 maggio 2004, pag.

2 in fine). In effetti, l'obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne

dura finché la formazione “possa

normalmente concludersi” (art. 277 cpv. 2 in fine CC). Brevi

interruzioni e casuali insuccessi poco importano,

sempre che lo studente dimostri impegno, diligenza e volontà di apprendimento (Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern

nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen

Rechtsprechung, in: ZBJV 132/1996 pag. 439 seg.). Spetta allo studente che chiede un contributo di

mantenimento, in ogni modo, dimostrare di avere presentato i lavori richiesti e

superato gli esami previsti (DTF 117 II 129 seg. consid. 3b con riferimenti).

Nella

fattispecie lo zelo scolastico di AO 2 è fuori

discussione, tant'è che nemmeno l'appellante solleva dubbi al riguardo. Il discorso

è delicato invece per AO 1, che ha ottenuto la maturità

liceale solo a 21 anni per una sorta di sindrome definita “fobia scolastica” (deposizione

del dott. __________, del 14 luglio 2004: verbali, pag. 7). Comunque sia, essa

ha conseguito l'obiettivo. Più ardue appaiono le premesse scolastiche per il

futuro: benché iscritta all'Università di __________, invero, essa non

presenzia ai corsi “perché i costi per un alloggio a __________

sono troppo elevati”

(interrogatorio formale del 14 luglio 2004, risposta n. 8) e ha fallito i primi

esami (loc. cit., risposta n. 8). Certo, il dott. __________

ha dichiarato che essa è tuttora in terapia e che rispetto alla situazione

iniziale si sono registrati “grossi progressi”, ma la prognosi rimane incerta (deposizione

del 14 luglio 2004: verbali, pag. 8). Quanto alla diligenza di uno studente che

non segue le lezioni solo perché l'Università è lontana da casa, si potrebbe

opinare. Per ora la questione può rimanere aperta. Sarà ripresa qualora la pretesa

delle figlie si dimostrasse – in tutto o in parte – fondata.

7. L'obbligo di mantenimento dipende anche dalle relazioni personali tra

genitore e figlio (v. DTF 127 I 207 consid. 2e). Come ha ricordato il Pretore,

ove la mancanza di rapporti sia riconducibile al solo comportamento del figlio,

il contributo di mantenimento può essere negato (DTF 120 II 179 consid. 3c con

riferimenti). Particolare riserbo si impone tuttavia

ove il comportamento del figlio si riconduca a un divorzio conflittuale dei

genitori. Se nondimeno, dopo la maggiore età, il figlio persiste nel respingere

il genitore non affidatario che si è comportato correttamente verso di lui, ciò

gli va ascritto a colpa (DTF 129 III 379 consid. 4.2; 113 II 378 consid. 4).

Nel caso

in esame il Pretore ha ritenuto che l'inesistenza di qualsiasi rapporto tra le

istanti e il convenuto non è imputabile alle sole figlie, ma si ricollega piuttosto

al lungo tempo trascorso dal divorzio. Ora, i

genitori delle istanti hanno divorziato quando AO 2 aveva sei anni e AO 1 tre. Dopo

di allora le figlie risultano avere preso chiaro partito per la madre, tant'è

che sin dal 1987 constano essere intercorsi pesanti scambi epistolari tra

genitori proprio sulle relazioni tra padre e figlie (doc. 12 e 13). Tale

situazione pare essere rimasta invariata anche dopo la maggiore età di AO 2

(agosto del 1997), come sembra evincersi dalla sentenza emessa dal Pretore il

12 ottobre 1998 (sopra, lett. A; doc. 9; si vedano anche i doc. 11 e 14). Un

approccio vi è stato nel luglio del 2003, quando la figlia ha scritto al padre

(doc. V), il quale però ha interpretato l'iniziativa come una semplice blandizia

dovuta al timore di perdere i contributi di mantenimento (lettera del 3 agosto

2003: doc. Z). Per quel che riguarda AO 1, dopo la maggiore età (maggio del 2000)

si registra un breve scambio di posta elettronica nel giugno del 2001 (doc. 16)

e una decina di righe scritte sul retro della lettera inviata da AO 2 al padre

nel luglio del 2003 (doc. V), al che il convenuto ha reagito nello stesso modo

in cui aveva risposto a AO 2 (doc. AA).

