Lexipedia

Decisione

11.2004.15

misure a protezione dell'unione coniugale; stralcio di una causa per desistenza

30 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2001.301

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con istanza del 18 dicembre 2001 da

AP 1

(patrocinata

dall'avvPA 1 )

contro

AO 1

(patrocinato dall'

PA 2 );

premesso

che con sentenza del 27 gennaio 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna, statuendo su istanze di misure a protezione dell'unione coniugale presentate

il 18 dicembre 2001 e 6 febbraio 2002 da AP 1 (1961), come pure il 20 e 21 dicembre

2001 da AO 1 (1948), ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito

l'abitazione coniugale (particella n. 826 RFD di __________) al marito e ha

fissato un contributo alimentare per la moglie di fr. 5570.– mensili;

ricordato

che contro la citata sentenza sono insorti il 9 febbraio 2004, per motivi opposti,

AP 1 e AP 1;

osservato

che entrambi hanno postulato vicendevolmente la reiezione dell'appello avversario;

preso

atto che il 29 ottobre 2004 AP 1 ha invitato questa Camera a sospendere le

procedure di appello, avendo egli firmato quello stesso giorno un accordo con

la moglie sulle conseguenze del divorzio e prospettando così l'introduzione di

una richiesta di divorzio comune a norma dell'art. 111 CC;

considerato

che il 16 marzo 2005 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvenuta pronuncia del

divorzio da parte del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna e la

contestuale omologazione della convenzione;

constatato

che nel medesimo scritto AP 1 dichiara di ritirare il proprio appello e propone

di porre le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

accertato

che il 22 marzo 2005 AP 1 ha chiesto a sua volta lo stralcio del proprio

appello, formulando sugli oneri processuali e le ripetibili analoga richiesta a

quella dell'ex moglie;

rammentato

Considerandi

che al punto 3.2 della convenzione sugli effetti del divorzio le parti hanno

pattuito, appunto, il ritiro dei reciproci appelli una volta passata in giudicato

la sentenza di divorzio, con “spese e tasse a chi le ha anticipate, compensate

le ripetibili”;

ritenuto

che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in tali circostanze il

giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

rilevato

che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione di scostarsi da

quanto le parti medesime hanno concordato, mentre la tassa di giustizia va

adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza

sentenza (art. 21 LTG);

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello introdotto da AO 1 La causa è stralciata

dai ruoli per desistenza.

2.

Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Si prende

atto del ritiro dell'appello introdotto da AP 1. La causa è stralciata dai

ruoli per desistenza.

4.

Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 100.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

150.

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

5.

Intimazione

a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster