11.2004.148
Contributo di mantenimento per un figlio maggiorenne in formazione
24 settembre 2007Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2004.148
Data decisione, Autorità:
24.09.2007, ICCA
Titolo:
Contributo di mantenimento per un figlio maggiorenne in formazione
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 276 cpv. 2 CC
art. 277 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2004.148
Lugano
24 settembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.88 (azione di
mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza
del 3 maggio 2004 da
e AO 1
(patrocinate dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 novembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
il 29 ottobre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria
presentata
il 9 dicembre 2004 da AO 2 e AO 1;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 22 ottobre 1985 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Città ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1951) ed __________ (1947),
omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie che prevedeva – tra
l'altro – l'affidamento delle figlie AO 2 (nata il 15 agosto 1979) e AO 1 (nata
il 21 maggio 1982) alla madre, con obbligo per il padre di versare a ognuna di
loro un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili (assegni
familiari compresi) “fintanto
che le stesse saranno economicamente indipendenti (art. 277 CC)”. Tredici anni dopo, il 12 ottobre 1998, il
Pretore ha respinto
un'azione intentata il 12 agosto 1998 da AP 1 per ottenere la
soppressione del contributo alimentare in favore di AO 2, divenuta maggiorenne
il 15 agosto 1997.
B. Il
31 dicembre 2003 AP 1 ha cessato il pagamento dei contributi alimentari a entrambe
le figlie, che il 3 maggio 2004 si sono rivolte al Pretore, chiedendo – previo
conferimento dell'assistenza
giudiziaria – che il padre fosse condannato a erogare un contributo alimentare
di fr. 800.– mensili per ciascuna di loro retroattivamente dal 1° gennaio 2004. Al
contraddittorio del 28 maggio 2004 AP 1 ha proposto di
respingere l'azione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno
ribadito le loro domande.
C. Statuendo
il 29 ottobre 2004, il Pretore ha obbligato AP 1 a versare dal 1° gennaio 2004
alla figlia AO 2 un contributo alimentare di fr. 388.25 mensili fino al 31 dicembre
2005 e alla figlia AO 1 un contribuito alimentare di fr. 318.25 mensili fino al
conseguimento della laurea breve. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. AO 2 e AO 1 sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 12 novembre 2004
nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, la soppressione del contributo
alimentare per le figlie. Nelle loro osservazioni del 9 dicembre 2004 AO 2 e AO
1 propongono di respingere l'appello,
instando per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria anche in seconda sede.
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto che al momento del giudizio entrambe
le figlie seguivano ancora studi superiori. Iscritta in un primo tempo alla
facoltà di scienze naturali nell'Università di __________, AO 2 frequentava dal
2001 la facoltà di medicina nell'Università di __________ e prevedeva di
ottenere la licenza entro la fine del 2005. AO 1, ritardato il conseguimento
della maturità federale (poi superata nel giugno del 2003) per problemi di
salute, era iscritta alla facoltà di scienze storiche nell'Università degli
Studi di __________, presso la quale contava di vedersi rilasciare la laurea
breve nel 2006.
Per quel
che riguarda la figlia maggiore, il Pretore ha calcolato entrate di fr. 750.–
mensili tra prestiti di studio e occupazioni varie, a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2044.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, locazione fr. 650.–, premio della cassa malati fr. 190.30, retta
universitaria fr. 70.50, spese per libri fr. 33.40). Quanto alla figlia minore,
egli ha constatato introiti per fr. 100.– mensili e ha stimato il relativo fabbisogno
minimo in fr. 1160.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
700.–, premio della cassa malati fr. 240.80, retta universitaria fr. 145.–,
spese per libri fr. 75.–).
Ciò
posto, il Pretore ha appurato il reddito del convenuto in fr. 3683.15
mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1440.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, imposte
stimate fr. 100.–, più un margine del 20%), onde una disponibilità di fr.
2243.15 mensili. E siccome la madre delle istanti guadagna fr. 5338.90 mensili,
egli ha reputato che AP 1 dovesse assumere proporzionalmente tre decimi dei
contributi per le figlie. Lo ha obbligato così a versare fr. 388.25 mensili per
AO 2 fino al 31 dicembre 2005 e fr. 318.25 mensili per AO 1 fino al conseguimento
della laurea breve.