In

sintesi, dopo il divorzio dei genitori le figlie sembrano essersi straniate dal

padre e nel ventennio che è seguito non è più intercorsa praticamente alcuna

relazione tra loro. Sta di fatto che il convenuto non risulta avere intrapreso

alcunché per rimediare a tale stato di cose. Egli evoca tre scritti inviati

alla figlia AO 1, il 14 giugno 1999, l'11 luglio 2001 e il 22 febbraio 2002

(appello, pag. 5 e 6). Per tacere della circostanza tuttavia che a AO 2 egli

nemmeno allude, di quei tre messaggi non v'è traccia agli atti. Il

comportamento delle figlie, che percepivano i contributi pretendendo per di più

che fosse il padre a doversi interes­sare di loro (replica orale del 28 maggio

2004: verbali, pag. 2), è quindi tutt'altro che encomiabile. Nemmeno la

passività del convenuto merita però elogio. In definitiva, come ha concluso il

Pretore, nella fattispecie non ci si trova nella

situazione in cui un figlio maggiorenne rifiuti indebitamente di avere

relazioni personali con il padre chiamato a sussidiarne gli studi. Se in

concreto si è giunti allo stato di fatto descritto, ciò si deve sostanzialmente

alla mancanza di buona volontà imputabile a entrambe le parti.

8. L'appellante assevera di non avere mezzi sufficienti per erogare

contributi alimentari, invocando “l'influsso del cospicuo ammorta­mento dovuto per contratto alla banca

in fr. 60 000.– annui” e la scarsa

liquidità della propria azienda, che al 31 dicembre 2003 era di soli fr. 11 885.–, mentre

un anno prima ammontava ancora a fr. 30 799.85. Quanto al suo

fabbisogno minimo, egli insorge contro quello di fr. 1440.– mensili calcolato

dal Pretore, sostenendo che in realtà esso ammonta a fr. 3568.50 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr.

346.–, assicurazione infortuni 76.–, assicurazione vita “pegno banca” fr. 297.–, interessi passivi fr. 232.50, “differenza ammortamento bancario e ammortamento immobile contabile” fr. 1016.50, imposte fr. 500.–).

a) Per

quanto riguarda le entrate del convenuto, il Pretore ha accertato un reddito di

lui nel 2002, come albergatore indipendente, di fr. 4233.50 mensili netti. Egli

non ha mancato di notare tuttavia che nel 2003 l'attività commerciale dell'interessato

aveva subìto una contrazione e che il guadagno era calato a fr. 3683.15

mensili. Con tali accertamenti l'interessato non si confronta, tant'è che

nell'appello non indica quale sarebbe il suo guadagno effettivo. Inoltre i nuovi

dati contabili su cui egli fonda le sue argomentazioni non trovano alcun riscontro

agli atti. Al proposito l'appello si rivela così inconsistente.

b) In

merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante si cura di enunciarne le poste solo davanti a

questa Camera. Dinanzi al Pretore egli non aveva allegato né tanto meno

documentato alcunché. Non incombeva al Pretore intervenire d'ufficio. Intanto perché, trattandosi di

contributi per figli maggiorenni, non si applicava il principio inquisitorio illimitato

(Wullschle­ger, op. cit.,

n. 19 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC con riferimenti). In secondo luogo perché, comunque sia, il principio inquisitorio non

esonera una parte – men che meno se patrocinata da un legale – dal sostanziare nella

misura del possibile le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei

fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mez­zi di prova disponibili (RtiD

I-2004 pag. 591 n. 68c). Non spettava dunque al giudice rimediare in concreto alla

più totale insufficienza probatoria (Rep. 1994 pag. 311).

Si

aggiunga che nel caso in esame il Pretore ha calcolato il

reddito aziendale del convenuto al netto degli oneri sociali e assicurativi

(sentenza impugnata, consid. 9 in fine). Quanto agli interessi ipotecari e agli

ammortamenti bancari, essi sono già stati conteggiati per determinare il

Considerandi

reddito aziendale (doc. 3 e conti economici allegati alle dichiarazioni di

imposte nell'incarto fiscale richiamato). Ne discende che, seppure il fabbisogno

minimo dell'appellante (maggiorato del 20%: DTF 127 I 207 consid. 3e),

ascendesse a fr. 2705.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1100.

–, premio della cassa malati fr. 346.–, assicurazione infortuni 76.–,

interessi passivi fr. 232.50, onere fiscale fr. 500.–), rimarrebbe pur sempre una

disponibilità di fr. 977.75 mensili che permetterebbe al convenuto di far fronte

ai contributi di mantenimento per le figlie di complessivi fr. 646.40 mensili.

Anche su questo punto l'appello si rivela quindi destituito

di fondamento.

9.

