11.2004.149
Rapporti di vicinato: immissioni dovute al pascolo di bestiame sul fondo vicino
13 agosto 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
11.2004.149
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, ICCA
Titolo:
Rapporti di vicinato: immissioni dovute al pascolo di bestiame sul fondo vicino
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO
VICINATO
art. 679 CC
Incarto n.
11.2004.149
Lugano,
13 agosto
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa OA.2002.44 (rapporti di vicinato) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 27 giugno 2002
da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 novembre 2004 presentato da AP 1
contro la sentenza emessa il 20 ottobre 2004 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della particella n. 3475 RFD di __________
(684 m²), situata in località __________
(zona residenziale R2a del piano regolatore), su cui si trova la sua casa unifamiliare.
Il fondo confina a ovest con la particella n. 3617 (1683 m²), sulla quale sorge una casa d'abitazione,
e a nord con la sovrastante particella n. 2282 (10 040 m²), che si estende in località __________ e
che comprende tre stalle. Su questi due ultimi fondi (zona F2, fuori dell'area
edificabile del piano regolatore), appartenenti a AO 1, sono custoditi sei
lama, due asini, due mufloni, oltre a un certo numero di galline (senza gallo) raccolte
in un pollaio.
B. Con
petizione del 27 giugno 2002 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, lamentando immissioni eccessive
e chiedendo di ordinare a AO 1 l'allontanamento immediato di “ogni animale indigeno ed esotico” dalle particelle n. 3617 e 2282, con
divieto “di ripristinare
qualsiasi tipo di allevamento sui fondi menzionati”. AO 1 ha proposto il 18 settembre 2002 di respingere la
petizione. L'attore ha replicato il 21 ottobre 2002, confermando la richiesta
di giudizio. La convenuta ha duplicato il 22 novembre 2002, prospettando nuovamente
il rigetto dell'azione.
C. Esperita
l'istruttoria, le parti si sono limitate a presentare conclusioni scritte, rinunciando al dibattimento finale. Nel proprio memoriale,
dell'8 luglio 2004, l'attore ha ribadito la domanda di petizione. Nel
suo allegato del 2 luglio 2004 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingerla.
Statuendo con sentenza del 20 ottobre 2004, il Pretore ha
respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 900.– con le
spese di fr. 2231.– a carico dell'attore, condannato a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 10 novembre
2004 per ottenere che la petizione sia accolta e il giudizio pretorile
riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2005 AO 1 propone
di respingere l'appello.
in diritto: 1. Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 17 876.– (sentenza impugnata, consid. 8),
che le parti non contestano. La proponibilità dell'appello è pertanto data
(fr. 8000.–: art. 13 vLOG, art. 36 cpv. 1 LOG). Introdotto nei
venti giorni successivi alla notifica della sentenza impugnata, l'appello è altresì
tempestivo.
2. Il Pretore ha ricordato anzitutto che l'art. 679 CC invocato dall'attore
vieta soltanto immissioni oggettivamente intollerabili, mentre le altre rimangono
lecite, quand'anche appaiano soggettivamente fastidiose. Ciò premesso, egli ha rilevato
che di tutti i testimoni sentiti solo tre “accennano alla problematica degli odori”. __________ ha narrato di una situazione “non tanto gradevole” dovuta al lezzo di escrementi animali e all'abbondanza di insetti,
__________ ha ricordato “un
forte odore di serraglio” e “tantissime mosche”, __________ ha dichiarato di avere sentito il fetore dei mufloni e del
loro sterco, ma – ha soggiunto il Pretore – nessuno dei tre ha evocato condizioni
intollerabili.
Secondo i restanti testimoni invece gli animali non recano disturbo
(__________) e le esalazioni non sono forti (__________), anzi sono di poco
conto (__________) o finanche trascurabili (__________), se non addirittura
inesistenti (__________, __________, __________, __________). Odori molesti non
sono stati riscontrati nemmeno durante il sopralluogo, tra le ore 9.30 e le
10.30 del 16 settembre 2002. Quanto al perito giudiziario, egli ha
accertato il 14 e il 22 gennaio 2004 “un impatto delle esalazioni nullo al mattino e molto limitato al
pomeriggio”, pur non escludendo che in estate la
situazione possa risultare diversa. Nelle circostanze
descritte il Pretore non ha ravvisato immissioni eccessive nel senso dell'art.
679 CC. Onde il rigetto della petizione.
3. L'appellante esordisce sottolineando che con il passare del tempo la
presenza di animali sui due fondi attigui è divenuta “massiccia” e la produzione di stallatico “ingente”
(centinaia di sacchi), allorché dell'allevamento continua
a occuparsi una sola persona durante il tempo libero. Essa rimprovera al Pretore
di avere indebitamente minimizzato le deposizioni di __________, __________ e __________
solo perché costoro – pur avendo attestato numerose
visite in luogo e ripetute constatazioni – non hanno
usato l'aggettivo “intollerabile”. Il Pretore avrebbe disconosciuto inoltre che
__________ e __________ sono inquilini della convenuta, che __________ è stato indotto
a deporre dal convivente della convenuta, che __________ e __________ hanno
discusso con la convenuta medesima prima di comparire in giudizio.
L'attore fa notare poi che nessuno dei cinque testimoni appena citati
è mai stato a casa sua né ha mai accertato l'effettiva entità delle immissioni,
men che meno in una zona residenziale pregiata come quella in cui si trova il
suo fondo. Il Pretore avrebbe trascurato dipoi che – notoriamente – deiezioni
animali liquide o solide a ridosso del confine puzzano e favoriscono il
proliferare di mosche, tant'è che il convivente della convenuta tenta di arginare
il problema usando nel periodo estivo non meno di 250 nastri collanti. Per di
più il Pretore avrebbe disconosciuto che, dato il terreno brullo e in pendenza,
dalla sovrastante particella n. 2282 gli animali provocano nugoli di polvere e cadute di
sassi sul suo orto.
Valutate
nel loro insieme, simili immissioni di odori, rumori (ragli d'asino), insetti,
polveri e sassi configurano a parere dell'appellante eccessi lesivi dell'art.
679 CC. A maggior ragione considerando che i fondi della convenuta si trovano
fuori della zona edificabile, ma non in zona agricola, e che l'allevamento di
bestiame “a scopo ludico e non agricolo” non rientra nell'uso e nemmeno nelle consuetudini
locali. L'attore rileva infine che, secondo gli accertamenti del perito
giudiziario, durante il pomeriggio e in particolare la notte le esalazioni degli
animali sono maggiormente avvertibili a causa delle brezze discendenti dalla
collina verso il lago e che durante l'estate la situazione può risultare ben peggiore
rispetto a quella constatata dal perito nel mese di gennaio. In effetti – epiloga
l'appellante – le immissioni dei due fondi vicini pregiudicano seriamente l'uso
della sua abitazione (fruibilità del portico) e quello dell'orto (per la caduta
di sassi), a mero profitto di “attività
ludiche a carattere agricolo svolte dal convivente” della convenuta.
4. L'art.
679 CC stabilisce che chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un
proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può
chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto
e il risarcimento del danno. Nei rapporti di vicinato, in specie, l'art. 684
cpv. 2 CC vieta eccessi pregiudizievoli, come emissioni di fumo o di fuliggine,
emanazioni moleste, rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non
giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale.
Sapere se
gli eccessi siano pregiudizievoli dipende dall'intensità delle immissioni, che
va definita secondo criteri oggettivi. Il giudice valuta gli interessi in gioco
sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla
sensibilità di una persona media posta nelle medesime condizioni. Tale
ponderazione, ispirata al diritto – comprese le norme sulla protezione
dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico in particolare – e all'equità, non
deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale
(come prevede l'art. 684 cpv. 2 CC), ma deve tenere conto di tutte le
circostanze del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non
sono unicamente immissioni suscettive di danno, bensì tutte le immissioni
moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con richiami).
5. Nella misura in cui asserisce che in pendenza di causa i capi di
bestiame sui due fondi della convenuta sono aumentati (senza per altro indicare
di quante unità), l'appellante adduce una circostanza nuova, e come tale
irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Al riguardo l'accertamento del
Pretore (sentenza impugnata, consid. 5 in principio), fondato anche sulle
risultanze della perizia (risposta n. 1), vincola la Camera civile di appello. Ciò
posto, nel merito giova rilevare che dal cumulo di immissioni eccessive lamentate
dall'appellante non trova alcun conforto istruttorio il disturbo fonico causato
dai due asini, il cui raglio non è stato definito fastidioso da nessun testimone,
non è stato udito dal tribunale durante l'ispezione e nemmeno dal perito (che
ha visitato i luoghi a due riprese). Nessuno poi ha avuto modo di osservare nugoli
di polvere sollevati da animali che si rincorrono o che ruzzolano sulla
particella n. 2282, disturbo che il perito non ha invero escluso, ma che ha
definito “minimo” (referto,
risposta n. 4 in fine).
Più serio
potrebbe essere il fastidio e il pericolo causati dalla caduta di sassi dalla
particella n. 2282 sull'orto dell'appellante, incomodo che il perito ha preso
in considerazione (referto, risposte n. 3 e 4), senza però accertare concretamente
– in antitesi a quanto assevera l'attore (appello, pag. 9 in fondo) – alcuna caduta
di pietre. Nessun altro elemento agli atti apportando una qualsivoglia
precisazione, nulla è dato di conoscere sul fenomeno: se sporadico o frequente,
se moderato o intenso. Non si sa neppure orientativamente quante pietre (e di
che grandezza) siano cadute in quanto tempo. Ora, ravvisare immissioni moleste (nel
senso dell'art. 679 o 684 cpv. 2 CC) sulla base di doglianze fors'anche
legittime, ma puramente generiche non è possibile. Ne segue che la tesi
dell'appellante circa un preteso “insieme di immissioni” dai fondi vicini si rivela, già a un primo esame, inconsistente.
6. Il
complesso di immissioni lamentato dall'attore può ricondursi tutt'al più, dopo
quanto si è visto, al puzzo degli animali e all'imperversare di mosche. Non di moscerini,
zanzare o tafani, giacché il perito ha accertato – senza essere smentito né
contestato al proposito – che il pascolo degli animali attira se mai “mosche del letame”,
non altri insetti (referto, risposta n. 5). Sta di
fatto che odori eccessivi o abbondanza di mosche non sono stati riscontrati né
dal Pretore, in esito all'ispezione del 16 settembre 2002 (sentenza impugnata,
consid. 5), né dal perito, che durante le visite in luogo del 14 e del 22
gennaio 2004 (referto, pag. 1) ha notato solo esalazioni “molto limitate” nel corso del pomeriggio (referto, risposta n. 4), né dagli otto
testimoni menzionati dal Pretore (sopra, consid. 2). Certo, il perito non ha
escluso che in estate la
situazione possa essere diversa (loc. cit.). Simile eventualità non basta tuttavia per dimostrare immissioni eccessive a
norma dell'art. 679 o 684 cpv. 2 CC. L'appellante invoca il notorio puzzo
provocato da deiezioni animali liquide e solide a ridosso del confine, le quali
favoriscono il proliferare di mosche. Se così fosse, tuttavia, mal si capirebbe
come mai nessun disagio di rilievo si sia notato né dal Pretore né dal perito. Anche
sotto il profilo della notorietà, dunque, le querele dell'attore non trovano
riscontro. Rimane da esaminare se esse risultino suffragate da altri elementi
di prova.
7. L'appellante evoca in primo luogo la testimonianza __________ il
quale ha dichiarato che nell'estate del 2002 con tempo caldo ha avvertito molte
volte dalla particella n. 3475 “un forte odore di escrementi e urina animali”,
oltre a notare mosche e moscerini (verbali, pag. 10). Egli richiama altresì la
testimonianza di __________, la quale ha confermato di avere sentito in un'occasione,
nell'agosto del 2002, “un forte odore di serraglio” e di avere visto
“tantissime mosche” (verbali, pag. 11), come pure la testimonianza di __________, la quale ha detto di avere percepito una ventina di volte, fra
l'autunno del 1997 e il dicembre del 2001, l'odore dei mufloni e del loro
sterco, “soprattutto d'estate” (verbali, pag. 18). Da tali deposizioni si
desume nondimeno che le puzze e le mosche diventano
fastidiose d'estate, o per lo meno nei periodi di caldo, mentre non risultano
molestare apprezzabilmente per il resto dell'anno (tant'è che al Pretore e al
perito il disturbo è apparso lieve, se non nullo). La questione è dunque di
sapere se, vista la situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale, così
come le circostanze del caso particolare nel loro insieme, simili immissioni
risultino eccessive per rapporto alla sensibilità di una persona media posta
nelle medesime condizioni.