2. L'appellante contesta ogni obbligo
alimentare, ribadendo che le figlie non hanno mai concordato con lui alcun
percorso formativo né lo hanno informato delle loro scelte. Soggiunge che AO 1
ha ottenuto la maturità
federale a 21 anni e che all'Università di __________ essa non frequenta i
corsi, conseguendo per di più risultati insoddisfacenti. Entrambe le figlie poi
rifiutano ogni relazione con lui, nonostante gli sforzi che egli ha intrapreso.
L'appellante critica poi il
Pretore per non avere imposto alle ragazze di finanziare i loro studi alienando
la loro sostanza (un chilogrammo
d'oro ciascuna) e vendendo – o almeno
gravando – un loro immobile (la particella n. 505 RFD
di __________). Quanto alla propria situazione economica, l'appellante contesta
il guadagno accertato dal Pretore e sostiene che il suo fabbisogno minimo
ammonta a fr. 3568.50 mensili. Ritiene infine che la situazione della madre delle
istanti sia più agiata della propria e che quindi spetterebbe a lei sopperire
interamente al mantenimento delle figlie.
3. In concreto la
sentenza di divorzio del 22 ottobre 1985 prevedeva l'obbligo, per il padre, di versare alle figlie un contributo di mantenimento di fr. 500.–
mensili finché le stesse fossero state “economicamente indipendenti” (doc. A e doc. 1). L'obbligo non sarebbe cessato quindi alla
maggiore età delle beneficiarie (art. 277 cpv. 1 CC), ma al termine della
relativa formazione professionale. La locuzione “economicamente indipendenti” potrà anche
sembrare vaga (Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. II, 3ª edizione, pag. 352 n. 660; Hegnauer in: Berner Kommentar,
edizione 1997, n. 44 ad art. 279/280 CC), ma può ragionevolmente interpretarsi come obbligo per il
convenuto di versare il contributo di fr. 500.– mensili indicizzati fino al momento in cui le figlie avessero acquisito le conoscenze
professionali atte a consentir loro di far fronte alle rispettive necessità
materiali (DTF 117 II 373 consid. 5 b/aa). E che le istanti non dispongano ancora
di una formazione siffatta non può essere revocato in dubbio.
4. Un
figlio maggiorenne intenzionato a ottenere un aumento del contributo di mantenimento
previsto in una sentenza di divorzio dei genitori deve promuovere – come in concreto
– un'azione di mantenimento autonoma secondo il diritto di filiazione, non una
causa volta alla modifica della sentenza di divorzio (art. 135
cpv. 2
CC; FF 1996 pag. 147; Leuenberger
in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 17 ad art. 135 CC/15 LForo). Ora,
secondo l'art. 277 cpv. 2 CC se, raggiunta la maggiore età,
il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per
quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle
circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento
in cui questa formazione possa normalmente concludersi.
5. L'appellante sostiene in primo luogo che nessun piano di studio è
stato concordato con lui e che egli è venuto a sapere delle scelte intraprese
dalle figlie solo in pendenza di causa. Il fatto è che egli non consta avere
mai preteso dalle figlie alcun ragguaglio. Anzi, ha continuato a versare il
contributo di mantenimento stabilito nella sentenza di divorzio fino al
dicembre del 2003, quando entrambe le ragazze erano maggiorenni da tempo.
Avesse inteso subordinare il versamento dei contributi a una chiara
disamina dei percorsi formativi e a una verifica delle prove scritte o orali
sostenute, il convenuto avrebbe dovuto invitare le figlie a documentare le loro
intenzioni di studio, avvertendole che in caso di rifiuto o di reticenza
avrebbe sospeso i pagamenti. Dolersi a posteriori di non essere stato informato
quando nulla si è preteso di sapere in precedenza è un esercizio inutile.
6. Circa
Fatti
i limiti temporali dell'obbligo di mantenimento, il Pretore l'ha fissato per la
figlia maggiore fino al 31 dicembre 2005 e per quella minore fino al
conseguimento della laurea breve, ciò che sarebbe dovuto intervenire nella
primavera o al più tardi nell'estate del 2006 (verbale del 28 maggio 2004, pag.
2 in fine). In effetti, l'obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne
dura finché la formazione “possa
normalmente concludersi” (art. 277 cpv. 2 in fine CC). Brevi
interruzioni e casuali insuccessi poco importano,
sempre che lo studente dimostri impegno, diligenza e volontà di apprendimento (Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern
nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, in: ZBJV 132/1996 pag. 439 seg.). Spetta allo studente che chiede un contributo di
mantenimento, in ogni modo, dimostrare di avere presentato i lavori richiesti e
superato gli esami previsti (DTF 117 II 129 seg. consid. 3b con riferimenti).
Nella
fattispecie lo zelo scolastico di AO 2 è fuori
discussione, tant'è che nemmeno l'appellante solleva dubbi al riguardo. Il discorso
è delicato invece per AO 1, che ha ottenuto la maturità
liceale solo a 21 anni per una sorta di sindrome definita “fobia scolastica” (deposizione
del dott. __________, del 14 luglio 2004: verbali, pag. 7). Comunque sia, essa
ha conseguito l'obiettivo. Più ardue appaiono le premesse scolastiche per il
futuro: benché iscritta all'Università di __________, invero, essa non
presenzia ai corsi “perché i costi per un alloggio a __________
sono troppo elevati”
(interrogatorio formale del 14 luglio 2004, risposta n. 8) e ha fallito i primi
esami (loc. cit., risposta n. 8). Certo, il dott. __________
ha dichiarato che essa è tuttora in terapia e che rispetto alla situazione
iniziale si sono registrati “grossi progressi”, ma la prognosi rimane incerta (deposizione
del 14 luglio 2004: verbali, pag. 8). Quanto alla diligenza di uno studente che
non segue le lezioni solo perché l'Università è lontana da casa, si potrebbe
opinare. Per ora la questione può rimanere aperta. Sarà ripresa qualora la pretesa
delle figlie si dimostrasse – in tutto o in parte – fondata.
7. L'obbligo di mantenimento dipende anche dalle relazioni personali tra
genitore e figlio (v. DTF 127 I 207 consid. 2e). Come ha ricordato il Pretore,
ove la mancanza di rapporti sia riconducibile al solo comportamento del figlio,
il contributo di mantenimento può essere negato (DTF 120 II 179 consid. 3c con
riferimenti). Particolare riserbo si impone tuttavia
ove il comportamento del figlio si riconduca a un divorzio conflittuale dei
genitori. Se nondimeno, dopo la maggiore età, il figlio persiste nel respingere
il genitore non affidatario che si è comportato correttamente verso di lui, ciò
gli va ascritto a colpa (DTF 129 III 379 consid. 4.2; 113 II 378 consid. 4).
Nel caso
in esame il Pretore ha ritenuto che l'inesistenza di qualsiasi rapporto tra le
istanti e il convenuto non è imputabile alle sole figlie, ma si ricollega piuttosto
al lungo tempo trascorso dal divorzio. Ora, i
genitori delle istanti hanno divorziato quando AO 2 aveva sei anni e AO 1 tre. Dopo
di allora le figlie risultano avere preso chiaro partito per la madre, tant'è
che sin dal 1987 constano essere intercorsi pesanti scambi epistolari tra
genitori proprio sulle relazioni tra padre e figlie (doc. 12 e 13). Tale
situazione pare essere rimasta invariata anche dopo la maggiore età di AO 2
(agosto del 1997), come sembra evincersi dalla sentenza emessa dal Pretore il
12 ottobre 1998 (sopra, lett. A; doc. 9; si vedano anche i doc. 11 e 14). Un
approccio vi è stato nel luglio del 2003, quando la figlia ha scritto al padre
(doc. V), il quale però ha interpretato l'iniziativa come una semplice blandizia
dovuta al timore di perdere i contributi di mantenimento (lettera del 3 agosto
2003: doc. Z). Per quel che riguarda AO 1, dopo la maggiore età (maggio del 2000)
si registra un breve scambio di posta elettronica nel giugno del 2001 (doc. 16)
e una decina di righe scritte sul retro della lettera inviata da AO 2 al padre
nel luglio del 2003 (doc. V), al che il convenuto ha reagito nello stesso modo
in cui aveva risposto a AO 2 (doc. AA).
