11.2004.151
esigenze di motivazione di un appello
15 dicembre 2004Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.151
Data decisione, Autorità:
15.12.2004, ICCA
Titolo:
esigenze di motivazione di un appello
MOTIVAZIONE
RICEVIBILITÀ DELL'APPELLO
art. 309 cpv. 2 let. e CPC-TI
art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI
art. 309 cpv. 5 CPC-TI
Incarto n.
11.2004.151
Lugano
15 dicembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 129.2001/R.72.2004
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa dalla
Commissione tutoria regionale 6, Agno
nei confronti di
AP 1
riguardo alla figlia J__________ (1990);
giudicando
ora sulla decisione del 26 ottobre 2004 con cui
l'autorità di vigilanza ha respinto la richiesta di AP 1 volta a ottenere la
restituzione dell'effetto sospensivo a un ricorso da lui presentato contro una
risoluzione emanata l'8 settembre 2004 dalla Commissione tutoria regionale 6;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 12 novembre 2004 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il 26 ottobre 2004 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
dal matrimonio tra AP 1 (1953) e __________ (1961) sono nate T__________ (30
marzo 1983), S__________
(4 maggio 1988) e J__________ (15 dicembre 1990);
che il
matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza del
17
settembre 1999, in esito alla quale le figlie sono state affidate al padre;
che il 18
dicembre 2001 il Servizio medico psicologico di __________ ha espresso dubbi
sulle capacità genitoriali del padre e sulle di lui relazioni con le figlie;
che i
diritti di visita della madre, sempre difficoltosi e finanche interrotti nel
1995, sono stati ripristinati solo nel 2001, quando essa ha fatto ritorno dai
propri genitori a __________ (__________);
che il 27
marzo 2001 la figlia S__________ è stata collocata d'urgenza nel Centro __________
di __________ per maltrattamenti fisici e psicologici imputabili al padre e
dopo di allora non è più rientrata a domicilio;
che
nell'aprile del 2004 la Commissione tutoria regionale 6, venuta a conoscenza di
presunte difficoltà nei rapporti tra AP 1 e la figlia J__________, ha accertato
presso la Scuola media di __________ che quest'ultima, pur avendo parecchie
insufficienze, era ben inserita nella classe, ma rifiutava di seguire il sostegno
pedagogico;
che il 6
maggio 2004 l'istituto scolastico ha denunciato alla Commissione tutoria regionale
una difficile situazione familiare e un comportamento aggressivo e minaccioso
del padre, oltre a sollevare preoccupazioni per J__________;
che, dopo
una prima audizione personale andata deserta, la Commissione tutoria regionale
ha sentito J__________, in quell'occasione accompagnata dal padre, il 25 agosto
2004;
che con
decisione dell'8 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha privato AP
1 della custodia parentale, ha collocato J__________ per tre mesi nel Centro __________
di __________, ha sospeso provvisoriamente le relazioni personali tra la figlia
e i genitori e ha disposto una presa a carico del padre da parte del Servizio
psico-sociale di __________ per una valutazione personale;
che la
Commissione tutoria regionale ha decretato la decisione immediatamente
esecutiva, togliendo effetto sospensivo a un eventuale ricorso;
che il 20
settembre 2004 AP 1 è insorto, personalmente e per il tramite di un patrocinatore,
davanti alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele, chiedendo di annullare la citata decisione e, in via cautelare, di
restituire al suo ricorso effetto sospensivo;
che nelle
sue osservazioni del 30 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale si è
opposta, fra l'altro, al ripristino dell'effetto sospensivo;
che,
statuendo il 26 ottobre 2004 sull'effetto sospensivo, l'autorità di vigilanza
ne ha rifiutato la restituzione;
che il 12
novembre 2004 AP 1 ha introdotto davanti a questa Camera un “ricorso” per ottenere
l'annullamento della decisione predetta;
che
l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
nella fattispecie la Commissione tutoria regionale ha emanato misure a protezione
del figlio in virtù degli art. 307 segg. CC, esplicitamente richiamati nella
decisione;
che i
ricorsi contro le decisioni delle Commissioni tutorie hanno effetto sospensivo,
“a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti” (art. 43 della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL
4.1.2.2);
che la
decisione con cui l'autorità di vigilanza ripristina o rifiuta di ripristinare
