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Decisione

11.2004.151

esigenze di motivazione di un appello

15 dicembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 129.2001/R.72.2004

(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa dalla

Commissione tutoria regionale 6, Agno

nei confronti di

AP 1

riguardo alla figlia J__________ (1990);

giudicando

ora sulla decisione del 26 ottobre 2004 con cui

l'autorità di vigilanza ha respinto la richiesta di AP 1 volta a ottenere la

restituzione dell'effetto sospensivo a un ricorso da lui presentato contro una

risoluzione emanata l'8 settembre 2004 dalla Commissione tutoria regionale 6;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello (“ricorso”) del 12 novembre 2004 presentato da AP 1 contro la

decisione emessa il 26 ottobre 2004 dalla Sezione degli enti locali quale

autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

dal matrimonio tra AP 1 (1953) e __________ (1961) sono nate T__________ (30

marzo 1983), S__________

(4 maggio 1988) e J__________ (15 dicembre 1990);

che il

matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza del

17

settembre 1999, in esito alla quale le figlie sono state affidate al padre;

che il 18

dicembre 2001 il Servizio medico psicologico di __________ ha espresso dubbi

sulle capacità genitoriali del padre e sulle di lui relazioni con le figlie;

che i

diritti di visita della madre, sempre difficoltosi e finanche interrotti nel

1995, sono stati ripristinati solo nel 2001, quando essa ha fatto ritorno dai

propri genitori a __________ (__________);

che il 27

marzo 2001 la figlia S__________ è stata collocata d'urgenza nel Centro __________

di __________ per maltrattamenti fisici e psicologici imputabili al padre e

dopo di allora non è più rientrata a domicilio;

che

nell'aprile del 2004 la Commissione tutoria regionale 6, venuta a conoscenza di

presunte difficoltà nei rapporti tra AP 1 e la figlia J__________, ha accertato

presso la Scuola media di __________ che quest'ultima, pur avendo parecchie

insufficienze, era ben inserita nella classe, ma rifiutava di seguire il sostegno

pedagogico;

che il 6

maggio 2004 l'istituto scolastico ha denunciato alla Commissione tutoria regionale

una difficile situazione familiare e un comportamento aggressivo e minaccioso

del padre, oltre a sollevare preoccupazioni per J__________;

che, dopo

una prima audizione personale andata deserta, la Commissione tutoria regionale

ha sentito J__________, in quell'occasione accompagnata dal padre, il 25 agosto

2004;

che con

decisione dell'8 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha privato AP

1 della custodia parentale, ha collocato J__________ per tre mesi nel Centro __________

di __________, ha sospeso provvisoriamente le relazioni personali tra la figlia

e i genitori e ha disposto una presa a carico del padre da parte del Servizio

psico-sociale di __________ per una valutazione personale;

che la

Commissione tutoria regionale ha decretato la decisione immediatamente

esecutiva, togliendo effetto sospensivo a un eventuale ricorso;

che il 20

settembre 2004 AP 1 è insorto, personalmente e per il tramite di un patrocinatore,

davanti alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle

tutele, chiedendo di annullare la citata decisione e, in via cautelare, di

restituire al suo ricorso effetto sospensivo;

che nelle

sue osservazioni del 30 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale si è

opposta, fra l'altro, al ripristino dell'effetto sospensivo;

che,

statuendo il 26 ottobre 2004 sull'effetto sospensivo, l'autorità di vigilanza

ne ha rifiutato la restituzione;

che il 12

novembre 2004 AP 1 ha introdotto davanti a questa Camera un “ricorso” per ottenere

l'annullamento della decisione predetta;

che

l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

nella fattispecie la Commissione tutoria regionale ha emanato misure a protezione

del figlio in virtù degli art. 307 segg. CC, esplicitamente richiamati nella

decisione;

che i

ricorsi contro le decisioni delle Commissioni tutorie hanno effetto sospensivo,

“a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti” (art. 43 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL

4.1.2.2);

che la

decisione con cui l'autorità di vigilanza ripristina o rifiuta di ripristinare

l'effetto sospensivo a un ricorso (art. 26 cpv. 1 della legge citata) può

essere impugnata solo con appello, unico rime­dio giuridico esperibile contro

le decisioni di tale autorità (art. 48 della legge);

che in

concreto il “ricorso” dell'interessato va trattato quindi come appello;

che ci si

può domandare anzitutto se in concreto tale appello sia ancora attuale, almeno

per quanto concerne la privazione della custodia parentale e il collocamento di

J__________ in un istituto, il termine di tre mesi fissato dalla Commissione

tutoria regionale essendo verosimilmente giunto a scadenza nel frattempo;

che,

comunque sia, la questione può rimanere aperta, l'appello risultando già a prima

vista irricevibile;

che nel

suo memoriale l'appellante chiede invero a questa Camera di accogliere il

ricorso e di annullare la decisione impugnata;

che

l'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio (tranne

nell'ipotesi dell'art. 326 CPC, estranea al caso in esame), sicché nella

fattispecie il memoriale potrebbe essere dichiarato irricevibile già per tale

ragione (Cocchi/Trezzini, CPC

massima­to e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 307);

che

nondimeno l'interessato, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha redatto personalmente

l'appello, dal cui contesto si può dedurre l'intenzione di veder restituire effetto

sospensivo al ricorso da lui introdotto all'autorità di vigilanza;

che se la

richiesta di giudizio può ragionevolmente essere intuita, non è dato di capire

invece quali motivi sorreggerebbero tale conclusione;

che

l'autorità di vigilanza ha rifiutato di restituire effetto sospensivo al

ricorso, ritenendo opportuna l'esecuzione immediata delle misure adottate dalla

Commissione tutoria regionale, per altro di durata limitata (tre mesi) e non

pregiudizievoli per l'esito del ricorso;

che al

riguardo l'appellante non spende una parola, limitandosi a rinviare al contenuto

del ricorso inoltrato presso l'autorità di vigilanza e auspicando un “ulteriore

tentativo di oggettività che è lecito aspettarsi dalla più alta istanza”;

che un

appellante non può pretendere di richiamarsi – tanto meno genericamente – a

ragioni esposte in memoriali diretti a giurisdizioni subordinate, la

motivazione di un appello dovendo figurare nel memoriale stesso (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 16 ad

art. 309 CPC);

che

l'argomentazione dell'appellante ruota per vero attorno a una presunta

decisione del 25 ottobre 2004 con cui l'autorità di vigilanza avrebbe

restituito al suo ricorso effetto sospensivo, salvo tornare sui propri passi e

statuire in senso contrario l'indomani;

che, così

argomentando, il ricorrente sembra riferirsi a una lettera inviata il 26 ottobre

2004 dal suo patrocinatore all'autorità di vigilanza, lettera in cui il legale

dichiarava di prendere atto che “l'istanza del 22 ottobre 2004 volta a chiedere

la restituzione dell'effetto sospensivo (già inoltrata in un primo tempo con il

ricorso del 20 settembre 2004) e il diritto di replica è stata accolta con

decisione incidentale del 25 ottobre 2004” (doc. 8);

che, in

realtà, l'istanza del 22 ottobre 2004 del patrocinatore non era intesa affatto

alla restituzione dell'effetto sospensivo, bensì alla consultazione dei nuovi

documenti prodotti dalla Commissione tutoria regionale e all'ottenimento di un

diritto di replica (doc. 5);

che il 25

ottobre 2004 l'autorità di vigilanza ha in effetti comunicato al patrocinatore

di accogliere l'istanza con specifico riferimento alla concessione di “un

termine di 15 giorni per inoltrare l'allegato di replica”;

che, di

conseguenza, circa la restituzione dell'effetto sospensivo l'autorità di vigilanza

si è espressa un'unica volta, il 26 ottobre 2004, negandola;

che,

sprovvisto di qualsiasi motivazione attinente alla richiesta di giudizio,

l'appello si dimostra improponibile (art. 309 cpv. 5 CPC);

che le

spese del giudizio odierno, con una tassa di giustizia ridotta al minimo (art.

21 LTG), seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non è

il caso per converso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale,

la quale non si è vista notificare l'appello e non ha quindi sopportato costi

per l'eventuale stesura di osservazioni;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– Commissione tutoria regionale 6, .

Comunicazione:

– Divisione degli interni,

Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

– ;

– ().

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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