In
sintesi, dopo il divorzio dei genitori le figlie sembrano essersi straniate dal
padre e nel ventennio che è seguito non è più intercorsa praticamente alcuna
relazione tra loro. Sta di fatto che il convenuto non risulta avere intrapreso
alcunché per rimediare a tale stato di cose. Egli evoca tre scritti inviati
alla figlia AO 1, il 14 giugno 1999, l'11 luglio 2001 e il 22 febbraio 2002
(appello, pag. 5 e 6). Per tacere della circostanza tuttavia che a AO 2 egli
nemmeno allude, di quei tre messaggi non v'è traccia agli atti. Il
comportamento delle figlie, che percepivano i contributi pretendendo per di più
che fosse il padre a doversi interessare di loro (replica orale del 28 maggio
2004: verbali, pag. 2), è quindi tutt'altro che encomiabile. Nemmeno la
passività del convenuto merita però elogio. In definitiva, come ha concluso il
Pretore, nella fattispecie non ci si trova nella
situazione in cui un figlio maggiorenne rifiuti indebitamente di avere
relazioni personali con il padre chiamato a sussidiarne gli studi. Se in
concreto si è giunti allo stato di fatto descritto, ciò si deve sostanzialmente
alla mancanza di buona volontà imputabile a entrambe le parti.
8. L'appellante assevera di non avere mezzi sufficienti per erogare
contributi alimentari, invocando “l'influsso del cospicuo ammortamento dovuto per contratto alla banca
in fr. 60 000.– annui” e la scarsa
liquidità della propria azienda, che al 31 dicembre 2003 era di soli fr. 11 885.–, mentre
un anno prima ammontava ancora a fr. 30 799.85. Quanto al suo
fabbisogno minimo, egli insorge contro quello di fr. 1440.– mensili calcolato
dal Pretore, sostenendo che in realtà esso ammonta a fr. 3568.50 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr.
346.–, assicurazione infortuni 76.–, assicurazione vita “pegno banca” fr. 297.–, interessi passivi fr. 232.50, “differenza ammortamento bancario e ammortamento immobile contabile” fr. 1016.50, imposte fr. 500.–).
a) Per
quanto riguarda le entrate del convenuto, il Pretore ha accertato un reddito di
lui nel 2002, come albergatore indipendente, di fr. 4233.50 mensili netti. Egli
non ha mancato di notare tuttavia che nel 2003 l'attività commerciale dell'interessato
aveva subìto una contrazione e che il guadagno era calato a fr. 3683.15
mensili. Con tali accertamenti l'interessato non si confronta, tant'è che
nell'appello non indica quale sarebbe il suo guadagno effettivo. Inoltre i nuovi
dati contabili su cui egli fonda le sue argomentazioni non trovano alcun riscontro
agli atti. Al proposito l'appello si rivela così inconsistente.
b) In
merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante si cura di enunciarne le poste solo davanti a
questa Camera. Dinanzi al Pretore egli non aveva allegato né tanto meno
documentato alcunché. Non incombeva al Pretore intervenire d'ufficio. Intanto perché, trattandosi di
contributi per figli maggiorenni, non si applicava il principio inquisitorio illimitato
(Wullschleger, op. cit.,
n. 19 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC con riferimenti). In secondo luogo perché, comunque sia, il principio inquisitorio non
esonera una parte – men che meno se patrocinata da un legale – dal sostanziare nella
misura del possibile le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei
fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova disponibili (RtiD
I-2004 pag. 591 n. 68c). Non spettava dunque al giudice rimediare in concreto alla
più totale insufficienza probatoria (Rep. 1994 pag. 311).
Si
aggiunga che nel caso in esame il Pretore ha calcolato il
reddito aziendale del convenuto al netto degli oneri sociali e assicurativi
(sentenza impugnata, consid. 9 in fine). Quanto agli interessi ipotecari e agli
ammortamenti bancari, essi sono già stati conteggiati per determinare il
Considerandi
reddito aziendale (doc. 3 e conti economici allegati alle dichiarazioni di
imposte nell'incarto fiscale richiamato). Ne discende che, seppure il fabbisogno
minimo dell'appellante (maggiorato del 20%: DTF 127 I 207 consid. 3e),
ascendesse a fr. 2705.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.
–, premio della cassa malati fr. 346.–, assicurazione infortuni 76.–,
interessi passivi fr. 232.50, onere fiscale fr. 500.–), rimarrebbe pur sempre una
disponibilità di fr. 977.75 mensili che permetterebbe al convenuto di far fronte
ai contributi di mantenimento per le figlie di complessivi fr. 646.40 mensili.
Anche su questo punto l'appello si rivela quindi destituito
di fondamento.
9.
Asserisce l'appellante
che il Pretore ha omesso di considerare la situazione economica in cui versa la
madre delle istanti, che sarebbe assai migliore della sua e che consentirebbe da
sé sola il pieno sostentamento delle figlie. La tesi è a dir poco affrettata,
ove appena si pensi che il primo giudice ha esplicitamente accertato il reddito
dell'ex moglie, imponendole di assumere sette decimi del fabbisogno delle
figlie (sentenza impugnata, pag. 11 in alto). Perché l'ex moglie dovrebbe farsi
carico dell'intero mantenimento delle ragazze l'interessato non spiega. Al proposito l'appello si dimostra finanche
irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato
con il cpv. 5).
10.
Per quel che riguarda la possibilità delle figlie di finanziare personalmente
gli studi con i loro redditi e la loro sostanza, il Pretore ha accertato introiti di fr. 750.–
mensili per AO 2 (fr. 500.– da stages e fr. 250.– da prestiti di studio) e introiti
di fr. 100.– mensili per AO 1, somme che ha dedotto dal rispettivo fabbisogno minimo.
Egli ha escluso per contro che si giustificasse di imporre alle figlie di
vendere, locare o gravare l'immobile di loro proprietà.
a) In
concreto non è contestato che il fabbisogno minimo delle istanti ammonti a fr.
2044.20
mensili per AO 2 e a fr. 1160.80 mensili per AO 1 (sentenza impugnata,
consid, 5 e 6). Ora, secondo l'art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati
dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere
che il figlio vi provveda da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri
mezzi. E la capacità
economica del figlio va considerata quand'anche i genitori abbiano
mezzi sufficienti (Hegnauer, op.
cit., n. 92 ad art. 277 CC). Il figlio maggiorenne deve quindi provvedere alla
sua formazione facendo capo in primo luogo ai propri elementi di reddito e di
sostanza. Uno studente in lettere, ad esempio, può esercitare un'attività
accessoria del 20% e guadagnare fr. 700.– mensili (sentenza del Tribunale federale
5C.150/2005 dell'11 ottobre 2005, consid. 4.4.1 e 4.4.2; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 3ª edizione, n. 31 ad
art. 276). In concreto solo AO 2 sfrutta la sua capacità lucrativa (fr. 500.–
mensile da stages), mentre AO 1 ne usufruisce solo in minima parte (fr. 100.–
mensili). Che quest'ultima possa quindi aspirare legittimamente a un contributo
di mantenimento è dubbio già per tale motivo. Si volesse anche transigere al
proposito, la situazione non muterebbe per le considerazioni che seguono. Anzi,
come si vedrà oltre, la situazione si risolve sfavorevolmente anche per AO 2.
b) Dagli
atti risulta che anni addietro __________, madre del convenuto, ha donato alle
due nipoti un chilogrammo d'oro ciascuna, oltre alla proprietà di un rustico a __________.
Ora, per l'educazione di un minorenne i genitori possono impiegare non solo i
redditi della sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma anche – dandosene la
necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a maggior ragione
per un maggiorenne, dal quale si può legittimamente pretendere che prima di
chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al suo proprio
patrimonio. In concreto nulla è dato di sapere sul chilogrammo d'oro ricevuto
dalle istanti, salvo che AO 2 l'ha venduto ricavando fr. 14 000.– (interrogatorio
formale del 14 luglio 2004, risposta n. 5). Che costei se ne sia servita anche per
sopperire agli studi universitari (osservazioni, pag. 4) è poco verosimile, la
ragazza medesima avendo dichiarato di avere fatto fronte alla sua formazione
con “il prestito di studio, con
quello che mi dava prima il papà e con quello che mi dà mia madre. Inoltre ho
sempre un fondo dal quale attingo che è composto dei miei risparmi derivanti
dai lavori accessori” (interrogatorio
formale del 14 luglio 2004 risposta n. 8).
Comunque
sia, si volesse anche prescindere dal chilogrammo d'oro, ritenendo esagerato
che le figlie debbano devolverne il controvalore ai costi di formazione, rimane
il fatto che le istanti sono comproprietarie – un mezzo ciascuno – della
particella n. 505 RFD di __________, sulla quale sorge un rustico, il cui valore
di stima ufficiale ammonta a fr. 72 210.– (doc. 6). L'appellante asserisce che sul
mercato immobiliare quella proprietà vale almeno fr. 400 000.–, ma si limita ad
affermazioni sue. È legittimo supporre, ad ogni modo, che il fondo valga almeno
l'ammontare della stima fiscale. Il Pretore parte dall'idea che, essendo il
convenuto in grado di erogare i contributi di complessivi fr. 646.40 mensili, le
figlie non siano tenute a locare né a ipotecare né a vendere quel bene, ma ciò
non è sostenibile nel caso specifico. Certo, il Tribunale federale ha ritenuto iniquo imporre a una
figlia maggiorenne agli studi di alienare una tenuta
forestale (di cui si ignorava non solo il valore, ma anche la concreta possibilità
di realizzazione) di fronte alla ragguardevole forza economica del padre,
tassato per un reddito di fr. 465
000.
– annui (DTF 111 II 410). Nella fattispecie però
l'appellante si ritroverebbe praticamente, dopo avere onorato i contributi
fissati dal Pretore, con la copertura del solo fabbisogno personale. In
circostanze simili le figlie non possono pretendere di conservare per sé
l'intero controvalore di fr. 72 210.–, a parte il fatto che senza essere
venduto il rustico potrebbe anche essere appigionato a terzi e produrre un
reddito (com'è avvenuto in passato: interrogatorio formale della figlia AO 2, del
14.
luglio 2004, risposta n. 4).
Non
si dimentichi per altro che le istanti non pretendono di non poter vendere
l'immobile né assumono che l'oggetto sia fuori mercato o che una vendita comporterebbe
un guadagno talmente irrisorio da non giustificare il sacrificio. Del resto, e
in ogni modo, non si vede come le figlie potrebbero conservare uno stabile senza
avere mezzi per assicurare la normale manutenzione e nemmeno per coprire gli
oneri e i tributi a esso correlati. Il Pretore cita la sentenza di questa
Camera pubblicata in Rep. 1989 pag. 135. Sulla capacità lucrativa del figlio,
tuttavia, essa è superata dalla citata sentenza del Tribunale federale
5C.150/2005 dell'11 ottobre 2005, mentre per quel che era della sostanza, in
quel caso gli averi del figlio si limitavano a circa fr. 20 000.– e non consta
che il genitore convenuto rimanesse con il solo fabbisogno personale dopo avere
onorato il contributo alimentare.
c) Se
ne conclude che, date le circostanze del caso specifico, nella fattispecie non
soccorrono (più) le premesse per obbligare il convenuto a stanziare contributi di
mantenimento, quand'anche da un profilo meramente contabile egli sarebbe in
grado di erogare le somme stabilite dal Pretore. Ciò rende senza interesse risolvere
la questione lasciata indecisa al consid. 6 sull'impegno e lo zelo scolastico
della figlia AO 1.
11.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza delle istanti (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderanno alla controparte un'equa indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone
anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede,
che seguono identica sorte. AP 1 postula la rifusione
di fr. 1500.– a titolo di ripetibili. Di per sé in un'azione di mantenimento l'onorario del patrocinatore andrebbe
fissato ad valorem (art. 9 cpv. 1 TOA). Comunque sia, l'indennità richiesta appare congrua già da un punto di vista
strettamente orario, ove appena si pensi che corrisponde, senza dimenticare le
spese e l'IVA, a una rimunerazione di fr. 250.– orari per sei ore di lavoro, compenso
senz'altro adeguato all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso nella
stesura di due memoriali, nella partecipazione a due udienze e nelle verosimili
prestazioni stragiudiziarie (colloqui, corrispondenza e telefonate).
Quanto
alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dalle appellate, esse non può
essere accolta. Intanto perché il valore della sostanza immobiliare non
permette di considerarle indigenti (art. 3 cpv. 1 Lag). In secondo luogo perché
l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio maggiorenne
include per principio anche le spese processuali (DTF 127 I 208 consid. 3f). E
in concreto non consta, né è preteso, che la madre delle istanti non sia in
grado di fornire tale assistenza alle figlie.
12.
Relativamente
ai rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), considerate singolarmente le pretese di mantenimento non raggiungono
la soglia minima di fr. 30
000.
– per un eventuale ricorso in materia civile (art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF). Sapere se, trattandosi di una pluralità di pretese,
tali valori si cumulino giusta l'art. 52 LTF è una questione che andrà
giudicata se mai dal Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 90.– sono poste solidalmente
a carico delle istanti, che rifonderanno al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi
per ripetibili.
3. Le
istanti sono ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. PA 2, __________.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 2 e AO 1 in solido, le
quali rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo solidale, fr. 1400.–
per ripetibili.
III. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
IV. Intimazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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