l'effetto sospensivo a un ricorso (art. 26 cpv. 1 della legge citata) può
essere impugnata solo con appello, unico rimedio giuridico esperibile contro
le decisioni di tale autorità (art. 48 della legge);
che in
concreto il “ricorso” dell'interessato va trattato quindi come appello;
che ci si
può domandare anzitutto se in concreto tale appello sia ancora attuale, almeno
per quanto concerne la privazione della custodia parentale e il collocamento di
J__________ in un istituto, il termine di tre mesi fissato dalla Commissione
tutoria regionale essendo verosimilmente giunto a scadenza nel frattempo;
che,
comunque sia, la questione può rimanere aperta, l'appello risultando già a prima
vista irricevibile;
che nel
suo memoriale l'appellante chiede invero a questa Camera di accogliere il
ricorso e di annullare la decisione impugnata;
che
l'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio (tranne
nell'ipotesi dell'art. 326 CPC, estranea al caso in esame), sicché nella
fattispecie il memoriale potrebbe essere dichiarato irricevibile già per tale
ragione (Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 307);
che
nondimeno l'interessato, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha redatto personalmente
l'appello, dal cui contesto si può dedurre l'intenzione di veder restituire effetto
sospensivo al ricorso da lui introdotto all'autorità di vigilanza;
che se la
richiesta di giudizio può ragionevolmente essere intuita, non è dato di capire
invece quali motivi sorreggerebbero tale conclusione;
che
l'autorità di vigilanza ha rifiutato di restituire effetto sospensivo al
ricorso, ritenendo opportuna l'esecuzione immediata delle misure adottate dalla
Commissione tutoria regionale, per altro di durata limitata (tre mesi) e non
pregiudizievoli per l'esito del ricorso;
che al
riguardo l'appellante non spende una parola, limitandosi a rinviare al contenuto
del ricorso inoltrato presso l'autorità di vigilanza e auspicando un “ulteriore
tentativo di oggettività che è lecito aspettarsi dalla più alta istanza”;
che un
appellante non può pretendere di richiamarsi – tanto meno genericamente – a
ragioni esposte in memoriali diretti a giurisdizioni subordinate, la
motivazione di un appello dovendo figurare nel memoriale stesso (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 16 ad
art. 309 CPC);
che
l'argomentazione dell'appellante ruota per vero attorno a una presunta
decisione del 25 ottobre 2004 con cui l'autorità di vigilanza avrebbe
restituito al suo ricorso effetto sospensivo, salvo tornare sui propri passi e
statuire in senso contrario l'indomani;
che, così
argomentando, il ricorrente sembra riferirsi a una lettera inviata il 26 ottobre
2004 dal suo patrocinatore all'autorità di vigilanza, lettera in cui il legale
dichiarava di prendere atto che “l'istanza del 22 ottobre 2004 volta a chiedere
la restituzione dell'effetto sospensivo (già inoltrata in un primo tempo con il
ricorso del 20 settembre 2004) e il diritto di replica è stata accolta con
decisione incidentale del 25 ottobre 2004” (doc. 8);
che, in
realtà, l'istanza del 22 ottobre 2004 del patrocinatore non era intesa affatto
alla restituzione dell'effetto sospensivo, bensì alla consultazione dei nuovi
documenti prodotti dalla Commissione tutoria regionale e all'ottenimento di un
diritto di replica (doc. 5);
che il 25
ottobre 2004 l'autorità di vigilanza ha in effetti comunicato al patrocinatore
di accogliere l'istanza con specifico riferimento alla concessione di “un
termine di 15 giorni per inoltrare l'allegato di replica”;
che, di
conseguenza, circa la restituzione dell'effetto sospensivo l'autorità di vigilanza
si è espressa un'unica volta, il 26 ottobre 2004, negandola;
che,
sprovvisto di qualsiasi motivazione attinente alla richiesta di giudizio,
l'appello si dimostra improponibile (art. 309 cpv. 5 CPC);
che le
spese del giudizio odierno, con una tassa di giustizia ridotta al minimo (art.
21 LTG), seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è
il caso per converso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale,
la quale non si è vista notificare l'appello e non ha quindi sopportato costi
per l'eventuale stesura di osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
Considerandi
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– Commissione tutoria regionale 6, .
Comunicazione:
– Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– ;
– ().
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster