11.2004.15
misure a protezione dell'unione coniugale; stralcio di una causa per desistenza
30 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2004.15
Data decisione, Autorità:
30.03.2005, ICCA
Titolo:
misure a protezione dell'unione coniugale; stralcio di una causa per desistenza
DESISTENZA
STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
STRALCIO PER TRANSAZIONE
TRANSAZIONE
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.15
Lugano
30 marzo 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2001.301
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 18 dicembre 2001 da
AP 1
(patrocinata
dall'avvPA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall'
PA 2 );
premesso
che con sentenza del 27 gennaio 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna, statuendo su istanze di misure a protezione dell'unione coniugale presentate
il 18 dicembre 2001 e 6 febbraio 2002 da AP 1 (1961), come pure il 20 e 21 dicembre
2001 da AO 1 (1948), ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito
l'abitazione coniugale (particella n. 826 RFD di __________) al marito e ha
fissato un contributo alimentare per la moglie di fr. 5570.– mensili;
ricordato
che contro la citata sentenza sono insorti il 9 febbraio 2004, per motivi opposti,
AP 1 e AP 1;
osservato
che entrambi hanno postulato vicendevolmente la reiezione dell'appello avversario;
preso
atto che il 29 ottobre 2004 AP 1 ha invitato questa Camera a sospendere le
procedure di appello, avendo egli firmato quello stesso giorno un accordo con
la moglie sulle conseguenze del divorzio e prospettando così l'introduzione di
una richiesta di divorzio comune a norma dell'art. 111 CC;
considerato
che il 16 marzo 2005 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvenuta pronuncia del
divorzio da parte del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna e la
contestuale omologazione della convenzione;
constatato
che nel medesimo scritto AP 1 dichiara di ritirare il proprio appello e propone
di porre le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;
accertato
che il 22 marzo 2005 AP 1 ha chiesto a sua volta lo stralcio del proprio
appello, formulando sugli oneri processuali e le ripetibili analoga richiesta a
quella dell'ex moglie;
rammentato
Considerandi
che al punto 3.2 della convenzione sugli effetti del divorzio le parti hanno
pattuito, appunto, il ritiro dei reciproci appelli una volta passata in giudicato
la sentenza di divorzio, con “spese e tasse a chi le ha anticipate, compensate
le ripetibili”;
ritenuto
che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in tali circostanze il
giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
rilevato
che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione di scostarsi da
quanto le parti medesime hanno concordato, mentre la tassa di giustizia va
adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza
sentenza (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello introdotto da AO 1 La causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
2.
Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Si prende
atto del ritiro dell'appello introdotto da AP 1. La causa è stralciata dai
ruoli per desistenza.
4.
Gli oneri
di tale appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.
–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
5.
Intimazione
a:
;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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