8. Che
il fondo dell'appellante sia in zona residenziale non fa dubbio. Esso confina però con un'estesa superficie
fuori dell'area edificabile, che se non è specificamente riservata a
scopo agricolo può essere destinata alla custodia di animali senza ledere la
sua naturale vocazione. Nemmeno l'attore pretende, del resto, che ciò violerebbe
in qualche modo norme del diritto pubblico cantonale o federale. Quanto agli animali
custoditi sulle particelle n. 2282 e 3617, essi non risultano essere tenuti in
cattività illegalmente, senza permesso, in recinti troppo angusti o in condizioni
men che buone (perizia, risposta n. 1). Il loro stallatico inoltre è
regolarmente rimosso dal terreno, insaccato e venduto a terzi (perizia,
risposta n. 4). Sotto questo profilo non si può dire perciò che la convenuta “trascende nell'esercizio del suo diritto di
proprietà” (art. 679 CC) o cada
in “eccessi pregiudizievoli” (art. 684 cpv. 1 CC). È vero che la
vicinanza di zone residenziali impone maggiore riguardo da parte di chi
esercita attività agricole, ma è altrettanto vero che la vicinanza di zone legittimamente
adibite a scopo agricolo impone – vicendevolmente – maggiore tolleranza
da parte di chi vi risiede. Che poi la convenuta tenga animali per diporto e
non per professione poco muta, almeno nella misura in cui non si tratti di animali
pericolosi o la cui presenza risulti pregiudizievole per rapporto a quella di
animali domestici, ciò che non risulta essere il caso per lama o mufloni. Date
le circostanze concrete, non soccorrono dunque i presupposti per ravvisare immissioni
eccessive da parte della convenuta.
9. V'è
da domandarsi per vero se non vadano considerate moleste (ovvero “eccessive”) anche quelle immissioni che, pur dovute al corretto esercizio di
un'attività conforme alla destinazione del fondo, potrebbero essere eliminate –
in tutto o in parte – per mezzo di accorgimenti cui il proprietario abbia modo
di far capo con ragionevolezza. L'indole precipua di
azioni fondate sull'art. 679 o sull'art. 684 CC non esige in effetti la
formulazione di richieste precise: spetta al giudice determinare di caso in
caso i provvedimenti da decidere per porre fine alla molestia (I CCA, sentenza inc.
11.1999.67 del 5 luglio 2000, consid. 5 in principio con richiamo a DTF 102 Ia
96 e a Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 230
n. 1922a). Senza vietare
la presenza di lama, asini, mufloni o galline sulle particelle n. 3617 e 2282, nella fattispecie ci
si potrebbe interrogare perciò se accorgimenti consoni al principio di
proporzionalità potrebbero attenuare con qualche efficacia il fastidio di odori
e mosche sulla particella n. 3475 durante la stagione calda. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha rammentato talune raccomandazioni (riconducibili alla
perizia), che per l'essenziale la convenuta già rispetta: allontanamento
periodico degli escrementi dal pascolo, pulizia regolare delle stalle e dei
prati, mantenimento di un'idonea cotica erbosa in stato umido, posa di solide
recinzioni (consid. 7 in fine). Il problema sarebbe di verificare se altri
provvedimenti idonei possano adeguatamente imporsi alla luce delle circostanze
concrete.
Nell'aprile
del 2002 l'Ufficio tecnico comunale di Minusio aveva suggerito alla convenuta,
proprio per ridurre le immissioni lamentata dall'attore, di arretrare le
recinzioni sui suoi fondi a 10–15 m dal confine con la particella n. 3475
(rapporto UTC del 22 aprile 2002 nella rubrica “__________ [Diversi])”. Nel frattempo l'interessata parrebbe
avere parzialmente aderito alla proposta, tant'è che il perito ha accertato la
posa di un filo elettrico (“filo pastore”) sulla particella n. 2282 a una
distanza variante da 1.72 a 8.35 m dal confine con la particella n. 3475 e
sulla particella n. 3617 a una distanza circa 7.70 m, sempre dal confine
con la particella dell'attore (referto, risposta n. 2 con planimetria). Ai fini
dell'attuale giudizio ci si potrebbe chiedere perciò se non sia il caso di prescrivere
alla convenuta – in via equitativa (sopra, consid. 4) – distanze minime cui
tenere lama, asini e mufloni dai confini durante la stagione calda. Se non che,
nessuna indicazione figura agli atti né sulla reale efficacia del provvedimento
né, ove ciò fosse, sulle distanze minime che fruttuosamente si potrebbero
imporre alla convenuta, tenuto conto anche della morfologia dei fondi. Al
proposito il perito non è stato neppure interpellato. Ora, l'indole di cause fondate sull'art. 679 o 684 CC non esige – come
detto – la formulazione di richieste precise, ma non esonera l'attore dalle sue
responsabilità processuali, in particolare dall'addurre tutti gli elementi utili
ai fini della sentenza, né obbliga il giudice ad assumere prove di sua iniziativa.
Mancando agli atti ogni dato oggettivo, la questione delle distanze non può pertanto
essere approfondita oltre.
10. Se ne
conclude che, sprovvisto di buon diritto, l'appello si rivela destinato
all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono il precetto della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla convenuta, che ha
formulato osservazioni al ricorso per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili.
11. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge
Considerandi
la soglia di fr. 30 000.–
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) per un eventuale ricorso in materia
civile (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 1800.–
per ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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