Asserisce l'appellante

che il Pretore ha omesso di considerare la situazione economica in cui versa la

madre delle istanti, che sarebbe assai migliore della sua e che consentirebbe da

sé sola il pieno sostentamento delle figlie. La tesi è a dir poco affrettata,

ove appena si pensi che il primo giudice ha esplicitamente accertato il reddito

dell'ex moglie, imponendole di assumere sette decimi del fabbisogno delle

figlie (sentenza impugnata, pag. 11 in alto). Perché l'ex moglie dovrebbe farsi

carico dell'intero mantenimento delle ragazze l'interessato non spiega. Al proposito l'appello si dimostra finanche

irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato

con il cpv. 5).

10.

Per quel che riguarda la possibilità delle figlie di finanziare personalmente

gli studi con i loro redditi e la loro sostanza, il Pretore ha accertato introiti di fr. 750.–

mensili per AO 2 (fr. 500.– da stages e fr. 250.– da prestiti di studio) e introiti

di fr. 100.– mensili per AO 1, somme che ha dedotto dal rispettivo fabbisogno minimo.

Egli ha escluso per contro che si giustificasse di imporre alle figlie di

vendere, locare o gravare l'immobile di loro proprietà.

a) In

concreto non è contestato che il fabbisogno minimo delle istanti ammonti a fr.

2044.20

mensili per AO 2 e a fr. 1160.80 mensili per AO 1 (sentenza impugnata,

consid, 5 e 6). Ora, secondo l'art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati

dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevol­mente pretendere

che il figlio vi provveda da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri

mezzi. E la capacità

economica del figlio va considerata quand'anche i genitori abbiano

mezzi sufficienti (Hegnauer, op.

cit., n. 92 ad art. 277 CC). Il figlio maggiorenne deve quindi provvedere alla

sua formazione facendo capo in primo luogo ai propri elementi di reddito e di

sostanza. Uno studente in lettere, ad esempio, può esercitare un'attività

accessoria del 20% e guadagnare fr. 700.– mensili (sentenza del Tribunale federale

5C.150/2005 dell'11 ottobre 2005, consid. 4.4.1 e 4.4.2; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB

I, 3ª edizione, n. 31 ad

art. 276). In concreto solo AO 2 sfrutta la sua capacità lucrativa (fr. 500.–

mensile da stages), mentre AO 1 ne usufruisce solo in minima parte (fr. 100.–

mensili). Che quest'ultima possa quindi aspirare legittimamente a un contributo

di mantenimento è dubbio già per tale motivo. Si volesse anche transigere al

proposito, la situazione non muterebbe per le considerazioni che seguono. Anzi,

come si vedrà oltre, la situazione si risolve sfavorevolmente anche per AO 2.

b) Dagli

atti risulta che anni addietro __________, madre del convenuto, ha donato alle

due nipoti un chilogrammo d'oro ciascuna, oltre alla proprietà di un rustico a __________.

Ora, per l'educazione di un minorenne i genitori possono impiegare non solo i

redditi della sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma anche – dandosene la

necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a maggior ragione

per un maggiorenne, dal quale si può legittimamente pretendere che prima di

chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al suo proprio

patrimonio. In concreto nulla è dato di sapere sul chilogrammo d'oro ricevuto

dalle istanti, salvo che AO 2 l'ha venduto ricavando fr. 14 000.– (interrogatorio

formale del 14 luglio 2004, risposta n. 5). Che costei se ne sia servita anche per

sopperire agli studi universitari (osservazioni, pag. 4) è poco verosimile, la

ragazza medesima avendo dichiarato di avere fatto fronte alla sua formazione

con “il prestito di studio, con

quello che mi dava prima il papà e con quello che mi dà mia madre. Inoltre ho

sempre un fondo dal quale attingo che è composto dei miei risparmi derivanti

dai lavori accessori” (interrogatorio

formale del 14 luglio 2004 risposta n. 8).

Comunque

sia, si volesse anche prescindere dal chilogrammo d'oro, ritenendo esagerato

che le figlie debbano devolverne il controvalore ai costi di formazione, rimane

il fatto che le istanti sono comproprietarie – un mezzo ciascuno – della

particella n. 505 RFD di __________, sulla quale sorge un rustico, il cui valore

di stima ufficiale ammonta a fr. 72 210.– (doc. 6). L'appellante asserisce che sul

mercato immobiliare quella proprietà vale almeno fr. 400 000.–, ma si limita ad

affermazioni sue. È legittimo supporre, ad ogni modo, che il fondo valga almeno

l'ammontare della stima fiscale. Il Pretore parte dall'idea che, essendo il

convenuto in grado di erogare i contributi di complessivi fr. 646.40 mensili, le

figlie non siano tenute a locare né a ipotecare né a vendere quel bene, ma ciò

non è sostenibile nel caso specifico. Certo, il Tribunale federale ha ritenuto iniquo imporre a una

figlia maggiorenne agli studi di alienare una tenuta

forestale (di cui si ignorava non solo il valore, ma anche la concreta possibilità

di realizzazione) di fronte alla ragguardevole forza economica del padre,

tassato per un reddito di fr. 465

000.

– annui (DTF 111 II 410). Nella fattispecie però

l'appellante si ritroverebbe praticamente, dopo avere onorato i contributi

fissati dal Pretore, con la copertura del solo fabbisogno personale. In

circostanze simili le figlie non possono pretendere di conservare per sé

l'intero controvalore di fr. 72 210.–, a parte il fatto che senza essere

venduto il rustico potrebbe anche essere appigionato a terzi e produrre un

reddito (com'è avvenuto in passato: interrogatorio formale della figlia AO 2, del

14.

luglio 2004, risposta n. 4).

Non

si dimentichi per altro che le istanti non pretendono di non poter vendere

l'immobile né assumono che l'oggetto sia fuori mercato o che una vendita comporterebbe

un guadagno talmente irrisorio da non giustificare il sacrificio. Del resto, e

in ogni modo, non si vede come le figlie potrebbero conservare uno stabile senza

avere mezzi per assicurare la normale manutenzione e nemmeno per coprire gli

oneri e i tributi a esso correlati. Il Pretore cita la sentenza di questa

Camera pubblicata in Rep. 1989 pag. 135. Sulla capacità lucrativa del figlio,

tuttavia, essa è superata dalla citata sentenza del Tribunale federale

5C.150/2005 dell'11 ottobre 2005, mentre per quel che era della sostanza, in

quel caso gli averi del figlio si limitavano a circa fr. 20 000.– e non consta

che il genitore convenuto rimanesse con il solo fabbisogno personale dopo avere

onorato il contributo alimentare.

c) Se

ne conclude che, date le circostanze del caso specifico, nella fattispecie non

soccorrono (più) le premesse per obbligare il convenuto a stanziare contributi di

mantenimento, quand'anche da un profilo meramente contabile egli sarebbe in

grado di erogare le somme stabilite dal Pretore. Ciò rende senza interesse risolvere

la questione lasciata indecisa al consid. 6 sull'impegno e lo zelo scolastico

della figlia AO 1.

11.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza delle istanti (art. 148 cpv. 1 CPC), che

rifonderanno alla controparte un'equa indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone

anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede,

che seguono identica sorte. AP 1 postula la rifusione

di fr. 1500.– a titolo di ripetibili. Di per sé in un'azione di mantenimento l'onorario del patrocinatore andrebbe

fissato ad valorem (art. 9 cpv. 1 TOA). Comunque sia, l'indennità richiesta appare congrua già da un punto di vista

strettamente orario, ove appena si pensi che corrisponde, senza dimenticare le

spese e l'IVA, a una rimunerazione di fr. 250.– orari per sei ore di lavoro, compenso

senz'altro adeguato all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso nella

stesura di due memoriali, nella partecipazione a due udienze e nelle verosimili

prestazioni stragiudiziarie (colloqui, corrispondenza e telefonate).

Quanto

alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dalle appellate, esse non può

essere accolta. Intanto perché il valore della sostanza immobiliare non

permette di considerarle indigenti (art. 3 cpv. 1 Lag). In secondo luogo perché

l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio maggiorenne

include per principio anche le spese processuali (DTF 127 I 208 consid. 3f). E

in concreto non consta, né è preteso, che la madre delle istanti non sia in

grado di fornire tale assistenza alle figlie.

12.

Relativamente

ai rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), considerate singolarmente le pretese di mantenimento non raggiungono

la soglia minima di fr. 30

000.

– per un eventuale ricorso in materia civile (art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF). Sapere se, trattandosi di una pluralità di pretese,

tali valori si cumulino giusta l'art. 52 LTF è una questione che andrà

giudicata se mai dal Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 90.– sono poste solidalmente

a carico delle istanti, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi

per ripetibili.

3. Le

istanti sono ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell'avv. PA 2, __________.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr. 350.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 2 e AO 1 in solido, le

quali rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo solidale, fr. 1400.–

per ripetibili.

III. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

IV. Intimazione a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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